Prospettive assistenziali, n. 15,
luglio-settembre 1971
DOCUMENTI
SCHEMA
DI DECRETO DELEGATO SULLA BENEFICENZA PUBBLICA E BOZZA DI LEGGE OUADRO
SULL'ASSISTENZA REDATTA DAL MINISTERO DELL'INTERNO
Pubblichiamo integralmente i due
documenti: il primo è lo schema di decreto delegato per il trasferimento alle
Regioni delle competenze in materia di beneficenza pubblica il cui testo, inviato alle Regioni per parere il 6-8-71, non si discosta
molto da quello riportato nel n. 14 di Prospettive
assistenziali; il secondo è lo schema di legge quadro redatto dal Ministero
dell'interno nel giugno 1971.
Per quanto concerne il primo
documento, ribadiamo quanto abbiamo scritto nel n. 14 di Prospettive assistenziali e concordiamo
con quanto è stato precisato nel convegno di Torino del 3 luglio 1971, di cui
pubblichiamo un resoconto in questo numero.
Dall'esame dello schema di disegno
di legge quadro, appare chiara la politica del Ministero dell'interno che non
solo si oppone ad ogni cambiamento nel settore assistenziale,
ma vuole aumentare il caos esistente per conservare il suo assoluto potere in
materia.
Infatti sono affidate alcune competenze marginali
alle Regioni, conservando però tutte le attuali strutture (Ministero
dell'interno, prefetti, enti pubblici nazionali, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, ECA, ecc.).
Inoltre, di fatto, il Ministero
dell'interno vuole trasformarsi addirittura in Ministero dell'interno e
dell'assistenza sociale!
Tutto lo schema è da respingere poiché inaccettabile è la sua impostazione. Infatti la finalità dell'assistenza pubblica, indicata
nell'art. 1, continua ad essere sempre quella attuale e cioè un complesso di
misure destinate a tenere in una posizione di emarginazione, quando non di
esclusione sociale, le persone che «comunque versino in situazione di
difficoltà, per inabilità o inadeguatezza di mezzi».
Basti pensare ad esempio, che il
ricovero in istituto di minori e di anziani può essere
disposto «nei casi in cui l'intervento domiciliare non sia possibile o risulti
inutile in relazione alle particolari condizioni di indigenza della famiglia»!
Rifacendosi al vecchio principio
«dividi e comanda», sono conservati allo Stato «gli interventi di protezione
sociale disposti con leggi dello Stato per i ciechi civili, i sordomuti, i mutilati,
gli invalidi civili (1), i profughi italiani e stranieri, i rimpatriati, gli
orfani dei caduti per servizio, le donne già dedite alla prostituzione, le
famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e l'assistenza agli
stranieri» (art. 9).
La vigilanza e il finanziamento degli
enti pubblici assistenziali, che operano in tutto il
territorio nazionale o nel territorio di più regioni, è attribuita allo Stato
(art. 9), mentre la vigilanza nelle istituzioni assistenziali private è
affidata ai prefetti (art. 32 e 33).
Ben poco resta
dunque alle Regioni: l'assistenza ai minori ed agli anziani non rientranti
nelle categorie e competenze sopra indicate.
Le unità comunali dei servizi
sociali (questa è la mistificante nuova denominazione degli ECA) dovrebbero
essere istituite in ogni comune, avere personalità giuridica pubblica, propria
amministrazione e svolgere le attività assistenziali
già di pertinenza degli ECA, dei Comuni e delle Province (2).
In tal modo viene
negata ogni possibilità di collegamento dei bisogni assistenziali con quelli
sociali, volendo evidentemente il Ministero dell'interno non solo impedire il
superamento dell'intervento assistenziale, ma anche bloccare ogni pur minimo
miglioramento: in pratica gli interventi delle Regioni verrebbero infatti ad
essere diretti soprattutto, com'è avvenuto in questi anni per le Regioni a
statuto speciale, alla concessione di contributi agli istituti di ricovero,
che ne sarebbero evidentemente rafforzati, invece che alla attuazione di
servizi alternativi.
È anche questa la vecchia tattica di
concedere niente inizialmente, per poter poi fare, in sede di trattativa, le
minori concessioni possibili.
