Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
LEGGI REGIONALI
I
LEGGE
DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 5 DICEMBRE 1972, N. 37
Come
indicato nell'editoriale di questo numero, riportiamo alcune leggi regionali
di particolare interesse per l'avvio di servizi non emarginanti.
Nell'editoriale
stesso sono riportate le nostre osservazioni.
Istituzione e
regolamentazione dei Comitati Sanitari di zona, finanziamento delle iniziative
di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria.
TITOLO I
ISTITUZIONE,
CONVOCAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI COMITATI SANITARI DI ZONA
Art.
1
Sono istituiti nel territorio della
Regione Lombardia i Comitati Sanitari di zona.
Essi decadono di diritto all'atto
dell'istituzione delle Unità Sanitarie Locali.
Art.
2
I Comitati Sanitari di zona avviano
e favoriscono nel rispettivo territorio la partecipazione delle Comunità locali
alla preparazione della riforma sanitaria.
Con la partecipazione delle Comunità
locali promuovono e stimolano le iniziative ed il coordinamento volontario, la
reciproca integrazione delle competenze, lo sviluppo delle attività degli
esistenti organismi sanitari anche per il raggiungimento degli obiettivi di
medicina preventiva di cui al successivo articolo 10.
Art.
3
I Comitati Sanitari di zona:
1. - promuovono periodicamente
contatti con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, al fine di
stabilire un rapporto di reciproca collaborazione;
2. - promuovono analoghi contatti
con i rappresentanti delle altre Organizzazioni Sociali e con gli Enti ed
Organismi Sanitari;
3. - possano chiamare a partecipare
ai lavori, in relazione agli argomenti trattati, i
rappresentanti delle Organizzazioni ed Enti di cui ai precedenti punti;
4. - possono costituire al loro
interno, per l'esame di specifici problemi, gruppi di lavoro anche con membri
esterni al Comitato.
Le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle degli operatori sanitari,
a loro richiesta, devono essere sentite dal Comitato Sanitario di zona.
Art.
4
I Comitati Sanitari delle zone che
comprendono più Comuni sono eletti dai Consigli comunali e composti da:
- un rappresentante per i Comuni con
popolazione da
- cinque
rappresentanti per i Comuni con popolazione da
- sette rappresentanti per i Comuni
con popolazione da
- nove rappresentanti per i Comuni
con popolazione oltre ai 20.000 abitanti, eletti con voto
limitato a sei, al fine di garantire almeno tre rappresentanti delle minoranze.
Il Comitato Sanitario di una zona
che coincida con la circoscrizione comunale è composto
da un numero di membri pari a quello del Consiglio comunale, eletti in modo da
rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
I Comitati Sanitari di zona
comprendenti parte del territorio di un Comune saranno
composti secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale nel rispetto del
principio della rappresentanza delle minoranze.
Le funzioni attribuite al Comitato
Sanitario di zona che coincida con un territorio di
una comunità montana possono essere assunte dall'Assemblea della Comunità, su
conforme deliberazione della stessa, adottata a maggioranza assoluta dei
componenti.
Ogni Consiglio comunale procede alla eiezione dei propri rappresentanti nei Comitati
Sanitari di zona entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
scegliendoli preferibilmente tra i Consiglieri comunali. Nell'ipotesi in cu,i non si tratti di Consiglieri comunali, i
rappresentanti devono essere scelti tra gli eiettori residenti nel Comune.
I componenti
del Comitato durano in carica quanto il mandato amministrativo dei rispettivi
Consigli comunali e sono rieleggibili. Alle eventuali surrogazioni si provvede non appena si verifichi la vacanza; i nuovi eletti
durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati
chiamati a sostituire.
La prima seduta del Comitato
Sanitario di zona è promossa dal Sindaco del Comune individuato nella
proposta di azzonamento
allegata alla presente legge come sede di prima convocazione del Comitato e si
tiene entro 20 giorni dalla avvenuta elezione di tutti i componenti il Comitato
o, in mancanza di tale elezione, entro 20 giorni dal termine di cui al 5°
comma. Il Comitato stabilisce a maggioranza assoluta la propria sede.
Per il funzionamento dei Comitati
Sanitari di zona si applicano, in quanto applicabili, le norme vigenti per i
Consigli comunali.
Art.
5
Nella prima seduta il Comitato
Sanitario di zona elegge il Presidente e con successiva votazione gli altri
membri dell'Ufficio di Presidenza, così che esso sia composto
complessivamente da cinque, sette o nove membri.
