Prospettive
assistenziali, n. 22, aprile-giugno 1973
LEGGI APPROVATE
DISPOSIZIONI
DI LEGGE SULLA MEDICINA SCOLASTICA
Ci
riferiamo spesso alle disposizioni di legge sulla medicina scolastica
e riportiamo pertanto gli articoli più importanti dei D.P.R. 11-2-61 n. 264 e
22-12-1967 n, 1518, pubblicati sulle Gazzette ufficiali del 22-4-1961 n. 100 e
del 6-6-1968 n. 143.
Competenze
I Comuni sono tenuti ad istituire il
servizio. Essi avrebbero dovuto, fin dal giugno 1965, stabilire «nei propri
regolamenti di igiene le norme relative
all'organizzazione dei servizi di medicina scolastica, secondo le disposizioni
generali del presente regolamento» (art. 10 del D.P.R. n. 1518 del 1967).
I Sindaci dei Comuni che per
qualsiasi motivo non abbiano provveduto all'adempimento di cui sopra incorrono
nel reato di omissione di atti di ufficio.
Le Province possono istituire o
integrare i servizi medico-scolastici solo nei casi in
cui i Comuni o i Consorzi di comuni non siano in grado di provvedervi
totalmente.
I Comuni e i Consorzi di comuni hanno sempre il diritto di svolgere direttamente i
servizi che in qualsiasi momento siano stati
eventualmente istituiti dalle Province.
Alle Regioni a statuto ordinario
sono state trasferite con il D.P.R. 14-1-72 n. 4 le
funzioni amministrative e legislative in materia di «profilassi e assistenza
sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere
educativo ed assistenziale».
Vi è inoltre da tener presente che
al servizio di medicina scolastica sovraintende anche
il medico provinciale, che oggi fa parte della Regione.
Finanziamenti
Le Regioni sono tenute ad erogare,
esclusivamente ai Comuni inferiori ai 25.000 abitanti e ai Consorzi di Comuni,
contributi per favorire l'impianto o l'iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici (Art. 14 del
D.P.R. n. 264 del 1961 - art. 57 del D.P.R. n. 1518
del 1967).
Leggi regionali possono disporre
modalità diverse da quelle sopra indicate per quanto concerne l'erogazione di
contributi ai Comuni e ai Consorzi di Comuni.
Prestazioni
L'impostazione del servizio di medicina
scolastica appare evidente dalle seguenti dichiarazioni
di legge:
1) Art. 11
I servizi di
medicina scolastica devono fornire le seguenti prestazioni a tutti gli allievi
delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado
comprese quelle materne:
a) controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
b) difesa contro le malattie infettive;
c) assistenza sanitaria nelle scuole speciali;
d) vigilanza sull'idoneità dei locali e delle
suppellettili e sulla manutenzione;
e) vigilanza sulla refezione scolastica,
sulle colonie di vacanza e su tutte le istituzioni ed attività parascolastiche;
f) educazione igienico-sanitaria
della popolazione scolastica;
g) controlli medico-legali relativi al personale addetto
alle scuole.
2) Art. 12
I servizi
specialistici di cui al punto precedente concernono:
a) le imperfezioni e le malattie dentarie;
b) le imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;
c) l'adenoidismo e le malattie otorinolaringoiatriche
in genere;
d) le malattie parassitarie, sia cutanee che intestinali;
e) il reumatismo e le
cardiopatie;
f) i disformismi, i paramorfismi e le alterazioni dello sviluppo
fisico-psichico;
g) le dislalie ed i disturbi emendabili del linguaggio e della audizione;
h) l'igiene mentale;
i) la nutrizione.
3) Art. 29
Il servizio di medicina scolastica
si estende anche
«agli istituti
scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti,
minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell'apparato respiratorio,
da malattie dell'apparato cardiovascolare, nonché ad ogni altra scuola ed
istituto speciale».
4) Art. 10
Per quanto attiene alla difesa
contro le malattie infettive, il servizio di medicina scolastica deve operare
altresì nei riguardi del personale che a qualunque titolo fa parte della scuola
e degli istituti.
Funzionamento del
servizio
Per quanto concerne l'aspetto
igienico sanitario, il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi,
la medicina preventiva, la vigilanza igienica e il controllo dello stato di salute.
Per quanto concerne invece l'aspetto
psico-pedagogico, esso riguarda la prevenzione, il
trattamento e la riabilitazione dei minori, in particolare degli handicappati
che frequentano la scuola o istituti assistenziali
pubblici o privati.
Al riguardo l'art. 34 del D.P.R. n. 1518 prevede:
«il trattamento
medico specialistico e didattico assume forme diverse a seconda che riguardi l'assistenza medica specializzata o l'assistenza
con interventi psico-pedagogici specializzati
(didattica differenziale o graduata, psicoterapia di vario tipo o livello,
metodi educativi speciali) e l'assistenza sociale volta a ridurre le carenze
della famiglia e dell'ambiente in genere. I trattamenti di pertinenza della
medicina scolastica sono i seguenti:
- terapie mediche
generali e specifiche;
- psico-terapia
ambulatoriale svolta da centri di medicina psico-pedagogica;
-
trattamenti sociali svolti da assistenti sociali specializzati operanti in
seno ai centri di medicina psico-pedagogica;
- trattamenti in
esternato presso le scuole speciali o le classi differenziali;
- trattamenti in
internato presso apposite istituzioni medico-psico-pedagogiche e presso istituti educativo-assistenziali specializzati;
- ricoveri presso
istituti minorili di assistenza psichiatrica o
cliniche neuro-psichiatriche».
