Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
DOCUMENTI
DENUNCIA PENALE PER
RIFIUTO DELLA SCUOLA DI ACCOGLIERE UN HANDICAPPATO
Nel
settore degli handicappati vi sono, com'è noto, gravi carenze
legislative.
Tuttavia
neppure le leggi vigenti sono applicate o lo sono con un'interpretazione
talmente restrittiva che spesso denota una concezione razzista. È il caso, ad
esempio, del rifiuto della scuola di accogliere
bambini e ragazzi handicappati. L'esame del caso relativo
alla denuncia penale, che pubblichiamo integralmente, compete ovviamente
alla magistratura.
Vogliamo
però sottolineare che, se non erriamo, è la prima
volta che l'autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi su questo problema
di particolare importanza.
Aggiungiamo
inoltre che la denuncia presentata è uno degli esempi, purtroppo rari, di una associazione di handicappati che si è liberata dalla
antica e ancora troppo frequente posizione di supina accettazione dell'esclusione
alla quale sono costretti dalle autorità i propri «protetti».
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
L'Associazione Italiana per
l'Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione di
Venezia, in persona del suo Presidente sig. Vincenzo
D'Agostino, assistita dall'avv. Ezio Adami (con studio in Venezia, Campo Manin n. 4255), presso
il quale è elettivamente domiciliata, espone quanto
segue.
Il ragazzo Nerio De Rossi, nato il
23 luglio 1954, residente a Tessera (Venezia), Via Orlanda
n. 25, fino al 27-10-72 ricoverato all'Istituto San
Camillo in Venezia-Lido, frazione Alberoni,
è affetto da una paralisi cerebrale infantile che lo costringe ad avvalersi di
una carrozzella per i suoi movimenti.
Con relazione in data 23-10-72 il dott. Ettore Lazzarini
del Centro Ambulatoriale Educazione Psicomotoria Spastici dell'Amministrazione
Provinciale di Venezia ha dichiarato: «Il giovane Nerio De Rossi, di anni 18, soffre di una tetraparesi spastica con
componente extrapiramidale costituita prevalentemente da discinesie a tipo di
tremori e distonie di tipo core-atetoide. La deambulazione
è impedita, come pure ovviamente i movimenti fini delle mani. Il grado di disartria è discreto, ma l'eloquio bene intellegibile.
Le condizioni psichiche invece, con particolare riguardo all'intelligenza
paiono nel complesso entro i limiti della normalità. (Del
resto un TERMAN-MERRIL effettuato nel '
Nella dichiarazione in data 5-10-72 del professor Vincenzo Barbuti, Preside della
Scuola Media «Ippolito Nievo» di San Donà di Piave,
si legge: «A richiesta dell'interessato, si dichiara che l'alunno De Rossi
Nerio, che ha frequentato le prime due classi della Scuola Media presso questo Istituto, ha affrontato i propri impegni scolastici
con notevole diligenza e forza di volontà. Nonostante
le condizioni fisiche che gli impedivano di scrivere con chiara grafia a causa
del tremito alle mani, l'alunno riusciva ugualmente a svolgere anche le prove
grafiche e scritte. Da parte del Consiglio di Classe si nutriva molta
comprensione e si valutavano maggiormente le prove
orali tenendo conto delle disposizioni di legge in materia».
Il ragazzo, avendo la necessità di
continuare le cure riabilitative cui si è sottoposto presso l'istituto
«San Camillo» di Alberoni,
si iscrisse presso
Il ragazzo si recò a scuola il 3
ottobre per iniziare l'anno scolastico. I professori notarono che la sua
calligrafia non era buona a causa del tremolio della mano e lo riferirono alla
Preside, prof.ssa Amedea Puia, la quale prese la
decisione di non ammetterlo a scuola. Vani furono i
successivi tentativi del ragazzo e del Superiore dell'istituto
«San Camillo» per convincere
Con lettera in
data 7 ottobre il De Rossi scrisse al Provveditore agli Studi di Venezia, esponendogli
il caso ed invitandolo ad interessarsi affinché la resistenza della Preside fosse superata.
La lettera non ebbe risposta né esito alcuno.
L'AIAS di Venezia inviò alla Preside
una lettera racc. r.r. in data 25 ottobre con l'invito a comunicare con
urgenza «una motivata dichiarazione del rifiuto all'iscrizione» del De Rossi. Anche questa lettera rimase senza risposta.
Del caso si interessò
il giornale quotidiano locale «Il Gazzettino» con una serie di
articoli nei giorni 18, 24, 28 ottobre e 2 novembre.
