Prospettive assistenziali, n. 15,
luglio-settembre 1971
PROPOSTE DI LEGGE
SOPPRESSIONE
DELL'ADOZIONE (TRADIZIONALE) E MODIFICHE DELL'ADOZIONE
SPECIALE
PROPOSTA DI LEGGE N. 3277 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI
IL 5-4-1971 DALL'ON. PADULA E ALTRI DEPUTATI DC
Relazione
Onorevoli Colleghi! - Con la firma della convenzione europea sull'adozione dei minori, redatta
dal Consiglio d'Europa, l'Italia sino dal 24 aprile 1967 si è impegnata ad
adeguare la sua legislazione ai principi della convenzione stessa al fine di
assicurare uniformità di criteri e di procedure in materia di adozione.
Sino ad oggi la convenzione è
entrata in vigore nei Paesi che l'hanno ratificata: Irlanda, Inghilterra, Malta
e Svezia.
Il Parlamento italiano non ha ancora
provveduto alla ratifica; è peraltro doveroso ritenere che non potrà discostarsi
dai principi ivi enunciati nella necessaria revisione
che, anche nel quadro della nuova formulazione del diritto di famiglia, si
accinge a compiere in merito.
La presente proposta è intesa in
linea principale ad affermare in coerenza ai principi della convenzione
europea il preminente interesse del minore, non considerato solo sotto il
profilo patrimoniale, ad una adozione piena e
garantita dal severo accertamento, ad opera di organi tecnicamente qualificati
e sotto il diretto controllo e responsabilità della autorità giudiziaria, di
quelle condizioni oggettive e soggettive che le moderne scienze psicologiche e
sociali riconoscono necessarie per il successo della adozione.
A questo scopo si ritiene ormai
necessario procedere al superamento dell'adozione tradizionale regolata dagli
articoli 291, 314 del Codice Civile ed alla unificazione
delle disposizioni sull'adozione in un unico istituto che non consenta
utilizzazioni a scopi diversi dall'interesse del minore ad essere inserito in
un nucleo familiare capace di offrirgli affetto ed educazione.
Con l'elevazione del limite di età degli adottabili a diciotto anni e la sostituzione
della norma di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, la cui
scadenza cadrebbe il 7 luglio 1972, si vuole ampliare la possibilità di
adozione per i minori anche non in tenera età.
Non sembra peraltro più degna di
tutela l'adozione di maggiorenni, di fatto in netta diminuzione da molti anni, solitamente motivata da opportunità di
natura patrimoniale e fiscale o da esigenze che possono più correttamente
trovare adeguata soddisfazione nel nuovo ordinamento della famiglia.
L'applicazione della legge 5 giugno
Infatti, secondo i dati statistici
forniti dall'ISTAT (mancano quelli relativi al 1967),
l'attività in materia di adozione speciale è stata la seguente:
dichiarazione di adottabilità di figli di ignoti
nel 1968 n. 2.434
dichiarazione di adottabilità di minori
riconosciuti o legittimi nel 1968 n. 598
Totale 1968 n. 3.032
dichiarazione di adottabilità di figli di ignoti
nel 1969 n. 2.141
dichiarazione di adottabilità di minori
riconosciuti o legittimi nel 1969 n. 1.708
Totale 1969 n. 3.849
Si tenga conto che nel 1968 le
pronunzie di adozione tradizionale di minori sono
state 1.489 e che nel 1969 esse sono ammontate a 1.202. Pertanto le adozioni
tradizionali di minori e le dichiarazioni di adottabilità
sono state complessivamente:
nel 1968 . . . . n.
4.521
nel 1969 . . . . » 5.051
Questi dati assumono un particolare
significato se si confrontano con le adozioni di minori avvenute prima
dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431.
Infatti, secondo i dati ISTAT esse erano
state:
1.046 |
nel |
1957 |
1.095 |
» |
1948 |
1.825 |
» |
1957 |
2.001 |
» |
1958 |
1.233 |
» |
1949 |
1.360 |
» |
1950 |
1.291 |
» |
1951 |
1.496 |
» |
1952 |
1.630 |
» |
1953 |
1.918 |
» |
1954 |
1.619 |
» |
1955 |
1.765 |
» |
1956 |
2.151 |
» |
1959 |
1.977 |
» |
1960 |
1.985 |
» |
1961 |
1.917 |
» |
1962 |
2.118 |
» |
1963 |
2.234 |
» |
1964 |
2.170 |
» |
1965 |
2.301 |
» |
1966 |
Pertanto le adozioni tradizionali di
minori, sommate alle dichiarazioni di adottabilità,
sono aumentate, confrontate con il 1966, del 196 per cento nel 1968 e del 219
per cento nel 1969, nonostante le difficoltà dovute:
alla applicazione di nuove disposizioni
legislative (l'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa comporta
sempre delle incertezze e ritardi);
alle gravissime carenze in personale e
mezzi dei tribunali e delle procure per i minorenni e degli uffici del giudice
tutelare. L'indagine condotta dall'Unione italiana giudici per i minori ha
rilevato che presso tutti i suddetti uffici lavoravano
a tempo pieno appena 64 magistrati; per quanto riguarda i mezzi è stato
evidenziato che mancavano addirittura sedie, tavoli e scaffali;
alle gravissime carenze dei servizi
sociali;
alle numerose non collaborazioni o
opposizioni da parte degli istituti di assistenza specialmente privati.
