Prospettive assistenziali, n. 15, luglio-settembre
1971
DOCUMENTI
«NORME SULL'ASSISTENZA PUBBLICA E
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE-QUADRO SUGLI ENTI ASSISTENZIALI»
REDATTO DAL MINISTRO DELL'INTERNO (giugno 1971)
CAPO PRIMO
PRINCIPI GENERALI E DI METODO
Art. 1
(Finalità
dell'assistenza pubblica e limiti della legge)
L'assistenza pubblica è il complesso
dei servizi sociali e degli interventi attuati ai sensi dell'art. 38 della
Costituzione e volti al miglioramento delle
condizioni morali e materiali di coloro che comunque versino in situazione di
difficoltà, per inabilità o inadeguatezza di mezzi, al fine di garantire ai
destinatari un'esistenza consona alla dignità della persona umana e promuoverne
l'inserimento nella vita produttiva della collettività.
Detti servizi ed interventi sono
esplicati secondo i principi generali di metodo o di organizzazione,
stabiliti dalla presente legge.
Nulla è innovato, peraltro, alle
disposizioni concernenti le attività aventi per scopo esclusivo o prevalente la
tutela della salute, l'istruzione pubblica, la
giustizia, il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 2
(Principio
della personalizzazione)
Le prestazioni di assistenza
pubblica devono essere conformi al rispetto della personalità dell'assistito,
concorrere alla sua elevazione morale in seno alla famiglia e alla società e
tendere ad eliminare le cause del bisogno e a prevenirne la continuità nonché a
favorire il recupero e lo sviluppo delle capacità individuali.
Gli organi e gli enti che esercitano
attività di assistenza pubblica curano
l'individuazione e lo studio delle singole situazioni di necessità e determinano
l'intervento in relazione alle condizioni familiari e ambientali del
destinatario.
Il trattamento assistenziale
è disposto, per quanto possibile, tenuto conto della scelta o delle preferenze
manifestate dall'interessato.
Art. 3
(Caratteri
dell'assistenza pubblica)
Le prestazioni di assistenza
pubblica devono avere carattere essenzialmente preventivo.
La prevenzione si attua
mediante servizi sociali diretti:
1) a facilitare la conoscenza delle strutture e delle risorse disponibili;
2) a fornire
adeguata consulenza per il superamento di situazioni personali o familiari di
disadattamento sociale;
3) ad orientare le richieste di intervento verso gli organismi idonei al soddisfacimento
delle necessità segnalate;
4) ad aiutare la
famiglia, favorendone, per quanto possibile, la coesione, anche mediante
interventi domiciliari, volti a sopperire a particolari necessità di persone non
autosufficienti;
5) ad attuare ogni
possibile intervento per l'inserimento degli assistiti nella vita produttiva. Le prestazioni sono attuate nel
tempo, nelle forme e nella misura più convenienti e possono essere continuative
ai fini del consolidamento dei risultati raggiunti.
Art. 4
(Metodi
dell'assistenza ai minori)
L'assistenza rivolta a persone di età minore deve contribuire alla formazione evolutiva
degli assistiti, alla loro educazione ed istruzione e alla loro preparazione
alla vita sociale.
Detta assistenza è prestata
preferibilmente in forma domiciliare, mediante l'erogazione di
aiuti economici a chi sostenga il carico familiare.
Nei casi in cui l'intervento
domiciliare non sia possibile o risulti inutile in
relazione alle particolari condizioni di indigenza della famiglia ovvero
all'abbandono morale o materiale del minore per cause inerenti alle persone
cui è commessa la patria potestà o la tutela, l'assistenza è prestata mediante
l'ospitalità in idoneo istituto, regolarmente autorizzato.
Ai minori ospitati in istituti assistenziali deve essere garantita l'istruzione almeno fino
al termine della scuola dell'obbligo.
Ai fini dell'inserimento degli
assistiti nelle attività produttive, gli istituti
possono avviarli a corsi di qualificazione professionale.
