Prospettive assistenziali, n. 15,
luglio-settembre 1971
ATTUALITÀ
TENTATIVI DI DIFESA
DELL'ONMI E DIBATTITO PARLAMENTARE DEL 25-6-1971
Mentre sempre più numerose sono le
prese di posizione di forze politiche e sindacali e di amministrazioni
locali per lo scioglimento dell'ONMI, le due riviste dell'ente «Maternità e infanzia»
e «Mamme e bambini» continuano a pubblicare con ostinata insistenza articoli
della presidente On. Gotelli, di collaboratori
interni ed esterni, fra i quali ultimamente il Prof.
Paolo Marcon, per difendere l'operato
dell'ONMI e per attaccare il pretore inquirente.
Compiti dell'ONMI
Ai sensi delle leggi vigenti (1)
all'ONMI sono fra l'altro affidati i seguenti compiti:
- vigilare sull'applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della
maternità e dell'infanzia (art. 4 del R.D. 24-12-1934, n. 2316) e quindi anche
sull'applicazione della legge relativa all'adozione
speciale per quanto concerne l'invio degli elenchi dei minori ricoverati che
gli istituti di assistenza devono trasmettere ogni tre mesi al giudice
tutelare ai sensi della legge 5-6-67 n. 431;
- controllare
tutte le istituzioni pubbliche e private di assistenza all'infanzia
(art. 5 del R.D. 24-12-34 n. 2316) ;
- proporre ai prefetti la chiusura
degli istituti di assistenza all'infanzia inadeguati;
- segnalare all'autorità
giudiziaria, ai sensi degli articoli 328 e 665 del codice penale, i dirigenti
degli istituti che:
a) accolgono minori pur essendo gli
istituti privi della preventiva autorizzazione a funzionare che
b) non segnalano all'ONMI i minori
ricoverati che si trovano in stato di abbandono e
l'elenco di quelli ricoverati o affidati a privati allevatori e di quelli
dimessi (articoli 19 e 20 del R.D. 24-12-1934 n. 2316, articoli che prevedono
anche la misura delle sanzioni penali per gli inadempienti).
Vigilanza sugli
istituti
Il primo tentativo di difesa
dell'ONMI è stato addirittura quello di negare che l'ente avesse competenza
sulla vigilanza degli istituti pubblici e privati di assistenza!
Scrive infatti
l'On. Gotelli: «nonostante la mancanza di un chiaro
ed esclusivo dovere scaturante da una disposizione di legge, l'Opera conscia
della propria funzione ha continuato volontariamente ad espletare tale
attività (di vigilanza sugli istituti)» (2).
Lo stesso infondato tentativo è
operato da M. Castelli, capo del servizio studi del Consiglio centrale dell'ONMI,
il quale afferma che a seguito del R.D.L. 5-9-1938 n.
2208 «deve intendersi abrogato l'art. 5 del T.U. del 1934 che conferiva
all'ONMI il potere di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni
pubbliche e private per l'assistenza alla maternità e all'infanzia, spettando
ora questo potere al Ministero dell'interno» (3).
Per controbattere questi tentativi
dell'ONMI basta citare il documento programmatico approvato dal Consiglio
centrale dell'ONMI stessa il 18-9-1969 che incomincia con
la seguente affermazione «Non è fuor di luogo ricordare, prima di esporre un
quadro analitico dei servizi specifici dell'ONMI, che essenziale ragion
d'essere dell'Ente, con un'impostazione coerente che va dai lavori preliminari
e dalla legge istitutiva alla composizione di Comitati provinciali e comunali
(come stanno sorgendo in base alla legge 1-121966, n. 1081) è la sua funzione
di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private di assistenza».
Numerosissime sono poi le circolari
che comprovano che l'ONMI stessa non ha mai ritenuto che fossero state
abrogate le disposizioni di legge concernenti il suo potere di vigilanza e di
controllo sugli istituti pubblici e privati di assistenza.
È dunque chiaro e dimostrato che l'ONMI
prima dell'intervento della magistratura riconosceva operanti i poteri di
vigilanza e che soltanto dopo lo scoppio dello scandalo cerca affannosamente e
con artificiosi pretesti di dimostrare il contrario.
Tutto ciò non toglie che
responsabilità ancora maggiori dell'ONMI in merito alla
scandalosa situazione esistente nel settore assistenziale siano da
addebitare al Ministero dell'interno (4), al quale in materia sono attribuiti
dalla legge compiti ancora più estesi di quelli previsti per l'ONMI.
