Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
LEGGI REGIONALI
LEGGE
DELLA REGIONE UMBRIA DEL 10 GENNAIO 1973, N. 2
Delega ai Comuni e
alle Province delle funzioni di vigilanza, controllo e tutela esercitate dalla Regione sui Consorzi provinciali dei
Patronati scolastici.
Art.
1
In attuazione di quanto previsto
dall'art. 118 della Costituzione e dagli articoli 13 e 71 dello Statuto,
l'esercizio delle funzioni degli Organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai Patronati scolastici ed ai Consorzi
provinciali dei Patronati scolastici, trasferite alle Regioni dall'art. 2 del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3, č delegato ai Comuni e alle Province secondo le
disposizioni della presente legge.
Art.
2
Le funzioni di cui agli articoli 3 -
comma 3° - 4, 10 e 12 della legge 4 marzo 1958, sono esercitate dalle Giunte
comunali per quanto attiene ai Patronati scolastici comunali, e, nei riguardi
dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, sono demandate alle Giunte
provinciali, salvo lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione,
che spetta ai Consigli comunali o, rispettivamente, ai Consigli provinciali.
Art.
3
Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 - comma 2° - della legge 4 marzo 1958,
n. 261, sono esercitate:
- per i Patronati scolastici dai
Consigli comunali;
- per i Consorzi
provinciali dei Patronati scolastici dai Consigli delle Amministrazioni provinciali.
Art.
4
La funzione di indirizzo
e coordinamento per l’esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi della
presente legge, č esercitata dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione del Consiglio regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto
conto delle esigenze della programmazione regionale nel settore
dell'assistenza scolastica; a tal fine i Comuni e le Province trasmettono alla
Giunta regionale copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle
funzioni delegate.
Qualora le Amministrazioni comunali e
provinciali non adempiano, entro i termini stabiliti dalle norme vigenti,
all'espletamento delle funzioni loro delegate,
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