Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
DOCUMENTI
SENTENZA PENALE CONTRO DIRIGENTI DELL'ONMI, DELLA PREFETTURA E DI ISTITUTI D'ASSISTENZA DI
VENEZIA
Il Pretore di Venezia ha pronunciato
la seguente sentenza nella causa penale contro
1) Bagagiolo
Alberto, n. Venezia 19-9-1907
2) Cavagnin
Lorenzo, n. Benevento 16-12-1917
3) Collenea
Isernia, Francesco n. 14-11-28
4) Siggìa
Salvatore, n. Agrigento 23-9-1916
5) Bagnato Carlo, n. S. Eufemia 15-1-1907
6) Bazzacco
Amabile, n. Asolo (TV) 23-7-1914
7)
8) Gardenal
Emma, n. Codognè (TV) 18-11-29
9) Puppin
Giuditta, n. Schio 19-9-1914
10) De Bettin
Lucia, n. S. Nicolò Comelico 22-12-19
11) Garaventa
Anna Maria, n. Genova 13-7-1930
12) Lorenzi
Olga, n. Fumane 6-9-1912
13) De Biasi
Giovanna, n. S. Giacomo di Veglia 11-1-27
14) Verzotto Maria, n. S. Giustina
di Colle 31-10-1919
Imputati
Il
primo: del reato p.
e p. dall'art.
Il
secondo: del reato
p. e p. dall'art.
Il terzo: del reato p. e p. dall'art.
Il
quarto: del reato
p. e p. dall'art.
Il
quinto: del reato p.
e p. dall'art.
La
sesta: a) del reato
ex art.
La
settima: a) del
reato ex art.
L'ottava: a) del reato ex art.
La
nona: a) del reato
ex art.
La
decima: a) del
reato ex art.
L'undicesima: a) del reato ex art.
La
dodicesima: a) del
reato ex art.
La
tredicesima: a) del
reato ex art.
La
quattordicesima: a)
del reato ex art.
*
* *
Con esposto in data 10-3-
Ciò premesso l'avv. Adami chiedeva espressamente alla Autorità
Giudiziaria di accertare se fossero state osservate tutte le disposizioni
legislative sopra indicate.
Trasmessi gli atti a questo Pretore,
prendeva il via una laboriosa istruttoria durante la quale, mentre da un lato
le indagini svolte dal Nucleo P.G. portavano ad escludere ogni episodio di
maltrattamento o altro in danno dei minori, dall'altro, con la collaborazione
insostituibile e preziosa del Giudice Tutelare, si rilevavano numerosi inadempimenti,
più o meno rilevanti, ad opera dei numerosi istituti
pubblici e privati di assistenza per l'infanzia, all'obbligo dell'inoltro
degli elenchi trimestrali al G.T. e del preventivo riconoscimento di idoneità
a funzionare. Si accertava, inoltre, come alcuni organi, in particolare al
Presidente della Sezione di Venezia dell'ONMI, al funzionario della Prefettura
di Venezia e al Medico Provinciale di Venezia dovesse
farsi carico di non aver diligentemente adempiuto ai compiti di vigilanza loro
spettanti in base a specifiche disposizioni di legge. Nel corso della fase
istruttoria veniva emesso un decreto di archiviazione
nei confronti di quattro direttori di istituti a carico dei quali non era stato
rilevato illecito alcuno; venivano altresì emesse undici sentenze istruttorie
nei confronti di altrettanti direttori di istituti ai quali era stato mosso
l'addebito di non essersi premuniti del preventivo riconoscimento di idoneità a
funzionare ed ad alcuni anche quello di non aver inviato l'elenco trimestrale
di cui all'art. 314/5 C.C. al G.U.: tutti i predetti
venivano assolti dai reati loro ascritti con la formula perché il fatto non
costituisce reato.
Inoltre veniva
disposto lo stralcio degli atti nei confronti di tre direttori di altrettanti
istituti colpevoli solo di non essersi premuniti del preventivo riconoscimento
di idoneità a funzionare e nei confronti degli stessi si procedeva con rito
monitorio. Infine nei confronti degli odierni imputati venivano
contestati con ordine di comparizione gli addebiti riportati in rubrica:
all'esito della fede istruttoria i quattordici imputati venivano tratti tutti a
giudizio per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti. Allo odierno dibattimento comparivano solo Bagagiolo Alberto, Gavagnin
Lorenzo, Collenea Isernia
Francesco, Siggìa Salvatore e Bagnato Carlo; Bazzacco Amabile,
L'avvocato Ezio Adami
in proprio e la sig.na Purisiol Giovanna si costituivano in limine parte civile
intendendo esercitare l'azione popolare espressamente prevista dagli artt. 82 e
La difesa di tutti gli imputati si opponeva, al pari del P.M., alla
predetta costituzione, motivando ampiamente tale atteggiamento con
argomentazioni in fatto ed in diritto. Questo Pretore, come da ordinanza in
atti, dichiarava l'inammissibilità della costituzione di parte civile. Ammessi alcuni testi indicati tempestivamente dalla difesa di alcuni
imputati, si procedeva all'interrogatorio di quelli presenti, che si
riportavano, tutti, a quanto dichiarato in istruttoria. Escussi i testi e data
lettura degli atti consentiti, P.M. e difesa concludevano
come in atti.
