Prospettive assistenziali, n. 23, luglio-settembre 1973

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

MODIFICA ALLE NORME SULL'ADOZIONE

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 1911 PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 22-3-1973 DALL'ON. CASSANMAGNAGO E ALTRI PARLAMENTARI D.C.

 

Relazione

Onorevoli colleghi! - La presente proposta di legge viene presentata a seguito di due fatti importanti.

In primo luogo il 7 luglio 1972 sono scadute le norme transitorie, articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, e molti sono ancora i minori che non hanno potuto benefi­ciare di dette norme e che sono rimasti privi di una ade­guata tutela giuridica.

In secondo luogo occorre tener presente che il Governo italiano, insieme con i governi della Danimarca, Francia, Germania occidentale, Inghilterra, Lussemburgo, Malta, Norvegia e Svezia, ha firmato il 24 aprile 1967 la Conven­zione europea sull'adozione dei minori, redatta dal Consi­glio d'Europa. Alla Convenzione possono aderire anche i paesi non aderenti al Consiglio d'Europa.

La Convenzione è entrata in vigore nei riguardi dei paesi che l'hanno sinora ratificata: Irlanda, Inghilterra, Malta e Svezia.

La Convenzione segna una tappa molto importante nella evoluzione dell'istituto giuridico dell'adozione poiché è im­postata sul preminente interesse (non inteso in senso pa­trimoniale) dei minori e tende ad uniformare sul piano eu­ropeo ed extra-europeo gli scopi, gli effetti e la procedura.

Nella Convenzione europea è stabilito fra l'altro che l'a­dozione di tipo legittimante deve essere applicata nei con­fronti dei minori degli anni 18.

Evidente è quindi la necessità di adeguare la legislazio­ne in materia anche nel nostro paese, tanto più che anche cittadini stranieri possono adottare bambini italiani e bam­bini stranieri possono essere adottati da cittadini italiani.

Circa la denominazione, si è ritenuto necessario propor­re la dizione «filiazione adottiva» in sostituzione di quella impropria di «adozione speciale».

L'applicazione della legge 5 giugno 1967 ha dimostrato la validità dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'i­stituto giuridico dell'adozione speciale (vedasi al riguardo la relazione sulla giustizia presentata nel 1972 dal Consiglio superiore della magistratura) evidenziando inoltre che an­che modifiche parziali del diritto di famiglia, purché ri­spondenti agli effettivi bisogni dei cittadini, sono giustifi­cate e giustificabili.

Infatti, secondo i dati statistici forniti dall'ISTAT (man­cano quelli relativi al 1967), l'attività in materia di adozione speciale è stata la seguente:

 

dichiarazioni di adottabilità di figli di ignoti                                   nel 1968    n.  2434

dichiarazioni di adottabilità di minori riconosciuti o legittimi           nel 1968    n.    598

                                                                                          Totale 1968    n.  3032

 

dichiarazioni di adottabilità di figli di ignoti                                   nel 1969    n.  2141

dichiarazioni di adottabilità

di minori riconosciuti o legittimi                                                  nel 1969    n.  1708

                                                                                          Totale 1969    n. 3849

 

Si tenga conto che nel 1968 le pronunzie di adozione tradizionale di minori sono state 1489 e che nel 1969 esse sono ammontate a 1202.

Pertanto le adozioni tradizionali di minori e le dichiara­zioni di adottabilità sono state complessivamente: nel 1968 n. 4521; nel 1969 n. 5051.

Questi dati assumono un particolare significato se si confrontano con le adozioni di minori avvenute prima dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431.

Infatti, secondo i dati ISTAT, esse erano state:

 

1046 nel 1947

1095  »  1948

1233  »  1949

1360  »  1950

1291  »  1951

1496  »  1952

1630  »  1953

1918  »  1954

1619  »  1955

1765  »  1956

1825  »  1957

2001  »  1958

2151  »  1959

1977  »  1960

1985  »  1961

1917  »  1962

2118  »  1963

2234  »  1964

2170  »  1965

2301  »  1966

 

