Prospettive assistenziali, n. 18,
aprile-giugno 1972
STUDI
QUALI CRITERI SI
SEGUONO PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO?
RENATA PETTIGIANI
L'ufficio distrettuale di servizio
sociale e l'Associazione nazionale famiglie adottive e
affidatarie hanno svolto nel 1970 uno studio su 20 casi di minori dichiarati
adottabili dopo preventivo accordo col Tribunale per i minorenni circa l'utilizzazione
della stessa. Il fine che ci si proponeva era di giungere alla stesura di una
scheda che permettesse di utilizzare un identico
metodo nella raccolta di tutti quei dati oggettivi indispensabili per
l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità.
I 20 casi presi in considerazione
sono stati scelti col metodo del campionamento casuale fra quelli presentati
negli anni 1968-69, tenendo presente la necessità di avere situazioni semplici
(minori figli di ignoti) e altre più complesse (minori
riconosciuti o legittimi) esaminate da giudici diversi su segnalazione di Enti
diversi (5 IPI di Torino, 1 IPI Cuneo, 1 IPI Alessandria, 1 IPI Biella; 3 ONMI
Cuneo, 1 ONMI Torino, 1 ONMI Aosta; 1 ENAOLI di Aosta; 2 Centro di tutela
minorile, 1 Istituto Casa Nostra, 1 non risulta).
Circa la situazione dei genitori dei
minori segnalati, è emerso che raramente si hanno notizie sufficienti
per valutare la personalità di entrambi.
Sui 20 casi esaminati 12 madri hanno
un'età compresa fra i 25 ed i 35 anni, 4 superano i 35 anni,
2 hanno un'età compresa fra i 21 e i 25 anni, 1 è minorenne (17 anni), di 1
non si hanno dati.
La metà di esse
sono nubili (10 su 20), solo una è figlia di nubile, sette hanno avuto una famiglia
regolare, per le altre dodici non si hanno notizie sulla famiglia di
provenienza, sulle sue caratteristiche quali: la validità, la possibilità di
offrire aiuto alle figlie, ecc...).
Per quattro casi vi sono notizie
genericamente negative sulla famiglia di provenienza della madre.
Circa il numero dei figli di queste
madri, cinque sono primipare, 13 no, di due non si sa.
Delle cinque primipare sono nubili 4; delle 13 non
primipare sono nubili 5.
Di sei madri nubili vengono date poche notizie sui loro conviventi.
Riguardo alle 10 madri coniugate, in
5 casi i genitori sono separati ed i figli sono nati da «illecite relazioni»,
per un caso (madre vedova) mancano totalmente notizie; in due casi la madre è
deceduta (un orfano di entrambi i genitori ha uno zio
come tutore che si disinteressa di lui).
Si hanno notizie
molto generiche non convalidate da documentazione in due casi: uno
relativo ad anomalie psichiche e l'altro ad irreperibilità dei genitori.
Delle 13 madri con più figli, solo tre hanno tutti i figli adottati o con pratiche
avviate in tal senso; tre hanno tutti i figli affidati ad enti assistenziali e
la madre li visita saltuariamente, ben 7 hanno risolto il problema affidando
alcuni figli a parenti od occupandosi direttamente di alcuni in modo
soddisfacente.
Non viene
sufficientemente approfondito il legame affettivo tra i genitori ed i figli e
non sono motivati i provvedimenti diversi e contrastanti presi nei confronti di
chi ha più figli, in quanto non è chiarito il perché della non idoneità alla
educazione di uno piuttosto che degli altri (es. se si tratta di rifiuto di
quel singolo bambino, ecc...) .
Sulla situazione economica esistono
dati certi solo per un caso su 20; per gli altri si hanno solo affermazioni
generiche (miseria, precarietà, ecc...) .
Circa la situazione lavorativa mancano i dati di otto casi, fra questi in tre situazioni si
parla genericamente di impedimenti dovuti a tare psichiche, non convalidate
dal relativo certificato medico; per 6 casi si parla di prostituzione in senso
generico, tre madri lavorano come domestiche, due sono casalinghe, una è
deceduta.
Relativamente alle condizioni scolastico-culturali
esiste qualche dato generico solo per quelle sospette di tare psichiche.
Circa l'intervento degli enti
competenti non risulta se essi hanno cercato di
risolvere le situazioni che hanno determinato l'avvio del procedimento dello
stato di adottabilità offrendo aiuti di vario tipo in base alle necessità (a
livello psicologico, economico, sociale, di assistenza generica, ecc.).
Manca totalmente un raffronto tra le
situazioni singole e le risorse sociali dell'ambiente socio culturale in cui la
persona vive, elemento importante, ad esempio, per valutare le possibilità di
collocamento del bambino in asili nido, scuole materne, ecc.