Diritto
Prima di passare all'esame delle
posizioni dei vari imputati in relazione agli
addebiti loro mossi, una premessa appare doverosa. All'esito delle minuziose
indagini svolte durante la fase istruttoria con la preziosa collaborazione del
Nucleo di P.G. di Venezia si è acquisita la consolante
sicurezza - ribadita anche all'odierno dibattimento dal Capitano dr. Natale
Tartaro - che i bambini ricoverati nei vari istituti di assistenza,
di Venezia in particolare e di tutta la provincia di Venezia in generale, sono
tutti trattati con amorevole cura sia sotto il profilo materiale che sotto
quello morale-affettivo. Le reiterate ispezioni disposte da questo Pretore
presso vari istituti ed eseguite dai militi del Nucleo nelle più disparate
circostanze di tempo (all'ora del pranzo, di sera,
durante la ricreazione, durante le ore di studio ecc.) e senza preavviso
alcuno hanno fornito la certezza che a tutti i bambini viene assicurato dalle
religiose che li ospitano nei loro istituti una costante assistenza, pregevole
per i mezzi in cui materialmente si concretizza, ma ancor più preziosa per
l'affetto e il calore di sentimenti umani con i quali vengono circondati i bimbi,
in un costante sforzo di supplire con l'amore alla mancanza dell'insostituibile
calore dalla famiglia che tanto incide sullo sviluppo psicofisico di questi
sventurati bambini. Ciò appare necessario chiarire onde
evitare che in qualche modo, nonostante il freddo ma chiaro ed inequivoco linguaggio dei capi di imputazione, si voglia
pensare che questo procedimento abbia qualcosa di analogo con quegli altri
processi (di cui si è fatto cenno in premesse) che hanno preso origine da
episodi di violenza o sfruttamento in danno dell'infanzia «assistita». Tuttavia
se ciò è stato opportuno puntualizzare, non può non di meno
disconoscersi che in tema di assistenza pubblico-privata dei minori non sono
mai abbastanza le precauzioni e l'impegno non è mai eccessivo, per cui la
scrupolosa, puntuale e costante osservanza delle norme di legge dettate a
tutela dei minori assistiti non può nemmeno porsi in discussione; e ciò anche
se è agevole convenire che la legislazione in materia è caotica e farraginosa.
Ciò premesso, alla stregua della
vigente normativa in materia di assistenza e
beneficenza pubblica in generale e di protezione dell'infanzia abbandonata in
particolare, vanno evidenziate e puntualizzate le responsabilità dei pubblici
funzionari imputati, nel presente procedimento, di aver omesso di esercitare
sugli istituti di assistenza i dovuti controlli formali e sostanziali;
controlli che, per la particolare delicatezza del settore, per la facilità di
abusi e in danno delle persone dei minori e in danno degli enti affidatari e
dei privati e pubblici sovvenzionatori (sotto il profilo patrimoniale),
rivestono un'eccezionale importanza nell'ambito dell'attività amministrativa
dello Stato volta alla protezione di coloro ai quali, privati nei primi anni
di vita dei sostegni e degli affetti familiari, vanno, per impegno morale
ancor prima che giuridico della società (artt. 3
comma 2", 3° comma 3° e 31 ultima comma Costituzione), evitati con ogni
mezzo possibile i danni che a tale situazione conseguono e assicurata comunque pari dignità sociale e parità (effettiva) di
diritti rispetto a tutti gli altri cittadini. Vanno quindi per prime esaminate
le posizioni dei prevenuti Bagagiolo Alberto e Gavagnin Armando, l'uno presidente
del Comitato ONMI per la provincia di Venezia per il decennio 1960-
Ed in proposito va subito rilevato
come il R.D. 24-12-1934 n. 2316 (approvativo del
Testo Unico delle leggi sulla maternità ed infanzia) agli artt.
4 e 5 sancisca chiaramente l'obbligo dell'Opera di vigilanza, tramite i suoi
organi provinciali, sull'applicazione delle disposizioni legislative e
regolamentari per la protezione della maternità e dell'infanzia,
di controllare altresì tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per
finalità la protezione delle suddette, provocando, se del caso, l'intervento
dell'Autorità governativa locale in ordine a possibili scioglimenti delle
amministrazioni di dette istituzioni o addirittura alla chiusura delle
stesse.
