Prospettive
assistenziali, n. 19, luglio-settembre 1972
SPECCHIO NERO
IL TORPILOOUIO DI UNA QUINDICENNE E LO SCIENZIATO CHE STUDIA
IL PROBLEMA DELLE FUGHE DEI MINORENNI DALLA FAMIGLIA.
Pubblichiamo
la sentenza dell'10-7-70 del tribunale Civile e Penale di Savona che si è
pronunciato per il ricovero in un riformatorio giudiziario, per un tempo non
inferiore ai tre anni, di una fanciulla di quindici
anni «per i disegni criminosi» che il lettore giudicherà.
Non
si possono però evitare alcuni commenti: sul verbicidio
che il giudice indica come parte di un «medesimo disegno criminoso» può essere
interessante consultare un libro appena uscito di Aldo
Enzi (1) sul lessico
nazista in cui l'autore ha schedato migliaia di voci, dimostrando che il purismo
linguistico del nazismo altro non era che inganno che mascherava una tendenza
criminosa.
Più
lungo e severo commento meriterebbe lo specialista Prof.
De Caro, Direttore dell'Ospedale psichiatrico di Torino il perito
scientificamente interessato del problema delle fughe dei minorenni dalla
famiglia «il quale considera la minore persona socialmente pericolosa per la struttura della sua personalità, vuoi per infermità (se è così,
non è chiaro come tre anni di riformatorio la possano curare) vuoi per
l'ambiente in cui è costretta a vivere (ma il
riformatorio non aumenta le carenze parentali ambientali? se
si perché, infierire doppiamente sulla vittima?).
Sentenza del Giudice
Istruttore
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo
Italiano
Il Giudice Istruttore presso il
Tribunale Civile e Penale di Savona ha pronunciato la seguente SENTENZA nel
procedimento penale
contro
1) C.M.C. di S. e di C.G., nata a R. il 20-1-1955,
residente a C.M., Via P. n. 10 sc. A. - attualmente ricoverata presso l'istituto Buon Pastore di Torino.
Arrestata il 19-12-1969 - in libertà provvisoria l'11-2-1970.
2) B.V. di G.
Imputate:
Entrambe:
1) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 341, p.p. ultimo comma C.P. per avere,
rispettivamente, in concorso tra loro, offeso l'onore ed il prestigio dei
brigadieri di P.S. Rizzelli Antonio, Pelosi Vincenzo
e Purpari Alberto, nonché
delle guardie di P.S. Crudele Antonio, Legato Carmelo e Angelicchio
Pietro, tutti della Questura di Savona, pronunciando all'indirizzo dei
medesimi, a causa e nell'esercizio delle loro funzioni, in presenza loro e di
altre persone presenti negli uffici di Questura, frasi del tipo: «andate a
fare tutti nel culo; mi state tutti sul cazzo; non ci rompete il cazzo»,
indirizzando
Con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il 19 dicembre 1969;
II) - del reato di cui agli artt. 81 cpv.,
Con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il 19-12-1969, nei corridoi e lungo
le scale dell'edificio della locale Questura, presente pubblico estraneo agli
uffici;
III) - del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv.,
726 cpv. C.P. per avere, entrambe, nelle stesse
circostanze di tempo e di luogo del capo di imputazione che precede, usato
linguaggio contrario alla pubblica decenza, pronunciando, a ripetizione e ad
alta voce nel contesto di frasi con significato non precisabile, termini quali:
«cazzo, merda e simili».
Con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso;
IV) - del reato di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 27-12-1956,
n. 1423 per avere contravvenuto alla diffida del Questore di Savona in data
11-12-1969 di non far più ritorno in questa città per anni tre.
Acc. in Savona il 18-12-1969.
V) - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.,
495 p.p. e cpv. n.
Acc. il 19 gennaio 1970;
VI) - del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv.,
Con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso.
Acc. il 19-1-1970.
Il giorno 19 dicembre 1969 la
sedicente C.M., e B.V.
venivano tratte in arresto in Savona perché resesi responsabili di
contravvenzione alla diffida emessa nei loro confronti dal Questore di Savona l'11
dicembre 1969.
In data 19 dicembre 1969 la
sedicente C. e
Appena giunte in Questura, la
sedicente C. e
La sedicente C. si scagliava altresì
contro il dirigente
Nella circostanza la sedicente C. e
Con rapporto in data 20-12-1969
Nel corso della
sommaria istruttoria la sedicente C. e
Intanto si presentavano all'Ufficio
del P.M. la madre e la sorella della sedicente C.M., le quali facevano presente che la ragazza qualificatasi
per C.M. doveva identificarsi in C.M.C., non ancora
quindicenne, che era scappata di casa, come già aveva fatto altre volte,
probabilmente perché non era sana di mente.
