Prospettive assistenziali, n. 18,
aprile-giugno 1972
DOCUMENTI
POLITICA
EMARGINANTE DELLE REGIONI
Incominciando
da questo numero, tutte le volte che se ne presenterà l'occasione, commenteremo
le disposizioni legislative ed amministrative deliberate dalle Regioni.
Purtroppo,
per quanto concerne le Regioni a statuto speciale, il giudizio non può che
essere negativo. Una valutazione sostanzialmente negativa è data addirittura
dall'AAI, organismo dipendente dal Ministero dell'interno (Le
Regioni a statuto speciale e l'assistenza sociale, AAI, Roma, 1970).
Ma l'aspetto più grave è che
continuano ancora oggi ad essere proposte e promulgate disposizioni
legislative, la cui arretratezza è superiore a quella della più retriva
legislazione vigente.
1) Disegno di legge
presentato all'Assemblea Regionale Siciliana e concernente «Provvedimenti per
il ricovero di minori, vecchi ed inabili»
Il disegno di legge, presentato il
24-11-1971 all'Assemblea regionale siciliana dalla 5ª Commissione permanente,
di cui pubblichiamo e commentiamo alcuni articoli, è
accompagnato da una relazione, estremamente generica
così formulata:
«La settima Commissione legislativa,
nell'esaminare la materia dei ricoveri di minori vecchi ed inabili, ha tenuto
presente la profonda trasformazione - verificatasi nella coscienza moderna -
del concetto di assistenza che, abbandonando la
visione umiliante del gesto caritativo o della generica beneficenza, ha assunto
la chiara fisionomia di assistenza sociale, diritto per l'individuo, dovere per
la collettività.
Ispirandosi a questa civile concezione
la Commissione, al fine di evitare ogni carattere di paternalismo e di discrezionalità
nel sistema assistenziale regionale, ha ritenuto
doveroso predisporre una regolamentazione rigida dei provvedimenti di
ricovero. Il cittadino, il quale ha bisogno di rivolgersi alla Pubblica
amministrazione per sé o per un congiunto minore, vecchio, inabile, deve avere
consapevolezza di esercitare un diritto che compete a lui come parte della
comunità e deve avere, altresì, la certezza che la sua istanza
non sarà affidata ad una vaga discrezionalità, ma sarà esaminata, accolta o
respinta in applicazione di specifiche norme.
La proposta di legge che la
Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea consta
di tre titoli e di alcune norme transitorie e finali. Il primo titolo
comprende le norme generali relative ai requisiti che debbono
avere gli istituti presso i quali possono essere disposti i ricoveri, agli organi
di vigilanza, all'ammontare delle rette ed alle modalità di pagamento.
Nello stesso titolo sono contenute
norme per gli asili nido gestiti dai Patronati di assistenza
alle famiglie dei carcerati ed al divieto, per gli istituti di ricovero, di
richiedere ai ricoverati o alle loro famiglie integrazioni della retta
corrisposta dall'Amministrazione regionale. Nel titolo secondo sono
specificati, in ordine di preferenza, i requisiti necessari per potere essere
ammessi al ricovero.
Nel titolo terzo sono specificate le
modalità per i ricoveri; in particolare, si affida alle Amministrazioni
comunali la istruttoria delle domande e ad una
Commissione regionale l'esame delle pratiche e la formazione di graduatorie
provinciali. È pure prevista la possibilità di ricorso, da parte del privato,
per mancata o errata valutazione di titoli, e l'attribuzione all'Assessore regionale
per gli enti locali e la solidarietà sociale dell'assegnazione dei ricoveri nel
rispetto dell'ordine delle graduatorie. Con le norme
transitorie e finali viene disciplinata la revisione
delle situazioni preesistenti alla data di entrata in vigore della legge.
Onorevoli colleghi, la delicatezza
del settore assistenziale che forma oggetto della proposta di legge e la importanza dei criteri a cui questa si ispira,
consentono di confidare in un sollecito e favorevole giudizio da parte della
Assemblea».
Già dalla lettura della relazione
emerge in modo evidente che certi concetti quali «abbandonando la visione
umiliante del gesto caritativo o della generica beneficenza», «l'assistenza
sociale (è) diritto del cittadino, dovere per la collettività», non sono
altro che parole campate in aria (1).
Infatti la proposta di legge non si ispira
alla creazione di strutture alternative alla segregazione (ricovero in
istituti), ma la favorisce, la finanzia e la disciplina.
È evidente nella proposta la preoccupazione
di garantire agli istituti eretti ed erigendi l'incasso delle rette (2), ed è
altrettanto evidente che le persone handicappate, i minori e gli anziani sono considerate dei semplici oggetti che, mentre assicurano
un introito economico, nello stesso tempo sono messe ai margini della società
e socialmente eliminate.