Ai meritevoli può essere assicurato il mantenimento per la prosecuzione degli studi superiori.
Art. 5
(Metodi
dell'assistenza agli anziani)
L'assistenza rivolta a persone
anziane deve tendere a non turbare le loro consuetudini di vita, ad evitarne
l'isolamento e ad agevolare la loro permanenza nella famiglia.
A tali fini le prestazioni sono
effettuate preferibilmente in forma domiciliare.
Qualora l'intervento domiciliare non
sia possibile o risulti inutile, in relazione alle
particolari condizioni di indigenza della famiglia ovvero all'abbandono morale
o materiale dell'anziano, per la mancanza, l'incuria o l'incapacità delle
persone obbligate agli alimenti, l'assistenza è prestata mediante l'ospitalità
in case di riposo, regolarmente autorizzate.
Nei casi di ospitalità
deve essere consentita la convivenza dei coniugi nella stessa comunità
assistenziale.
Art. 6
(Istituti
di ospitalità assistenziale)
Negli istituti educativo-assistenziali per minori e nelle case di riposo
per anziani deve essere assicurato un trattamento di ospitalità sempre conforme
alle esigenze igienico-sanitarie, alimentari ed etico-sociali.
I responsabili dei detti istituti
sono tenuti a promuovere e ad attuare i provvedimenti idonei a rendere quanto
più possibile confortevole la vita comunitaria, mediante un razionale assetto
della struttura edilizia e dei locali nonché la
dotazione di efficienti servizi, attrezzature ed arredi.
Non è consentita la convivenza
promiscua di persone sane ed inferme.
La disciplina interna dell'istituto
deve essere improntata al carattere della comunità familiare e non può in alcun
caso prevedere misure costrittive della libertà degli assistiti.
Gli istituti di cui al presente
articolo si valgono di personale specializzato nelle
attività di servizio sociale.
Art. 7
(Operatori
assistenziali)
Gli operatori assistenziali
devono adempiere i propri compiti con sensibilità e spirito di solidarietà
verso gli assistiti, usando, specie nei contatti diretti, comportamenti volti
a rendere sollecita, qualificata e proficua la prestazione dovuta.
I servizi ispettivi presso gli enti assistenziali pubblici e privati devono essere svolti con
criteri di indirizzo, collaborazione e consulenza tecnica verso gli organi
responsabili, al fine di promuovere ogni opportuno miglioramento organizzativo
e funzionale, nell'interesse degli assistiti, nonché al fine di eliminare le
cause di deficienze e irregolarità riscontrate.
CAPO SECONDO
FUNZIONI DELLO STATO
Art. 8
(Funzione
statale di indirizzo e coordinamento)
In materia di assistenza
pubblica, spetta allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario, che attengono ad
esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del
Programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
Detta funzione è esercitata mediante
deliberazioni collegiali di Governo oppure altre attività,
sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua
responsabilità, oltre che del Ministro dell'Interno.
A tali fini le Regioni comunicano al
Ministero dell'Interno:
a) i dati sul finanziamento delle
Unità comunali dei servizi sociali di assistenza;
sulle integrazioni finanziarie a favore degli enti assistenziali pubblici
locali e sugli interventi finanziari per l'assistenza di minori, di inabili e
di anziani e per l'assistenza estiva ed invernale ai minori che si trovino in
condizioni di bisogno;
b) periodiche notizie sullo sviluppo
dei servizi sociali assistenziali;
c) informazioni sui programmi
concernenti le attività per la formazione e la qualificazione degli operatori
sociali a servizio degli istituti assistenziali.
