Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
LEGGI REGIONALI
III
LEGGE
DELLA REGIONE UMBRIA DEL 10 GENNAIO 1973, N. 5
Norme
di delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto
gratuito degli alunni della scuola materna pubblica,
della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali. Interventi
straordinari per il trasporto degli alunni delle scuole medie superiori.
Art. 1
Le funzioni
amministrative statali in materia di trasporto gratuito e relativi oneri
assicurativi degli alunni della scuola materna pubblica,
della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali - trasferite alle
Regioni a statuto ordinario a norma del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 - vengono
delegate ai Comuni dell'Umbria ai sensi della presente legge.
Art. 2
a) per il trasporto gratuito degli alunni della scuola
materna pubblica, qualora vi siano obbiettive difficoltà di accesso
alla scuola dipendenti dalla distanza tra la sede scolastica e le abitazioni
dei bambini, sia per altre particolari circostanze ambientali;
b) per il trasporto degli alunni della scuola
dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede
di scuola pubblica;
c) per il trasporto degli alunni degli istituti professionali,
provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di istituto professionale di Stato o scuola coordinata;
d) per l'estensione del trasporto gratuito agli alunni
delle scuole secondarie superiori ed artistiche che versino in condizioni di
particolare necessità e di bisogno con disagio logistico.
Art. 3
La ripartizione
della somma di cui al precedente art. 2 sarà effettuata:
a) per il 60% a favore dei Comuni della
Regione in base al numero degli alunni di cui all'art. 2 - punti a) e b)
- trasportati, secondo i dati dell'anno precedente, nonché tenendo conto
dell'indice di adeguamento desunto dal rapporto area abitabile-popolazione
residente, relativo ad ogni singolo comune, come da allegata tabella dimostrativa;
b) per il 10%, a conguaglio al termine dell'anno
scolastico in relazione agli alunni effettivamente
trasportati durante l'anno;
c) per il 10%, a favore dei Comuni sedi di istituti professionali di Stato o di scuola coordinata
in rapporto diretto alla popolazione scolastica;
d) per il 20%, per il finanziamento di progetti organici
proposti da Comuni singoli o associati, eventualmente di concerto con le
Amministrazioni provinciali, che realizzino il trasporto scolastico
nell'ambito del bacino di influenza dei singoli
istituti scolastici.
Detti progetti
destinati ad agevolare il trasporto degli studenti delle scuole di cui al
punto d) dell'art. 2, dovranno
esprimere anche le esigenze e la volontà delle componenti
sociali che operano nell'ambito della scuola.
Art. 4
La gestione dei
trasporti scolastici farà carico al Comune o, per delega del Consiglio
comunale, al Patronato scolastico.
Art. 5
Art. 6
Nell'esercizio
delle funzioni delegate a norma dell'art. 1, i Comuni sono tenuti ad accertare
che gli alunni trasportati e l'eventuale personale di vigilanza siano assicurati per i danni che comunque possano derivare
nella esecuzione del trasporto, tenendo presente la necessità che l'assicurazione
copra in ogni caso il periodo che intercorre tra il momento in cui gli alunni
sono affidati dalla famiglia al personale incaricato della vigilanza ed il
momento in cui fanno il loro ingresso a scuola, e, viceversa, per il rientro in
famiglia.
Art. 7
La spesa
autorizzata di lire 300 milioni, occorrente per gli interventi di cui alla
presente legge, è così ripartita:
-
lire 30.000.000 per l'esercizio 1972 da imputare al cap. 231 del bilancio dello
stesso esercizio;
- lire 270.000.000
per l'esercizio dell'anno 1973 da imputarsi su apposito
capitolo.
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