Prospettive assistenziali, n. 16, ottobre-dicembre
1971
NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
MODIFICHE DELL'ADOZIONE
L'ANFAA ha preso
posizione in relazione al progetto di modifica del diritto di famiglia,
attualmente in discussione presso
I motivi che inducono la nostra
associazione a un preciso atteggiamento contro
l'adozione semplice sono numerosi e tra di essi assume particolare rilievo
quello che il mantenimento di due forme di adozione così sostanzialmente diverse
può permettere, come dimostrano alcuni casi clamorosi, di eludere quei precisi
vincoli imposti dalla legge
A questo proposito intendiamo
riferirci al fatto che l'adozione ordinaria, contrariamente a quanto previsto
da quella speciale, non fa limiti all'età degli adottandi e consente quindi la adozione anche ai coniugi in età avanzata privando così
bimbi nella prima infanzia del diritto di avere genitori che, per più giovane età, offrono ben maggiori garanzie di
continuità, durata, efficienza sull'assistenza dovuta da genitori a figli.
Inoltre il permanere dell'adozione
ordinaria alimenta quel vero e proprio mercato dei bambini più volte segnalato
all'opinione pubblica dall'associazione e dalla stampa in quanto questo istituto affida l'avvenire del minore all'iniziativa
del singolo al di fuori di ogni controllo della comunità.
Il criterio della «convenienza»
dell'adozione all'adottando previsto dall'art. 321 c.c. non è certo
sufficiente, infatti, a tutelare adeguatamente il minore.
Di conseguenza avviene che chi
riesce ad impadronirsi di un minore comprandolo dalla madre naturale o da
qualche istituto assistenziale può ottenere l'adozione
ordinaria anche in mancanza dei requisiti di idoneità prescritti dalle norme
sull'adozione speciale.
Inoltre, si sottolinea
che l'obiezione che l'adozione ordinaria, contrariamente alla speciale, è
applicabile anche ai minori di età superiore agli 8 anni, cade quando si tenga
conto che le modifiche proposte alla legge 431 e contenute nella proposta Padula prevedono di innalzare il limite di età per
l'adozione speciale a diciotto anni.
Inoltre si sottolinea
che il riportare l'istituto adozionale ad un unico
modello consente di adeguare la nostra legislazione al testo ed allo spirito
della «Convenzione europea» in materia di adozione
sottoscritta dagli stati membri del Consiglio d'Europa, fra cui l'Italia, ed
ancora giacente presso il nostro parlamento in attesa di ratifica.
Senza dilungarci ulteriormente sulle
ragioni, numerose, che hanno indotto l'ANFAA ad assumere un atteggiamento di
rifiuto nei riguardi del testo sull'adozione contenuto nella legge modificativa
del diritto di famiglia, concludiamo ribadendo le
richieste alternative avanzate e che possono essere brevemente così riassunte:
- Accettare il principio che centro della famiglia siano le persone e soprattutto í figli il
cui interesse è preminente o almeno pari a quello dei genitori.
- Tradurre in termini giuridici
concreti il principio del diritto di tutti i bambini ad avere una famiglia
idonea.
- Prevedere un unico istituto
giuridico sull'adozione le cui norme dovrebbero essere quelle contenute nella
proposta di legge Padula per la quale l'ANFAA si è
impegnata a sollecitare l'interesse fattivo e concreto dei parlamentari e di
tutte le forze politiche democratiche.
Mentre stiamo per stampare la
rivista veniamo a conoscenza che
Ne risulta
quindi che la proposta di legge Padula dovrà essere
discussa indipendentemente dalla riforma del diritto di famiglia con il grave
pericolo di essere insabbiata mentre sarebbe necessario che detta proposta di
legge venisse discussa contestualmente all'inserimento di norme
sull'affidamento familiare sulla base delle proposte contenute nel documento
pubblicato in questo stesso numero.
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