Per non perdere altri giorni di
scuola il De Rossi chiese ed ottenne l'iscrizione alla
sezione ospedaliera della Scuola Media di Pellestrina,
ubicata a San Piero in Volta, presso l'istituto «S. Maria degli Angel », ove il De Rossi attualmente si trova.
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Con lettera portante il timbro
postale del 17 ottobre l'AIAS ricevette una lettera
del seguente tenore:
«Il sottoscritto Penzo
Guido, padre di Penzo Alessandro (spastico) dimesso
dall'Istituto “
Con lettera racc. r.r. espresso in data 20 ottobre
l'AIAS scrisse alla Preside prof.ssa Amedea Puia nei
seguenti termini:
«Il signor Penzo
Guido ci ha segnalato che l'iscrizione alla Vs. Scuola del proprio figlio, Penzo Alessandro, Via Sandro Gallo n. 161, dimesso
dall'Istituto “
La lettera è rimasta senza risposta.
Il sig. Guido Penzo
comunicò poi all'AIAS che non aveva alcun motivo di dolersi del comportamento della Preside, in quanto ella aveva ragione
a negare l'ammissione a scuola di suo figlio «incapace».
Poiché il sig. Penzo
ha un'altra figlia che frequenta la seconda classe nella stessa Scuola Media,
si può presumere che egli si sia lasciato convincere dalla Preside a non
insistere nella domanda per paura di ritorsioni nei confronti della figlia.
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Dal giornale «Il Gazzettino» del
giorno 28 ottobre si riferisce il caso di un altro ragazzo, I.F. (Italo Ferrino)
di 16 anni, dapprima accettato e poi allontanato dalla Scuola Media «Longhena».
L'AIAS si riserva di segnalare il
verificarsi nella stessa Scuola Media «B. Longhena» di altri fatti analoghi
(ragazzi handicappati non accettati a scuola) quando avrà raccolto più precise
e documentabili notizie.
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Quali sono le ragioni addotte dalla
Preside a giustificazione del proprio comportamento? Ufficialmente la prof.ssa Puia non ha preso alcun formale provvedimento, evitando
perfino di rispondere alle lettere dell'AIAS.
Attraverso l'inchiesta condotta dal
giornale «Il Gazzettino» si è venuti a conoscenza di
alcuni argomenti addotti dalla Preside a sostegno delle proprie decisioni nei
confronti dei tre ragazzi.
Dall'articolo de «Il Gazzettino» del
giorno 24 ottobre si apprende che
Per quanto riguarda il ragazzo
Alessandro Penzo,
Ne «Il Gazzettino» del 2 novembre è
stata pubblicata una lettera della prof.ssa Puia,
nella quale si afferma falsamente che il De Rossi è un
«minorato assolutamente non autosufficiente», si parla di una richiesta di
consulenza medica avanzata da parecchi giorni e si accenna ad una
indispensabilità della documentazione medica prevista dalla legge 30-3-71 n.
118.
«Il Gazzettino» aderiva all'invito
della prof.ssa Puia, pubblicando anche la dichiarazione
del Penzo.
Quanto al caso del ragazzo I.F. di
16 anni
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Quali sono le violazioni di legge
commesse dalla Preside?
Anzitutto è da precisare che una
legge di circa mezzo secolo fa, il R.D. 4-5-1925 n. 653, quando i princìpi di massima tutela della personalità del cittadino
sanciti dalla carta costituzionale non erano ancora recepiti nel nostro
ordinamento giuridico, ammetteva l'iscrizione agli
istituti medi d'istruzione dei ragazzi «mutilati e invalidi di guerra e coloro
che dalla nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale
degli organi».
L'art. 102 della predetta legge
prevede che questi alunni possano sostenere le prove d'esame con «dispensa
totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia
possibile, ad esperimenti... equipollenti».
Ne «Il Manuale del Preside» di Enzo Giffoni (Edizione
«Per analogia, nel corso dell'anno
scolastico, nella valutazione di alunni interni, con
imperfezioni fisiche, vanno seguiti i seguenti criteri: 1) Classificazione
alla pari degli altri alunni nelle materie il cui studio l'alunno può seguire
normalmente; 2) Classificazioni trimestrali, mediante prove da stabilirsi dal
Consiglio di Classe, nelle materie il cui studio l'alunno non può seguire
normalmente a causa della sua infermità».
L'art. 102 presuppone implicitamente
la frequenza degli alunni minorati durante l'anno scolastico, dato che
l'esame è la conclusione di un ciclo scolastico.
In attuazione del
diritto allo studio per il pieno sviluppo della persona in seno alla società,
secondo i princìpi fissati dagli artt. 3, 4, 34 e 38 della Costituzione,
è intervenuta la recente legge 30-3-1971
n. 118 (provvidenze a favore degli invalidi civili), la quale all'art. 28
secondo comma stabilisce:
«L'istruzione dell'obbligo deve
avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i
soggetti siano affetti
da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da
impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle
predette classi normali».