L'entrata in vigore della legge
sull'adozione speciale ha anche prodotto modifiche nel costume sociale come:
la sempre maggior richiesta di
adozione da parte di coniugi con figli biologici, anche se queste richieste
sono spesso respinte dai tribunali per i minorenni con l'affermazione che
numerose sono le domande insoddisfatte di coniugi senza prole, ai quali viene
purtroppo riconosciuto in pratica un diritto di priorità senza tener conto
invece dell'interesse prevalente dei minori adottabili;
la sempre più diffusa tendenza a non
limitare l'adozione ad un solo figlio;
la presenza di un aumento di domande
di adozione speciale nettamente superiore al numero dei bambini dichiarati in
stato di adottabilità;
l'affidamento a scopo adozione di
bambini grandicelli e handicappati. Evidentemente ciò
avviene solo dove i tribunali per i minorenni e i servizi sociali funzionano;
l'abbassamento notevole dell'età dei
coniugi che richiedono l'adozione speciale. In particolare vi sono coppie
giovani con o senza figli biologici che si orientano verso l'adozione di bambini
anche grandicelli e sono proprio queste coppie le
più idonee.
Da notare che alcune di queste
coppie, che hanno in affidamento bambini grandicelli,
sono nell'impossibilità di adottare con adozione speciale (quella tradizionale
è inapplicabile trattandosi di coniugi con altri figli)
poiché la differenza della loro età con il bambino che vorrebbero
adottare è meno di venti anni.
Per questo motivo viene
proposta la modifica del secondo comma dell'articolo 314/3.
Un altro fenomeno sociale di questi
ultimi anni, la cui particolarissima importanza è evidente, è quello dell'affidamento
familiare a scopo educativo.
Come si verifica
in molti paesi europei ed extra-europei, vi sono delle situazioni di minori che
non possono essere risolte né con l'aiuto economico e sociale alle famiglie
d'origine (intervento che in Italia è gravemente carente e che richiede
urgenti misure) né con l'adozione.
In alternativa
al ricovero in istituto - soluzione sempre inidonea per il soddisfacimento dei
bisogni affettivi e di socializzazione dei minori - incomincia in Italia ad
essere praticato l'affidamento familiare a scopo educativo, adeguatamente
retribuito.
Con questo intervento
sociale, ad esempio, sono stati chiusi gli Istituti provinciali per l'infanzia
di Reggio Emilia e di Piacenza con notevoli risparmi finanziari e soprattutto
con risposte più adeguate ai bisogni dei minori.
Fra gli
affidamenti familiari da segnalare anche quelli di ragazzi anche con gravi
problemi (furti, fughe, ecc.) compiuti dagli uffici distrettuali di servizio sociale dei
tribunali per i minorenni.
Questi affidamenti familiari, che
possono essere definitivi o temporanei, possono concludersi
o con il ritorno del minore presso la famiglia di origine o con il suo autonomo
inserimento o trasformarsi di fatto in una vera e propria adozione e cioè con
la necessità per il minore e per gli affidatari (coniugi o persone singole) di
un legame affettivo giuridicamente riconosciuto.
Pertanto nella proposta di legge è
stato previsto che questi affidamenti, se di durata superiore ai tre anni,
possono diventare adozioni speciali.
Sulla scorta delle esperienze
realizzate nei primi anni di applicazione della legge
5 giugno 1967, n. 431, vengono proposte alcune modifiche intese a risolvere
problemi di interpretazione che hanno dato luogo a contrastanti decisioni
giurisprudenziali ed a rendere più rigoroso ed efficace il ruolo dell'autorità
giudiziaria nel procedimento di adozione.