Si tratta, com'è agevole osservare,
di una forma di controllo complesso concernente e
l'assistenza materialmente intesa e l'estrinsecarsi delle medesime nell'ambito
della legalità; e si tratta inoltre di compiti assolutamente indelegabili ad altre autorità e facenti capo ai vari
Comitati provinciali nelle persone dei loro presidenti, senza bisogno, per il
loro esercizio, di attività alcuna di stimolo proveniente, tramite gerarchico,
dal Consiglio Centrale o dal
Per queste ragioni nessuna rilevanza
possono avere nel presente processo né l'eventuale
concorrente esercizio dell'attività di vigilanza da parte d'altri soggetti a
loro volta preposti, né la lamentata (ed accertata) carenza di iniziativa e
di direttive da parte della sede centrale dell'Opera.
Ciò premesso l'attività svolta dal Bagagiolo nel non indifferente periodo della sua
presidenza, rivela, alla lettura degli atti e dei documenti prodotti, la sua
assoluta deficienza in ordine all'assolvimento dei
compiti di vigilanza sul rispetto delle norme di legge, deficienza che non
viene certo annullata o mitigata dall'indubbia e meritoria attività che il Bagagiolo estrinsecò quale Presidente dell'ONMI di Venezia
dando impulso ed incremento a tutta una serie di opere e di attività
assistenziali a favore dei minori, con ciò rivelando indubbia capacità od
operosità proficua. Non ignora inoltre il giudicante la difficoltà del
controllo, da parte del giudice ordinario, in materia siffatta ove ampia è la discrezionalità
amministrativa in ordine alla scelta dei tempi e dei
modi di attuazione; nondimeno, nella fattispecie, dubbi non possono nutrirsi
sulle gravi omissioni del prevenuto attesoché proprio
dalla documentazione da questo prodotta a prova dell'attività svolta e dalle
ammissioni rese in sede istruttoria è dato trarre conferma della loro
esistenza. A meno che non si voglia infatti svuotare
completamente di significato la nozione giuridica di «vigilanza», non si
potrà riconoscere la sufficienza a tal fine di una circolare inviata agli
istituti assistenziali nel gennaio 1968 e concernente l'obbligo di trasmissione
degli elenchi delle persone assistite di età inferiore agli anni 21 al Giudice
Tutelare (a’ sensi dell'art. 314/5 della legge 5-6-67
n. 431) e la semplice richiesta di istruzioni inoltrata, nello stesso anno,
all'ONMI, sede centrale, circa il riconoscimento di idoneità a funzionare da
ottenersi da parte dei singoli istituti, a’ sensi
dell'art. 50 RD 14-5-1926 (istruzioni richieste in seguito alle perplessità
sorte circa l'applicabilità della norma testé menzionata a taluni istituti,
sorti anteriormente all'anno 1926 e dagli incerti connotati: ciò che quindi non
doveva impedire al Bagagiolo di attivarsi nei
confronti di tutti gli altri onde indurli all'osservanza dell'obbligo di legge.
Cosa che non fu fatta).
Non è sufficiente la circolare,
poiché essa si esaurisce in una semplice comunicazione dell'esistenza di un
obbligo, ma nulla dice, prevede, stabilisce circa la
possibilità di un susseguente ed effettivo controllo sull'osservanza dello
stesso; anzi per assurdo, chiede (nella parte finale) agli istituti stessi di
farsi garanti di tali adempimenti inviandone assicurazione scritta. E che non
sia stata sufficiente è provato «in re ipsa» alla
luce delle numerose mancanze poste in essere dai
preposti dei vari istituti (si badi bene che l'indagine sulla carenza ora
lamentata si limita ad iniziare dai primi mesi del 1970, tralasciando volutamente
il periodo anteriore comunque coperto di amnistia).
Quanto agli effetti di tali carenze agevolate dalla mancata vigilanza pare non si
debbano spendere troppe parole: parlano da soli quei bambini i cui nominativi
non sono stati segnalati al G.T. e per i quali non si è potuta iniziare o si è
iniziata in ritardo la procedura per l'adozione speciale. Né sufficiente può
essere la richiesta di istruzioni a cui vien data risposta solo nel 1969: infatti, pur riconoscendo
come la tardività di detta risposta ed il decesso del
direttore sanitario dell'Opera, dott. Cacciari,
abbiano fatalmente rallentato l'istruttoria che precede il riconoscimento
dell'idoneità a funzionare degli enti assistenziali e nella quale gli aspetti igienico-sanitari hanno un posto di primo piano, resta pur
sempre il rilievo che dal 1960 al 1968 nulla in tal senso si fece. E comunque, cosa che forse è più grave ancora, dal giorno in
cui pervennero al Comitato provinciale di Venezia le istruzioni della sede centrale
dell'ONMI al giorno di cessazione dalla carica, nulla di sostanziale e concreto
fu attuato dal Bagagiolo per far sì che tutti gli
istituti avessero, quanto meno, tutti inoltrato la domanda per il
riconoscimento di idoneità a funzionare.
