Prospettive assistenziali, n. 15, luglio-settembre 1971

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

RATIFICA DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE DI MINORI

 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 1591 PRESENTATO AL SENATO IL 1° MARZO 1971 DAL GOVERNO

 

Relazione

Onorevoli Senatori. - La Convenzione, che gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa hanno volu­to porre in essere, si propone di rendere più semplice ed agevole l'adozione dei minori di 18 anni, disancorandola dai principi tradizionali se­condo i quali l'adozione è prevalentemente un mezzo per attenuare il disagio morale ed affet­tivo delle famiglie prive di discendenza di san­gue e che la condizionano a cautele rigorose in difesa della famiglia legittima.

I criteri che tale Convenzione attua si infor­mano pertanto al prevalente interesse morale e materiale del minorenne ad inserirsi in un nu­cleo familiare che lo educhi e lo mantenga e nel quale possa esprimere la propria personalità li­bero dai pregiudizi che condizionano lo sviluppo e l'evoluzione dei minorenni abbandonati.

Le deroghe più importanti al sistema tradizio­nale per conseguire i predetti scopi sono: a) la riduzione dell'età richiesta per adottare (por­tata da un minimo di 21 ad un massimo di 35 anni); b) la facoltà di derogare a tale limite quando sussistano circostanze eccezionali; c) la definitiva rottura dei rapporti tra l'adottato ed i propri ascendenti naturali; d) l'esclusione del divieto di adottare per coloro che hanno già fi­gli legittimi; e) la possibilità di adottare anche i propri figli illegittimi; f) la consacrazione del­la illiceità di ogni specie di compenso quale cor­rispettivo dell'assenso all'adozione da parte dei parenti del minorenne.

Il contrasto di fondo tra alcune di queste re­gole e la disciplina sull'adozione contenuta nel nostro codice civile, contrasto che in un primo tempo ha creato notevoli difficoltà ai negoziati, si è notevolmente attenuato con l'andata in vi­gore della legge sull'adozione speciale del 1967, che indubbiamente ha ridotto notevolmente il rigore del nostro sistema per quanto riguarda l'adozione dei minorenni.

È appunto in considerazione dell'entrata in vi­gore di questa nuova normativa che l'Italia ha chiesto ed ottenuto che nella Convenzione fosse inserita una norma che consente ai Paesi, che abbiano più di una forma di adozione, la facoltà di applicare ad una sola di esse le disposizioni che rivestano un carattere più spiccatamente in­novativo (articolo 24).

Tra queste ultime, due conservano tuttavia ca­rattere contrastante anche con il più ampio spi­rito della legge sull'adozione speciale, vale a di­re la facoltà di adottare i propri figli illegittimi e quella di adottare anche quando già si abbiano figli legittimi (1).

Per questi due punti, quindi, il Governo ita­liano si avvarrà della disposizione di cui all'arti­colo 25 della Convenzione che consente alle Parti contraenti di formulare al momento del de­posito dell'atto di ratifica due riserve su dispo­sizioni della parte obbligatoria della Convenzio­ne stessa.

Tale limitazione ci consente infatti di aderire tempestivamente alla Convenzione senza addi­venire ad una frettolosa modifica della nostra legge interna e di potere, quindi, con maggiore ponderazione attuare i più moderni principi in materia di adozione nel generale processo evo­lutivo del diritto di famiglia, allineando il nostro Paese ai più progrediti ordinamenti europei.

Naturalmente, quando la riforma sarà comple­tata, l'Italia potrà immediatamente ritirare le proprie riserve, giusto il disposto dell'articolo 28, n. 2, della Convenzione.

La Convenzione, che mira soprattutto ad age­volare l'inserimento dei minorenni in famiglie disposte ad assumersi l'onere della loro educa­zione e del loro mantenimento, detta una serie di regole direttive che hanno lo scopo di uni­formare i vari diritti interni sui precetti essen­ziali della materia.

In attuazione di tale intento vengono ridotti a dimensioni più modeste i limiti di età, minimo e massimo, per adottare, mentre viene sancita la estinzione dei rapporti giuridici tra l'adottato e la famiglia di origine, salva la facoltà per le legislazioni nazionali di lasciare in vita gli obbli­ghi e i diritti dei genitori in casi particolari.