Nell'Ufficio di Presidenza sono
rappresentate le minoranze nella stessa misura prevista dal precedente articolo
4 sulle modalità di elezione
per i Comitati Sanitari di zona
comprendenti più Comuni.
Per il proprio funzionamento
il Comitato Sanitario di zona si avvale, d'intesa con l'Amministrazione
interessata, degli Uffici del Comune presso cui ha sede.
Art.
6
L'ambito territoriale delle zone
sanitarie è proposto nell'elenco allegato alla presente legge. Nei Comuni
all'interno dei quali siano previsti più Comitati Sanitari, i1 Consiglio
comunale delibera la provvisoria suddivisione del proprio territorio in zone
sanitarie e ne dà comunicazione alla Regione.
Entro 120 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge i Consigli comunali possono
fare proposte al Consiglio regionale per la modifica dell'azzonamento
sanitario di cui al primo comma.
Trascorso tale termine, il Consiglio
regionale delibera, anche con atti successivi, il piano definitivo di azzonamento.
In caso di variazioni delle
circoscrizioni comunali o di modifiche sostanziali nell'assetto territoriale
o socio-economiche o per altre motivate ragioni, ogni
Comune può richiedere al Consiglio regionale la modifica dell'azzonamento.
Art.
7
Più Comitati Sanitari di zona
possono costituire un Comitato di coordinamento al fine di coordinare gli
indirizzi e le attività sanitarie, di divulgare le
esperienze più significative dei Comitati Sanitari di zona, di promuovere la
collaborazione e le necessarie intese con le categorie e con gli Enti Sanitari
operanti nel territorio di competenza.
Art.
8
Fanno parte dei Comitati di
coordinamento:
- il Presidente e
due delegati di ciascun Comitato Sanitario di zona di cui uno della minoranza;
- rappresentanti delle Province interessate in numero pari a 2/3 di quello dei componenti
espresso in base al comma precedente, eletti dai Consigli provinciali in modo
che almeno 1/3 di essi rappresentino le minoranze.
Il Comitato di coordinamento elegge nel
suo seno il Presidente.
Art.
9
Le spese per il funzionamento dei
Comitati Sanitari di zona sono a carico della Regione. Per l'anno 1972 è
autorizzata la spesa di L. 60.000.000; per gli anni
successivi si provvederà con appositi stanziamenti
nello stato di previsione della spesa corrente dei rispettivi bilanci
regionali di competenza.
L'onere per l'anno 1972 è finanziato
con prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal
cap. 76/a (spese correnti, sez. IV, rubrica 1) del bilancio regionale 1972.
La spesa autorizzata per l'anno 1972
non utilizzata nel corso dell'esercizio potrà essere erogata
entro l'anno 1973.
Lo stanziamento è annualmente
ripartito con provvedimenti della Giunta regionale mediante assegnazione di contributi
costituiti da una quota fissa ed è uguale per tutti i Comitati fino alla
concorrenza del 60% dello stanziamento; il restante 40% sarà distribuito ai
Comitati in ragione della popolazione residente nei
Comuni appartenenti alle rispettive zone. Le somme sono erogate al Comune sede del Comitato che le inserisce nel proprio
bilancio e le gestisce per conto del Comitato stesso.
TITOLO II
FINANZIAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI MEDICINA PREVENTIVA, SOCIALE E DI EDUCAZIONE SANITARIA
Art.
10
a) della patologia peri,natale e della prima infanzia;
b) della patologia dell'età scolare;
c) della patologia da lavoro;
d) della patologia cronica minorante
o letale, a genesi infiammatoria, degenerativa e neoplastica;
e) della patologia comportamentale e
psichiatrica.
Gli orientamenti ed i programmi di
medicina preventiva e sociale e di educazione
sanitaria di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio regionale.
Art.
11
Per le attività di cui all'articolo
precedente sono assegnati i contributi agli Enti
pubblici territoriali ed istituzionali, nell'ambito di programmi operativi
formulati dai Comitati Sanitari di zona in collaborazione con gli Enti locali e
con gli Enti sanitari.
Nel caso in cui i comuni compresi in
una zona sanitaria si costituiscano in Consorzio per 1a vigilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di
medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria,
i contributi di cui al precedente comma saranno preferibilmente assegnati a
tali Consorzi e saranno da questi assunte le funzioni di Comitato Sanitario di
zona.