Gli organi statali e le
Amministrazioni regionali si forniranno,
reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni altro
elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 9
(Altre
funzioni statali)
Spettano, altresì, allo Stato in
materia di assistenza pubblica, le seguenti funzioni:
1) questioni di ordine
internazionale e rapporti con organismi stranieri e internazionali;
2) vigilanza e finanziamento degli
enti pubblici assistenziali che operano in tutto il
territorio nazionale o nel territorio di più Regioni;
3) interventi in
caso di calamità ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996 o per altre
esigenze di carattere eccezionale o straordinario;
4) interventi di protezione sociale
disposti con leggi dello Stato per i ciechi civili, i sordomuti,
i mutilati ed invalidi civili, i profughi italiani e stranieri, i rimpatriati,
gli orfani dei caduti per servizio, le donne già dedite alla prostituzione, le
famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
5) assistenza degli stranieri, in relazione alle convenzioni internazionali;
6) autorizzazione agli acquisti
degli enti pubblici assistenziali, ai sensi della legge
21 giugno 1896, n. 218;
7) studi,
sperimentazione e assistenza tecnica in materia di servizi sociali;
8) controversie in materia di
spedalità; assistenza sanitaria e farmaceutica alle categorie post-belliche nonché agli infermi bisognosi non assistiti da altri enti,
fino a quando non intervengano le disposizioni relative al Servizio sanitario
nazionale.
Ai compiti previsti nel presente articolo provvede l'Amministrazione dell'Interno.
I controlli di cui al punto 2) sono
esercitati dagli organi della predetta Amministrazione, competenti in relazione alla sede amministrativa dell'ente, ai sensi
della vigente legislazione.
Restano ferme le attribuzioni degli
organi centrali dell'Amministrazione stessa nei confronti dei seguenti enti
nazionali rappresentativi di categorie assistibili ed enti con particolare
disciplina, in conformità alle disposizioni che li riguardano: Ente Nazionale
per
Art. 10
(Consiglio
Nazionale per l'Assistenza Pubblica)
È istituito il Consiglio Nazionale
per l'Assistenza Pubblica, che è presieduto dal
Ministro dell'Interno o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato per
l'interno ed è composto:
a)
da un Sottosegretario di Stato per ciascuna delle seguenti Amministrazioni:
Ministero degli Affari Esteri; Ministero del Tesoro; Ministero del Bilancio e
della Programmazione Economica; Ministero di Grazia e Giustizia; Ministero
della Pubblica Istruzione; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
Ministero della Sanità;
b) dagli Assessori regionali preposti
ai servizi assistenziali;
c) dal Direttore Generale
dell'Assistenza Pubblica;
d) dal Direttore Generale
dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali
Italiane e Internazionali;
e) da tre esperti in materia di assistenza, nominati dal Ministro dell'Interno.
Un funzionario in servizio presso
Il Consiglio Nazionale è nominato
con decreto del Ministro dell'Interno ed elegge nel suo seno il vice
presidente.
Il componenti di cui alla lettera e) durano in
carica cinque anni e possono essere confermati.
Il Consiglio formula proposte ai
fini della programmazione e del coordinamento, a livello nazionale, delle
attività assistenziali pubbliche e private.
Esprime, altresì, parere in ordine:
1) agli elementi occorrenti al
Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ai fini del Programma economico nazionale, in particolare per quanto concerne il
settore assistenziale e dei servizi sociali;
2) a problemi generali inerenti
all'assistenza pubblica o privata, che il Ministero dell'Interno, altri
Ministeri, le Regioni ovvero organismi assistenziali a
carattere nazionale ritengano di sottoporre all'esame dei Consiglio.
CAPO TERZO
FUNZIONI DELLE REGIONI
Art. 11
(Potestà
legislativa regionale)
La potestà legislativa spettante
alle Regioni in materia di assistenza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione è esercitata in conformità dei
principi stabiliti dalla presente legge.
Gli stessi principi valgono per la
legislazione delle Regioni a statuto speciale.
Art. 12
(Programmazione
regionale dei servizi sociali di assistenza)
Il programma indica i criteri e le
modalità per il coordinamento nell'ambito regionale delle
attività assistenziali pubbliche e private e per il razionale assetto
delle strutture operative.
