Prospettive assistenziali, n. 17, gennaio-marzo 1972

 

 

DOCUMENTI

 

TESTO DEL D.P.R. 15-1-1972, N. 9

TRASFERIMENTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE STATALI IN MATERIA DI BENEFICENZA PUBBLICA E DEL RELATIVO PERSONALE

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concer­nente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce dele­ga al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;

Sentite le Regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della Commissione parlamen­tare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

 

Decreta:

 

Art. 1.

Tutte le funzioni amministrative esercitate da­gli organi centrali e periferici dello Stato in ma­teria di beneficenza pubblica sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto or­dinario.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:

a) le istituzioni pubbliche di assistenza e be­neficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integra­zioni, che operano nel territorio regionale;

b) gli enti comunali di assistenza di cui alla legge 3 giugno 1937, n. 847, e successive modi­ficazioni;

c) le controversie in materia di spedalità di cui all'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni; nell'i­potesi che tali controversie insorgano tra enti appartenenti a regioni diverse, la determinazione della competenza a decidere è effettuata in rela­zione al luogo di residenza di colui che ha usu­fruito delle cure di spedalità;

d) il mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e siano segnalati dall'autorità locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; le rette per l'ospitalità di minori presso istituti educati­vo-assistenziali e di anziani presso case di ri­poso;

e) i controlli sugli enti comunali di assi­stenza e sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la disciplina della leg­ge 17 luglio 1890, numero 6972, e successive modificazioni; gli interventi assistenziali effet­tuati dai comitati provinciali di assistenza e be­neficenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;

f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;

g) l'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e l'assistenza sanitaria e farmaceutica, in favore delle catego­rie assistibili, di cui ai decreti legislativi luogote­nenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

h) gli interventi in favore dei profughi ita­liani e dei rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568;

i) ogni altra funzione amministrativa eserci­tata dai prefetti e dagli altri organi centrali e pe­riferici dello Stato in materia di beneficenza pub­blica, fermo restando quanto disposto dai suc­cessivi articoli.

La vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nel terri­torio regionale sono esercitate dall'organo re­gionale di controllo, previsto dall'art. 130 della Costituzione, e si svolgono con le modalità di cui al capo terzo del titolo quinto delle legge 10 feb­braio 1953, n. 62.

Gli atti soggetti al controllo di merito sono quelli indicati nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

 

Art. 2.

Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate nella materia di cui al precedente ar­ticolo 1.

Si intendono sostituiti gli organi centrali e pe­riferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella ma­teria di cui al precedente art. 1 facciano riferi­mento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato.

 

Art. 3.

Restano ferme le competenze degli organi sta­tali in ordine:

1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stra­nieri ed internazionali, nonché alla assistenza degli stranieri in relazione alle convenzioni in­ternazionali;

2) agli interventi assistenziali ai sensi del­la legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od ur­gente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni;

3) ai comitati di soccorso ed alle altre isti­tuzioni private di beneficenza operanti nel terri­torio regionale, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall'art. 4 del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a vigilanza per motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in quanto ricevano finanziamenti pubblici o stipuli­no convenzioni con enti pubblici, fino a quando la materia non sarà disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972;

4) alle pensioni ed assegni a carattere con­tinuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, sordo­muti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 feb­braio 1958, n. 75, agli interventi di prima assi­stenza in favore dei profughi italiani e dei rim­patriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568; alla assistenza ai profughi stranieri;

5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vi­genti disposizioni;

6) agli studi ed alle sperimentazioni relati­ve alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che atten­gano ad esigenze di carattere unitario, con riferi­mento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli obblighi internazionali.

 

Art. 4.

Fino a quando non sarà provveduto al riordina­mento, con legge dello Stato, degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia di cui al presente decreto, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti medesimi.

Restano, altresì, ferme le attribuzioni eserci­tate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale o pluri­regionale.

 

Art. 5.

Restano ferme le attribuzioni degli organi sta­tali in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività inerenti alla materia di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costi­tuzione.

 

Art. 6.

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impe­gni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Con­siglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o con i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministe­riale per la programmazione economica (C.I.P.E.) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro com­petente quando si tratti di affari particolari.

Gli organi statali e le amministrazioni regio­nali sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Go­verno nella Regione, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al pre­sente decreto.