Invero il RD.L.
5-9-1938 n. 2008 non ha sottratto alcuna competenza all'ONMI, ma ha solo attribuito
una più diretta e completa ingerenza del Ministero dell'interno nel settore
dell'assistenza.
Responsabilità gravi ricadono
altresì sul Ministero della sanità al quale compete
sia il controllo dell'ONMI, sia l'alta vigilanza sugli istituti
assistenziali.
Omissioni dell'ONMI
Afferma l'On. Gotelli
(5) che l'Unione italiana per la promozione dei
diritti del minore «ha aperto denuncia alle Procure della Repubblica contro l'ONMI
per omissioni di atti d'ufficio, nel senso che non avrebbe denunciato gli
istituti che non adempiono all'obbligo di legge di inviare trimestralmente gli
elenchi dei minori ricoverati».
Gli esposti sono stati presentati
invece nei confronti di numerosi dirigenti dei Comitati provinciali ONMI che,
pur essendone a conoscenza, non avevano segnalato all'autorità giudiziaria i
reati compiuti con l'apertura di istituti privi dell'autorizzazione
a funzionare di cui all'art. 50 del R.D. 15 aprile 1926 n. 718.
Non sono stati presentati esposti, e
tanto meno le denuncie di cui riferisce l'On. Gotelli,
per il semplice motivo che l'Unione italiana per la promozione
dei diritti del minore non disponeva né dispone a tutt'oggi
di prove in merito, prove che molto probabilmente l'autorità giudiziaria
riuscirà a reperire se indagherà al riguardo.
Circa la preventiva autorizzazione a
funzionare V. Caputo, assistente sociale dell'ONMI,
sostiene che «a prescindere da qualsiasi implicazione
di tipo legale, appare un contro senso provvedere alla idoneità di istituti
funzionanti da anni poiché fatto a posteriori, il riconoscimento di idoneità si
concretizza, così, in un giudizio sul funzionamento dell'istituto che, seppure
riferito ad un preciso momento e quindi sempre suscettibile di modifiche,
implica una approfondita valutazione di tutti gli aspetti che configurano l'efficienza
dell'istituto stesso» (6).
Innanzi tutto va detto che la legge
che prescrive la preventiva autorizzazione a funzionare risale al 1926: dunque
l'ONMI è inadempiente da 45 anni!
Se l'ONMI avesse fatto il suo
dovere, oggi non si avrebbero richieste di autorizzazione
a funzionare di istituti illegalmente operanti da anni.
In secondo luogo è ben vero che
l'indagine per il rilascio dell'autorizzazione a funzionare «implica una approfondita valutazione», ma non si comprende perché
essa non debba essere svolta. Forse si teme che indagini approfondite porterebbero
alla necessità di richiedere la chiusura di molti istituti? Ma
l'ONMI deve tutelare l'infanzia o gli istituti?
La domanda non è oziosa se si pensa
che l'ONMI ha svolto un'azione di copertura alle disfunzioni
notevoli (e implicanti ovviamente negative ripercussioni sui bambini) nei
confronti degli istituti di assistenza. Basti rilevare che con la circolare n.
22847 del 19-7-1962 (successivamente ritirata) la
sede centrale aveva illegittimamente escluso dall'obbligo della preventiva
autorizzazione a funzionare tutti gli istituti che avevano iniziato la loro
attività nel periodo aprile 1926-ottobre 1962!
