Prospettive assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973

 

 

DOCUMENTI

 

DENUNCIA PENALE PER RIFIUTO DELLA SCUOLA DI ACCOGLIERE UN HANDICAPPATO

 

 

Nel settore degli handicappati vi sono, com'è noto, gravi carenze legi­slative.

Tuttavia neppure le leggi vigenti sono applicate o lo sono con un'inter­pretazione talmente restrittiva che spesso denota una concezione razzista. È il caso, ad esempio, del rifiuto della scuola di accogliere bambini e ragazzi handicappati. L'esame del caso relativo alla denuncia penale, che pubblichiamo integralmente, compete ovviamente alla magistratura.

Vogliamo però sottolineare che, se non erriamo, è la prima volta che l'autorità giudiziaria è chiamata a pronunciarsi su questo problema di parti­colare importanza.

Aggiungiamo inoltre che la denuncia presentata è uno degli esempi, purtroppo rari, di una associazione di handicappati che si è liberata dalla antica e ancora troppo frequente posizione di supina accettazione dell'esclu­sione alla quale sono costretti dalle autorità i propri «protetti».

 

 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

 

L'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici (A.I.A.S.) - Sezione di Venezia, in per­sona del suo Presidente sig. Vincenzo D'Agosti­no, assistita dall'avv. Ezio Adami (con studio in Venezia, Campo Manin n. 4255), presso il quale è elettivamente domiciliata, espone quanto segue.

Il ragazzo Nerio De Rossi, nato il 23 luglio 1954, residente a Tessera (Venezia), Via Orlan­da n. 25, fino al 27-10-72 ricoverato all'Istituto San Camillo in Venezia-Lido, frazione Alberoni, è affetto da una paralisi cerebrale infantile che lo costringe ad avvalersi di una carrozzella per i suoi movimenti.

Con relazione in data 23-10-72 il dott. Ettore Lazzarini del Centro Ambulatoriale Educazione Psicomotoria Spastici dell'Amministrazione Pro­vinciale di Venezia ha dichiarato: «Il giovane Nerio De Rossi, di anni 18, soffre di una tetra­paresi spastica con componente extrapiramidale costituita prevalentemente da discinesie a tipo di tremori e distonie di tipo core-atetoide. La de­ambulazione è impedita, come pure ovviamente i movimenti fini delle mani. Il grado di disartria è discreto, ma l'eloquio bene intellegibile. Le con­dizioni psichiche invece, con particolare riguardo all'intelligenza paiono nel complesso entro i li­miti della normalità. (Del resto un TERMAN-MER­RIL effettuato nel '67 ha fornito un Q.I. di 0,75, che è solo lievemente al di sotto della media normale. Da allora ad oggi è verosimile che lo sviluppo psichico abbia migliorato il dato, che sarebbe da ricontrollare). Si ha notizia infatti che il giovane è stato regolarmente promosso al­la terza media normale. Ritengo pertanto che, al fine di ottenere la più completa socializzazione del giovane, considerando le sue ottime qualità di volontà, costanza e applicazione, sia assolu­tamente auspicabile la prosecuzione degli studi in scuola normale».

Nella dichiarazione in data 5-10-72 del pro­fessor Vincenzo Barbuti, Preside della Scuola Media «Ippolito Nievo» di San Donà di Piave, si legge: «A richiesta dell'interessato, si dichiara che l'alunno De Rossi Nerio, che ha frequentato le prime due classi della Scuola Media presso questo Istituto, ha affrontato i propri impegni scolastici con notevole diligenza e forza di vo­lontà. Nonostante le condizioni fisiche che gli impedivano di scrivere con chiara grafia a causa del tremito alle mani, l'alunno riusciva ugual­mente a svolgere anche le prove grafiche e scrit­te. Da parte del Consiglio di Classe si nutriva molta comprensione e si valutavano maggior­mente le prove orali tenendo conto delle dispo­sizioni di legge in materia».

Il ragazzo, avendo la necessità di continuare le cure riabilitative cui si è sottoposto presso l'istituto «San Camillo» di Alberoni, si iscrisse presso la Sezione ospedaliera «Stella Maris» della Scuola Media Statale «Longhena» del Li­do-Ca' Bianca, sezione frequentata dai ragazzi ricoverati presso l'istituto «San Camillo».

Il ragazzo si recò a scuola il 3 ottobre per ini­ziare l'anno scolastico. I professori notarono che la sua calligrafia non era buona a causa del tre­molio della mano e lo riferirono alla Preside, prof.ssa Amedea Puia, la quale prese la decisio­ne di non ammetterlo a scuola. Vani furono i suc­cessivi tentativi del ragazzo e del Superiore dell'istituto «San Camillo» per convincere la Pre­side ad ammettere a scuola il De Rossi.

