Prospettive assistenziali, n. 14, aprile-giugno 1971

 

 

DOCUMENTI

 

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO PREDISPOSTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA

 

 

NOTE CRITICHE

 

Premessa

I Ministeri dell'interno e per l'attuazione delle Regioni, pur senza for­male concerto, hanno predisposto una bozza di schema di decreto delegato (di cui si riporta il testo) per il trasferimento alle Regioni a st4tuto ordi­nario della beneficenza pubblica e lo hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, l'iter dello schema per diventare legge ordinaria sarà il seguente: il Pre­sidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, do­vrà approvarlo e inviarlo alle Regioni le quali dovranno esprimere il proprio parere entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione delle norme proposte: lo schema verrà quindi sottoposto, con í pareri delle Regioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali; infine le norme dele­gate saranno emanate (su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e con il concerto dei Ministri competenti, nonché di quelli dell'interno, delle finanze, del bilancio e la programmazione economica) con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.

 

Osservazioni

1) Lo schema di decreto delegato, predisposto dai Ministeri dell'in­terno e per l'attuazione delle Regioni, propone anzitutto una interpreta­zione tendenziosamente restrittiva del concetto e dei contenuti dell'espres­sione «beneficenza pubblica», adottando un criterio statico e letterale che cristallizza la dizione usata (nel 1947!) all'art. 117 della Costituzione.

A parte le ovvie valutazioni che si potrebbero fare sull'impossibilità per i costituenti di adottare una più esatta definizione, è rilevante ricordare che i costituzionalisti non retrivi considerano il concetto di beneficenza pubblica coincidente con quello di assistenza sociale (cfr. «Le Regioni a statuto speciale e l'assistenza sociale», ed. A.A.I., Roma 1970, pag. 16 e soprattutto la legislazione delle Regioni a statuto speciale).

Se si volesse poi sottilizzare sul fatto che l'espressione « assistenza sociale » è usata nell'art. 38 della Costituzione, si potrebbe facilmente rilevare che essa compete ad «organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato», quali sono evidentemente anche le Regioni (1).

 

2) Conseguentemente all'interpretazione data al concetto di «bene­ficenza pubblica» vengono quindi trasferite dallo schema di decreto dele­gato alle Regioni (art. 1) funzioni amministrative riguardanti solamente:

a) gli enti comunali di assistenza;

b) la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi­cenza, i comitati di soccorso e le istituzioni private di assistenza e bene­ficenza, esclusi però tutti i sopra indicati enti che abbiano una sfera di azione ultraregionale;

c) i compiti di vigilanza e di controllo attualmente esercitati dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Ne consegue, ai sensi della Costituzione, che le Regioni a statuto ordi­nario potranno legiferare solo in merito alle competenze di cui ai punti a), b) e c). Vengono conservati (art. 3) tutti gli enti pubblici nazionali di assistenza, e le Regioni non avranno alcuna competenza amministrativa o legislativa sulle competenze di detti enti. Ciò in aperto contrasto con la Costituzione e la legge 16 maggio 1970, n. 281 che, stabilendo i criteri per l'attribuzione delle competenze delle Regioni, recita che «il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie» e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento delle attribuzioni (ivi com­presi uffici, personale, beni, finanziamenti) degli organi centrali e periferici dello Stato.

Per organi centrali e periferici dello Stato non debbono intendersi solo i Ministeri ed i relativi uffici periferici ma anche gli enti di diritto pub­blico (quali nel settore dell'assistenza l'ONMI, l'ENAOLI, l'ONPI e la mi­riade degli altri enti minori).

È evidente che molti compiti degli enti pubblici nazionali di assistenza sono identici e coincidono con quelli della beneficenza pubblica, sia pure restrittivamente intesa, e che con lo schema di decreto delegato quale quello in questione pertanto si moltiplicherebbero, a livello regionale, le disfunzioni e il disordine dell'attuale caotica situazione dell'assistenza.