In questa linea si
iscrivono il divieto di procedere, senza l'autorizzazione del tribunale
per i minorenni, ad affidamenti di figli di ignoti e di minori segnalati ai
sensi degli articoli 314/4 e 314/5, l'obbligo di una appropriata inchiesta sociale
da affidare ad enti specializzati o ad esperti ed a spese dello Stato per
accertare l'idoneità degli aspiranti all'adozione a svolgere il ruolo educativo
ed affettivo nell'interesse ed in relazione alle caratteristiche del minore
adottando, il divieto di sospensione del procedimento adottivo nel caso in cui
sia in atto un'azione per il riconoscimento giudiziale di paternità o
maternità, il divieto di revoca dello stato di adottabilità, qualora sia in
atto un affidamento preadottivo, l'equiparazione ai
fini sociali dell'affidamento familiare rispetto alla filiazione legittima.
Onorevoli colleghi, il complesso delle proposte che ci onoriamo
di sottoporre al vostro esame si inseriscono per larga parte nel quadro della
nuova disciplina della famiglia cui il Parlamento da tempo attende sulla
scorta di numerosi progetti anche di origine governativa.
La presentazione autonoma della
presente proposta intende sottolineare, pur nella
consapevolezza del necessario raffronto e coordinamento che dovrà essere
compiuto, la peculiare importanza ed il ruolo che una nuova e rafforzata forma
di adozione può avere per risolvere in modo adeguato il problema di tanti
ragazzi ai quali l'assistenza pubblica non potrà mai offrire un modulo di
convivenza e di socializzazione ricco di valori e di sviluppi come quelli che
una famiglia offre.
Per questi motivi ed entro questi limiti di prospettiva, anche sul piano tecnico-legislativo,
confidiamo nella vostra attenta valutazione degli obiettivi che ci siamo
proposti nel più ampio orizzonte del nuovo diritto di famiglia.
Testo della proposta
di legge
Art. 1.
Gli articoli del codice civile dal
291 al 314 compreso sono abrogati.
Art. 2.
Nel titolo VIII del libro I del
codice civile «Dell'adozione» negli articoli da 314/2 a 314/28 le parole
«adozione speciale» sono sostituite con la parola «adozione».
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 314/2
del codice civile è sostituito dal seguente:
«L'età degli adottanti deve essere
non inferiore a ventun anni e superare di almeno
quindici anni e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando».
Art. 4.
Il primo comma
dell'articolo 314/4
del codice civile è sostituito dal seguente:
«Su istanza
del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque
ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità
dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di
età inferiore agli anni diciotto privi di assistenza materiale e morale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi».
Il terzo comma
dell'articolo 314/4
del codice civile è sostituito dal seguente:
«È fatto divieto a chiunque di
procedere, senza la previa autorizzazione del tribunale per i minorenni, ad
affidamenti di figli di ignoti e di minori segnalati
ai sensi del presente articolo e del seguente».
Art. 5.
Nel primo comma dell'articolo 314/5 del
codice civile le parole «di anni otto» sono sostituite
dalle parole «di anni diciotto».
Art. 6.
L'ultimo comma dell'art. 314/8 è
soppresso.
Art. 7.
Nell'articolo 314/9 del codice civile
sono soppresse le parole «e disporre, altresì, la pubblicazione di un avviso
di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima
residenza degli stessi».
Art. 8.
Il primo comma
dell'articolo 314/10
è soppresso.
Nel secondo comma
dell'articolo 314/10
le parole «Analoga sospensione può essere disposta
dal tribunale per i minorenni» sono sostituite con le parole «Il tribunale per
i minorenni può ordinare la sospensione del procedimento di adottabilità».
Art. 9.
Il primo comma dell'articolo 314/12 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il reclamo avverso al provvedimento
che dichiara lo stato di adottabilità è proposto
nelle forme di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile, nel
termine di trenta giorni dall'ultima notifica alle persone indicate nel terzo
comma dell'articolo 314/11, dinnanzi alla sezione per i minorenni della corte
di appello, che, sentite le persone sopra indicate, decide con decreto in
camera di consiglio».
Il provvedimento che rigetta l'istanza di dichiarazione dello stato di adottabilità è
soggetto a reclamo, a norma delle disposizioni che precedono, da parte del
pubblico ministero, del tutore, del rappresentante dell'istituto presso cui il
minore è ricoverato o della persona cui é affidato.
Art. 10.
Nell'articolo 314/13 del codice
civile le parole «tribunale per i minorenni» sono
sostituite con le parole «sezione per i minorenni della corte di appello».
Art. 11.
L'articolo 314/14 del codice civile
è abrogato.
Art. 12.
L'articolo 314/17 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Lo stato di adottabilità
cessa per adozione o per compimento del diciottesimo anno di età, salvo che sia
in corso l'affidamento pre-adottivo».
Art. 13.
Il quarto comma dell'articolo 314/18
del codice civile è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui sia
intervenuto l'affidamento pre-adottivo, lo
stato di adottabilità non può essere revocato».
Art. 14.