Art. 13
(Altre
funzioni regionali)
a)
qualificazione e specializzazione degli operatori sociali a servizio degli
istituti assistenziali;
b) riconoscimento giuridico delle
istituzioni pubbliche assistenziali che operano
esclusivamente nel territorio regionale, sempreché
sia accertato che l'istituzione da riconoscere abbia finalità prevalenti di
assistenza pubblica, sufficienza di mezzi patrimoniali e adeguatezza di
organizzazione;
c) riforme statutarie delle
istituzioni predette, sempreché le riforme stesse
rispondano ad esigenze di economia della gestione o di
coordinamento e specializzazione delle prestazioni assistenziali;
d) controlli sulle istituzioni
predette, rispettandone l'autonomia e limitando il controllo di merito, da
attuarsi nella forma della richiesta motivata di riesame, agli atti più
rilevanti della gestione;
e) coordinamento e integrazione
finanziaria per gli interventi relativi al ricovero di
minori, adulti inabili e anziani, nonché per gli interventi relativi all'assistenza
estiva ed invernale dei minori;
f)
integrazione finanziaria degli enti assistenziali pubblici operanti in sede
locale, anche mediante la distribuzione di materiale assistenziale;
g) vigilanza, controlli e integrazione
finanziaria delle Unità comunali dei servizi sociali di assistenza.
I controlli, di cui alle lettere d) e g)
sono esercitati dallo stesso organo regionale che è competente in materia di
controlli sul Comune dove l'ente assistenziale ha
sede, con le modalità stabilite dalla Regione.
Art. 14
(Autorizzazione
e vigilanza della Regione per gli istituti assistenziali pubblici di
ospitalità)
Gli istituti assistenziali
pubblici che intendano, a qualsiasi titolo, esercitare assistenza in forma di
ospitalità per i minori, gli adulti inabili e gli anziani devono essere
previamente riconosciuti idonei a tale funzione mediante formale autorizzazione
dell'Autorità regionale.
1) i requisiti di ordine
morale e sociale relativi ai responsabili dell'iniziativa;
2) le condizioni inerenti
all'idoneità dei locali, dei servizi igienico-sanitari
e delle attrezzature;
3) i livelli di capacità
economico-finanziaria adeguati allo scopo.
CAPO QUARTO
NORME SULL'UNITÀ COMUNALE DEI
SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA
Art. 15
(Unità
comunale dei servizi sociali di assistenza)
In ogni Comune l'Unità comunale dei
servizi sociali di assistenza, avente personalità
giuridica pubblica e propria amministrazione eletta dal Consiglio comunale,
provvede:
1) ad attuare servizi sociali di assistenza in favore di persone e famiglie che comunque
versino in situazione di difficoltà;
2) a promuovere, in
relazione alle condizioni socio-economiche locali, il coordinamento ed
il perfezionamento delle attività assistenziali pubbliche e private nel
Comune;
3) a svolgere le attività assistenziali già di pertinenza del Comune e della
Provincia, eccettuate quelle inerenti all'assistenza sanitaria, farmaceutica,
ospedaliera e psichiatrica;
4) a realizzare interventi di assistenza immediata in caso di calamità naturale o
catastrofe;
5) a curare l'esecuzione degli
interventi di protezione sociale in favore di particolari categorie, previsti da leggi dello Stato.
Le attività di cui al presente
articolo sono svolte dall'Unità comunale anche in favore di stranieri
assimilati ai cittadini italiani agli effetti dell'assistenza ovvero
appartenenti a Stati con i quali sussistono rapporti di reciprocità.
Art. 16
(Servizi
sociali di assistenza)
I servizi sociali di
assistenza, di cui al punto 1) dell'articolo precedente, sono attuati
secondo le finalità e i criteri indicati negli articoli 2 e 3 della presente
legge.