Che ciò sia
in sommo modo grave ed ingiustificabile è provato dal fatto che il successore
del Bagagiolo, Gavagnin
Lorenzo, assunte le sue funzioni e spaventato dall'inerzia (nel settore di cui
ora parlasi) del suo predecessore, in 4 o 5 mesi riuscì, sia pure a prezzo di
considerevoli fatiche, ad inoltrare alla Sede Centrale tutte le domande,
complete di documentazione, di tutti gli istituti.
Ha addotto a sua giustificazione
l'imputato, nell'interrogatorio reso in sede
istruttoria e all'odierno dibattimento, la carenza di personale specializzato,
le lungaggini burocratiche conseguenti all'esclusiva competenza della Sede
Centrale dell'Opera per la sua nomina (circostanze confermate nella odierna
deposizione del teste Zaffarano Michele),
la molteplicità di cariche da lui rivestite all'epoca dei fatti con la
inevitabile gravosità del lavoro cui doveva provvedere. Osserva questo Pretore
come, in un arco di tempo di breve durata, certamente
dette circostanze avrebbero potuto assumere rilievo, se non come cause di
forza maggiore quanto meno come elementi incidenti sulla gravosità della condotta
criminosa, ma come esse invece scoloriscano e
finiscano per perdere consistenza ove valutate nel periodo di un decennio; e
come comunque la lamentata scarsezza di Assistenti sociali, Medici, personale
tecnico in genere, non possa aver avuto incidenza in ordine ad un'attività, è
bene ricordarlo, di puro controllo formale, abbisognevole
solo di impulso iniziale ed eseguibile, per gran parte, per sua natura, da
personale generico.
Sussiste pertanto il contestato
reato di omissione di atti di ufficio nel suo aspetto
materiale e psichico (quest'ultimo avvalorato dalla
circostanza che mai l'imputato ha contestato l'esistenza degli obblighi di
legge a suo carico o invocato una eventuale dimenticanza, ma solo cercato di
giustificare per altra via i ritardi e le omissioni) ; valutati globalmente i
criteri indicati nell'art.
Il Gavagnin
va pertanto assolto perché il fatto non sussiste.
Parallelamente all'inerzia del
Comitato Provinciale ONMI, l'istruttoria ha evidenziato altresì quella dei
locali organi dello Stato preposti al controllo nello specifico settore: il
reato di cui all'art.
Nulla ha mutato, in proposito, il
D.L. lgt. 22-3-45 n. 173 istitutivo
dei Comitati provinciali per l'assistenza e la beneficenza, poiché vano
sarebbe il cercare negli artt. 2, 3, 4 della
Legge suddetta (concernenti le attribuzioni dei compiti del Consigliere di
Prefettura e art. 44 della sopra citata legge; anzi, dall'art. 7 è offerto un ulteriore spunto per ribadire l'esattezza della tesi qui
sostenuta, laddove, illustrando la composizione del Comitato, menziona al n. 6
il Consigliere di prefettura incaricato
della vigilanza sul servizio delle opere pie quale membro di diritto. È
chiara la volontà della legge di continuare a riservare l'attribuzione «de qua» al più volte menzionato funzionario.
Nessuna innovazione neppure, nello
specifico settore dell'assistenza all'infanzia abbandonata, ha comportato l'istituzione
dell'ONMI ed in particolare il Testo Unico della legge sulla protezione ed
assistenza della maternità ed infanzia (R.D. 24-12-1934 già citato), ove si
pensi che all'art. 5 di detto T.U.,
a complemento della statuizione dell'obbligo di vigilanza e controllo gravante
sull'Opera, si precisa come restino pur sempre ferme «... le disposizioni della
legge 17-7-1890 n. 6972... relative alla tutela ed alla vigilanza governative
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza». Ed infine, se ciò
ancora non bastasse, va ricordato come l'ultimo comma dell'art.
Né ha pregio giuridico alcuno
l'osservazione dell'imputato, ribadita dal teste Pintozzi G. Battista, circa la carenza
di superiorità gerarchica del funzionario addetto alla divisione V rispetto
agli altri funzionari pari grado della Prefettura, nonché di rappresentanza
esterna, prerogativa del solo Prefetto, una volta stabilito, com'è stato
stabilito, che la legge ad esso faceva carico di vigilare, pur lasciandogli la
più ampia libertà circa la scelta dei mezzi: che egli dovesse giovarsi
dell'opera di collaborazione e richiedere constantemente
la firma del Prefetto per ogni atto che implicava rapporti con terzi estranei
all'Amministrazione degli Interni, non impedisce che la condotta omissiva sia,
sul terreno del diritto penale, a lui e solo a lui riferibile, di talché, per
giustificare gli omessi controlli, egli avrebbe dovuto addurre un divieto o un
rifiuto od un ostacolo qualsiasi provenienti dai suoi superiori gerarchici
(vedi, per la posizione del Collenea Isernia in seno alla P.A., la
nota 21-5-1971 del vice prefetto reggente dott. Baschieri,
allegata agli atti).