Pertanto le adozioni tradizionali di minori, sommate al­le dichiarazioni di adottabilità, sono aumentate, confron­tate con il 1966, del 196 per cento nel 1968 e del 219 per cento nel 1969, nonostante le difficoltà dovute:

alla applicazione di nuove disposizioni legislative (l'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa com­porta sempre delle incertezze e ritardi);

alle gravissime carenze in personale e mezzi dei tribunali e delle procure per i minorenni e degli uffici del giudice tutelare. L'indagine condotta dall'Unione italiana giudici per i minori ha rilevato che presso tutti i suddetti uffici lavoravano a tempo pieno appena 64 magistrati; per quanto riguarda i mezzi è stato evidenziato che mancavano addirittura sedie, tavoli e scaffali;

alle gravissime carenze dei servizi sociali;

alle numerose non collaborazioni o opposizioni da parte degli istituti di assistenza specialmente privati. L'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale ha anche prodotto modifiche nel costume sociale come: la sempre maggior richiesta di adozione da parte di coniugi con figli biologici, anche se queste richieste sono spesso respinte dai tribunali per i minorenni con l'afferma­zione che numerose sono le domande insoddisfatte di co­niugi senza prole, ai quali viene purtroppo riconosciuto in pratica un diritto di priorità senza tener conto invece dell'interesse prevalente dei minori adottabili;

la sempre più diffusa tendenza a non limitare l'ado­zione ad un solo figlio. Anche a questo riguardo sono ap­plicabili le osservazioni di cui sopra;

la presenza di un numero di domande di adozione speciale nettamente superiore al numero dei bambini di­chiarati in stato di adottabilità;

l'affidamento a scopo di adozione di bambini gran­dicelli e handicappati. Evidentemente ciò avviene solo do­ve i tribunali per i minorenni e i servizi sociali funzionano;

l'abbassamento notevole dell'età dei coniugi che ri­chiedono l'adozione speciale. In particolare vi sono coppie giovani con e senza figli che si orientano verso l'adozione di bambini anche grandicelli e sono proprio queste coppie le più idonee.

Da notare che alcune di queste coppie, che hanno in affidamento bambini grandicelli, sono nell'impossibilità di adottare con adozione speciale (quella tradizionale è inap­plicabile trattandosi di coniugi con altri figli) poiché la differenza della loro età con il bambino che vorrebbero adottare è meno di venti anni.

Per questo motivo viene proposta la modifica del secon­do comma dell'articolo 314/2.

Per quanto concerne l'adozione tradizionale si osserva in primo luogo che il numero di quelle di maggiorenni è notevolmente diminuito:

 

Nel 1952 sono state 1.194

Nel 1953 sono state 1.093

Nel 1955 sono state 1.287

Nel 1954 sono state 1.325

Nel 1956 sono state 600

Nel 1957 sono state 606

Nel 1958 sono state 595

Nel 1959 sono state 642

Nel 1960 sono state 680

Nel 1961 sono state 663

Nel 1962 sono state 587

Nel 1963 sono state 604

Nel 1964 sono state 573

Nel 1965 sono state 580

Nel 1966 sono state 562

 

Non si conoscono i dati relativi al 1967, 1968 e 1969. Queste adozioni di maggiorenni sono quasi sempre ri­chieste per frodare legalmente il fisco, in quanto l'adottato paga i diritti di successione come per i figli legittimi.

Da osservare al riguardo il consiglio dato dall'avvocato Manera nel libretto Eredità senza tasse a pagina 51. (1).

Sul piano dei princìpi vi è da osservare che non si può certamente diventare figlio di una persona con la quale non si sono instaurati dei rapporti affettivi. L'adozione di maggiorenni è chiaramente una finzione e l'origine stessa dell'istituto e la sua finalità patrimoniale indicano chiara­mente che è superata dai tempi e che quindi è giunto il momento di sopprimerla.

Se si ritenesse utile conservare il «diritto» di chi non ha prole a trasmettere il cognome, potrebbero essere pre­cisate norme al riguardo, senza però modificare lo status familiare di coloro ai quali si intende trasmettere il cogno­me e soprattutto che la legge consenta agevolazioni fiscali nella trasmissione dei patrimonio.

Per quanto riguarda l'abolizione dell'adozione tradiziona­le di minori e la contemporanea elevazione del limite di età dei legittimati per adozione (adeguamento della nostra legislazione alle norme della Convenzione europea sull'a­dozione dei minori), da un lato occorre osservare che la contemporanea esistenza dell'adozione (tradizionale) e di quella speciale ha consentito e consente un mercato (a pa­gamento o di favore) di bambini specialmente piccoli, an­che perché vi sono tribunali che purtroppo hanno dichiara­to ammissibile l'adozione (tradizionale) dei bambini dichia­rati in stato di adottabilità.