I compiti degli enti comunali di assistenza, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti privati di assistenza sono spesso identici ed in ogni caso simili a quelli degli enti nazionali di assistenza e dei loro organi periferici: non si capisce quindi perché le Regioni debbano avere competenze legislative e amministrative sui primi e non sui secondi.

 

3) Inoltre l'approvazione dello schema di decreto delegato sulla be­neficenza pubblica nella sua attuale formulazione renderebbe improponibile in futuro l'attribuzione di funzioni legislative in materia di assistenza so­ciale (salvo una modifica dell'art. 117 della Costituzione). Infatti la rela­zione dello schema di decreto delegato, affermando che viene effettuato «il passaggio integrale alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica», implicitamente sancisce che «la be­neficenza pubblica» è una materia distinta e diversa dalla «assistenza sociale». Vedasi al riguardo anche l'art. 4 dello schema di decreto delegato.

Da questa impostazione deriverebbe non solo che in materia di assi­stenza sociale le Regioni non avranno mai funzioni legislative, ma neppure potranno avere funzioni amministrative. Ed anche qualora si addivenisse alla approvazione di una legge-quadro ai sensi dell'art. 118 della Costitu­zione (articolo che ammette peraltro solo l'attribuzione di funzioni ammi­nistrative circa le materie trasferite alle Regioni), in ogni caso comunque la Regione non potrebbe emanare norme legislative in materia di assistenza.

Si osserva che negli artt. 1 e 2 dello schema del decreto delegato in cui si definiscono le attribuzioni alle Regioni, ai Comuni ed alle Province, si enuncia esclusivamente il termine «beneficenza pubblica», mentre ne­gli articoli successivi che precisano le competenze riservate allo Stato si usano le parole: assistenza, protezione sociale, assistenza sociale a carat­tere continuativo.

 

 

Conclusioni

In definitiva lo schema di decreto delegato deve essere respinto poi­ché nella sua attuale formulazione:

- enuncia una definizione inammissibile, restrittiva e illogica della bene­ficenza pubblica;

- contrasta con il dettato costituzionale e con la legge 16 maggio 1970, n. 281, anche perché travalica e prevarica il compito di trasferire una materia costituzionale e detta norme che costituiscono un vincolo per la futura legislazione;

- non solo pone rilevanti limiti alle competenze regionali, ma attribuisce allo Stato, in violazione alla legge 16 maggio 1970, n. 281, funzioni quali quelle indicate dagli articoli 3 e 5 che, se sono proprie allo Stato non possono essere definite, e, se non lo sono, debbono essere regolate con una legge del Parlamento;

- aumenta e moltiplica il caos dell'assistenza trasferendolo al livello lo­cale e impedisce nel contempo alle regioni di legiferare;

- prevede che siano conservate ai Comuni ed alle Province soltanto le funzioni di interesse esclusivamente locale relative alla beneficenza pubblica, in contrasto con la disposizione VIII delle norme transitorie della Costituzione;

- non consente interventi legislativi regionali rivolti a superare le situa­zioni di emarginazione sociale delle famiglie e delle persone prive di mezzi economici, degli handicappati, dei minori in situazione di abban­dono, degli anziani, ecc.;

- trasferisce le competenze alle Regioni senza precisare il corrispettivo personale statale da trasferire (fatto che, già da solo, rende illegittimo lo schema di decreto delegato, non potendo le Regioni e la Commis­sione parlamentare esprimere il loro parere in materia).

Si tratta insomma di una proposta costituzionalmente e giuridicamente insostenibile, tendenzialmente volta ad accrescere il verticismo statale e i poteri del Ministero dell'Interno.

Tutto ciò nonostante che non mancassero le valide deliberazioni del Convegno nazionale degli Assessori regionali all'assistenza tenutasi a Bergamo il 27 aprile 1971.

