Prospettive
assistenziali, n. 23, luglio-settembre 1973
ATTUALITÀ
ACCORDO SINDACATI -
PROVINCIA DI TORINO SULL'ASSISTENZA PSICHIATRICA DI ZONA
Il
26 gennaio 1973
La
convenzione veniva immediatamente contestata dalle
segreterie provinciali CGIL, CISL, UIL.
Lunghe
trattative, durate oltre sei mesi, hanno portato all'accordo siglato dalle
Organizzazioni sindacali e dalla Provincia di Torino il 13 luglio 1973, che contiene
due parti che pubblichiamo integralmente:
- il protocollo
aggiuntivo della convenzione suddetta;
- il regolamento
speciale dei servizi psichiatrici di zona.
Pubblichiamo
inoltre la premessa delle Organizzazioni sindacali.
L'accordo
rappresenta una conquista molto avanzata poiché da un
lato prevede i servizi esterni necessari per l'eliminazione dell'ospedale
psichiatrico e d'altro lato costituisce un avvio concreto dell'Unità locale
dei servizi (V. al riguardo il documento CGIL, CISL, UIL sull'assistenza
psichiatrica pubblicato sul n. 22 di Prospettive assistenziali, pag. 31 e segg.).
Resta
il problema di una gestione dell'accordo tale da costringere
Premessa delle
Organizzazioni sindacali
Il 13 luglio 1973 è stata siglata
l'intesa sulla assistenza psichiatrica tra
rappresentanti della Provincia e Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di
Torino. L'intesa riguarda, come è noto, il protocollo
aggiuntivo alla convenzione avvenuta tra Provincia, Opera Pia degli Ospedali
Psichiatrici di Torino sulla assistenza psichiatrica intra
ed extra all'ospedale.
I lavoratori sono stati invitati a
valutare l'intesa, in base alle proposte sindacali rivendicative ed ai
risultati conseguiti, a discutere, quindi, ad esprimere il
loro giudizio prima della firma conclusiva.
Le Organizzazioni Sindacali
ritengono nell'assieme positiva l'intesa che come è
noto è stato possibile realizzare dopo una lunga e travagliata trattativa in
cui i contrasti si sono manifestati talvolta in modo aspro. I contenuti
dell'intesa, a giudizio dei sindacati, hanno ora una loro
validità: se valorizzati ed attuati consentono realmente una riforma
sostanziale.
Il risultato conseguito è stato il
frutto di un impegno di tutto il movimento.
Le grandiose lotte sviluppate dai
lavoratori, le conquiste conseguite in questi ultimi anni, hanno prodotto uno
slancio efficace e concretizzatore, che ha influito
su tutta l'azione sindacale.
La partecipazione e l'impegno dei
lavoratori degli OO.PP. e della Provincia interessati direttamente
al problema hanno, in particolare, costituito anch'essi un punto solido di
pressione che ha consentito di pervenire ad una conclusione nuova ed
importante.
È stato così possibile superare ogni
momento anche difficile e grave in cui il padronato ha tentato, sul piano
generale, di far arretrare nuovamente il sindacato assecondato da un governo
di centro destra che è stato battuto proprio in questi giorni, iniziandosi così
una fase nuova che verrà verificata nei fatti, in
piena autonomia, dal sindacato.
L'attacco alle conquiste dei
lavoratori, contro una organica politica di riforme
dovrebbe essere dunque fallito!
È peraltro nel
quadro di una apertura e realizzazione delle riforme che si colloca l'intesa
tra Organizzazioni Sindacali e Provincia per l'assistenza psichiatrica
esterna; e precisamente nel quadro della riforma sanitaria come rivendicata
dalle Organizzazioni Sindacali Confederali.
In questa direzione vanno
considerati infatti i punti qualificanti dell'intesa.
Innanzitutto l'intesa impegna per un arco di
tempo, che interessa più legislature,
Secondo le organizzazioni sindacali l'intesa ha valore di principio fondamentale
perché l'assistenza psichiatrica viene sottratta, per la prima volta,
attraverso un accordo sindacale, alla logica nefasta e plurisecolare
dell'istituto manicomiale, in quanto l'ospedale non è più visto a sé stante,
come luogo di segregazione alienante non solo per gli ammalati, i loro
familiari, ma, nei fatti, per gli stessi operatori: medici, infermieri, ecc.;
ma nel contesto della vita civile, sociale, sensibile all'evoluzione scientifica,
proveniente dal giudizio del gruppo omogeneo dei lavoratori: l'équipe.
