Prospettive
assistenziali, n. 21, gennaio-marzo 1973
SPECCHIO NERO
NEL POPPATOIO
Pubblichiamo
qui di seguito il testo che stabilisce gli argomenti di cultura generale per
l'esame di ammissione al corso di puericultrici, pubblicato
dall'ONMI di Torino ed il parere dell'Unione. Mentre dovunque la scuola
richiede profonde trasformazioni qualitative, soprattutto per quanto riguarda
il sistema di formazione degli insegnanti e la parallela modificazione dei
contenuti e dei metodi di insegnamento, mentre in ogni
parte del mondo studiosi si apprestano ad affrontare il problema dei
comportamenti dell'infanzia come denuncia di carenze e squilibri affettivi,
l'ONMI copre la pentola ove bollono infinite contraddizioni sociali, sanitarie
e scolastiche con il coperchio di una finta cultura.
Comitato
provinciale dell'ONMI di Torino
Torino, 11 dicembre 1972
Oggetto: Scuola per puericultrici
Con riferimento alla domanda di iscrizione al corso per puericultrici presentata dalla S.V., si comunica che, come
stabilito dal regolamento, l'accettazione della domanda è subordinata al
risultato di un esame scritto ed orale di cultura generale.
L'esame scritto avrà
luogo nelle ore pomeridiane di sabato 13 gennaio 1973 presso l'istituto Offidani, Via Verdi 25 Torino. L'esame orale avrà luogo
nelle ore sia antimeridiane che pomeridiane del
successivo sabato 20, presso la sede di questo Comitato provinciale.
Gli argomenti di cultura generale
saranno scelti fra uno dei seguenti gruppi:
1) storia d'Italia dal
2) geografia dell'Italia con cenni di economia;
3) educazione civica;
4) personaggi importanti della
letteratura italiana dei secoli XIX e XX;
5) argomenti della vita attuale.
Per quello che riguarda la prova
scritta verrà sorteggiato un tema per ognuno dei
suddetti gruppi. Fra i cinque temi sorteggiati la
candidata potrà scegliere quello da svolgere.
Per quello che riguarda la prova orale le conversazioni riguarderanno argomenti
rientranti in uno o più dei suddetti gruppi.
Lettera
dell'Unione italiana per la promozione dei diritti del
minore e per la lotta contro l'emarginazione sociale al Presidente del Comitato
di Torino dell'O.N.M.I. e all'Assessore all'assistenza del Comune di Torino del
27-12-72
Gli argomenti di cultura generale
scelti per l'ammissione al corso per puericultrici sembrano essere più coerenti
alla preparazione di persone per Rischiatutto che alla formazione di personale
addetto ai servizi per l'infanzia, con l'aggravante che chi rischia tutto in
questo caso sono dei bambini piccoli.
Non vogliamo ironizzare più del
dovuto sugli argomenti scelti, ma non possiamo non sottolineare
la concezione arretrata che sta sotto alla scelta fatta.
Alle capacità che il personale
dovrebbe avere per stabilire rapporti proficui con i bambini, le famiglie e la
comunità, l'O.N.M.I. continua a preferire capacità nozionistiche e mnemoniche!
Certamente se l'O.N.M.I. avesse
tenuto conto delle esigenze della comunità e della situazione per cui i nuovi asili nido saranno gestiti dai Comuni,
avrebbe sollecitato anche pubblicamente i Comuni di Torino e Provincia ad
organizzare corsi per il nuovo personale necessario. A questi corsi il personale degli asili nido O.N.M.I. avrebbe potuto sia
apportare la propria esperienza, sia ricevere la riqualificazione necessaria
perché gli asili nido da brefotrofi diurni, come sono oggi sostanzialmente
quelli dell'O.N.M.I., diventassero dei centri
comunitari di formazione per i bambini, i genitori, gli altri cittadini e le
forze sociali del territorio.
Inoltre questi corsi avrebbero
potuto essere un utile riferimento concreto per la legge che
Questa Unione confida che Lei vorrà
riesaminare il problema e rinunciare all'organizzazione del corso da parte
dell'O.N.M.I.
