Prospettive assistenziali, n. 16, ottobre-dicembre
1971
DOCUMENTI
BOZZA DI PROPOSTA
DI LEGGE SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE A SCOPO EDUCATIVO (1)
Premessa
a) Il ricovero in istituto determina
conseguenze deleterie, spesso irreparabili, sui minori.
b) Le alternative
immediate al ricovero sono in primo luogo:
- l'aiuto economico e/o sociale al
nucleo familiare d'origine;
- l'adozione
speciale nei casi in cui il minore sia privo di assistenza materiale e
morale.
c) Altre alternative
immediate al ricovero, alternative che non devono però impedire o contrastare
le due soluzioni di cui sopra, sono:
- l'affidamento familiare a scopo
educativo a famiglie o a persone singole;
- l'inserimento in focolari
istituiti in alloggi sparsi nelle comuni case di abitazione
per i minori per i quali non sono attuabili le tre soluzioni di cui sopra.
d) Affidamenti familiari a scopo
educativo sono in atto all'estero da molti anni con risultati incoraggianti e
da qualche tempo vengono disposti anche in Italia (vedansi, ad esempio, la
recente delibera approvata dalla Provincia di Torino
che si allega, gli affidamenti effettuati dagli uffici distrettuali
di servizio sociale dei tribunali per i minorenni, in particolare da quelli di
Milano, e dal tribunale per i minorenni di Bologna).
Questi affidamenti pilota effettuati in Italia hanno dimostrato che, per la
loro riuscita e la loro stessa continuazione, è necessaria ed urgente una
regolamentazione giuridica.
Essa è anche necessaria per
incrementare il numero degli affidamenti familiari.
e) Condizione indispensabile per
l'introduzione di norme sull'affidamento familiare è l'approvazione della
proposta di legge n. 3277 presentata dall'on. Padula
(2).
Testo della bozza di
proposta di legge Art.
1 L'affidamento familiare può essere
disposto quando: a) il minore è stato dichiarato in
stato di adottabilità e non può essere attuato
l'affidamento preadottivo; b) il minore, che non è in
situazione di abbandono materiale e morale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, eccezionalmente o
temporaneamente non ha il nucleo familiare idoneo a provvedere al suo
allevamento, educazione e istruzione e la situazione non sia risolvibile con
un aiuto economico e/o sociale al nucleo familiare d'origine. Art.
2 L'affidamento familiare può essere
disposto: a) direttamente dai genitori senza intervento dei servizi sociali e
dell'autorità giudiziaria; b) dai servizi sociali con il
consenso dei genitori o delle persone fisiche che provvedono direttamente
all'allevamento, educazione e istruzione del minore; c) con provvedimento del tribunale
per i minorenni. In questo caso l'autorità
giudiziaria può prescrivere alle famiglie d'origine e affidataria
norme sull'allevamento, educazione e istruzione del minore, ed ai servizi
sociali disposizioni per il buon andamento dell'affidamento familiare. Nei casi di revoca non consensuale
dell'affidamento familiare, il tribunale per i minorenni decide in base alla
procedura di cui all'art. 4. Art.
3 I genitori dell'affidato
conservano tutti i diritti e doveri inerenti alla patria potestà, salvo che
ne siano stati privati o dichiarati decaduti nelle
ipotesi di legge. Gli affidatari esercitano tali
diritti e doveri limitatamente alle esigenze quotidiane ed indifferibili. L'affidamento familiare può essere
disposto dal tribunale per i minorenni con interruzione dei rapporti con i
genitori nei casi in cui essi sono stati dichiarati decaduti o privati della
patria potestà, ovvero i minori sono stati
dichiarati in stato di adottabilità e l'affidamento preadottivo
non si è realizzato. Art.
4 Nei casi di disaccordo fra i
genitori e gli affidatari e se sussiste un grave pregiudizio agli interessi
del minore, la famiglia affidataria può adottare i
provvedimenti provvisori, urgenti ed indifferibili. I genitori e gli affidatari possono
ricorrere al tribunale per i minorenni indicando i provvedimenti
che ritengono più opportuni. Il tribunale per i minorenni,
sentito il minore in tutti i casi in cui è in grado di esprimere il suo
parere e comunque se di età superiore ai 14 anni, i genitori
e gli affidatari, adotta le determinazioni che ritiene più utili
nell'interesse del minore. Art.
