Prospettive
assistenziali, n. 20, ottobre-dicembre 1972
DOCUMENTI
SENTENZA
DEL PRETORE DI RONCIGLIONE
Il Pretore di Ronciglione
dr. Filippo Paone nella udienza
del 20 Aprile
1) Gregori Ildebrando al secolo Alfredo Antonio, n. a Poggio Cinolpo il 8 maggio 1894, res. a Roma -
Via S. Stefano del Cacco,
26 - Bassano Romano, presso l'istituto l'Assunta; dif. dall'avv. Giorgio Fermanelli,
Via Oslavia, 7 Roma.
2) Radicioni
Giovanni, n. ad Arcella il 27 novembre 1929, res. a Roma Via S. Stefano del Cacco, 26; presso l'istituto S. Vincenzo di Bassano Romano e con domicilio eletto presso il difensore;
dif. dall'avv. Filiberto
Spada, Corso Umberto, 17 - Ronciglione.
imputati
contumaci
Entrambi dei seguenti reati, ed in
particolare il Gregori quale titolare dell'Istituto l'Assunta
di Bassano Romano e il Radicioni
quale titolare dell'Istituto S. Vincenzo di Bassano
Romano:
a) di contravvenzione all'art. 665
del C. P. in relazione all'art. 50 del R. D. 15
Aprile 1926 n. 718 per avere alloggiato per mercede
fanciulli senza il riconoscimento di idoneità da parte della Giunta Esecutiva
dell'O.N.M.I.
b) art. 20 R. D. 24 dicembre 1934 n.
2316 per avere omesso di effettuare al locale Comitato
di patronato la dichiarazione di custodire e allevare fanciulli di età minore
agli anni 14, fuori della dimora dei genitori e del tutore, e di comunicare i
cambiamenti di residenza dei fanciulli.
c) art. 19 R.D. 24 dicembre 1934 n.
2316, punito dall'art.
Reati commessi tutti in Bassano Romano dall'agosto
motivi
Il 30 luglio 1969 il dr. Francesco Santanera, all'epoca presidente della Associazione
Nazionale Famiglie Adottive, proseguendo una iniziativa della Unione Italiana
per la promozione dei diritti del minore, inviava al Procuratore della
Repubblica una denuncia nella quale chiedeva che fossero svolte indagini su
alcuni Istituti operanti in provincia di Viterbo e che, pur accogliendo ed
allevando minori, non erano muniti di autorizzazione dell'O.N.M.I. e avevano
omesso di segnalare la presenza dei minori stessi ai locali Comitati O.N.M.I.
Per incarico ricevuto dalla Procura,
il 6 agosto 1970 la squadra di P.G. di Viterbo inviava un primo succinto rapporto
sui fatti; in seguito gli atti venivano inviati a
questo Pretore competente per materia e territorio in ordine all'attività
svolta dagli Istituti S. Vincenzo e l'Assunta operanti nel Comune di Bassano Romano.
A seguito della notifica, in data 17
ottobre 1970, di un mandato di comparizione a Gregori
Ildebrando e Radicioni Giovanni, titolari
rispettivamente degli Istituti l'Assunta e S. Vincenzo, tramite i loro
difensori, gli imputati depositavano una lunga
memoria nella quale, oltre ad alcune eccezioni di fatto e di diritto,
contestavano in particolare l'applicazione nei loro confronti della
contravvenzione di cui all'articolo
Dopo tale contestazione nasceva la
necessità di esperire perizia contabile per
verificare l'assunto della difesa e tale incarico veniva affidato al rag.
Pasquale Ventrella con ordinanza del 5 febbraio 1971,
successivamente rinnovato in data 15 Aprile 1971.
Venivano anche sequestrati
documenti, interrogati alcuni testimoni, e, dopo il completamento
dell'elaborato peritale, spiccato decreto di citazione a giudizio contenente
le imputazioni di cui in rubrica.
Gli imputati restavano contumaci al
dibattimento nel corso del quale venivano escussi
numerosi testimoni, per la maggior parte funzionari di ministeri ed enti che
avevano elargito contributi agli Istituti.
