Prospettive assistenziali, n. 17, gennaio-marzo
1972
DOCUMENTI
TESTO DEL D.P.R. 15-1-1972, N. 9
TRASFERIMENTO
ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN
MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della
Costituzione;
Vista la legge 16 maggio 1970, n.
281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario,
che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il
passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;
Sentite le Regioni a statuto
ordinario;
Udito il parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52
della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno,
per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1.
Tutte le funzioni amministrative
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di
beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle
Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento riguarda, tra
l'altro, le funzioni concernenti:
a) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio
1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, che operano nel
territorio regionale;
b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e
successive modificazioni;
c) le controversie in materia di
spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni e integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra
enti appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere
è effettuata in relazione al luogo di residenza di colui che
ha usufruito delle cure di spedalità;
d) il mantenimento degli inabili al
lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi
regionali; le rette per l'ospitalità di minori presso istituti educativo-assistenziali e di anziani
presso case di riposo;
e) i controlli sugli enti comunali di assistenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, numero 6972,
e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effettuati dai
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2
del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
f) l'assistenza estiva ed invernale
in favore di minori;
g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli
assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e
farmaceutica, in favore delle categorie assistibili, di cui ai decreti
legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n.
646;
h) gli interventi in favore dei
profughi italiani e dei rimpatriati, successivamente
alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata
dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;
i) ogni altra
funzione amministrativa esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali
e periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica, fermo restando
quanto disposto dai successivi articoli.
La vigilanza e la tutela sugli enti
comunali di assistenza e sulle altre istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel territorio regionale
sono esercitate dall'organo regionale di controllo, previsto dall'art. 130
della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del
titolo quinto delle legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Gli atti soggetti al controllo di
merito sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e
successive modificazioni.
Art. 2.
Fino a quando non sia
provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai
comuni ed agli altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse
esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al precedente
articolo 1.
Si intendono sostituiti gli organi
centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi
in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente art. 1
facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a
funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello
Stato.
Art. 3.
Restano ferme le competenze degli
organi statali in ordine:
1) ai rapporti internazionali nella
materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed
internazionali, nonché alla assistenza degli stranieri in relazione alle
convenzioni internazionali;
2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996,
nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere
perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse
regioni;
3) ai comitati di soccorso ed alle
altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale,
previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e
dall'art. 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n.
4) alle pensioni ed assegni a
carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della
Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordomuti
ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per
servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti
alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, agli
interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati
di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio
1971, n. 568; alla assistenza ai profughi stranieri;
5) alla autorizzazione
agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e
ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;
6) agli studi ed alle
sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e
coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che attengano ad
esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma
economico nazionale ed agli obblighi internazionali.
Art. 4.
Fino a quando non sarà provveduto al
riordinamento, con legge dello Stato, degli enti
pubblici a carattere nazionale o pluriregionale
operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le
attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.
Restano, altresì, ferme le
attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine
agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluriregionale.
Art. 5.
Restano ferme le attribuzioni degli
organi statali in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione
alle attività inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano
materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Art. 6.
La funzione di indirizzo
e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario
che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli
obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli
obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi
in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante
deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.
L'esercizio della funzione di cui al
precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei
Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica
(C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua
competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente
quando si tratti di affari particolari.
Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenute a fornirsi,
reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo
nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo
svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.
Art. 7.
Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni
amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di
trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno
a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli
atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le
funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e
relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati
dal successivo art. 8, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima,
inerenti alle dette funzioni.
Art. 8.
La definizione dei procedimenti
amministrativi che abbiano comportato assunzione di
impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della
data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del
presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti,
di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio
statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di
spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento
delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità
abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al detto trasferimento.
Resta altresì, fino alla data del 31
dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei
provvedimenti che trovino il loro finanziamento in
somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'articolo
36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, o di altre disposizioni
che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le
somme che, alla data predetta, non risultino ancora
impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970,
n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle
conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni
interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio,
alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale
per la programmazione economica determinerà, in relazione a
quanto previsto nel secondo comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e
tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
Art. 9.
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le
funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di
quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto.
Art. 10.
Il contingente del personale statale
di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a
statuto ordinario con effetto dalla data di inizio
dell'esercizio delle funzioni amministrative statali ad esse trasferite con il
presente decreto, è indicato nella tabella allegata.
Il contingente di cui al precedente
comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi
dalla data indicata nel primo comma.
In corrispondenza al contingente di
personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei
precedenti comma vengono ridotti, con decorrenza dalla data indicata
nel primo comma, i relativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di
ruolo cui il personale appartiene.
