Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
LEGGI REGIONALI
V
LEGGE
DELLA REGIONE UMBRIA DEL 23 FEBBRAIO 1973, N. 12
Norme
per l'assistenza a favore di minori, anziani e inabili al lavoro.
Art.
1
Fino a quando non sarà provveduto
alla ristrutturazione generale dei servizi assistenziali,
si provvede al mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro e degli
anziani di cui agli articoli successivi nelle forme e con le modalità disposte
dalla presente legge, operando prevalentemente attraverso il nucleo familiare
dell'assistito e l'ambiente sociale in cui esso vive.
Art.
2
Ai Comuni della regione, singoli o
associati, viene delegato, per il rispettivo
territorio, con riferimento alle esigenze della programmazione regionale,
l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il mantenimento dei
minori di anni quindici e degli inabili al lavoro, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 154 del Testo Unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed
all'art. 277 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e siano segnalati dall'autorità locale di
pubblica sicurezza in quanto esposti all'abbandono.
Art.
3
I Comuni della regione singoli o
associati, provvedono, per il rispettivo territorio, anche ove intervengano
altri Enti eventualmente tenuti per legge o per norma statutaria, al
mantenimento di minori di anni diciotto, di inabili al
lavoro e di anziani, nei casi in cui, pur non ricorrendo le condizioni di vero
e proprio abbandono, venga riscontrato un effettivo stato di bisogno per impedimenti,
temporanei o permanenti, di carattere personale, economico, familiare,
ambientale, che ne ostacolino l'inserimento, il mantenimento o il reinserimento
nella vita familiare, scolastica, sociale, lavorativa.
Art.
4
Con regolamento, da emanarsi entro 6
mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio Comunale o l'Assemblea deliberante dei Comuni associati determina le
modalità di intervento - attuabile anche attraverso organismi di decentramento
amministrativo comunale - da valere per tutte le categorie di assistibili e che
assicurino, in ordine preferenziale:
a) prestazioni domiciliari di aiuto domestico, di servizio sociale e di assistenza
sanitaria;
b) altre prestazioni idonee a favorire
l'inserimento, il mantenimento ed il reinserimento dell'assistito nella vita
di relazione, compreso l'alloggio a condizioni preferenziali
di assegnazione e di canone;
c) prestazioni economiche,
alternative ad altra forma di assistenza, anche
attraverso la corresponsione di un assegno familiare o personale integrativo
di eventuale trattamento pensionistico;
d) formazione e finanziamento di
piccoli nuclei comunitari, cui possano essere assicurate anche le prestazioni
di cui al punto a) del presente articolo;
e) ricovero di minori e di adulti inabili o di anziani, rispettivamente presso
istituti educativoassistenziali e presso case di
riposo, riconosciuti idonei dalla Regione, sempreché
sia accertata l'impossibilità di provvedere altrimenti al loro mantenimento.
L'eventuale ricovero non esclude
altre prestazioni di carattere economico ed
assistenziale.
Art.
5
Gli interventi assistenziali
di cui all'art. 2 debbono riferirsi a tutti i soggetti che si trovino nelle
condizioni previste dall'art. 154 del Testo Unico delle leggi di pubblica
sicurezza.
Il Sindaco, ricevuta la segnalazione
dall'autorità locale di pubblica sicurezza o di propria iniziativa, ove sia
anche autorità locale di pubblica sicurezza, dispone l'intervento assistenziale ritenuto più idoneo tra quelli previsti dal
regolamento di cui all'art. 4.
Art.
6
Per quanto previsto dall'articolo 3
Art.
7
In ogni caso, gli interventi assistenziali disposti in favore di minori che abbiano
compiuto il quindicesimo o il diciottesimo anno possono essere prorogati, ove
se ne ravvisi la necessità e su richiesta degli interessati, fino al termine
dell'anno scolastico in corso al momento del compimento dei suddetti limiti di
età.
Art.
8
Qualora il Sindaco o
Art.
9
L'onere delle prestazioni assistenziali attuate a termini dell'articolo 2 è a totale
carico della Regione.
A tale
effetto i Comuni della regione, singoli o associati, cui all'inizio di ogni
esercizio finanziario viene accreditata, con provvedimento del
Art.
10
Con provvedimento della Giunta
Regionale viene assegnato a tutti i Comuni della
regione, singoli o associati, all'inizio di ogni esercizio finanziario, sempre
entro i limiti del corrispondente stanziamento allocato nel bilancio regionale,
un contributo con destinazione vincolata rapportato ai seguenti parametri:
a) per il quaranta
per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31
dicembre dell'anno precedente;
b) per il sessanta per cento in
proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune a detta data in età
fino ai diciottesimo anno compiuto e dal sessantesimo
anno in poi.
Eventuali somme
residue non utilizzate dai predetti Enti nell'esercizio di competenza andranno
ad incremento del contributo loro assegnato nell'esercizio successivo.
Art.
11
Fino all'entrata in vigore dei
singoli regolamenti di cui all'articolo 4, si applicano, ai soli fini della
scelta dei tipi di intervento assistenziale, le
disposizioni vigenti in materia.
I ricoveri già disposti dallo Stato
e confermati dalia Regione sono prorogati, salvo
accertamento della persistenza dei motivi che li hanno determinati, fino a
che non sia possibile provvedere altrimenti, secondo quanto previsto dal comma
precedente.
Art.
12
Alla regolamentazione dei rapporti
finanziari inerenti agli oneri di carattere organizzativo che i Comuni, singoli
o associati, sosterranno nell'espletamento delle funzioni
delegate con la presente legge, verrà provveduto mediante apposito atto
amministrativo dal Consiglio Regionale.
Art.
13
Per far fronte agli oneri derivanti
dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1973, lo
stanziamento in bilancio della somma di L. 140
milioni, di cui L. 60 milioni destinate
al «Mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 154 del Testo Unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi gli oneri di carattere
organizzativo», e L. 80 milioni destinate ai
«Concorsi nelle spese per il mantenimento dei minori, degli inabili al lavoro
e degli anziani, che si trovino in stato di indigenza,
sostenute dai Comuni della regione, singoli o associati, a termini dell'art.
3 della presente legge».
Agli oneri relativi
all'esercizio finanziario 1972 si provvede utilizzando gli stanziamenti
di lire 65 milioni e L. 40 milioni previsti dai
Capitoli 247 e 248 del bilancio regionale dello stesso esercizio.
Per gli esercizi successivi al
Le somme non impegnate in un
esercizio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.
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