Prospettive assistenziali, n. 23, luglio-settembre 1973

 

 

ATTUALITÀ

 

ACCORDO SINDACATI - PROVINCIA DI TORINO SULL'ASSISTENZA PSICHIATRICA DI ZONA

 

 

Il 26 gennaio 1973 la Provincia e l'Opera pia ospedali psichiatrici di Torino avevano stipulato una convenzione «per la ristrutturazione dell'assi­stenza psichiatrica».

La convenzione veniva immediatamente contestata dalle segreterie provinciali CGIL, CISL, UIL.

Lunghe trattative, durate oltre sei mesi, hanno portato all'accordo si­glato dalle Organizzazioni sindacali e dalla Provincia di Torino il 13 luglio 1973, che contiene due parti che pubblichiamo integralmente:

- il protocollo aggiuntivo della convenzione suddetta;

- il regolamento speciale dei servizi psichiatrici di zona.

Pubblichiamo inoltre la premessa delle Organizzazioni sindacali.

L'accordo rappresenta una conquista molto avanzata poiché da un lato prevede i servizi esterni necessari per l'eliminazione dell'ospedale psichia­trico e d'altro lato costituisce un avvio concreto dell'Unità locale dei servi­zi (V. al riguardo il documento CGIL, CISL, UIL sull'assistenza psichiatrica pubblicato sul n. 22 di Prospettive assistenziali, pag. 31 e segg.).

Resta il problema di una gestione dell'accordo tale da costringere la Provincia di Torino ad applicarlo integralmente nei tempi stabiliti.

 

 

Premessa delle Organizzazioni sindacali

 

Il 13 luglio 1973 è stata siglata l'intesa sulla assistenza psichiatrica tra rappresentanti della Provincia e Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-­UIL di Torino. L'intesa riguarda, come è noto, il protocollo aggiuntivo alla convenzione avvenuta tra Provincia, Opera Pia degli Ospedali Psichia­trici di Torino sulla assistenza psichiatrica intra ed extra all'ospedale.

I lavoratori sono stati invitati a valutare l'inte­sa, in base alle proposte sindacali rivendicative ed ai risultati conseguiti, a discutere, quindi, ad esprimere il loro giudizio prima della firma con­clusiva.

Le Organizzazioni Sindacali ritengono nell'as­sieme positiva l'intesa che come è noto è stato possibile realizzare dopo una lunga e travagliata trattativa in cui i contrasti si sono manifestati talvolta in modo aspro. I contenuti dell'intesa, a giudizio dei sindacati, hanno ora una loro validi­tà: se valorizzati ed attuati consentono realmen­te una riforma sostanziale.

Il risultato conseguito è stato il frutto di un impegno di tutto il movimento.

Le grandiose lotte sviluppate dai lavoratori, le conquiste conseguite in questi ultimi anni, hanno prodotto uno slancio efficace e concretizzatore, che ha influito su tutta l'azione sindacale.

La partecipazione e l'impegno dei lavoratori degli OO.PP. e della Provincia interessati diretta­mente al problema hanno, in particolare, costitui­to anch'essi un punto solido di pressione che ha consentito di pervenire ad una conclusione nuova ed importante.

È stato così possibile superare ogni momento anche difficile e grave in cui il padronato ha ten­tato, sul piano generale, di far arretrare nuova­mente il sindacato assecondato da un governo di centro destra che è stato battuto proprio in questi giorni, iniziandosi così una fase nuova che verrà verificata nei fatti, in piena autonomia, dal sindacato.

L'attacco alle conquiste dei lavoratori, contro una organica politica di riforme dovrebbe essere dunque fallito!

È peraltro nel quadro di una apertura e realiz­zazione delle riforme che si colloca l'intesa tra Organizzazioni Sindacali e Provincia per l'assi­stenza psichiatrica esterna; e precisamente nel quadro della riforma sanitaria come rivendicata dalle Organizzazioni Sindacali Confederali.

In questa direzione vanno considerati infatti i punti qualificanti dell'intesa.

Innanzitutto l'intesa impegna per un arco di tempo, che interessa più legislature, la Provincia di Torino e l'Opera Pia a ristrutturare l'assistenza psichiatrica secondo i principi sociali, scientifici più moderni ed innovatori.

Secondo le organizzazioni sindacali l'intesa ha valore di principio fondamentale perché l'assi­stenza psichiatrica viene sottratta, per la prima volta, attraverso un accordo sindacale, alla lo­gica nefasta e plurisecolare dell'istituto manicomiale, in quanto l'ospedale non è più visto a sé stante, come luogo di segregazione alienante non solo per gli ammalati, i loro familiari, ma, nei fatti, per gli stessi operatori: medici, infer­mieri, ecc.; ma nel contesto della vita civile, so­ciale, sensibile all'evoluzione scientifica, prove­niente dal giudizio del gruppo omogeneo dei la­voratori: l'équipe.

Per la prima volta, con un accordo sindacale, si formalizza la zonizzazione (43 zone) del terri­torio di tutta la Provincia di Torino, in corrispon­denza alla eventuale costituzione delle Unità Sa­nitarie Locali; colloca giustamente l'ospedale e le strutture (che si dovranno costruire) extra e paraospedaliere delle zone, nel contesto di tutti i servizi assistenziali e sanitari, erogati dal­le U.S.L. e dalle Unità Locali dei Servizi.

È un importante, decisivo precedente per la zonizzazione dell'intera regione piemontese, in relazione alla realizzazione delle Unità Sanitarie di base.

È una svolta, che, senza cedere alla facile re­torica e tanto meno ad inutili e pericolosi trion­falismi, può dirsi storica, in quanto si istituziona­lizza le tre fasi dell'assistenza: la prevenzione, la cura, la riabilitazione, integrate strettamente tra di loro come tre fasi di uno stesso momento, re­se possibili da strutture extra-ospedaliere-parao­spedaliere, nelle quali dovranno convergere, sia le strutture, sia il personale già dipendente della Provincia.