5 Prima di procedere agli
affidamenti familiari di cui alla lettera b) dell'art. 2, i servizi sociali
devono effettuare una appropriata indagine sociale
sulla famiglia d'origine, sul minore e sulla famiglia affidataria. L'indagine sociale dovrà, nella
misura appropriata a ciascun caso, vertere in particolare sui seguenti
elementi: 1) la
personalità, la salute e la situazione economica e sociale delle famiglie
d'origine e affidataria, la loro vita familiare, le
loro attitudini
e le loro esigenze educative; 2) le motivazioni che spingono le
famiglie d'origine e affidatarie all'affidamento familiare; 3) la personalità, le esigenze e
la salute del minore; 4) il parere del minore, se è in
grado di esprimerlo, sull'affidamento familiare. Per gli affidamenti familiari, di
cui alla lettera c) dell'art. 2, questa indagine
dovrà essere affidata dal tribunale per i minorenni ai servizi sociali degli
enti pubblici di assistenza all'infanzia, che sono tenuti ad effettuarla
gratuitamente, o ad un gruppo di esperti. Sono a carico dello Stato senza
alcuna rivalsa, tutte le perizie per gli accertamenti e le indagini del
giudice tutelare, del tribunale per i minorenni e della sezione per i
minorenni della corte di appello. Art.
6 I servizi sociali sono tenuti a
collaborare, seguire e controllare il buon andamento degli affidamenti
familiari disposti ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 2. Sono pure tenuti a fornire dette
prestazioni per gli affidamenti familiari disposti ai sensi della lettera a)
dell'art. 2 su richiesta dei genitori o degli
affidatari. I servizi sociali sono altresì
tenuti a fornire tutte le altre prestazioni previste dalle leggi speciali. Art.
7 Anche in assenza della
dichiarazione di adottabilità,
l'adozione può essere richiesta dai coniugi o dalle persone singole che
hanno provveduto ininterrottamente e direttamente per almeno tre anni
all'allevamento, educazione e istruzione dell'affidato, sempre che nello
stesso periodo il nucleo familiare d'origine non si sia attivamente
interessato del proprio nato e i genitori siano stati dichiarati decaduti o
privati della patria potestà. Si applicano
l'articolo 314/2, esclusi i requisiti della convivenza e del
matrimonio, e, in quanto applicabili, gli articoli 314/24, 314/25 e 314/ 26
del codice civile. I genitori, i fratelli e gli
ascendenti dell'adottando devono essere sentiti, salvo che essi siano
irreperibili. Art.
8 L'art. 333 del codice civile è
sostituito dal seguente: «Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla
pronunzia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il tribunale per i minorenni, secondo le
circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti possono altresì
essere presi per i minori in affidamento familiare comunque esso sia stato
disposto, e per quelli ricoverati presso istituzioni pubbliche o private di assistenza quando la condotta degli affidatari o la
sistemazione in istituto è pregiudizievole ai minori stessi». Art.
9 Il primo comma dell'art. 314/10
del codice civile è soppresso. Nel secondo
comma dell'articolo 314/10, le parole «Analoga sospensione può
essere disposta dal tribunale per i minorenni» sono sostituite con
le parole «Il tribunale per i minorenni può ordinare la sospensione del
procedimento di adottabilità». All'articolo 314/10 è inoltre aggiunto il seguente
comma: «Il tribunale per i minorenni deve in particolare tenere conto dei
legami affettivi eventualmente stabilitisi fra il minore e le persone che
provvedono direttamente al suo allevamento, educazione e istruzione». Art.