Ferma restando la decorrenza dalla
data indicata nel primo comma del trasferimento alle regioni,
l'immissione nei ruoli e contingenti regionali del personale di cui al primo
comma sarà effettuata con la prima legge regionale di istituzione di ruoli
regionali.
Sino alla data di inquadramento
nei ruoli regionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972,
all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo
quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
Al predetto personale continuano ad
applicarsi fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le
norme relative allo stato giuridico ed al trattamento
economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti
dello Stato.
Nell'ambito della regione i
trasferimenti di sede del personale statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme dell'articolo 32 del
testo unico approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 10 gennaio
1957, numero 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino
alla data indicata nel precedente quinto comma ne dà notizia all'amministrazione
statale di provenienza del dipendente.
Le spese per gli stipendi e tutte le
altre competenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a
carico delle regioni che provvederanno altresì a versare all'amministrazione
statale di provenienza l'importo dei contributi e delle
ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.
Fino a quando non si potrà
provvedere diversamente il pagamento delle competenze di attività
di servizio e della pensione spettanti all'impiegato od operaio messo a
disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di provenienza
salvo il successivo rimborso.
Art. 11.
Entro due mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle regioni delle
funzioni amministrative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non
di ruolo, compresi gli operai, indicato nella tabella allegata al presente
decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti assegnato ad uffici
periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano
funzioni amministrative trasferite alle regioni, è messo dall'amministrazione
di provenienza, previo assenso degli impiegati ed operai, a disposizione delle
singole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione
nel cui territorio tale ufficio si trova.
Ove gli assensi fossero
inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre
mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle
singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la
precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con
quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32,
terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
Nel caso di inesistenza
o insufficienza di domande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sentito il
consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni
gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati
dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
Al personale contemplato nel
presente articolo, che viene trasferito a sede diversa
da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il
trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di
prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Stato dalle vigenti
disposizioni di legge.
Al personale messo a disposizione in
base al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui al precedente art. 10.
Art. 12.
La legge della regione concernente
l'inquadramento nei ruoli regionali del personale delle amministrazioni dello
Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei
ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le
posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio
stesso, nel ruolo statale di provenienza, anche per effetto delle agevolazioni
previste dall'art. 16, comma terzo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale
risulta sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.
Ai fini del conseguimento delle
agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11 si considera di diritto trasferito a
domanda.
Sino ad un anno dalla
entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli
regionali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato
l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali
ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento riservati al personale
di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai
sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti
con le normali procedure.
Nella prima applicazione del
presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere regionale, ove non
chiedano, entro dieci giorni dalla messa a disposizione, il collocamento in
aspettativa senza assegni, sino alla scadenza dell'attuale mandato, sono
dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 febbraio
1968, n. 108.
Art. 13.
Le soppressioni e le riduzioni da apportare,
ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di
previsione del Ministero dell'interno e del tesoro, in conseguenza del trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al
presente decreto, nonché del personale statale, nei
contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di
funzionamento, restano determinate come segue:
|
Ammontare dello
stanziamento da sopprimere (milioni di lire) |
1) Capitoli da
sopprimere |
|
a) Spese di natura
operativa correnti: |
|
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO |
|
2485 - Assistenza e
cura di infermi poveri affetti da malattie o
minorazioni che non ricadono nella competenza di Istituti o di Enti,
pubblici o privati, o di Enti mutualistici, ai sensi dell'articolo 6, lettera
a) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538 |
50.- |
2496
- Contributo
per il mantenimento dei minori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli
(legge 9 agosto 1960 n. 866 e articolo 2 della legge 15 maggio 1970, n. 309) |
300.- |
2512 - Contributo a
favore della Società Umanitaria - Fondazione Prospero Moisé Loria con sede
in Milano (art. 1 della legge 15 aprile 1965, n. 441 e art. 1 della legge 12
dicembre 1969, n. 1019) |
150.- |
2519 - Contributo a favore
della Fondazione Domus Pascoli con sede in San
Mauro Pascoli (art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 415) |
5.- |
2525 - Contributo a
favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia (legge 2 aprile 1968, n. 490) |
70.- |
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DEL TESORO |
|
2777 - Spese per la beneficenza romana (Spese
obbligatorie) |
392.5 |
|
|
2) Capitoli da
ridurre |
|
a) Spese di natura
operativa correnti: |
|
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO |
|
2344
- Spese per il trasporto degli assistibili (decreti legislativi
luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e decreto-legge 28 agosto 1970, n.