Vi è pertanto da sperare che le
forze politiche, sindacali e sociali non accettino nemmeno come base di
discussione lo schema di disegno di legge redatto dal Ministero dell'interno,
ma lo respingano per la sua impostazione retriva e anticostituzionale.
A questo riguardo assume un
particolare rilievo il convegno di Torino del
3-7-1971 organizzato dai Sindacati CGIL, CISL, UIL, dalle ACLI e dai Comitati
di quartiere di Torino, ed auspichiamo vivamente che il convegno sia l'inizio
di una lotta contro l'emarginazione sociale, condotta dai sindacati e dalle
altre forze politiche e sociali, che tenga conto delle vaste implicazioni culturali
ed economiche che comporta l'accettazione di una politica anti-emarginante
impostata sui nuovi, e diciamolo pure, rivoluzionari criteri enunciati e
sostenuti dalla stragrande maggioranza dei partecipanti al convegno stesso.
SCHEMA DI DECRETO DELEGATO
concernente il trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza
pubblica (trasmesso alle Regioni il 6-8-71).
Relazione
Lo schema di decreto delegato in
materia di beneficenza pubblica è stato predisposto conformemente ai criteri
stabiliti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 231, come risultano
interpretati nell'ordine del giorno approvato dal Senato,
nella seduta del 18 dicembre
Il provvedimento prevede il
trasferimento integrale della materia alle Regioni nella considerazione che
la salvaguardia dell'interesse nazionale si realizza
mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento da parte
dello Stato. Il passaggio delle funzioni amministrative è limitato a quelle
esercitate attualmente dagli organi dello Stato in
base alla legislazione vigente. Non risultano quindi
compresi né istituti od organi nuovi né enunciati principi fondamentali di legislazione
nella considerazione che essi debbano costituire oggetto di norme cornice le
quali vanno adottate eventualmente con separato provvedimento da sottoporre
alla approvazione del Parlamento.
Lo schema predisposto consta di dieci articoli. Esso disciplina il passaggio alle
Regioni delle funzioni amministrative e del contingente di
personale statale e comprende la conseguente determinazione delle
spese da eliminare o da ridurre nel bilancio dello Stato.
Non viene
prevista alcuna norma nei riguardi dei comitati di soccorso e delle altre
istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale poiché
trattasi di questione estremamente complessa al cui superamento potrà pervenirsi
con il costruttivo contributo sia delle Regioni che della Commissione
parlamentare per le questioni regionali cui il presente schema viene inoltrato
per il parere prescritto dall'articolo 17 della legge n. 281 citata.
In ordine al contenuto delle singole disposizioni
previste dai vari articoli si rileva in particolare:
1) il passaggio integrale alle
Regioni delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza
pubblica che riguarda tra l'altro:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972;
b) gli Enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847;
c) le controversie in materia di
spedalità di cui all'articolo 80 della medesima legge
n. 6972. e successive modificazioni dell'articolo
stesso, sorte fra Enti della stessa Regione;
d) l'autorizzazione all'accettazione di lasciti e donazioni e agli acquisti di beni immobili ai
sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218;
e) il mantenimento degli inabili al
lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del T.U. delle leggi
di P.S., segnalati dall'Autorità
locale di P.S. agli organi regionali e le rette per l'ospitalità di minori
presso istituti e di anziani presso case di riposo;
f) l'assistenza estiva ed invernale in
favore di minori;
g)
l'assistenza in natura e quella sanitaria e farmaceutica in favore delle
categorie assistibili ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e
28 settembre 1945, n. 646;
h) le attribuzioni attualmente
esercitate dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai
sensi del decreto legislative luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173, nonché le
erogazioni di beneficenza dei comitati stessi ai sensi del detto decreto;
i) la vigilanza e la tutela sugli Enti
comunali di assistenza e sulle altre istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, già attribuite all'anzidetto Comitato
provinciale, che verranno esercitate dagli organi regionali di controllo di cui
all'art. 130 della Costituzione con le modalità previste, per il controllo di
legittimità dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed
integrazioni e, per il controllo di merito, dalla legge 10 febbraio 1953, n.