Con lettera in data 7 ottobre il De Rossi scris­se al Provveditore agli Studi di Venezia, espo­nendogli il caso ed invitandolo ad interessarsi affinché la resistenza della Preside fosse supe­rata. La lettera non ebbe risposta né esito al­cuno.

L'AIAS di Venezia inviò alla Preside una let­tera racc. r.r. in data 25 ottobre con l'invito a comunicare con urgenza «una motivata dichiara­zione del rifiuto all'iscrizione» del De Rossi. An­che questa lettera rimase senza risposta.

Del caso si interessò il giornale quotidiano lo­cale «Il Gazzettino» con una serie di articoli nei giorni 18, 24, 28 ottobre e 2 novembre.

Per non perdere altri giorni di scuola il De Rossi chiese ed ottenne l'iscrizione alla sezione ospedaliera della Scuola Media di Pellestrina, ubicata a San Piero in Volta, presso l'istituto «S. Maria degli Angel », ove il De Rossi attual­mente si trova.

 

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Con lettera portante il timbro postale del 17 ottobre l'AIAS ricevette una lettera del seguente tenore:

«Il sottoscritto Penzo Guido, padre di Penzo Alessandro (spastico) dimesso dall'Istituto “La Nostra Famiglia” e dichiarato idoneo alla fre­quenza alle medie inferiori, è stato rifiutato dalla Scuola Media Statale “Baldassare Longhena” di Lido - Ca' Bianca. Non commento. Distinti saluti. Il padre f.to Penzo ».

Con lettera racc. r.r. espresso in data 20 otto­bre l'AIAS scrisse alla Preside prof.ssa Amedea Puia nei seguenti termini:

«Il signor Penzo Guido ci ha segnalato che l'iscrizione alla Vs. Scuola del proprio figlio, Penzo Alessandro, Via Sandro Gallo n. 161, di­messo dall'Istituto “La Nostra Famiglia” e di­chiarato dalla équipe medico-psico-pedagogica idoneo alla frequenza della media inferiore, è stata da Voi “rifiutata” senza motivazione scrit­ta. Poiché il suddetto Penzo Alessandro è ancora nell'obbligo scolastico (essendo nato l'1 novem­bre 1957) Vi prego di voler riesaminare con cor­tese sollecitudine la sua richiesta d'iscrizione. Resto in attesa di conoscere le Vostre decisioni in merito entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente, dopodiché daremo corso ad azio­ne legale. Distinti saluti. F.to il Presidente Vin­cenzo D'Agostino».

La lettera è rimasta senza risposta.

Il sig. Guido Penzo comunicò poi all'AIAS che non aveva alcun motivo di dolersi del comporta­mento della Preside, in quanto ella aveva ragio­ne a negare l'ammissione a scuola di suo figlio «incapace».

Poiché il sig. Penzo ha un'altra figlia che fre­quenta la seconda classe nella stessa Scuola Media, si può presumere che egli si sia lasciato convincere dalla Preside a non insistere nella domanda per paura di ritorsioni nei confronti del­la figlia.

 

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Dal giornale «Il Gazzettino» del giorno 28 ot­tobre si riferisce il caso di un altro ragazzo, I.F. (Italo Ferrino) di 16 anni, dapprima accettato e poi allontanato dalla Scuola Media «Longhena».

L'AIAS si riserva di segnalare il verificarsi nel­la stessa Scuola Media «B. Longhena» di altri fatti analoghi (ragazzi handicappati non accettati a scuola) quando avrà raccolto più precise e do­cumentabili notizie.

 

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Quali sono le ragioni addotte dalla Preside a giustificazione del proprio comportamento? Ufficialmente la prof.ssa Puia non ha preso al­cun formale provvedimento, evitando perfino di rispondere alle lettere dell'AIAS.

Attraverso l'inchiesta condotta dal giornale «Il Gazzettino» si è venuti a conoscenza di alcuni argomenti addotti dalla Preside a sostegno delle proprie decisioni nei confronti dei tre ragazzi.

Dall'articolo de «Il Gazzettino» del giorno 24 ottobre si apprende che la Preside, dopo aver premesso che l'iscrizione, del De Rossi avrebbe dovuto essere accompagnata da una cartella cli­nica rilasciata dall'Istituto «San Camillo», ha sostenuto che competente a decidere l'ammis­sione a scuola del ragazzo doveva essere la coni­missione sanitaria provinciale.

