Prospettive assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973

 

 

LEGGI REGIONALI

 

I

LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 5 DICEMBRE 1972, N. 37

 

 

Come indicato nell'editoriale di questo numero, riportiamo alcune leg­gi regionali di particolare interesse per l'avvio di servizi non emarginanti.

Nell'editoriale stesso sono riportate le nostre osservazioni.

 

 

Istituzione e regolamentazione dei Comitati Sani­tari di zona, finanziamento delle iniziative di me­dicina preventiva, sociale e di educazione sani­taria.

 

TITOLO I

 

ISTITUZIONE, CONVOCAZIONE E REGOLAMEN­TAZIONE DEI COMITATI SANITARI DI ZONA

 

Art. 1

Sono istituiti nel territorio della Regione Lombardia i Comitati Sanitari di zona.

Essi decadono di diritto all'atto dell'istituzione delle Unità Sanitarie Locali.

 

Art. 2

I Comitati Sanitari di zona avviano e favori­scono nel rispettivo territorio la partecipazione delle Comunità locali alla preparazione della ri­forma sanitaria.

Con la partecipazione delle Comunità locali promuovono e stimolano le iniziative ed il coor­dinamento volontario, la reciproca integrazione delle competenze, lo sviluppo delle attività degli esistenti organismi sanitari anche per il raggiun­gimento degli obiettivi di medicina preventiva di cui al successivo articolo 10.

 

Art. 3

I Comitati Sanitari di zona:

1. - promuovono periodicamente contatti con i rappresentanti delle Organizzazioni Sinda­cali, al fine di stabilire un rapporto di reciproca collaborazione;

2. - promuovono analoghi contatti con i rappresentanti delle altre Organizzazioni Sociali e con gli Enti ed Organismi Sanitari;

3. - possano chiamare a partecipare ai la­vori, in relazione agli argomenti trattati, i rappre­sentanti delle Organizzazioni ed Enti di cui ai precedenti punti;

4. - possono costituire al loro interno, per l'esame di specifici problemi, gruppi di lavoro anche con membri esterni al Comitato.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori di­pendenti ed autonomi e quelle degli operatori sa­nitari, a loro richiesta, devono essere sentite dal Comitato Sanitario di zona.

 

Art. 4

I Comitati Sanitari delle zone che comprendo­no più Comuni sono eletti dai Consigli comunali e composti da:

- un rappresentante per i Comuni con po­polazione da 1.001 a 5.000 abitanti, eletti con vo­to limitato a due, al fine di garantire la rappre­sentanza della minoranza;

- cinque rappresentanti per i Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, eletti con voto limitato a tre, al fine di garantire almeno due rappresentanti delle minoranze;

- sette rappresentanti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti, eletti con voto limitato a cinque, al fine di garantire al­meno due rappresentanti delle minoranze;

- nove rappresentanti per i Comuni con popolazione oltre ai 20.000 abitanti, eletti con vo­to limitato a sei, al fine di garantire almeno tre rappresentanti delle minoranze.

Il Comitato Sanitario di una zona che coincida con la circoscrizione comunale è composto da un numero di membri pari a quello del Consiglio co­munale, eletti in modo da rispecchiare la propor­zione dei Gruppi consiliari.

I Comitati Sanitari di zona comprendenti parte del territorio di un Comune saranno composti secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale nel rispetto del principio della rappresentanza delle minoranze.

Le funzioni attribuite al Comitato Sanitario di zona che coincida con un territorio di una comu­nità montana possono essere assunte dall'As­semblea della Comunità, su conforme delibera­zione della stessa, adottata a maggioranza as­soluta dei componenti.

Ogni Consiglio comunale procede alla eiezione dei propri rappresentanti nei Comitati Sanitari di zona entro 120 giorni dall'entrata in vigore del­la presente legge, scegliendoli preferibilmente tra i Consiglieri comunali. Nell'ipotesi in cu,i non si tratti di Consiglieri comunali, i rappresentanti devono essere scelti tra gli eiettori residenti nel Comune.

I componenti del Comitato durano in carica quanto il mandato amministrativo dei rispettivi Consigli comunali e sono rieleggibili. Alle even­tuali surrogazioni si provvede non appena si ve­rifichi la vacanza; i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati chiamati a sostituire.

La prima seduta del Comitato Sanitario di zo­na è promossa dal Sindaco del Comune indivi­duato nella proposta di azzonamento allegata alla presente legge come sede di prima convocazione del Comitato e si tiene entro 20 giorni dalla av­venuta elezione di tutti i componenti il Comita­to o, in mancanza di tale elezione, entro 20 giorni dal termine di cui al 5° comma. Il Comitato stabi­lisce a maggioranza assoluta la propria sede.

Per il funzionamento dei Comitati Sanitari di zona si applicano, in quanto applicabili, le norme vigenti per i Consigli comunali.