L'intesa è frutto anche del lavoro di gruppi di operatori di avanguardia. È il risultato di prece­denti successi parziali da loro conseguiti.

L'intesa stabilisce, senza possibilità di equi­voci:

- che il centro nevralgico, il perno del servi­zio psichiatrico di zona, è l'équipe pluridiscipli­nare operante sia dentro, sia fuori dell'ospedale;

- che la gestione, l'operatività dell'équipe de­ve tendere a superare le posizioni strettamente gerarchiche, burocratiche, la frammentazione del­le attività e la rigidità dei ruoli professionali.

Nell'intesa siglata, tutto quanto si è fatto in questi ultimi tre anni e si continua a fare, batten­do strade nuove, dentro e fuori dell'ospedale, viene ufficialmente recepito e pienamente rico­nosciuto, istituzionalizzando il diritto permanen­te delle organizzazioni sindacali, del personale degli ospedali, dell'équipe, delle associazioni rappresentanti gli ammalati, i loro familiari, del­le altre organizzazioni sociali, di partecipare alle scelte ed alle decisioni riguardanti l'attività dei servizi psichiatrici, la definizione delle strutture zonali, il modo di essere delle stesse strutture extra e paraospedaliere.

Mentre l'accordo precisa gli impegni dell'Ope­ra Pia, della Provincia e quelli della Regione, per la formazione, la qualificazione e la riqualifica­zione di tutto il personale in servizio presso gli ospedali psichiatrici, l'accordo stesso lascia ai singoli operatori medici, infermieri, ecc. la piena libertà di scelta per aderire al tipo nuovo di la­voro psichiatrico zonale intra ed extra ospedalie­ro. Dà la possibilità agli infermieri, mediante il lavoro di équipe, di mettere a miglior frutto l'e­sperienza professionale già acquisita, di valersi delle possibilità di studio, ed operare in modo, tale per cui il tempo impiegato sia riconosciuto a tutti g4i effetti.

In sostanza l'accordo tende a creare quel tipo nuovo di tecnico della salute che, collegato strettamente ai lavoratori delle altre categorie, mobilitate dentro e fuori dell'ospedale, ha rico­nosciuta una adeguata progressione di carriera; il diritto ad una qualifica, ad una retribuzione, ad un orario, ad un organico, ad un trattamento ge­nerale economico normativo, degni dei compiti da essi espletati.

È certamente questa la fase più delicata, e per certi aspetti più difficile, da superare per tutti.

È il momento di uscire dagli slogan propagan­distici, dalle pur necessarie, rigorose e violente denunce della «fabbrica della follia»; dalle dot­te ed indispensabili elaborazioni, dallo stadio de­gli schemi, dei progetti e delle proposte illu­minate.

Non è più solo il momento delle tavole roton­de, dei convegni provinciali e regionali, pur indi­spensabili, e per molti aspetti, importanti.

Oggi è il momento di passare decisamente al­la fase dell'impegno reale, concreto per la rea­lizzazione dell'équipe pluridisciplinare e della at­tività zonale. È il momento di operare per realiz­zare dal basso, in un lasso di tempo relativamen­te breve, con i finanziamenti dovuti ed utilizzando in modo diverso le cifre ingenti fin qui dedicate alla «non assistenza psichiatrica», le strutture alternative alle strutture segreganti e alienanti del manicomio, in modo che chi non ha bisogno dell'ospedale non vada inevitabilmente segrega­to nel manicomio.

È il momento della verità per la costruzione di una coscienza nuova in tutti, ed in particolare nei vari operatori sociali e psichiatrici, che non la­sci spazio alla doppiezza scientifica, alla inerzia, alla poltroneria, alle irresponsabilità ed all'op­portunismo gerarchico-professionale, per dare, in senso moderno, sociale e scientifico, sul se­rio, assistenza all'uomo, alla donna, ai lavoratori dei campi e delle fabbriche, agli anzian-i pensio­nati o nullatenenti, a questi esclusi, segregati nel manicomio da troppi secoli per scelte classi­ste, in modo da riconquistarli, quali esseri uma­ni viventi come essi sono, alla società attiva e civile.

 

 

ACCORDO SINDACATI - PROVINCIA DI TORINO SULL'ASSISTENZA PSICHIATRICA DI ZONA

 

Protocollo aggiuntivo

A modifica ed integrazione della convenzione relativa all'assistenza psichiatrica intervenuta tra la Provincia e l'Opera Pia Ospedal-i Psichiatri­ci di Torino datata 26-1-1973 (1) si conviene che:

1) Per l'attuazione di una moderna assistenza psichiatrica basata sui principi di prevenzione, cura, riabilitazione, la Provincia verifica immedia­tamente con la Regione, d'intesa con le OO.SS. e gli altri enti locali della provincia, l'ipotesi di zonizzazione del territorio deliberata dal Consi­glio Provinciale, in corrispondenza alle U.S.L. e Unità dei servizi assistenziali, in rag-ione di una unità ogni 50.000 abitanti (mediamente).

Poiché si ritiene che spetti alla Regione, in at­tuazione della riforma sanitaria e assistenziale (che dovrà intervenire) la delimitazione territo­riale, nonché la definizione delle direttrici di rea­lizzazione, è necessario che questa, d'intesa con la Provincia, prefiguri tali delimitazioni sulla base di un indispensabile coordinamento in considera­zione che l'assistenza psichiatrica non deve in alcun modo costituire una branca a se stante, ma deve essere parte integrante del servizio sani­tario nazionale. Pertanto eventuali rettifiche me­ramente territoriali potranno essere apportate alle zone, anche successivamente alle delimita­zioni che saranno stabilite entro il 30-12-1973 con intesa fra Regione, Provincia, Comuni interessati e OO.SS. CGIL, CISL, UIL.

