Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
LEGGI REGIONALI
IV
LEGGE
DELLA REGIONE TOSCANA DEL 3 GENNAIO 1973, N. 3
Provvedimenti a favore dei comuni e loro consorzi per
l'assistenza domiciliare alle persone anziane.
Art. 1
I contributi non
potranno superare la cifra annua di 90.000 lire per ogni assistito.
Art. 2
Le domande per la
concessione dei contributi di cui al precedente articolo, corredate di un
elenco contenente i nominativi delle persone assistite
con l'indicazione del rispettivo domicilio, devono essere presentate al
presidente della giunta regionale da parte dei comuni e dei loro consorzi,
entro il mese di marzo di ogni anno. Il consiglio regionale, su
proposta della giunta, approva annualmente il piano di riparto dei fondi
disponibili fra gli enti richiedenti. Entro il mese di gennaio dell'anno
successivo gli enti beneficiari dovranno trasmettere al presidente della giunta
regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente sostenute per l'assistenza domiciliare alle persone anziane
nel corso dell'anno precedente, nonché della utilizzazione dei contributi
ricevuti dalla Regione. La relazione viene allegata
alla proposta della giunta regionale di cui al secondo comma del presente
articolo.
Art. 3
Per la concessione
dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1972 la
spesa di 340 milioni.
La predetta spesa
farà carico al capitolo 46/17 «Interventi
e contributi per l'assistenza agli anziani», istituito nello stato di
previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.
L'onere derivante
dalla presente legge per il 1973, stabilito in 360 milioni, farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della
spesa per l'esercizio medesimo.
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