Prospettive assistenziali, n. 18, aprile-giugno 1972

 

 

STUDI

 

QUALI CRITERI SI SEGUONO PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO?

RENATA PETTIGIANI

 

 

L'ufficio distrettuale di servizio sociale e l'As­sociazione nazionale famiglie adottive e affidata­rie hanno svolto nel 1970 uno studio su 20 casi di minori dichiarati adottabili dopo preventivo accordo col Tribunale per i minorenni circa l'uti­lizzazione della stessa. Il fine che ci si proponeva era di giungere alla stesura di una scheda che permettesse di utilizzare un identico metodo nel­la raccolta di tutti quei dati oggettivi indispensa­bili per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità.

I 20 casi presi in considerazione sono stati scelti col metodo del campionamento casuale fra quelli presentati negli anni 1968-69, tenendo pre­sente la necessità di avere situazioni semplici (minori figli di ignoti) e altre più complesse (mi­nori riconosciuti o legittimi) esaminate da giu­dici diversi su segnalazione di Enti diversi (5 IPI di Torino, 1 IPI Cuneo, 1 IPI Alessandria, 1 IPI Biella; 3 ONMI Cuneo, 1 ONMI Torino, 1 ONMI Aosta; 1 ENAOLI di Aosta; 2 Centro di tutela minorile, 1 Istituto Casa Nostra, 1 non risulta).

Circa la situazione dei genitori dei minori se­gnalati, è emerso che raramente si hanno notizie sufficienti per valutare la personalità di entrambi.

Sui 20 casi esaminati 12 madri hanno un'età compresa fra i 25 ed i 35 anni, 4 superano i 35 anni, 2 hanno un'età compresa fra i 21 e i 25 an­ni, 1 è minorenne (17 anni), di 1 non si hanno dati.

La metà di esse sono nubili (10 su 20), solo una è figlia di nubile, sette hanno avuto una fa­miglia regolare, per le altre dodici non si hanno notizie sulla famiglia di provenienza, sulle sue caratteristiche quali: la validità, la possibilità di offrire aiuto alle figlie, ecc...).

Per quattro casi vi sono notizie genericamente negative sulla famiglia di provenienza della ma­dre.

Circa il numero dei figli di queste madri, cin­que sono primipare, 13 no, di due non si sa. Del­le cinque primipare sono nubili 4; delle 13 non primipare sono nubili 5.

Di sei madri nubili vengono date poche notizie sui loro conviventi.

Riguardo alle 10 madri coniugate, in 5 casi i genitori sono separati ed i figli sono nati da «illecite relazioni», per un caso (madre vedo­va) mancano totalmente notizie; in due casi la madre è deceduta (un orfano di entrambi i geni­tori ha uno zio come tutore che si disinteressa di lui).

Si hanno notizie molto generiche non convali­date da documentazione in due casi: uno relativo ad anomalie psichiche e l'altro ad irreperibilità dei genitori.

Delle 13 madri con più figli, solo tre hanno tutti i figli adottati o con pratiche avviate in tal senso; tre hanno tutti i figli affidati ad enti assi­stenziali e la madre li visita saltuariamente, ben 7 hanno risolto il problema affidando alcuni figli a parenti od occupandosi direttamente di alcuni in modo soddisfacente.

Non viene sufficientemente approfondito il le­game affettivo tra i genitori ed i figli e non sono motivati i provvedimenti diversi e contrastanti presi nei confronti di chi ha più figli, in quanto non è chiarito il perché della non idoneità alla educazione di uno piuttosto che degli altri (es. se si tratta di rifiuto di quel singolo bambino, ecc...) .

Sulla situazione economica esistono dati certi solo per un caso su 20; per gli altri si hanno solo affermazioni generiche (miseria, precarietà, ecc...) .

Circa la situazione lavorativa mancano i dati di otto casi, fra questi in tre situazioni si parla genericamente di impedimenti dovuti a tare psi­chiche, non convalidate dal relativo certificato medico; per 6 casi si parla di prostituzione in senso generico, tre madri lavorano come dome­stiche, due sono casalinghe, una è deceduta.

Relativamente alle condizioni scolastico-cultu­rali esiste qualche dato generico solo per quelle sospette di tare psichiche.

Circa l'intervento degli enti competenti non risulta se essi hanno cercato di risolvere le si­tuazioni che hanno determinato l'avvio del pro­cedimento dello stato di adottabilità offrendo aiu­ti di vario tipo in base alle necessità (a livello psicologico, economico, sociale, di assistenza generica, ecc.).

Manca totalmente un raffronto tra le situazioni singole e le risorse sociali dell'ambiente socio culturale in cui la persona vive, elemento impor­tante, ad esempio, per valutare le possibilità di collocamento del bambino in asili nido, scuole materne, ecc.