 

 

RELAZIONE DELLO SCHEMA Dl DECRETO DELE­GATO

 

Lo schema di decreto delegato in materia di beneficenza pubblica è stato predisposto confor­memente ai criteri stabiliti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come risultano interpre­tati nell'ordine del giorno approvato dal Senato, nella seduta del 18 dicembre 1970, a conclusione del dibattito sulla politica di attuazione dell'or­dinamento regionale.

Il provvedimento prevede il trasferimento in­tegrale della materia alle Regioni nella conside­razione che la salvaguardia dell'interesse nazio­nale si realizza mediante l'esercizio della funzio­ne di indirizzo e di coordinamento da parte dello Stato. Il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle esercitate attualmente dagli organi dello Stato in base alla legislazione vigen­te. Non risultano quindi compresi né istituti od organi nuovi, né enunciati principi fondamentali di legislazione nella considerazione che essi deb­bano costituire oggetto di norme cornice le quali vanno adottate eventualmente con separato prov­vedimento da sottoporre all'approvazione del Parlamento.

Lo schema predisposto consta di dieci arti­coli. Esso disciplina il passaggio alle Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di personale statale e comprende la conseguente determinazione delle spese da eliminare dal bi­lancio dello Stato.

La materia della beneficenza pubblica è stata considerata sotto l'aspetto oggettivo attesa la dizione usata nell'art. 117 della Costituzione. Vi sono, quindi, comprese sia le istituzioni pubbli­che di assistenza e beneficenza disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sia i comitati e le istituzioni private che svolgono attività di bene­ficenza pubblica e ciò pertanto ricadenti sotto la sorveglianza della Pubblica amministrazione nei casi considerati dalla legislazione vigente (arti­colo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 6972; art. 4 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99).

In ordine al contenuto delle singole disposi­zioni previste dai vari articoli si rileva in parti­colare:

1) il passaggio integrale alle Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di be­neficenza pubblica che riguarda in particolare:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972;

b) talune attribuzioni esercitate in ordine ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza previste dal secondo e ter­zo comma dell'art. 2 della legge predetta;

c) gli enti comunali di assistenza di cui al­la legge 3 giugno 1937, n. 847;

d) le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della medesima legge n. 6972 e successive modificazioni dell'articolo stesso, sorte fra Enti della stessa Regione;

e) l'autorizzazione all'accettazione di lasci­ti e donazioni e agli acquisti di beni immobili ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218;

f) le attribuzioni attualmente esercitate dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi del decreto legislativo luogo­tenenziale 2 marzo 1945, n. 173;

g) la vigilanza e la tutela sugli enti comu­nali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già attribuite all'anzi­detto comitato provinciale che verranno eserci­tate dall'organo di controllo di cui all'art. 130 del­la Costituzione. Ciò risulta conforme a quanto previsto dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, trattandosi di attività originariamente di competenza dell'Autorità prefettizia e della Giun­ta provinciale amministrativa e da queste pas­sate agli anzidetti Comitati provinciali con il ri­chiamato decreto legislativo luogotenenziale nu­mero 173 (art. l);

2) la conservazione alle Provincie, ai Comu­ni ed agli altri Enti locali delle funzioni di inte­resse locale attualmente esercitate in materia di beneficenza pubblica fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrati­ve fra gli Enti locali (art. 2);

3) la permanenza della competenza statale in ordine alle questioni di ordine internazionale in materia di assistenza; alla vigilanza sugli enti pubblici assistenziali nazionali ed interregionali; agli interventi assistenziali di carattere eccezio­nale ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 sulla protezione civile; alle pensioni ed assegni di assistenza sociale a carattere continuativo a favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi ci­vili; agli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri; degli orfani dei caduti per servizio ed all'assistenza delle famiglie dei militari richiama­ti o trattenuti alle armi; all'assistenza di stranie­ri in relazione alle convenzioni internazionali;

4) la salvaguardia delle attribuzioni statali in materia di pubblica sicurezza e nelle altre mate­rie non indicate nell'art. 117 della Costituzione, comunque connesse alla beneficenza pubblica (art. 4);

