Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
LEGGI REGIONALI
VI
LEGGE
DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 17 LUGLIO 1972, N. 21
Norme
provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione
professionale di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10.
Art.
1
Le funzioni amministrative in
materia di istruzione artigiana e professionale
trasferite alle Regioni ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, eccezion
fatta per quelle previste dagli articoli 3 e 4, sono esercitate, per l'anno
formativo 197273, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata
dalla legislazione regionale, dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale
e dal Presidente della Giunta regionale, nei limiti e con le modalità stabilite
dagli articoli seguenti.
Art.
2
a) corsi di addestramento
professionale di cui agli artt. 45
e 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
b) corsi aziendali di qualificazione
di cui agli artt. 53 e seguenti
della legge n. 264 citata;
c) corsi di insegnamento
complementare per apprendisti di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;
d) corsi di formazione professionale
e correlativa attività di orientamento degli invalidi
civili e del lavoro, nonché dei minorati fisici, psichici e sensoriali;
e) corsi di istruzione
professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per
gli istituti di prevenzione e di pena;
f) corsi di aggiornamento
del personale insegnante e degli educatori della prima infanzia;
g) corsi per la
formazione del personale addetto ai servizi sociali e alle comunità educative;
h) corsi per la formazione del
personale sanitario ausiliario od addetto alle arti sanitarie ausiliarie;
i) corsi di preparazione
professionale per gli esercenti il commercio;
l) corsi per la formazione dei
collaboratori e delle collaboratrici familiari;
m) corsi rientranti nei programmi di assistenza tecnica all'agricoltura;
n) corsi di preparazione al
conseguimento di particolari patenti di mestiere;
o) corsi di aggiornamento
e di perfezionamento per il personale addetto all'attività e ai servizi della
Regione o degli Enti locali;
q) ogni altro
corso volto alla formazione professionale non considerato nelle lettere precedenti,
purché rientranti nelle finalità di cui al presente articolo.
Art.
3
Art.
4
Alla determinazione dei corsi da
istituire o da promuovere ai sensi dell'articolo precedente, si procede
mediante un piano ripartito per provincia, per settore economico, per tipo di
corso e per qualifica professionale, indicando l'ente, l'istituto o
l'organizzazione a cura dei quali essi verranno
espletati.
I corsi previsti dal piano potranno
essere adeguati in relazione all'andamento effettivo
delle iscrizioni.
Altri corsi potranno essere
istituiti o promossi per far fronte a singole esigenze insorte dopo
l'approvazione del piano.
Salvo quanto previsto dal 2° comma,
per le variazioni o le integrazioni del piano si dovrà procedere con le stesse
modalità previste per la sua predisposizione ed approvazione.
Art.
5
In materia di istruzione
artigiana e professionale spetta al Consiglio regionale:
a) stabilire i
criteri e i parametri necessari per la determinazione dei contributi previsti
dall'art. 10 della presente legge;
b) approvare il piano di cui
all'articolo precedente e le sue eventuali variazioni o integrazioni;
c) emanare le
norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.
Art.
6
Spetta alla Giunta regionale:
a) predisporre, in
collaborazione con le Commissioni consiliari competenti, il piano di cui
all'art. 4, coordinando tra loro, anche in rapporto alle esigenze individuate su
scala regionale, le proposte e le indicazioni di priorità formulate dalle
Amministrazioni provinciali ai sensi del successivo art. 8;
b) provvedere
all'attuazione del Piano e alla determinazione ed erogazione delle somme necessarie;
c) provvedere, informandone
d) esercitare le funzioni
amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, già di competenza
degli organi dello Stato, in ordine agli enti,
istituzioni e organizzazioni locali operanti in Lombardia nella materia
dell'istruzione artigiana e professionale, salvo quanto stabilito dal D.P.R.
15 gennaio 1972, n. 10, per gli istituti professionali di Stato; in ordine
alle attività svolte col contributo della Regione,
e) nominare, informandone la
Commissione consiliare competente, i componenti degli
organi collegiali degli enti, delle istituzioni e delle organizzazioni di cui
alla lettera precedente, salvo il caso che la nomina sia espressamente attribuita
al Consiglio regionale dai rispettivi ordinamenti;
f) esercitare ogni altra funzione
amministrativa in materia di istruzione artigiana e
professionale, non riservata espressamente ad altri organi della Regione.
