Prospettive
assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971
DOCUMENTI
SCHEMA
DI DECRETO DELEGATO PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL TRASFERIMENTO
ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN
MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA
NOTE CRITICHE
Premessa
I
Ministeri dell'interno e per l'attuazione delle Regioni, pur senza formale
concerto, hanno predisposto una bozza di schema di decreto delegato (di cui si
riporta il testo) per il trasferimento alle Regioni a st4tuto ordinario della
beneficenza pubblica e lo hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Secondo
quanto disposto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n.
Osservazioni
1) Lo schema di decreto delegato, predisposto dai Ministeri dell'interno e per l'attuazione delle Regioni, propone
anzitutto una interpretazione tendenziosamente restrittiva del concetto e dei
contenuti dell'espressione «beneficenza pubblica», adottando un criterio
statico e letterale che cristallizza la dizione usata (nel 1947!) all'art. 117
della Costituzione.
A
parte le ovvie valutazioni che si potrebbero fare sull'impossibilità per i
costituenti di adottare una più esatta definizione, è rilevante ricordare che i
costituzionalisti non retrivi considerano il concetto di beneficenza pubblica
coincidente con quello di assistenza sociale (cfr. «Le Regioni a statuto speciale e l'assistenza sociale»,
ed. A.A.I., Roma 1970, pag.
16 e soprattutto la legislazione delle Regioni a statuto speciale).
Se
si volesse poi sottilizzare sul fatto che
l'espressione « assistenza sociale » è usata nell'art. 38 della Costituzione,
si potrebbe facilmente rilevare che essa compete ad «organi ed istituti predisposti
o integrati dallo Stato», quali sono evidentemente anche le Regioni (1).
2) Conseguentemente all'interpretazione data al concetto di «beneficenza pubblica»
vengono quindi trasferite dallo schema di decreto delegato
alle Regioni (art. 1) funzioni amministrative riguardanti solamente:
a) gli enti comunali di assistenza;
b) la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza, i comitati di soccorso e le istituzioni private di assistenza e
beneficenza, esclusi però tutti i sopra indicati enti che abbiano una sfera di
azione ultraregionale;
c) i compiti di vigilanza e di controllo attualmente
esercitati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Ne
consegue, ai sensi della Costituzione, che le Regioni a statuto ordinario
potranno legiferare solo in merito alle competenze di cui ai punti a), b) e c). Vengono conservati (art. 3) tutti gli enti pubblici
nazionali di assistenza, e le Regioni non avranno alcuna competenza
amministrativa o legislativa sulle competenze di detti enti. Ciò in aperto
contrasto con
Per
organi centrali e periferici dello Stato non debbono
intendersi solo i Ministeri ed i relativi uffici periferici ma anche gli enti
di diritto pubblico (quali nel settore dell'assistenza l'ONMI, l'ENAOLI, l'ONPI
e la miriade degli altri enti minori).
È
evidente che molti compiti degli enti pubblici nazionali di assistenza
sono identici e coincidono con quelli della beneficenza pubblica, sia pure restrittivamente intesa, e che con lo schema di decreto
delegato quale quello in questione pertanto si moltiplicherebbero, a livello
regionale, le disfunzioni e il disordine dell'attuale caotica situazione
dell'assistenza.
I
compiti degli enti comunali di assistenza, delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti privati di
assistenza sono spesso identici ed in ogni caso simili a quelli degli enti
nazionali di assistenza e dei loro organi periferici: non si capisce quindi
perché le Regioni debbano avere competenze legislative e amministrative sui
primi e non sui secondi.
3) Inoltre l'approvazione dello schema di decreto delegato sulla beneficenza
pubblica nella sua attuale formulazione renderebbe improponibile in futuro
l'attribuzione di funzioni legislative in materia di assistenza
sociale (salvo una modifica dell'art. 117 della Costituzione). Infatti la relazione dello schema di decreto delegato, affermando
che viene effettuato «il passaggio integrale alle Regioni delle funzioni
amministrative statali in materia di beneficenza pubblica», implicitamente
sancisce che «la beneficenza pubblica» è una materia distinta e diversa dalla
«assistenza sociale». Vedasi al riguardo anche l'art. 4 dello schema di decreto
delegato.