10 Sono soppressi gli articoli del
codice civile da |
Motivi Con questo articolo
si intende delimitare il campo di azione dell'affidamento familiare evitando
che siano avviati in affidamento familiare: - i minori la cui situazione è
risolvibile con un aiuto economico e/o sociale al nucleo familiare. - i minori adottabili con adozione
speciale. Si intende inoltre consentire
l'affidamento familiare dei minori dichiarati in stato di adottabilità per i quali non è realizzato l'affidamento preadottivo, come avviene oggi per i minori con handicaps fisici, psichici o sensoriali o con disturbi
del comportamento o del carattere. Si prevede che i genitori possano
affidare liberamente i propri figli rientrando detta facoltà nei poteri
inerenti alla patria potestà. Una regolamentazione di detti
affidamenti violerebbe detto diritto ed inoltre impedirebbe e ostacolerebbe
gli affidamenti di emergenza (per ricovero in
ospedale o per altra assenza improvvisa dei genitori) o per altri motivi (di
studio, di vacanza o di salute ecc.). L'autorità giudiziaria ha comunque il potere di intervenire nell'ambito familiare
(d'origine o affidataria) nei limiti in cui ciò le
è consentito nei riguardi delle altre famiglie. Il non inserimento del punto a)
potrebbe essere interpretato dall'autorità giudiziaria come implicito
divieto della legge ai genitori di procedere liberamente ad affidare i
propri figli. La segnalazione all'autorità
giudiziaria e/o ai servizi sociali degli affidamenti di cui al punto a), eventualmente decorso un certo
periodo di tempo, è ritenuta inopportuna per evitare ingerenze
esterne ed anche inutile per le note gravissime carenze di personale
e di funzionamento dei tribunali per i minorenni, dei giudici tutelari e dei
servizi sociali. Con la previsione di cui alla
lettera b) si vogliono
modificare le norme esistenti che consentono agli enti di assistenza di
procedere agli affidamenti familiari anche contro la volontà dei genitori
del minore, come previsto ad esempio dagli artt.
176 e 177 del R.D. 15-4-1926 n. 718 (regolamento dell'ONMI) e dall'art. 32
del R.D. 29-121927 n. 2822 (regolamento per l'assistenza ai nati fuori del
matrimonio) e nello stesso tempo si vuole consentire alle famiglie d'origine
di chiedere l'intervento dei servizi sociali per l'affidamento
consensuale dei propri figli. Nei casi contenziosi è previsto l'affidamento familiare da parte del tribunale
per i minorenni. Con questo articolo
si intende garantire la famiglia d'origine, precisando che i genitori dell'affidato
conservano tutti i diritti e doveri inerenti alla patria potestà, salvo che
ne siano stati dichiarati decaduti o privati. Con questa disciplina si intende anche introdurre una distinzione netta fra
l'affidamento familiare e l'affidamento preadottivo. È altresì previsto l'affidamento
familiare con rottura dei rapporti con i genitori d'origine,
ma tale provvedimento è limitato ai casi indicati e deve essere
disposto dal tribunale per i minorenni. L'intervento del tribunale per i
minorenni che «siano stati dichiarati in stato di adottabilità
e l'affidamento preadottivo non si sia realizzato»,
è previsto per limitare il mercato dei bambini. L'articolo è diretto a
disciplinare gli eventuali conflitti fra i genitori e gli affidatari e la
formulazione è stata ricavata da quella proposta dal Comitato ristretto
della Commissione Giustizia per i conflitti fra i genitori (modifica
dell'art. 316 del codice civile). L'articolo prevede l'obbligo di
una preliminare indagine sociale per gli affidamenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2. Detta indagine sociale è simile a
quella prevista dall'art. 14 della proposta di legge n. 3277 presentata
dall'on. Padula, articolo
che si richiama a sua volta alla Convenzione europea
sull'adozione, per la cui ratifica il Governo ha presentato al Senato della
Repubblica il disegno di legge n. 1591. Con questo articolo
si prevede l'intervento dei servizi sociali per il buon andamento degli
affidamenti familiari. Per quelli disposti direttamente
dai genitori, i servizi sociali possono intervenire solo su richiesta dei
genitori o degli affidatari. Con l'ultimo comma si intende chiarire che ai servizi sociali sono conservati
gli obblighi previsti dalle leggi sull'assistenza (ad esempio la
corresponsione del rimborso delle spese alla famiglia affidataria). L'articolo riproduce con alcune