Art.
7
Il Presidente della Giunta regionale
cura la esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione
a norma della presente legge; adotta i provvedimenti necessari per l'esercizio
della vigilanza sugli enti, sulle istituzioni ed organizzazioni operanti
nella materia dell'istruzione artigiana e professionale; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
L'Assessore competente preposto alle
materie di cui all'articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei
servizi dell'Assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre
ai competenti organi regionali.
L'Assessore può firmare gli atti
della Regione per delega del Presidente.
Art.
8
Ai fini della predisposizione del
piano, le Amministrazioni provinciali elaborano e trasmettono, entro il 31
luglio 1972, all'Assessorato regionale competente le proposte per i corsi da
svolgere nel rispettivo territorio, precisandone l'ordine di priorità.
Alla formulazione di tali proposte
le Amministrazioni provinciali provvedano, sentite le
organizzazioni sindacali e professionali, sulla base delle esigenze di
formazione professionale connesse con lo sviluppo economico e sociale della
provincia e delle richieste avanzate dagli enti di cui all'art. 3.
Le proposte sono articolate per
località, per settore economico, per qualifica professionale, per tipo di corso
e vanno corredate dall'indicazione dell'ente, istituzione
od organizzazione interessata allo svolgimento dei corsi e dell'eventuale
Centro di formazione professionale.
Art.
9
Ove le Amministrazioni provinciali
non abbiano provveduto a quanto di loro competenza
entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8,
Art.
10
I contributi di cui al 1° comma dell'art.
3 possono essere erogati per:
a) spese di organizzazione
e di carattere generale, quali: affitto o spese condominiali; luce, telefono
ed altre utenze pubbliche; manutenzione e riparazione locali, mobili e
macchine; biblioteca tecnica: attività e strumenti di aggiornamento
didattico; riscaldamento; pulizia, posta, propaganda, cancelleria e stampati,
presidi sanitari, assicurazioni, oneri fiscali e varie;
b) spese ed oneri accessori per il
personale direttivo, amministrativo ed ausiliario addetto ai Centri;
c) spese per acquisto o noleggio dei
beni mobili, attrezzatura e strumenti didattici;
d) spese ed oneri accessori per il
personale docente addetto ai corsi e per prestazioni professionali di esperti;
e) spese per cancelleria, libri di
testo, dispense ed altro materiale didattico di uso
personale da dare in dotazione agli allievi;
f) spese per testi, materie prime,
semilavorati, materiale tecnico, utensileria di rapido consumo e accessori
tecnici di uso collettivo;
g) spese per i servizi sociali
quali: orientamento professionale ed assistenza psico-pedagogica,
trasporti allievi, mensa, rette convittuali, incentivi alla frequenza ed altre forme per agevolare il
diritto allo studio;
h) spese, per
l'erogazione agli allievi delle indennità previste dall'art. 48 della legge 29
apri
le 1949, n. 264;
i) spese per
l'erogazione delle indennità agli invalidi civili previste dall'art. 24 della
legge 30 marzo 1971, n. 118;
l) spese per assistenza speciale nei
corsi che abbiano carattere di recupero sociale.
Art.
11
Non appena sarà disposto, ai sensi
dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, il trasferimento alla Regione
del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'ENALC, dell'INAPLI e
dell'INIASA, nonché dei beni mobili ed immobili
costituenti le strutture periferiche di tali Enti,
Ai fini di quanto previsto nel comma
precedente, entro i limiti delle disponibilità del piano relativo
all'attività formativa dell'anno 1972-73,
Art.
12
L'iscrizione ai corsi istituiti o
finanziati dalla Regione è aperta a tutti, alle condizioni determinate per
ciascun corso.
Agli allievi non possono essere
richieste tasse o contributi di alcun genere, né per
l'iscrizione, né per la frequenza.
www.fondazionepromozionesociale.it