A tali effetti, l'Unità comunale:
a) studia le condizioni sociali e le
risorse economiche del luogo, assumendo e rilevando tutte le informazioni e le
notizie utili per risolvere singole situazioni di difficoltà e per indirizzare
convenientemente richieste di intervento;
b) organizza un segretariato sociale
per l'informazione, la consulenza e l'orientamento degli assistiti;
c) attua ogni opportuna forma di
collaborazione e di intesa con gli organi periferici
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per agevolare
l'ammissione dei lavoratori ai corsi di lavoro, di addestramento, di
qualificazione o riqualificazione professionale;
d) cura gli opportuni collegamenti con
gli Istituti autonomi delle case popolari e con altri enti ed organi operanti
nel settore dell'edilizia economica, per assecondare il soddisfacimento delle
esigenze alloggiative;
e) promuove, nelle località in cui si verifichi un notevole afflusso di immigrati per motivi di
lavoro, l'organizzazione di corsi gratuiti di orientamento ambientale,
destinati a facilitare l'apprendimento degli usi e delle condizioni economiche
e sociali dei luoghi di immigrazione;
f) promuove, per coloro
che intendano trasferirsi all'estero per motivi di lavoro, l'avviamento
agli istituti, centri o corsi che curano la preparazione linguistica e la
informazione ambientale degli emigranti;
g) agevola, ove ne sia il caso,
l'affidamento di minori a famiglie moralmente e socialmente idonee, riferendone
al giudice tutelare;
h) effettua
prestazioni di assistenza di base, mediante l'erogazione di aiuti economici
alle famiglie, volti precipuamente all'inserimento degli assistiti nel
contesto sociale.
Le prestazioni di cui alla lettera
h) sono effettuate previa la valutazione delle condizioni familiari ed
ambientali degli assistiti affinché il trattamento assistenziale
sia determinato per ciascun caso. L'Unità verifica, anche attraverso visite
domiciliari e contatti diretti, l'utilità degli interventi
disposti e ne promuove, quando occorra, la modifica o la cessazione.
Art. 17
(Attività
di coordinamento)
Il coordinamento, di cui al punto 2)
dell'articolo 15 è attuato dall'Unità comunale promuovendo contatti ed intese
con gli organi responsabili degli istituti
assistenziali pubblici e privati e prestando consulenza ed ausilio per lo
studio in comune delle questioni da risolvere, per la conclusione di accordi e
per l'adozione di provvedimenti adeguati agli interessi degli assistiti.
L'Unità comunale, in
relazione alle necessità della popolazione, fa proposte al Consiglio
comunale per la promozione di iniziative dirette alla realizzazione di nuove
strutture assistenziali o al potenziamento di quelle esistenti.
L'Unità comunale ha la sorveglianza
delle locali istituzioni pubbliche assistenziali: a
tale effetto, il Presidente dell'Unità medesima o un suo delegato può
esaminare l'andamento e gli atti delle dette istituzioni, riferendone
all'organo regionale di controllo.
L'Unità comunale corrisponde e
collabora, altresì, con tutti gli organi e gli enti pubblici che esplicano azione di assistenza, sul piano nazionale o
locale; fornisce ad essi, quando occorra, ogni utile elemento informativo sulle
condizioni individuali e familiari dei destinatari dell'assistenza; segnala
richieste di intervento e riceve notizia dei provvedimenti adottati per i casi
segnalati.
Art. 18
(Interventi
mediante ricovero e gestione di istituti)
In relazione alle disposizioni di cui al punto 3
dell'art.
a) provvede al ricovero di minori in
normali condizioni di salute nonché di adulti inabili
al lavoro e di anziani, soltanto nei casi accertati di assoluta necessità,
rispettivamente presso istituti educativo-assistenziali
e case di riposo, regolarmente autorizzati;
b) provvede al ricovero di minori, di adulti inabili al lavoro e di anziani, che siano
segnalati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza in quanto esposti all'abbandono
e sempreché sia accertata l'impossibilità di
provvedere altrimenti al loro mantenimento, rispettivamente presso istituti educativo-assistenziali e case di riposo, regolarmente
autorizzati;
c) provvede all'assistenza estiva ed
invernale di minori presso colonie climatiche e centri similari;
d) provvede, quando occorra, alla
gestione di asili-nido comunali, di istituti educativo-assistenziali, di colonie climatiche e centri similari
per minori, di case di riposo, centri diurni, ricreativi e culturali per
anziani, di asili notturni. L'Unità comunale del capoluogo della Provincia
cura le attività inerenti al mantenimento dei fanciulli
illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono nel locale centro
assistenziale a tali fini destinato.