2) Si precisa che le zone, oltre ad avere deli­mitazioni territoriali in corrispondenza alle U.S.L. e dei Servizi verranno in prospettiva, assorbite in queste, appena tali Unità saranno operanti, secondo le modalità concordate tra la Regione, la Provincia, i Comuni e le OO.SS. di cui al pre­sente protocollo d'intesa.

In particolare dovrà essere concordato il pas­saggio alle U.S.L. dei servizi, del personale, delle attrezzature, ecc. Nel frattempo la presente con­venzione dovrà essere rinnovabile senza modi­ficare l'attuale collocazione dei lavoratori, onde evitare il loro passaggio negli organici della Provincia.

3) L'attuazione graduale dei servizi psichiatri­ci di zona da parte della Provincia dovrà comun­que riguardare tutto il territorio della provincia stessa, secondo i seguenti tempi massimi:

- entro il 31 marzo 1976 verranno istituite le prime 31 zone relative ai servizi psichiatrici ri­guardanti la città di Torino, più i paesi della cin­tura di Torino stessa;

- entro il 31 marzo 1979 verranno istituite le rimanenti zone relative ai servizi psichiatrici nell'ambito del territorio provinciale.

4) L'assistenza ps-ichiatrica riguarda l'arco completo dell'intervento a livello di prevenzione cura e riabilitazione; è rivolta a tutta la popola­zione della zona, dai minori, agli adulti, agli an­ziani; si realizza mediante l'applicazione dei prin­cipi più avanzati dell'assistenza psichiatrica, se­condo i quali l'intervento tecnico è costantemen­te verificato dalla partecipazione democratica dei vari gruppi sociali e dei cittadini; viene svolta da équipes pluridisciplinari che individuano sul territorio le strutture necessarie, sia per il lavo­ro di deistituzionalizzazione, sia per tutte le al­tre esigenze degli utenti della zona, nonché l'e­ventuale necessità di modificare o sopprimere strutture già esistenti, in quanto non più ri­spondenti ai bisogni degli utenti.

4a) Le équipes già operanti attualmente (all'esterno dell'ospedale) sono pienamente rico­nosciute ai fini della loro operatività nel quadro dell'azione di prevenzione, cura e riabilitazione psichiatrica. A ciascuna di dette équipes viene assegnata una zona corrispondente alla U.S.L. nella quale ha finora operato. La definizione della zona corrispondente alla USL avviene previa in­tesa tra le parti con la partecipazione delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo.

4b) La Provincia si impegna a costituire équi­pes pluridisciplinari dotate delle necessarie strut­ture, mezzi e personale per il lavoro di prevenzio­ne, cura e riabilitazione secondo i suddetti tempi e luoghi:

1) entro il mese di marzo 1975: 16 équipes; di cui 11 nella città di Torino e 5 nella cintura dell'area metropolitana;

2) entro il mese di marzo 1976: altre 15 équi­pes di cui 10 nella città di Torino e 5 nella cintu­ra dell'area metropolitana;

3) entro il marzo 1979 verranno costituite tut­te le rimanenti équipes per le restanti zone della Provincia (complessivamente 43).

Ciascuna équipe all'atto del suo avviamento dovrà essere dotata di almeno:

a) un medico, un assistente sociale, sei infer­mieri (équipe esterna) che operino in stretto collegamento con il personale dei reparti ospe­dalieri;

b) un ambulatorio.

Entro due anni dalle date sopraindicate, relati­ve al punto 1 e 2, le équipes e le strutture di zo­na saranno completate, tenendo conto delle espe­rienze effettuate e delle esigenze reali degli uten­ti che si siano manifestate. Fatti salvi i tempi più brevi stabiliti dall'eventuale riforma sanitaria con l'istituzione delle unità sanitarie locali, tut­te le équipes e le strutture di zona relative al punto 3 dovranno comunque essere completate di ogni loro aspetto entro il 31-3-1979. Il comple­tamento avviene attraverso una verifica seme­strale d'-intesa tra la Provincia, le équipes inte­ressate, le indicazioni emerse dal loro coordina­mento, i Comuni interessati e le OO.SS.

5) Nell'attuale fase transitoria l'Opera Pia met­terà a disposizione le proprie strutture ed il pro­prio personale interno per la cura e il reinseri­mento dei malati, ai fini di una collaborazione con le équipes che operano all'esterno.

La Provincia si impegna a sua volta a fare svol­gere la cura e la riabilitazione da parte delle équi­pes che operano all'esterno, in collaborazione con il personale dell'Opera Pia, per garantire la necessaria assistenza, la possibilità di dimissio­ni, la continuità terapeutica ai malati ricoverati in ospedale psich-iatrico.

Il distacco del personale dell'O.P., ai fini del suo inserimento nelle équipes che operano all'esterno può avvenire in qualsiasi momento il personale stesso ne faccia richiesta e ne sussi­sta la disponibilità. Tale distacco avviene d'inte­sa con le OO.SS., l'Opera Pia e la Provincia.

5a) Entro la scadenza finale di cui all'art. 3 del presente protocollo, ciascuna zona o gruppo di zone confinanti avrà un adeguato numero di posti letto in una struttura di accettazione. Entro la stessa scadenza, intesa come limite massimo, per le zone o gruppi di zone suddette verrà data una stessa sede a tutti i malati, compresi i lungo­degenti, provenienti dal territorio di competenza, in base ad una valutazione comune fra équipes interne ed esterne nell'interesse di ogni singolo malato.

Quanto sopra fermo restando che la Provincia e l'Opera Pia non debbano istituire o trasformare alcuna struttura in gerontocomio o psicogeronto­comio.

