Prospettive assistenziali, n. 16, ottobre-dicembre
1971
ATTUALITÀ
IL MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE ED I SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA
Nel n. 13 di Prospettive assistenziali, pag. 62 e segg., avevamo segnalato la quasi totale inapplicazione dei D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 e 22
dicembre 1967 n. 1518 relativi all'istituzione obbligatoria del servizio di
medicina scolastica da parte dei comuni, dei consorzi di comuni e sostitutivamente da parte delle province.
Nell'articolo suddetto segnalavamo
che il Ministero della pubblica istruzione, per evitare ogni «interferenza»
degli enti locali nella scuola, aveva
«illegittimamente stipulato convenzioni con comuni, province, enti vari quali
l'ONMI e l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo» e che dette
convenzioni avevano, in violazione della legge, «scopi esclusivamente diagnostico-selettivi».
Al riguardo l'on. Franco Foschi aveva presentato il 19-11-70 la seguente
interrogazione: «Al Ministro della pubblica istruzione. - Per conoscere quali
iniziative intende assumere affinché al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 sia data piena
attuazione da parte degli organi competenti e, in particolare, in base a quali
norme di legge il Ministero della pubblica istruzione stipula convenzioni in
materia di medicina scolastica con comuni, province e enti vari,
poiché i servizi di medicina scolastica dovrebbero essere istituiti
direttamente dai comuni, dai consorzi di comuni in base al decreto di
Presidenza della Repubblica sopra citato».
In data 28 maggio 1971 il Ministro della pubblica istruzione ha dato la risposta che riportiamo,
negando addirittura che siano state stipulate le convenzioni:
«Si risponde all'interrogazione
indicata all'oggetto - della quale ad ogni buon fine si unisce copia -
presentata dalla S.V. Onorevole e pubblicata sul Resoconto Sommario della
Camera dei Deputati n. 362 del 19-11-1970.
«Precisato che i servizi di medicina
scolastica (di cui al Titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 e al suo
Regolamento, emanato con D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518) rientrano nei
compiti d'istituto degli enti locali (comuni, consorzi di comuni, consorzi tra
le amministrazioni provinciali e i comuni) e si espletano
sotto la vigilanza e il coordinamento del Ministero della sanità e dei suoi
organi periferici, si fa presente che l'art. 20 della legge 31 ottobre 1966, n.
942, istituisce un servizio alle dipendenze di questo Ministero e dei
Provveditorati agli studi, “ad integrazione dei servizi di medicina
scolastica” e nel pieno rispetto delle norme fissate dai due sopracitati decreti presidenziali.
«I fondi a disposizione per il
servizio di “controllo sanitario” vengono ripartiti
annualmente da questo Ministero fra quei Provveditori agli studi che riescono
a concordare un piano di interventi con enti locali disposti a realizzarli col
personale sanitario da essi dipendente.
«Detto servizio tende ad assicurare
agli alunni assistiti almeno due visite mediche annue (una all'inizio e
l'altra a metà dell'anno scolastico), complete e scrupolose, corredate,
all'occorrenza, da opportuni esami di laboratorio, i risultati delle quali vengono trascritti su apposita cartella personale
sanitaria.
«Ciò posto, si precisa che non è
stato creato un vero e proprio servizio autonomo, alle sole ed esclusive
dipendenze giuridico-amministrative del Ministero
della P.I., bensì è stata
determinata da parte di questa Amministrazione una richiesta, su basi
provinciali, di prestazioni sanitarie (peraltro limitate a due visite annuali
di controllo a scopi preventivi) che vengono soddisfatte dagli enti
territoriali obbligati per legge ad attuare i servizi di medicina scolastica e
sotto la giurisdizione del Dicastero della sanità.
«A servizio effettuato, nel pieno
rispetto delle competenze legislative vigenti, i
Provveditori agli studi erogano contributi integrativi sulla spesa sostenuta
dai suddetti enti.
«Questo Ministero, pertanto, non
gestisce in proprio il servizio né stipula convenzioni.
«Va ancora detto che le stimolazioni
dei Provveditori agli studi, con i contributi integrativi che vengono erogati, stanno vincendo in diverse zone inerzie
pluriennali ed inducono a volte, in aree depresse, i comuni e le
amministrazioni provinciali a consorziarsi tra loro per soddisfare quanto la
legislazione sanitaria richiede da essi.
«Per quanto concerne le esigenze del controllo biologico-sanitario
dell'educazione fisica e sportiva, si precisa in via preliminare che l'articolo
53 del sopracitato decreto presidenziale 1518, il
quale disciplina la vigilanza sanitaria sull'attività ginnico-sportiva
degli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria, al primo comma
affida tale servizio ai medici scolastici assunti dai comuni, dai consorzi o
dalle amministrazioni provinciali; al secondo comma dispone che gli alunni
selezionati per intraprendere attività agonistica, siano sottoposti al
controllo dei centri medico-sportivi dipendenti dalla federazione medico-sportiva italiana.
«In attesa
che gli enti locali, tenuti per legge, si organizzino per il pieno
soddisfacimento di quanto ad essi imposto dai suddetti decreti presidenziali,
data l'assoluta necessità di assicurare il controllo sanitario in questione,
tenuta altresì presente la rilevante responsabilità della scuola nei confronti
degli alunni obbligati alle lezioni previste dai programmi, il Ministero della
sanità, fin dall'anno scolastico 1968-
«Nelle circolari all'uopo emanate
per ciascun anno scolastico, questo Ministero ha precisato che tale servizio viene disposto, d'intesa con le autorità sanitarie
provinciali, ad integrazione dell'attività degli enti tenuti all'espletamento
dei servizi di medicina scolastica specie in quelle sedi nelle quali si rende
ancora difficile l'applicazione integrale delle disposizioni di cui all'articolo
53 del D.P.R. 22-12-1967, n. 1518. Il Ministro Misasi».
Precisiamo, poiché il Ministro Misasi sembra non ricordarsene, che il Ministero della
pubblica istruzione ha stipulato in tutta Italia convenzioni «per il razionale
reperimento e l'assistenza igienico-sanitaria di alunni di scuole speciali e classi differenziali», come
risulta, ad esempio per quanto concerne Torino, dalla lettera della Direzione
generale per l'istruzione elementare (Prot. 5750)
indirizzata al Provveditorato agli studi di Torino il 1° novembre 1969.
Dette convenzioni, autorizzate con
decreti ministeriali emessi giornalmente (per evitare la registrazione
presso
www.fondazionepromozionesociale.it