Avviene pertanto che i coniugi che hanno superato la differenza di età con il minore (limite dei 45 anni previsto dall'art. 314/3), si rivolgono a privati, medici, ostetriche, ufficiali dello stato civile, istituti e ottengono dei bambini piccoli, specialmente figli di ignoti, che dovrebbero essere adottabili solamente con adozione speciale.

In questi casi si precostituisce una situazione che viene poi convalidata dal tribunale per i minorenni senza l'ese­cuzione delle fondamentali fasi concernenti lo studio del bambino, la selezione-preparazione degli aspiranti adottanti, la vigilanza dell'affidamento preadottivo, fasi non previste dall'adozione tradizionale.

Quale esempio di appropriazione di minori da parte di coniugi anziani si cita il caso di Luisa L. L'adozione tradi­zionale della bambina neonata è stata concessa dal tribu­nale per i minorenni di Roma e il marito adottante aveva 63 anni.

Da osservare che per l'adozione speciale è competente il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova; per l'adozione tradizionale dei minori è competente invece il tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti.

Ammessa la compatibilità dell'adozione speciale e di quella tradizionale può avvenire pertanto che per lo stesso minore siano competenti due organi giudiziari, com'è avve­nuto per la minore D.M. (Tribunali per i minorenni di Trento e di Milano e sezioni Minori delle corrispondenti Corti d'appello).

La sezione per i minorenni della Corte di appello di Milano ha infatti pronunziato l'adozione (tradizionale) della bambina ai coniugi H., mentre la stessa era stata data in affidamento preadottivo ai coniugi G. dal tribunale per i minorenni di Trento. La Corte di appello di Trento ha poi addirittura annullato l'affidamento preadottivo stabilendo di fatto la prevalenza dell'adozione ordinaria su quella speciale.

Occorre sottolineare che l'adozione da parte di coniugi anziani o non più giovani è destinata, salvo casi rarissimi, al fallimento. Per questa ragione e per il fatto che le do­mande di adozione piena sono di gran lunga superiori al numero dei bambini adottabili, si propone di mantenere il limite massimo di età 45 anni stabilito dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.

Ma è soprattutto una ragione di fondo che postula l'a­bolizione dell'adozione (tradizionale).

E il fatto che la natura giuridica, gli scopi e gli effetti dell'adozione (tradizionale) sono quelli di consentire la tra­smissione del cognome e soprattutto del patrimonio degli adulti e non quelli di tutelare le esigenze affettive dei minori.

Occorre al riguardo che il legislatore abolisca l'attuale equivoco di due istituti giuridici con scopi e finalità non solo diversi, ma che diventano anche opposti, come dimo­strato dagli esempi sopra riferiti che non sono casi ecce­zionali, ma invece, purtroppo, frequentissimi.

Il diritto di famiglia in materia di filiazione è oggi impo­stato sulla tutela del patrimonio della famiglia legittima. Esso deve invece essere mutato profondamente (com'è l'adozione speciale nei confronti di quella tradizionale) nel senso di tutelare le esigenze vitali (affettive ed educative) dei figli.

Centro della famiglia non devono più essere le cose, ma le persone.

Non si deve più permettere che sussista l'adozione (tra­dizionale) di minori, che consente implicitamente la ces­sione dei figli da parte dei genitori, con intervento a poste­riori del tribunale per i minorenni (o del tribunale ordina­rio quando al momento dell'istanza di adozione l'adottando è diventato maggiorenne).

Il tribunale deve invece intervenire in tutela del mino­re, il che può portare spesso il genitore, illuso ad esempio che i vantaggi economici di un'adozione (tradizionale) con­sentano una maggiore realizzazione della personalità dei figli, a ritornare consapevolmente sulla sua decisione.

Nella proposta di legge sono state introdotte inoltre del­le modifiche alla legge 5 giugno 1967, n. 431, allo scopo di eliminare inconvenienti che si sono evidenziati in questi primi cinque anni di applicazione e di snellire la procedura senza per altro togliere le dovute garanzie alla famiglia d'o­rigine del minore.

Le principali modifiche proposte sono le seguenti:

a) Elevazione a 18 anni del limite massimo d'età per l'adottabilità dei minori, in quanto si ritiene che la necessi­tà di formazione del minore in seno alla famiglia è ben lun­gi dall'esaurirsi all'età di otto anni (limite attuale) e dura quantomeno fino al termine dell'adolescenza.