Per questa condotta, ampiamente
provata, va riconosciuta la sua penale responsabilità, con la conseguente condanna
alla pena principale di mesi 2 di reclusione previa concessione al prevenuto
delle attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza
(pena base 3 mesi - 1/3 62 bis), pena che viene condizionalmente sospesa nella previsione che l'imputato si
asterrà per il futuro dal commettere altri reati, ed a quella accessoria
dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni uno.
La posizione dei medici provinciali Siggìa Salvatore e Bagnato Carlo, imputati ancora del reato
di omissione di atti di ufficio, nettamente distinta
in punto di fatto, può essere oggetto di una trattazione unitaria in linea di
diritto.
Ai fini della giuridica esattezza
delle due imputazioni (e quindi della sussistenza di reati ascritti), va
preliminarmente stabilito se l'art. 17 RDL 8-5-27 n. 798 che prevede la costituzione di una commissione di vigilanza sui
brefotrofi (di cui è membro di diritto il Medico Provinciale) per opera di
decreto prefettizio (commissione cui incombe l'obbligo di visitare almeno una
volta ogni bimestre i brefotrofi) sia stato modificato, ed eventualmente in
quale misura, dalla legge 13-3-1958 n. 296 sull'istituzione del Ministero
della Sanità. Tale legge dispone, tra l'altro, agli artt.
1 e 2 la devoluzione a detto Ministero delle attribuzioni
un tempo di competenza delle altre amministrazioni statali in materia di sanità
pubblica; ed all'art. 6, penultimo comma, testualmente stabilisce che «tutte
le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanità pubblica sono devolute
al medico provinciale ed al
veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici».
Ritiene questo Pretore che la chiave
per la soluzione del quesito proposto consista nello
stabilire la natura dell'ispezione di cui all'art. 17 RDL 8-5-27, se cioè essa rivesta
o meno carattere sanitario, se sia volta o meno ad un controllo sulle
condizioni igieniche degli ambienti e di salute fisiopsichica
degli assistiti: a tale pregiudiziale domanda va data risposta affermativa.
Invero la lettura della testé menzionata norma rivela
come nella composizione di detta commissione di vigilanza l'elemento
medico-tecnico abbia una posizione di prim'ordine,
considerata la presenza accanto alla figura del Medico Provinciale delle figure
dei direttori delle locali cliniche pediatrica e dermosifilopatica; e pertanto
ben può asserirsi come, a’ sensi del combinato
disposto degli artt. 17 RDL 8-5-1927 e 6 legge 13-3-
Per vero l'imputato Siggìa ha prodotto in fotocopia un parere espresso in data
7-12-71 dal Ministero della Sanità sull'argomento testé
discusso, in cui lo scrivente giunge a conclusioni diametralmente opposte,
ribadendo la permanenza dell'esclusiva competenza prefettizia in materia.
Il Giudicante non condivide
assolutamente la tesi ivi sostenuta.
E ciò perché la stessa è fondata
sull'assorbente rilievo, del tutto estraneo ai fatti
di causa, che la natura degli istituti di assistenza di cui al 3° comma
dell'art. 17 RDL 8-5-1927 non sarebbe tale da giustificare il passaggio di
competenza in merito alla «vigilanza» dalla Amministrazione degli Interni a
quella della Sanità, a’ sensi dell'art.
E sorprende infine come nella
missiva venga dichiarato che, fin dalla promulgazione
della legge 10-3-58, nessuna direttiva sia mai stata data in proposito, ove si
consideri che il decreto 10-3-71 con cui l'imputato Bagnato, allora Medico
Provinciale, nominava i membri della Commissione di vigilanza, fa espresso
riferimento alla suddetta legge; deve forse tutto ciò considerarsi un atto di
fantasia, o peggio, una usurpazione di potere posta in essere dal Bagnato?!?
Ciò premesso non può non rilevarsi
come il dr. Siggìa per tutto l'arco
di tempo in cui prestò la sua opera di Medico Provinciale di Venezia
non attuò mai i controlli sui brefotrofi previsti dall'art. 17 Legge 8-5-1927
n. 798. Lui stesso non ha avuto difficoltà ad ammetterlo precisando, tra
l'altro, che tali controlli non vengono effettuati in nessun'altra parte d'Italia! Che tale omissione, poi,
risalga ad un suo cosciente e volontario intendimento
non pare che si possa revocare in dubbio atteso che nella sua specifica
posizione non poteva ignorare che un suo più diligente predecessore nel 1960
attuò i suindicati controlli nominando apposita
commissione. Né il Siggìa si
è evidentemente premurato, qualora avesse avuto qualche dubbio sulla legittimità
di tale incombente, di chiedere chiarimenti agli organi di Prefettura o di
informarli della sua intenzione di non dar più corso ai controlli non
ritenendoli di sua spettanza. Il Siggìa, invece, non
ha fatto che ignorare il precedente pur esistente, trascurando
l'obbligo su di lui gravante con deplorevole incuria.
