Prospettive assistenziali, n. 15, luglio-settembre
1971
PROPOSTE DI LEGGE
RATIFICA
DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DI MINORI
DISEGNO DI LEGGE N. 1591 PRESENTATO
AL SENATO IL 1° MARZO 1971 DAL GOVERNO
Relazione
Onorevoli Senatori. -
I criteri che tale Convenzione attua
si informano pertanto al prevalente interesse morale
e materiale del minorenne ad inserirsi in un nucleo familiare che lo educhi e
lo mantenga e nel quale possa esprimere la propria personalità libero dai
pregiudizi che condizionano lo sviluppo e l'evoluzione dei minorenni
abbandonati.
Le deroghe più importanti al sistema
tradizionale per conseguire i predetti scopi sono: a) la riduzione dell'età
richiesta per adottare (portata da un minimo di 21 ad un massimo di 35 anni);
b) la facoltà di derogare a tale limite quando
sussistano circostanze eccezionali; c) la definitiva rottura dei rapporti tra
l'adottato ed i propri ascendenti naturali; d) l'esclusione del divieto di
adottare per coloro che hanno già figli legittimi; e) la possibilità di
adottare anche i propri figli illegittimi; f) la consacrazione della illiceità
di ogni specie di compenso quale corrispettivo dell'assenso all'adozione da
parte dei parenti del minorenne.
Il contrasto di
fondo tra alcune di queste regole e la disciplina sull'adozione
contenuta nel nostro codice civile, contrasto che in un primo tempo ha creato
notevoli difficoltà ai negoziati, si è notevolmente attenuato con l'andata in
vigore della legge sull'adozione speciale del 1967, che indubbiamente ha
ridotto notevolmente il rigore del nostro sistema per quanto riguarda
l'adozione dei minorenni.
È appunto in considerazione dell'entrata
in vigore di questa nuova normativa che l'Italia ha
chiesto ed ottenuto che nella Convenzione fosse inserita una norma che consente
ai Paesi, che abbiano più di una forma di adozione, la facoltà di applicare ad
una sola di esse le disposizioni che rivestano un carattere più spiccatamente
innovativo (articolo 24).
Tra queste ultime, due conservano
tuttavia carattere contrastante anche con il più ampio spirito della legge
sull'adozione speciale, vale a dire la facoltà di
adottare i propri figli illegittimi e quella di adottare anche quando già si
abbiano figli legittimi (1).
Per questi due punti, quindi, il
Governo italiano si avvarrà della disposizione di cui all'articolo 25 della
Convenzione che consente alle Parti contraenti di formulare al momento del deposito
dell'atto di ratifica due riserve su disposizioni della parte obbligatoria
della Convenzione stessa.
Tale limitazione ci consente infatti di aderire tempestivamente alla Convenzione senza
addivenire ad una frettolosa modifica della nostra legge interna e di potere,
quindi, con maggiore ponderazione attuare i più moderni principi in materia di
adozione nel generale processo evolutivo del diritto di famiglia, allineando
il nostro Paese ai più progrediti ordinamenti europei.
Naturalmente, quando la riforma sarà
completata, l'Italia potrà immediatamente ritirare le proprie riserve, giusto
il disposto dell'articolo 28, n. 2, della Convenzione.
In attuazione di tale intento vengono ridotti a dimensioni più modeste i limiti di età,
minimo e massimo, per adottare, mentre viene sancita la estinzione dei rapporti
giuridici tra l'adottato e la famiglia di origine, salva la facoltà per le
legislazioni nazionali di lasciare in vita gli obblighi e i diritti dei
genitori in casi particolari.
La regola, che trova riscontro nella
nostra normativa sulla adozione speciale, ha il
chiaro intento di evitare che tardive pretese di genitori, per lungo tempo
disinteressati alla sorte dei figli, sconvolgano famiglie adottive ormai consolidate
sia sotto il profilo affettivo, sia sotto quello materiale.
È prevista una rigorosa e minuziosa
inchiesta sia sull'adottante sia sull'adottato per accertare non solo la
situazione economica del primo, ma anche l'idoneità dell'ambiente, nel quale
l'adottato dovrà andare a vivere, sotto il profilo morale, sociale ed
affettivo; il tutto allo scopo di stabilire se l'adozione convenga
all'interesse del minore.
La norma più significativa
per i suoi aspetti innovativi è l'articolo 12 che, dopo avere stabilito che
una stessa persona può adottare un numero illimitato di minorenni, permette
l'adozione anche a chi ha già figli legittimi e consente che si possano
adottare anche i propri figli illegittimi.