Per la prima volta, con un accordo
sindacale, si formalizza la zonizzazione (43 zone) del territorio di tutta
È un importante, decisivo precedente
per la zonizzazione dell'intera regione piemontese, in
relazione alla realizzazione delle Unità Sanitarie di base.
È una svolta, che, senza cedere alla facile retorica e tanto meno ad inutili e pericolosi
trionfalismi, può dirsi storica, in quanto si istituzionalizza le tre fasi
dell'assistenza: la prevenzione, la cura, la riabilitazione, integrate
strettamente tra di loro come tre fasi di uno stesso momento, rese possibili
da strutture extra-ospedaliere-paraospedaliere,
nelle quali dovranno convergere, sia le strutture, sia il personale già
dipendente della Provincia.
L'intesa è frutto anche del lavoro
di gruppi di operatori di avanguardia. È il risultato
di precedenti successi parziali da loro conseguiti.
L'intesa stabilisce, senza
possibilità di equivoci:
- che il centro nevralgico, il perno
del servizio psichiatrico di zona, è l'équipe pluridisciplinare
operante sia dentro, sia fuori dell'ospedale;
- che la gestione,
l'operatività dell'équipe deve tendere a superare le
posizioni strettamente gerarchiche, burocratiche, la frammentazione delle attività e la rigidità dei
ruoli professionali.
Nell'intesa siglata, tutto quanto si
è fatto in questi ultimi tre anni e si continua a fare, battendo strade nuove,
dentro e fuori dell'ospedale, viene ufficialmente
recepito e pienamente riconosciuto, istituzionalizzando il diritto permanente
delle organizzazioni sindacali, del personale degli ospedali, dell'équipe, delle associazioni rappresentanti gli ammalati, i
loro familiari, delle altre organizzazioni sociali, di partecipare alle scelte
ed alle decisioni riguardanti l'attività dei servizi psichiatrici, la
definizione delle strutture zonali, il modo di essere delle stesse strutture
extra e paraospedaliere.
Mentre l'accordo precisa gli impegni
dell'Opera Pia, della Provincia e quelli della Regione, per la formazione, la
qualificazione e la riqualificazione di tutto il personale in servizio presso
gli ospedali psichiatrici, l'accordo stesso lascia ai singoli operatori medici,
infermieri, ecc. la piena libertà di scelta per aderire al tipo nuovo di lavoro psichiatrico zonale intra
ed extra ospedaliero. Dà la possibilità agli infermieri, mediante il lavoro di
équipe, di mettere a miglior frutto l'esperienza
professionale già acquisita, di valersi delle possibilità di studio, ed operare
in modo, tale per cui il tempo impiegato sia
riconosciuto a tutti g4i effetti.
In sostanza l'accordo tende a creare
quel tipo nuovo di tecnico della salute che, collegato strettamente ai lavoratori
delle altre categorie, mobilitate dentro e fuori dell'ospedale, ha riconosciuta
una adeguata progressione di carriera; il diritto ad
una qualifica, ad una retribuzione, ad un orario, ad un organico, ad un
trattamento generale economico normativo, degni dei compiti da essi espletati.
È certamente questa la fase più
delicata, e per certi aspetti più difficile, da superare per tutti.
È il momento di uscire dagli slogan
propagandistici, dalle pur necessarie, rigorose e violente denunce della «fabbrica
della follia»; dalle dotte ed indispensabili elaborazioni, dallo stadio degli
schemi, dei progetti e delle proposte illuminate.
Non è più solo il momento delle
tavole rotonde, dei convegni provinciali e regionali, pur indispensabili, e
per molti aspetti, importanti.
Oggi è il momento di passare decisamente alla fase dell'impegno reale, concreto per la realizzazione
dell'équipe pluridisciplinare
e della attività zonale. È il momento di operare per realizzare dal basso, in
un lasso di tempo relativamente breve, con i
finanziamenti dovuti ed utilizzando in modo diverso le cifre ingenti fin qui
dedicate alla «non assistenza psichiatrica», le strutture alternative alle
strutture segreganti e alienanti del manicomio, in modo che chi non ha bisogno
dell'ospedale non vada inevitabilmente segregato nel manicomio.
È il momento della
verità per la costruzione di una coscienza nuova in tutti, ed in
particolare nei vari operatori sociali e psichiatrici, che non lasci spazio
alla doppiezza scientifica, alla inerzia, alla poltroneria, alle
irresponsabilità ed all'opportunismo gerarchico-professionale,
per dare, in senso moderno, sociale e scientifico, sul serio, assistenza
all'uomo, alla donna, ai lavoratori dei campi e delle fabbriche, agli anzian-i
pensionati o nullatenenti, a questi esclusi, segregati nel manicomio da troppi
secoli per scelte classiste, in modo da riconquistarli, quali esseri umani
viventi come essi sono, alla società attiva e civile.
