Prospettive assistenziali, n. 16, ottobre-dicembre 1971

 

 

ATTUALITÀ

 

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ED I SERVIZI DI MEDICINA SCOLASTICA

 

 

Nel n. 13 di Prospettive assistenziali, pag. 62 e segg., avevamo segnalato la quasi totale inap­plicazione dei D.P.R. 11 febbraio 1961 n. 264 e 22 dicembre 1967 n. 1518 relativi all'istituzione obbligatoria del servizio di medicina scolastica da parte dei comuni, dei consorzi di comuni e sostitutivamente da parte delle province.

Nell'articolo suddetto segnalavamo che il Mi­nistero della pubblica istruzione, per evitare ogni «interferenza» degli enti locali nella scuola, ave­va «illegittimamente stipulato convenzioni con comuni, province, enti vari quali l'ONMI e l'Ente nazionale per la protezione morale del fanciul­lo» e che dette convenzioni avevano, in viola­zione della legge, «scopi esclusivamente diagno­stico-selettivi».

Al riguardo l'on. Franco Foschi aveva presen­tato il 19-11-70 la seguente interrogazione: «Al Ministro della pubblica istruzione. - Per cono­scere quali iniziative intende assumere affinché al decreto del Presidente della Repubblica 22 di­cembre 1967, n. 1518 sia data piena attuazione da parte degli organi competenti e, in particolare, in base a quali norme di legge il Ministero della pubblica istruzione stipula convenzioni in materia di medicina scolastica con comuni, province e enti vari, poiché i servizi di medicina scolastica dovrebbero essere istituiti direttamente dai co­muni, dai consorzi di comuni in base al decreto di Presidenza della Repubblica sopra citato».

In data 28 maggio 1971 il Ministro della pub­blica istruzione ha dato la risposta che riportia­mo, negando addirittura che siano state stipulate le convenzioni:

«Si risponde all'interrogazione indicata all'og­getto - della quale ad ogni buon fine si unisce copia - presentata dalla S.V. Onorevole e pubbli­cata sul Resoconto Sommario della Camera dei Deputati n. 362 del 19-11-1970.

«Precisato che i servizi di medicina scola­stica (di cui al Titolo III del D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264 e al suo Regolamento, emanato con D.P.R. 22 dicembre 1967, n. 1518) rientrano nei compiti d'istituto degli enti locali (comuni, con­sorzi di comuni, consorzi tra le amministrazioni provinciali e i comuni) e si espletano sotto la vigilanza e il coordinamento del Ministero della sanità e dei suoi organi periferici, si fa presente che l'art. 20 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, istituisce un servizio alle dipendenze di questo Ministero e dei Provveditorati agli studi, “ad in­tegrazione dei servizi di medicina scolastica” e nel pieno rispetto delle norme fissate dai due sopracitati decreti presidenziali.

«I fondi a disposizione per il servizio di “controllo sanitario” vengono ripartiti annual­mente da questo Ministero fra quei Provveditori agli studi che riescono a concordare un piano di interventi con enti locali disposti a realizzarli col personale sanitario da essi dipendente.

«Detto servizio tende ad assicurare agli alun­ni assistiti almeno due visite mediche annue (una all'inizio e l'altra a metà dell'anno scolasti­co), complete e scrupolose, corredate, all'occor­renza, da opportuni esami di laboratorio, i risul­tati delle quali vengono trascritti su apposita car­tella personale sanitaria.

«Ciò posto, si precisa che non è stato creato un vero e proprio servizio autonomo, alle sole ed esclusive dipendenze giuridico-amministrative del Ministero della P.I., bensì è stata determinata da parte di questa Amministrazione una richiesta, su basi provinciali, di prestazioni sanitarie (pe­raltro limitate a due visite annuali di controllo a scopi preventivi) che vengono soddisfatte dagli enti territoriali obbligati per legge ad attuare i servizi di medicina scolastica e sotto la giurisdi­zione del Dicastero della sanità.

«A servizio effettuato, nel pieno rispetto del­le competenze legislative vigenti, i Provveditori agli studi erogano contributi integrativi sulla spe­sa sostenuta dai suddetti enti.

«Questo Ministero, pertanto, non gestisce in proprio il servizio né stipula convenzioni.

«Va ancora detto che le stimolazioni dei Prov­veditori agli studi, con i contributi integrativi che vengono erogati, stanno vincendo in diverse zone inerzie pluriennali ed inducono a volte, in aree depresse, i comuni e le amministrazioni provin­ciali a consorziarsi tra loro per soddisfare quan­to la legislazione sanitaria richiede da essi.

«Per quanto concerne le esigenze del con­trollo biologico-sanitario dell'educazione fisica e sportiva, si precisa in via preliminare che l'arti­colo 53 del sopracitato decreto presidenziale 1518, il quale disciplina la vigilanza sanitaria sull'attività ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria, al primo comma affida tale servizio ai medici scolastici assunti dai comuni, dai consorzi o dalle amministrazioni provinciali; al secondo comma dispone che gli alunni selezionati per intraprendere attività ago­nistica, siano sottoposti al controllo dei centri medico-sportivi dipendenti dalla federazione me­dico-sportiva italiana.

«In attesa che gli enti locali, tenuti per legge, si organizzino per il pieno soddisfacimento di quanto ad essi imposto dai suddetti decreti pre­sidenziali, data l'assoluta necessità di assicurare il controllo sanitario in questione, tenuta altresì presente la rilevante responsabilità della scuola nei confronti degli alunni obbligati alle lezioni previste dai programmi, il Ministero della sanità, fin dall'anno scolastico 1968-69, ha consentito che questo Ministero mantenga in attività, per quello specifico scopo, l'organizzazione di cui di­spongono, fin dal 1960, i Provveditori agli studi ed i capi d'istituto.

«Nelle circolari all'uopo emanate per ciascun anno scolastico, questo Ministero ha precisato che tale servizio viene disposto, d'intesa con le autorità sanitarie provinciali, ad integrazione dell'attività degli enti tenuti all'espletamento dei servizi di medicina scolastica specie in quelle sedi nelle quali si rende ancora difficile l'appli­cazione integrale delle disposizioni di cui all'arti­colo 53 del D.P.R. 22-12-1967, n. 1518. Il Ministro Misasi».

Precisiamo, poiché il Ministro Misasi sembra non ricordarsene, che il Ministero della pubblica istruzione ha stipulato in tutta Italia convenzioni «per il razionale reperimento e l'assistenza igie­nico-sanitaria di alunni di scuole speciali e clas­si differenziali», come risulta, ad esempio per quanto concerne Torino, dalla lettera della Dire­zione generale per l'istruzione elementare (Prot. 5750) indirizzata al Provveditorato agli studi di Torino il 1° novembre 1969.

Dette convenzioni, autorizzate con decreti mi­nisteriali emessi giornalmente (per evitare la re­gistrazione presso la Corte di Conti?) dal 27 ot­tobre al 5 novembre 1969, sono state redatte in modo che le équipes effettuassero un massiccio reperimento selettivo e ne avessero anche un tornaconto economico. Infatti, per ogni classe differenziale o speciale istituita, il compenso era previsto in L. 220.000 - 300.000.

 

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