La regola, che trova riscontro nella nostra nor­mativa sulla adozione speciale, ha il chiaro in­tento di evitare che tardive pretese di genitori, per lungo tempo disinteressati alla sorte dei fi­gli, sconvolgano famiglie adottive ormai conso­lidate sia sotto il profilo affettivo, sia sotto quel­lo materiale.

È prevista una rigorosa e minuziosa inchiesta sia sull'adottante sia sull'adottato per accertare non solo la situazione economica del primo, ma anche l'idoneità dell'ambiente, nel quale l'adot­tato dovrà andare a vivere, sotto il profilo mo­rale, sociale ed affettivo; il tutto allo scopo di stabilire se l'adozione convenga all'interesse del minore.

La norma più significativa per i suoi aspetti innovativi è l'articolo 12 che, dopo avere stabi­lito che una stessa persona può adottare un nu­mero illimitato di minorenni, permette l'adozione anche a chi ha già figli legittimi e consente che si possano adottare anche i propri figli illegit­timi.

Come si è detto, per quanto riguarda il nostro Paese, per questi che sono gli aspetti più audaci della nuova normativa, possono entrare in fun­zione le riserve che l'articolo 24, n. 1, consente ai vari Stati partecipanti.

Vengono poi dettate norme per la revoca dell'adozione che si rimettono in massima parte al­la disciplina interna vigente nei diversi Paesi.

La parte III della Convenzione, che non riveste carattere obbligatorio, ma è sostenuta soltanto da un generico impegno di prenderne in consi­derazione il contenuto da parte degli Stati fir­matari (articolo 2), contiene norme di carattere programmatico per quanto riguarda il periodo preadottivo, l'efficiente funzionamento degli or­gani preposti all'assegnazione dei minorenni a coloro che intendono adottarli, gli aspetti socia­li e giuridici dell'adozione ed, infine, alcune par­ticolari cautele per evitare rivelazioni indiscri­minate sul «fatto adottivo» e sulle origini na­turali sull'adottato.

Ora si rende, quindi, necessario provvedere all'inserimento della normativa nel nostro ordi­namento interno mediante strumento che abbia valore di legge trattandosi di modifiche alla leg­ge civile.

 

 

Testo del disegno di legge

 

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di adozione di minorenni, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967.

 

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Conven­zione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'arti­colo 21 della stessa.

 

 

Convenzione europea sull'adozione dei minorenni (2)

 

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, fir­matari della presente Convenzione,

Considerato che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra gli Stati membri, al fine di favorirne particolarmente il progresso sociale;

Considerato che, nonostante l'istituto dell'ado­zione dei minorenni esista nella legislazione di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, esi­stono tuttavia in detti paesi divergenze sui prin­cipi che dovrebbero regolare l'adozione, come pure differenze relative alla procedura ed agli effetti giuridici dell'adozione;

Considerato che l'accettazione di principi e di pratiche comuni in materia di adozione dei mino­renni contribuirebbe ad appianare le difficoltà causate da tali divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di favorire il benessere dei mino­renni adottati,

Hanno convenuto quanto segue:

 

Parte I

Assunzione di impegni e loro campo di applicazione

 

Art. 1.

Ogni Parte contraente si impegna a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni contenute nella II Parte della presente Conven­zione notificando nel contempo al Segretario ge­nerale del Consiglio d'Europa le misure adottate a tale scopo.

 

Art. 2.

Ogni Parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni enunciate nella III Parte della presente Convenzione e se detta Parte contraente dà esecuzione, o se dopo avere dato esecuzione cessa di dare esecuzione ad una qualsiasi di tali disposizioni, dovrà darne notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

 

Art. 3.

La presente Convenzione riguarda unicamente l'istituto giuridico dell'adozione del minorenne che, nel momento in cui l'adottante chiede di adottarlo, non abbia ancora raggiunto l'età di 18 anni, non sia o non sia stato sposato, e non sia ancora considerato maggiorenne.

 

Parte II

Disposizioni fondamentali

 

Art. 4.

L'adozione non sarà valida se non sarà stata decisa da un'autorità giudiziaria o amministra­tiva, qui appresso indicata «autorità compe­tente».