È pure significativo
al riguardo ricordare che con la circolare n. 860 del 26-2-70 la sede centrale
ONMI invitava i comitati provinciali dell'ONMI «a svolgere un'attenta azione di
vigilanza in stretta collaborazione con le prefetture e i medici provinciali
affinché i nuovi istituti di assistenza alla maternità e all'infanzia non
possano comunque iniziare la loro attività se non dopo aver ottenuto il
prescritto riconoscimento di idoneità a funzionare, provvedendo, nei casi di
inadempienza, ad effettuare regolare denuncia all'autorità giudiziaria». Nulla
era detto nei confronti degli istituti operanti pur
essendo privi della prescritta autorizzazione a funzionare, nonostante che
anche nei confronti dei dirigenti di detti istituti sussista evidentemente il
reato di cui all'art. 665 del codice penale. Da notare che avendo l'On. Gotelli con lettera del 25-2-1970 comunicato che per gli
istituti già funzionanti «la soluzione, per detti istituti, deve, pertanto,
essere ricercata in una azione di vigilanza e di
controllo più penetrante», l'Unione italiana per la promozione dei diritti del
minore rispondeva alla presidente dell'ONMI il 25-3-1970 come segue «In risposta alla Sua lettera del 25 u.s.,
di cui La ringraziamo vivamente, desideriamo confermarLe
che, a nostro avviso: a) gli istituti di assistenza all'infanzia che
funzionano senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 50 del
R.D. 15 aprile 1926 n. 718 incorrono nel reato di cui all'art. 665 c.p.; b) incorrono nel reato di cui all'art. 328 c.p. i
dirigenti ed il personale di vigilanza dell'ONMI che essendo a conoscenza dei
reati di cui al punto a) non li segnalano all'autorità giudiziaria. Pertanto questa Unione, ogni volta che è in possesso di notizie sui
punti a) e b) continuerà ad inviare esposti all'autorità giudiziaria».
Segnaliamo alla magistratura, per l'accertamento di eventuali illeciti, che
Necessità della
preventiva autorizzazione a funzionare
Paolo Marcon
(7) dopo aver citato le dichiarazioni del Prof. Volpicelli secondo il quale «l'azione legale rimane pur
sempre all'esterno della sostanza dei problemi che riguardano la natura
interiore e la qualità umana dell'azione educativa», si augura che «
Siamo d'accordo sui limiti
dell'azione penale (8), ma gli esposti sono stati
inviati alla magistratura dopo una serie di azioni (9) iniziate nel 1965
(richiesta al Ministero dell'interno di togliere il veto all'assunzione di
operatori sociali da parte dei Comuni e delle Province, presentazione delle
proposte Foschi n. 1676/Camera e di iniziativa popolare n. 1167/Senato, segnalazione
delle inadempienze degli istituti di assistenza alle autorità civili e
religiose ecc.), azioni che si sono dimostrate infruttuose a causa della
volontà di conservare immutata l'attuale situazione da parte delle istituzioni
che detengono il potere in materia (UNEBA, Enti assistenziali pubblici e
privati, Ministero dell'interno, ecc.).
Ma, pur nei suoi limiti, l'azione
legale ha una sua validità.
In primo luogo, com'è noto, nessuno
conosce quale sia in Italia il numero degli istituti e
la loro localizzazione e tantomeno il numero dei
ricoverati. Manca quindi la base di partenza per qualsiasi azione e per la
verifica degli effetti del lavoro svolto e delle innovazioni introdotte ecc. Ad
esempio non si è in grado di sapere se l'introduzione dell'adozione speciale e
la campagna svolta per segnalare all'opinione pubblica i danni dell'istituzionalizzazione hanno portato una diminuzione dei
minori ricoverati in istituto.
Vi è quindi la necessità
inderogabile che gli istituti di assistenza sorgano
solo dopo aver ottenuto una preventiva autorizzazione a funzionare come
avviene d'altra parte per gli alberghi, i bar, gli altri esercizi pubblici,
essendo essa lo strumento necessario ed insostituibile per un censimento
aggiornato, per consentire i controlli (da intendersi sia in senso fiscale, sia
e soprattutto come supporto tecnico), per effettuare ricerche, ecc. (10).
L'art. 50 del R.D.
15 aprile 1926 n. 718 precisa che l'idoneità degli istituti deve essere accertata
«nei riguardi economici, tecnici e morali». Se l'ONMI avesse agito in tal senso
avrebbe impedito che venissero costruiti o mantenuti, ad esempio, istituti che
sono localizzati in zone inidonee o che hanno una struttura edilizia che
impedisce di per sé un autentico rapporto educativo. Al riguardo basta
scorrere la ricerca condotta dal Comitato Regionale per la
programmazione economica della Lombardia per avere conferma, nella
regione più ricca d'Italia, che numerosi sono gli istituti strutturalmente
inidonei.
D'altra parte è evidente che i
requisiti tecnici non riguardano solo la localizzazione e la struttura
edilizia degli istituti, ma anche il personale, i servizi, gli spazi verdi ecc.; assume pertanto ancora una maggiore importanza la
preventiva autorizzazione a funzionare che prevede anche - lo riportiamo - la
sussistenza di idonee garanzie da parte dell'istituto sul piano morale ed
economico.