6) La Provincia, d'intesa con l'Opera Pia e con l'eventuale contributo dell'Università, provvederà a periodici aggiornamenti e dibattiti informativi e conoscenze sull'attività delle diverse équipes operanti sul territorio della provincia di Torino, avvalendosi anche di esperienze fatte in altre Province, Comuni e Consorzi di comuni e me­diante scambi di esperienze con i Paesi più pro­grediti in materia.

Gli interventi delle équipes dei servizi psichia­trici di zona dovranno essere prioritariamente svolti, sui luoghi di lavoro nelle aziende pubbli­che e private, d'intesa con i gruppi omogenei e i lavoratori e loro rappresentanti di cui all'art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori; quindi nei quartieri o comprensori, nelle famiglie e scuole facenti parte dei servizi di zona.

Nelle more dell'entrata in vigore di una legi­slazione che, nel quadro della riforma sanitaria e dell'assistenza, preveda la possibilità di inter­vento nei luoghi di lavoro, la Regione e la Pro­vincia disporranno iniziative in accordo e d'inte­sa con le OO.SS., con i gruppi omogenei di la­voratori e loro rappresentanti, le aziende, le loro associazioni, con i Comuni, le loro strutture sa­nitarie attuali.

La Regione e la Provincia inoltre si renderanno disponibili a ulteriori iniziative sulla base di ac­cordi intervenuti tra le OO.SS. e le aziende o lo­ro associazioni, a livello nazionale, locale o anche aziendale.

7) La Provincia dovrà disporre, d'intesa con la Regione ed i Comuni e le OO.SS., il necessario coordinamento ai fini dell'assistenza psichiatrica intesa nelle sue varie fasi integrate fra di loro della prevenzione, cura e riabilitazione: tra i cen­tri di medicina del lavoro, gli uffici d'igiene comu­nali e le altre istituzioni che operano o possono operare nel campo psichiatrico.

In conformità al principio espresso per il ser­vizio psico-medico-sociale nella deliberazione consiliare 18-5-1971 n. 86, la Provincia assumerà, d'intesa con le OO.SS., i necessari provvedimen­ti per assicurare il graduale successivo inseri­mento sia delle strutture e del personale dipen­denti dal predetto servizio psico-medico-sociale, già di sua competenza, sia delle altre strutture indicate nell'allegato regolamento speciale, nell'ambito della prevista organizzazione zonale, a partire dalla data della firma del presente proto­collo.

8) Le équipes dei servizi psichiatrici di zona svolgeranno la loro attività alla stregua dei crite­ri indicati nel predetto regolamento speciale dei servizi psichiatrici della Provincia.

9) La Provincia di Torino, l'Opera Pia degli OO.PP., dopo aver preso accordi con la Regione e d'intesa con le OO.SS., si impegnano ad istitui­re entro il luglio 1974 (in esecuzione dell'accor­do nazionale intervenuto tra ANEOP e OO.SS.) la scuola per la formazione di infermieri psichiatrici professionali, nonché corsi di riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori delle équipes e per tutto il personale. La Provincia di Torino e l'Opera Pia Ospedali Psichiatrici di Torino si impegnano intanto ad istituire entro il novembre 1973 il secondo anno della scuola professionale per infermieri psichiatrici per il personale attual­mente in servizio ed in possesso di patentino psichiatrico. La Provincia di Torino e l'Opera Pia OO.PP. di Torino si impegnano perché la frequen­za ai corsi suddetti sia considerata parte inte­grante dell'orario di lavoro e perché la Regione Piemonte, nei confronti del Parlamento e del Go­verno, assuma le necessarie iniziative in modo che:

a) la partecipazione a detta scuola sia piena­mente riconosciuta a tutti gli effetti economico­normativi;

b) coloro che svolgono attività sociali, sanita­rie ausiliarie all'esterno dell'Ospedale abbiano piena tutela giuridico-professionale.

Le modalità d'inserimento, secondo la conven­zione, del personale degli Ospedali Psichiatrici di Torino (e le garanzie stabilite) nei servizi psi­chiatrici di zona debbano essere concordate con le OO.SS.

10) Al personale che opera nei servizi psichia­trici di zona viene garantito, oltre al trattamento economico e normativo già acquisito presso l'O­pera Pia (art. 5, 6, 7 della convenzione) il rim­borso delle spese per l'attività che deve svolge­re oltre quella ospedaliera, rimborso da effettuar­si a cura dell'Opera Pia, in base al suo ordinamen­to su richiesta documentata della Provincia.

La Provincia assicurerà il personale stesso contro i danni da responsabilità civile e contro gli infortuni conseguenti all'attività di zona.

La Provincia si impegna ad indirizzare l'esplica­zione dei servizi oggetto della Convenzione se­condo modalità, da definirsi eventualmente a mezza di apposito mansionario, che garantiscano al personale interessato la piena conformità del servizio stesso alle norme vigenti, anche sotto il profilo della responsabilità penale.

11) La Provincia di Torino e l'Opera Pia di To­rino, si impegnano nella ristrutturazione dell'assi­stenza psichiatrica a non effettuare alcun licen­ziamento o riduzione di personale già occupato nell'assistenza psichiatrica. Nella fase dei pas­saggi all'attività di zona del personale dell'Opera Pia, verranno valutate le esigenze degli OO.PP., nel senso di assicurare gli organici per l'assi­stenza agli ammalati che perverranno, ancora ne­gli ospedali stessi.

La Provincia e l'Opera Pia si impegnano a non procedere ad alcuna limitazione delle normali progressioni di carriera previste per tutto il per­sonale, in questo momento, ed in futuro dipen­dente dall'Opera Pia stessa.

12) Qualsiasi questione interpretativa ed ap­plicativa della Convenzione, del presente accor­do aggiuntivo e modificativo, tra la Provincia e l'Opera Pia, dovrà essere risolta, qualora insor­gesse, tra Regione, Provincia, Opera Pia e Orga­nizzazioni Sindacali.