 

Art. 5.

1. Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non verrà deci­sa se non quando siano stati concessi e non sia­no stati ritirati i seguenti consensi:

a) il consenso della madre e, quando il mi­norenne è figlio legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori che possano acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potestà;

b) il consenso del congiunto dell'adottante.

2. Non è permesso all'autorità competente:

a) di dispensare dal consenso di una delle persone citate al precedente paragrafo 1,

b) di non tener conto del mancato consen­so di una delle persone o degli enti citati al pre­cedente paragrafo 1,

tranne che per eccezionali motivi, fissati dalla legge.

3. Se il padre o la madre sono stati privati del­la patria potestà nei confronti del minorenne o comunque del diritto di consentire l'adozione, la legge può prevedere che tale consenso non sia richiesto.

4. Il consenso della madre all'adozione del fi­glio non potrà essere accettato che dopo la na­scita di questi, allo spirare del termine prescrit­to dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un ter­mine, nel momento in cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ri­stabilita dalle conseguenze del parto.

5. Nel presente articolo per «padre» e «ma­dre» si intendono le persone che sono, legal­mente, i genitori del minorenne.

 

Art. 6.

1. La legge permette l'adozione di un mino­renne solo da parte di due persone unite in ma­trimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante.

2. La legge non può permettere una nuova ado­zione di un minorenne che in uno o più dei casi seguenti:

a) ove si tratti di un minorenne adottato dal coniuge dell'adottante;

b) ove il precedente adottante sia deceduto;

c) ove la precedente adozione sia stata an­nullata;

d) ove la precedente adozione sia termi­nata.

 

Art. 7.

1. Un minorenne può essere adottato solo al­lorché l'adottante ha raggiunto l'età minima pre­scritta a tale scopo, età che non dovrà essere inferiore ai 21 anni, né superiore ai 35.

2. Tuttavia, la legge può prevedere la possibi­lità di derogare al requisito dell'età minima:

a) se l'adottante è il padre o la madre del minorenne, o

b) per il verificarsi di circostanze eccezio­nali.

 

Art. 8.

1. L'autorità competente non deciderà un'ado­zione se non ha acquisito la certezza che l'ado­zione avvenga nell'interesse del minorenne.

2. In ogni caso, l'autorità competente farà par­ticolarmente attenzione a che l'adozione procuri al minorenne un ambiente familiare stabile ed armonioso.

3. Come regola generale, l'autorità competen­te non riterrà soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età tra l'adottante e i9 mino­renne sarà inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.

 

Art. 9.

1. L'autorità competente non deciderà un'ado­zione che dopo aver disposto adeguate indagini sull'adottante, sul minorenne e sulla di lui fa­miglia.

2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti fattori:

a) la personalità, la salute e la situazione economica dell'adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, non­ché la sua attitudine ad allevare il minorenne;

b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minorenne;

c) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il mino­renne, l'altro coniuge non si associ alla richiesta;

d) la reciproca compatibilità tra il minoren­ne e l'adottante e la durata del periodo durante il quale il minorenne è stato affidato all'adot­tante;

e) la personalità e la salute del minorenne e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minorenne;

f) i sentimenti del minorenne circa l'ado­zione proposta;

g) ove occorra, la religione dell'adottante e la religione del minorenne.

3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla leg­ge o abilitati a tale scopo da un'autorità giudi­ziaria o amministrativa. Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assi­stenti sociali specializzati in tale campo in con­seguenza della formazione ricevuta o dell'espe­rienza acquisita.

4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e l'obbligo dell'autorità competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno l'og­getto delle indagini, che essa riterrà utili al caso.

 

Art. 10.

1. L'adozione conferisce all'adottante, nei con­fronti del minorenne adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un pa­dre o ad una madre nei confronti del figlio le­gittimo.

L'adozione conferisce all'adottato nei confron­ti dell'adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre.

2. A partire dal momento in cui sorgono i di­ritti e i doveri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e i doveri dello stesso genere, esistenti fra l'adottato e suo padre o sua madre od ogni altra persona o ente, cessano di esiste­re. Tuttavia la legge può prevedere che il coniuge dell'adottante conservi i propri diritti e doveri nei confronti dell'adottato ove questi sia suo figlio legittimo, illegittimo o adottivo.