ACCORDO SINDACATI - PROVINCIA DI TORINO SULL'ASSISTENZA
PSICHIATRICA DI ZONA
Protocollo aggiuntivo
A modifica ed integrazione della
convenzione relativa all'assistenza psichiatrica
intervenuta tra
1) Per
l'attuazione di una moderna assistenza psichiatrica basata sui principi di
prevenzione, cura, riabilitazione,
Poiché si ritiene che spetti alla Regione,
in attuazione della riforma sanitaria e assistenziale
(che dovrà intervenire) la delimitazione territoriale, nonché la definizione
delle direttrici di realizzazione, è necessario che questa, d'intesa con
2) Si precisa che le zone, oltre ad avere
delimitazioni territoriali in corrispondenza alle U.S.L. e dei Servizi
verranno in prospettiva, assorbite in queste, appena tali Unità saranno
operanti, secondo le modalità concordate tra
In particolare dovrà essere
concordato il passaggio alle U.S.L. dei servizi, del personale, delle
attrezzature, ecc. Nel frattempo la presente convenzione dovrà essere
rinnovabile senza modificare l'attuale collocazione
dei lavoratori, onde evitare il loro passaggio negli organici della Provincia.
3) L'attuazione graduale dei servizi
psichiatrici di zona da parte della Provincia dovrà comunque riguardare tutto
il territorio della provincia stessa, secondo i seguenti tempi massimi:
- entro il 31 marzo 1976 verranno istituite le prime 31 zone relative ai servizi
psichiatrici riguardanti la città di Torino, più i paesi della cintura di
Torino stessa;
- entro il 31 marzo 1979 verranno istituite le rimanenti zone relative ai servizi
psichiatrici nell'ambito del territorio provinciale.
4) L'assistenza ps-ichiatrica
riguarda l'arco completo dell'intervento a livello di prevenzione cura e
riabilitazione; è rivolta a tutta la popolazione della zona, dai minori, agli
adulti, agli anziani; si realizza mediante l'applicazione dei principi più
avanzati dell'assistenza psichiatrica, secondo i quali l'intervento tecnico è
costantemente verificato dalla partecipazione democratica dei vari gruppi
sociali e dei cittadini; viene svolta da équipes pluridisciplinari che
individuano sul territorio le strutture necessarie, sia per il lavoro di deistituzionalizzazione, sia per tutte le altre esigenze
degli utenti della zona, nonché l'eventuale necessità di modificare o
sopprimere strutture già esistenti, in quanto non più rispondenti ai bisogni
degli utenti.
4a) Le équipes
già operanti attualmente (all'esterno dell'ospedale)
sono pienamente riconosciute ai fini della loro operatività nel quadro
dell'azione di prevenzione, cura e riabilitazione psichiatrica. A ciascuna di
dette équipes viene
assegnata una zona corrispondente alla U.S.L. nella quale ha finora operato. La
definizione della zona corrispondente alla USL avviene
previa intesa tra le parti con la partecipazione delle OO.SS.
firmatarie del presente protocollo.
4b)
1) entro il mese di
marzo 1975: 16 équipes; di cui 11 nella città di
Torino e 5 nella cintura dell'area metropolitana;
2) entro il mese
di marzo 1976: altre 15 équipes di cui 10 nella
città di Torino e 5 nella cintura dell'area metropolitana;
3) entro il marzo 1979 verranno costituite tutte le rimanenti équipes
per le restanti zone della Provincia (complessivamente 43).
Ciascuna équipe
all'atto del suo avviamento dovrà essere dotata di almeno:
a) un medico, un assistente sociale,
sei infermieri (équipe esterna) che operino in
stretto collegamento con il personale dei reparti ospedalieri;
b) un ambulatorio.
Entro due anni dalle date
sopraindicate, relative al punto 1 e 2, le équipes e
le strutture di zona saranno completate, tenendo conto delle esperienze effettuate e delle esigenze reali degli utenti che si siano
manifestate. Fatti salvi i tempi più brevi stabiliti dall'eventuale riforma
sanitaria con l'istituzione delle unità sanitarie locali, tutte le équipes e le strutture di zona relative
al punto 3 dovranno comunque essere completate di ogni loro aspetto
entro il 31-3-1979. Il completamento avviene attraverso una
verifica semestrale d'-intesa tra
5) Nell'attuale fase transitoria l'Opera
Pia metterà a disposizione le proprie strutture ed il proprio personale
interno per la cura e il reinserimento dei malati, ai fini di una
collaborazione con le équipes che operano
all'esterno.