5) la determinazione delle forme di eserci­zio della funzione di indirizzo e di coordinamento dello Stato che risulta conforme all'art. 17 della legge finanziaria regionale ed al noto ordine del giorno del Senato. Viene prevista la comunica­zione al Ministero dell'Interno di dati sul finan­ziamento di attività degli Enti comunali di assi­stenza e di altre attività; di periodiche notizie sullo sviluppo dei servizi sociali assistenziali e di informazioni sui programmi concernenti le at­tività per la formazione degli operatori sociali a servizio degli istituti assistenziali e il reciproco scambio di dati statistici e informazioni tra le amministrazioni regionali e gli organi statali (ar­ticolo 5);

6) la disciplina transitoria per la definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'atto del trasferimento delle funzioni che comportino oneri a carico dei bilanci statali precedenti il trasferimento stesso. Essi rimangono di compe­tenza dello Stato soprattutto per motivi di ordine tecnico-contabile (art. 6);

7) la determinazione, con tabella annessa al decreto, del contingente di personale statale da trasferire ed il rinvio a separato provvedimento della disciplina del passaggio del personale stes­so al quale viene assicurata la conservazione del­lo stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza degli impie­gati statali (art. 7);

8) la determinazione dei capitoli di spesa da sopprimere o da ridurre nel bilancio dello Stato, peraltro da aggiornare in relazione al definitivo contenuto del presente decreto, relativi alla beneficenza pubblica, nonché la determinazione delle spese aggiuntive conseguenti al trasferi­mento delle funzioni alle Regioni (artt. 8 e 9) ;

9) l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal primo gennaio 1972 (art. 10).

 

 

SCHEMA DI DECRETO DELEGATO

 

Art. 1

Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordi­nario.

Il trasferimento predetto riguarda, in partico­lare, le funzioni amministrative concernenti:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni, fatta eccezione delle istituzioni ospedaliere ora disciplinate dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132. Resta ferma la competenza statale per quanto concerne la disciplina degli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito di cui al penultimo ed all'ultimo comma dell'art. 1 della medesima legge n. 6972;

b) i comitati di soccorso e le altre istitu­zioni private di beneficenza previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge predetta e dall'art. 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99;

c) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847 e successive modificazioni;

d) le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni dell'articolo medesimo, insorte fra Enti appartenenti alla stessa Regione;

e) l'autorizzazione all'accettazione di la­sciti e donazioni e agli acquisti di beni immobili ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218.

Il trasferimento riguarda anche le attribuzio­ni esercitate dai comitati provinciali di assisten­za e beneficenza pubblica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173 e successive modificazioni.

La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza già attribuite ai predet­ti comitati provinciali verranno esercitate dall'or­gano di cui all'art. 130 della Costituzione con le modalità previste nel capo terzo del titolo quinto della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 2

Sono conservate alle Province, ai Comuni ed agli altri Enti locali le funzioni di interesse esclu­sivamente locale, relative alla beneficenza pub­blica, attualmente esercitate, fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordina­mento ed alla distribuzione delle funzioni ammi­nistrative fra gli Enti locali.

 

Art. 3

Resta ferma la competenza degli organi sta­tali in ordine:

1) alle questioni d'ordine internazionale e ai rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri e internazionali;

2) alla vigilanza sugli enti pubblici assisten­ziali a carattere nazionale e sugli enti che hanno sfera di azione ultraregionale;

3) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 nonché per altre esigenze di carattere eccezionale o straordinario;

4) alle pensioni ed assegni di assistenza so­ciale a carattere continuativo disposti in attua­zione dell'art. 38 della Costituzione in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili; agli in­terventi di protezione sociale in favore dei pro­fughi italiani e stranieri e dei rimpatriati, degli orfani dei caduti per servizio ed alla assistenza alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

5) all'assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali.

 

Art. 4

Restano ferme le attribuzioni degli organi sta­tali in materia di pubblica sicurezza, nonché nel­le altre materie non indicate nell'art. 117 della Costituzione, comunque connesse alla benefi­cenza pubblica.

