Prospettive assistenziali, n. 22, aprile-giugno 1973

 

 

NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE

 

 

ERRORE MATERIALE DEL DISEGNO DI LEGGE DEL GOVERNO 611 CONCERNENTE LA RA­TIFICA DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ADOZIONE

 

Lettera inviata il 21-3-1973 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri degli Esteri e di Grazia e Giustizia, al Presidente e ai Compo­nenti della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica e ai Capi Gruppo Parlamentari del Senato DC, PCI, PLI, PRI, PSDI, PSI

 

Nella relazione del disegno di legge in oggetto è scritto a pag. 2 che la legge italiana sull'adozio­ne speciale non prevederebbe la facoltà di «adot­tare anche quando già si abbiano figli legittimi».

La legge 5-6-67 431 prevede invece esplici­tamente la possibilità di adozione in presenza di figli legittimi di sangue e al riguardo l'ultimo comma dell'art. 314/24 della legge suddetta re­cita: «Quando la domanda di adozione speciale viene proposta da coniugi che hanno discenden­ti legittimi o legittimati...».

Si osserva inoltre che vi sono sentenze dei tribunali per i minorenni di Torino e Milano che sanciscono la possibilità di adozione speciale del proprio figlio adulterino (ad esempio nel caso della sentenza di Torino il padre che aveva il fi­glio «adulterino» si era sposato dopo il deces­so della moglie con la madre del bambino).

Non risulta pertanto fondata neppure l'altra af­fermazione contenuta nella relazione del disegno di legge in oggetto circa l'esistenza nella legge 5-6-67 431 del divieto di adozione dei propri figli illegittimi.

Ciò premesso e stante il proposito del Gover­no (come esplicitamente affermato nella rela­zione) di formulare riserve al riguardo dei due punti sopra indicati, si chiede che il disegno di legge in oggetto sia approvato con l'aggiunta del seguente comma all'art. 2. «Nessuna riserva verrà formulata al momento del deposito dell'atto di ratifica».

 

 

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA E ADOZIO­NE TRADIZIONALE

 

Lettera inviata l'8-3-1973 al Ministro di grazia e giustizia e ai membri della Commissione Giu­stizia del Senato.

 

L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie in relazione alla riforma del diritto di famiglia ora all'esame del Senato, ed in partico­lare alle norme (artt. 132-141) che modificano le attuali disposizioni sull'adozione ordinaria am­pliandone le possibilità di applicazione (art. 136).

richiede

che queste norme siano stralciate dalla pro­posta di legge secondo gli impegni della Com­missione Giustizia della Camera dei Deputati, che aveva riconosciuto la fondatezza delle prin­cipali critiche mosse da questa associazione nel settembre 1971.

L'Adozione tradizionale non deve essere mo­dificata, bensì deve essere soppressa perché:

1) non tutela l'infanzia senza famiglia, in quanto ha principalmente scopi patrimoniali (tra­smissione del nome e del patrimonio) ed è uti­lizzata soprattutto per ragioni fiscali (riduzione tassa di successione, cessione di farmacie);

2) costituisce una vera e propria cessione del figlio da parte dei genitori, e ciò è sommamente immorale e incivile perché non è giusto che i genitori incapaci di svolgere i loro compiti di­spongano dell'avvenire dei bambini;

3) elude le norme dell'adozione speciale isti­tuita per la miglior tutela dei minori, sottraendo all'organo pubblico specializzato (Tribunale per i Minorenni) i poteri di selezione degli aspiranti all'adozione e all'affidamento dei bambini;

4) favorisce il mercato dei bambini per la for­te richiesta di minori da parte di coniugi privi dei requisiti per l'adozione speciale o ritenuti ini­donei dal Tribunale per i Minorenni.

propone

che, contemporaneamente alla soppressione del­la adozione ordinaria, l'adozione speciale venga estesa ai minori in situazione di abbandono ma­teriale e morale di età inferiore ai 18 anni in luogo degli otto anni attualmente stabiliti dalla legge 431 del 5-6-1967 come previsto:

- dal disegno di legge 611 presentato dal Governo al Senato e concernente «Ratifica e esecuzione della Convenzione Europea 58 in­ materia di adozione di minori firmata a Strasbur­go il 24-4-67»;

- dalla proposta di legge di prossima presen­tazione alla Camera dei Deputati da parte dell'On. Cassanmagnago e altri.

Questa Associazione confida nella responsabi­lità dei parlamentari e chiede l'appoggio di tutti i cittadini per impedire una riforma sulla pelle dei minori.

 

 

SERVIZI VOLONTARI SULL'ADOZIONE

 

I

L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie

denuncia

all'opinione pubblica, al Consiglio Superiore del­la Magistratura, al Ministro di Grazia e Giustizia e ai responsabili degli enti locali:

gli aspetti negativi e pericolosi della costitu­zione presso alcuni Tribunali per i Minorenni di cosiddetti «uffici di volontariato» per le adozioni, infatti:

1) L'affidamento a privati non investiti di pub­bliche funzioni di rilevanti adempimenti che at­tengono a servizi pubblici fondamentali, come quello dell'assistenza all'infanzia, è un fenomeno da ripudiare in uno Stato che ritiene suo dovere attuare un sistema di sicurezza sociale per la soddisfazione degli essenziali bisogni di ogni persona.