Il distacco del personale dell'O.P., ai fini del suo inserimento
nelle équipes che operano all'esterno può avvenire in
qualsiasi momento il personale stesso ne faccia richiesta e ne sussista la
disponibilità. Tale distacco avviene d'intesa con le OO.SS., l'Opera Pia e
5a) Entro la scadenza finale di cui
all'art. 3 del presente protocollo, ciascuna zona o gruppo di zone confinanti
avrà un adeguato numero di posti letto in una struttura di accettazione.
Entro la stessa scadenza, intesa come limite massimo, per le zone o gruppi di
zone suddette verrà data una stessa sede a tutti i
malati, compresi i lungodegenti, provenienti dal territorio di competenza, in
base ad una valutazione comune fra équipes interne ed
esterne nell'interesse di ogni singolo malato.
Quanto sopra fermo restando che
6)
Gli interventi delle équipes dei servizi psichiatrici di zona dovranno essere
prioritariamente svolti, sui luoghi di lavoro nelle aziende pubbliche e
private, d'intesa con i gruppi omogenei e i lavoratori e loro rappresentanti di
cui all'art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori; quindi nei quartieri o
comprensori, nelle famiglie e scuole facenti parte dei
servizi di zona.
Nelle more dell'entrata in vigore di
una legislazione che, nel quadro della riforma
sanitaria e dell'assistenza, preveda la possibilità di intervento nei luoghi
di lavoro,
7)
In conformità al principio espresso
per il servizio psico-medico-sociale nella
deliberazione consiliare 18-5-1971 n. 86,
8) Le équipes
dei servizi psichiatrici di zona svolgeranno la loro attività alla stregua dei
criteri indicati nel predetto regolamento speciale dei servizi psichiatrici
della Provincia.
9)
a) la partecipazione a detta scuola
sia pienamente riconosciuta a tutti gli effetti economiconormativi;
b) coloro che svolgono attività
sociali, sanitarie ausiliarie all'esterno dell'Ospedale abbiano piena tutela giuridico-professionale.
Le modalità d'inserimento, secondo
la convenzione, del personale degli Ospedali Psichiatrici di
Torino (e le garanzie stabilite) nei servizi psichiatrici di zona debbano
essere concordate con le OO.SS.
10) Al personale che opera nei
servizi psichiatrici di zona viene garantito, oltre
al trattamento economico e normativo già acquisito presso l'Opera Pia (art. 5,
6, 7 della convenzione) il rimborso delle spese per l'attività che deve svolgere
oltre quella ospedaliera, rimborso da effettuarsi a cura dell'Opera Pia, in
base al suo ordinamento su richiesta documentata della Provincia.
11)
12) Qualsiasi questione
interpretativa ed applicativa della Convenzione, del presente accordo
aggiuntivo e modificativo, tra
Regolamento speciale
dei servizi psichiatrici di zona
Art.
1
Il servizio psichiatrico per tutta
la popolazione della provincia di Torino, in applicazione della legge
14-2-1904, n. 36, del R.D. 16-8-1909, n. 615 e della legge 18-3-1968, n. 431,
ed in esecuzione dei provvedimenti per la ristrutturazione dell'assistenza
psichiatrica, adottati dal Consiglio Provinciale, delle modifiche ed
integrazioni apportate d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori, nonché della convenzione in atto tra l'Opera Pia Ospedali
Psichiatrici di Torino e
Art.
2
Il servizio attuerà l'attività sia
di prevenzione sia di intervento per la tutela della
salute mentale mediante le équipes pluridisciplinari, di cui agli articoli 8-9-10 del presente
Regolamento.
Le équipes
si avvalgono a seconda delle esigenze, di strumenti e
strutture extra ospedaliere, para-ospedaliere, ospedaliere articolate e funzionanti
in modo unitario tra di loro.
Gli interventi
delle équipes dei servizi psichiatrici di zona
saranno rivolti, in generale, nell'ambiente sociale: quartieri, case, scuole,
famiglie: in particolare, nei luoghi di lavoro, onde rimuovere e prevenire le
cause stesse delle malattie mentali.
CAPO Il
Sevizi
extraospedalieri
Art.
3
Lo strumento principale
dell'assistenza extraospedaliera è rappresentato dagli ambulatori.
La dislocazione degli ambulatori,
nelle zone di competenza, dovrà avvenire in corrispondenza ad ogni unità
sanitaria locale (o unità locale dei servizi) in modo
che vi siano almeno un ambulatorio per comprensorio di circa 50.000 abitanti
ed una corrispondente équipe di salute mentale in
grado di soddisfare le esigenze degli utenti della zona stessa.
