Prospettive assistenziali, n. 16, ottobre-dicembre
1971
NOTIZIARIO DELL'UNIONE ITALIANA PER
PUBBLICHIAMO ALCUNE LETTERE
I
Oggetto:
Interrogazione n. 2432
Ai Sen.
Francesco Renda e Nicolò Rosario Cipolla del PCI
Torino, 21-7-1971
Questa Unione ha preso atto con
profonda indignazione della Loro interrogazione (i.o.
2432 del 6-7-71) con la quale si chiede al Ministro
della Sanità:
1) che il funzionamento del Centro tracomatosario di Bivona
(Agrigento), gestito dall'Ordine di Malta e capace di
200 posti letto, venga prorogato di almeno tre anni «poiché detto centro
costituisce una delle poche infrastrutture civili ed un'occasione di lavoro
per oltre 35 dipendenti in una delle zone tra le più depresse della Sicilia»;
2) «che nel frattempo venga studiata una soluzione che preveda la piena
utilizzazione degli impianti e del personale in altri settori dell'assistenza
sanitaria all'infanzia come, ad esempio, la cura e il riadattamento dei bambini
spastici». Questa Unione protesta fermamente per la
richiesta strumentalizzazione di bambini «colpevoli»
solo di essere colpiti (o meglio di essere stati colpiti) da tracoma o di
essere spastici o con altri handicaps.
Esiste certamente il problema di
salvaguardare il posto di lavoro delle 35 persone
occupate nel Centro tracomatosario di Bivona (che forse dovranno essere riqualificate per
l'inserimento in validi servizi) e quello di istituire anche in quel paese
idonee infrastrutture sociali per gli abitanti (senza creare però deportazioni assistenziali),
ma queste esigenze non possono calpestare quelle dei bambini, richiedendo per
essi la conservazione o l'adattamento di un ghetto.
Questa Unione chiede pertanto alle SS.LL. di voler modificare
l'interrogazione in oggetto o di ritirarla.
II
Oggetto: Trasferimento
alle regioni delle competenze del settore «rieducativo»
- Ill.mi
Ministro e Sottosegretari di Stato di Grazia e Giustizia
- Ill.mi
Presidente e Componenti della Commissione Giustizia
del
Torino, 5 ottobre 1971
In merito allo schema di decreto
delegato per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di «beneficenza pubblica», questa Unione
ritiene che detto trasferimento dovrebbe comprendere anche le funzioni attualmente
svolte dal Ministero di grazia e giustizia in merito alla prevenzione e al
trattamento dei cosiddetti minori disadattati (settore rieducativo), ferme
restando le competenze dei tribunali per i minorenni e quelle del Ministero di
grazia e giustizia.
Si osserva che il «disadattamento» è
la situazione in cui vengono a trovarsi quei minori
che, per effetto di condizioni di vita non idonee al processo di
socializzazione, presentano un comportamento socialmente censurato.
Le carenze
economiche, culturali, abitative, familiari che li costringono spesso al relegamento in ghetti sociali, una scuola selezionante ed
escludente, la inaccessibilità alle mete comuni agli altri ragazzi della
stessa età sono fattori che pongono di fatto i minori «disadattati» in una
situazione di esclusione. Ne deriva che l'intervento preventivo non può essere
svolto dai servizi del Ministero di grazia e giustizia.
Oggi l'intervento degli enti assistenziali spesso accentua tale processo di
emarginazione sia con l'isolare i minori in istituti che frustrano ogni loro
bisogno affettivo e psico-sociale, sia con
l'escluderli anche dagli stessi istituti non appena il loro comportamento
superi le soglie di tolleranza della loro organizzazione interna.
Di qui l'esistenza di una fascia di
minori che costituiscono la popolazione di cui si occupano oggi in sede
decisionale i tribunali per i minorenni e in sede
esecutiva i servizi «rieducativi», del Ministero di grazia e giustizia,
Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.
