Prospettive assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973

 

 

LEGGI REGIONALI

 

III

LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA DEL 10 GENNAIO 1973, N. 5

 

 

Norme di delega ai Comuni delle funzioni ammi­nistrative in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, della scuo­la dell'obbligo e degli istituti professionali. Inter­venti straordinari per il trasporto degli alunni delle scuole medie superiori.

 

Art. 1

Le funzioni amministrative statali in materia di trasporto gratuito e relativi oneri assicurativi de­gli alunni della scuola materna pubblica, della scuola dell'obbligo e degli istituti professiona­li - trasferite alle Regioni a statuto ordinario a norma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 - vengo­no delegate ai Comuni dell'Umbria ai sensi della presente legge.

 

Art. 2

La Regione destinerà per l'anno scolastico 1972-73 la somma di lire 300 milioni:

a) per il trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, qualora vi siano obbiet­tive difficoltà di accesso alla scuola dipendenti dalla distanza tra la sede scolastica e le abitazio­ni dei bambini, sia per altre particolari circostan­ze ambientali;

b) per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o co­muni viciniori ad una sede di scuola pubblica;

c) per il trasporto degli alunni degli istituti professionali, provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di istituto profes­sionale di Stato o scuola coordinata;

d) per l'estensione del trasporto gratuito agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche che versino in condizioni di particolare necessità e di bisogno con disagio logistico.

 

Art. 3

La ripartizione della somma di cui al preceden­te art. 2 sarà effettuata:

a) per il 60% a favore dei Comuni della Re­gione in base al numero degli alunni di cui all'art. 2 - punti a) e b) - trasportati, secondo i dati dell'anno precedente, nonché tenendo conto dell'indice di adeguamento desunto dal rapporto area abitabile-popolazione residente, relativo ad ogni singolo comune, come da allegata tabella di­mostrativa;

b) per il 10%, a conguaglio al termine dell'anno scolastico in relazione agli alunni effetti­vamente trasportati durante l'anno;

c) per il 10%, a favore dei Comuni sedi di istituti professionali di Stato o di scuola coordi­nata in rapporto diretto alla popolazione scola­stica;

d) per il 20%, per il finanziamento di pro­getti organici proposti da Comuni singoli o asso­ciati, eventualmente di concerto con le Ammini­strazioni provinciali, che realizzino il trasporto scolastico nell'ambito del bacino di influenza dei singoli istituti scolastici.

Detti progetti destinati ad agevolare il traspor­to degli studenti delle scuole di cui al punto d) dell'art. 2, dovranno esprimere anche le esigenze e la volontà delle componenti sociali che ope­rano nell'ambito della scuola.

 

Art. 4

La gestione dei trasporti scolastici farà carico al Comune o, per delega del Consiglio comunale, al Patronato scolastico.

 

Art. 5

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, con proprio atto, ai singoli Comuni le somme at­tribuite a ciascuno di essi ai sensi dell'art. 3.

 

Art. 6

Nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 1, i Comuni sono tenuti ad accertare che gli alunni trasportati e l'eventuale personale di vigilanza siano assicurati per i danni che comun­que possano derivare nella esecuzione del tra­sporto, tenendo presente la necessità che l'assi­curazione copra in ogni caso il periodo che inter­corre tra il momento in cui gli alunni sono affidati dalla famiglia al personale incaricato della vigi­lanza ed il momento in cui fanno il loro ingresso a scuola, e, viceversa, per il rientro in famiglia.

 

Art. 7

La spesa autorizzata di lire 300 milioni, occor­rente per gli interventi di cui alla presente legge, è così ripartita:

- lire 30.000.000 per l'esercizio 1972 da imputare al cap. 231 del bilancio dello stesso esercizio;

- lire 270.000.000 per l'esercizio dell'anno 1973 da imputarsi su apposito capitolo.

 

www.fondazionepromozionesociale.it