Oltre alla normale attività di
consulenza e di terapia extra ospedaliera o domiciliare, gli ambulatori
assicurano:
a) - un vaglio preliminare dei casi di ammissione nei reparti psichiatrici;
b) - la raccolta
delle richieste degli utenti della zona in materia di prevenzione, cura e riabilitazione
psichiatrica allo scopo di scongiurare i ricoveri in ospedale.
Gli ambulatori costituiscono altresì
le sedi delle équipes, per il loro coordinamento e
per un utile controllo dei servizi dalle équipes
erogati; gli ambulatori servono come luogo di raccolta dei dati clinici,
statistici e biostatistici, delle pratiche amministrative.
Negli ambulatori il servizio è assicurato secondo l'orario definito dalia Provincia in
accordo con il personale dell'ambulatorio e le Organizzazioni Sindacali.
Per i casi di urgente
necessità ai fini del ricovero si provvederà mediante il reparto ospedaliero
di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
Art.
4
In ogni ambulatorio il servizio è
assicurato da una équipe composta da
medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali ed altri operatori di cui si
ravvisi la necessità per il raggiungimento delle finalità assistenziali.
CAPO III
Reparti ospedalieri
Art.
5
Il reparto ospedaliero funziona con
personale idoneo ad una assistenza sanitaria,
specializzata e sociale.
Il numero dei posti letto, e le
qualifiche del personale sono conformi alle disposizioni della legge 18 marzo
1968, n. 431 ed eventuali successive modifiche.
Il reparto ospedaliero, a seconda delle esigenze, potrà servire una o più zone; nel
reparto ospedaliero, quale sede di accettazione e di degenza, sarà messo a
disposizione di ogni équipe di zona un adeguato
numero di posti letto.
CAPO IV
Servizi
para-ospedalieri
Art.
6
I servizi para-ospedalieri, che
potranno avere dimensioni zonali, e a seconda dei
casi, interzonali, si propongono il ricupero dei soggetti affetti da disturbi
psichici attraverso modalità essenzialmente socioterapiche.
I soggetti affetti
da disturbi psichici potranno valersi di questi servizi, a giudizio dell'équipe, a tempo pieno, o anche parziale.
Fanno parte dei servizi
psichiatrici:
- gli ospedali diurni
- gli ospedali notturni, le comunità
alloggio, le case di dimissioni, ecc.
- i centri di lavoro protetto
- i centri socioterapici.
Tali istituzioni accolgono pazienti
provenienti sia dai reparti ospedalieri, aventi bisogno di cure riabilitative,
sia dagli ambulatori, aventi bisogno di assistenza
promozionale preventiva.
CAPO V
Personale
Art.
7
Il personale addetto ai servizi
psichiatrici è formato da:
- personale sanitario e sociale
- personale infermieristico
- personale con competenza di natura
psicologica e sociale
- personale addetto ai servizi
speciali di diagnosi e cura.
Il personale sopra citato è
integrato da altro personale d'amministrazione ed ausiliario per quanto
riguarda i servizi di ordine generale.
Art.
8
Perno del servizio psichiatrico di
zona è l'équipe pluriprofessionale
costituita come prevede l'art. 9.
Sia la composizione
ottimale dell'équipe, sia la composizione
ottimale del personale per il servizio generale di zona (o unità sanitaria
locale) o interzonale, vengono definite in rapporto alle esigenze locali della
zona o unità sanitarie locali stesse o dell'interzona, mediante una valutazione
e verifica periodica (ogni sei mesi) tra Provincia, Opera Pia, Organizzazioni
Sindacali (C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.) d'intesa con i Comuni, le forze sociali
rappresentative interessate e presenti nella zona.
Art.
9
La gestione e l'operatività della équipe psichiatrica pluriprofessionale
avviene in modo comunitario, collegiale.
Tale tipo di gestione ed operatività
tende a superare: le posizioni gerarchiche,
l'obiettiva frammentazione delle attività e la rigidità dei ruoli
professionali.
Essa viene
realizzata mediante riunioni, con la partecipazione tecnica e personale di
tutti i componenti l'équipe, per la distribuzione
delle attività e del potere decisionale, fra tutti i componenti stessi.
I campi operativi vengono
disposti in base alle capacità, attitudini, competenze specifiche, nell'ambito
del programma generale di lavoro, deciso consensualmente e responsabilmente da
tutta l'équipe.
Art.
10
Salvi i casi in cui la legge
attribuisce funzioni specifiche a singoli operatori, gli interventi esplicati
dalle équipes dovranno essere realizzati secondo i
criteri indicati nell'art. 13 del presente Regolamento speciale.