Come si è detto, per quanto riguarda
il nostro Paese, per questi che sono gli aspetti più audaci della nuova
normativa, possono entrare in funzione le riserve che l'articolo 24, n. 1,
consente ai vari Stati partecipanti.
Vengono poi dettate norme per la revoca dell'adozione
che si rimettono in massima parte alla disciplina interna vigente nei diversi
Paesi.
La parte III della Convenzione, che
non riveste carattere obbligatorio, ma è sostenuta soltanto da un generico
impegno di prenderne in considerazione il contenuto da parte degli Stati firmatari
(articolo 2), contiene norme di carattere programmatico per quanto riguarda il
periodo preadottivo, l'efficiente funzionamento degli
organi preposti all'assegnazione dei minorenni a coloro che
intendono adottarli, gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione ed,
infine, alcune particolari cautele per evitare rivelazioni indiscriminate sul
«fatto adottivo» e sulle origini naturali sull'adottato.
Ora si rende, quindi, necessario
provvedere all'inserimento della normativa nel nostro ordinamento interno
mediante strumento che abbia valore di legge trattandosi di modifiche alla legge
civile.
Testo del disegno di
legge
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata
in vigore in conformità all'articolo 21 della stessa.
Convenzione europea
sull'adozione dei minorenni (2)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio
d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerato che scopo del Consiglio
d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione
fra gli Stati membri, al fine di favorirne particolarmente il progresso
sociale;
Considerato che, nonostante
l'istituto dell'adozione dei minorenni esista nella legislazione di tutti gli
Stati membri del Consiglio d'Europa, esistono
tuttavia in detti paesi divergenze sui principi che dovrebbero regolare l'adozione,
come pure differenze relative alla procedura ed agli effetti giuridici
dell'adozione;
Considerato che l'accettazione di
principi e di pratiche comuni in materia di adozione
dei minorenni contribuirebbe ad appianare le difficoltà causate da tali divergenze
e permetterebbe nello stesso tempo di favorire il benessere dei minorenni
adottati,
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Assunzione di impegni e loro campo di applicazione
Art. 1.
Ogni Parte contraente si impegna a rendere la propria legislazione conforme alle
disposizioni contenute nella II Parte della presente Convenzione notificando
nel contempo al Segretario generale del Consiglio d'Europa le misure adottate
a tale scopo.
Art. 2.
Ogni Parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni
enunciate nella III Parte della presente Convenzione e se detta Parte
contraente dà esecuzione, o se dopo avere dato esecuzione cessa di dare
esecuzione ad una qualsiasi di tali disposizioni, dovrà darne notifica al
Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Art. 3.
La presente Convenzione riguarda
unicamente l'istituto giuridico dell'adozione del minorenne che, nel momento in
cui l'adottante chiede di adottarlo, non abbia ancora
raggiunto l'età di 18 anni, non sia o non sia stato sposato, e non sia
ancora considerato maggiorenne.
Parte II
Disposizioni
fondamentali
Art. 4.
L'adozione non sarà valida se non
sarà stata decisa da un'autorità giudiziaria o amministrativa, qui appresso indicata
«autorità competente».
Art. 5.
1. Salvo quanto disposto nei paragrafi da
a) il consenso della madre e, quando
il minorenne è figlio legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori
che possano acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente
che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria
potestà;
b) il consenso del congiunto
dell'adottante.
2. Non è permesso all'autorità
competente:
a) di dispensare dal consenso di una
delle persone citate al precedente paragrafo 1,
b) di non tener conto del mancato
consenso di una delle persone o degli enti citati al precedente paragrafo 1,
tranne che per eccezionali motivi, fissati
dalla legge.
3. Se il padre o la madre sono stati privati della patria potestà nei confronti del
minorenne o comunque del diritto di consentire l'adozione, la legge può
prevedere che tale consenso non sia richiesto.
4. Il consenso della madre
all'adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di
questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere
inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in
cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita
dalle conseguenze del parto.
5. Nel presente articolo per «padre»
e «madre» si intendono le persone che sono, legalmente,
i genitori del minorenne.
Art. 6.
1. La legge permette l'adozione di
un minorenne solo da parte di due persone unite in matrimonio,
che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo
adottante.