Il Bagnato,
invece, che è pur gravemente responsabile poiché si è oggi appreso che fu lui a
precedere fino al 1968 il dr. Siggìa per poi succedere a questi
nel
Si giustifica il Bagnato da un lato
prospettando l'assoluta carenza di collaboratori in
relazione ai suoi numerosissimi incarichi e dall'altro evidenziando la grave
malattia agli occhi per cui fu ricoverato in ospedale nel mese di maggio. A
tali assunti è agevole opporre che i numerosi e gravosi incombenti e
l'improvvisa malattia, come non impedirono al Bagnato di convocare nel giugno
71 la commissione la cui presidenza fu da lui delegata ad altro membro, così
non potevano ostare ad un più regolare funzionamento della
Commissione che poteva egli ben convocare senza pur prendervi parte. Va
ricordato, infatti, che le ispezioni previste dalla L.
8-5-1927 n. 788 sono bimestrali per cui non si riesce
a dar valido peso agli assunti difensivi del Bagnato.
Vanno, infine, prese in
considerazione alcune osservazioni fatte dalla difesa
del dr. Siggìa in ordine ai
termini esatti della contestata imputazione, osservazioni che validamente
potrebbero esser fatte proprie dal Bagnato per cui ora vengono esaminate in
relazione ad entrambi gli imputati.
Rileva il Siggìa
la indeterminatezza della imputazione nella parte in
cui precisa il lasso di tempo preso in esame dall'accusa: invero il capo di
imputazione recita: «nella sua qualità di Medico Provinciale... fino al
settembre 1970» così lasciando, a detta della difesa, indeterminato il termine
della contestazione. L'assunto non merita pregio alcuno. Invero la imputazione, facendo riferimento alla attività del Siggìa quale Medico Provinciale sino al settembre 1970,
epoca in cui cessò dalla carica, esattamente ed inequivocabilmente prende in esame
tutto il periodo in cui il prevenuto ne esercitò le funzioni, determinando solo
il momento di cessazione dalle stesse per meglio inquadrare la posizione
dell'imputato in relazione alla posizione del successore. Non
quindi incertezza ed indeterminatezza, ma chiara e precisa puntualizzazione
delle responsabilità nel tempo.
Si duole ancor la difesa della indeterminatezza della imputazione laddove si dice «...
ometteva di eseguire le periodiche visite nei suindicati
istituti di assistenza»; per cui, non sarebbe precisato quali sarebbero «i suindicati istituti» mentre per tutti gli altri imputati di
omissione di controllo si è fatto riferimento ai vari istituti indicati nel
seguito del capo di imputazione. Anche a tale assunto è agevole opporre che per
il Siggìa nella imputazione
si è fatto riferimento alla Commissione di vigilanza sui Brefotrofi per cui è
per detti istituti che va presa in considerazione la sua colpevole omissione.
Né rilevanza alcuna ha il fatto che i Brefotrofi non
siano stati indicati nominativamente poiché tale omissione avrebbe rilievo se
delle ispezioni fossero state eseguite in alcuni di essi ed in altri no, il
che, ovviamente, non è del caso di specie. Ultimo rilievo, apparentemente più
valido, è quello secondo cui erroneamente è stato indicato nel capo di imputazione che il Medico Provinciale è Presidente della
Commissione di vigilanza, mentre, semmai, egli ne è solo membro. Tale rilievo
non merita pregio. Invero se, come in precedenza precisato, è cessata la
competenza del Prefetto a seguito della istituzione
del Ministero della Sanità, non potrà esser certo costui a nominare la
commissione ed a indicarne il Presidente. È pur vero, invece, che essendo stata
trasferita la competenza del Prefetto al Medico Provinciale è a costui che, ope legis, spettane tali
incombenti.
Per contro è esatto l'appunto che il
Medico Provinciale non è necessariamente il presidente della Commissione,
potendo indicare altri a tale funzione. A tal proposito, a parte la indicativa e significativa considerazione che il dr.
Bagnato nel nominare il 9-3-1971 la Commissione indicò se stesso quale
Presidente (!), giova rilevare come la posizione dei
prevenuti sia comunque ben precisamente delineata con riferimento alla loro
qualifica di Medici Provinciali ed alla colpevole omissione delle ispezioni
nei Brefotrofi; cioè l'indicazione di Presidente della Commissione trova la
sua ragion d'essere nella qualifica di Medico Provinciale, qualifica che certo
non può esser messa in dubbio, e che da sola giustifica l'attribuzione della
responsabilità per la omissione dei periodici controlli. Invero il Medico
Provinciale, sia esso presidente o membro della commissione, doveva lui
provvedere comunque a nominare ed a convocare la
commissione, per cui la carenza di attività della stessa non può che farsi
risalire sempre e comunque al Medico Provinciale.