E pertanto nell'attribuire ai singoli
operatori dell'équipe i compiti specifici, che essi
dovranno svolgere, si dovrà avere la massima cura che gli stessi, non
contrastino con i principi di collegialità che devono invece presiedere, in
ogni momento ed in tutti i campi, all'attività operativa delle sopradette équipes.
Art.
11
Per ogni servizio di
assistenza psichiatrica o unità di zona (unità sanitaria locale)
Per quanto concerne la designazione
e l'attività dell'incaricato,
L'incaricato viene
designato dalla Provincia tra i medici che compongono l'équipe
psichiatrica. Spetta all'incaricato, per il coordinamento, di indire le
riunioni, le assemblee del personale, delle forze sociali interessate, di
riassumere le direttrici di gestione ed operativo-pratiche
emerse. Spetta altresì all'incaricato di informare i direttori di cui all'art.
Spetta inoltre all'incaricato
assicurare che l'équipe mantenga i necessari
collegamenti e collaborazioni con le strutture ed il personale ospedaliero
(in particolare con i reparti ospedalieri psichiatrici).
Art.
12
A livello interzonale (tra più unità
sanitarie locali)
In particolare spetta al direttore
interzonale, oltre a compiti generali di cui al precedente comma, il
collegamento tra servizi ospedalieri ed extra e paraospedalieri delle zone di
cui ha competenza, il compito di promuovere assemblee periodiche (almeno una ogni sei mesi) del personale addetto ai servizi
psichiatrici delle zone, dei familiari degli ammalati, di forze sociali, di
enti interessati, delle Organizzazioni Sindacali rappresentative allo scopo
di socializzare le esperienze tra le équipes ed i
servizi di zona, definire assieme l'orientamento comune, le indicazioni sulle ristrutturazioni
e miglioramento dei servizi, comunicare e discutere le esperienze in sviluppo
a livello internazionale, provvedere all'aggiornamento sulle tecnologie e
sulle attività nel campo dell'assistenza psichiatrica.
I direttori a livello interzonale,
in accordo tra di loro hanno il compito di promuovere
ogni anno d'intesa con
Spetta infine ai direttori
interzonali disporre una relazione annuale sulla situazione sanitaria ed assistenziale sulle condizioni tecnico-amministrative, sui
reparti e strutture facenti parte delle zone di competenza formulando proposte
per il miglioramento dei servizi previa consultazione con l'équipe ed il personale interessato.
La relazione va fatta pervenire alla
Provincia, alla presidenza della Giunta e del Consiglio Regionale e per
conoscenza alle organizzazioni sindacali rappresentative.
Art.
13
Nel quadro del personale di cui all'art. 7 del
presente regolamento si configura il medico che è incaricato di zona di cui
all'art. 11. Esso è responsabile della dotazione, attività, strutture di cui
agli artt. 3-4-5 del
presente regolamento. Il medico primario con maggior anzianità di servizio
sostituisce il direttore di cui al precedente art.
Sempre nel quadro
di cui all'art. 7 del presente regolamento il personale medico che opera
all'intorno del servizio e dell'équipe di zona partecipa
all'attività prevista secondo i turni definiti con i componenti della équipe e con il direttore a livello interzonale.
L'attività del personale medico,
degli psicologi, degli infermieri, degli assistenti sociali, degli altri
operatori psichiatrici e dell'altro personale addetto al servizio si esplica secondo il metodo della collegialità in una prospettiva
dinamico-sociale, si vale di una formazione permanente esplicata anzitutto
nel vivo del lavoro di gruppo, o comunità terapeutica, si svolge con la
possibilità di discutere i casi e verificare le implicazioni personali dei
vari operatori dell'équipe, situa ogni singolo caso
nel contesto socio-ambientale esplorato in modo diretto, opera anche interventi
di tipo tradizionale quale la prescrizione e somministrazione dei farmaci,
rende possibile i vari tipi di approccio psico-terapeutico e socio-terapeutico
a livello individuale, familiare, ambientale, realizza gli interventi
ambulatoriali, paraospedalieri, nelle sedi ospedaliere di cui agli artt. 3-5-6 del presente
regolamento.
Art.
14
Possono essere ammessi, a scopo di
sperimentazione pratica, presso i reparti ospedalieri dell'ospedale
psichiatrico e nelle attività extraospedaliere o paraospedaliere dirette dalla
Provincia, studenti per l'abilitazione e la specializzazione
nelle discipline rispondenti all'attività di servizio ed assistenza
psichiatrica, operatori che intendono dedicarsi al lavoro di servizio ed assistenza
psichiatrica, ivi compresi gli iscritti ai corsi per l'abilitazione infermieristica.