modifiche l'articolo 20 della proposta di legge n. 3277 della
proposta di legge presentata dall'on. Padula. Ad evitare che persone inidonee
per età o per altri motivi (l'affidamento familiare potrebbe essere stato
disposto direttamente dai genitori) possano trovare
nelle norme previste dal presente articolo una scappatoia per procedere
all'adozione nonostante la loro inidoneità, è stato previsto che esse
debbano avere i requisiti di cui all'art. 314/2, esclusi solamente quelli
relativi alla convivenza e al matrimonio. Ciò anche per evitare il mercato
delle adozioni. Pertanto, mentre nessun limite di età è previsto per gli affidamenti familiari, detti
limiti di età e gli altri requisiti di cui all'art. 314/2 sono previsti per
la trasformazione degli affidamenti in adozioni. È stato aggiunto l'avverbio
«direttamente» al comma primo per evitare che l'adozione possa
essere pronunziata senza che gli adottanti abbiano avuto in casa il minore,
poiché la frase «hanno provveduto ininterrottamente per almeno tre anni»
potrebbe essere interpretata concedendo la adozione a coniugi o persone che
hanno provveduto a minori lasciandoli ricoverati presso istituti di
assistenza o presso terzi. Il tribunale per i minorenni di
Torino ha disposto nel giugno 1971 che la sua competenza nei confronti
dell'art. 333 del codice civile è limitata ai minori che vivono con i
genitori. Ha dichiarato pertanto la sua
incompetenza a procedere all'affidamento familiare di un figlio di ignoti (fra l'altro dichiarato in stato di adottabilità e gravemente handicappato sul piano
intellettuale). Secondo il tribunale per i minorenni di Torino sarebbe
competente per gli affidamenti familiari il giudice
tutelare (che nel caso in esame è di diverso avviso) in tutti i casi in cui
il minare ha un tutore. Di qui l'inserimento del 2° comma. Il primo comma invece riproduce
alla lettera il primo comma della modifica proposta dal Comitato ristretto,
salvo la sostituzione della parola «giudice» con tribunale per i minorenni,
ritenendosi preferibile che le decisioni al riguardo siano collegiali. La prima parte dell'articolo
riproduce l'articolo 8 della proposta di legge n. 3277 presentata dall'on. Padula. AI
riguardo si segnala l'assurdità della sospensione della dichiarazione
di adottabilità quando sia in corso un
procedimento di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità e il
minore sia in stato di abbandono. Non è certamente per una
dichiarazione giudiziale che il genitore stabilirà dei legami affettivi. Con la seconda parte della
modifica proposta si intende ovviare al gravissimo
inconveniente della separazione di un minore dalle persone che lo allevano
per dichiararlo in stato di adottabilità ed affidarlo ad altra famiglia. Per i minori il legame affettivo
deve prevalere: è preferibile infatti di gran lunga
che un minore continui a vivere in una famiglia affidataria e la sua
situazione giuridica sia, ad esempio, di figlio di ignoti, piuttosto che
essere sradicato dalla sua famiglia per avere lo status giuridico di figlio
legittimo. Qualsiasi esperto in psicologia o
pedagogia può confermare questa tesi. Si richiede la soppressione
dell'affiliazione a condizione che sia ammesso il
riconoscimento dei figli adulterini e sia resa possibile, con una procedura
snella e non onerosa, il cambiamento del cognome nell'interesse del minore. L'affiliazione viene infatti oggi utilizzata per questi motivi. Non si deve invece consentire che
l'affiliazione diventi un'alternativa all'adozione,
perché fra l'altro potrebbe diventare un mezzo per sottrarre i figli ai genitori, dei quali, ai
sensi dell'art. 406 del codice civile, è prevista la sola audizione e non la
prestazione del consenso. Si intende cioè evitare che gli
affidamenti familiari con rapporti con la famiglia d'origine possano essere
trasformati in affiliazioni con il conseguente passaggio della patria
potestà dai genitori agli affidatari. |
(1) Documento elaborato
dall'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e dall'Unione
italiana per la promozione dei diritti del minore e per la lotta contro
l'emarginazione sociale e inviato al Presidente e ai componenti della
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati l'8-11-1971.
(2) Vedasi Prospettive assistenziali, n. 15, pag.
61 e segg.
www.fondazionepromozionesociale.it