Si noti che con legge 14-12-1953 n.
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Anche lo Stato versa contributi alle
istituzioni pubbliche e private per la costruzione di istituti
di ricovero ai sensi della legge 9-8-1954, per cui la costruzione e gestione di
un istituto, in Sicilia in particolare, è un vero affare.
Per quanto riguarda il disegno di
legge in oggetto, occorre rilevare inoltre che, preoccupati che la
magistratura possa intervenire sugli istituti, come alcune volte è successo anche in Sicilia, è previsto all'art. 11:
«Per l'esame delle domande di
ricovero è istituita, presso l'Assessorato degli enti
locali, una Commissione regionale, composta:
1) dal Presidente del Tribunale di
Palermo o da un magistrato da lui designato;
2) dal Presidente
del Tribunale dei minorenni di Palermo o da un magistrato da lui designato;
3) da un magistrato della Corte dei
conti;
4) dal Direttore regionale della
solidarietà sociale;
5) da un
rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia designato dalla
Presidenza dell'Opera».
Naturalmente, nello spirito di «abbracciamoci
tutti - nessun nemico è tranquillità certa» è stata
prevista anche la presenza del rappresentante dell'ONMI, designato dalla
Presidenza nazionale dell'ente stesso.
Esaminiamo qui alcuni articoli;
mentre da un lato garantiscono le istituzioni di assistenza,
non assicurano nemmeno alle persone che necessitano di ricovero la
tempestività degli interventi. Infatti, precisa l'art.
12:
«A tutte le domande (di ricovero)
pervenute
L'Assessorato regionale degli enti
locali comunica agli interessati l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, il
posto in essa ricoperto e il punteggio a ciascuno
attribuito. Contro il punteggio attribuito è ammesso ricorso, per mancata od
errata valutazione di titoli, all'Assessore regionale per gli enti locali,
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente;
l'Assessore decide, con proprio decreto, sentita la Commissione regionale.
Le domande di ricovero non accolte
entro l'anno di validità della graduatoria sono
riprese in esame, qualora non ritirate o ripresentate, ai fini della formazione
della graduatoria per l'anno successivo».
Dal che risulta
anche il «privilegio» delle persone ammesse al ricovero di veder pubblicato il
loro nome e cognome e indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana!
L'art. 5 precisa che la retta
versata agli istituti è di L.
700 giornaliere, ridotte a 500 per i ricoverati ai quali sia consentito (da
chi?) il pernottamento presso famiglie ed aumentata a lire 2500 per le persone
gravemente minorate (con accertamento in base a quali criteri?) ricoverate
presso istituti specializzati (riconosciuti tali in base a quali standard?). La
retta di ricovero è stabilita nella misura di L. 1000
giornaliere per gli istituti aventi una organizzazione
di alto livello assistenziale oltre che idonea attrezzatura dal punto di vista
scolastico e igienico sanitario e una adeguata dotazione di personale specializzato.
La determinazione dei requisiti
degli istituti con rette giornaliere di L. 1000 (ma
solo per questi!) è stabilita con decreto dall'Assessore regionale degli enti
locali, al quale viene lasciata dal disegno di legge
la più ampia discrezionalità. Compete poi allo stesso Assessore la vigilanza
sul trattamento riservato ai ricoverati per cui la
stessa persona viene a ricoprire contemporaneamente funzioni di legislatore,
di esecutore, di controllore e infine, come previsto dall'art. 12, di giudice!
Non essendo nemmeno previsto il
sussidio sostitutivo del ricovero, vi saranno
certamente migliaia di persone (minori, anziani, handicappati) che verranno
internati solo a causa della carenza di mezzi economici dei soggetti o delle
loro famiglie. Il disegno di legge si qualifica pertanto anche come strumento
concreto per la disgregazione della famiglia, oltre che essere un mezzo
evidente sia per segregare le persone più deboli, sia per deresponsabilizzare
la comunità.
Data l'arretratezza del disegno di
legge non osiamo nemmeno introdurre il discorso dei
servizi aperti (affidamento familiare, adozione, assistenza domiciliare,
focolari per minori e pensionati per anziani inseriti nelle comuni case di abitazione,
ecc.).
2) Segregazione nella
Regione Trentino-Alto Adige
La legge della Regione Trentino-Alto
Adige, 4 agosto 1971 n. 26, prevede che «al fine di agevolare
la costruzione, la ricostruzione, il riadattamento ed il completamento di
immobili destinati a case di riposo, le Giunte provinciali (di Bolzano e di
Trento) sono autorizzate a concedere - per delega della Regione - alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, alle fondazioni ed istituzioni
amministrate dagli E.C.A., agli E.C.A.,
ai Comuni ed ai Consorzi tra Comuni:
a) un contributo
in conto capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
b) un contributo
costante annuo quindicinale non superiore al 5 per cento per quella parte di
spesa ammessa non coperta dal contributo in conto capitale.