Tale sperimentazione non potrà superare la durata massima di sei mesi.
Art.
15
Mezzo essenziale per l'esplicazione del
metodo collegiale del servizio ed assistenza psichiatrica di zona (unità
sanitaria locale), di cui al precedente art. 13, è l'assemblea di tutto il personale
addetto, indetta settimanalmente, in linea di massima, ed in via ordinaria,dall’incaricato di cui all'art. 12 del presente
regolamento. L'assemblea prende in esame ed opera proposte su tutti i problemi
relativi alla funzionalità ed alla finalità dei
servizi nella piena libertà di espressione o dissenso di ogni partecipante,
sulla base dell'indirizzo della maggioranza.
Tale assemblea può essere richiesta
in via straordinaria da almeno la metà del personale in qualsiasi momento.
Mezzo per realizzare una linea di attività conforme alle esigenze della popolazione locale
interessata è l'assemblea aperta ai cittadini, ai familiari degli ammalati,
alle forze sociali interessate oltreché al personale
del servizio, indetta almeno mensilmente dall'incaricato, di cui all’art. 12
del presente regolamento, o in via straordinaria, da un gruppo di familiari
degli ammalati, pari almeno ad un terzo.
Le indicazioni di tale assemblea debbono essere verbalizzate e della loro attuazione, o meno,
deve essere dato resoconto alla assemblea successiva ed alla Provincia. Delle
assemblee indette da dirigenti a livello interzonale, di cui all'art. 12, sia
della zona di loro competenza, sia di carattere generale, va
data relazione con le indicazioni emerse alla Provincia di Torino che ne trarrà
orientamento per assumere le proprie decisioni di carattere generale o
particolare per i servizi di zona.
Copia della relazione va fatta
pervenire alla presidenza della Giunta e del Consiglio Regionale ed alle
Organizzazioni Sindacali Provinciali orizzontali rappresentative.
(1) Testo della convenzione
Tra
Art. 1
Si prende atto che
In conseguenza
Con successivi
provvedimenti,
Al servizio
psichiatrico della zona n. 1 di Torino-Centro sono assegnati:
a) un reparto
ospedaliero psichiatrico situato nei locali dell'attuale Istituto «Villa
Azzurra» di Grugliasco della capacità di circa 80
posti letto,
b) strutture extra-ospedaliere che, al
momento, consistono in un Centro di Igiene Mentale di
tipo dispensariale, situato in via Piffetti n.
Al servizio
psichiatrico della zona n. 3 di Torino-Est sono assegnati:
a) un reparto
ospedaliero da situarsi nei locali del padiglione ristrutturato (attuale
reparto osservazioni) dell'Ospedale Psichiatrico di Savonera,
della capacità di circa 80 posti-letto,
b) strutture
extra-ospedaliere, che, al momento, consistono in un Centro di
Igiene Mentale di tipo ambulatoriale in via Paisiello
n. 7, nonché in due ambulatori, rispettivamente in Settimo Torinese ed in San
Mauro.
Analoghe strutture
saranno predisposte dalla Provincia per le zone n. 2 di Torino-Nord, n. 4 di
Torino-Sud e n. 5 di Torino-Ovest, con la precisazione che i reparti ospedalieri
per le singole zone saranno situati nei complessi di Savonera
e di Grugliasco.
Art. 2
Su richiesta della
Provincia, l'Opera Pia metterà a disposizione della Provincia stessa, per
ciascuna zona, reparti di non più di 125 posti letto, da utilizzarsi temporaneamente
come centri di predimissione per soggetti provenienti
dalle zone di competenza, attualmente ricoverati presso istituti dell'Opera
Pia.
Anche tali centri,
ciascuno dei quali costituirà un complesso organico, saranno
situati in Savonera ed in Grugliasco
e la loro gestione sarà assicurata con le modalità di cui alla presente
convenzione.
Art. 3
All'atto della
consegna alla Provincia, i reparti ospedalieri saranno completi degli
arredamenti e attrezzature attuali, mentre usufruiranno dei servizi generali
dell'Opera Pia (illuminazione, riscaldamento, cucine, dispense, lavanderia,
parrucchiere, ecc.)
La manutenzione
ordinaria dello stabile dei predetti reparti sarà curata dall'Amministrazione
Provinciale per la durata della convenzione.
Art. 4
L'operatività dei
servizi di zona, ai vari livelli funzionali, viene
provvisoriamente assicurata mediante personale volontario distaccato
dall'Opera Pia, scelto con le modalità di cui infra,
sulla base delle adesioni che perverranno a seguito di apposito avviso, a tal
fine opportunamente pubblicizzato; fatti salvi i provvedimenti di competenza
della Provincia per eventuali dirette assunzioni di altre unità.
