Prospettive assistenziali, n. 16, ottobre-dicembre 1971

 

 

NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE

 

 

MODIFICHE DELL'ADOZIONE

 

L'ANFAA ha preso posizione in relazione al progetto di modifica del diritto di famiglia, attual­mente in discussione presso la Commissione Giustizia della Camera, particolarmente per quan­to riguarda alcuni articoli che prendono in consi­derazione l'adozione semplice, istituto anacroni­stico per la cui abolizione, tra l'altro, è stata pre­sentata in Parlamento dagli on. Padula, Foschi ed altri, la proposta di legge n. 3277 intitolata «Sop­pressione dell'adozione (art. 291-314 c.c.) e ade­guamento della legittimazione per adozione alle norme della Convenzione Europea sull'adozione dei minori».

I motivi che inducono la nostra associazione a un preciso atteggiamento contro l'adozione semplice sono numerosi e tra di essi assume particolare rilievo quello che il mantenimento di due forme di adozione così sostanzialmente di­verse può permettere, come dimostrano alcuni casi clamorosi, di eludere quei precisi vincoli im­posti dalla legge 431 in vista della tutela dei di­ritti dell'adottando e pregiudicare gravemente i preminenti interessi dello stesso.

A questo proposito intendiamo riferirci al fat­to che l'adozione ordinaria, contrariamente a quanto previsto da quella speciale, non fa li­miti all'età degli adottandi e consente quindi la adozione anche ai coniugi in età avanzata pri­vando così bimbi nella prima infanzia del diritto di avere genitori che, per più giovane età, offro­no ben maggiori garanzie di continuità, durata, efficienza sull'assistenza dovuta da genitori a figli.

Inoltre il permanere dell'adozione ordinaria alimenta quel vero e proprio mercato dei bambini più volte segnalato all'opinione pubblica dall'as­sociazione e dalla stampa in quanto questo isti­tuto affida l'avvenire del minore all'iniziativa del singolo al di fuori di ogni controllo della comu­nità.

Il criterio della «convenienza» dell'adozione all'adottando previsto dall'art. 321 c.c. non è cer­to sufficiente, infatti, a tutelare adeguatamente il minore.

Di conseguenza avviene che chi riesce ad im­padronirsi di un minore comprandolo dalla madre naturale o da qualche istituto assistenziale può ottenere l'adozione ordinaria anche in mancanza dei requisiti di idoneità prescritti dalle norme sull'adozione speciale.

Inoltre, si sottolinea che l'obiezione che l'adozione ordinaria, contrariamente alla specia­le, è applicabile anche ai minori di età superiore agli 8 anni, cade quando si tenga conto che le modifiche proposte alla legge 431 e contenute nella proposta Padula prevedono di innalzare il limite di età per l'adozione speciale a diciotto anni.

Inoltre si sottolinea che il riportare l'istituto adozionale ad un unico modello consente di ade­guare la nostra legislazione al testo ed allo spi­rito della «Convenzione europea» in materia di adozione sottoscritta dagli stati membri del Con­siglio d'Europa, fra cui l'Italia, ed ancora giacente presso il nostro parlamento in attesa di ratifica.

Senza dilungarci ulteriormente sulle ragioni, numerose, che hanno indotto l'ANFAA ad assu­mere un atteggiamento di rifiuto nei riguardi del testo sull'adozione contenuto nella legge modi­ficativa del diritto di famiglia, concludiamo riba­dendo le richieste alternative avanzate e che possono essere brevemente così riassunte:

- Accettare il principio che centro della fami­glia siano le persone e soprattutto í figli il cui interesse è preminente o almeno pari a quello dei genitori.

- Tradurre in termini giuridici concreti il prin­cipio del diritto di tutti i bambini ad avere una famiglia idonea.

- Prevedere un unico istituto giuridico sull'ado­zione le cui norme dovrebbero essere quelle contenute nella proposta di legge Padula per la quale l'ANFAA si è impegnata a sollecitare l'interesse fattivo e concreto dei parlamentari e di tutte le forze politiche democratiche.

Mentre stiamo per stampare la rivista venia­mo a conoscenza che la Commissione Giustizia della Camera, completato l'esame in via legisla­tiva degli articoli della riforma del diritto di fa­miglia, ha deciso di stralciare quelle norme che riguardano l'adozione.

Ne risulta quindi che la proposta di legge Padula dovrà essere discussa indipendentemente dalla riforma del diritto di famiglia con il grave pericolo di essere insabbiata mentre sarebbe ne­cessario che detta proposta di legge venisse di­scussa contestualmente all'inserimento di norme sull'affidamento familiare sulla base delle propo­ste contenute nel documento pubblicato in que­sto stesso numero.

 

www.fondazionepromozionesociale.it