62. Gli atti soggetti a controllo di merito sono
quelli indicati nell'art. 36 dell'anzidetta legge n. 6972 e successive
modifiche ed integrazioni. Ciò risulta conforme a
quanto previsto dall'art. 59 della citata legge n. 62, trattandosi di attività
originariamente di competenza dell'Autorità prefettizia e della Giunta
provinciale amministrativa e da queste passate agli anzidetti Comitati
provinciali con il richiamato decreto legislativo luogotenenziale n. 173 (art.
1);
2) la conservazione alle Province,
ai Comuni ed agli altri Enti locali delle funzioni di interesse
locale attualmente esercitate in materia di beneficenza pubblica fino a quando
con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento ed alla
distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali (art. 2);
3) la permanenza della competenza
statale, fino a quando non sarà emanata la legge quadro di riforma
dell'assistenza sociale, in ordine alle questioni di
ordine internazionale in materia di assistenza; alla vigilanza sugli enti
pubblici assistenziali nazionali ed interregionali; agli interventi
assistenziali di carattere eccezionale ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n.
996 sulla protezione civile; alle pensioni ed assegni di assistenza sociale a
carattere continuativo a favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi
civili; agli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri; degli
orfani dei caduti per servizio ed all'assistenza delle famiglie dei militari
richiamati o trattenuti alle armi; all'assistenza di stranieri in relazione
alle convenzioni internazionali; agli studi, alla sperimentazione e
all'assistenza tecnica in materia di servizi sociali (art. 3);
4) la salvaguardia
delle attribuzioni degli organi statali nelle materie non indicate nell'art.
117 della Costituzione, comunque connesse alla beneficenza pubblica (art. 4);
5) la determinazione delle forme di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento
dello Stato che risulta conforme all'art. 17 della legge finanziaria regionale
ed al noto ordine del giorno del Senato. Viene
prevista la comunicazione al Ministero dell'interno di dati sul finanziamento
di attività degli Enti comunali di assistenza e di altre attività; di
periodiche notizie sullo sviluppo dei servizi sociali assistenziali e di
informazioni sui programmi concernenti le attività per la formazione degli
operatori sociali a servizio degli istituti assistenziali. È previsto altresì
lo scambio di dati ed informazioni tra le Amministrazioni regionali e gli
organi statali (art. 5);
6) la disciplina transitoria per la
definizione dei procedimenti amministrativi in corso all'atto del trasferimento
delle funzioni che comportino oneri a carico dei bilanci statali precedenti il
trasferimento stesso. Essi rimangono di competenza dello Stato soprattutto per
motivi di ordine tecnico-contabile (art. 6);
7) la determinazione, con tabella
annessa al decreto, del contingente di personale statale da trasferire ed il
rinvio a separato provvedimento della disciplina del passaggio del personale
stesso al quale viene assicurata la conservazione
dello stato giuridico e dei trattamenti economico, di assistenza, previdenza e
quiescenza degli impiegati statali (art. 7);
8) la determinazione dei capitali di
spesa da ridurre nel bilancio dello Stato, peraltro da aggiornare in relazione al definitivo contenuto del presente decreto,
relativi alla beneficenza pubblica, nonché la determinazione delle spese aggiuntive
conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Regioni (articoli 8 e 9);
9) l'entrata in
vigore del provvedimento dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale e la sua efficacia dal 1" gennaio 1972 (art. 10).
Testo dello schema di
decreto delegato
Art. 1
Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato
in materia di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo
territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda,
in particolare, le funzioni amministrative concernenti:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972 e successive modifiche e integrazioni, che operano nel territorio
regionale;
b) gli Enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847 e
successive modificazioni;
c) le controversie in materia di
spedalità di cui all'articolo 80 della legge n. 6972 e
successive modifiche ed integrazioni dell'articolo medesimo, insorte fra enti
appartenenti alla stessa Regione;
d)
l'autorizzazione all'accettazione, da parte degli Enti di cui ai precedenti
punti, di lasciti e donazioni e agli acquisti di beni immobili ai sensi della legge 21 giugno
1896, n. 218;
e) il mantenimento degli inabili al
lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e
siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi
regionali; rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali
e di anziani presso case di riposo;
f)
l'assistenza estiva
ed invernale in favore di minori;
g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario ed
assistenza sanitaria e farmaceutica in favore delle categorie assistibili di
cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28
settembre 1945, n. 646.