La scelta del
personale di cui alla presente convenzione sarà effettuata
dalla Giunta Provinciale, sentiti i Direttori di zona, ed acquisendo il parere
delle Organizzazioni dei lavoratori a livello provinciale.
Art. 5
Il personale
distaccato dipende operativamente dalla Provincia e risponde direttamente a
quest'ultima della propria attività, mentre per ogni altro aspetto del
relativo rapporto d'impiego, ivi compreso il profilo economico, continuerà a
dipendere dall'Opera Pia.
In particolare al personale di cui sopra
saranno garantiti, per la durata del distacco, lo stato giuridico, il
trattamento economico e le prospettive di carriera proprie dell'ordinamento di appartenenza.
Parimenti
l'anzianità maturata nella posizione di distacco sarà valutata per intero e a
tutti gli effetti nei confronti dell'ordinamento dell'Opera Pia.
La durata del
distacco non potrà essere superiore, rispettivamente, ad un anno per il
personale medico di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 6-12-1968
ed a due anni per il restante personale.
Con successivi
provvedimenti e con l'osservanza delle specifiche norme legislative e regolamentari
in materia, il suddetto distacco potrà essere rinnovato.
Art. 6
Tutto quanto attiene
alla regolamentazione relativa a promozioni, concorsi
interni cui eventualmente partecipino dipendenti distaccati presso
Art. 7
L'importo
corrispondente al rimborso all'Opera Pia di tutti gli oneri e spese inerenti
alla convenzione, sarà iscritto, previa valutazione concordata tra i due Enti,
in apposita voce delle partite di giro del bilancio
dell'Opera Pia stessa, ad eccezione di quanto previsto dai commi seguenti.
Le spese di
trasferta e le eventuali spese assicurative per la responsabilità verso terzi diverse da quelle necessarie per ottemperare a
quanto prescritto dalla legge n. 990 del 24-12-1969 saranno liquidate
dall'Opera Pia, su richiesta documentata dalla Provincia e secondo modalità
previamente determinate dalla Provincia stessa.
L'approvvigionamento
di medicinali per il funzionamento delle strutture extra ospedaliere di cui
all'art. 1 della presente convenzione, è assicurato con le modalità previste
dalla convenzione tra
I medicinali da
utilizzarsi nei reparti ospedalieri saranno, invece, forniti dalla Farmacia
dell'Opera Pia e la relativa spesa sarà rimborsata direttamente dalla Provincia
all'Opera Pia stessa.
Art. 8
I due reparti
ospedalieri della zona di Torino-Centro e Torino-Est sono tenuti a provvedere
all'accettazione, trattamento e dimissione dei soggetti di rispettiva
competenza territoriale. Parimenti, i reparti ospedalieri dipendenti
dall'Opera Pia, cureranno l'accettazione, il trattamento e la dimissione dei
soggetti non rientranti nella predetta competenza, fatto comunque
salvo il disposto dell'art. 10.
Non appena istituiti
i reparti ospedalieri delle zone n. 2 di Torino-Nord e n. 4 di Torino-Sud e n.
5 di Torino-Ovest, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, gli stessi saranno
tenuti a provvedere per i soggetti di rispettiva competenza
territoriale, in analogia a quanto previsto dal comma precedente.
Art. 9
Nello spirito di
collaborazione di cui alle premesse della presente convenzione e nell'intento
di coordinare la funzionalità dei reparti ospedalieri di competenza
provinciale con quelli alle proprie dirette dipendenze, in vista di una graduale
organica articolazione dell'assistenza psichiatrica su base zonale, l'Opera Pia
provvederà alla dimissione dei soggetti assistiti nei propri reparti e che appartengano alle zone di cui
Art. 10
Nell'intento di
realizzare un opportuno contenimento degli oneri relativi al
personale, l'Opera Pia, nel provvedere alla copertura dei posti previsti nei
ruoli organici, dovrà tener conto della situazione assistenziale che verrà a
determinarsi in seguito alla applicazione della presente convenzione, con
specifico riferimento al rapporto tra il numero dei posti da coprire, e quello
dei posti-letto dei reparti ospedalieri gestiti dalla Provincia, evitando
conseguentemente l'ammissione di nuovi unità inerenti ai posti-letto dei
reparti provinciali.
Art. 11
La presente
convenzione entra in vigore a far tempo dal giorno in
cui sarà resa esecutiva e potrà essere risoluta su iniziativa di una delle
parti, con un preavviso non inferiore a tre mesi.
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