Inoltre la legge può confermare a carico dei genitori nei confronti del minorenne l'obbligo degli alimenti, l'obbligo del mantenimento e l'ob­bligo di fornirgli una sistemazione ed una dote qualora l'adottante non adempia ad uno di questi obblighi.

3. Come regola generale, l'adottato potrà as­sumere il cognome dell'adottante o aggiungerlo al proprio cognome.

4. Se il genitore legittimo ha diritto all'usu­frutto dei beni del figlio, il diritto all'usufrutto dell'adottante sui beni dell'adottato può, nono­stante il paragrafo 1 del presente articolo, venire limitato dalla legge.

5. In materia di successione, nei limiti in cui la legge attribuisce al figlio legittimo il diritto alla successione del padre o della madre, il mi­norenne adottato verrà trattato esattamente co­me se fosse il figlio legittimo dell'adottante.

 

Art. 11.

1. Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la citta­dinanza dell'adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinan­za, la Parte contraente di cui l'adottante o gli adottanti sono cittadini faciliterà l'acquisto della cittadinanza da parte del minorenne.

2. La perdita della cittadinanza che potrebbe ri­sultare dall'adozione è subordinata al possesso o all'acquisto di una nuova cittadinanza.

 

Art. 12.

1. Il numero di minorenni che lo stesso adot­tante può adottare non sarà limitato dalla legge.

2. La legge non potrà impedire a chicchessia di adottare un minorenne per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo.

3. Non potrà essere vietata dalla legge a chic­chessia l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuri­dica del minorenne.

 

Art. 13.

1. Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore età, l'adozione non potrà essere re­vocata che per decisione di un'autorità giudi­ziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia am­messa dalla legge.

2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:

a) l'adozione è nulla;

b) l'adozione è terminata in seguito alla le­gittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.

 

Art. 14.

Allorché le indagini svolte in applicazione de­gli articoli 8 e 9 della presente Convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul territorio di un'altra Parte contraen­te, detta Parte contraente dovrà fare in modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite senza indugio. Le autorità potranno comunicare direttamente fra loro a ta­le scopo.

 

Art. 15.

Verranno prese le disposizioni necessarie per vietare ogni guadagno ingiustificato che possa derivare dalla cessione di un minorenne a fini di adozione.

 

Art. 16.

Ogni Parte contraente conserva la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli nei confronti dei minorenni adottati.

 

Parte III

Disposizioni supplementari

 

Art. 17.

L'adozione non potrà essere decisa se il mi­norenne non sarà stato affidato alle cure degli adottanti per un periodo sufficientemente lungo per permettere all'autorità competente di valu­tare ragionevolmente i rapporti che si creereb­bero tra le parti ove l'adozione fosse decisa.

 

Art. 18.

Le autorità promuoveranno la creazione ed as­sicureranno il buon funzionamento di istituzioni pubbliche o private, alle quali possano rivolgersi per aiuto e consiglio coloro che desiderano adot­tare un minorenne.

 

Art. 19.

Gli aspetti sociali e giuridici dell'adozione ver­ranno inclusi nei programmi di formazione degli assistenti sociali.

 

Art. 20.

1. Verranno prese le misure del caso perché, ove occorra, l'adozione possa intervenire senza che l'identità dell'adottante sia rivelata alla fa­miglia del minorenne.

2. Verranno prese le misure necessarie per richiedere o permettere che la procedura di ado­zione si svolga a porte chiuse.

3. L'adottante e l'adottato potranno ottenere documenti estratti dai pubblici registri attestanti il fatto, la data ed il luogo di nascita dell'adotta­to, ma che non rivelino esplicitamente né l'ado­zione avvenuta, né l'identità dei genitori naturali.

4. I pubblici registri saranno debitamente con­servati e, in ogni caso, il loro contenuto verrà riprodotto in modo tale da impedire alle persone che non abbiano un interesse legittimo di venire a conoscenza del fatto che una persona è stata adottata, o, qualora il fatto sia di dominio pub­blico, di conoscere l'identità dei genitori naturali.