Sono citate solo quelle istituzioni che hanno ospitato il minore stesso, ma senza alcun riferi­mento al regolamento interno che permetta di valutare, ad esempio, se la scarsa frequenza nel­le visite al bambino non sia da imputarsi alla località isolata dell'istituto ospitante, al suo ora­rio di visita troppo rigido o in contrasto con gli orari di lavoro della madre, ecc...

Quando si procede ad un affidamento di tipo familiare o a baliatico viene esclusivamente ci­tato il nome della persona ospitante e mancano notizie sui successivi reciproci rapporti fra fami­glia d'origine, famiglia affidataria, istituzione.

Per quanto riguarda l'età dei minori al momen­to della segnalazione essa era di:

inferiori a un anno: 6; circa 1 anno: 3; circa 2 anni: 3; circa 3 anni: 3; circa 4 anni: 2; circa 6 anni: 2; circa 7 anni: 1.

La media del tempo trascorso fra la segnala­zione e l'affidamento preadottivo è di 1 anno; per 5 casi è di due anni.

Sono prevalentemente vissuti in istituto 15 mi­nori; 7 di essi senza avere rapporti con la madre, 7 visitati saltuariamente con interruzioni appa­rentemente immotivate, 1 la cui madre prostituta lo andava a visitare regolarmente; 1 minore era orfano di entrambi i genitori, 4 minori sono a ba­lia o presso parenti o presso la famiglia che li ha poi adottati.

Risulta evidente come questi dati siano piutto­sto scarsi perché il Tribunale per i minorenni possa, con obiettività e senza timore di errori, arrivare alla dichiarazione di adottabilità.

Le motivazioni delle sentenze per tale dichia­razione sono di generico stato di abbandono e di inidoneità dei genitori e dei parenti all'alleva­mento e all'educazione dei minori; risulta quindi che sia l'Ente che ha proceduto alla segnalazione sia il tribunale per i minorenni si sono limitati ai pochi dati raccolti per prendere un provvedimen­to che decide in modo definitivo l'avvenire di un bambino.

Visti i risultati di quest'indagine, per far sì che in futuro il tribunale per i minorenni potesse di­sporre di elementi più oggettivi per giungere alla dichiarazione dello stato di adottabilità e per po­ter sostenere tali elementi nei casi di ricorso alla Corte d'Appello, si è proceduto all'elaborazione del seguente schema d'inchiesta che dovrebbe essere utilizzato da tutti gli enti segnalanti si­tuazioni di presunto stato di abbandono di minori degli anni 8.

 

Schema proposto

1. Genitori del bambino

(i dati relativi a ciascun genitore vanno ripor­tati separatamente).

- Dati personali

data e luogo di nascita

stato civile (coniugato, celibe, separato, di­vorziato, vedovo, nubile)

situazione rispetto alla propria famiglia d'ori­gine (legittimo, illegittimo, famiglia di fat­to, abbandonato)

grado d'istruzione

qualifiche professionali

n. gravidanze

n. figli (sia il padre che la madre, legittimi e illegittimi)

n. aborti

condizioni fisiche (infermità, ricoveri, ecc.)

condizioni psichiche

condizioni psicologiche

(se possibile, convalidare questi ultimi tre dati con certificati medici, esiti di visite specialistiche, ecc.)

- Famiglia d'origine del genitore

composizione familiare, membri conviventi e non conviventi

(ci si riferisce alla famiglia d'origine del padre e della madre)

situazione economica e lavorativa

rapporti interfamiliari tra i vari membri quali rapporti aveva il genitore in oggetto, con la famiglia d'origine al momento della gra­vidanza e del parto ed anche al momento dell'accertamento dello stato di abbandono accettazione del bambino da parte della fami­glia d'origine del genitore, ed eventuale sua idoneità ad accoglierlo

altri parenti eventualmente validi (citare fon­ti d'informazione)

- Storia personale del genitore

il genitore è vissuto in famiglia?

con chi?

ha soggiornato in istituti, quali, per quanto tempo?

è stato in precedenza oggetto di indagini so­ciali?

(informazioni varie, con indicazioni delle fonti)

- Lavoro

ha un'occupazione stabile? (quale, dove e da quanto tempo)

quanto guadagna?

quante volte ha mutato lavoro (rispetto all'imprenditore, e rispetto alle caratteristi­che del lavoro)

quale lavoro vorrebbe fare?

ha provato a farlo?

è stato aiutato in questa ricerca? da chi?

- Convivenza

con chi convive? (familiari, estranei)

quali sono i rapporti con le persone con cui vive?

si tratta di persone che si dichiarano dispo­ste e sono idonee alla convivenza con uno o più minori?

sono stati interpellati? quante volte e quando? quali le precise risposte?