Va affermata, in conclusione, la
penale responsabilità di entrambi gli imputati;
essendo però nettamente differenziate in fatto, le rispettive posizioni
(secondo quanto prima si è anticipato), equa ritiene il Giudicante, concesse
ad entrambi le attenuanti generiche, irrogare al Bagnato la pena pecuniaria
nella misura di L. 100.000 di multa (p.b. 150.000 - 1/3 62 bis) ed al Siggìa
quella detentiva, nella misura di mesi due di reclusione (p.b.
3 mesi - 1/3 62 bis), pene cui segue l'interdizione dai pubblici uffici per
anni uno.
Agli stessi viene
concesso il beneficio della sospensione condizionale sotto le comminatorie di
legge. Passando ora all'esame della posizione delle altre nove imputate, cioè delle religiose direttrici di vari istituti aventi per
finalità, prevalente o concorrente, l'assistenza dei minori, giova premettere
che in punto di fatto gli addebiti loro mossi non possono esser revocati in
dubbio, atteso che le omissioni riscontrate a loro carico sono state accertate
a seguito di un minuzioso e preciso lavoro di controllo eseguito con la
collaborazione del Giudice Tutelare - per quanto di sua spettanza - tra la
documentazione esistente presso la cancelleria della «volontaria giurisdizione»
della Pretura Unificata di Venezia. Per quelle religiose, poche per la verità,
che hanno contestato in fatto l'addebito sarà agevole,
nel considerare in seguito distintamente le loro posizioni, dimostrare il
contrario. Pertanto il maggior impegno dovrà esser profuso, al pari di ciò che
ha fatto la difesa che, ovviamente, ha cercato di dimostrare il contrario,
nell'esame della sussistenza dell'elemento psicologico concretizzante la fattispecie
delittuosa prevista dall'art.
Questo Pretore, ritenendo di dover
aderire alla prevalente corrente interpretativa in
materia e considerato che la ragione dell'incombente previsto dall'art. 314/5°
consiste nel permettere al G.T. di segnalare al Tribunale dei Minorenni il
nominativo dei fanciulli per i quali sussistono i presupposti dello stato di
adottabilità ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di
adozione speciale ex L. 5-6-1967 n.
Tutto ciò premesso appare opportuno
sgomberare il terreno dalle imputazioni di violazione dell'art.
Per contro Bazzacco Amabile,
Passando ora all'esame degli
addebiti relativi alla violazione dell'art.
Giova a questo proposito esaminare
gli assunti difensivi della Bazzacco
tendenti a dimostrare l'assoluta carenza dell'elemento psicologico
doloso necessario per la configurazione della fattispecie delittuosa di cui
all'art.
Nel caso di specie, invero, la
«dimenticanza» della Bazzacco deve più rettamente
qualificarsi come «incuria» e «trascuratezza». È invero solo ad atteggiamento
così qualificabile che deve farsi risalire l'omesso invio degli elenchi al G.T.: trattasi di un atteggiamento
caratteristico a tutte le altre religiose le quali, pur benemerite per il modo
in cui assistono i fanciulli, non si son rese conto
della gravità delle loro omissioni, affrontando l'incombente loro imposto
dalla legge con negligenza assoluta, espletandolo nei casi migliori solo
quando ne avevano tempo, senza puntualità, senza, cioè, porre la doverosa
attenzione e la necessaria volontà per dar esecuzione allo stesso. E tutto ciò,
per le ragioni sopra esposte, non può definirsi «colposa
dimenticanza» bensì «dolosa trascuratezza», e pertanto qualificante
pienamente, sotto il profilo psicologico, il reato in esame. Né
l'assoluta genericità delle giustificazioni della Bazzacco
consente di superare tali precisazioni in diritto che traggono la loro forza
dal comportamento, in fatto, addebitato alla stessa e provato
inequivocabilmente. Pertanto, non potendosi escludere nella prevenuta la consapevolezza
del dovere alla cui osservanza era tenuta, l'omissione accertata non può che
farsi risalire ad un suo «indebito» e quindi colpevole atto di volontà.
