Prospettive assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973

 

 

LEGGI REGIONALI

 

LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA DEL 10 GENNAIO 1973, N. 2

 

 

Delega ai Comuni e alle Province delle funzioni di vigilanza, controllo e tutela esercitate dalla Regione sui Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

 

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione e dagli articoli 13 e 71 dello Statuto, l'esercizio delle funzioni degli Organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai Pa­tronati scolastici ed ai Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, trasferite alle Regioni dall'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 3, č delegato ai Comuni e alle Province secondo le disposizio­ni della presente legge.

 

Art. 2

Le funzioni di cui agli articoli 3 - comma 3° - 4, 10 e 12 della legge 4 marzo 1958, sono eser­citate dalle Giunte comunali per quanto attiene ai Patronati scolastici comunali, e, nei riguardi dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, sono demandate alle Giunte provinciali, salvo lo scio­glimento del Consiglio di Amministrazione, che spetta ai Consigli comunali o, rispettivamente, ai Consigli provinciali.

 

Art. 3

Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6 - comma 2° - della legge 4 marzo 1958, n. 261, sono eser­citate:

- per i Patronati scolastici dai Consigli co­munali;

- per i Consorzi provinciali dei Patronati sco­lastici dai Consigli delle Amministrazioni pro­vinciali.

 

Art. 4

La funzione di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi della presente legge, č esercitata dalla Giunta re­gionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, nei limiti delle leggi in vi­gore, tenuto conto delle esigenze della program­mazione regionale nel settore dell'assistenza scolastica; a tal fine i Comuni e le Province tra­smettono alla Giunta regionale copia delle deli­berazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Qualora le Amministrazioni comunali e provin­ciali non adempiano, entro i termini stabiliti dalle norme vigenti, all'espletamento delle funzioni lo­ro delegate, la Giunta regionale, sentite le Ammi­nistrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adem­pimento degli atti di competenza delle Ammini­strazioni stesse.

 

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