In base a tale argomento il Consiglio d'Europa ha fissato appunto all'età di 18 anni il limite di adottabilità dei mino­ri. La Convenzione europea fu sottoscritta anche dall'Italia ed è già stata presentata in Parlamento ad iniziativa del Ministero degli esteri la proposta di legge per la sua ra­tifica.

b) Alla «forza maggiore», come causa ostativa dello stato di adottabilità in caso di privazione di assistenza al minore viene data rilevanza soltanto quando ha carattere transitorio, allo scopo di dare una famiglia ai minori con genitori ricoverati stabilmente in ospedale psichiatrico o in altre situazioni analoghe.

c) Riduzione a 18 anni della differenza d'età tra adot­tanti e adottando per permettere una più ampia possibilità di inserimento in famiglia a minori grandicelli in conside­razione del progressivo aumento di coppie giovani disposte ad adottare.

d) Divieto di procedere ad affidamento di minori senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, sia per evitare iniziative e abusi da parte di istituti assisten­ziali o di privati o di ufficiali di stato civile sia per con­centrare nell'autorità giudiziaria ogni potere per la tutela dei minori, sia infine per assicurare ad ogni minore una famiglia idonea, selezionata tra le coppie aspiranti alla adozione dopo un'accurata inchiesta sociale.

e) Rilevanza al rapporto affettivo instaurato col mino­re da tutti i parenti della famiglia d'origine e non soltanto da quelli «tenuti agli alimenti» (che per il minore sono soltanto i nonni e i fratelli) con esclusione dei parenti che non «provvedono alla cura ed educazione del minore in modo idoneo» (articolo 314/7) o «che abbiano mante­nuto rapporti col minore» (articolo 314/8).

f) Soppressione del primo comma dell'articolo 314/10 (sospensione del processo di adottabilità in pendenza del giudizio dichiarativo di paternità e maternità) perché la di­chiarazione giudiziale di paternità e maternità non rispon­de mai alle effettive esigenze dei minori.

Non si può certo far diventare padre o madre una per­sona che non si è mai occupata del proprio nato, né vuole occuparsene, tanto che non si costituisce in giudizio.

Anche nei riguardi delle dichiarazioni giudiziali di ma­ternità e paternità si può affermare che essa è motivata solo da considerazioni patrimoniali e non dalla tutela della personalità. Le dichiarazioni di paternità e di maternità do­vrebbero essere soppresse e sostituite dall'obbligo della corresponsione degli alimenti e delle spese di allevamen­to ed educazione.

Si tenga inoltre presente che il costume ha sancito la non validità delle dichiarazioni giudiziali di maternità e pa­ternità: esse sono state 149 nel 1953, 129 nel '54, 104 nel '55, 100 nel '56, 60 nel '57, 68 nel 'S8, 69 nel 'S9, 49 nel 1960, 78 nel '61, 74 nel '62, 49 nel '63, 52 nel '64, 54 nel '65, 63 nel '66.

g) Inammissibilità della revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità quando il minore sia stato affi­dato ad una famiglia dal tribunale per i minorenni, e ciò per evitare la traumatica interruzione di un rapporto adot­tivo già iniziato.

h) L'obbligo di far precedere l'affidamento del minore da una appropriata inchiesta sociale allo scopo di dare al minore una famiglia valida sul piano affettivo ed educativo ed idonea in redazione alle particolari caratteristiche ed esi­genze dell'adottando.

i) La decorrenza degli effetti dell'adozione dalla data dell'affidamento preadottivo, perché è a tale data che av­viene la «nascita» del minore nella famiglia adottiva e perché la decorrenza degli effetti dalla pronuncia dell'ado­zione non tutela sufficientemente il minore nel periodo preadottivo (soprattutto con riferimento all'assunzione del cognome e ai diritti successori in caso di morte di uno degli adottanti durante l'affidamento preadottivo).

l) La trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile con efficacia di atto integrale di na­scita dell'adottando e il divieto di consultazione dell'atto originario di nascita a persone diverse dagli ufficiali di sta­to civile o dal Procuratore della Repubblica. La proposta ha soprattutto lo scopo di evitare la possibilità di ricerca del minore adottato da parte dei genitori naturali o di persone che possano recare turbamento alla vita del minore.

