Prospettive assistenziali, n. 17, gennaio-marzo
1972
NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
Lettera inviata
l'11-2-1972 dall'ANFAA ai Presidenti delle Province, agli Assessori regionali
e provinciali all'assistenza e ai Tribunali per i minorenni
Uniamo copia di lettera indirizzata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
all'Assessore all'Assistenza di Varese, avente per oggetto «l'adozione di
bambini gravemente handicappati e loro diritto a fruire di assistenza (protesi
comprese) anche dopo il decreto di adozione».
È opinione di questa
associazione che ogni minore sia esso adottato o legittimo abbia
diritto alle medesime prestazioni, sembrandoci anacronistico e discriminatorio
che siano maggiormente assistiti i minori privi di nucleo familiare che non i
figli legittimi.
Nella fase interlocutoria
di un discorso che va facendosi sempre più globale nel settore dell'assistenza
riteniamo comunque che tale lettera meriti attenzione e ne siano attuati i
principi richiesti pur esprimendo dubbi sulle modalità.
IL PRESIDENTE
(Dr. Giuseppe Cicorella)
Lettera inviata il
31-1-1972 dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano all'Assessore
all'assistenza della Provincia di Varese
OGGETTO: Adozione del minore M. da parte dei coniugi C.
Illustre Assessore,
Il Tribunale da me presieduto sta
occupandosi in questi giorni del caso, ben noto alla assistente
sociale signorina R., del bambino M. di ignoti assistito da cotesta
provincia dato in affidamento preadottivo ai coniugi C. oltre un anno fa.
Occorre ora compiere gli ultimi atti
per l'adozione definitiva, ma la gravissima situazione suscita le perplessità
dei coniugi affidatari e di questo Tribunale.
Il bambino che fin dall'epoca
dell'affidamento presentava qualche rigidità degli arti inferiori, ritenuta erroneamente
irrilevante dagli specialisti dell'I.P.I. di Varese, è risultato
gravemente spastico. La cosa mi è stata riferita dalla V. presidente del
Centro Tutela Minorile di Milano dottoressa L.
incaricata delle indagini per l'adozione definitiva,
sicché io stesso ho voluto rendermi conto personalmente della situazione. Ho
anzitutto dissipato il sospetto degli affidatari che l'affidabilità del minore
sia stata pronunciata con leggerezza o addirittura con
mala fede dai sanitari dell'I.P.I.
I coniugi
affidatari mi sono apparsi ottime persone, sinceramente affezionate al
bambino, decise a non abbandonarlo giammai, e pur tuttavia perplessi sulla
opportunità nell'interesse stesso del minore di accettarne l'adozione
definitiva.
Invero i coniugi C., certamente non
ricchi, hanno già speso somme rilevanti per curare il bambino, chiedendo il
parere di numerosi specialisti, e portandolo perfino all'ospedale cantonale di
Berna, dove ora ritornano per una settimana ogni mese e mezzo per controlli e
per l'apprendimento di nuovi metodi di fisioterapia. Le cure
vengono poi praticate al minore in casa dalla stessa signora C., la quale, per
far fronte alle spese di cura, ha rinunciato anche ad assumere una domestica,
della quale, proprio nell'interesse del minore, avrebbe invece estremo bisogno.
Ora però, all'atto dell'adozione definitiva, si presenta per i coniugi
affidatari e per questo Tribunale un serio caso di coscienza.
Si pone cioè
il problema se, nonostante il vincolo di affetto ormai indistruttibile fra gli
affidatari e il minore, giovi a quest'ultimo un decreto di adozione definitiva
che lo priverebbe però di ogni diritto assistenziale da parte di cotesta pubblica amministrazione, e ne farebbe dipendere
ogni possibilità di cura dalle limitate disponibilità economiche dei coniugi
affidatari, nonché dalle forze fisiche della madre adottiva, costretta a
tenere in braccio un bambino che diviene sempre più grande.
In altri termini è il caso di
chiedersi, per la eventualità che il bambino debba
essere in una epoca prossima necessariamente istituzionalizzato, se non sia
per lui più vantaggioso fruire, a tali fini, della assistenza di cotesta pubblica amministrazione quale figlio di ignoti.
Si pone in sostanza a questo
Tribunale e agli affidatari nell'interesse del bambino, la tristissima alternativa di dargli o lo stato giuridico di figlio
legittimo per adozione speciale o di conservargli la sicurezza assistenziale
che gli deriva dallo stato di illegittimo.
Una ponderata riflessione
sull'argomento mi induce tuttavia a ritenere che con
un Suo autorevole intervento in Giunta e una opportuna deliberazione di
quest'ultima nell'ambito dei suoi poteri discrezionali potrebbero raggiungersi
entrambi gli effetti favorevoli al minore risolvendo brillantemente questo
caso in modo da costituire luminoso esempio di avanguardia per tutti gli altri
Enti di assistenza al fine di favorire l'adozione dei minori handicappati.
Ovviamente l'Ente erogante
controllerebbe l'impiego delle somme elargite.
Confidando nel Suo interessamento
per la soluzione di questo grave caso, Le porgo
cordiali saluti.
IL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE
(Dr. Luigi d'Orsi)
www.fondazionepromozionesociale.it