Prospettive assistenziali, n. 17, gennaio-marzo
1972
DOCUMENTI
APPUNTI
SULLE NUOVE LEGGI DELLA CASA E DEGLI ASILI NIDO (1)
Premessa
1) La nuova legge sulla casa (22
ottobre 1971, n. 865) all'articolo 48 riconosce il diritto alla casa ai
lavoratori e a coloro che occupano abitazioni
improprie, malsane e fatiscenti. È pure prevista la costruzione di case-albergo
per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati, persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, ai
lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ai profughi.
2) Ai sensi dell'art. 27 della legge
sugli invalidi 30-3-1971, n. 118 «gli alloggi situati
nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno
essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di
deambulazione, qualora ne facciano richiesta».
Inserimento o
emarginazione
Si dovrebbe evitare che la nuova
legge sulla casa venga applicata in modo da emarginare
le persone più deboli, ad esempio costruendo case destinate esclusivamente agli
anziani, altre destinate ai profughi, altre ai cittadini «più bisognosi»,
ecc., poiché in tal modo verrebbero concentrate particolari
«categorie» e create delle isole di emarginati. Al contrario
la casa e tutti gli altri servizi (scuola, sanità, lavoro, ecc.) devono essere
effettivamente aperti a tutti e fruibili da tutti i cittadini.
Allo scopo di evitare
l'emarginazione, con una interpretazione non
restrittiva della legge, nelle comuni case di abitazione potrebbero essere
previsti dei focolari, (con capienza di 8-10 posti) per i bambini, i fanciulli
e gli adolescenti attualmente costretti a vivere in istituti di assistenza e
per i quali non siano attuabili interventi più validi (inserimento autonomo,
ritorno nella famiglia d'origine, adozione, affidamento familiare a scopo
educativo).
Inoltre in ciascuna casa, comprese
quelle costruite da cooperative, dovrebbero essere previsti alloggi per
lavoratori insieme ad appartamenti per anziani
(alloggi singoli o piccoli pensionati di 8-10 posti), per invalidi (idem come
sopra), per profughi ecc., senza isolare, anche in questo caso, le persone più
deboli a causa dell'età o dell'invalidità. L'aliquota di alloggi
destinati agli anziani dovrebbe essere non inferiore al 5%, quella dei focolari
per invalidi, minori e anziani dovrebbe essere non inferiore al 2%.
Asili nido e servizi di interesse sociale
L'art. 48 della nuova legge sulla
casa prevede che una quota non inferiore al 5% dell'importo complessivo dei
programmi edilizi debba essere destinata all'esecuzione di opere
di edilizia sociale (asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, centri
sociali, attrezzature sportive, culturali e sanitarie, delegazioni comunali,
ecc.).
Questi servizi dovrebbero essere
previsti come parte integrante delle case, in modo da
consentire un effettivo controllo da parte dei cittadini (utenti e non
utenti) ed una utilizzazione la meno settoriale possibile (non riservati cioè,
in tutta la misura del possibile, a «categorie» di utenti).
Pertanto, ad esempio, non dovrebbero
essere previsti servizi sportivi, culturali, sanitari ecc.,
riservati alle istituzioni scolastiche e prescolastiche, ma i servizi di cui
sopra dovrebbero essere previsti per il quartiere ed essere messi a
disposizione anche della scuola.
Dovrebbe anche essere svolta
un'azione per evitare in tutta la misura del possibile la creazione
di servizi staccati uno dall'altro. Ad esempio gli asili-nido dovrebbero
essere inseriti in appartamenti delle case: «asili-nido di caseggiato» (2); la
scuola materna dovrebbe essere collegata con quelle dell'obbligo, ecc.
Barriere
architettoniche
Ai sensi dell'art. 27 della legge
30-3-1971 n. 18, per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi
civili, gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche,
prescolastiche e le costruzioni di interesse sociale
devono essere costruiti privi di barriere architettoniche.
Le barriere architettoniche sono gli
scalini, le scale, la mancanza di ascensori o di rampe
e tutte le strutture edilizie che impediscono l'accesso agli invalidi in carrozzella
e rendono difficoltosa (e spesso pericolosa) l'utilizzazione da parte di
cardiopatici, anziani, gestanti, ecc.
(1) Documento
dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore e per la lotta
contro l'emarginazione sociale.
(2) L'asilo nido di
caseggiato con 10-15 posti sembra essere non solo quello più economico sia come
costruzione che come gestione, ma anche quello che risponde più validamente ai
bisogni, specialmente importanti quelli affettivi, dei bambini piccoli.
Questo tipo di asilo nido consentirebbe inoltre la partecipazione dei
genitori e della comunità alla sua gestione e d'altro lato non esporrebbe i
bambini alle conseguenze molto gravi, e spesso irreparabili, degli asili nido
tradizionali, come è stato evidenziato da innumerevoli ricerche condotte in
vari paesi dell'Europa occidentale e orientale ed extra-europei.
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