Tale norma ha lo
scopo di evitare l'emarginazione sociale degli handicappati.
Avvicinandosi il più possibile ai cosiddetti «normali», essi attingono
notevoli benefici sul piano psicologico, intellettivo, affettivo e sociale. Inoltre
il rapporto tra «normali» e handicappati giova ad entrambi
e all'intera società perché crea un clima di reciproca accettazione e di
solidarietà.
Per gli handicappati più gravi in
altri Stati il problema è stato affrontato mediante l'istituzione di classi speciali presso le scuole normali in modo da
stabilire quotidiani contatti coi «normali» durante la ricreazione e
nell'insegnamento di determinate materie (canto, esercitazioni pratiche,
disegno, recitazione, ecc.).
L'art. 28 secondo comma della legge
30-3-1971 n. 118 prescrive, come abbiamo visto, che l'invalido non sia ammesso nelle classi normali soltanto quando sia «affetto
da gravi deficienze intellettuali o da menomazioni
fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento
e l'inserimento nelle predette classi normali».
Il De Rossi, che rispetto agli altri alunni ha
esclusivamente una difficoltà di
scrittura a causa del tremolio della mano (ciò che non gli ha impedito di
frequentare la scuola dell'obbligo fino alla soglia della classe terza della
Scuola Media), é evidentemente inseribile nelle classi normali senza
necessità di ricorrere ad alcuna indagine medica. Il tremolio della mano non
ha impedito e non impedisce né ha reso o rende molto
difficoltoso l'apprendimento del ragazzo.
Non c'era quindi alcun motivo
apparente per sottoporre il ragazzo a visita medica
allo scopo previsto nella suddetta norma.
Ma anche ammettendo per ipotesi che
Anzitutto è da osservare che al
riguardo non è competente - come invece afferma la prof.ssa Puia
- la commissione sanitaria provinciale prevista dall'art. 7 della legge 30-3-71 n. 118. Tale commissione, come quella regionale che
giudica in grado d'appello, ha il compito di accertare e valutare le
minorazioni degli invalidi (artt. 8
e 11) per il conseguimento delle provvidenze previste dagli artt. 12 (pensione di invalidità),
13 (assegno mensile), 23 (addestramento, qualificazione e riqualificazione
professionale) e 24 (indennità di frequenza ai corsi di addestramento
professionale).
La commissione non ha alcun potere
nell'ambito della scuola, che è invece affidato al
personale medico dei servizi di medicina
scolastica, istituiti col D.P.R.
11-2-61 n. 264 (Titolo III artt. 9-19) e regolati dal
D.P.R. 22-12-67 n. 1518.
Tali servizi, che il Comune (o, in
via sussidiaria o integrativa,
Il medico scolastico può essere
investito dell'indagine medica su determinati alunni dal capo dell'istituto su
segnalazione degli insegnanti o delle famiglie.
L'art. 31 del D.P.R.
22-12-67 n. 1518 prescrive infatti l'obbligo degli
insegnanti di riferire al capo dell'istituto «i fatti e le osservazioni»
concernenti «gli alunni che presentano atipie».
Prosegue la norma stabilendo che il capo
dell'istituto «ne informa il medico
scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari
alle indagini opportune ed all'eventuale ulteriore
periodo di osservazione, per la
valutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti
stessi alle, scuole speciali o alle classi differenziali... In base all'esito
degli accertamenti, l'autorità scolastica competente, presi gli opportuni
contatti con le famiglie interessate, procede all'assegnazione dei soggetti
alle scuole speciali o alle classi differenziali. Contro il provvedimento... è
ammesso il ricorso, da parte della persona che esercita sul ragazzo la patria potestà o la tutela.... al medico provinciale...».
Non sappiamo se nella Scuola Media
«B. Longhena» sia stato istituito dal Comune il
servizio di medicina scolastica, obbligo a suo carico stabilito dal D.P.R. 11-2-61 n. 264 (Titolo III, artt. 13 e 14) e dal D.P.R. 22-12-67 n. 1518 (del quale si vedano in
particolare gli artt. 3, 4 e 11).
Sappiamo però per certo che nella sede municipale
funziona il servizio di medicina scolastica diretto da un medico.
A tale servizio semmai la prof.ssa Puia doveva rivolgersi per gli accertamenti previsti dal
D.P.R. 22-12-67 n. 1518.
Affermiamo comunque
che, finché non sia stato emesso il
provvedimento di assegnazione alle scuole speciali o alle classi
differenziali, il capo dell'istituto deve permettere la frequenza dell'allievo
alle lezioni nelle classi normali della scuola.