In data 15 gennaio 1970 gli atti venivano trasmessi a questo Ufficio per la prosecuzione
dell'istruttoria con il rito formale.
Nel corso della stessa la sedicente
C. e
In sede di formale interrogatorio
entrambe ammettevano di aver commesso i fatti per cui
erano state denunciate (compreso il reato di contravvenzione alla diffida).
La sedicente C.M. confessava a
questo punto di chiamarsi, in effetti C.M.C. e di aver fornito false generalità, sia alla Questura,
sia al Pubblico Ministero, sia a questo GA., utilizzando il nominativo di una
sua vicina di casa.
Tenuto conto del titolo dei reati e dei precedenti penali delle imputate le stesse, con
provvedimento in data 10-2-1970, venivano poste in libertà provvisoria.
In data 16-2-1970 gli atti venivano rimessi al Tribunale di Torino, con preghiera di
far sottoporre
Il perito dell'Ufficio Prof. Diego De Caro, direttore degli Ospedali Psichiatrici
di Torino visitava
Metteva in
evidenza, il
perito, che, in considerazione della struttura della personalità della C.,
delle sue carenze di sviluppo mentale e dell'ambiente nel quale è costretta a
vivere, è molto probabile che
Le argomentazioni poste dal perito a
base delle sue conclusioni non possono non essere pienamente condivise, anche
in considerazione del fatto che il Prof. De Caro si è
scientificamente interessato del problema delle fughe dei
minorenni dalla famiglia e dal luogo di residenza.
Il Prof.
De Caro è dunque uno specialista particolarmente qualificato a dare un giudizio,
sotto il profilo psicologico e psichiatrico, sul conto della minore C.M.C.
In data 13-6-1970 gli atti venivano trasmessi all'Ufficio del P.M. ed in data 23-6-1970
il P.M. instava come da requisitoria.
Ciò posto, è da osservare che i
reati di cui ai capi II) -, III) -, IV) -, V) - e VI) sono compresi tra quelli
di cui all'art. 5 D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 e che, non ostandovi i precedenti penali delle imputate, i reati medesimi devono
dichiararsi estinti per amnistia: è evidente, per le stesse dichiarazioni
delle imputate che nella fattispecie non può trovare applicazione il disposto
dell'art. 152, 2 comma C.P.P., per il quale occorre
che la evidenza possa ricavarsi agevolmente in base agli elementi di fatto
raccolti nel corso delle indagini: circostanza, questa, che nel caso in esame
è penalmente insussistente.
Per quanto concerne il resto di cui
al capo I) - non si può che rilevare che senza alcun dubbio
sussistono gli estremi del reato di oltraggio pluriaggravato e continuato,
considerate le modalità e la pluralità delle azioni criminose, poste in essere
in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Nei confronti della C.M.C., tenuto conto delle
conclusioni del perito psichiatra, devesi, per contro, dichiarare non luogo a
procedere trattandosi di persona non imputabile per assoluta mancanza di
capacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art.
P. Q. M.
Il Giudice Istruttore.
Su conformi
conclusioni del P.M.;
Visti gli artt.
378 P.P.P. e 1 e 9 D.P.R. 22-5-1970, n. 283; chiusa
la formale istruttoria, dichiara non doversi procedere nei confronti di C.M.C. e B.V. in ordine ai reati
di cui ai capi II) -, III) -, IV) -, V) - e VI) perché estinti per amnistia.
Visto l'art.
Visti gli artt.
dichiara non doversi procedere contro C.M.C. in ordine al reato di cui al capo I) - perché non
imputabile per aver commesso il fatto senza capacità di intendere e di volere.
Visto l'art. 224, 3 comma, in relazione all'art.
Savona, lì 10 luglio 1970.
IL CANCELLIERE SIMONCINI
IL GIUDICE ISTRUTTORE STORACE
(1) ALDO ENZI, Il
lessico della violenza nella Germania nazista, Bologna, Ed.
Patron. Il materiale raccolto segue un ampio profilo storico del nazismo
attraverso le parole più tipiche di quel periodo,
spiegando come il lessico nazista non usasse parole specificatamente legata
alla violenza, ma parole banali che, sottoposte allo stravolgimento del significato
originale, diventano fanatismo assurdo e tendenza criminosa [basti ricordare Backerei (panetteria) per forno crematorio].
www.fondazionepromozionesociale.it