Prospettive assistenziali, n. 17, gennaio-marzo 1972

 

 

DOCUMENTI

 

APPUNTI SULLE NUOVE LEGGI DELLA CASA E DEGLI ASILI NIDO (1)

 

 

 

Premessa

1) La nuova legge sulla casa (22 ottobre 1971, n. 865) all'articolo 48 riconosce il diritto alla casa ai lavoratori e a coloro che occupa­no abitazioni improprie, malsane e fatiscenti. È pure prevista la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati, persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, ai lavoratori dipen­denti emigrati all'estero, ai profughi.

2) Ai sensi dell'art. 27 della legge sugli invalidi 30-3-1971, n. 118 «gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano ri­chiesta».

 

Inserimento o emarginazione

Si dovrebbe evitare che la nuova legge sulla casa venga applicata in modo da emarginare le persone più deboli, ad esempio costruendo case destinate esclusivamente agli anziani, altre de­stinate ai profughi, altre ai cittadini «più biso­gnosi», ecc., poiché in tal modo verrebbero con­centrate particolari «categorie» e create delle isole di emarginati. Al contrario la casa e tutti gli altri servizi (scuola, sanità, lavoro, ecc.) de­vono essere effettivamente aperti a tutti e frui­bili da tutti i cittadini.

Allo scopo di evitare l'emarginazione, con una interpretazione non restrittiva della legge, nelle comuni case di abitazione potrebbero essere previsti dei focolari, (con capienza di 8-10 po­sti) per i bambini, i fanciulli e gli adolescenti attualmente costretti a vivere in istituti di assi­stenza e per i quali non siano attuabili interventi più validi (inserimento autonomo, ritorno nella famiglia d'origine, adozione, affidamento fami­liare a scopo educativo).

Inoltre in ciascuna casa, comprese quelle co­struite da cooperative, dovrebbero essere previ­sti alloggi per lavoratori insieme ad appartamen­ti per anziani (alloggi singoli o piccoli pensionati di 8-10 posti), per invalidi (idem come sopra), per profughi ecc., senza isolare, anche in questo caso, le persone più deboli a causa dell'età o dell'invalidità. L'aliquota di alloggi destinati agli anziani dovrebbe essere non inferiore al 5%, quella dei focolari per invalidi, minori e anziani dovrebbe essere non inferiore al 2%.

 

Asili nido e servizi di interesse sociale

L'art. 48 della nuova legge sulla casa prevede che una quota non inferiore al 5% dell'importo complessivo dei programmi edilizi debba essere destinata all'esecuzione di opere di edilizia so­ciale (asili nido, scuole materne, scuole dell'ob­bligo, centri sociali, attrezzature sportive, cul­turali e sanitarie, delegazioni comunali, ecc.).

Questi servizi dovrebbero essere previsti co­me parte integrante delle case, in modo da con­sentire un effettivo controllo da parte dei citta­dini (utenti e non utenti) ed una utilizzazione la meno settoriale possibile (non riservati cioè, in tutta la misura del possibile, a «categorie» di utenti).

Pertanto, ad esempio, non dovrebbero essere previsti servizi sportivi, culturali, sanitari ecc., riservati alle istituzioni scolastiche e prescola­stiche, ma i servizi di cui sopra dovrebbero es­sere previsti per il quartiere ed essere messi a disposizione anche della scuola.

Dovrebbe anche essere svolta un'azione per evitare in tutta la misura del possibile la crea­zione di servizi staccati uno dall'altro. Ad esem­pio gli asili-nido dovrebbero essere inseriti in appartamenti delle case: «asili-nido di caseg­giato» (2); la scuola materna dovrebbe essere collegata con quelle dell'obbligo, ecc.

 

Barriere architettoniche

Ai sensi dell'art. 27 della legge 30-3-1971 n. 18, per facilitare la vita di relazione dei mu­tilati e invalidi civili, gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescola­stiche e le costruzioni di interesse sociale de­vono essere costruiti privi di barriere architet­toniche.

Le barriere architettoniche sono gli scalini, le scale, la mancanza di ascensori o di rampe e tutte le strutture edilizie che impediscono l'accesso agli invalidi in carrozzella e rendono difficoltosa (e spesso pericolosa) l'utilizzazione da parte di cardiopatici, anziani, gestanti, ecc.

 

 

 

 

(1) Documento dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del minore e per la lotta contro l'emarginazione sociale.

(2) L'asilo nido di caseggiato con 10-15 posti sembra essere non solo quello più economico sia come costruzione che come gestione, ma anche quello che risponde più validamente ai bisogni, specialmente importanti quelli affettivi, dei bambini piccoli.

Questo tipo di asilo nido consentirebbe inoltre la partecipazione dei genitori e della comunità alla sua gestione e d'altro lato non esporrebbe i bambini alle conseguenze molto gravi, e spesso irreparabili, degli asili nido tradizionali, come è stato evidenziato da innumerevoli ricerche condotte in vari paesi dell'Europa occidentale e orientale ed extra-europei.

 

 

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