Art. 19
(Interventi
assistenziali straordinari)
L'assistenza immediata, di cui al
punto 4 dell'art. 15 è attuata nelle forme e nei modi ritenuti più adeguati alla entità della calamità naturale o dell'evento
straordinario che lo determina.
Per le provvidenze occorrenti,
l'Unità comunale assume dirette intese con l'Amministrazione del Comune e
presta ogni collaborazione e servizio che siano
richiesti, nella contingenza, dagli Organi dello Stato.
Art. 20
(Onere
delle prestazioni assistenziali dirette)
L'onere delle prestazioni assistenziali di cui alla lettera h) dell'art. 16 e alle lettere a),
b) e c) dell'art. 18 è assunto
dall'Unità comunale dei servizi sociali di assistenza del Comune, alla cui
anagrafe della popolazione residente è iscritto l'assistito.
L'Unità comunale è tenuta ad erogare
le prestazioni predette anche nei confronti dei non iscritti all'anagrafe,
quando l'intervento sia determinato da particolari
condizioni di necessità e di urgenza.
Art. 21
(Consorzi
tra Unità comunali)
In relazione a particolari esigenze di organizzazione
e di funzionamento le Unità comunali possono riunirsi in consorzio.
Art. 22
(Comitato
Amministrativo dell'Unità comunale)
L'Unità comunale è amministrata da
un Comitato, composto dall'Assessore comunale per l'assistenza, che lo
presiede, e da quattro componenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati
fino a venti consiglieri, da sei in quelli al cui Consiglio sono assegnati da
trenta a cinquanta consiglieri, da otto negli altri Comuni.
Il Comitato amministrativo è eletto
dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione
del Sindaco e della Giunta Municipale e, comunque, non oltre un mese dalla
detta elezione.
Per la elezione
dei componenti del Comitato ciascun consigliere scrive nella propria scheda un
nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero
di voti, purché non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è composto da
venti membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da trenta a
cinquanta membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio ha da sessanta a
ottanta membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Nel Comitato deve essere
rappresentata la minoranza. A tale fine qualora nella votazione non sia
riuscito eletto alcun esponente della minoranza,
dovrà essere chiamato a far parte del Comitato, in sostituzione dell'ultimo
eletto come esponente della maggioranza, quello della minoranza che ha
ottenuto il maggior numero di voti.
L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno
la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
L'assessore comunale per l'assistenza
non prende parte alla votazione.
Il Comitato amministrativo dura in
carica per lo stesso tempo assegnato dalla legge al Consiglio comunale che lo
ha eletto e rimane in funzione fino all'insediamento del Comitato eletto dal
nuovo Consiglio.
Art. 23
(Mezzi
di funzionamento dell'Unità comunale)
L'Unità comunale provvede al
raggiungimento dei propri fini con le rendite del patrimonio, con i beni
genericamente destinati ai poveri ai sensi dell'art. 630 del Codice Civile, con
i contributi annualmente assegnati dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune
e con le elargizioni di altri enti o di privati.
Il contributo annuale del Comune è
commisurato, tenuto conto delle effettive possibilità del bilancio:
a) ad una somma adeguata alle
esigenze, nel Comune, relative al mantenimento degli inabili al lavoro e alle
altre attività assistenziali in favore di minori e di
anziani;
b) all'importo dei contributi già
concessi annualmente all'Ente Comunale di Assistenza
per le attività assistenziali;
c)
all'importo del contributo già erogato annualmente alla Provincia per
l'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;
d) alle eventuali somme che il Comune,
senza ulteriore espansione del disavanzo economico
del bilancio, possa erogare per consentire all'Unità comunale di svolgere più
adeguatamente le attività istituzionali.