Il cumulo dei contributi di cui alle
lettere a) e b) con altre provvidenze, ottenute dall'Ente beneficiario, è
consentito entro il limite massimo della spesa
ammessa ».
La segregazione degli anziani
diventa pertanto anche un grosso affare economico e per questo non stupisce che
anche una delegazione composta da amministratori della Regione Trentino - Alto
Adige, della provincia di Bolzano e del comune di Merano prospetti al Ministro
dell'interno «l'urgenza di realizzare nella città di Bolzano una nuova casa di
riposo», come risulta da una notizia apparsa su «Alto
Adige» del 26-3-1972.
In nessun conto è tenuta la recente
legge nazionale sulla casa (Legge 30 ottobre 1971 n. 276) che consente la
creazione nelle comuni case di abitazione di focolari
per minori e di piccoli pensionati per gli anziani, focolari e pensionati che
dovrebbero essere l'ultima soluzione in quanto sono evidentemente preferibili
gli interventi che consentono la vita autonoma nella propria famiglia o nella
propria casa.
*
* *
Sempre dalla Regione
Trentino- Alto Adige è stata approvata con «l'unanime apprezzamento per
il suo contenuto», la legge 29 gennaio 1972, n. 9, riguardante «Provvidenze per
le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche» che prevede all'art. 1:
«
a) provvedere alla predisposizione e
alla gestione di servizi medico-sociali rivolti al
reperimento, alla cura, all'educazione, all'istruzione, al recupero, alla qualificazione
professionale dei minorati motulesi e neurolesi residenti
nella provincia di Bolzano e, rispettivamente, dei minorati fisici o psichici
residenti nella provincia di Trento;
b) promuovere la collaborazione e il
coordinamento con altri enti e istituzioni nazionali od estere che si
propongono come fine il recupero di ogni forma di
minorazione;
c) promuovere ogni iniziativa
rivolta in genere all'assistenza delle persone affette da minorazioni
psichiche o fisiche.
I consorzi hanno sede, l'uno nel
comune di Bolzano, l'altro nel comune di Trento».
Di ciascun consorzio possono far
parte, a domanda, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza.
Come abbiamo già rilevato (3), siamo
profondamente contrari a questi consorzi perché da un lato sono finalizzati,
per la loro stessa natura, alla creazione di strutture destinate esclusivamente
agli handicappati e perciò emarginanti, e d'altro lato perché detti consorzi
sono un forte ostacolo alla partecipazione, poiché l'organo politico
decisionale non è quello più vicino ai cittadini e cioè il Comune, ma un
consiglio di amministrazione composto da rappresentanti dei Comuni e delle
province e dalle assemblee consortili, non eletto pertanto direttamente dai
cittadini.
In linea con le sue finalità
emarginanti, la legge prevede (art. 3) la concessione di una sovvenzione
regionale straordinaria di primo impianto di L. 200
milioni a ciascun consorzio, per la costruzione di un istituto in provincia di
Trento e di uno in provincia di Bolzano. E perché i subnormali siano
finalmente allontanati dal contesto sociale e isolati
in un piccolo paese
(1) Al riguardo si
ricorda che con L. 4-4-1955. n.
36,
(2) Riferisce Il Regno - Attualità cattolica, n. 24
del 15-3-1972 che: «Dalla scorsa estate ad oggi, la regione siciliana ha
distribuito a più di quattrocento enti religiosi, di assistenza
per lo più, due miliardi e duecentocinquanta milioni. La cifra sbalorditiva è
stata elargita per enti ecclesiastici cattolici, ed una grossa parte è stata
data prima delle elezioni siciliane del giugno 1971.
Seminari, case del
"fanciullo", "del boccone del
povero", centri assistenziali e ricoveri per i quali sono stati mobilitati
i nomi di una fitta schiera di santi e di madonne, spesso collegati ai casati
delle famiglie che più hanno contribuito in passato a rendere
Di
questi giorni - 2 marzo - la notizia dell'ultimo finanziamento, in ordine di
tempo e per ora. Questa volta è l'assessorato della pubblica istruzione che
distribuisce alle scuole cattoliche dell'isola un altro pacchetto di milioni;
il colpo grosso lo realizza l'Istituto Cardinale Ruffini,
di Palermo, che incassa qualcosa di più di 75 milioni».
(3) Vedasi
l'editoriale del n. 16 di Prospettive
sociali e in questo numero nella rubrica libri, la recensione degli atti
dei Convegni di Torino e di Varese.
www.fondazionepromozionesociale.it