 

 

Regolamento speciale dei servizi psichiatrici di zona

 

Art. 1

Il servizio psichiatrico per tutta la popolazione della provincia di Torino, in applicazione della legge 14-2-1904, n. 36, del R.D. 16-8-1909, n. 615 e della legge 18-3-1968, n. 431, ed in esecuzione dei provvedimenti per la ristrutturazione dell'assi­stenza psichiatrica, adottati dal Consiglio Pro­vinciale, delle modifiche ed integrazioni apporta­te d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nonché della convenzione in atto tra l'Opera Pia Ospedali Psichiatrici di Torino e la Provincia di Torino, integrata da successivi ac­cordi realizzati con la partecipazione delle Orga­nizzazioni Sindacali, è disciplinato dal presente Regolamento Speciale.

Art. 2

Il servizio attuerà l'attività sia di prevenzione sia di intervento per la tutela della salute men­tale mediante le équipes pluridisciplinari, di cui agli articoli 8-9-10 del presente Regolamento.

Le équipes si avvalgono a seconda delle esi­genze, di strumenti e strutture extra ospedaliere, para-ospedaliere, ospedaliere articolate e funzio­nanti in modo unitario tra di loro.

Gli interventi delle équipes dei servizi psichia­trici di zona saranno rivolti, in generale, nell'am­biente sociale: quartieri, case, scuole, famiglie: in particolare, nei luoghi di lavoro, onde rimuo­vere e prevenire le cause stesse delle malattie mentali.

 

CAPO Il

Sevizi extraospedalieri

 

Art. 3

Lo strumento principale dell'assistenza extra­ospedaliera è rappresentato dagli ambulatori.

La dislocazione degli ambulatori, nelle zone di competenza, dovrà avvenire in corrispondenza ad ogni unità sanitaria locale (o unità locale dei servizi) in modo che vi siano almeno un ambula­torio per comprensorio di circa 50.000 abitanti ed una corrispondente équipe di salute mentale in grado di soddisfare le esigenze degli utenti della zona stessa.

Oltre alla normale attività di consulenza e di terapia extra ospedaliera o domiciliare, gli ambu­latori assicurano:

a) - un vaglio preliminare dei casi di ammis­sione nei reparti psichiatrici;

b) - la raccolta delle richieste degli utenti della zona in materia di prevenzione, cura e ria­bilitazione psichiatrica allo scopo di scongiurare i ricoveri in ospedale.

Gli ambulatori costituiscono altresì le sedi del­le équipes, per il loro coordinamento e per un utile controllo dei servizi dalle équipes erogati; gli ambulatori servono come luogo di raccolta dei dati clinici, statistici e biostatistici, delle pra­tiche amministrative.

Negli ambulatori il servizio è assicurato secon­do l'orario definito dalia Provincia in accordo con il personale dell'ambulatorio e le Organizzazioni Sindacali.

Per i casi di urgente necessità ai fini del rico­vero si provvederà mediante il reparto ospedalie­ro di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 4

In ogni ambulatorio il servizio è assicurato da una équipe composta da medici, psicologi, infer­mieri, assistenti sociali ed altri operatori di cui si ravvisi la necessità per il raggiungimento delle finalità assistenziali.

 

CAPO III

Reparti ospedalieri

 

Art. 5

Il reparto ospedaliero funziona con personale idoneo ad una assistenza sanitaria, specializzata e sociale.

Il numero dei posti letto, e le qualifiche del personale sono conformi alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 431 ed eventuali succes­sive modifiche.

Il reparto ospedaliero, a seconda delle esigen­ze, potrà servire una o più zone; nel reparto ospe­daliero, quale sede di accettazione e di degenza, sarà messo a disposizione di ogni équipe di zo­na un adeguato numero di posti letto.

 

CAPO IV

Servizi para-ospedalieri

Art. 6

I servizi para-ospedalieri, che potranno avere dimensioni zonali, e a seconda dei casi, interzo­nali, si propongono il ricupero dei soggetti affetti da disturbi psichici attraverso modalità essenzial­mente socioterapiche.

I soggetti affetti da disturbi psichici potranno valersi di questi servizi, a giudizio dell'équipe, a tempo pieno, o anche parziale.

Fanno parte dei servizi psichiatrici:

- gli ospedali diurni

- gli ospedali notturni, le comunità alloggio, le case di dimissioni, ecc.

- i centri di lavoro protetto

- i centri socioterapici.

Tali istituzioni accolgono pazienti provenienti sia dai reparti ospedalieri, aventi bisogno di cu­re riabilitative, sia dagli ambulatori, aventi biso­gno di assistenza promozionale preventiva.

 

CAPO V

Personale

 

Art. 7

Il personale addetto ai servizi psichiatrici è formato da:

- personale sanitario e sociale

- personale infermieristico

- personale con competenza di natura psico­logica e sociale

- personale addetto ai servizi speciali di dia­gnosi e cura.

Il personale sopra citato è integrato da altro personale d'amministrazione ed ausiliario per quanto riguarda i servizi di ordine generale.

Art. 8

Perno del servizio psichiatrico di zona è l'é­quipe pluriprofessionale costituita come preve­de l'art. 9.

Sia la composizione ottimale dell'équipe, sia la composizione ottimale del personale per il ser­vizio generale di zona (o unità sanitaria locale) o interzonale, vengono definite in rapporto alle esigenze locali della zona o unità sanitarie locali stesse o dell'interzona, mediante una valutazione e verifica periodica (ogni sei mesi) tra Provin­cia, Opera Pia, Organizzazioni Sindacali (C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.) d'intesa con i Comuni, le forze so­ciali rappresentative interessate e presenti nella zona.

Art. 9

La gestione e l'operatività della équipe psichia­trica pluriprofessionale avviene in modo comu­nitario, collegiale.