Per quanto riguarda il ragazzo Alessandro Pen­zo, la Preside ha affermato di non averlo ammes­so a scuola perché aveva già compiuto il 15° an­no di età (mentre, essendo egli nato l'1 novem­bre 1957, la circostanza era falsa).

Ne «Il Gazzettino» del 2 novembre è stata pubblicata una lettera della prof.ssa Puia, nella quale si afferma falsamente che il De Rossi è un «minorato assolutamente non autosufficiente», si parla di una richiesta di consulenza medica avanzata da parecchi giorni e si accenna ad una indispensabilità della documentazione medica prevista dalla legge 30-3-71 n. 118.

La Preside pregava inoltre di pubblicare una dichiarazione rilasciatale dal sig. Penzo Guido. Nella dichiarazione il Penzo affermava di non aver mai presentato domanda d'iscrizione del fi­glio Alessandro alla Scuola Media «Longhena» e che la Preside non aveva mai rifiutato tale iscrizione.

«Il Gazzettino» aderiva all'invito della prof.ssa Puia, pubblicando anche la dichiarazione del Penzo.

Quanto al caso del ragazzo I.F. di 16 anni la Preside richiamava l'art. 5 del R.D. 4-5-1925 nu­mero 653, che conferisce al capo d'istituto il po­tere di allontanare gli alunni «affetti da malattie contagiose o ripugnanti».

 

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Quali sono le violazioni di legge commesse dalla Preside?

Anzitutto è da precisare che una legge di circa mezzo secolo fa, il R.D. 4-5-1925 n. 653, quando i princìpi di massima tutela della personalità del cittadino sanciti dalla carta costituzionale non erano ancora recepiti nel nostro ordinamento giu­ridico, ammetteva l'iscrizione agli istituti medi d'istruzione dei ragazzi «mutilati e invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per causa so­pravvenuta non abbiano la piena capacità fun­zionale degli organi».

L'art. 102 della predetta legge prevede che questi alunni possano sostenere le prove d'esa­me con «dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possi­bile, ad esperimenti... equipollenti».

Ne «Il Manuale del Preside» di Enzo Giffoni (Edizione La Scuola di Brescia) si legge:

«Per analogia, nel corso dell'anno scolastico, nella valutazione di alunni interni, con imperfe­zioni fisiche, vanno seguiti i seguenti criteri: 1) Classificazione alla pari degli altri alunni nel­le materie il cui studio l'alunno può seguire nor­malmente; 2) Classificazioni trimestrali, median­te prove da stabilirsi dal Consiglio di Classe, nelle materie il cui studio l'alunno non può se­guire normalmente a causa della sua infermità».

L'art. 102 presuppone implicitamente la fre­quenza degli alunni minorati durante l'anno sco­lastico, dato che l'esame è la conclusione di un ciclo scolastico.

In attuazione del diritto allo studio per il pieno sviluppo della persona in seno alla società, se­condo i princìpi fissati dagli artt. 3, 4, 34 e 38 della Costituzione, è intervenuta la recente leg­ge 30-3-1971 n. 118 (provvidenze a favore degli invalidi civili), la quale all'art. 28 secondo com­ma stabilisce:

«L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gra­vità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali».

Tale norma ha lo scopo di evitare l'emargina­zione sociale degli handicappati. Avvicinandosi il più possibile ai cosiddetti «normali», essi at­tingono notevoli benefici sul piano psicologico, intellettivo, affettivo e sociale. Inoltre il rappor­to tra «normali» e handicappati giova ad en­trambi e all'intera società perché crea un clima di reciproca accettazione e di solidarietà.

Per gli handicappati più gravi in altri Stati il problema è stato affrontato mediante l'istituzio­ne di classi speciali presso le scuole normali in modo da stabilire quotidiani contatti coi «normali» durante la ricreazione e nell'insegnamento di determinate materie (canto, esercitazioni pra­tiche, disegno, recitazione, ecc.).

L'art. 28 secondo comma della legge 30-3-1971 n. 118 prescrive, come abbiamo visto, che l'in­valido non sia ammesso nelle classi normali sol­tanto quando sia «affetto da gravi deficienze in­tellettuali o da menomazioni fisiche di tale gra­vità da impedire o rendere molto difficoltoso l'ap­prendimento e l'inserimento nelle predette clas­si normali».