2) Ciò inoltre contrasta con la tendenza in at­to che vede nell'ente locale (unità locale dei ser­vizi) il punto di riferimento per la gestione dei servizi sociali destinati a tutti i cittadini e da es­si gestiti.

3) L'assistenza all'infanzia richiede - inoltre - una particolare competenza tecnica, un colle­gamento fra i diversi aspetti dei problemi trat­tati, una costanza e continuità d'impegno che il volontario, per definizione, non può garantire.

4) Salvo lodevoli eccezioni queste forme di volontariato prescindono dalla ricerca di un si­stema di partecipazione dei cittadini alla gestio­ne dei servizi sociali, generalmente auspicata anche per dare attuazione ai principi di democra­zia sanciti dalla Costituzione.

5) L'uso dei locali e della denominazione del Tribunale per i Minorenni ingenera pericolose confusioni presso i cittadini, che gli organi pub­blici non possono avallare.

6) Nessuna iniziativa simile a quella sui cosi­detti Uffici di Volontariato per le Adozioni è mai stata assunta da altri organi giudiziari, quali ad esempio il Tribunale Ordinario, in tema di sepa­razione, divorzio, ecc.

7) Infine sussiste la necessità di salvaguarda­re il segreto d'ufficio nell'interesse dei minori e delle altre parti in causa.

II

L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie è ben conscia che l'applicazione della legge sull'adozione speciale affida ai Tribunali per i Minorenni funzioni del tutto particolari, sen­za peraltro dotarli delle necessarie strutture e del personale occorrente.

Questa situazione, se non giustifica il ricorso a soluzioni inaccettabili - come quelle degli uf­fici di volontariato -, non consente di rinviare la concreta attuazione della legge 5-6-67, n. 431, al momento in cui nuove disposizioni porranno i Tribunali per i Minorenni in grado di assolvere Pienamente a tutti i compiti loro affidati dalla legge e rinnoveranno la disciplina sulla gestio­ne dei servizi sociali. Ad avviso di questa Asso­ciazione è perciò necessario concretamente che i Tribunali per i Minorenni - allo stato attua­le - possano ricorrere a tutti quei mezzi che già ora il nostro ordinamento prevede e che risul­tano atti e formalmente corretti per il potenzia­mento delle loro funzioni.

Pertanto

auspica

che, per l'attuazione dei compiti affidati in parti­colare dalla legge 5-6-67 n. 431 ai Tribunali per i Minorenni in tema di adozione speciale,

si preveda il ricorso più ampio e qualificato:

- alla nomina di periti e consulenti solleci­tando l'impegno degli Enti pubblici assistenziali e in particolare dei Comuni e delle Province;

- alla collaborazione tecnica «di persone esperte e di istituti specializzati» per l'approfon­dimento dei casi per i quali può essere dichiara­to lo stato di adattabilità;

per l'esame dei casi di minori che possono es­sere dati in affidamento preadottivo;

per l'esame delle domande dei coniugi che aspirano alla adozione per le valutazioni circa le possibili proposte di abbinamento minore/adot­tanti

per seguire l'andamento dell'affido preadot­tivo;

- ad una più oculata nomina del Tutore per i singoli minori in stato di abbandono, per ga­rantire la concreta possibilità di un effettivo svol­gimento della funzione ed il costituirsi di un rea­le rapporto fra tutore e minore per la tutela de­gli interessi e diritti di quest'ultimo;

- alla nomina di Vice-Pretori Onorari per il potenziamento dell'Ufficio del Giudice Tutelare, in particolare per il censimento degli istituti di assistenza e protezione dell'infanzia, per la vigi­lanza sull'obbligo di riferire sulle situazioni di abbandono (art. 314/5 2° comma) e di trasmet­tere gli elenchi trimestrali (stessa norma, ulti­mo comma) per l'esame delle situazioni dei mi­nori, per i contatti e le segnalazioni al Tribunale per i Minorenni.

 

 

INIZIATIVA DELLA PROVINCIA DI MILANO PER CONSENTIRE L'ADOZIONE SPECIALE DI UNA BAMBINA HANDICAPPATA

 

Patrizia, bambina gravemente handicappata per la mancanza delle braccia, era stata accolta in affidamento familiare a scopo educativo da una famiglia di Bergamo. Alcuni anni dopo, nel 1970, la famiglia affidataria decide di adottare la bam­bina con l'adozione speciale, ma giustamente vorrebbe continuare a ricevere il contributo di affidamento. La Giunta provinciale di Milano vie­ne interessata al problema e con provvedimento in data 20 luglio 1971 ha deliberato la continua­zione del contributo mensile di L. 50.000 per la piccola Patrizia anche dopo l'adozione della stes­sa e comunque fino al compimento del 15° anno di età. La Giunta ha altresì autorizzato, per lo stesso periodo, l'uso dell'automezzo provinciale per i trasferimenti della minore all'Istituto Orto­pedico INAIL di Vigorso di Budrio per le periodi­che visite di controllo dell'apparecchiatura prote­sica in dotazione alla piccola.

 

www.fondazionepromozionesociale.it