 

Art. 7.

Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministra­zioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione inte­ressata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni ammini­strative trasferite alle regioni con il presente de­creto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art. 8, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

 

Art. 8.

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle re­gioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori an­nualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle fun­zioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi fi­nanziari anteriori al detto trasferimento.

Resta altresì, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la defi­nizione dei provvedimenti che trovino il loro fi­nanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'arti­colo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, nu­mero 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di partico­lari norme. Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate, saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate. Le somme trasferite al fondo saranno assegnate, entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato intermini­steriale per la programmazione economica deter­minerà, in relazione a quanto previsto nel secon­do comma del predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

 

Art. 9.

I comitati provinciali di assistenza e benefi­cenza pubblica di cui al decreto legislativo luogo­tenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente ad eccezione di quelle tra­sferite alle Regioni a statuto ordinario con il presente decreto.

 

Art. 10.

Il contingente del personale statale di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario con effetto dalla data di inizio dell'esercizio delle funzioni ammi­nistrative statali ad esse trasferite con il pre­sente decreto, è indicato nella tabella allegata.

Il contingente di cui al precedente comma sarà ripartito per qualifica e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su pro­posta del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma.

In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con decor­renza dalla data indicata nel primo comma, i re­lativi ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

Ferma restando la decorrenza dalla data indi­cata nel primo comma del trasferimento alle re­gioni, l'immissione nei ruoli e contingenti regio­nali del personale di cui al primo comma sarà effettuata con la prima legge regionale di isti­tuzione di ruoli regionali.

Sino alla data di inquadramento nei ruoli regio­nali, e comunque non oltre il 31 dicembre 1972, all'amministrazione del personale da trasferire continuerà a provvedere, salvo quanto previsto nei successivi articoli, l'amministrazione di pro­venienza.

Al predetto personale continuano ad applicarsi fino al suo inquadramento nei ruoli o contingenti regionali, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previ­denza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Nell'ambito della regione i trasferimenti di se­de del personale statale di cui al presente arti­colo sono disposti, osservate le norme dell'arti­colo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 10 gennaio 1957, nu­mero 3, con provvedimento dell'amministrazione regionale, che fino alla data indicata nel prece­dente quinto comma ne dà notizia all'amministra­zione statale di provenienza del dipendente.

Le spese per gli stipendi e tutte le altre com­petenze spettanti al personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che provve­deranno altresì a versare all'amministrazione sta­tale di provenienza l'importo dei contributi e del­le ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Fino a quando non si potrà provvedere diversa­mente il pagamento delle competenze di attività di servizio e della pensione spettanti all'impiega­to od operaio messo a disposizione o trasferito verrà effettuato dall'amministrazione di prove­nienza salvo il successivo rimborso.

 

Art. 11.

Entro due mesi dalla data di inizio dell'eserci­zio da parte delle regioni delle funzioni ammini­strative statali trasferite, il personale civile di ruolo e non di ruolo, compresi gli operai, indica­to nella tabella allegata al presente decreto, che il giorno anteriore alla data predetta risulti asse­gnato ad uffici periferici non trasferiti alle regioni o a servizi centrali che svolgano funzioni ammi­nistrative trasferite alle regioni, è messo dall'am­ministrazione di provenienza, previo assenso de­gli impiegati ed operai, a disposizione delle sin­gole regioni e, se presta servizio presso ufficio periferico, della regione nel cui territorio tale ufficio si trova.

Ove gli assensi fossero inferiori alle unità da trasferire, l'amministrazione provvederà, entro tre mesi dalla data indicata nel primo comma, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che ne abbiano fatto doman­da, dando la precedenza a coloro che svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con quelle trasferite alle regioni e tenendo conto dei titoli di cui all'art. 32, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Re­pubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di inesistenza o insufficienza di do­mande, l'amministrazione provvede d'ufficio, sen­tito il consiglio di amministrazione, a mettere a disposizione delle singole regioni gli impiegati od operai che risultino in possesso dei minori titoli indicati dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.

Al personale contemplato nel presente articolo, che viene trasferito a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza anche a domanda, compete il trattamento economico di missione e di trasferimento, compresa l'indennità di prima sistemazione, stabilito per i dipendenti dello Sta­to dalle vigenti disposizioni di legge.