Si spera anzi che Lei voglia
assumere tutte le necessarie iniziative affinché, con la più rapida gradualità
possibile, tutte le funzioni dell'O.N.M.I. siano trasferite ai Comuni e a loro
consorzi, contribuendo in tal modo concretamente a mettere almeno un po'
d'ordine all'attuale caos assistenziale.
SOCIOLOGIA BIOLOGIA E ADOZIONE
Tutto può essere utilizzato per
difendere gli istituti di ricovero. Nel n° 2,
marzo-aprile 1972, di Prospettive di efficienza (ma quale?), Enzo Pisano arriva a
scrivere che «l'adozione rappresenta una specie di compromesso, una via di
mezzo fra la famiglia naturale e l'istituto».
Non vale certamente la pena di
controbattere; basta ricordare che nello stesso numero della rivista un altro
collaboratore, Bernardo Cattarinussi,
afferma: «lo sforzo di comprensione sul problema degli handicappati perdura
lungo tutto l'Ottocento e in Italia non si arresta nemmeno coll'avvento
del Fascismo (con l’F maiuscola s'intende sul testo
originale), il quale, malgrado la simpatia per l'eugenismo
in onore della Germania nazista, è promotore di una politica assistenziale
avanzata»!
SONO TUTTI BAMBINI, MA ALCUNI SONO PIU' BAMBINI DEGLI ALTRI
Sappiamo che in tema di risarcimento
di danni, e non solo in questo, ci si imbatte in
orientamenti giurisprudenziali improntati a concetti classisti o razzisti che
male si informano ai principi della nostra Costituzione, là dove si afferma
l'uguaglianza di tutti i cittadini.
Aberrante quindi la motivazione di
una sentenza del Tribunale civile di Milano (emessa
nel gennaio 1971) che, chiamato a decidere nella causa promossa dal padre di un
bimbo di 5 anni rimasto ferito in un incidente stradale, così ha sentenziato
(1): «Nell'ipotesi di menomazione fisica derivante da fatto illecito ai danni
di un bambino non ancora pervenuto all'età lavorativa (5 anni) la percentuale di invalidità permanente che deve rapportarsi alla sua
prevedibile attività futura e l'ammontare presumibile del futuro reddito vanno
determinati in base al lavoro svolto dal padre, dovendosi ritenere che nel
futuro il bambino svolgerà la stessa professione del padre e raggiungerà un
eguale grado di specializzazione (nella specie manovale generico). L'ammontare
del risarcimento, in base a questi criteri, va
calcolato in via equitativa...».
Contro queste teorie indegne di un
paese civile si sono battuti molti studiosi «per una rivalutazione del costo
legale dell'uomo e specialmente del bambino». È del
prof. Cesare Gerin, direttore dell'istituto di
medicina legale dell'Università di Roma, la relazione presentata ad un convegno
di studiosi a Trieste che, contraddicendo i criteri imperanti, sostiene aver
l'uomo, «indipendentemente dall'attività lavorativa prestata, un suo valore
economico» e suggerisce per la determinazione di questo «valore», un valore economico
medio che potrebbe avere come base il reddito medio nazionale e il numero
degli abitanti del nostro paese». Un anno dopo, ricuperando queste istanze e definendo «inaccettabili le differenze di nascita»,
il Tribunale di Genova in una sentenza analoga ha ammesso «una univoca
valutazione del danno in tutti quei casi in cui l'uomo non abbia un reddito
lavorativo o perché fanciullo o vecchio o perché in quel momento non svolge
attività redditizie». E finalmente il Tribunale così
ha affermato: «Nell'ipotesi di danno alla persona nei confronti di un minore, i
precetti costituzionali di eguaglianza (articoli 3 e 4
della Costituzione) e di garanzia del diritto di raggiungere i più alti gradi
dello studio (art. 34) escludono che nella liquidazione dell'invalidità
permanente il presumibile guadagno futuro del danneggiato debba essere
riferito alla sua situazione familiare. Il criterio di liquidazione deve
invece riferirsi, esclusivamente ad un dato medio del reddito nazionale
pro-capite».
(1) Paese Sera, 5 dicembre 1972.
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