La quota di cui alla lettera a), per il primo anno di
applicazione della presente legge, non può essere inferiore alla media
delle spese sostenute dal Comune per i suddetti servizi nel triennio
antecedente alla sua entrata in vigore.
Il contributo annuale della
Provincia è commisurato ad una somma adeguata alle esigenze dell'assistenza
per i fanciulli illegittimi abbandonati o esposti
all'abbandono, segnalate dalle Unità comunali, in relazione anche alla
popolazione residente.
Per il primo anno di
applicazione della presente legge, il contributo di cui al comma
precedente non può essere inferiore alla media delle spese sostenute dalla
Provincia per il predetto servizio nel triennio antecedente all'entrata in
vigore della legge medesima. Le quote destinate alle Unità comunali, sono tra esse ripartite dall'Amministrazione provinciale in ragione
della popolazione residente.
Art. 24
(Gestione e controlli delle Unità
comunali)
Art. 25
(Successione
dell'Unità Comunale dei Servizi Sociali di Assistenza all'Ente Comunale di
Assistenza)
Con l'entrata in vigore della
presente legge l'Ente comunale di assistenza,
istituito in ogni Comunale con la legge 8 giugno 1937, n. 847, è soppresso; gli
amministratori restano in carica fino all'insediamento del Comitato dell'Unità
comunale dei servizi sociali di assistenza.
L'Unità comunale dei servizi sociali
di assistenza si intende sostituita all'Ente comunale
di assistenza in qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare vigente
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Sono di diritto
trasferiti all'Unità comunale il patrimonio dell'Ente comunale di
assistenza del rispettivo Comune, le attribuzioni all'Ente medesimo spettanti
a qualsiasi titolo e l'amministrazione delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ad esso affidata.
Gli immobili permanentemente
destinati dal Comune all'esercizio delle attività assistenziali
che l'Unità comunale assume per effetto della presente legge sono affidati in
gestitone all'Unità medesima.
Sono, altresì, affidati in gestione
all'Unità comunale del capoluogo della provincia, gli immobili
permanentemente destinati dall'Amministrazione
provinciale alle attività assistenziali già di sua competenza.
I rapporti tra il Comune e l'Unità
comunale e quelli tra l'Amministrazione provinciale e l'Unità comunale in ordine alla gestione di cui al quarto e quinto comma sono
regolati mediante apposita convenzione, soggetta all'approvazione, rispettivamente,
dell'Organo che esercita il controllo sugli atti del Comune e della Provincia.
Art. 26
(Prima
costituzione dei Comitati amministrativi)
I Comitati amministrativi delle
Unità comunali dei servizi sociali di assistenza
devono essere costituiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
I detti Comitati durano in carica
per lo stesso periodo di tempo dei Consigli comunali che hanno proceduto alla
nomina.
CAPO QUINTO
NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE ASSISTENZIALI
Art. 27
(Riconoscimento
giuridico delle Istituzioni Pubbliche Assistenziali - Esclusioni)
Le fondazioni e le associazioni che
hanno esclusive o prevalenti finalità di assistenza
conseguono, a domanda, la personalità giuridica di istituzioni pubbliche
assistenziali.
Non sono comprese tra le istituzioni
pubbliche assistenziali:
a) le società regolate dal Codice
Civile;
b) i comitati di
soccorso ed altre istituzioni temporanee mantenute col contributo dei soci e
con oblazioni di terzi;
c) le scuole materne, gli asili
infantili e gli istituti similari con finalità di educazione
e di istruzione per i minori da tre a sei anni di età. Gli enti di cui alla
lettera c) riconosciuti come
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
cessano da tale qualità con l'entrata in vigore della presente legge e sono
sottoposti alla vigilanza degli organi competenti in materia di pubblica
istruzione.