È noto che i minori disadattati sono
molto spesso ricoverati presso normali istituti di assistenza
ove ricevono le stesse prestazioni degli altri minori, inviati dagli enti di
assistenza, con i quali convivono.
È altresì noto che il funzionamento
del servizio sociale del Tribunale per i minorenni é uguale a quello dei
servizi sociali degli enti di assistenza. Ne deriva
che i servizi di «rieducazione» hanno soltanto una denominazione diversa da
quelli assistenziali.
Nelle proposte di legge di iniziativa popolare (firme raccolte 230.000) n.
1167/Senato (art. 3) e Foschi n. 1676/Camera (art. 4) è
previsto:
«L'autorità giudiziaria affida la
diagnosi e il trattamento dei minori disadattati di sua competenza ai servizi
sociali comunali e consortili previsti dalla presente legge».
Con il trasferimento del settore
«rieducativo» alle regioni (ferme restando le
competenze dei tribunali per i minorenni e quelle del Ministero di grazia e
giustizia per i minori condannati penalmente), si eviterebbe inoltre il
perdurante scandaloso ricovero in case di rieducazione di minori anche di 6-12
anni, come riscontrato dall'indagine Senzani,
ricovero determinato esclusivamente dalla necessità di dare un tetto e il vitto.
III
Oggetto: Proposta di
legge di iniziativa popolare n. 1167/Senato: «interventi
per gli handicappati fisici, psichici, sensoriali ed i disadattati sociali»
Il.mo on. Luiai Mariotti, Ministro della
sanità
Ill.mo on.
Franco Restivo, Ministro dell'interno
Ill.mi Presidenti e Componenti
delle Commissioni Sanità e Interni del Senato della Repubblica
Torino, 15 ottobre 1971
Desidero informare le SS.LL. che nella riunione del
Consiglio direttivo nazionale di questa Unione, tenutasi il 24 settembre 1971,
preso atto delle discussioni avvenute il 15 luglio
1971 nella Commissione riunita «Sanità e interni» del Senato della Repubblica
sulle proposte di legge di iniziativa popolare n. 1167
e di iniziativa parlamentare (Sen. Dal Canton, Dindo, Perrino e Ossicini) ;
preso atto dell'ordine del giorno del Senato del
25 giugno 1971 con il quale il Parlamento ha impegnato il Governo a presentare
una proposta di legge-quadro di riforma generale del settore assistenziale;
preso atto della imminente emanazione dei
decreti delegati per il trasferimento alle regioni dell’assistenza e delle
altre materie indicate nell’articolo 117 della Costituzione;
rilevata la necessità che sia evitata ogni settorializzazione
dell'intervento sociale nei confronti degli handicappati e dei disadattati,
come d'altra parte indicato al punto 7.3. della relazione della proposta di
legge di iniziativa popolare, al fine di evitare l'emarginazione sociale dei
soggetti handicappati e disadattati:
ha
deciso all'unanimità
di chiedere alle SS.VV.
che venga sospesa la discussione delle proposte di
legge sopra indicate e che il Parlamento approvi il più sollecitamente
possibile una legge-quadro di riforma generale del settore assistenziale.
Detta riforma dovrebbe essere
predisposta in modo da rendere possibile il superamento dell'intervento
assistenziale mediante la creazione di servizi (sanità, scuola, casa, lavoro,
ecc.) aperti e usufruibili da tutti i cittadini: minori, adulti, anziani,
handicappati e non handicappati, disadattati e non disadattati. Si ricorda
che, per quanto riguarda la scuola, detto principio è già sancito nell'art. 28
della legge 30 marzo 1971, n. 118 e, per quanto concerne l'abitazione,
dall'art. 27 della legge suddetta.
Circa la legge-quadro si unisce
copia dello stralcio dell'editoriale di «Prospettive
assistenziali», rivista edita a cura
dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, del Centro
italiano per l'adozione internazionale e di questa Unione.
www.fondazionepromozionesociale.it