Quante volte, ad esempio, viene affermato dai dirigenti degli istituti che
eliminerebbero le carenze se avessero maggiori disponibilità economiche.
Ma se P. Marcon
si fosse documentato sugli obblighi dell'ONMI, avrebbe riscontrato che l'articolo
51 del R.D. citato prevede che «le istituzioni pubbliche e private che
abbiano, in tutto o in parte, per fine la protezione della maternità e
dell'infanzia, debbono comunicare all'Opera nazionale
i relativi statuti e regolamenti e le eventuali modificazioni (11), ed
uniformare la loro attività alle norme della legge e del presente regolamento,
nonché alle disposizioni di massima dell'Opera nazionale e alle prescrizioni
generali o speciali da questa date, sia direttamente sia per mezzo dei suoi
organi provinciali e locali, per la organizzazione e il funzionamento dei
servizi di protezione e assistenza».
Risulta pertanto evidente che l'ONMI aveva
il dovere, mai attuato, di definire e far rispettare standards
riguardanti tutti gli aspetti dell'organizzazione e del funzionamento degli
istituti.
L'attuazione di quanto la legge
prevedeva avrebbe evitato l'annientamento della personalità
di centinaia e centinaia di minori (Celestini di Prato, ricoverati negli
istituti di Vernone e Cinzano
- Torino - di Grottaferrata, di Napoli, di Caltagirone, di Catanzaro, ecc.).
A questo riguardo è sorprendente la
seguente affermazione di Marcon: «il problema dei maltrattamenti
si è dimostrato essere negli istituti ben meno grave
che in numerose famiglie cosiddette normali». Certamente Marcon
non ha mai esaminato gli atti dei numerosi processi a carico dei dirigenti e
del personale degli istituti e raccolto le testimonianze di coloro
che hanno vissuto in istituzioni dove, per la mancanza di prove, di
controlli e spesso per la compiacenza degli ispettori, i maltrattamenti sono
stati inflitti sovente per anni.
Infine respingiamo decisamente la tesi di Marcon
secondo cui «la formula degli istituti risponde alla volontà di difesa del
ragazzo dai mali della società che invero sono gravi e reali e allo scopo di
restituirlo fortificato a superarli». Il ricovero in istituto è invece, a
nostro avviso, lo strumento che la classe dominante mette in atto
per segregare le persone con difficoltà (spesso esclusivamente economiche!),
allo scopo che non sia destinata ai servizi sociali la necessaria quota del
reddito nazionale, ma sia impiegata, per incrementare il proprio profitto, ai
consumi privati.
Dibattito parlamentare
sull'ONMI
Sembra che finalmente si stiano
chiarendo le posizioni delle forze politiche sull'ONMI, preludio del dibattito
generale, forse imminente, sull'assistenza e sulla conseguente soppressione
degli innumerevoli, inutili e spesso deleteri carrozzoni quali l'ENAOLI,
L'Ente nazionale sordomuti, l'Opera nazionale pensionati d'Italia, il
Commissariato per la gioventù italiana (ex GIL), l'Opera nazionale
invalidi di guerra, l'Unione nazionale ciechi ecc. (12).
Il dibattito sull'ONMI, avvenuto al
Senato il 25-6-
Il Sen. Perrino infatti aveva presentato
una mozione (13) nella quale chiedeva l'inserimento dei servizi dell'ONMI nelle
strutture regionali, negava che vi fosse omissione nella vigilanza sugli
istituti, affermava che la campagna di stampa era tendenziosa e diffamatoria.
Nel suo intervento, l'On. Perrino faceva poi una difesa ad oltranza
dell'ONMI, addebitando, come sempre avviene quando non si vogliono affrontare i
problemi a fondo, le deficienze dell'ente a difficoltà economiche (14).
