Prospettive assistenziali, n. 15, luglio-settembre
1971
NOTIZIARIO DELL'UNIONE
ITALIANA PER
RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
Testo della lettera
inviata il 7-7-1971 al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per la grazia e
giustizia, al presidente ed ai componenti della Commissione
Giustizia della Camera dei Deputati.
Questa Unione, presa visione del
testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, osserva che è necessario
per una riforma di famiglia rispondente ai diritti reali dei figli:
1) sopprimere l'arcaico istituto
dell'adozione (art. 291-314 c.c.), avente finalità
esclusivamente patrimoniali e successorie.
La richiesta di detta soppressione
si fonda sulle necessità che la legge tuteli i diritti dei bambini privi di
famiglia e non tuteli invece i desideri di trasmissione del patrimonio delle
persone prive di prole, situazioni che sono in insanabile contraddizione com'è
dimostrato dal fatto che l'adozione (tradizionale) viene
spesso utilizzata per evadere l'adozione speciale, favorendo il mercato (a
pagamento o di favore) dei bambini.
Se poi il legislatore intendesse
venire incontro al desiderio di trasmissione del cognome (che spesso è motivato dalla riduzione delle tasse successorie)
si potrebbe ad avviso di questa Unione prevedere una normativa in materia che
però non dovrebbe comportare agevolazioni fiscali e soprattutto non dovrebbe
consentire lo stabilirsi di legami di (falsa) filiazione;
2) conseguentemente dovrebbe essere
elevata da
Al riguardo questa
Unione ritiene che debbano essere inserite modifiche della legge
sull'adozione speciale, modifiche rese necessarie ed evidenti dalle
interpretazioni diverse e a volte opposte manifestatesi in questi primi
quattro anni di applicazione dell'adozione speciale e che hanno causato gravi
danni ai bambini: ingiustificati ritardi nella dichiarazione di adottabilità o
nell'affidamento preadottivo, sballottamento di bambini
da una famiglia all'altra. Le modifiche necessarie sono previste nella
proposta di legge n. 3277 presentata dall'On. Padula;
3) parimenti soppressa dovrebbe
essere l'affiliazione, istituto abnorme esistente solamente nel diritto
italiano, che dovrebbe essere sostituito dalla possibilità di riconoscimento
dei cosiddetti figli adulterini e da una regolamentazione dell'affidamento
familiare a scopo educativo, prassi sempre più utilizzata;
4) modificare
radicalmente l'istituto della tutela fondandolo sui bisogni educativi (e non
solo su quelli patrimoniali) dei minori;
5) rivedere il testo predisposto dal
Comitato ristretto per quanto riguarda i riconoscimenti giudiziali di
paternità e maternità, limitando, se
6) pure
inaccettabile è l'attuale articolo 87 del codice civile e la modifica proposta
dal Comitato ristretto, nel senso che si consente al tribunale di accordare
dispensa per il matrimonio fra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i
figli adottivi di una stessa persona; l'adottato ed i figli dell'adottante.
Tali possibilità di dispensa
contraddicono assurdamente alla natura dell'adozione speciale, di cui la legge
5 giugno 1967 n. 431, stabilendo che l'adottato con adozione speciale assume lo
stato di figlio legittimo degli adottanti, non fa altro che dare riconoscimento
giuridico ad una realtà costituitasi.
Si unisce copia dell'articolo
apparso sulla Rivista del Diritto matrimoniale e dello stato delle persone che
precisa la posizione di questa Unione in materia.
NUOVI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE
(Articolo
pubblicato dalla Rivista del Diritto matrimoniale e dello stato delle persone,
luglio-dicembre 1968).
Le proposte di legge in materia di
filiazione presentate alla Camera dei Deputati e al
Senato della Repubblica anche se recano spesso il titolo «riforma», non vanno
a nostro avviso al di là di richieste di adattamento più o meno avanzate,
lasciandone del tutto inalterata l'impostazione e non eliminandone le profonde
contraddizioni.
Basti pensare che, da un lato, con
l'adozione speciale il bambino diviene figlio
legittimo dei coniugi che intendono provvedere al suo allevamento, educazione
e istruzione e vengono rotti i rapporti tra il bambino stesso ed i suoi genitori
di sangue; d'altro lato, le proposte suddette richiedono l'ampliamento delle
ipotesi per la dichiarazione giudiziale di paternità, con la quale si vuole
far diventare genitore anche colui che non ha mai avuto alcun rapporto
affettivo ed educativo con il proprio nato, né intende averne.