L'assemblea del Consorzio, che è
composta nei modi stabiliti dalla presente legge per i Comitati Sanitari delle
zone che comprendono più Comuni, delibera lo Statuto del Consorzio, uniformandosi
alle indicazioni contenute in apposito schema
approvato dal Consiglio regionale.
Nel caso in cui la zona sanitaria
coincida con il territorio di un Comune o comprenda parte del territorio di un
solo Comune, i contributi di cui al precedente articolo saranno assegnati preferibilmente
al Comune stesso.
Art.
12
Per la realizzazione
degli interventi di cui agli artt. 9 e 10 è
autorizzata la spesa di L. 5.000 milioni.
Per gli anni successivi si
provvederà con appositi stanziamenti negli stati di previsione della spesa
corrente dei rispettivi bilanci regionali di
competenza.
All'onere per l'anno 1972 si
provvede con il prelevamento delle disponibilità esistenti sui seguenti
capitoli di spesa del bilancio regionale per l'esercizio in corso:
TITOLO
I - SEZ. IV - RUBRICA
I:
- cap. 78/A: «Spese per cura e
mantenimento dei malati venerei, per le forniture di medicinali specifici,
per esami sierologici ed altri accertamenti per la
profilassi delle malattie veneree (TULS 27-7-1934, n.
1265 e legge 25-7-1956, n. 837)» (spese obbligatorie) L.
100.000.000;
- cap. 78/b: «Contributo
per l'istituzione, l'arredamento ed il funzionamento dei dispensari antivenerei»
L. 80.000.000;
- cap. 78/n: «Contributi
per l'assistenza ai malati di TBC non aventi diritto a prestazione assicurativa
(art. 282 TULS 27-7-1934, n. 1265; ex cap. 1204 - Min.
Sanità)» L. 2.500.000.000;
- Cap. 78/o: «Assegni da
corrispondere durante il ricovero nel luogo di cura agli affetti da TBC non
aventi diritto a prestazioni assicurative e relative maggiorazioni per
familiari a carico e contributi per i servizi di pagamento degli
assegni predetti (articolo 6 legge 11-1-1967, n. 1; articolo 3 legge
21-2-1969, n. 87; articolo 5 legge 14-12-1970, n. 1088; ex cap. 1212 - Min. Sanità)» L. 300.000.000;
- cap. 78/p: «Assegni
post-sanatoriali ai dimessi dai luoghi di cura per tubercolosi e relative
maggiorazioni per familiari a carico (articolo 5 legge 14-12-1970, n. 1088; ex
cap. 1205 - Min. Sanità)» (spese obbligatorie) L. 500.000.000;
- cap. 78/q: «Contributi
per l'istituzione ed il funzionamento per i servizi per la lotta contro le
malattie sociali (malattie cardiovascolari, broncopneumopatie
croniche invalidanti, tumori, malattie dismetaboliche,
ecc.) (articolo 9 D.P.R. 11-2-1961, n. 249; ex cap. 1210 - Min.
Sanità)» L. 200.000.000;
- cap. 78/r: «Educazione
sanitaria, contributi per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica e
l'organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifestazioni (ex cap. 1102 - Min.
Sanità)» L. 30.000.000;
TITOLO I - SEZ. VI - RUBRICA III:
- cap. 164: «Fondo per far fronte ad
oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso
di trasferimento, nonché agli oneri dipendenti L.
636.000.000;
TITOLO
II - Sez. VI - Rubrica
I:
- cap. 170/d: «Fondo
per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» L. 654.000.000;
Il Presidente della Giunta regionale
è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio conseguenti alle disposizioni del presente
articolo e del precedente articolo 9.
Le somme
corrisposte o da corrispondersi fino all'entrata in vigore della presente legge
a titolo d'accordo per erogazioni obbligatorie ed indifferibili, imputate ai capitoli
78/n, 78/o, 78/p. 78/q, 78/a, vanno ricomprese nei
programmi di interventi finanziari per l'anno 1972 di
cui all'articolo 10, 1° comma, della presente legge.
La spesa autorizzata per l'anno
1972, non utilizzata nel corso dell'esercizio, potrà essere erogata entro l'anno 1973.
Art.
13
Dopo l'approvazione definitiva dell'azzonamento, si provvede all'eventuale modifica della composizione
dei Comitati in relazione alle variazioni territoriali
intervenute ed alla rielezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
Art.
14
È allegata alla presente legge la
proposta di azzonamento
sanitario della Regione Lombardia.
www.fondazionepromozionesociale.it