622, convertito. con modificazioni, nella legge 19
ottobre 1970, n. 744) e delle loro cose e per la custodia e l'assicurazione
delle masserizie dei connazionali profughi dall'estero e trasporto di altro
materiale comunque destinato all'assistenza. Spese di esercizio,
riparazione, noleggio ed acquisto di automezzi e spese per le autorimesse |
35.- |
2481 - Assegni a
stabilimenti ed Istituti di versi di assistenza,
compresi quelli a carattere fisso - Sussidi di assistenza e contributi per
provvidenze eccezionali |
2.700.- |
2483 - Mantenimento
degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi
stabilimenti ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Spese
obbligatorie) |
1.500.- |
2484 - Spese per
rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri
Istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza,
mediante ricoveri, degli indigenti in genere nonché
dei minorenni e dei profughi inabili di cui ai decreti legislativi
luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e
decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 ottobre 1970, n. 744 (b) |
6.350.- |
2486 - Assegnazione
ordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (art. 2 del decreto
legislativo) luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, articolo 9 della legge
27 luglio 1956, n. 771, art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 ed
articolo 2 della legge 21 novembre 1966, n. 1044) |
10.600.- |
2487 - Assegnazione
straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica |
7.000.- |
2489
- Concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza
estiva ed invernale ai minori bisognosi sostenute da Istituti, Enti, Associazioni e
Comitati |
5.500.- |
2500 - Contributi ad
Enti, Istituzioni, Associazioni e Comitati da
erogarsi per i compiti di assistenza generica (decreti legislativi
luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 616 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 741) (a) |
50.- |
2502 - Spese per
l'assistenza sanitaria e farmaceutica agli assistibili (decreti legislativi
luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 616 e decretolegge
28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre
1970, n. 744) nonché contributi agli Enti che vi
provvedono (c) |
700.- |
2505 - Assistenza in
natura da effettuare con distribuzione di materiale
vario agli assistibili bisognosi specie in caso di pubbliche calamità, nonchè agli assistibili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali
31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, e decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n.
744. Spese inerenti ai servizi di approvvigionamento,
distribuzione, deposito e custodia di detto materiale |
600.- |
2506 - Mantenimento
delle case di riposo di Bari e Pigna per profughi rimpatriati - Ospitalità in
alberghi o pensioni per profughi e rimpatriati -
Indennità di sistemazione ai profughi e rimpatriati che si dimettono dagli
alberghi o pensioni - Sussidi straordinari in denaro per l'assistenza
(esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento e
dell'addestramento professionale) alle persone disoccupate e bisognose - Sussidi
in denaro per l'assistenza ai nativi degli ex territori dell'Africa orientale
italiana residenti in Italia (decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio
1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e decreto-legge
28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19
ottobre 1970, n. 744) |
1.551.- |
b) Spese di personale ed accessorie: |
|
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO |
|
1011
- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non
di ruolo (Spese fisse ed obbligatorie) |
646.5 |
1013 - Compensi per lavoro straordinario al
personale di ruolo e non di ruolo |
63.8 |
1014 - Compensi per lavoro straordinario al
personale operaio |
1.3 |
1015 - Compensi
speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27
giugno 1946, n. 19 |
24.7 |
1016 - Indennità e rimborso spese
di trasporto per missioni nel territorio nazionale |
7.5 |
1018 - Indennità e rimborso spese
di trasporto per trasferimenti |
3.1 |
1054 - Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie) |
0.1 |
1055
- Spese per cure, ricoveri e protesi (articolo 68 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (Spese obbligatorie) (a) |
0.6 |
1062
- Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento
e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti.
Istituti e Amministrazioni varie |
0.4 |
1081 - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di
quello cessato dal servizio e delle loro famiglie |
3.2 |
c) Spese di funzionamento: |
|
STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO |
|
1051
- Compensi per speciali incarichi (articolo 380 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) |
0.4 |
1052 - Spese per il
funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese
di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dell'interno - di
consigli, comitati e commissioni |
5.4 |
1058 - Spese di ufficio per gli organi periferici |
45.6 |
1059 - Spese postali |
0.6 |
Per l'anno
Art. 14.
Le spese aggiuntive connesse al
trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative
statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18
della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammontari
delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del
precedente articolo le seguenti percentuali:
a) spese di natura operativa
correnti: venti per cento;
b) spese di
personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;
c) spese di funzionamento: venti per
cento.
Per l'anno
All'onere relativo si provvede, per
l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di
cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1972.
Art. 15.
Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento
delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge
28 dicembre 1971, n. 1121.
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