Negare l'iscrizione dell'allievo e allontanarlo dopo
l'inizio dell'attività scolastica - come ha fatto la prof.ssa Puia per i casi suesposti - costituisce un gravissimo
abuso, che concreta i reati previsti dagli artt.
323 (abuso di potere del pubblico ufficiale) e 328 (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) del codice penale.
Poiché sembra che la prof.ssa Puia abbia accennato al compimento del 15° anno di età come motivo per negare l'iscrizione degli allievi, è
appena il caso di ricordare che l'adempimento dell'obbligo scolastico a carico
dei genitori dell'allievo infraquindicenne (art. 8
della legge 31-12-62 n. 1859) non può essere confuso col diritto di ogni
cittadino al servizio pubblico scolastico quando egli abbia il titolo di studio
prescritto dalla legge.
Per quanto riguarda il caso del
ragazzo Penzo Alessandro
occorre accertare se la rinuncia all'iscrizione a scuola da parte del padre sia
la conseguenza di un atteggiamento
intimidatorio della Preside, la quale ha preteso dall'interessato una
dichiarazione contrastante con la lettera in precedenza spedita alla AIAS.
L'Autorità Giudiziaria valuterà se
tale comportamento della prof.ssa Puia costituisca il reato di violenza privata (art. 610 del codice penale).
Il richiamo approssimativo a varie
norme di legge, la mancata risposta alle intimazioni del De
Rossi e dell'AIAS e l'implicito rifiuto di assumere provvedimenti
formali di allontanamento dei ragazzi (accompagnato per il De Rossi da ipocrite
dichiarazioni di riserva di un'ipotetica decisione futura), l'atteggiamento ora
reticente ora contraddittorio assunto dalla prof.ssa Puia
dimostrano in modo inequivoco che la stessa ha
cercato ogni pretesto giuridico per allontanare i tre ragazzi minorati dalla
Scuola Media «Longhena».
La vera ragione di
siffatto comportamento deve ricercarsi in uno spirito di vero razzismo. La prof.ssa Puia
ha infatti dichiarato spudoratamente: «Io devo
tutelare tutti gli altri ragazzi». In tal modo ha dimostrato di dividere i
ragazzi in due categorie, quella dei «normali» (che meritano ogni tutela) e
quella dei minorati (che con la loro presenza non devono turbare gli «eletti») . Da una parte i bianchi, dall'altra i
negri; da una parte gli ariani, dall'altra gli ebrei. Il
razzismo purtroppo continua ad allignare nella nostra vita sociale,
nonostante le categoriche affermazioni di tutela di ogni persona umana contenuto nella carta costituzionale.
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* *
Pertanto l'AIAS (con l'adesione del
sig. De Rossi Pietro, padre di De Rossi Nerio, che controfirma
il presente atto) chiede che l'Autorità Giudiziaria proceda penalmente nei
confronti della prof.ssa Amedea Puia e di eventuali
altri corresponsabili per i reati che saranno accertati in base ai fatti suesposti
e agli altri fatti che dall'istruttoria dovessero emergere.
Si allegano i seguenti documenti:
1) fotocopia relazione in data 23-10-72 del Centro Ambulatoriale Educazione Psicomotoria
Spastici;
2) fotocopia dichiarazione in data 5-10-72 del prof. Vincenzo Barbuti, Preside della Scuola Media
«Ippolito Nievo» di San Donà di Piave;
3) fotocopia lettera in data 7-19-72
di De Rossi Nerio al Provveditore agli Studi;
4) fotocopia dichiarazione in data
23-10-72 di De Rossi Nerio;
5) fotocopia lettera racc. r.r. in data 25-10-72 dell'AIAS alla Preside della Scuola Media «Longhena»;
6) fotocopia lettera di Penzo Guido all'AIAS con timbro postale in data 17-10-72;
7) fotocopia lettera racc. r.r. espresso della AIAS alla
Preside della Scuola Media «Longhena»;
8) fotocopia estratto giornale «Il
Gazzettino» in data 18-10-72;
9) fotocopia lettera in data 19-10-72 del Consiglio Direttivo e del Comitato di base
dell'AIAS al giornale «Il Gazzettino»;
10) fotocopia estratto giornale «Il
Gazzettino» in data 24-10-72;
11) fotocopia estratto giornale «Il
Gazzettino» in data 28-10-72;
12) fotocopia estratto giornale «Il
Gazzettino» in data 2-11-72.
Venezia 18 novembre 1972.
Il Presidente
dell'AIAS - Sezione di Venezia
VINCENZO D'AGOSTINO
Il padre di De Rossi Nerio
PIETRO DE ROSSI
www.fondazionepromozionesociale.it