2. La legge non può permettere una
nuova adozione di un minorenne che in uno o più dei casi seguenti:
a) ove si tratti di un minorenne
adottato dal coniuge dell'adottante;
b) ove il precedente adottante sia
deceduto;
c) ove la precedente adozione sia
stata annullata;
d) ove la precedente adozione sia
terminata.
Art. 7.
1. Un minorenne può essere adottato
solo allorché l'adottante ha raggiunto l'età minima prescritta a tale scopo,
età che non dovrà essere inferiore ai 21 anni, né superiore ai 35.
2. Tuttavia, la legge può prevedere
la possibilità di derogare al requisito dell'età minima:
a)
se l'adottante è il
padre o la madre del minorenne, o
b) per il verificarsi di circostanze
eccezionali.
Art. 8.
3. Come regola generale, l'autorità
competente non riterrà soddisfatte le suddette
condizioni se la differenza di età tra l'adottante e i9 minorenne sarà
inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.
Art. 9.
2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti
fattori:
a) la personalità, la salute e la
situazione economica dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione
del suo ambiente familiare, nonché la sua attitudine ad
allevare il minorenne;
b)
i motivi per i
quali l'adottante desidera adottare il minorenne;
c) i motivi in base ai quali, nel caso
in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minorenne,
l'altro coniuge non si associ alla richiesta;
d) la reciproca compatibilità tra il
minorenne e l'adottante e la durata del periodo
durante il quale il minorenne è stato affidato all'adottante;
e)
la personalità e la salute del minorenne e, salvo impedimento di legge, i
precedenti del minorenne;
f) i sentimenti del minorenne circa
l'adozione proposta;
g) ove occorra, la religione
dell'adottante e la religione del minorenne.
3. Tali indagini dovranno essere
affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a
tale scopo da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Tali indagini
dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da
assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della
formazione ricevuta o dell'esperienza acquisita.
4. Le disposizioni del presente
articolo non pregiudicano minimamente il potere e l'obbligo dell'autorità
competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno
l'oggetto delle indagini, che essa riterrà utili al caso.
Art. 10.
L'adozione conferisce all'adottato
nei confronti dell'adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali
competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre.
Inoltre la legge può confermare a
carico dei genitori nei confronti del minorenne l'obbligo degli alimenti, l'obbligo del mantenimento e l'obbligo di fornirgli una
sistemazione ed una dote qualora l'adottante non adempia ad uno di questi
obblighi.
3. Come regola
generale, l'adottato potrà assumere il cognome dell'adottante o
aggiungerlo al proprio cognome.
4. Se il genitore legittimo ha
diritto all'usufrutto dei beni del figlio, il diritto all'usufrutto
dell'adottante sui beni dell'adottato può, nonostante il paragrafo 1 del
presente articolo, venire limitato dalla legge.
Art. 11.
1. Qualora l'adottato non abbia, nel
caso di adozione da parte di una sola persona, la
cittadinanza dell'adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi,
la loro comune cittadinanza,
2. La perdita della cittadinanza che
potrebbe risultare dall'adozione è subordinata al
possesso o all'acquisto di una nuova cittadinanza.
Art. 12.
1. Il numero di minorenni che lo
stesso adottante può adottare non sarà limitato dalla
legge.
2. La legge non potrà impedire a
chicchessia di adottare un minorenne per il fatto di avere o di potere avere un
figlio legittimo.
3. Non potrà essere vietata dalla
legge a chicchessia l'adozione del proprio figlio
illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del
minorenne.
Art. 13.
1. Fintanto che l'adottato non abbia
raggiunto la maggiore età, l'adozione non potrà essere revocata che per
decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel
caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge.
2. Il paragrafo precedente non
riguarda i casi in cui:
a) l'adozione è nulla;
b) l'adozione è terminata in seguito alla legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.
Art. 14.
Allorché le indagini svolte in
applicazione degli articoli 8 e 9 della presente
Convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul
territorio di un'altra Parte contraente, detta Parte contraente dovrà fare in
modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite
senza indugio. Le autorità potranno comunicare direttamente
fra loro a tale scopo.
Art. 15.
Verranno prese le disposizioni necessarie
per vietare ogni guadagno ingiustificato che possa derivare dalla cessione di
un minorenne a fini di adozione.
Art. 16.
Ogni Parte contraente conserva la
facoltà di adottare disposizioni più favorevoli nei confronti dei minorenni
adottati.
Parte III
Disposizioni
supplementari
Art. 17.