 

Art. 5

Nella prima seduta il Comitato Sanitario di zo­na elegge il Presidente e con successiva vota­zione gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza, così che esso sia composto complessivamente da cinque, sette o nove membri.

Nell'Ufficio di Presidenza sono rappresentate le minoranze nella stessa misura prevista dal precedente articolo 4 sulle modalità di elezione

per i Comitati Sanitari di zona comprendenti più Comuni.

Per il proprio funzionamento il Comitato Sani­tario di zona si avvale, d'intesa con l'Amministra­zione interessata, degli Uffici del Comune presso cui ha sede.

 

Art. 6

L'ambito territoriale delle zone sanitarie è pro­posto nell'elenco allegato alla presente legge. Nei Comuni all'interno dei quali siano previsti più Comitati Sanitari, i1 Consiglio comunale deli­bera la provvisoria suddivisione del proprio ter­ritorio in zone sanitarie e ne dà comunicazione alla Regione.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge i Consigli comunali possono fare proposte al Consiglio regionale per la modifica dell'azzonamento sanitario di cui al primo comma.

Trascorso tale termine, il Consiglio regionale delibera, anche con atti successivi, il piano defi­nitivo di azzonamento.

In caso di variazioni delle circoscrizioni comu­nali o di modifiche sostanziali nell'assetto terri­toriale o socio-economiche o per altre motivate ragioni, ogni Comune può richiedere al Consiglio regionale la modifica dell'azzonamento.

 

Art. 7

Più Comitati Sanitari di zona possono costitui­re un Comitato di coordinamento al fine di coor­dinare gli indirizzi e le attività sanitarie, di di­vulgare le esperienze più significative dei Comi­tati Sanitari di zona, di promuovere la collabora­zione e le necessarie intese con le categorie e con gli Enti Sanitari operanti nel territorio di competenza.

 

Art. 8

Fanno parte dei Comitati di coordinamento:

- il Presidente e due delegati di ciascun Comitato Sanitario di zona di cui uno della mi­noranza;

- rappresentanti delle Province interessa­te in numero pari a 2/3 di quello dei componenti espresso in base al comma precedente, eletti dai Consigli provinciali in modo che almeno 1/3 di essi rappresentino le minoranze.

Il Comitato di coordinamento elegge nel suo seno il Presidente.

 

Art. 9

Le spese per il funzionamento dei Comitati Sanitari di zona sono a carico della Regione. Per l'anno 1972 è autorizzata la spesa di L. 60.000.000; per gli anni successivi si provve­derà con appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa corrente dei rispettivi bi­lanci regionali di competenza.

L'onere per l'anno 1972 è finanziato con prele­vamento della somma di L. 60.000.000 dal cap. 76/a (spese correnti, sez. IV, rubrica 1) del bilancio regionale 1972.

La spesa autorizzata per l'anno 1972 non utiliz­zata nel corso dell'esercizio potrà essere eroga­ta entro l'anno 1973.

Lo stanziamento è annualmente ripartito con provvedimenti della Giunta regionale mediante assegnazione di contributi costituiti da una quota fissa ed è uguale per tutti i Comitati fino alla concorrenza del 60% dello stanziamento; il re­stante 40% sarà distribuito ai Comitati in ragio­ne della popolazione residente nei Comuni appar­tenenti alle rispettive zone. Le somme sono ero­gate al Comune sede del Comitato che le inseri­sce nel proprio bilancio e le gestisce per conto del Comitato stesso.

 

TITOLO II

 

FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI MEDICI­NA PREVENTIVA, SOCIALE E DI EDUCAZIONE SANITARIA

 

Art. 10

La Giunta regionale, in collaborazione con la competente Commissione consiliare, predispone distintamente per gli anni 1972 e successivi pro­grammi di interventi tecnici e finanziari di medi­cina preventiva, sociale e di educazione sanita­ria, a tutela della salute pubblica, nei confronti delle malformazioni, delle minorazioni e delle malattie di rilevanza sociale proprie:

a) della patologia peri,natale e della prima infanzia;

b) della patologia dell'età scolare;

c) della patologia da lavoro;

d) della patologia cronica minorante o leta­le, a genesi infiammatoria, degenerativa e neo­plastica;

e) della patologia comportamentale e psi­chiatrica.

Gli orientamenti ed i programmi di medicina preventiva e sociale e di educazione sanitaria di cui al comma precedente sono approvati dal Con­siglio regionale.

 

Art. 11

Per le attività di cui all'articolo precedente so­no assegnati i contributi agli Enti pubblici terri­toriali ed istituzionali, nell'ambito di programmi operativi formulati dai Comitati Sanitari di zona in collaborazione con gli Enti locali e con gli Enti sanitari.