L'art.
31 del D.P.R. n. 1518
stabilisce a sua volta che il direttore della scuola o il capo dell'istituto
deve sottoporre i soggetti ritenuti irregolari alle indagini opportune per la
soluzione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti
alle scuole speciali e alle classi differenziali.
All'uopo il medico scolastico
dovrebbe avvalersi degli altri specialisti del servizio di
medicina scolastica.
Per quanto concerne gli handicappati
ci sembra opportuno ricordare che gli art. 28 e 29 della legge 30-3-1971 n.
118 stabiliscono:
Art. 28 della legge 30-3-1971 n. 118:
L'istruzione
dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i
casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze
intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere
molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi
normali.
Sarà facilitata,
inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie
superiori ed universitarie. Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni
prescolastiche e per i doposcuola.
Art. 29 della legge 30-3-1971 n. 118:
Esclusivamente quando
sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai
minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la pubblica
istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per l'istruzione
elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di
recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il
Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate
della scuola statale.
L'insegnante dovrà
attuare lo svolgimento dei programmi normali e
l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti
saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario o di ritorno, nonché
per il compimento della istruzione obbligatoria. Le sezioni staccate dei
centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni
non minorati.
Vi è inoltre da
ricordare che l'avvio alle classi differenziali e
speciali può essere disposto solamente secondo la procedura stabilita dagli
art. 30, 31 e 32 del D.P.R. n. 1518.
Art. 30
Gli insegnanti degli
istituti prescolastici, delle scuole elementari, della scuola media e degli altri istituti di educazione ed istruzione,
anche su segnalazione delle famiglie, riferiscono al direttore della scuola o
al capo dell'istituto i fatti e le osservazioni concernenti gli alunni che
presentano le atipie indicate negli articoli
precedenti.
Il direttore della
scuola o il capo dell'istituto ne informa il medico
scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari
alle indagini opportune ed all'eventuale ulteriore periodo di osservazione, per
la valutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i
soggetti stessi alle scuole speciali o alle classi differenziali. All'uopo il
medico scolastico si avvale della collaborazione dei centri medico-psico-pedagogici,
di istituti specializzati e dei medici specialisti.
In base all'esito
degli accertamenti, l'autorità scolastica competente,
presi gli opportuni contatti con le famiglie interessate, procede
all'assegnazione dei soggetti alle scuole speciali o alle classi differenziali.
Contro il
provvedimento dell'autorità scolastica di cui al comma precedente, è ammesso il
ricorso da parte della persona che esercita sull'alunno la patria potestà o la
tutela o dal direttore dell'istituto di assistenza cui
il medesimo è affidato, al medico provinciale, al quale deve essere trasmessa
per competenza tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite.
È facoltà del medico
provinciale, ai fini del giudizio, di far sottoporre l'alunno a visita medica
da parte di un'apposita commissione provinciale dallo stesso nominata.
Art. 31
La commissione
prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente è
composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un pediatra, da
uno specialista della branca medica nella quale è compresa la irregolarità, da
un insegnante specializzato in ortofrenia, nonché dal medico scolastico
coadiutore del medico provinciale, incaricato ai sensi dell'art. 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ove sia stato
nominato, ovvero da un funzionario medico addetto all'ufficio del medico
provinciale. Questo ultimo componente che funge
altresì da segretario della commissione prevista nel precedente articolo,
fornisce alla medesima una relazione particolareggiata delle osservazioni
riguardanti i singoli casi.
In base al giudizio
della commissione il medico provinciale adotta il provvedimento definitivo.
Art. 32
Per ogni alunno
assegnato alle scuole speciali, e alle classi differenziali il medico
scolastico predispone un fascicolo nei quale sono
raccolte le schede con i risultati delle indagini mediche specialistiche,
psicologiche, ambientali e con le osservazioni degli insegnanti, unendo altresì,
quando intervenuto, il giudizio della commissione di cui all'articolo precedente.
Vi è inoltre da tener presente che
con D.M. 21-3-70 (supplemento ordinario alla G.U. n.
134 dell'1-6-70) sono state emesse le «norme tecniche relative all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di
edilizia scolastica».
Tali norme, di cui occorre
rivendicare con forza la piena applicazione, prevedono
fra l'altro l'obbligo a partire dal giugno 1972 della predisposizione di:
- locali e spazi necessari per lo
svolgimento dei programmi di insegnamento
dell'educazione fisica (palestre coperte, campi e attrezzature sportive, ecc.)
;
- piscine per le previste
esercitazioni di nuoto e locali per la ginnastica differenziata
per alunni che presentano anomalie nella crescita;
- locali per le attività di medicina
scolastica a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;
- locali per la mensa scolastica
quando siano riconosciuti necessari dal Provveditore
agli studi (ma la richiesta dovrebbe essere quella di ottenerli presso tutte le
scuole, in linea con la richiesta del tempo pieno);
- edifici che siano tali da
assicurare la loro utilizzazione anche da parte degli
alunni handicappati fisici, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni
della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 15-6-1968.
Ovviamente una interpretazione
non restrittiva e non emarginante delle disposizioni di legge sopra citate e
l'accorta utilizzazione degli spazi consentiti dalia vigente legislazione
scolastica consentono l'inserimento degli handicappati medi e lievi in classi
comuni e di quelli gravi in classi di rotazione presso le scuole normali.
(1) Vedansi al
riguardo le leggi della Regione Lombardia n. 37 del 5 dicembre 1972 e della
Regione Emilia-Romagna n. 10 dell'11 novembre 1972.
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