L'adozione non potrà essere decisa
se il minorenne non sarà stato affidato alle cure degli adottanti per un
periodo sufficientemente lungo per permettere all'autorità competente di valutare
ragionevolmente i rapporti che si creerebbero tra le
parti ove l'adozione fosse decisa.
Art. 18.
Le autorità promuoveranno la
creazione ed assicureranno il buon funzionamento di istituzioni
pubbliche o private, alle quali possano rivolgersi per aiuto e consiglio coloro
che desiderano adottare un minorenne.
Art. 19.
Gli aspetti
sociali e giuridici dell'adozione verranno inclusi nei programmi di formazione
degli assistenti sociali.
Art. 20.
1. Verranno
prese le misure del caso perché, ove occorra, l'adozione possa intervenire
senza che l'identità dell'adottante sia rivelata alla famiglia del minorenne.
2. Verranno
prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di adozione
si svolga a porte chiuse.
4. I pubblici registri saranno
debitamente conservati e, in ogni caso, il loro contenuto verrà
riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse
legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata, o,
qualora il fatto sia di dominio pubblico, di conoscere l'identità dei genitori
naturali.
Parte IV
Clausole
finali
Art. 21.
1. La presente Convenzione è aperta
alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o
accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione
saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2.
3. Essa entrerà in vigore per ogni
altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti
successivamente tre mesi dopo la data del deposito del proprio
strumento di ratifica o di accettazione.
Art. 22.
1. Dopo l'entrata in vigore della
presente Convenzione il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà
invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad
aderire alla presente Convenzione.
Art. 23.
1. Ogni Parte contraente potrà,
all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i
territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente potrà,
all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione
o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione
della presente Convenzione, mediante dichiarazione da indirizzare al
Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato
nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o
per il quale sia autorizzata ad assumere impegni internazionali.
3. Qualsiasi
dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo precedente potrà, per
quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere
ritirata alle condizioni previste dall'articolo 27 della presente Convenzione.
Art. 24.
1. Ogni Parte contraente la cui
legislazione preveda più tipi di adozione avrà la
facoltà di applicare ad uno solo di tali tipi le disposizioni dei paragrafi 1,
2, 3 e 4 dell'articolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 della
presente Convenzione.
2.
3. Detta Parte contraente potrà
cessare di esercitare tale facoltà, dandone notifica al Segretario generale del
Consiglio d'Europa.
Art. 25.
1. Ogni Parte contraente potrà,
all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o anche in occasione di una
dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente
Convenzione, formulare non più di due riserve riguardo alle disposizioni
contenute nella II Parte della Convenzione stessa.
Non sono autorizzate riserve di
carattere generale; ogni riserva non potrà vertere
che su di una singola disposizione.
Ogni riserva avrà efficacia per
cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore
della presente Convenzione per
2. Ogni Parte contraente potrà
ritirare, del tutto o in parte, una riserva da essa
formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiarazione da
indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà efficacia
a partire dalla data in cui sarà stata da questi ricevuta.
Art. 26.
Ogni Parte contraente comunicherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa nomi ed indirizzi
delle autorità alle quali potranno essere trasmesse le domande previste
all'articolo 14.
Art. 27.
1. La presente Convenzione resterà
in vigore a tempo indeterminato.
2. Ogni Parte contraente potrà, per
quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione in
dirizzando una notifica al Segretario generale
del Consiglio d'Europa.
3. Tale denuncia avrà efficacia sei
mesi dopo la data del ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale.
Art. 28.
Il Segretario generale del Consiglio
d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato abbia aderito alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni
strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
c) ogni data di entrata
in vigore della presente Convenzione in base all'articolo 21;
d)
ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 1;
e)
ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 2;
f)
ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo
23;
g)
ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3
dell'articolo 24;
h)
ogni riserva formulata in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo
25;
i) il rinnovo di ogni
riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo
25;
j) il ritiro di ogni
riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25;
k)
ogni notifica formulata in base alle disposizioni dell'articolo 26;
l) ogni notifica ricevuta in base alle disposizioni dell'articolo 27 e la data in cui la
denuncia avrà efficacia.
Fatto a
Strasburgo, il 24 aprile
(1) Non si comprendono
le ragioni di questa riserva in quanto l'art. 314/24 C.C. consente l'adozione
speciale in presenza di figli legittimi (Nota
della redazione).
(2) Traduzione non
ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella
Convenzione.
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