Prospettive assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973

 

 

LEGGI REGIONALI

 

VI

LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 17 LUGLIO 1972, N. 21

 

 

Norme provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione professionale di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.

 

Art. 1

Le funzioni amministrative in materia di istru­zione artigiana e professionale trasferite alle Re­gioni ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, eccezion fatta per quelle previste dagli articoli 3 e 4, sono esercitate, per l'anno formativo 1972­73, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, dal Con­siglio regionale, dalla Giunta regionale e dal Presidente della Giunta regionale, nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

 

Art. 2

La Regione, ai fini dell'incremento e del mi­glioramento dell'istruzione professionale ed arti­giana in Lombardia e per concorrere a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro e alla piena occupazione, nonché alla elevazione pro­fessionale, istituisce e promuove l'istituzione dei seguenti corsi:

a) corsi di addestramento professionale di cui agli artt. 45 e 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

b) corsi aziendali di qualificazione di cui agli artt. 53 e seguenti della legge n. 264 citata;

c) corsi di insegnamento complementare per apprendisti di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modi­ficazioni;

d) corsi di formazione professionale e cor­relativa attività di orientamento degli invalidi ci­vili e del lavoro, nonché dei minorati fisici, psi­chici e sensoriali;

e) corsi di istruzione professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione ge­nerale per gli istituti di prevenzione e di pena;

f) corsi di aggiornamento del personale in­segnante e degli educatori della prima infanzia;

g) corsi per la formazione del personale ad­detto ai servizi sociali e alle comunità educative;

h) corsi per la formazione del personale sa­nitario ausiliario od addetto alle arti sanitarie ausiliarie;

i) corsi di preparazione professionale per gli esercenti il commercio;

l) corsi per la formazione dei collaboratori e delle collaboratrici familiari;

m) corsi rientranti nei programmi di assi­stenza tecnica all'agricoltura;

n) corsi di preparazione al conseguimento di particolari patenti di mestiere;

o) corsi di aggiornamento e di perfeziona­mento per il personale addetto all'attività e ai servizi della Regione o degli Enti locali;

q) ogni altro corso volto alla formazione pro­fessionale non considerato nelle lettere prece­denti, purché rientranti nelle finalità di cui al presente articolo.

 

Art. 3

La Regione istituisce ed attua i corsi di cui all'articolo precedente mediante l'attività dei Centri di formazione professionale da essa di­pendenti o mediante la concessione di contributi agli enti locali, istituti, organizzazioni od altri enti che abbiano tra i propri scopi l'istruzione artigiana e professionale e che si impegnino ad espletare l'attività formativa per la quale il con­tributo viene loro concesso. Il contributo viene erogato secondo le voci previste dall'art. 10.

La Regione può altresì gestire direttamente, o attraverso la delega agli enti locali, e a loro forme associative quei corsi che abbiano carat­tere innovativo o che rispondano ad esigenze di carattere regionale.

 

Art. 4

Alla determinazione dei corsi da istituire o da promuovere ai sensi dell'articolo precedente, si procede mediante un piano ripartito per provin­cia, per settore economico, per tipo di corso e per qualifica professionale, indicando l'ente, l'i­stituto o l'organizzazione a cura dei quali essi verranno espletati.

I corsi previsti dal piano potranno essere ade­guati in relazione all'andamento effettivo delle iscrizioni.

Altri corsi potranno essere istituiti o promossi per far fronte a singole esigenze insorte dopo l'approvazione del piano.

Salvo quanto previsto dal 2° comma, per le variazioni o le integrazioni del piano si dovrà pro­cedere con le stesse modalità previste per la sua predisposizione ed approvazione.

 

Art. 5

In materia di istruzione artigiana e professio­nale spetta al Consiglio regionale:

a) stabilire i criteri e i parametri necessari per la determinazione dei contributi previsti dall'art. 10 della presente legge;

b) approvare il piano di cui all'articolo pre­cedente e le sue eventuali variazioni o integra­zioni;

c) emanare le norme regolamentari per l'at­tuazione della presente legge.

 

Art. 6

Spetta alla Giunta regionale:

a) predisporre, in collaborazione con le Commissioni consiliari competenti, il piano di cui all'art. 4, coordinando tra loro, anche in rap­porto alle esigenze individuate su scala regio­nale, le proposte e le indicazioni di priorità for­mulate dalle Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo art. 8;

b) provvedere all'attuazione del Piano e alla determinazione ed erogazione delle somme ne­cessarie;

c) provvedere, informandone la Commissio­ne consiliare competente, a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma;

d) esercitare le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, già di com­petenza degli organi dello Stato, in ordine agli enti, istituzioni e organizzazioni locali operanti in Lombardia nella materia dell'istruzione arti­giana e professionale, salvo quanto stabilito dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, per gli istituti pro­fessionali di Stato; in ordine alle attività svolte col contributo della Regione, la Giunta esercita la vigilanza tecnica ed amministrativa ed impar­tisce altresì le opportune istruzioni e direttive;

e) nominare, informandone la Commissione consiliare competente, i componenti degli orga­ni collegiali degli enti, delle istituzioni e delle organizzazioni di cui alla lettera precedente, sal­vo il caso che la nomina sia espressamente attri­buita al Consiglio regionale dai rispettivi ordi­namenti;

f) esercitare ogni altra funzione amministra­tiva in materia di istruzione artigiana e profes­sionale, non riservata espressamente ad altri or­gani della Regione.

