Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

LEGGI APPROVATE

 

POTENZIAMENTO DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI

 

 

A seguito della presentazione da parte degli on.li Mussa Ivaldi Ver­celli e Macchiavelli alla Camera dei Deputati della proposta di legge n. 210, avvenuta il 18 luglio 1968 (1), il Governo si decideva finalmente il 15 mag­gio 1970 a depositare il disegno di legge n. 2509 che, salvo alcune modi­fiche marginali, č stato approvato dal Parlamento.

Si noti che una lunga battaglia č stata condotta per elevare il numero dei magistrati destinati a tempo pieno ai 26 tribunali e alle 26 procure per i minorenni da 62 (quanti erano prima dell'entrata in vigore della legge in oggetto) a 126.

Nonostante ripetuti solleciti dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore e dell'Associazione nazionale famiglie adottive non si č riusciti ad ottenere che venisse destinato ai tribunali per i minorenni un maggior numero di magistrati, come era possibile, dato che il numero com­plessivo dei magistrati č di 6882.

Neppure si č potuto ottenere, per la ancora forte concezione repres­siva, anche se confortati dal parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, che il rapporto fra magistrati giudicanti e magistrati del pub­blico ministero fosse di almeno 3 a 1, invece di 1,8 a 1, come risulta dalla tabella A.

 

 

LEGGE 9 MARZO 1971, N. 35 (G. U. N. 65 DEL 13 MARZO 1971) DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI E ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO GLI STESSI TRIBUNALI

 

Art. 1.

Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribu­nali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tri­bunali sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

Art. 2.

Le tabelle C e D relative alle piante organiche del personale della magistratura, annesse al decreto del presidente della Repubblica 31 dicem­bre 1966, n. 1185, e successive variazioni, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

 

Art. 3.

Nulla č innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ul­timo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

 

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del regio decreto 20 settem­bre 1934, n. 1579, e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.

 

Art. 5.

La presente legge entra in vigore al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Tabella A

Magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali per i minorenni

 

SEDI

Magistrati giudicanti

Pubblico ministero

Presidente

Giudici

Procuratore

della Repubblica

Sostituti procuratori

della Repubblica

Ancona

1

1

1

-

Bari

1

3

1

1

Bologna

1

3

1

1

Brescia

1

2

1

1

Cagliari

1

2

1

-

Caltanissetta

1

1

1

-

Catania

1

2

1

1

Catanzaro

1

2

1

-

Firenze

1

2

1

1

Genova

1

2

1

-

L'Aquila

1

1

1

-

Lecce

1

2

1

1

Messina

1

1

1

-

Milano

1

5

1

3

Napoli

1

5

1

3

Palermo

1

2

1

1

Perugia

1

1

1

-

Potenza

1

1

1

-

Roma

1

5

1

3

Torino

1

4

1

2

Trento

1

1

1

-

Trieste

1

1

1

-

Venezia

1

3

1

1

Campobasso

1

1

1

-

Reggio di Calabria

1

1

1

-

Salerno

1

1

1

-

Totale

26

55

26

19

 

 

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