Il De Rossi, che rispetto agli altri alunni ha esclusivamente una difficoltà di scrittura a cau­sa del tremolio della mano (ciò che non gli ha impedito di frequentare la scuola dell'obbligo fi­no alla soglia della classe terza della Scuola Me­dia), é evidentemente inseribile nelle classi nor­mali senza necessità di ricorrere ad alcuna inda­gine medica. Il tremolio della mano non ha im­pedito e non impedisce né ha reso o rende molto difficoltoso l'apprendimento del ragazzo.

Non c'era quindi alcun motivo apparente per sottoporre il ragazzo a visita medica allo scopo previsto nella suddetta norma.

Ma anche ammettendo per ipotesi che la Pre­side potesse avere dei dubbi sulla difficoltà di apprendimento del ragazzo, ella non poteva pre­tendere dai genitori dell'allievo alcuna certifica­zione medica né tantomeno poteva allontanarlo dalla scuola finché l'indagine medica fosse stata esperita.

Anzitutto è da osservare che al riguardo non è competente - come invece afferma la prof.ssa Puia - la commissione sanitaria provinciale pre­vista dall'art. 7 della legge 30-3-71 n. 118. Tale commissione, come quella regionale che giudica in grado d'appello, ha il compito di accertare e valutare le minorazioni degli invalidi (artt. 8 e 11) per il conseguimento delle provvidenze pre­viste dagli artt. 12 (pensione di invalidità), 13 (assegno mensile), 23 (addestramento, qualifi­cazione e riqualificazione professionale) e 24 (indennità di frequenza ai corsi di addestramen­to professionale).

La commissione non ha alcun potere nell'am­bito della scuola, che è invece affidato al perso­nale medico dei servizi di medicina scolastica, istituiti col D.P.R. 11-2-61 n. 264 (Titolo III artt. 9-19) e regolati dal D.P.R. 22-12-67 n. 1518.

Tali servizi, che il Comune (o, in via sussidia­ria o integrativa, la Provincia) deve istituire in ogni scuola (artt. 13 e 14 del D.P.R. 11-2-61 n. 264), hanno il compito di «sottoporre a visita medica preliminare all'inizio dell'anno tutti i sog­getti, allo scopo di accertare gli eventuali impe­dimenti ad una normale frequenza scolastica» e di «avviare a visita specialistica presso idonee istituzioni i soggetti che hanno bisogno di parti­colari accertamenti al fine di proporne l'eventua­le assegnazione alle scuole speciali, alle classi differenziali o a centri e istituzioni particolari di cura e rieducazione» (art. 22 del D.P.R. 22-12-67 n. 1518).

Il medico scolastico può essere investito dell'indagine medica su determinati alunni dal capo dell'istituto su segnalazione degli insegnanti o delle famiglie.

L'art. 31 del D.P.R. 22-12-67 n. 1518 prescrive infatti l'obbligo degli insegnanti di riferire al ca­po dell'istituto «i fatti e le osservazioni» concer­nenti «gli alunni che presentano atipie». Prose­gue la norma stabilendo che il capo dell'istituto «ne informa il medico scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari alle indagini opportune ed all'eventuale ulteriore periodo di osservazione, per la valutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti stessi alle, scuole speciali o alle classi differenziali... In base all'esito degli accertamen­ti, l'autorità scolastica competente, presi gli op­portuni contatti con le famiglie interessate, pro­cede all'assegnazione dei soggetti alle scuole speciali o alle classi differenziali. Contro il prov­vedimento... è ammesso il ricorso, da parte del­la persona che esercita sul ragazzo la patria po­testà o la tutela.... al medico provinciale...».

Non sappiamo se nella Scuola Media «B. Lon­ghena» sia stato istituito dal Comune il servizio di medicina scolastica, obbligo a suo carico sta­bilito dal D.P.R. 11-2-61 n. 264 (Titolo III, artt. 13 e 14) e dal D.P.R. 22-12-67 n. 1518 (del quale si vedano in particolare gli artt. 3, 4 e 11).

Sappiamo però per certo che nella sede muni­cipale funziona il servizio di medicina scolastica diretto da un medico.

A tale servizio semmai la prof.ssa Puia doveva rivolgersi per gli accertamenti previsti dal D.P.R. 22-12-67 n. 1518.

Affermiamo comunque che, finché non sia sta­to emesso il provvedimento di assegnazione al­le scuole speciali o alle classi differenziali, il ca­po dell'istituto deve permettere la frequenza dell'allievo alle lezioni nelle classi normali della scuola.