Nel caso in cui i comuni compresi in una zona sanitaria si costituiscano in Consorzio per 1a vi­gilanza igienico-sanitaria e per l'esercizio delle attività di medicina preventiva, sociale e di edu­cazione sanitaria, i contributi di cui al precedente comma saranno preferibilmente assegnati a tali Consorzi e saranno da questi assunte le funzioni di Comitato Sanitario di zona.

L'assemblea del Consorzio, che è composta nei modi stabiliti dalla presente legge per i Co­mitati Sanitari delle zone che comprendono più Comuni, delibera lo Statuto del Consorzio, uni­formandosi alle indicazioni contenute in apposito schema approvato dal Consiglio regionale.

Nel caso in cui la zona sanitaria coincida con il territorio di un Comune o comprenda parte del territorio di un solo Comune, i contributi di cui al precedente articolo saranno assegnati prefe­ribilmente al Comune stesso.

 

Art. 12

Per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 9 e 10 è autorizzata la spesa di L. 5.000 mi­lioni.

Per gli anni successivi si provvederà con ap­positi stanziamenti negli stati di previsione della spesa corrente dei rispettivi bilanci regionali di competenza.

All'onere per l'anno 1972 si provvede con il prelevamento delle disponibilità esistenti sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale per l'esercizio in corso:

 

TITOLO I - SEZ. IV - RUBRICA I:

 

- cap. 78/A: «Spese per cura e manteni­mento dei malati venerei, per le forniture di me­dicinali specifici, per esami sierologici ed altri accertamenti per la profilassi delle malattie veneree (TULS 27-7-1934, n. 1265 e legge 25-7-1956, n. 837)» (spese obbligatorie) L. 100.000.000;

- cap. 78/b: «Contributo per l'istituzione, l'arredamento ed il funzionamento dei dispensari antivenerei» L. 80.000.000;

- cap. 78/n: «Contributi per l'assistenza ai malati di TBC non aventi diritto a prestazione as­sicurativa (art. 282 TULS 27-7-1934, n. 1265; ex cap. 1204 - Min. Sanità)» L. 2.500.000.000;

- Cap. 78/o: «Assegni da corrispondere du­rante il ricovero nel luogo di cura agli affetti da TBC non aventi diritto a prestazioni assicurative e relative maggiorazioni per familiari a carico e contributi per i servizi di pagamento degli asse­gni predetti (articolo 6 legge 11-1-1967, n. 1; ar­ticolo 3 legge 21-2-1969, n. 87; articolo 5 legge 14-12-1970, n. 1088; ex cap. 1212 - Min. Sanità)» L. 300.000.000;

- cap. 78/p: «Assegni post-sanatoriali ai dimessi dai luoghi di cura per tubercolosi e rela­tive maggiorazioni per familiari a carico (articolo 5 legge 14-12-1970, n. 1088; ex cap. 1205 - Min. Sanità)» (spese obbligatorie) L. 500.000.000;

- cap. 78/q: «Contributi per l'istituzione ed il funzionamento per i servizi per la lotta con­tro le malattie sociali (malattie cardiovascolari, broncopneumopatie croniche invalidanti, tumori, malattie dismetaboliche, ecc.) (articolo 9 D.P.R. 11-2-1961, n. 249; ex cap. 1210 - Min. Sanità)» L. 200.000.000;

- cap. 78/r: «Educazione sanitaria, contri­buti per la propaganda sanitaria e l'educazione igienica e l'organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi, Mostre ed altre manifesta­zioni (ex cap. 1102 - Min. Sanità)» L. 30.000.000;

 

TITOLO I - SEZ. VI - RUBRICA III:

 

- cap. 164: «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in cor­so di trasferimento, nonché agli oneri dipen­denti L. 636.000.000;

 

TITOLO II - Sez. VI - Rubrica I:

 

- cap. 170/d: «Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» L. 654.000.000;

Il Presidente della Giunta regionale è autoriz­zato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti alle disposizio­ni del presente articolo e del precedente arti­colo 9.

Le somme corrisposte o da corrispondersi fino all'entrata in vigore della presente legge a titolo d'accordo per erogazioni obbligatorie ed indiffe­ribili, imputate ai capitoli 78/n, 78/o, 78/p. 78/q, 78/a, vanno ricomprese nei programmi di inter­venti finanziari per l'anno 1972 di cui all'articolo 10, 1° comma, della presente legge.

La spesa autorizzata per l'anno 1972, non uti­lizzata nel corso dell'esercizio, potrà essere ero­gata entro l'anno 1973.

 

Art. 13

Dopo l'approvazione definitiva dell'azzonamen­to, si provvede all'eventuale modifica della com­posizione dei Comitati in relazione alle variazioni territoriali intervenute ed alla rielezione del Pre­sidente e dell'Ufficio di Presidenza.

 

Art. 14

È allegata alla presente legge la proposta di azzonamento sanitario della Regione Lombardia.

 

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