Da
questa impostazione deriverebbe non solo che in
materia di assistenza sociale le Regioni non avranno mai funzioni legislative,
ma neppure potranno avere funzioni amministrative. Ed anche qualora si addivenisse alla approvazione di una legge-quadro ai sensi
dell'art. 118 della Costituzione (articolo che ammette peraltro solo
l'attribuzione di funzioni amministrative circa le materie trasferite alle
Regioni), in ogni caso comunque
Si
osserva che negli artt. 1 e 2 dello schema del
decreto delegato in cui si definiscono le attribuzioni alle Regioni, ai Comuni
ed alle Province, si enuncia esclusivamente il termine «beneficenza pubblica», mentre negli articoli successivi che precisano
le competenze riservate allo Stato si usano le parole: assistenza, protezione sociale,
assistenza sociale a carattere continuativo.
Conclusioni
In
definitiva lo schema di decreto delegato deve essere respinto poiché nella sua attuale formulazione:
-
enuncia una definizione inammissibile, restrittiva e illogica della beneficenza pubblica;
-
contrasta con il dettato costituzionale e con la legge 16 maggio 1970, n. 281,
anche perché travalica e prevarica il compito di trasferire una materia
costituzionale e detta norme che costituiscono un vincolo per la futura
legislazione;
-
non solo pone rilevanti limiti alle competenze regionali, ma attribuisce allo
Stato, in violazione alla legge 16 maggio 1970, n. 281, funzioni quali quelle indicate dagli articoli 3 e 5 che, se sono proprie allo
Stato non possono essere definite, e, se non lo sono, debbono essere regolate
con una legge del Parlamento;
-
aumenta e moltiplica il caos dell'assistenza trasferendolo al livello locale e
impedisce nel contempo alle regioni di legiferare;
-
prevede che siano conservate ai Comuni ed alle Province soltanto le funzioni di interesse esclusivamente locale relative alla beneficenza
pubblica, in contrasto con la disposizione VIII delle norme transitorie della
Costituzione;
-
non consente interventi legislativi regionali rivolti a superare le situazioni di emarginazione sociale delle famiglie e delle
persone prive di mezzi economici, degli handicappati, dei minori in situazione
di abbandono, degli anziani, ecc.;
-
trasferisce le competenze alle Regioni senza precisare il corrispettivo
personale statale da trasferire (fatto che, già da solo, rende illegittimo lo
schema di decreto delegato, non potendo le Regioni e
Si
tratta insomma di una proposta costituzionalmente e giuridicamente
insostenibile, tendenzialmente volta ad accrescere il verticismo statale e i
poteri del Ministero dell'Interno.
Tutto
ciò nonostante che non mancassero le valide deliberazioni del Convegno
nazionale degli Assessori regionali all'assistenza tenutasi a Bergamo il 27
aprile 1971.
RELAZIONE DELLO SCHEMA Dl DECRETO DELEGATO
Lo schema di decreto delegato in
materia di beneficenza pubblica è stato predisposto conformemente ai criteri
stabiliti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come risultano
interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18
dicembre
Il provvedimento prevede il
trasferimento integrale della materia alle Regioni nella considerazione che
la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza
mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da parte
dello Stato. Il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle
esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base
alla legislazione vigente. Non risultano quindi
compresi né istituti od organi nuovi, né enunciati principi fondamentali di
legislazione nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme
cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da
sottoporre all'approvazione del Parlamento.
Lo schema predisposto consta di
dieci articoli. Esso disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni
amministrative e del contingente di personale statale e comprende la conseguente
determinazione delle spese da eliminare dal bilancio
dello Stato.
La materia della beneficenza
pubblica è stata considerata sotto l'aspetto oggettivo attesa
la dizione usata nell'art. 117 della Costituzione. Vi sono, quindi,
comprese sia le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sia i comitati e
le istituzioni private che svolgono attività di beneficenza pubblica e ciò
pertanto ricadenti sotto la sorveglianza della Pubblica amministrazione nei
casi considerati dalla legislazione vigente (articolo 2, secondo e terzo
comma, della citata legge n. 6972; art. 4 del regolamento 5 febbraio 1891, n.
99).
In ordine al contenuto delle singole disposizioni
previste dai vari articoli si rileva in particolare:
1) il passaggio integrale alle
Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica
che riguarda in particolare:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972;
b) talune attribuzioni esercitate in ordine ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni
private di beneficenza previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della
legge predetta;
c) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847;
d) le controversie in materia di
spedalità di cui all'art. 80 della medesima legge n.