Il trasferimento riguarda anche le
attribuzioni esercitate dai Comitati provinciali di assistenza
e beneficenza pubblica verso i predetti Enti ed istituzioni nonché le
erogazioni di beneficenza dei Comitati stessi ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 e successive modificazioni.
La vigilanza e la tutela sugli Enti
comunali di assistenza e sulle altre istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza verranno esercitate dagli organi
regionali di controllo sui Comuni di cui al capo terzo del titolo quinto della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, con le modalità previste, per il controllo di
legittimità, dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche e
integrazioni e, per il controllo di merito, dalla stessa legge 10 febbraio
1953, n. 62. Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati
nell'articolo 36 della citata legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive
modifiche e integrazioni.
Art. 2
Sono conservate alle Province, ai
Comuni ed agli altri Enti locali le funzioni di interesse
esclusivamente locale, relative alla beneficenza pubblica, attualmente
esercitate, fino a quando con legge dello Stato non sia provveduto al riordinamento
ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli Enti locali.
Art. 3
Fino a quando non sarà emanata la
legge quadro di riforma dell'assistenza sociale, resta ferma la competenza
degli organi statali in ordine:
1) alle questioni d'ordine
internazionale e ai rapporti in materia di assistenza
con organismi assistenziali stranieri ed internazionali;
2) alla vigilanza sugli enti
pubblici assistenziali a carattere nazionale, sugli
enti che hanno sfera di azione ultraregionale, e su quelli sottoposti a
particolare disciplina giuridica relativo finanziamento;
3) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996
nonché per altre esigenze di carattere eccezionale o straordinario;
4) alle pensioni ed assegni a
carattere continuativo disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione
in favore dei ciechi civili, sordomuti ed invalidi
civili; agli interventi in favore dei profughi italiani e stranieri e dei
rimpatriati, degli orfani dei caduti per servizio ed alla assistenza alle
famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, alle persone di cui
alla legge 20 febbraio 1958, n. 75;
5) all'assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
6) agli studi,
alla sperimentazione e all'assistenza tecnica in materia di servizi sociali.
Art. 4
Restano ferme le attribuzioni degli
organi statali nelle materie non indicate
nell'articolo 117 della Costituzione, comunque connesse alla beneficenza
pubblica.
Art. 5
La funzione di indirizzo
e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto
ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con
riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni
derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata
mediante deliberazioni collegiali di Governo oppure altre attività, sotto la
direzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sotto la sua
responsabilità, oltre che dei Ministri competenti.
A tali fini le Regioni comunicano al
Ministero dell'Interno:
a) i dati sul finanziamento degli Enti
comunali di assistenza; sulle integrazioni
finanziarie a favore degli Enti assistenziali pubblici locali e sugli
interventi finanziari per l'assistenza di minori, di inabili e di anziani e
per l'assistenza estiva ed invernale ai minori che si trovino in condizioni
di bisogno;
b) periodiche notizie sullo sviluppo
dei servizi sociali assistenziali;
c) informazioni sui programmi
concernenti le attività per la formazione e la qualificazione degli operatori
sociali a servizio degli istituti assistenziali.
Gli organi statali
e le Amministrazioni regionali si forniranno, reciprocamente ed a richiesta,
informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento
delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Art. 6
La definizione dei procedimenti
amministrativi, che abbiano avuto inizio di
svolgimento prima della data del trasferimento alle Regioni delle funzioni
amministrative oggetto del presente decreto e che alla data stessa siano
tuttora in corso, rimane di competenza degli organi statali qualora i relativi
provvedimenti comportino spese che abbiano trovato il loro finanziamento in
stanziamenti iscritti sui bilanci dello Stato relativi ad esercizi finanziari
precedenti alla detta data.
Art. 7
Il contingente del personale statale
da trasferire alle Regioni a statuto ordinario in relazione
al passaggio delle funzioni amministrative nelle materie del presente
decreto è indicato nella tabella allegata.