 

Art. 5

La funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a sta­tuto ordinario che attengono ad esigenze di ca­rattere unitario, anche con riferimento agli obiet­tivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata mediante de­liberazioni collegiali di Governo oppure altre at­tività, sotto la direzione del Presidente del Con­siglio dei Ministri e sotto la sua responsabilità, oltre che dei Ministri competenti.

A tali fini le Regioni comunicano al Ministero dell'Interno:

a) i dati sul finanziamento degli Enti comu­nali di assistenza; sulle integrazioni finanziarie a favore degli Enti assistenziali pubblici locali e sugli interventi finanziari per l'assistenza di mi­nori, di inabili e di anziani e per l'assistenza esti­va ed invernale ai minori che si trovino in condi­zioni di bisogno;

b) periodiche notizie sullo sviluppo dei servizi sociali assistenziali;

c) informazioni sui programmi concernenti le attività per la formazione e la qualificazione degli operatori sociali a servizio degli istituti as­sistenziali.

Gli organi statali e le Amministrazioni regio­nali si forniranno, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemen­to utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

 

Art. 6

La definizione dei procedimenti amministrati­vi, che abbiano avuto inizio di svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente de­creto e che alla data stessa siano tuttora in cor­so, rimane di competenza degli organi statali qualora i relativi provvedimenti comportino spe­se che abbiano trovato il loro finanziamento in stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato rela­tivi ad esercizi finanziari precedenti alla detta data.

 

Art. 7

Il contingente del personale statale da trasfe­rire alle Regioni a statuto ordinario in relazione al passaggio delle funzioni amministrative nelle materie del presente decreto è indicato nella ta­bella allegata.

In relazione alle unità trasferite alle Regioni ai sensi del precedente comma sono ridotti al­trettanti corrispondenti posti nei ruoli organici del personale del Ministero dell'Interno.

Con separato provvedimento saranno stabili­te le modalità per il trasferimento del predetto personale, per il conferimento allo stesso delle agevolazioni di carriera e per la sua assegnazio­ne alle Regioni.

Al personale suddetto continuano ad appli­carsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regio­nali, le norme sullo stato giuridico e sui tratta­menti economico, di assistenza, previdenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

 

Art. 8

Ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si determinano come segue, con ef­fetto dal 1° gennaio 1972, gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno da sopprimere o da ridurre in conse­guenza del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto:

 

Capitoli da sopprimere:

2481: assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fis­so. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;

2483: mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (spe­se obbligatorie);

2485: assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie o minorazioni che non ricado­no nella competenza di Istituti o di Enti, pubblici o privati, o di Enti mutualistici, ai sensi dell'art. 6, lett. a) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;

2486: assegnazione ordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assisten­za e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (art. 2 del decreto legislativo luogotenen­ziale 22 marzo 1945, n. 173, art. 9, della legge 27 luglio 1956, n. 771; art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 ed art. 2 del­la legge 21 novembre 1966, n. 1044;

2487: assegnazione straordinaria per l'integra­zione dei bilanci degli Enti comunali di as­sistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

2489: concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati;

2496: contributo per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli (legge 9 agosto 1960, n. 866 e art. 2 della legge 15 maggio 1970, n. 309);

2512: contributo a favore della Società Umani­taria Fondazione Prospero Moisè Loria con sede in Milano (art. 1 della legge 15 apri­le 1965, n. 441 e art. 1 della legge 12 di­cembre 1969, n. 1019);

2519: contributo a favore della Fondazione Do­mus Pascoli con sede in San Mauro Pa­scoli (art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 415) ;

2525: contributo a favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza all'infan­zia (legge 2 aprile 1968, n. 490) ;

2529: contributo straordinario a favore dell'Ente collegi riuniti Principe di Napoli con sede in Napoli per l'eliminazione della passività consolidata (art. 1 della legge 15 maggio 1970, n. 309).