6972 e successive modificazioni dell'articolo stesso, sorte fra Enti della
stessa Regione;
e)
l'autorizzazione all'accettazione di lasciti e donazioni e agli acquisti di
beni immobili ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218;
f) le attribuzioni attualmente
esercitate dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173;
g) la vigilanza e la tutela sugli enti
comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, già attribuite all'anzidetto comitato provinciale
che verranno esercitate dall'organo di controllo di cui all'art. 130 del
2) la conservazione alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Enti locali delle
funzioni di interesse locale attualmente esercitate
in materia di beneficenza pubblica fino a quando con legge dello Stato non sia
provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative
fra gli Enti locali (art. 2);
3) la permanenza della competenza
statale in ordine alle questioni di ordine
internazionale in materia di assistenza; alla vigilanza sugli enti pubblici
assistenziali nazionali ed interregionali; agli interventi assistenziali di
carattere eccezionale ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 sulla
protezione civile; alle pensioni ed assegni di assistenza sociale a carattere
continuativo a favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli
interventi in favore dei profughi italiani e stranieri; degli orfani dei caduti
per servizio ed all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o
trattenuti alle armi; all'assistenza di stranieri in relazione alle
convenzioni internazionali;
4) la salvaguardia
delle attribuzioni statali in materia di pubblica sicurezza e nelle altre materie
non indicate nell'art. 117 della Costituzione, comunque connesse alla
beneficenza pubblica (art. 4);
5) la determinazione delle forme di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento
dello Stato che risulta conforme all'art. 17 della legge finanziaria regionale
ed al noto ordine del giorno del Senato. Viene
prevista la comunicazione al Ministero dell'Interno di dati sul finanziamento
di attività degli Enti comunali di assistenza e di altre attività; di
periodiche notizie sullo sviluppo dei servizi sociali assistenziali e di
informazioni sui programmi concernenti le attività per la formazione degli
operatori sociali a servizio degli istituti assistenziali e il reciproco
scambio di dati statistici e informazioni tra le amministrazioni regionali e gli
organi statali (articolo 5);
6) la disciplina transitoria per la
definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'atto del trasferimento
delle funzioni che comportino oneri a carico dei bilanci statali precedenti il
trasferimento stesso. Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per
motivi di ordine tecnico-contabile (art. 6);
7) la determinazione, con tabella
annessa al decreto, del contingente di personale statale da trasferire ed il
rinvio a separato provvedimento della disciplina del passaggio del personale
stesso al quale viene assicurata la conservazione dello
stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e
quiescenza degli impiegati statali (art. 7);
8) la determinazione dei capitoli di
spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato, peraltro da aggiornare
in relazione al definitivo contenuto del presente
decreto, relativi alla beneficenza pubblica, nonché la determinazione delle
spese aggiuntive conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni (artt. 8 e 9) ;
9) l'entrata in
vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal primo gennaio 1972 (art. 10).
SCHEMA DI DECRETO DELEGATO
Art.
1
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in
materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio,
alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda,
in particolare, le funzioni amministrative concernenti:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione delle
istituzioni ospedaliere ora disciplinate dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.
Resta ferma la competenza statale per quanto concerne la disciplina degli
istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito
di cui al penultimo ed all'ultimo comma dell'art. 1 della medesima legge n.
6972;
b)
i comitati di soccorso e le altre istituzioni private di beneficenza previste
dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge predetta e dall'art. 4 del relativo
regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;
c) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847 e
successive modificazioni;
d)
le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge n. 6972
e successive modifiche ed integrazioni dell'articolo medesimo, insorte fra Enti appartenenti
alla stessa Regione;
e) l'autorizzazione all'accettazione di lasciti e donazioni e agli acquisti di beni immobili ai
sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.
Il trasferimento riguarda anche le
attribuzioni esercitate dai comitati provinciali di assistenza
e beneficenza pubblica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo
1945, n. 173 e successive modificazioni.
La vigilanza e la tutela sugli enti
comunali di assistenza e sulle altre istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza già attribuite ai predetti comitati
provinciali verranno esercitate dall'organo di cui all'art. 130 della
Costituzione con le modalità previste nel capo terzo del titolo quinto della
legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Art.
2
Sono conservate alle Province, ai
Comuni ed agli altri Enti locali le funzioni di interesse
esclusivamente locale, relative alla beneficenza pubblica, attualmente
esercitate, fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento
ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali.
Art.