Al personale messo a disposizione in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.

 

Art. 12.

La legge della regione concernente l'inquadra­mento nei ruoli regionali del personale delle am­ministrazioni dello Stato assicurerà al personale di cui ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli stessi, salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite, al momento del passaggio stesso, nel ruolo sta­tale di provenienza, anche per effetto delle age­volazioni previste dall'art. 16, comma terzo, del­la legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta so­stituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Ai fini del conseguimento delle agevolazioni indicate nel comma precedente il personale di cui al precedente art. 11 si considera di diritto tra­sferito a domanda.

Sino ad un anno dalla entrata in vigore delle singole leggi regionali istitutive dei ruoli regio­nali, la metà dei posti comunque disponibili, dopo effettuato l'inquadramento previsto nel primo comma, nelle singole qualifiche di tali ruoli sarà conferita mediante concorsi di trasferimento ri­servati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra regione ai sensi del presente decreto. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti con le normali pro­cedure.

Nella prima applicazione del presente decreto, i dipendenti dello Stato trasferiti alla regione presso cui ricoprano la carica di consigliere re­gionale, ove non chiedano, entro dieci giorni dal­la messa a disposizione, il collocamento in aspet­tativa senza assegni, sino alla scadenza dell'at­tuale mandato, sono dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 18, comma primo, della legge 17 feb­braio 1968, n. 108.

 

Art. 13.

Le soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli stati di previsione del Ministero dell'interno e del tesoro, in conseguenza del trasfe­rimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decre­to, nonché del personale statale, nei contingenti indicati sulla tabella allegata e delle connesse spese di funzionamento, restano determinate co­me segue:

 

 

Ammontare dello stanziamento da sopprimere (milioni di lire)

1) Capitoli da sopprimere

 

a) Spese di natura operativa correnti:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 

2485 - Assistenza e cura di infermi poveri affetti da malattie o minorazioni che non rica­dono nella competenza di Istituti o di Enti, pubblici o privati, o di Enti mutua­listici, ai sensi dell'articolo 6, lette­ra a) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538

 

 

50.-

2496 - Contributo per il mantenimento dei mi­nori assistiti nell'Albergo dei poveri di Napoli (legge 9 agosto 1960 n. 866 e ar­ticolo 2 della legge 15 maggio 1970, n. 309)

 

300.-

2512 - Contributo a favore della Società Uma­nitaria - Fondazione Prospero Moisé Loria con sede in Milano (art. 1 della legge 15 aprile 1965, n. 441 e art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1019)

 

 

150.­-

2519 - Contributo a favore della Fondazione Domus Pascoli con sede in San Mauro Pascoli (art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 415)

 

5.­-

2525 - Contributo a favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza all'in­fanzia (legge 2 aprile 1968, n. 490)

 

70.-

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

 

2777 - Spese per la beneficenza romana (Spe­se obbligatorie)

392.5

 

 

2) Capitoli da ridurre

 

a) Spese di natura operativa correnti:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 

2344 - Spese per il trasporto degli assistibili (decreti legislativi luogotenenziali 31 lu­glio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito. con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744) e delle loro cose e per la custodia e l'as­sicurazione delle masserizie dei conna­zionali profughi dall'estero e trasporto di altro materiale comunque destinato all'assistenza. Spese di esercizio, ripara­zione, noleggio ed acquisto di automez­zi e spese per le autorimesse

 

 

 

 

 

35.­-

2481 - Assegni a stabilimenti ed Istituti di­ versi di assistenza, compresi quelli a ca­rattere fisso - Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali

 

2.700.­-

2483 - Mantenimento degli inabili al lavoro fat­ti ricoverare negli appositi stabilimen­ti ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Spese obbligatorie)

 

 

1.500.­-

2484 - Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza e ad altri Istituti che provvedono per conto del Ministero dell'interno all'assistenza, mediante ricoveri, degli indigenti in ge­nere nonché dei minorenni e dei pro­fughi inabili di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744 (b)

 

 

 

 

 

6.350.­-

2486 - Assegnazione ordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assi­stenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (art. 2 del decreto legislativo) luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, ar­ticolo 9 della legge 27 luglio 1956, n. 771, art. 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 ed articolo 2 della legge 21 novembre 1966, n. 1044)