In relazione alle unità trasferite alle Regioni ai
sensi del precedente comma sono ridotti altrettanti corrispondenti posti nei
ruoli organici del personale del Ministero dell'Interno.
Con separato provvedimento saranno
stabilite le modalità per il trasferimento del predetto personale,
per il conferimento allo stesso delle agevolazioni di carriera e per la sua
assegnazione alle Regioni.
Al personale suddetto continuano ad
applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme sullo
stato giuridico e sui trattamenti economico, di assistenza,
previdenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Art. 8
Ai sensi dell'art. 18 della legge 16
maggio 1970, n. 281, si determinano come segue, con effetto dal 1° gennaio
1972, gli stanziamenti dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'Interno da ridurre in conseguenza del trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al
presente decreto:
Capitoli da ridurre:
2344: spese per il trasporto degli assistibili (decreti
legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646,
legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, nonché
leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio, n. 7) e delle loro cose e per la
custodia e la assicurazione delle masserizie dei connazionali profughi
dall'estero e trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza.
Spese di esercizio, riparazione, noleggio ed acquisto
di automezzi e spese per le autorimesse;
2481: assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali;
2483: mantenimento degli inabili al lavoro fatti
ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi
dell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato col
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (spese obbligatorie) ;
2484: spese per rette e sussidi alle istituzioni
pubbliche e private di beneficenza e ad altri istituti che provvedono per conto
del Ministero dell'Interno all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti
in genere nonché dei minorenni e dei profughi inabili
di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28
settembre 1945, n. 646, alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive
modificazioni e alle leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7;
2485: assistenza e cura di infermi
poveri affetti da malattie o minorazioni che non ricadano nella competenza di
istituti o di enti, pubblici o privati, o di enti mutualistici, ai sensi
dell'art. 6, lett. a) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538;
2486: assegnazione ordinaria per l'integrazione dei
bilanci degli enti comunali di assistenza e per le
sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (art.
2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, art. 9 della
legge 27 luglio 1956, n. 771, articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 ed
art. 2 della legge 21 novembre 1966, 1044) ;
2487: assegnazione straordinaria per l'integrazione
dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le
sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;
2489: concorsi nelle
spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale
ai minori bisognosi sostenute da istituti, enti, associazioni e comitati;
2502: spese per l'assistenza sanitaria e farmaceutica
agli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e
28 settembre 1945, n. 646, legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive
modificazioni, leggi 10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7) nonché contributi agli enti che vi provvedono;
2505: assistenza in natura da effettuare
con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi specie in
caso di pubbliche calamità, nonché agli assistibili di cui ai decreti
legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646
alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni, nonché alle leggi
10 novembre 1964, n. 1225 e 4 gennaio 1968, n. 7. Spese inerenti ai servizi di approvvigionamento, distribuzione deposito e custodia di
detto materiale.
Sono parimenti da
ridurre, in corrispondenza di quanto previsto dal precedente art. 7 i seguenti
stanziamenti del medesimo stato di previsione della spesa, concernenti spese per il personale in attività di
servizio:
.... : ......................................................
.... : ......................................................
Sono altresì da ridurre i seguenti
capitoli di spesa concernenti spese di funzionamento in conseguenza
dei prevedibili minori fabbisogni derivanti dal trasferimento di funzioni
amministrative alle Regioni a statuto ordinario:
.... : ......................................................
.... : ......................................................
Art. 9
Ai sensi dell'art. 18 della legge 16
maggio 1970, n. 281, vengono determinate come segue le
spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle
Regioni a statuto ordinario, disposto con il presente decreto:
a)
................................................
b) ................................................
c)
................................................
Alla copertura del relativo complessivo
onere annuo di lire ............. si provvede ...........................
Art. 10
Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
TABELLA
Contingente del personale del
Ministero dell'interno da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con
riduzione di altrettanti posti nei ruoli organici del
Ministero medesimo:
a)
................................................
b)
................................................
c)
................................................
(1) Ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 118, fra gli
invalidi civili sono compresi sia gli handicappati fisici che quelli psichici.
(2) Vedasi in questo
numero la tabella n. 2 «Tendenze negative dirette alla proliferazione dei
centri di potere».
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