3
Resta ferma la
competenza degli organi statali in ordine:
1) alle questioni d'ordine
internazionale e ai rapporti in materia di assistenza
con organismi assistenziali stranieri e internazionali;
2) alla vigilanza sugli enti
pubblici assistenziali a carattere nazionale e sugli enti che hanno sfera di azione ultraregionale;
3) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996
nonché per altre esigenze di carattere eccezionale o straordinario;
4) alle pensioni ed assegni di assistenza sociale a carattere continuativo disposti in
attuazione dell'art. 38 della Costituzione in favore dei ciechi civili,
sordomuti ed invalidi civili; agli interventi di protezione sociale in favore
dei profughi italiani e stranieri e dei rimpatriati, degli orfani dei caduti
per servizio ed alla assistenza alle famiglie dei militari richiamati o
trattenuti alle armi;
5) all'assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali.
Art.
4
Restano ferme le attribuzioni degli
organi statali in materia di pubblica sicurezza,
nonché nelle altre materie non indicate nell'art. 117 della Costituzione,
comunque connesse alla beneficenza pubblica.
Art.
5
La funzione di indirizzo
e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto
ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento
agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata mediante deliberazioni
collegiali di Governo oppure altre attività, sotto la direzione del Presidente
del Consiglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità, oltre che dei
Ministri competenti.
A tali fini le Regioni comunicano al
Ministero dell'Interno:
a) i dati sul finanziamento degli Enti
comunali di assistenza; sulle integrazioni
finanziarie a favore degli Enti assistenziali pubblici locali e sugli
interventi finanziari per l'assistenza di minori, di inabili e di anziani e
per l'assistenza estiva ed invernale ai minori che si trovino in condizioni
di bisogno;
b) periodiche notizie sullo sviluppo
dei servizi sociali assistenziali;
c)
informazioni sui programmi concernenti le attività per la formazione e la
qualificazione degli operatori sociali a servizio degli istituti assistenziali.
Gli organi statali
e le Amministrazioni regionali si forniranno, reciprocamente ed a richiesta,
informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento
delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Art.
6
La definizione dei procedimenti
amministrativi, che abbiano avuto inizio di
svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative oggetto del presente decreto e che alla data stessa siano
tuttora in corso, rimane di competenza degli organi statali qualora i relativi
provvedimenti comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in
stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi ad esercizi finanziari
precedenti alla detta data.
Art.
7
Il contingente del personale statale
da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al
passaggio delle funzioni amministrative nelle materie del presente decreto è
indicato nella tabella allegata.
In relazione alle unità trasferite alle Regioni ai
sensi del precedente comma sono ridotti altrettanti corrispondenti posti nei ruoli
organici del personale del Ministero dell'Interno.
Con separato provvedimento saranno
stabilite le modalità per il trasferimento del predetto personale, per il
conferimento allo stesso delle agevolazioni di carriera e per la sua assegnazione alle Regioni.
Al personale suddetto continuano ad
applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme sullo
stato giuridico e sui trattamenti economico, di
assistenza, previdenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Art.
8
Ai sensi dell'art. 18 della legge 16
maggio 1970, n. 281, si determinano come segue, con effetto dal 1° gennaio
1972, gli stanziamenti dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno da sopprimere o da ridurre in conseguenza del
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di
cui al presente decreto:
Capitoli da
sopprimere:
2481:
assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza,
compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza
e contributi per provvidenze eccezionali;
2483:
mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi
stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (spese
obbligatorie);
2485: assistenza
e cura di infermi poveri affetti da malattie o
minorazioni che non ricadono nella competenza di Istituti o di Enti, pubblici
o privati, o di Enti mutualistici, ai sensi dell'art. 6, lett. a) del regio
decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;
2486:
assegnazione ordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali
di assistenza e beneficenza pubblica (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale
22 marzo 1945, n. 173, art. 9, della legge 27 luglio 1956, n. 771; art. 2 della
legge 18 febbraio 1963, n. 67 ed art. 2 della legge 21 novembre 1966, n. 1044;
2487:
assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali
di assistenza e beneficenza pubblica;
2489: concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo
svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute
da istituti,
enti, associazioni e comitati;
2496: contributo per il mantenimento dei minori assistiti
nell'Albergo dei poveri di Napoli (legge 9 agosto 1960, n. 866 e art. 2 della
legge 15 maggio
1970, n. 309);
2512:
contributo a favore della Società Umanitaria
Fondazione Prospero Moisè Loria con sede in Milano (art. 1 della legge 15 aprile
1965, n. 441 e art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1019);
2519:
contributo a favore della Fondazione Domus Pascoli
con sede in San Mauro Pascoli (art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 415) ;
2525:
contributo a favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza
all'infanzia (legge 2 aprile 1968, n. 490) ;
2529: contributo straordinario a favore dell'Ente collegi
riuniti Principe di Napoli con sede in Napoli per l'eliminazione della
passività consolidata
(art. 1 della legge 15 maggio 1970, n. 309).