Diritti e doveri dei
genitori
I genitori posseggono
sui loro nati non un diritto assoluto, bensì solo un diritto di priorità al
loro allevamento, educazione e istruzione (1).
Il pieno diritto viene
conseguito solo con il soddisfacimento dei doveri relativi (diritto-funzione).
Se così non fosse, il diritto del nato
al normale sviluppo della sua personalità verrebbe ad essere schiacciato.
Procreazione e
filiazione
Molti considerano ancora sinonimi i
due concetti di «nato da» e di «figlio di».
Sappiamo invece che la personalità è
non tanto determinata dall'apporto ereditario (che costituisce solo la base di
partenza), ma è soprattutto costruita dall'ambiente.
In particolare è l'ambiente
familiare che trasmette al figlio (procreato o non procreato) i valori (positivi e negativi), che gli modella il carattere,
in sostanza che costruisce la sua personalità (2).
A questo riguardo si osservi la
distinzione fra maternité (atto procreativo), maternage (insieme delle cure materiali, affettive,
educative per mezzo delle quali il bambino diventa il figlio di una determinata
persona - procreativa o non), maternisation (insieme
dei processi per mezzo dei quali il bambino concorre allo sviluppo della
procreatrice o dell'adottante e l'aiuta a diventare una madre, sua madre) e similmente fra paternité,
paternage, paternisation
(3).
Una prova del valore determinante dell'ambiente familiare nella costruzione della
personalità è data dalle gravi conseguenze negative che colpiscono i bambini
ricoverati in istituti anche ottimi (4).
Dagli studi dello Spitz riportiamo la seguente tabella molto significativa, che riassume i risultati scientifici in
materia.
Quoziente di sviluppo dei bambini
con madre presente o assente |
||||
|
|
|
Quoziente di
sviluppo |
|
Classe sociale di
provenienza |
Madre presente o assente |
Numero dei casi |
Media ottenuta dal
1°al 4° mese |
Media ottenuta dal
9°al 12° mese |
Ambiente urbano non selezionato |
Assente |
61 |
124 |
71 |
Profess. liberali |
Presente |
23 |
133 |
131 |
Contadini |
Presente |
11 |
107 |
108 |
Madri nubili delinquenti |
Presente |
69 |
101,5 |
105 |
Il primo gruppo comprende bambini
ricoverati in istituto con madre assente, provenienti da diverse
classi sociali; al momento del primo esame, il loro quoziente di sviluppo
medio era di 124 ed occupava il secondo posto fra i quattro gruppi.
L'alto quoziente di sviluppo è dovuto alle assidue cure materiali che ricevevano i
bambini istituzionalizzati. Verso la fine del primo anno, invece, il loro
quoziente di sviluppo era sceso a 72, alla fine del secondo
anno precipitava a 45.
Le ultime due cifre indicano un
ritardo preoccupante, provocato con chiara evidenza dall'unica
variabile: l'assenza della madre.
Nuova impostazione del
diritto di famiglia in materia di filiazione
Dalle considerazioni sin qui svolte,
risulta che vi può essere filiazione solo nei casi in
cui i genitori hanno provveduto ad allevare, educare e istruire il figlio
procreato o non procreato.
Pertanto, questo dovrebbe essere il
principio ispiratore del diritto di famiglia in materia di
filiazione, se non si vuole che la legge sia in contrasto con la realtà delle
cose.
Naturalmente
questa nuova impostazione esige radicali cambiamenti rispetto alla regolamentazione
attuale, ancora fondata sul semplice fatto biologico. Anzi, per quanto concerne la filiazione
«legittima», avendo esclusivamente il marito la possibilità di disconoscere il
«figlio», si può verificare, come nel caso Locatelli-Coppi,
che risulti «figlio» colui che non è stato né
procreato né allevato.