Suor
A prescindere dalla considerazione
che
La trascuratezza e quindi la
responsabilità di suor Puppin Giuditta, direttrice dell'Istituto «Canossiano S. Pio
X» è ammessa dalla stessa che, assunto l'incarico il 30 agosto
La posizione delle imputate Garaventa Anna Maria e De Bettin
Lucia va esaminata insieme atteso che le stesse si son succedute nella direzione dell'istituto «Orfanotrofio
Suor Lorenzi
Olga, direttrice dell'Istituto «Buon Pastore» non ha
inviato gli elenchi trimestrali dal 22-7-1970 al
5-1-1971: la stessa ha contestato il fatto in sede istruttoria asserendo che in
data 1-10-1971 fu inoltrato al G.T. altro elenco. Ha aggiunto di aver affidato
l'elenco ad una suora del suo istituto che lo avrebbe consegnato ad un usciere
che, a sua volta, l'avrebbe consegnato al cancelliere: giova invece osservare
come tale elenco non sia mai pervenuto a questo
ufficio mentre l'elenco del luglio 1970 venne da suor Lorenzi
spedito per posta il 3 settembre 1971 con lettera accompagnatoria di scuse per
il ritardo!
È quindi agevole rilevare
l'insostenibilità in fatto degli assunti della prevenuta che, unitamente agli
altri elementi probatori acquisiti ed esposti, forniscono
indirettamente anche la prova del dolo addebitabile alla stessa, con le caratteristiche
ed i limiti già indicati a proposito di suor Bazzacco.
Suor De Biasi
Giovanna, direttrice dell'Istituto «Mason», contesta di non aver inviato regolarmente al G.T.
gli elenchi in questione; peraltro dall'esame della documentazione
giacente presso
D'altra parte, se gli elenchi fossero stati inoltrati si sarebbero stati pur ritrovati,
come tutti gli altri. Pertanto anche per
Infine suor Verzotto Maria,
direttrice dell'Istituto «Maria Ausiliatrice», non ha
trasmesso al G.T. i prescritti elenchi sino alla fine di ottobre
1970: essa si giustifica col dire che impiegò quasi un anno per impratichirsi
nella direzione dell'Istituto venendo così a conoscenza in ritardo dell'obbligo
gravante e riconoscendo le precedenti omissioni. Tali
giustificazioni non paiono attendibili, a prescindere poi dalla
considerazione che l'asserita ignoranza non avrebbe nella fattispecie validità
alcuna, risolvendosi in ignoranza su norma penale (arg. Cass. 12-6-
Per tutte queste ragioni va
affermata la penale responsabilità di Bazzacco
Amabile,
A Bazzacco
Amabile,
Alla conclusione del presente
procedimento necessita puntualizzare brevemente alcune
considerazioni per quanti, imputati e difensori, hanno più o meno decisamente
accusato di incuria il Giudice Tutelare, chiamandolo quasi a condividere la
loro posizione di imputati, per non avere egli sorvegliato che fossero
regolarmente inoltrati al suo ufficio gli elenchi trimestrali ex art. 314/5
C.C. segnalando le eventuali omissioni! A costoro è estremamente
agevole obiettare che, mentre a tutti gli odierni imputati è fatto carico ex lege un determinato obbligo (per il direttore degli
istituti di inoltrare gli elenchi e per gli organi di controllo di vigilare che
ciò venga fatto), al G.T. la legge fa solo carico di riferire «al Tribunale per
i Minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano
in situazione di abbandono» (art. 314/5 u.c. C.C.). Da cui è agevole trarre l'ulteriore considerazione che il G.T. che non vede giungere
alcun elenco da un determinato Istituto né alcuna segnalazione di irregolarità
da parte degli organi di vigilanza, è legittimato a ritenere che in detto
Istituto non siano ricoverati minori degli anni 8 e ciò proprio perché allo
stesso non spetta alcuna attività di vigilanza e controllo per la quale il
legislatore ha esplicitamente previsto degli organi amministrativi ad hoc.
Superflua pare ogni ulteriore considerazione!
P. Q.
M.
Dichiara Bagagiolo
Alberto, Collenea Isernia
Francesco, Siggìa Salvatore, Bagnato Carlo, Bazzacco Amabile.
Bagagiolo Alberto a mesi 2 di reclusione, Collenea Isernia Francesco a
mesi 2 di reclusione, Siggìa Salvatore a mesi 2 di
reclusione, Bagnato Carlo a L. 100.000 di multa, Bazzacco Amabile per il reato p. e p. ex art.
De Bettin
Lucia a L. 60.000 di multa;
Garaventa Annamaria a L.
60.000 di multa;
Lorenzi Olga a L.
60.000 di multa;
Verzotto Maria a L.
60.000 di multa.
Sospensione condizionale della pena
per tutti.
Dichiara tutti i predetti imputati
interdetti dai pubblici uffici per 1 anno.
Assolve Gardenal
Emma, Puppin Giuditta, De Bettin
Lucia, Garaventa
Annamaria, Lorenzi Olga e Verzotto Annamaria dal reato ex art. 665 c.p. loro rispettivamente
ascritto e di cui al capo b) delle rispettive imputazioni perché il fatto non
costituisce reato. Assolve Gavagnin Lorenzo dal reato
ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Venezia, 24 marzo 1972
IL CANCELLIERE f.to F.MUZIO - IL PRETORE f.to PISANI
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