Tale tipo di gestione ed operatività tende a su­perare: le posizioni gerarchiche, l'obiettiva fram­mentazione delle attività e la rigidità dei ruoli professionali.

Essa viene realizzata mediante riunioni, con la partecipazione tecnica e personale di tutti i com­ponenti l'équipe, per la distribuzione delle attivi­tà e del potere decisionale, fra tutti i componenti stessi.

I campi operativi vengono disposti in base alle capacità, attitudini, competenze specifiche, nell'ambito del programma generale di lavoro, deci­so consensualmente e responsabilmente da tutta l'équipe.

Art. 10

Salvi i casi in cui la legge attribuisce funzioni specifiche a singoli operatori, gli interventi espli­cati dalle équipes dovranno essere realizzati se­condo i criteri indicati nell'art. 13 del presente Regolamento speciale.

E pertanto nell'attribuire ai singoli operatori dell'équipe i compiti specifici, che essi dovranno svolgere, si dovrà avere la massima cura che gli stessi, non contrastino con i principi di collegia­lità che devono invece presiedere, in ogni mo­mento ed in tutti i campi, all'attività operativa del­le sopradette équipes.

Art. 11

Per ogni servizio di assistenza psichiatrica o unità di zona (unità sanitaria locale) la Provincia designa (previo accertamento delle necessarie attitudini tecniche) un incaricato che ha la re­sponsabilità sanitaria e tecnica, che il servizio di zona comporta. All'incaricato spetta il coordi­namento dell'équipe di zona.

Per quanto concerne la designazione e l'attivi­tà dell'incaricato, la Provincia sentirà e terrà con­to del parere e delle indicazioni espresse dalle équipes e dalle assemblee del personale.

L'incaricato viene designato dalla Provincia tra i medici che compongono l'équipe psichiatrica. Spetta all'incaricato, per il coordinamento, di indire le riunioni, le assemblee del personale, delle forze sociali interessate, di riassumere le direttrici di gestione ed operativo-pratiche emer­se. Spetta altresì all'incaricato di informare i direttori di cui all'art. 12 a livello interzonale e la Provincia (Presidente, Assessore competen­te) sulla funzionalità del servizio in generale, sul­la situazione, sui risultati conseguiti.

Spetta inoltre all'incaricato assicurare che l'é­quipe mantenga i necessari collegamenti e colla­borazioni con le strutture ed il personale ospeda­liero (in particolare con i reparti ospedalieri psi­chiatrici).

Art. 12

A livello interzonale (tra più unità sanitarie locali) la Provincia designa un direttore (scelto tra personale medico) con responsabilità sanita­rie e tecniche e del coordinamento tra servizi psi­chiatrici di zona e dei relativi reparti ospedalieri facenti capo alle singole zone. Fermo restando che il numero dei direttori rispetto agli attuali già designati non dovrà essere aumentato, ad ogni direttore a livello interzonale viene assegna­to contemporaneamente l'incarico di una zona per l'assistenza psichiatrica (o unità locale) di cui al precedente art. 11.

In particolare spetta al direttore interzonale, oltre a compiti generali di cui al precedente com­ma, il collegamento tra servizi ospedalieri ed ex­tra e paraospedalieri delle zone di cui ha compe­tenza, il compito di promuovere assemblee perio­diche (almeno una ogni sei mesi) del personale addetto ai servizi psichiatrici delle zone, dei fa­miliari degli ammalati, di forze sociali, di enti in­teressati, delle Organizzazioni Sindacali rappre­sentative allo scopo di socializzare le esperienze tra le équipes ed i servizi di zona, definire assie­me l'orientamento comune, le indicazioni sulle ristrutturazioni e miglioramento dei servizi, co­municare e discutere le esperienze in sviluppo a livello internazionale, provvedere all'aggiorna­mento sulle tecnologie e sulle attività nel cam­po dell'assistenza psichiatrica.

I direttori a livello interzonale, in accordo tra di loro hanno il compito di promuovere ogni anno d'intesa con la Provincia un'assemblea generale con la partecipazione oltreché del personale dei servizi (équipe, ecc.) della rappresentanza delle famiglie degli ammalati, della Regione, dei Co­muni, delle Organizzazioni sindacali rappresenta­tive, delle forze sociali interessate.

Spetta infine ai direttori interzonali disporre una relazione annuale sulla situazione sanitaria ed assistenziale sulle condizioni tecnico-ammi­nistrative, sui reparti e strutture facenti parte delle zone di competenza formulando proposte per il miglioramento dei servizi previa consulta­zione con l'équipe ed il personale interessato.

La relazione va fatta pervenire alla Provincia, alla presidenza della Giunta e del Consiglio Re­gionale e per conoscenza alle organizzazioni sin­dacali rappresentative.

Art. 13

Nel quadro del personale di cui all'art. 7 del presente regolamento si configura il medico che è incaricato di zona di cui all'art. 11. Esso è re­sponsabile della dotazione, attività, strutture di cui agli artt. 3-4-5 del presente regolamento. Il medico primario con maggior anzianità di servi­zio sostituisce il direttore di cui al precedente art. 12 in caso di assenza di questi. La sua pro­gressione di carriera è stabilita dal D.M. 6-12­-1968 e successive eventuali modificazioni.

Sempre nel quadro di cui all'art. 7 del presente regolamento il personale medico che opera all'intorno del servizio e dell'équipe di zona parte­cipa all'attività prevista secondo i turni definiti con i componenti della équipe e con il direttore a livello interzonale.