Al termine, sentite le richieste del
P.M. e le arringhe di difesa veniva data infine
lettura del dispositivo in atti. Nel merito delle singole imputazioni occorre
osservare quanto segue: le imputazioni di cui ai capi b) e c) della rubrica
addebitano agli accusati di non aver comunicato ai Comitati di Patronato (attualmente Comitati Comunali) di custodire e allevare
fanciulli di età inferiore degli anni 14 fuori della dimora dei genitori, il
cambiamento di residenza di costoro, e di aver raccolto fanciulli in stato di
abbandono.
In realtà è emerso dalle dichiarazioni
dei funzionari dell'ONMI citati a testimoniare come detti Comitati non siano
stati istituiti non solo nel Comune di Bassano
Romano, ma praticamente in tutta la provincia di
Viterbo. Non essendo stati istituiti detti Comitati gli imputati, anche volendo,
non avrebbero potuto eseguire l'obbligo di legge per cui
gli stessi vanno assolti con ampia formula dalle due ultime imputazioni
ricorrendo una evidente ipotesi di reato impossibile (art.
La prima imputazione è invece
certamente sussistente: l'art.
La norma del C.P. in verità presta
il fianco ad una interpretazione estensiva in quanto la formulazione letterale
della stessa consente di ritenerla applicabile in ogni ipotesi di «ricevimento
di persone in convitto o cura», indipendentemente dalla corresponsione di una
mercede, purché sia richiesta licenza o dichiarazione
all'autorità. Ma tale controverso aspetto
dell'applicabilità della norma resta superato dal fatto che in concreto come
appresso sarà dimostrato, gli istituti di Bassano
alloggiavano persone per mercede.
Né osta poi all'applicabilità della
norma (precettiva) la circostanza che detta attività fosse svolta da enti ecclesiastici perché a parte l'ovvia
considerazione che le attività non esclusivamente ecclesiastiche sono
disciplinate da leggi dello Stato, nell'art. 5 della legge 27 maggio 1929 n.
848 è espressamente stabilito che gli «Istituti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, in quanto esercitano attività di carattere educativo, assistenziale e comunque di interesse sociale a favore di
laici, sono sottoposti a leggi civili concernenti tali attività».
Premesso che nessuna posizione di
favore si dà certamente quando tali attività siano
svolte da enti di fatto, si deve pertanto concludere che l'art. 50 del R.D.L, 1926 n. 718 è certamente applicabile agli enti
ecclesiastici che diano assistenza ai minori anche se per avventura detta assistenza
corrisponda ai fini di «caritas» e religiosi indicati
nello statuto. Nel caso in esame è abbondantemente provato che gli enti
Monastero S. Vincenzo (riconosciuto con D.P.R. 2. 5. 1957) e il Pio Sodalizio
delle Suore Riparatrici del Santo Volto di N.S.G.C.
(riconosciuto con D.P.R. 14 novembre 1961) hanno alloggiato a vario titolo
minori dietro corresponsione di mercede. È bene precisare che la nozione di
mercede equivale a quella di prezzo, di corrispettivo, e che quindi il reato contravvenzionale può essere escluso
(quando non si acceda alla tesi, più sopra accennata che la norma, per
i luoghi di convitto e cura, possa prescindere dalla nozione di mercede)
soltanto quando l'alloggio e il ricevimento vengano offerti del tutto gratuitamente: si ha quindi
mercede quando la prestazione venga effettuata dietro corrispettivo,
indipendentemente dal fatto che il prezzo possa contenere un guadagno.
Numerosi e concordanti elementi
dimostrano come negli Istituti di Bassano i minori
certamente non venissero alloggiati gratuitamente;
molti altri lasciano intendere inoltre che la mercede corrisposta costituisse
il corrispettivo di una prestazione di alloggio esercitata con criteri
aziendali e quindi a fine di lucro e con profitto.
La perizia contabile ha potuto
accertare che nel decennio 1961 - 1970 furono corrisposti
al S. Vincenzo da ministeri dello Stato (Sanità, Interno, Finanze), da Enti
Vari (ANCR, ONPI, Provincia di Viterbo, Istituto Professionale radio TV, vari
comuni, ONMI, ONIG, C.P.A di varie provincie, Prefetture, ENAOLI, etc.) nonché da privati la
somma di L. 814.859.729.