Con l'efficacia di atto di nascita attribuita al provvedi­mento di adozione non si nasconde la situazione adottiva della persona. È giusto infatti che il minore sappia dai suoi genitori adottivi la verità sulla sua origine, che non deve costituire per lui una vergogna o una colpa.

m) La domanda di adozione di un minore viene con­siderata una «dichiarazione di disponibilità all'adozione», sia perché gli aspiranti all'adozione non hanno alcun dirit­to all'affidamento di un minore, compito squisitamente di­screzionale del giudice, sia per non costringere il tribu­nale per i minorenni ad emettere una pronuncia sulla «do­manda», pronuncia che è in ogni caso sconsigliabile quan­do i coniugi sono ritenuti inidonei all'adozione.

 

*  *  *

 

La domanda di giustizia sociale sale nel nostro paese. Confidiamo pertanto in una sollecita approvazione della presente proposta di legge concernente la soppressione dell'adozione di tipo patrimoniale e l'adeguamento dell'a­dozione di tipo speciale alla Convenzione europea sull'ado­zione dei minori.

 

 

Testo della proposta di legge

 

Art. 1.

Gli articoli del codice civile dal 291 al 314/28 compreso sono abrogati.

Il titolo VIII del primo libro del codice civile assume la seguente denominazione:

«Della filiazione adottiva».

Del titolo fanno parte, con numerazione progressiva i seguenti articoli:

«Articolo 291. - La filiazione adottiva è attribuita ai co­niugi uniti in matrimonio e da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono ricevere.

L'età degli adottandi deve superare di almeno 18 e di non più 45 anni l'età dell'adottando.

Articolo 292. - La filiazione adottiva è consentita a fa­vore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più filiazioni adottive con atto singolo o con più atti successivi per i medesimi coniugi.

Articolo 293. - Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente, di chiunque ne abbia in­teresse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribuna­le per i minorenni del distretto nel quale si trovano i mi­nori d'età inferiore agli anni 18 privi di assistenza mate­riale e morale da parte dei genitori o dei parenti, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

La situazione di abbandono sussiste sempre che ricor­rano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l'infanzia.

È fatto divieto a chiunque di procedere senza la previa disposizione del tribunale per i minorenni all'affidamento di figli di ignoti o di minori segnalati o da segnalare ai sensi dell'articolo presente e di quello successivo. I trasgressori sono puniti con le pene previste dall'articolo 574 del codice penale: contro gli stessi si procede d'ufficio.

Articolo 294. - Chiunque ha la facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni 18.

I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni od al giu­dice tutelare che trasmette gli atti con relazione informa­tiva o al tribunale, sulle condizioni di ogni minore in si­tuazione di abbandono di cui vengano comunque a cono­scenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o assi­stenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al tribuna­le per i minorenni ed al giudice tutelare del luogo dove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tu­telare, assunte le necessarie informazioni, riferisce al tri­bunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i rico­verati od assistiti che risultano in condizioni di abbandono, specificandone i motivi.

Articolo 295. - Il tribunale per i minorenni, appena ri­cevuta l'informativa di cui all'articolo precedente, dispone di urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei mi­nori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto sull'ambien­te in cui hanno vissuto e vivono.

Il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni opportuno provvedimento tempo­raneo nell'interesse del minore, ivi compresa la sospensio­ne della patria potestà e la conseguente nomina di tutore provvisorio; tali poteri spettano al tribunale nel corso di tutto il procedimento.

Articolo 296. - Quando dalle indagini previste dall'arti­colo precedente non risulta l'esistenza di genitori legitti­mi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizial­mente, né l'esistenza di parenti che provvedono alla cura ed educazione del minore in modo idoneo, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.

Articolo 297. - Quando attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori e di parenti che abbiano mantenuto rapporti con il minore e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto mo­tivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termi­ne, dinnanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o parenti risiedono fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al giudice tutelare dal luogo della loro residenza.

Nel caso di residenza all'estero è delegata l'autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti di cui al primo comma del presente articolo il presidente o il giu­dice delegato riferisce in camera di consiglio. Il tribunale, ove ne ravvisi l'opportunità, con decreto motivato imparti­sce ai genitori od ai parenti che abbiano assunto l'obbligo della cura ed educazione del minore prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso pe­riodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalen­dosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescri­zioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è te­nuto per legge.

Nell'ipotesi di cui le prescrizioni ed i provvedimenti so­no stati adempiuti con risultato utile per il minore, il tri­bunale per i minorenni emette con decreto i provvedimenti definitivi necessari nell'interesse del minore e dichiara non doversi procedere alla dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso. Eguale dichiarazione emette il tri­bunale per i minorenni in tutti i casi in cui a seguito delle indagini svolte non ritenga sussistenti le condizioni indi­cate nell'articolo 293.