 

Parte IV

Clausole finali

 

Art. 21.

1. La presente Convenzione è aperta alla fir­ma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati pres­so il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successiva­mente tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

 

Art. 22.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Con­venzione il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non mem­bro del Consiglio ad aderire alla presente Con­venzione.

2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà ef­ficacia tre mesi dopo la data di detto deposito.

 

Art. 23.

1. Ogni Parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ra­tifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Parte contraente potrà, all'atto del de­posito del proprio strumento di ratifica, di accet­tazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della pre­sente Convenzione, mediante dichiarazione da in­dirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le rela­zioni internazionali o per il quale sia autorizzata ad assumere impegni internazionali.

3. Qualsiasi dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale di­chiarazione, essere ritirata alle condizioni previ­ste dall'articolo 27 della presente Convenzione.

 

Art. 24.

1. Ogni Parte contraente la cui legislazione preveda più tipi di adozione avrà la facoltà di ap­plicare ad uno solo di tali tipi le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 e dei para­grafi 2 e 3 dell'articolo 12 della presente Con­venzione.

2. La Parte contraente che si avvarrà di tale facoltà lo notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'atto della firma o del de­posito del proprio strumento di ratifica, di accet­tazione o di adesione, o all'atto di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell'artico­l0 23 della presente Convenzione, nella quale in­dicherà le modalità in base alle quali eserciterà tale facoltà.

3. Detta Parte contraente potrà cessare di e­sercitare tale facoltà, dandone notifica al Segre­tario generale del Consiglio d'Europa.

 

Art. 25.

1. Ogni Parte contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o anche in occasione di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione, formulare non più di due riserve riguardo alle disposizioni contenute nella II Par­te della Convenzione stessa.

Non sono autorizzate riserve di carattere gene­rale; ogni riserva non potrà vertere che su di una singola disposizione.

Ogni riserva avrà efficacia per cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della pre­sente Convenzione per la Parte contraente in questione. Tale riserva potrà essere rinnovata per successivi periodi di cinque anni, mediante dichiarazione da indirizzare, prima dello scadere di ogni periodo di cinque anni, al Segretario ge­nerate del Consiglio d'Europa.

2. Ogni Parte contraente potrà ritirare, del tut­to o in parte, una riserva da essa formulata in base al paragrafo precedente, mediante dichiara­zione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa e che avrà efficacia a partire dalla data in cui sarà stata da questi ricevuta.

 

Art. 26.

Ogni Parte contraente comunicherà al Segreta­rio generale del Consiglio d'Europa nomi ed indi­rizzi delle autorità alle quali potranno essere tra­smesse le domande previste all'articolo 14.

 

Art. 27.

1. La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato.

2. Ogni Parte contraente potrà, per quel che la riguarda, denunciare la presente Convenzione in­

dirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3. Tale denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale.

 

Art. 28.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni altro Stato abbia aderito alla presente Con­venzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della pre­sente Convenzione in base all'articolo 21;

d) ogni notifica ricevuta in base alle dispo­sizioni dell'articolo 1;

e) ogni notifica ricevuta in base alle dispo­sizioni dell'articolo 2;

f) ogni dichiarazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23;

g) ogni informazione ricevuta in base alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 24;

h) ogni riserva formulata in base alle dispo­sizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25;

i) il rinnovo di ogni riserva effettuato in ba­se alle disposizioni del paragrafo 1 dell'artico­lo 25;

j) il ritiro di ogni riserva effettuato in base alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25;

k) ogni notifica formulata in base alle dispo­sizioni dell'articolo 26;

l) ogni notifica ricevuta in base alle dispo­sizioni dell'articolo 27 e la data in cui la denun­cia avrà efficacia.

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1967, in fran­cese ed in inglese, entrambi i testi facenti egual­mente fede, in un unico esemplare che sarà de­positato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme ad ogni Stato firmatario ed aderente.

 

 

 

 

(1) Non si comprendono le ragioni di questa riserva in quanto l'art. 314/24 C.C. consente l'adozione speciale in presenza di figli legittimi (Nota della redazione).

(2) Traduzione non ufficiale. I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

 

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