Sono citate solo quelle istituzioni
che hanno ospitato il minore stesso, ma senza alcun riferimento al regolamento
interno che permetta di valutare, ad esempio, se la
scarsa frequenza nelle visite al bambino non sia da imputarsi alla località
isolata dell'istituto ospitante, al suo orario di visita troppo rigido o in
contrasto con gli orari di lavoro della madre, ecc...
Quando si procede ad un affidamento di
tipo familiare o a baliatico viene esclusivamente citato il nome della persona
ospitante e mancano notizie sui successivi reciproci rapporti fra famiglia
d'origine, famiglia affidataria, istituzione.
Per quanto riguarda
l'età dei minori al momento della segnalazione essa era di:
inferiori a un anno: 6; circa 1 anno: 3;
circa 2 anni: 3; circa 3 anni: 3; circa 4 anni: 2; circa 6 anni: 2; circa 7
anni: 1.
La media del tempo trascorso fra la segnalazione e l'affidamento preadottivo
è di 1 anno; per 5 casi è di due anni.
Sono prevalentemente vissuti in istituto
15 minori; 7 di essi senza avere rapporti con la
madre, 7 visitati saltuariamente con interruzioni apparentemente immotivate, 1
la cui madre prostituta lo andava a visitare regolarmente; 1 minore era orfano
di entrambi i genitori, 4 minori sono a balia o presso parenti o presso la
famiglia che li ha poi adottati.
Risulta evidente come questi dati siano
piuttosto scarsi perché il Tribunale per i minorenni possa, con obiettività e
senza timore di errori, arrivare alla dichiarazione di adottabilità.
Le motivazioni delle sentenze per
tale dichiarazione sono di generico stato di abbandono
e di inidoneità dei genitori e dei parenti all'allevamento e all'educazione
dei minori; risulta quindi che sia l'Ente che ha proceduto alla segnalazione
sia il tribunale per i minorenni si sono limitati ai pochi dati raccolti per
prendere un provvedimento che decide in modo definitivo l'avvenire di un
bambino.
Visti i risultati di quest'indagine,
per far sì che in futuro il tribunale per i minorenni potesse disporre di elementi più oggettivi per giungere alla dichiarazione
dello stato di adottabilità e per poter sostenere tali elementi nei casi di
ricorso alla Corte d'Appello, si è proceduto all'elaborazione del seguente
schema d'inchiesta che dovrebbe essere utilizzato da tutti gli enti segnalanti
situazioni di presunto stato di abbandono di minori degli anni 8.
Schema proposto
1. Genitori del bambino
(i dati relativi a ciascun genitore
vanno riportati separatamente).
- Dati personali
data e luogo di nascita
stato civile (coniugato, celibe,
separato, divorziato, vedovo, nubile)
situazione rispetto alla propria famiglia
d'origine (legittimo, illegittimo, famiglia di fatto, abbandonato)
grado d'istruzione
qualifiche professionali
n. gravidanze
n. figli (sia il padre che la madre,
legittimi e illegittimi)
n. aborti
condizioni fisiche (infermità, ricoveri, ecc.)
condizioni psichiche
condizioni psicologiche
(se possibile, convalidare questi
ultimi tre dati con certificati medici, esiti di visite specialistiche, ecc.)
- Famiglia d'origine del genitore
composizione familiare, membri conviventi e non
conviventi
(ci si riferisce alla famiglia
d'origine del padre e della madre)
situazione economica e lavorativa
rapporti interfamiliari tra i vari membri
quali rapporti aveva il genitore in oggetto, con la famiglia d'origine al
momento della gravidanza e del parto ed anche al momento dell'accertamento
dello stato di abbandono accettazione del bambino da parte della famiglia
d'origine del genitore, ed eventuale sua idoneità ad accoglierlo
altri parenti eventualmente validi
(citare fonti d'informazione)
- Storia personale del genitore
il genitore è vissuto in famiglia?
con chi?
ha soggiornato in istituti, quali, per
quanto tempo?
è stato in precedenza oggetto di
indagini sociali?
(informazioni varie, con indicazioni delle fonti)
- Lavoro
ha un'occupazione stabile? (quale, dove e da quanto tempo)
quanto guadagna?
quante volte ha mutato lavoro (rispetto all'imprenditore,
e rispetto alle caratteristiche del lavoro)
quale lavoro vorrebbe fare?
ha provato a farlo?
è stato aiutato in questa ricerca? da chi?
- Convivenza
con chi convive? (familiari,
estranei)
quali sono i rapporti con le persone con
cui vive?
si tratta di persone che si dichiarano
disposte e sono idonee alla convivenza con uno o più minori?
sono stati interpellati? quante volte e quando? quali le
precise risposte?