Negare l'iscrizione dell'allievo e allontanarlo dopo l'inizio dell'attività scolastica - come ha fatto la prof.ssa Puia per i casi suesposti - co­stituisce un gravissimo abuso, che concreta i reati previsti dagli artt. 323 (abuso di potere del pubblico ufficiale) e 328 (rifiuto od omissione di atti d'ufficio) del codice penale.

Poiché sembra che la prof.ssa Puia abbia ac­cennato al compimento del 15° anno di età come motivo per negare l'iscrizione degli allievi, è ap­pena il caso di ricordare che l'adempimento dell'obbligo scolastico a carico dei genitori dell'al­lievo infraquindicenne (art. 8 della legge 31-12-62 n. 1859) non può essere confuso col diritto di ogni cittadino al servizio pubblico scolastico quando egli abbia il titolo di studio prescritto dal­la legge.

Per quanto riguarda il caso del ragazzo Penzo Alessandro occorre accertare se la rinuncia all'iscrizione a scuola da parte del padre sia la conseguenza di un atteggiamento intimidatorio della Preside, la quale ha preteso dall'interessa­to una dichiarazione contrastante con la lettera in precedenza spedita alla AIAS.

L'Autorità Giudiziaria valuterà se tale com­portamento della prof.ssa Puia costituisca il rea­to di violenza privata (art. 610 del codice pe­nale).

Il richiamo approssimativo a varie norme di legge, la mancata risposta alle intimazioni del De Rossi e dell'AIAS e l'implicito rifiuto di assu­mere provvedimenti formali di allontanamento dei ragazzi (accompagnato per il De Rossi da ipocrite dichiarazioni di riserva di un'ipotetica decisione futura), l'atteggiamento ora reticente ora contraddittorio assunto dalla prof.ssa Puia dimostrano in modo inequivoco che la stessa ha cercato ogni pretesto giuridico per allontanare i tre ragazzi minorati dalla Scuola Media «Lon­ghena».

La vera ragione di siffatto comportamento de­ve ricercarsi in uno spirito di vero razzismo. La prof.ssa Puia ha infatti dichiarato spudoratamen­te: «Io devo tutelare tutti gli altri ragazzi». In tal modo ha dimostrato di dividere i ragazzi in due categorie, quella dei «normali» (che meri­tano ogni tutela) e quella dei minorati (che con la loro presenza non devono turbare gli «elet­ti») . Da una parte i bianchi, dall'altra i negri; da una parte gli ariani, dall'altra gli ebrei. Il razzi­smo purtroppo continua ad allignare nella nostra vita sociale, nonostante le categoriche afferma­zioni di tutela di ogni persona umana contenuto nella carta costituzionale.

 

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Pertanto l'AIAS (con l'adesione del sig. De Rossi Pietro, padre di De Rossi Nerio, che con­trofirma il presente atto) chiede che l'Autorità Giudiziaria proceda penalmente nei confronti della prof.ssa Amedea Puia e di eventuali altri corresponsabili per i reati che saranno accertati in base ai fatti suesposti e agli altri fatti che dall'istruttoria dovessero emergere.

Si allegano i seguenti documenti:

1) fotocopia relazione in data 23-10-72 del Cen­tro Ambulatoriale Educazione Psicomotoria Spa­stici;

2) fotocopia dichiarazione in data 5-10-72 del prof. Vincenzo Barbuti, Preside della Scuola Me­dia «Ippolito Nievo» di San Donà di Piave;

3) fotocopia lettera in data 7-19-72 di De Rossi Nerio al Provveditore agli Studi;

4) fotocopia dichiarazione in data 23-10-72 di De Rossi Nerio;

5) fotocopia lettera racc. r.r. in data 25-10-72 dell'AIAS alla Preside della Scuola Media «Lon­ghena»;

6) fotocopia lettera di Penzo Guido all'AIAS con timbro postale in data 17-10-72;

7) fotocopia lettera racc. r.r. espresso della AIAS alla Preside della Scuola Media «Lon­ghena»;

8) fotocopia estratto giornale «Il Gazzettino» in data 18-10-72;

9) fotocopia lettera in data 19-10-72 del Consi­glio Direttivo e del Comitato di base dell'AIAS al giornale «Il Gazzettino»;

10) fotocopia estratto giornale «Il Gazzetti­no» in data 24-10-72;

11) fotocopia estratto giornale «Il Gazzetti­no» in data 28-10-72;

12) fotocopia estratto giornale «Il Gazzetti­no» in data 2-11-72.

 

Venezia 18 novembre 1972.

Il Presidente dell'AIAS - Sezione di Venezia

VINCENZO D'AGOSTINO

Il padre di De Rossi Nerio

PIETRO DE ROSSI

 

 

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