 

Capitoli da ridurre:

2344: spese per il trasporto degli assistibili (de­creti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646; legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, nonché leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7) e delle loro cose e per la custodia e l'assi­curazione delle masserizie dei connazio­nali profughi dall'estero e trasporto di altro materiale comunque destinato all'as­sistenza. Spese di esercizio, riparazione, noleggio ed acquisto di automezzi e spese per le autorimesse;

2484: spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad al­tri istituti che provvedono per conto del Ministero dell'Interno all'assistenza me­diante ricoveri, degli indigenti in genere nonché dei minorenni e dei profughi ina­bili di cui ai decreti legislativi luogotenen­ziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, alla legge 4 marzo 1952, nu­mero 137 e successive modificazioni e al­le leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7;

2500: contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati da erogarsi per i compiti di as­sistenza generica (decreti legislativi luo­gotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 set­tembre 1945, n. 646, legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, nonché leggi 10 novembre 1964. n. 1225 e 4 gen­naio 1968, n. 7);

2502: spese per l'assistenza sanitaria e farma­ceutica agli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gen­naio 1968, n. 7) nonché contributi agli en­ti che vi provvedono;

2504: sussidi in denaro per l'assistenza (esclu­sa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento e dell'addestra­mento professionale) alle persone disoc­cupate e bisognose, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra. Premio di primo stabilimento ai profughi e ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi che non siano ricoverati nei Centri di raccolta. Sus­sidi in danaro per l'assistenza ai nativi de­gli ex territori dell'Africa orientale italia­na e della Libia residenti in Italia (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modifi­cazioni nonché leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7);

2505: assistenza in natura da effettuare con di­stribuzione di materiale vario agli assisti­bili bisognosi specie in caso di pubbliche calamità, nonché agli assistibili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e succes­sive modificazioni, nonché alle leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7. Spese inerenti ai servizi di approv­vigionamento, distribuzione, deposito e custodia di detto materiale.

Sono parimenti da ridurre, in corrispondenza di quanto previsto dal precedente art. 7 i seguen­ti stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa, concernenti spese per il personale in attività di servizio: ....................................................................................................................................

Sono altresì da ridurre i seguenti capitoli di spesa concernenti spese di funzionamento in conseguenza dei prevedibili minori fabbisogni de­rivanti dal trasferimento di funzioni amministra­tive alle Regioni a statuto ordinario: ..............................................................................................................

 

Art. 9

Ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, vengono determinate come segue le spese aggiuntive connesse al trasferimento del­le funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordi­nario, disposto con il presente decreto:

a) .........................................................................................

b) .........................................................................................

c) .........................................................................................

Alla copertura del relativo complessivo onere annuo di lire ................... si provvede .....................

 

Art. 10

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° gennaio 1972.

 

Tabella

Contingente del personale del Ministero dell'interno da trasferire alle Regioni a statuto or­dinario con riduzione di altrettanti posti nei ruoli organici del Ministero medesimo:

a) .........................................................................................

b) .........................................................................................

c) .........................................................................................

 

 

 

(1) Nella nota preliminare dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'in­terno per l'anno finanziario 1971 (disegno di legge del Governo n. 2687/8 presentato alla Camera dei Deputati il 31 luglio 1970 si legge a pag. XVII: «La considerazione globale e panoramica dell'assistenza pubblica (...) postula il richiamo alla "posizione costituzionale" alla quale il settore assistenziale è assurto e la conseguente necessità che i problemi ad esso inerenti siano studiati ed avviati a soluzione, tenendo presenti i lineamenti che l'ar­ticolo 38 della Costituzione reca in materia.

Tale norma-base, in primo luogo, comporta una evidente coincidenza concettuale tra «l'assistenza sociale» ivi menzionata e l'assistenza pubblica, per cui, ai relativi servizi, deve ascriversi carattere di necessità e di validità non transeunte.

Tali attributi del sistema assistenziale sono confermati anche nel programma di svi­luppo economico nazionale, di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685».

 

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