L'attività del personale medico, degli psicologi, degli infermieri, degli assistenti sociali, degli altri operatori psichiatrici e dell'altro personale addetto al servizio si esplica secondo il metodo della collegialità in una prospettiva dinamico-so­ciale, si vale di una formazione permanente espli­cata anzitutto nel vivo del lavoro di gruppo, o co­munità terapeutica, si svolge con la possibilità di discutere i casi e verificare le implicazioni per­sonali dei vari operatori dell'équipe, situa ogni singolo caso nel contesto socio-ambientale esplo­rato in modo diretto, opera anche interventi di tipo tradizionale quale la prescrizione e sommini­strazione dei farmaci, rende possibile i vari tipi di approccio psico-terapeutico e socio-terapeuti­co a livello individuale, familiare, ambientale, rea­lizza gli interventi ambulatoriali, paraospedalieri, nelle sedi ospedaliere di cui agli artt. 3-5-6 del presente regolamento.

Art. 14

Possono essere ammessi, a scopo di sperimen­tazione pratica, presso i reparti ospedalieri dell'ospedale psichiatrico e nelle attività extraospeda­liere o paraospedaliere dirette dalla Provincia, studenti per l'abilitazione e la specializzazione nelle discipline rispondenti all'attività di servi­zio ed assistenza psichiatrica, operatori che in­tendono dedicarsi al lavoro di servizio ed assi­stenza psichiatrica, ivi compresi gli iscritti ai corsi per l'abilitazione infermieristica. Tale spe­rimentazione non potrà superare la durata massima di sei mesi.

Art. 15

Mezzo essenziale per l'esplicazione del metodo collegiale del servizio ed assistenza psichia­trica di zona (unità sanitaria locale), di cui al precedente art. 13, è l'assemblea di tutto il per­sonale addetto, indetta settimanalmente, in linea di massima, ed in via ordinaria,dall’incaricato di cui all'art. 12 del presente regolamento. L'assem­blea prende in esame ed opera proposte su tutti i problemi relativi alla funzionalità ed alla finali­tà dei servizi nella piena libertà di espressione o dissenso di ogni partecipante, sulla base dell'in­dirizzo della maggioranza.

Tale assemblea può essere richiesta in via straordinaria da almeno la metà del personale in qualsiasi momento.

Mezzo per realizzare una linea di attività con­forme alle esigenze della popolazione locale in­teressata è l'assemblea aperta ai cittadini, ai fa­miliari degli ammalati, alle forze sociali interes­sate oltreché al personale del servizio, indetta almeno mensilmente dall'incaricato, di cui all’art. 12 del presente regolamento, o in via straor­dinaria, da un gruppo di familiari degli ammalati, pari almeno ad un terzo.

Le indicazioni di tale assemblea debbono essere verbalizzate e della loro attuazione, o meno, deve essere dato resoconto alla assemblea suc­cessiva ed alla Provincia. Delle assemblee indet­te da dirigenti a livello interzonale, di cui all'art. 12, sia della zona di loro competenza, sia di ca­rattere generale, va data relazione con le indica­zioni emerse alla Provincia di Torino che ne trar­rà orientamento per assumere le proprie decisio­ni di carattere generale o particolare per i servi­zi di zona.

Copia della relazione va fatta pervenire alla presidenza della Giunta e del Consiglio Regionale ed alle Organizzazioni Sindacali Provinciali oriz­zontali rappresentative.

 

 

 

(1) Testo della convenzione

Tra la Provincia e l'Opera Pia Ospedali Psichiatrici di Torino si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Si prende atto che la Provincia di Torino, con la avve­nuta nomina di due Direttori di servizi psichiatrici di zona, intende iniziare il servizio di cui sopra nelle zone n. 1 di Torino-Centro e n. 3 di Torino-Est, indicate nella delibera­zione consiliare 11-12-1970.

In conseguenza la Provincia assume la diretta gestione di tutti i presidi delle suddette zone psichiatriche, compresi i reparti ospedalieri di competenza, con rispettivo autono­mo servizio di guardia medica.

Con successivi provvedimenti, la Provincia svilupperà il servizio anche nelle zone n. 2 di Torino-Nord, n. 4 di Torino-­Sud e n. 5 di Torino-Ovest.

Al servizio psichiatrico della zona n. 1 di Torino-Centro sono assegnati:

a) un reparto ospedaliero psichiatrico situato nei locali dell'attuale Istituto «Villa Azzurra» di Grugliasco della ca­pacità di circa 80 posti letto,

b) strutture extra-ospedaliere che, al momento, consi­stono in un Centro di Igiene Mentale di tipo dispensariale, situato in via Piffetti n. 7, in un ambulatorio sito in via S. Ottavio n. 48.

Al servizio psichiatrico della zona n. 3 di Torino-Est sono assegnati:

a) un reparto ospedaliero da situarsi nei locali del padi­glione ristrutturato (attuale reparto osservazioni) dell'Ospedale Psichiatrico di Savonera, della capacità di circa 80 posti-letto,

b) strutture extra-ospedaliere, che, al momento, consi­stono in un Centro di Igiene Mentale di tipo ambulatoriale in via Paisiello n. 7, nonché in due ambulatori, rispettiva­mente in Settimo Torinese ed in San Mauro.

Analoghe strutture saranno predisposte dalla Provincia per le zone n. 2 di Torino-Nord, n. 4 di Torino-Sud e n. 5 di Torino-Ovest, con la precisazione che i reparti ospeda­lieri per le singole zone saranno situati nei complessi di Savonera e di Grugliasco.

Art. 2

Su richiesta della Provincia, l'Opera Pia metterà a dispo­sizione della Provincia stessa, per ciascuna zona, reparti di non più di 125 posti letto, da utilizzarsi temporaneamen­te come centri di predimissione per soggetti provenienti dalle zone di competenza, attualmente ricoverati presso istituti dell'Opera Pia.

Anche tali centri, ciascuno dei quali costituirà un com­plesso organico, saranno situati in Savonera ed in Gruglia­sco e la loro gestione sarà assicurata con le modalità di cui alla presente convenzione.