- Abitazione

eventuale descrizione dell'alloggio

se ospite gratuito o pagante

 

2. Minore

data di nascita

ordine di genitura

parto (andamento)

eventuali malformazioni fisiche

eventuali lesioni psichiche

origine: legittimo, illegittimo, orfano

dove abita? da quanto tempo?

se riconosciuto alla nascita, o successiva­mente (in tal caso quando e perché

 allattamento

assistito personalmente dalla madre, da quan­do fino a quando

- Ricoveri e affidamenti

esatti periodi di ricovero, ed in quali istituti affidamenti a balie, a parenti, a famiglie

(esatti periodi e persone individuate)

da chi è stato effettuato l'affidamento o il ri­covero

motivazioni del ricovero

riferire quanto comunicato da chi ha compiu­to l'accompagnamento o il riaccompagna­mento in istituto

condizioni del minore al momento dell'affida­mento o del ricovero (secondo quanto rife­rito dalle persone che hanno preso in affi­damento il minore)

- Rette

chi ha provveduto al pagamento delle rette in che misura

per quanto tempo

se il genitore ha provveduto in qualche modo al mantenimento del bambino

- Visite

da chi è visitato?

frequenza visite (anche in relazione al rego­lamento dell'istituto, alla sua ubicazione, alla possibilità economica dei familiari ad effettuare il viaggio)

motivazioni delle visite e delle mancate visite

qualcuno ha assistito agli incontri? chi? quan­do? in che qualità? (riferire fatti)

in quali altri modi i genitori ed altri familiari hanno manifestato il loro attaccamento al bambino

il bambino appare legato ai genitori? ad altri familiari? a terze persone?

- Stato fisico e psichico del bambino (al mo­mento della segnalazione per l'accertamento dello stato di abbandono)

parere sul bambino da parte dell'educatore o dell'insegnante

durante l'internamento del bambino, l'istituto o l'ente responsabile hanno fatto azione di sollecito per incoraggiare il mantenimento dei rapporti affettivi?

i genitori sono stati interpellati circa i pro­grammi futuri nei confronti del bambino?

- Interventi, prescrizioni e avvertimenti che l'ente ha dato ai genitori, perché questi ab­biano la possibilità, entro un definito lasso di tempo, di modificare il loro atteggiamento in modo accettabile

assistenza prestata in favore del nucleo fa­miliare

quali enti hanno assistito il genitore

con quali mezzi

da quando e per quanto tempo

risorse assistenziali:

nel luogo di residenza dei genitori quali ri­sorse assistenziali esistono: sussidi, affida­menti a baliatico, asili, asili-nido, loro co­sto, compatibilità loro orari col lavoro dei genitori

fatti caratteristici che si ritiene di segnalare fonti d'informazione

quali persone hanno avuto rapporto con il bambino, la famiglia d'origine, altre perso­ne interessate al minore? (riferire esatto loro giudizio: es.: assistenti sanitarie, visi­tatrici, amici dei genitori, medici, vicini di casa, carabinieri, ecc.)

- Valutazione della situazione

giudizio dell'assistente e del gruppo che si è occupato del bambino, tendente ad accer­tare i suoi bisogni e l'idoneità dei genitori - al momento dell'indagine - ad assolvere i loro compiti:

da soli

con l'aiuto di enti assistenziali

- Conclusioni

giudizio dell'a.s. e giudizio di sintesi delle varie persone che si sono occupate del ca­so, anche in rapporto alle eventuali diffi­coltà opposte dall'ambiente (soprattutto dalla madre nubile).

 

*  *  *

 

Si ritiene che, se viene seguito questo sche­ma, alla cui formulazione definitiva si è giunti dopo una discussione con alcuni operatori sociali incaricati di effettuare l'indagine, si avrà una base uniforme e il più possibile completa nella raccolta di tutti quegli elementi indispensabili al Tribunale per i minorenni per pronunciare o me­no lo stato di adottabilità.

Indirettamente la scheda potrebbe anche ser­vire agli Enti di assistenza all'infanzia per otte­nere dai vari istituti di ricovero per minori il ri­spetto di alcune norme regolamentari (registro delle visite, ecc.) e per stimolare la creazione dei servizi sociali mancanti o l'integrazione di quelli carenti (asili nido, scuole materne, dopo­scuola efficienti, baliatico, lavoro a metà tempo delle madri, sussidi economici, comunità allog­gio, ecc.).

Purtroppo si deve sottolineare che finora que­sto lavoro non è stato utilizzato e che il tribu­nale per i minorenni non ha stimolato né richie­sto l'uso della scheda elaborata.

 

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