Prospettive
assistenziali, n. 22, aprile-giugno 1973
NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
ERRORE MATERIALE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO N° 611 CONCERNENTE
Lettera
inviata il 21-3-1973 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri
degli Esteri e di Grazia e Giustizia, al Presidente e ai Componenti della
Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica e ai Capi Gruppo
Parlamentari del Senato DC, PCI, PLI, PRI, PSDI, PSI
Nella relazione del disegno di legge
in oggetto è scritto a pag. 2 che la legge italiana sull'adozione speciale non prevederebbe la
facoltà di «adottare anche quando già si abbiano figli legittimi».
La legge 5-6-67 n°
431 prevede invece esplicitamente la possibilità di adozione
in presenza di figli legittimi di sangue e al riguardo l'ultimo comma dell'art.
314/24 della legge suddetta recita: «Quando la domanda di adozione
speciale viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o
legittimati...».
Si osserva inoltre che vi sono
sentenze dei tribunali per i minorenni di Torino e Milano che sanciscono la
possibilità di adozione speciale del proprio figlio
adulterino (ad esempio nel caso della sentenza di Torino il padre che aveva il
figlio «adulterino» si era sposato dopo il decesso della moglie con la madre del bambino).
Non risulta
pertanto fondata neppure l'altra affermazione contenuta nella relazione del
disegno di legge in oggetto circa l'esistenza nella legge 5-6-67 n° 431 del divieto di adozione dei propri figli illegittimi.
Ciò premesso e stante il proposito
del Governo (come esplicitamente affermato nella relazione) di formulare
riserve al riguardo dei due punti sopra indicati, si chiede che il disegno di
legge in oggetto sia approvato con l'aggiunta del seguente comma all'art. 2.
«Nessuna riserva verrà formulata al momento del
deposito dell'atto di ratifica».
RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E ADOZIONE TRADIZIONALE
Lettera inviata l'8-3-1973 al Ministro di grazia e
giustizia e ai membri della Commissione Giustizia del Senato.
L'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie in relazione alla riforma del diritto di famiglia ora
all'esame del Senato, ed in particolare alle norme (artt.
132-141) che modificano le attuali disposizioni sull'adozione ordinaria ampliandone
le possibilità di applicazione (art. 136).
richiede
che queste norme siano stralciate dalla
proposta di legge secondo gli impegni della Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati, che aveva riconosciuto la fondatezza delle principali critiche
mosse da questa associazione nel settembre 1971.
L'Adozione
tradizionale non
deve essere modificata, bensì deve essere soppressa
perché:
1) non tutela l'infanzia senza
famiglia, in quanto ha principalmente
scopi patrimoniali (trasmissione del nome e del patrimonio) ed è utilizzata
soprattutto per ragioni fiscali
(riduzione tassa di successione, cessione di farmacie);
2) costituisce una vera e propria cessione del figlio da parte dei genitori,
e ciò è sommamente immorale e incivile
perché non è giusto che i genitori incapaci di svolgere i loro compiti dispongano
dell'avvenire dei bambini;
3) elude le norme dell'adozione
speciale istituita per la miglior tutela dei minori,
sottraendo all'organo pubblico specializzato (Tribunale per i Minorenni)
i poteri di selezione degli aspiranti all'adozione e all'affidamento dei
bambini;
4) favorisce il mercato dei bambini per la forte richiesta di minori da parte di
coniugi privi dei requisiti per l'adozione speciale o
ritenuti inidonei dal Tribunale per i Minorenni.
propone
che, contemporaneamente alla
soppressione della adozione ordinaria, l'adozione speciale venga estesa ai
minori in situazione di abbandono materiale e morale di età inferiore ai 18
anni in luogo degli otto anni attualmente stabiliti dalla legge n° 431 del 5-6-1967 come previsto:
- dal disegno di
legge n° 611 presentato dal Governo al Senato e
concernente «Ratifica
e esecuzione della Convenzione Europea n° 58 in materia di adozione di minori firmata a Strasburgo il 24-4-67»;
- dalla proposta
di legge di prossima presentazione alla Camera dei Deputati da parte dell'On. Cassanmagnago e altri.
Questa
Associazione confida nella responsabilità dei parlamentari e chiede l'appoggio
di tutti i cittadini per impedire una riforma sulla pelle dei minori.
SERVIZI VOLONTARI SULL'ADOZIONE
I
L'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie
denuncia
all'opinione pubblica, al Consiglio
Superiore del
gli aspetti negativi e pericolosi della
costituzione presso alcuni Tribunali per i Minorenni di cosiddetti «uffici di
volontariato» per le adozioni, infatti:
1) L'affidamento a privati non
investiti di pubbliche funzioni di rilevanti adempimenti che attengono a
servizi pubblici fondamentali, come quello dell'assistenza all'infanzia, è un
fenomeno da ripudiare in uno Stato che ritiene suo dovere attuare un sistema di
sicurezza sociale per la soddisfazione degli essenziali bisogni di ogni persona.