- Abitazione
eventuale descrizione dell'alloggio
se ospite gratuito o pagante
2. Minore
data di nascita
ordine di genitura
parto (andamento)
eventuali malformazioni fisiche
eventuali lesioni psichiche
origine: legittimo, illegittimo, orfano
dove abita? da
quanto tempo?
se riconosciuto alla nascita, o
successivamente (in tal caso quando e perché
allattamento
assistito personalmente dalla madre, da quando
fino a quando
- Ricoveri e affidamenti
esatti periodi di ricovero, ed in quali
istituti affidamenti a balie, a parenti, a famiglie
(esatti periodi e persone individuate)
da chi è stato effettuato
l'affidamento o il ricovero
motivazioni del ricovero
riferire quanto comunicato da chi ha compiuto
l'accompagnamento o il riaccompagnamento in istituto
condizioni del minore al momento dell'affidamento
o del ricovero (secondo quanto riferito dalle persone che hanno preso in affidamento
il minore)
- Rette
chi ha provveduto al pagamento delle
rette in che misura
per quanto tempo
se il genitore ha provveduto in
qualche modo al mantenimento del bambino
- Visite
da chi è visitato?
frequenza visite (anche in relazione al regolamento
dell'istituto, alla sua ubicazione, alla possibilità economica dei familiari ad
effettuare il viaggio)
motivazioni delle visite e delle mancate visite
qualcuno ha assistito agli incontri? chi? quando? in che qualità? (riferire fatti)
in quali altri modi i genitori ed
altri familiari hanno manifestato il loro attaccamento al bambino
il bambino appare legato ai genitori? ad altri familiari? a terze
persone?
- Stato fisico e psichico del bambino (al momento della segnalazione
per l'accertamento dello stato di abbandono)
parere sul bambino da parte dell'educatore
o dell'insegnante
durante l'internamento del bambino,
l'istituto o l'ente responsabile hanno fatto azione di sollecito per
incoraggiare il mantenimento dei rapporti affettivi?
i genitori sono stati interpellati
circa i programmi futuri nei confronti del bambino?
- Interventi, prescrizioni e avvertimenti che l'ente ha dato ai
genitori, perché questi abbiano la possibilità, entro un definito lasso di tempo, di modificare il loro atteggiamento in modo
accettabile
assistenza prestata in favore del nucleo familiare
quali enti hanno assistito il genitore
con quali mezzi
da quando e per quanto tempo
risorse assistenziali:
nel luogo di residenza dei genitori
quali risorse assistenziali esistono: sussidi, affidamenti a baliatico,
asili, asili-nido, loro costo, compatibilità loro orari col lavoro dei
genitori
fatti caratteristici che si ritiene di
segnalare fonti d'informazione
quali persone hanno avuto rapporto con il
bambino, la famiglia d'origine, altre persone interessate al minore? (riferire esatto loro giudizio: es.:
assistenti sanitarie, visitatrici, amici dei genitori, medici, vicini di casa,
carabinieri, ecc.)
- Valutazione della situazione
giudizio dell'assistente e del gruppo che si
è occupato del bambino, tendente ad accertare i suoi bisogni e l'idoneità dei
genitori - al momento dell'indagine - ad assolvere i loro compiti:
da soli
con l'aiuto di enti assistenziali
- Conclusioni
giudizio dell'a.s.
e giudizio di sintesi delle varie persone che si sono occupate del caso, anche
in rapporto alle eventuali difficoltà opposte dall'ambiente (soprattutto dalla
madre nubile).
*
* *
Si ritiene che, se viene seguito questo schema, alla cui formulazione
definitiva si è giunti dopo una discussione con alcuni operatori sociali incaricati
di effettuare l'indagine, si avrà una base uniforme e il più possibile completa
nella raccolta di tutti quegli elementi indispensabili al Tribunale per i
minorenni per pronunciare o meno lo stato di adottabilità.
Indirettamente la scheda potrebbe anche
servire agli Enti di assistenza all'infanzia per ottenere
dai vari istituti di ricovero per minori il rispetto di alcune norme
regolamentari (registro delle visite, ecc.) e per stimolare la creazione dei
servizi sociali mancanti o l'integrazione di quelli carenti (asili nido, scuole
materne, doposcuola efficienti, baliatico, lavoro a metà tempo delle madri,
sussidi economici, comunità alloggio, ecc.).
Purtroppo si deve sottolineare
che finora questo lavoro non è stato utilizzato e che il tribunale per i
minorenni non ha stimolato né richiesto l'uso della scheda elaborata.
www.fondazionepromozionesociale.it