Capitoli da ridurre:
2344:
spese per il trasporto degli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali
31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646; legge 4 marzo 1952, n. 137
e successive modificazioni, nonché leggi 10 novembre
1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7) e delle loro cose e per la custodia e
l'assicurazione delle masserizie dei connazionali profughi dall'estero e
trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza. Spese di esercizio, riparazione, noleggio ed acquisto di automezzi
e spese per le autorimesse;
2484:
spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e
ad altri istituti che provvedono per conto del
Ministero dell'Interno all'assistenza mediante ricoveri, degli indigenti in
genere nonché dei minorenni e dei profughi inabili di cui ai decreti
legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n.
646, alla legge 4 marzo 1952, numero 137 e successive modificazioni e alle
leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7;
2500:
contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati da erogarsi per i
compiti di assistenza generica (decreti legislativi
luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, legge 4
marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, nonché leggi 10 novembre 1964. n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7);
2502:
spese per l'assistenza sanitaria e farmaceutica agli assistibili (decreti
legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646,
legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, leggi 10 novembre 1964,
n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7) nonché contributi
agli enti che vi provvedono;
2504:
sussidi in denaro per l'assistenza (esclusa quella nel campo dell'istruzione e
nel campo dell'avviamento e dell'addestramento
professionale) alle persone disoccupate e bisognose, escluse le famiglie dei
prigionieri di guerra. Premio di primo stabilimento ai
profughi e ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi che non siano
ricoverati nei Centri di raccolta. Sussidi in danaro
per l'assistenza ai nativi degli ex territori dell'Africa orientale italiana
e della Libia residenti in Italia (decreti legislativi luogotenenziali 31
luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, legge 4 marzo 1952, n. 137 e
successive modificazioni nonché leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio
1968, n. 7);
2505:
assistenza in natura da effettuare con distribuzione
di materiale vario agli assistibili bisognosi specie in caso di pubbliche
calamità, nonché agli assistibili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali
31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, alla legge 4 marzo 1952, n.
137 e successive modificazioni, nonché alle leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e
4 gennaio 1968, n. 7. Spese inerenti ai servizi di approvvigionamento,
distribuzione, deposito e custodia di detto materiale.
Sono parimenti da
ridurre, in corrispondenza di quanto previsto dal precedente art. 7 i seguenti
stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa, concernenti spese per il personale in attività di
servizio:
....................................................................................................................................
Sono altresì da
ridurre i seguenti capitoli di spesa concernenti spese di funzionamento in conseguenza dei
prevedibili minori fabbisogni derivanti dal trasferimento di funzioni
amministrative alle Regioni a statuto ordinario:
..............................................................................................................
Art.
9
Ai sensi dell'art. 18 della legge 16
maggio 1970, n. 281, vengono determinate come segue le
spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle
Regioni a statuto ordinario, disposto con il presente decreto:
a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c) .........................................................................................
Alla copertura del relativo
complessivo onere annuo di lire ................... si provvede
.....................
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.
Tabella
Contingente del personale del
Ministero dell'interno da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con
riduzione di altrettanti posti nei ruoli organici del
Ministero medesimo:
a) .........................................................................................
b) .........................................................................................
c)
.........................................................................................
(1) Nella nota
preliminare dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 1971 (disegno di legge del Governo n. 2687/8 presentato
alla Camera dei Deputati il 31 luglio 1970 si legge a pag. XVII: «La
considerazione globale e panoramica dell'assistenza
pubblica (...) postula il richiamo alla "posizione costituzionale"
alla quale il settore assistenziale è assurto e la conseguente necessità che i
problemi ad esso inerenti siano studiati ed avviati a soluzione, tenendo
presenti i lineamenti che l'articolo 38 della Costituzione reca in materia.
Tale norma-base, in
primo luogo, comporta una
evidente coincidenza concettuale tra «l'assistenza sociale» ivi
menzionata e l'assistenza pubblica, per cui, ai relativi servizi, deve
ascriversi carattere di necessità e di validità non transeunte.
Tali attributi del
sistema assistenziale sono confermati anche nel
programma di sviluppo economico nazionale, di cui alla legge 27 luglio 1967,
n. 685».
www.fondazionepromozionesociale.it