2) Ciò inoltre contrasta con la
tendenza in atto che vede nell'ente locale (unità
locale dei servizi) il punto di riferimento per la gestione dei servizi
sociali destinati a tutti i cittadini e da essi gestiti.
3) L'assistenza all'infanzia
richiede - inoltre - una particolare competenza tecnica, un collegamento fra i
diversi aspetti dei problemi trattati, una costanza e continuità d'impegno che
il volontario, per definizione, non può garantire.
4) Salvo lodevoli eccezioni queste
forme di volontariato prescindono dalla ricerca di un sistema di
partecipazione dei cittadini alla gestione dei
servizi sociali, generalmente auspicata anche per dare attuazione ai principi
di democrazia sanciti dalla Costituzione.
5) L'uso dei locali e della
denominazione del Tribunale per i Minorenni ingenera pericolose confusioni
presso i cittadini, che gli organi pubblici non
possono avallare.
6) Nessuna iniziativa
simile a quella sui cosidetti Uffici di Volontariato per le Adozioni è mai
stata assunta da altri organi giudiziari, quali ad esempio il Tribunale
Ordinario, in tema di separazione, divorzio, ecc.
7) Infine sussiste la necessità di salvaguardare il segreto d'ufficio nell'interesse dei
minori e delle altre parti in causa.
II
L'Associazione Nazionale Famiglie
Adottive e Affidatarie è ben conscia che
l'applicazione della legge sull'adozione speciale affida ai Tribunali per i
Minorenni funzioni del tutto particolari, senza peraltro dotarli delle
necessarie strutture e del personale occorrente.
Questa situazione, se non giustifica
il ricorso a soluzioni inaccettabili - come quelle degli uffici di
volontariato -, non consente di rinviare la concreta attuazione della legge
5-6-67, n. 431, al momento in cui nuove disposizioni porranno i Tribunali per i
Minorenni in grado di assolvere Pienamente a tutti i
compiti loro affidati dalla legge e rinnoveranno la disciplina sulla gestione
dei servizi sociali. Ad avviso di questa Associazione
è perciò necessario concretamente che i Tribunali per i Minorenni - allo stato
attuale - possano ricorrere a tutti quei mezzi che già ora il nostro
ordinamento prevede e che risultano atti e formalmente corretti per il
potenziamento delle loro funzioni.
Pertanto
auspica
che, per l'attuazione dei compiti
affidati in particolare dalla legge 5-6-67 n. 431 ai Tribunali per i Minorenni
in tema di adozione speciale,
si preveda il ricorso più ampio e
qualificato:
- alla nomina di periti e consulenti
sollecitando l'impegno degli Enti pubblici assistenziali
e in particolare dei Comuni e delle Province;
- alla collaborazione tecnica «di
persone esperte e di istituti specializzati» per
l'approfondimento dei casi per i quali può essere dichiarato lo stato di
adattabilità;
per l'esame dei casi di minori che
possono essere dati in affidamento preadottivo;
per l'esame delle domande dei coniugi
che aspirano alla adozione per le valutazioni circa le possibili proposte di
abbinamento minore/adottanti
per seguire l'andamento dell'affido preadottivo;
- ad una più oculata nomina del
Tutore per i singoli minori in stato di abbandono, per
garantire la concreta possibilità di un effettivo svolgimento della funzione
ed il costituirsi di un reale rapporto fra tutore e minore per la tutela degli
interessi e diritti di quest'ultimo;
- alla nomina di Vice-Pretori Onorari
per il potenziamento dell'Ufficio del Giudice Tutelare, in particolare per il
censimento degli istituti di assistenza e protezione
dell'infanzia, per la vigilanza sull'obbligo di riferire sulle situazioni di
abbandono (art. 314/5 2° comma) e di trasmettere gli elenchi trimestrali
(stessa norma, ultimo comma) per l'esame delle situazioni dei minori, per i
contatti e le segnalazioni al Tribunale per i Minorenni.
INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI MILANO
PER CONSENTIRE L'ADOZIONE SPECIALE DI UNA BAMBINA HANDICAPPATA
Patrizia, bambina gravemente
handicappata per la mancanza delle braccia, era stata accolta in affidamento
familiare a scopo educativo da una famiglia di Bergamo. Alcuni anni dopo, nel
1970, la famiglia affidataria decide di adottare la
bambina con l'adozione speciale, ma giustamente vorrebbe continuare a ricevere
il contributo di affidamento.
www.fondazionepromozionesociale.it