Art. 28
(Statuto
delle Istituzioni Pubbliche Assistenziali)
Ogni istituzione pubblica assistenziale ha un proprio statuto, che ne determina la
denominazione, la sede, l'entità della dotazione patrimoniale, gli scopi, i
modi di attuazione dell'assistenza, gli organi e l'ordinamento.
Quando si tratta di
associazione, lo statuto deve anche disciplinare i diritti e gli
obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.
Lo statuto è approvato dall'autorità
che conferisce la personalità giuridica e con lo stesso procedimento.
Art. 29
(Riforme
statutarie delle Istituzioni pubbliche assistenziali)
Le istituzioni pubbliche assistenziali curano che i rispettivi statuti siano sempre
adeguati alle attività svolte e alle necessità di funzionamento e promuovono,
a tali fini, le occorrenti riforme.
Le dette istituzioni possono essere
affidate in gestione, mediante concentramento, all'Unità comunale dei servizi
sociali di assistenza, raggruppate sotto unica
amministrazione, fuse tra loro, trasformate nelle finalità, riunite in
consorzio o in federazione, estinte.
Art. 30
(Disciplina
delle Istituzioni pubbliche assistenziali)
Ai fini di cui al comma precedente,
Art. 31
(Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza in atto esistenti)
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti all'atto dell'entrata
in vigore della presente legge assumono la denominazione di istituzione
pubbliche assistenziali e conservano autonomia giuridica e di funzionamento.
Quelle istituzioni, i cui scopi non siano più rispondenti agli interessi
dell'assistenza pubblica locale o che non abbiano mezzi economici adeguati,
possono essere trasformate, fuse o estinte.
L'Unità comunale dei servizi sociali
di assistenza procede alla ricognizione degli scopi,
dei mezzi e delle attività delle istituzioni di cui al secondo comma e formula
proposte alla regione, sentite le amministrazioni interessate, per l'adozione
dei detti provvedimenti.
CAPO SESTO
NORME SULL'ASSISTENZA PRIVATA
Art. 32
(Istituzioni
assistenziali private)
Le iniziative e le attività di assistenza promosse e realizzate da privati hanno
autonomia di azione e di sviluppo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 38
della Costituzione.
I promotori o gli amministratori debbono comunicare al Prefetto della provincia in cui opera
l'istituzione privata, gli atti costitutivi e il programma delle attività
assistenziali.
Art. 33
(Garanzie
per l'esercizio dell'assistenza privata)
Ove i privati intendano, a qualsiasi
titolo, esercitare assistenza in forma di ospitalità
per i minori, gli adulti inabili e gli anziani, devono chiedere
l'autorizzazione del Prefetto della provincia in cui l'iniziativa sarà attuata.
Ai fine dell'autorizzazione, il Prefetto
accerta l'esistenza dei requisiti morali e sociali dei responsabili,
l'idoneità dei locali, dei servizi e delle attrezzature nonché l'adeguatezza
delle condizioni economico-finanziarie dell'istituzione, avuto riguardo ai
criteri stabiliti nell'art. 6 della presente legge.
Il Prefetto può disporre, in ogni
tempo, visite ispettive presso le comunità assistenziali
gestite da privati.
Quando nelle dette comunità si verifichino abusi della pubblica fiducia ovvero
violazioni dell'ordine pubblico o dal buon costume o dell'igiene e della
sanità, il Prefetto diffida i responsabili a rimuovere entro un termine
prestabilito le irregolarità rilevate, sentito il Medico provinciale per i
casi riguardanti l'igiene e la sanità.
La preventiva diffida non è
richiesta se ricorrano ragioni di urgente necessità,
in relazione alla gravità delle irregolarità rilevate.
Decorso il termine inutilmente, il
Prefetto può, con provvedimento motivato, disporre la chiusura della comunità assistenziale.
Art. 34
(Abrogazione)
Sono abrogate tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con la presente legge.
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