 

 

 

 

10.600.­-

2487 - Assegnazione straordinaria per l'integra­zione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comi­tati provinciali di assistenza e benefi­cenza pubblica

 

 

7.000.­-

2489 - Concorsi nelle spese per l'organizzazione e lo svolgimento dell'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi soste­nute da Istituti, Enti, Associazioni e Comitati

 

5.500.­-

2500 - Contributi ad Enti, Istituzioni, Associa­zioni e Comitati da erogarsi per i com­piti di assistenza generica (decreti legi­slativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 616 e de­creto-legge 28 agosto 1970, n. 622, con­vertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 741) (a)

 

 

 

50.­-

2502 - Spese per l'assistenza sanitaria e far­maceutica agli assistibili (decreti legisla­tivi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 616 e decreto­legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744) nonché contributi agli Enti che vi provvedono (c)

 

 

 

700.­-

2505 - Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assi­stibili bisognosi specie in caso di pub­bliche calamità, nonchè agli assistibili di cui ai decreti legislativi luogotenen­ziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settem­bre 1945, n. 646, e decreto-legge 28 ago­sto 1970, n. 622, convertito, con modi­ficazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744. Spese inerenti ai servizi di ap­provvigionamento, distribuzione, depo­sito e custodia di detto materiale

 

 

 

 

 

600.­-

2506 - Mantenimento delle case di riposo di Bari e Pigna per profughi rimpatriati - Ospitalità in alberghi o pensioni per pro­fughi e rimpatriati - Indennità di siste­mazione ai profughi e rimpatriati che si dimettono dagli alberghi o pensioni - Sussidi straordinari in denaro per l'as­sistenza (esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento e dell'addestramento professionale) alle persone disoccupate e bisognose - Sus­sidi in denaro per l'assistenza ai nativi degli ex territori dell'Africa orientale italiana residenti in Italia (decreti legi­slativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646 e de­creto-legge 28 agosto 1970, n. 622, con­vertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744)

 

 

 

 

 

 

 

 

1.551.-

b) Spese di personale ed accessorie:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 

1011 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruo­lo (Spese fisse ed obbligatorie)

 

646.5

1013 - Compensi per lavoro straordinario al per­sonale di ruolo e non di ruolo

63.8

1014 - Compensi per lavoro straordinario al per­sonale operaio

1.3

1015 - Compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19

 

24.7

1016 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale

7.5

1018 - Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti

3.1

1054 - Spese per accertamenti sanitari (Spese obbligatorie)

0.1

1055 - Spese per cure, ricoveri e protesi (arti­colo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) (Spese obbligato­rie) (a)

 

0.6

1062 - Spese per l'attuazione di corsi di pre­parazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Parteci­pazione alle spese per corsi indetti da Enti. Istituti e Amministrazioni varie

 

 

0.4

1081 - Interventi assistenziali a favore del per­sonale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie

 

3.2

c) Spese di funzionamento:

 

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

 

1051 - Compensi per speciali incarichi (arti­colo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3)

 

0.4

1052 - Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai mem­bri estranei all'Amministrazione dell'in­terno - di consigli, comitati e commis­sioni

 

 

5.4

1058 - Spese di ufficio per gli organi periferici

45.6

1059 - Spese postali

0.6

 

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1121, che fis­sa al 1° aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio, da parte delle Regioni a statuto ordinario, delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai sensi del precedente comma rimarranno iscritti nel bilancio dello Stato per una somma corri­spondente ai tre dodicesimi del loro importo e le riduzioni di stanziamenti indicate nel medesi­mo primo comma saranno effettuate nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare delle ridu­zioni stesse.

 

Art. 14.

Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n. 281, applicando agli ammon­tari delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma del precedente ar­ticolo le seguenti percentuali:

a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;

b) spese di personale ed accessorie: sedici virgola cinque per cento;

c) spese di funzionamento: venti per cento.

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese ag­giuntive, quale risulta applicando le sopra indi­cate misure percentuali agli importi delle sop­pressioni e riduzioni di stanziamenti, resta deter­minato in milioni 5.733,8, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, nu­mero 1121.

All'onere relativo si provvede, per l'anno me­desimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di pre­visione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

 

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel de­creto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121.

 

 

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