All'articolo 314/20 del codice civile sono aggiunti
i seguenti commi:
«Prima di procedere all'affidamento pre-adottivo il tribunale per i minorenni deve provvedere
ad una appropriata inchiesta sociale sugli adottanti
e sul minore.
L'inchiesta sociale dovrà, nella
misura appropriata a ciascun caso, vertere in particolare sui seguenti
elementi:
1) la personalità,
la salute e la situazione economica degli adottanti, la loro vita familiare e
la loro attitudine ad educare l'adottando;
2) le motivazioni che spingono gli
adottanti alla adozione;
3) la personalità e la salute del
minore;
4) il parere del minore nei riguardi
della adozione se è in grado di esprimerlo.
Questa inchiesta dovrà essere
affidata dal tribunale per i minorenni ad un Ente pubblico di
assistenza all'infanzia, che è tenuto ad effettuarlo gratuitamente, o
ad un gruppo di esperti.
Sono a carico dello Stato, senza
alcuna rivalsa, tutte le perizie per gli accertamenti e le indagini del
giudice tutelare, del tribunale per i minorenni e della sezione per i minorenni
della corte di appello».
Art. 15.
Nell'articolo 314/22 del codice
civile le parole «o dell'istanza di revoca» sono
soppresse.
Art. 16.
L'articolo 314/23 del codice civile
è abrogato.
Art. 17.
Il quarto comma dell'articolo 314/24
del codice civile è sostituito dal seguente:
«Devono essere sentiti i figli degli
adottanti che hanno superato gli anni 14».
Art. 18.
Nell'articolo 314/26 del codice
civile le parole «per effetto dell'adozione speciale» sono sostituite dalle
seguenti «per effetto della adozione e con decorrenza
dalla data di affidamento preadottivo».
Art. 19.
L'articolo 314/28 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«L'ufficiale dello stato civile del
luogo di nascita dell'adottato, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo
314/25, provvede altresì a trascrivere il
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile».
Per gli adottati di nazionalità
straniera, la trascrizione ha luogo nei registri
dello stato civile di residenza dell'adottato al momento della pronunzia della
adozione.
Nella trascrizione sono indicati la
data, il luogo di nascita, il sesso, il nome e il cognome dell'adottato
assunto a seguito della adozione. Essa contiene
inoltre l'indicazione del tribunale che ha emesso la pronunzia, la menzione
«adozione», seguita dai nomi, cognomi, data e luogo di nascita degli
adottanti. Essa non contiene alcuna indicazione
relativa ai genitori d'origine dell'adottato.
La trascrizione vale quale atto
integrale di nascita dell'adottato.
Qualsiasi altra attestazione deve
essere rilasciata senza l'indicazione dell'avvenuta adozione; in dette
attestazioni gli adottanti, se prescritto, sono indicati padre o madre e
l'adottato è indicato figlio.
L'atto integrale originario di
nascita dell'adottato viene contrassegnato
dall'ufficiale dello stato civile con la menzione «adozione»; esso può essere
consultato solo dagli ufficiali dello stato civile e dal procuratore della
Repubblica.
Dell'atto integrale di nascita
originario dell'adottato non possono essere
rilasciate copie e gli atti relativi al procedimento di adozione possono
essere consultati solo dagli ufficiali di stato civile o dal procuratore della
Repubblica».
Art. 20.
In assenza della dichiarazione di adottabilità, l'adozione può essere richiesta dai coniugi
e dalle persone singole che hanno provveduto ininterrottamente per almeno tre
anni all'allevamento, educazione e istruzione dell'adottando sempre che nello
stesso periodo il nucleo familiare d'origine si sia disinteressato del proprio
nato o i genitori siano stati dichiarati decaduti o privati della patria
potestà.
Si applicano, in quanto applicabili,
gli articoli 314/24, 314/25 e 314/26 del codice civile. I genitori
dell'adottato, i fratelli e gli ascendenti devono essere sentiti.
Art. 21.
Al primo comma dell'articolo 1 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana è aggiunto il
seguente numero:
«4) chi è stato adottato da
cittadini italiani ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431 e successive
modificazioni».
Art. 22.
Tutti gli atti relativi
alla adozione sono esenti da ogni tassa, compreso il bollo, dall'imposta
di registro.
Art. 23.
Agli effetti delle prestazioni
previdenziali e mutualistiche i minori affidati sono equiparati ai figli
legittimi.
Art. 24.
(Norme
transitorie).
Le disposizioni di cui all'articolo
19 si applicano altresì alle adozioni speciali
pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Le comunicazioni di cui all'articolo
314/25 del codice civile relative alle adozioni speciali pronunciate prima
dell'entrata in vigore della presente legge devono essere nuovamente effettuate a cura del cancelliere entro 90 giorni dall'entrata
in vigore delle presenti disposizioni.
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