 

Art. 7

Il Presidente della Giunta regionale cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Re­gione a norma della presente legge; adotta i provvedimenti necessari per l'esercizio della vi­gilanza sugli enti, sulle istituzioni ed organiz­zazioni operanti nella materia dell'istruzione ar­tigiana e professionale; dirige le funzioni ammi­nistrative delegate dallo Stato alla Regione.

L'Assessore competente preposto alle materie di cui all'articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Assessorato ed as­sume idonee iniziative per le proposte da sotto­porre ai competenti organi regionali.

L'Assessore può firmare gli atti della Regione per delega del Presidente.

 

Art. 8

Ai fini della predisposizione del piano, le Am­ministrazioni provinciali elaborano e trasmetto­no, entro il 31 luglio 1972, all'Assessorato regio­nale competente le proposte per i corsi da svol­gere nel rispettivo territorio, precisandone l'or­dine di priorità.

Alla formulazione di tali proposte le Ammini­strazioni provinciali provvedano, sentite le orga­nizzazioni sindacali e professionali, sulla base delle esigenze di formazione professionale con­nesse con lo sviluppo economico e sociale della provincia e delle richieste avanzate dagli enti di cui all'art. 3.

Le proposte sono articolate per località, per settore economico, per qualifica professionale, per tipo di corso e vanno corredate dall'indica­zione dell'ente, istituzione od organizzazione in­teressata allo svolgimento dei corsi e dell'even­tuale Centro di formazione professionale.

 

Art. 9

Ove le Amministrazioni provinciali non abbia­no provveduto a quanto di loro competenza entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8, la Giunta regionale, sentite le Amministrazioni in­teressate e previa fissazione di un ulteriore bre­ve termine, si sostituisce nell'adempimento de­gli atti di competenza delle Amministrazioni me­desime.

 

Art. 10

I contributi di cui al 1° comma dell'art. 3 pos­sono essere erogati per:

a) spese di organizzazione e di carattere ge­nerale, quali: affitto o spese condominiali; luce, telefono ed altre utenze pubbliche; manutenzio­ne e riparazione locali, mobili e macchine; bi­blioteca tecnica: attività e strumenti di aggior­namento didattico; riscaldamento; pulizia, posta, propaganda, cancelleria e stampati, presidi sani­tari, assicurazioni, oneri fiscali e varie;

b) spese ed oneri accessori per il personale direttivo, amministrativo ed ausiliario addetto ai Centri;

c) spese per acquisto o noleggio dei beni mobili, attrezzatura e strumenti didattici;

d) spese ed oneri accessori per il personale docente addetto ai corsi e per prestazioni pro­fessionali di esperti;

e) spese per cancelleria, libri di testo, di­spense ed altro materiale didattico di uso per­sonale da dare in dotazione agli allievi;

f) spese per testi, materie prime, semilavo­rati, materiale tecnico, utensileria di rapido con­sumo e accessori tecnici di uso collettivo;

g) spese per i servizi sociali quali: orienta­mento professionale ed assistenza psico-pedago­gica, trasporti allievi, mensa, rette convittuali, incentivi alla frequenza ed altre forme per age­volare il diritto allo studio;

h) spese, per l'erogazione agli allievi delle indennità previste dall'art. 48 della legge 29 apri­

le 1949, n. 264;

i) spese per l'erogazione delle indennità agli invalidi civili previste dall'art. 24 della legge 30 marzo 1971, n. 118;

l) spese per assistenza speciale nei corsi che abbiano carattere di recupero sociale.

 

Art. 11

Non appena sarà disposto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, il trasferimento alla Regione del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC, dell'INAPLI e dell'INIASA, nonché dei beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche di tali Enti, la Giunta regionale adotterà i provvedimenti ne­cessari per assicurare la continuazione delle lo­ro attività istituzionali.

Ai fini di quanto previsto nel comma prece­dente, entro i limiti delle disponibilità del piano relativo all'attività formativa dell'anno 1972-73, la Giunta regionale provvederà ad attribuire rap­porto continuativo di impiego al personale do­cente già in servizio nell'anno 1971-72 presso i tre Enti con incarico non inferiore ai minimi di durata e di orario stabiliti dall'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35. Il personale docente già in servizio nell'anno 1971-72 con rapporto di la­voro a tempo determinato avrà la precedenza sia nel rinnovo dell'incarico, sia per l’attribuzione del rapporto continuativo di impiego nell'ambito delle materie di competenza e secondo la gra­duatoria di anzianità e di merito.

La Giunta regionale esercita altresì le funzio­ni amministrative relative alla attività di nuovi Centri di formazione professionale.

 

Art. 12

L'iscrizione ai corsi istituiti o finanziati dalla Regione è aperta a tutti, alle condizioni determi­nate per ciascun corso.

Agli allievi non possono essere richieste tasse o contributi di alcun genere, né per l'iscrizione, né per la frequenza.

 

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