Prospettive assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973

 

 

LEGGI REGIONALI

 

IV

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA DEL 3 GENNAIO 1973, N. 3

 

 

Provvedimenti a favore dei comuni e loro con­sorzi per l'assistenza domiciliare alle persone anziane.

 

Art. 1

La Regione concorre alle spese sostenute dai comuni o dai loro consorzi per l'assistenza domi­ciliare alle persone anziane ultrasessantenni, me­diante contributi commisurati al numero degli assistiti. Per assistenza domiciliare si intende l'attività di assistenza economica oltre a quella prestata da collaboratrici domestiche o da altro personale di assistenza, generico o specializzato, con il fine di consentire alle persone anziane di mantenere la loro autonomia al di fuori di am­bienti comunitari.

I contributi non potranno superare la cifra an­nua di 90.000 lire per ogni assistito.

 

Art. 2

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo, corredate di un elenco contenente i nominativi delle persone as­sistite con l'indicazione del rispettivo domicilio, devono essere presentate al presidente della giunta regionale da parte dei comuni e dei loro consorzi, entro il mese di marzo di ogni anno. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva annualmente il piano di riparto dei fon­di disponibili fra gli enti richiedenti. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo gli enti beneficiari dovranno trasmettere al presidente della giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle spese complessivamente so­stenute per l'assistenza domiciliare alle persone anziane nel corso dell'anno precedente, nonché della utilizzazione dei contributi ricevuti dalla Regione. La relazione viene allegata alla propo­sta della giunta regionale di cui al secondo com­ma del presente articolo.

 

Art. 3

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di 340 milioni.

La predetta spesa farà carico al capitolo 46/17 «Interventi e contributi per l'assistenza agli an­ziani», istituito nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972.

L'onere derivante dalla presente legge per il 1973, stabilito in 360 milioni, farà carico al cor­rispondente capitolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

 

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