Art. 3

All'atto della consegna alla Provincia, i reparti ospeda­lieri saranno completi degli arredamenti e attrezzature at­tuali, mentre usufruiranno dei servizi generali dell'Opera Pia (illuminazione, riscaldamento, cucine, dispense, lavan­deria, parrucchiere, ecc.)

La manutenzione ordinaria dello stabile dei predetti re­parti sarà curata dall'Amministrazione Provinciale per la durata della convenzione.

Art. 4

L'operatività dei servizi di zona, ai vari livelli funzionali, viene provvisoriamente assicurata mediante personale vo­lontario distaccato dall'Opera Pia, scelto con le modalità di cui infra, sulla base delle adesioni che perverranno a segui­to di apposito avviso, a tal fine opportunamente pubbliciz­zato; fatti salvi i provvedimenti di competenza della Pro­vincia per eventuali dirette assunzioni di altre unità.

La scelta del personale di cui alla presente convenzione sarà effettuata dalla Giunta Provinciale, sentiti i Direttori di zona, ed acquisendo il parere delle Organizzazioni dei lavoratori a livello provinciale.

Art. 5

Il personale distaccato dipende operativamente dalla Provincia e risponde direttamente a quest'ultima della pro­pria attività, mentre per ogni altro aspetto del relativo rap­porto d'impiego, ivi compreso il profilo economico, conti­nuerà a dipendere dall'Opera Pia.

In particolare al personale di cui sopra saranno garantiti, per la durata del distacco, lo stato giuridico, il trattamento economico e le prospettive di carriera proprie dell'ordina­mento di appartenenza.

Parimenti l'anzianità maturata nella posizione di distacco sarà valutata per intero e a tutti gli effetti nei confronti dell'ordinamento dell'Opera Pia.

La durata del distacco non potrà essere superiore, ri­spettivamente, ad un anno per il personale medico di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale 6-12-1968 ed a due anni per il restante personale.

Con successivi provvedimenti e con l'osservanza delle specifiche norme legislative e regolamentari in materia, il suddetto distacco potrà essere rinnovato.

Art. 6

Tutto quanto attiene alla regolamentazione relativa a promozioni, concorsi interni cui eventualmente partecipino dipendenti distaccati presso la Provincia, e ad eventuali procedure disciplinari a carico di dipendenti dell'Opera Pia distaccati presso la Provincia, e riferentisi a fatti avvenuti durante il periodo del distacco, sarà oggetto di intese tra l'Opera Pia e la Provincia, sentito il parere delle organiz­zazioni dei lavoratori a livello provinciale, ed osservate le disposizioni di legge e di regolamento in vigore nel mo­mento in cui dovrà espletarsi la promozione oppure la pro­cedura concorsuale o disciplinare.

Art. 7

L'importo corrispondente al rimborso all'Opera Pia di tutti gli oneri e spese inerenti alla convenzione, sarà iscrit­to, previa valutazione concordata tra i due Enti, in apposita voce delle partite di giro del bilancio dell'Opera Pia stessa, ad eccezione di quanto previsto dai commi seguenti.

Le spese di trasferta e le eventuali spese assicurative per la responsabilità verso terzi diverse da quelle necessa­rie per ottemperare a quanto prescritto dalla legge n. 990 del 24-12-1969 saranno liquidate dall'Opera Pia, su richiesta documentata dalla Provincia e secondo modalità previa­mente determinate dalla Provincia stessa.

L'approvvigionamento di medicinali per il funzionamento delle strutture extra ospedaliere di cui all'art. 1 della pre­sente convenzione, è assicurato con le modalità previste dalla convenzione tra la Provincia di Torino e l'Associazione tra Titolari di farmacie.

I medicinali da utilizzarsi nei reparti ospedalieri saranno, invece, forniti dalla Farmacia dell'Opera Pia e la relativa spesa sarà rimborsata direttamente dalla Provincia all'Ope­ra Pia stessa.

Art. 8

I due reparti ospedalieri della zona di Torino-Centro e Torino-Est sono tenuti a provvedere all'accettazione, tratta­mento e dimissione dei soggetti di rispettiva competenza territoriale. Parimenti, i reparti ospedalieri dipendenti dall'Opera Pia, cureranno l'accettazione, il trattamento e la dimissione dei soggetti non rientranti nella predetta com­petenza, fatto comunque salvo il disposto dell'art. 10.

Non appena istituiti i reparti ospedalieri delle zone n. 2 di Torino-Nord e n. 4 di Torino-Sud e n. 5 di Torino-Ovest, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, gli stessi saranno tenuti a provvedere per i soggetti di rispettiva competenza terri­toriale, in analogia a quanto previsto dal comma prece­dente.

Art. 9

Nello spirito di collaborazione di cui alle premesse della presente convenzione e nell'intento di coordinare la funzio­nalità dei reparti ospedalieri di competenza provinciale con quelli alle proprie dirette dipendenze, in vista di una gra­duale organica articolazione dell'assistenza psichiatrica su base zonale, l'Opera Pia provvederà alla dimissione dei sog­getti assistiti nei propri reparti e che appartengano alle zone di cui la Provincia ha assunto la diretta gestione, con­cordando le modalità di dimissione con i competenti organi della Provincia stessa.

Art. 10

Nell'intento di realizzare un opportuno contenimento de­gli oneri relativi al personale, l'Opera Pia, nel provvedere alla copertura dei posti previsti nei ruoli organici, dovrà tener conto della situazione assistenziale che verrà a deter­minarsi in seguito alla applicazione della presente conven­zione, con specifico riferimento al rapporto tra il numero dei posti da coprire, e quello dei posti-letto dei reparti ospedalieri gestiti dalla Provincia, evitando conseguente­mente l'ammissione di nuovi unità inerenti ai posti-letto dei reparti provinciali.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore a far tempo dal giorno in cui sarà resa esecutiva e potrà essere risoluta su iniziativa di una delle parti, con un preavviso non inferiore a tre mesi.

 

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