Infine al termine del dibattito lo
stesso On. Perrino era costretto a ripiegare
presentando, unitamente ai Sen. Dindo,
Ferroni e Pinto, l'ordine
del giorno (approvato a maggioranza da DC, PLI, PRI, PSDI, PSI con l'astensione
del PCI, PSIUP, Indipendenti di sinistra) (15) che riportiamo «Il Senato,
preso atto degli orientamenti emersi dall'odierno dibattito che integra e completa
gli orientamenti di dibattiti precedenti in ordine ai
problemi dell'assistenza all'infanzia e nell'osservanza agli articoli 3, 30,
31, 32, 37 e 117 della Costituzione, impegna il Governo:
1) a presentare in tempo utile, per
consentirne l'esame parlamentare prima della fine dell'anno in corso una legge
quadro sull'assistenza che:
a) consenta alle Regioni, in
rapporto all'obbligo di solidarietà nazionale, di realizzare una decentrata
efficiente qualificata rete di prestazioni;
b) provveda a
trasferire i compiti, le funzioni ed i mezzi finanziari relativi dall'ONMI e
da quegli altri enti assistenziali nazionali per i quali ciò sia possibile,
nella salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale;
2) a dare altresì urgente attuazione
alle norme sul decentramento alle Regioni e agli Enti locali delle funzioni relative alla sanità e all'assistenza di spettanza
regionale secondo il dettato costituzionale;
3) ad accelerare la presentazione
del disegno di legge di riforma sanitaria nel quadro della
quale dovrà essere sviluppata l'azione di medicina preventiva con particolare
riferimento alle madri ed ai bambini;
4) nell'attesa della riforma globale dell'assistenza di cui al punto 1), ad
intensificare l'azione di vigilanza sugli Enti di assistenza all'infanzia,
utilizzando e responsabilizzando gli organi di controllo locale;
5) a
inserire nel secondo piano quinquennale, di prossima emanazione, un preciso e
graduale disegno, insieme a corrispettivi e adeguati impegni, per assicurare
un reale sviluppo dei servizi di protezione sanitaria e sociale nel quadro
della solidarietà che postula esigenze di priorità a favore delle regioni e
delle zone meno favorite».
Siamo ben consapevoli che
l'approvazione di un ordine del giorno, anche se accolto dal Governo,
molto spesso resta lettera morta, ma riteniamo che ormai la situazione sia
arrivata ad un tale deterioramento da non poter essere ulteriormente ignorata,
sempre che continui la pressione politica oggi esercitata dai sindacati, dalle
amministrazioni regionali, provinciali e comunali e dalle associazioni e dai
gruppi sociali.
È evidente che potenti sono le forze
(Ministero dell'interno, UNEBA, Enti pubblici e privati) che si oppongono a
qualsiasi modifica che smantelli i centri di potere.
Occorre inoltre continuare a
fronteggiare il tentativo dei numerosi enti interessati che vorrebbero che il
discorso venisse limitato all'ONMI e non coinvolgesse
tutto il settore dell'assistenza pubblica e privata e quello ben più ampio
delle riforme (sanità, casa, scuola, ecc.).
(1) Cfr. G. SARNO, Codice
della beneficenza e dell'assistenza sociale, Giuffré,
Milano, 1964 e relativi aggiornamenti; G. MAZZONI e R. CATELANI, Codice della legislazione assistenziale, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma,
1958.
(2) A. GOTELLI, Il problema dell'ONMI, in «Mamme e
bambini», n. 2, febbraio 1971, pag. 2 e segg.
(3) M. CASTELLI, Vigilanza e controllo sulle istituzioni
pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e
dell'infanzia, in «Maternità e infanzia», n. 3, marzo 1971, pag. 11 e segg.
(4) Vedansi i
comunicati stampa dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore
del t° marzo e del 1° aprile 1971.
(5) A. GOTELLI, op. cit., pag.
4.
(6) V. CAPUTO, Dopo gli scandali la rincorsa a «mettersi a
posto» con la legge, in «Mamme e bambini», n. 3, marzo 1971, pag. 5 e segg.
(7) P. MARCON, La
legge di controllo sugli istituti, in «Mamme e bambini», n. 5-6, maggio-giugno
1971, pp. 8-10.
(8) Vedasi Finalmente
l'ONMI ha capito, in «Prospettive assistenziali», n.
11-12, luglio-dicembre 1970, pag. 61.
(9) Il lavoro svolto è
documentato dai verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio
direttivo dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore e da
«Prospettive assistenziali».
(10) Riteniamo che il
rilascio di dette autorizzazioni, oggi di competenza della sede centrale
dell'ONMI, dovrebbe essere attribuito alle Regioni.
(11) Si noti che
statuti e regolamenti di alcuni istituti contengono ancora oggi delle norme
assurde, come ad esempio il divieto di accogliere i nati fuori del matrimonio.
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