Analogamente la stessa relazione peritale riferisce che all'Assunta
furono erogati da enti pubblici e da privati, nel decennio 1961-1970 L. 839.991.355. Le cifre
indicate sono attendibilissime perché si riferiscono soltanto a quelle somme
delle quali è stata comprovata l'effettiva erogazione e sono quindi certamente
approssimate in grande difetto non essendo state
ovviamente considerate altre somme (esempio donazioni, versamenti, etc.) delle
quali, pur essendo presumibile che siano state versate, non ne è stato
reperito il documento di entrata (vedi Vol. V ultimo
documento: il Gregori era autorizzato a non tenere il
bollettario di riscossione). Dette somme furono tutte versate perché i due
Istituti effettuassero prestazioni di assistenza in
favore di minori. Nella gran parte dei casi gli enti pubblici stipulavano con gli Istituti vere e proprie convenzioni di ricovero che,
come hanno potuto spiegare i funzionari responsabili, prevedevano il pagamento
di una retta giornaliera. E non può quindi certo dubitarsi
che i versamenti effettuati a tale titolo costituissero
il corrispettivo di una prestazione.
Altre somme furono versate da Enti
pubblici a titolo di «contributo» oppure per lavori da eseguire: anche in questi
casi tra l'elargizione e la prestazione può rinvenirsi
un rapporto di reciproca interdipendenza perché detti versamenti venivano
effettuati con il dichiarato fine che fossero utilizzati direttamente o indirettamente
per l'«assistenza» ai minori.
Per quanto riguarda i versamenti
effettuati dai privati, l'assunto della difesa che si trattasse di modeste elargizioni
«libere», è clamorosamente smentito da numerosi documenti rinvenuti dai quali
emerge come le persone che affidavano i propri minori ai due Istituti assumevano delle vere e proprie obbligazioni per il
pagamento della retta mensile, dei libri, della cancelleria, del medico, delle
medicine e di «tutte quelle spese giudicate necessarie dalla Direzione a bene
dell'alunno». Distinte di cambiali presentate all'incasso, ricevute di accreditamento di effetti incassati, elenco di
nominativi di «alunni morosi da passare all'avvocato», lettere in cui è scritto
che la pagella scolastica non sarebbe stata consegnata se non fossero stati pagati
i debiti, dicono quanto liberi siano stati i versamenti dei privati, (vedi Vol. V.). Ritiene il Giudicante che quanto sopra detto
dimostri di già, abbondantemente, la sussistenza di
una «mercede» la cui nozione ai fini dell'applicabilità dell'art.
Comunque concreti elementi di prova
confutano l'ultima ipotesi della difesa e dimostrano invece non solo lo scopo
ma l'effettivo conseguimento di un lucro. Il grande divario,
evidenziato dalla perizia contabile, tra le entrate e le uscite accertate (S.
Vincenzo L. 814.859.729 di entrate e L. 8.191.766 di uscite; ]'Assunta L.
842.062.765 di entrate e L. 2.071.410 di uscite) ; il
patrimonio accumulato di L. 1.213.800.000 (vedi perizie S. Vincenzo pag. 19 punto 17);
l'entità delle rette corrisposte dai privati e che a volte venivano ad
integrare quelle versate da enti pubblici, (vedi Vol.
V), il possesso di una florida azienda agricola (
P. Q. M.
Il Pretore visti gli artt.
visti gli artt.
483 e
Dispone la trasmissione degli atti
al Procuratore della Repubblica di Viterbo ed al
Pretore di Viterbo perché ciascuno nelle proprie competenze:
1) promuova ai sensi dell'art. 10
della legge 27 maggio 1929 n.
2) provveda alla registrazione,
d'ufficio, nel registro delle persone giuridiche
degli Enti che non hanno adempiuto a tale obbligo.
3) valuti l'opportunità di
promuovere azione penale:
- per la contravvenzione di cui
all'art.
- per i delitti di
omissione di atti d'ufficio (art.
- per quanto riscontrabile in ordine alla mancata utilizzazione dei contributi
elargiti così come prospettato nella perizia d'ufficio in atti.
Ordina inoltre lo stralcio della
lettera in data 20.1.1972 dell'Unione italiana per la promozione
dei diritti del minore, e la trasmissione al proprio ufficio, per
ulteriori accertamenti in ordine alla mancata istituzione dei servizi di
medicina sociale denunciati nella predetta nota.
Manda
IL PRETORE (Filippo Paone)
www.fondazionepromozionesociale.it