Partendo dal principio che non si instaura il rapporto di filiazione quando non vi è o non
vi è stato maternage e maternisation
o paternage e paternisation
(e cioè l'insieme dei processi veramente formativi), si dovrebbe fra l'altro:
a) regolamentare la patria potestà in
modo da mettere in evidenza la sua principale caratteristica
di «funzione»;
b) prorogare il termine dei tre mesi
previsto per l'azione di disconoscimento di paternità (art. 224 c.c.) e
consentire che detta azione possa essere promossa anche dalla moglie e dal
rappresentante legale del minore;
c) mantenere l'attuale non
obbligatorietà del riconoscimento della prole nata fuori del matrimonio,
poiché é evidente che non si può far diventare padre o madre
persone che non vogliono esserlo;
d) conseguentemente abrogare le norme
relative alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, prevedendo al massimo obblighi patrimoniali a carico dei procreatori
che non vogliano provvedere ai loro nati;
e) portare il limite degli anni 8
(art. 314/ 4), previsto per la dichiarazione dello stato di adottabilità
dei minori privi di cure familiari a 18 anni, come prevede
Mentre è indubbio che, per ovviare
ai deleteri effetti della carenza di cure familiari, i
bambini in situazione di abbandono debbano essere affidati fin dalla più
tenera età (gli esperti affermano entro il sesto ottavo mese di vita), è pur
vero che molti sono i minori la cui situazione di abbandono si verifica quando
essi hanno superato l'ottavo anno di età. In questi casi, peraltro numerosi,
non si vede per quali motivi essi dovrebbero essere
esclusi, da una norma di legge, dalla possibilità di essere adottati;
f)
abrogare l'adozione
semplice (artt. da
g)
consentire il
riconoscimento dei figli cosiddetti adulterini nei casi in cui il rapporto di paternage e di maternage è stato
instaurato.
Detto riconoscimento potrebbe aver luogo da parte di un organo giudiziario solo dopo che
sia trascorso un periodo (ad esempio 2 anni) in cui il genitore abbia
provveduto al proprio nato.
L'organo giudiziario (riteniamo che
il più idoneo sia il Tribunale per i Minorenni) dovrebbe accertare:
- la situazione del minore;
- se il o la procreante provvedono o meno ad eventuali altri figli legittimi o
naturali riconosciuti;
- l'opportunità o meno che il minore cambi il cognome;
h) dovrebbero essere previste delle
norme dirette a regolamentare il riconoscimento tardivo;
i) dovrebbe inoltre essere
regolamentato l'affidamento familiare a scopo educativo: prassi assistenziale che rappresenta una valida alternativa al
ricovero dei minori in istituto.
Conclusione
Con queste modifiche si avrebbe un
diritto di famiglia in materia di filiazione, che sarebbe incentrato
soprattutto sui diritti che attengono alla
personalità e non, come nella legislazione attuale, principalmente sulla
tutela degli interessi patrimoniali.
La nuova regolamentazione dovrebbe,
inoltre, sull'esempio di quanto è stato previsto per l'adozione speciale,
riconoscere una priorità di diritti (ci si riferisce sempre a quelli che
attengono allo sviluppo della personalità) dei minori, capovolgendo
la situazione attuale in cui, esclusa l'adozione speciale, la priorità è in
concreto riconosciuta agli adulti, e soprattutto ai mariti.
Se in materia di filiazione
l'accento venisse posto sui diritti che attengono
alla persona, dovrebbero essere altresì rivisti gli istituti della tutela ed i
poteri di intervento dell'autorità giudiziaria.
Naturalmente l'organo competente non
dovrebbe avere funzioni soprattutto repressive o di tutela
del patrimonio (come tutti gli attuali uffici giudiziari), ma principalmente
funzioni di tutela delle persone e delle famiglie.
Ciò implica un organo specializzato
a cui partecipino anche specialisti delle varie discipline umane e sociali
(psicologi, assistenti sociali, educatori, neuropsichiatri infantili, psichiatri, eccetera). Data
l'unitarietà della persona e della famiglia, a detto organo dovrebbero essere
affidate tutte le competenze in materia di tutela
della persona e della famiglia, evitando l'attuale frammentarietà degli
interventi fra giudice tutelare, Tribunale per i Minorenni e magistratura
ordinaria.
(1) Lettera enciclica
«Pacem in Terris»,
paragrafo 9.
(2) Determinanti sono
soprattutto i primi anni di vita, specialmente i primi tre.
(3) Pierre Joannon, Maternage et nursing (
(4) John Bowlby, Cure materne e igiene mentale del fanciullo, Editrice Universitaria,
Firenze, 1957.
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