Il decreto è comunicato al pubblico ministero, alle per­sone cui le prescrizioni sono impartite, ai genitori, al giu­dice tutelare ed ai pubblici ufficiali, organi od enti che hanno proposto la segnalazione di cui all'articolo 294.

Il decreto è soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile da parte del pubblico ministero, dei genitori e parenti, dei pubblici ufficiali, enti ed organi che hanno proposto la segnalazione di cui all'articolo 294.

Articolo 298. - Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui al primo comma dell'articolo 297 sono irreperibili il presidente od il giudice delegato, disposte opportune ri­cerche, provvede alla loro convocazione anche ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile.

Articolo 299. - Il tribunale per i minorenni può ordinare la sospensione del procedimento per la dichiarazione di adottabilità quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può essere utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, non prorogabile.

Articolo 300. - A conclusione delle indagini e degli ac­certamenti previsti dagli articoli precedenti ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 294, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i mi­norenni, quando:

1) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli ar­ticoli 297 e 298 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il persi­stere della mancanza di assistenza morale e materiale e l'impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 297 sono rimaste inadempiute.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consi­glio con decreto motivato, udito il pubblico ministero, non­ché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui è affidato. Deve essere, pari­menti, udito il tutore, ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti di cui all'articolo 297 e al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizioni nelle forme e nei termini di cui agli articoli 301 e seguenti.

Articolo 301. - L'opposizione al provvedimento che di­chiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni, anche personalmente, con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

L'opposizione può essere proposta dalle persone indica­te nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Articolo 302. - A seguito dell'opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione in­nanzi al tribunale, da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di compari­zione al ricorrente ed al curatore speciale del minore, non­ché la convocazione per l'udienza fissata delle persone e del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il minore.

All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle indicate dalle parti, e quindi, sulle conclusioni di queste e del pub­blico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, de­cide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.

Ove la parte ricorrente non abbia procuratore legale, su richiesta della stessa e ricorrendo le condizioni di cui alla legge sul gratuito patrocinio, il presidente del tribunale per i minorenni, prima della fissazione dell'udienza di cui al primo comma, provvede ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, all'ammissione del ri­corrente al gratuito patrocinio ed alla nomina di un pro­curatore d'ufficio. A tale procuratore è pure notificata la convocazione per la udienza di cui al primo comma.

Articolo 303. - La sentenza è notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti al­la sezione speciale della corte d'appello nei trenta giorni della notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

Valgono nel giudizio d'appello, per quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.

La sentenza di appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.

Articolo 304. - La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribu­nale per i minorenni, su apposito registro conservato pres­so la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che Il de­creto o la sentenza sono divenuti definitivi.

Articolo 305. - Durante lo stato di adottabilità è so­speso di diritto l'esercizio della patria potestà.

Il tribunale per i minorenni provvede alla nomina di un tutore, ove già non sia nominato ed emette i necessari provvedimenti nell'interesse del minore ai sensi dell'ulti­mo comma dell'articolo 295. La nomina del tutore è sog­getta all'annotazione del registro di cui all'articolo 51 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

Articolo 306. - Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia che fa luogo alla filiazione adottiva e con il com­pimento del diciottesimo anno salvo che sia in corso l'affi­damento preadottivo.

Articolo 307. - Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, quando è stato pronun­ciato nelle forme di cui all'articolo 296.

Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento prea­dottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i mino­renni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura del­la decisione in camera di consiglio, sentito il pubblico mi­nistero.

Nel caso in cui sia in corso l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.

La dichiarazione di revoca è trascritta nel registro di cui all'articolo 304.

Articolo 308. - Quando lo stato di adottabilità è pronun­ciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

L'azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.

Articolo 309. - La dichiarazione di disponibilità all'ado­zione di un minore deve essere presentata da entrambi i coniugi al tribunale per i minorenni, è ammissibile la suc­cessiva dichiarazione a più tribunali per i minorenni, pur­ché si dia comunicazione delle precedenti: i tribunali cui la dichiarazione è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori relativi ai medesimi coniugi agli altri tribunali: gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio.

La dichiarazione di disponibilità all'adozione cessa di es­sere efficace dopo diciotto mesi dalla sua presentazione; può essere riproposta.

La dichiarazione di disponibilità all'adozione non equi­vale ad istanza o domanda.

Prima di procedere all'affidamento preadottivo il tribu­nale per i minorenni deve compiere un'appropriata inchie­sta psicologica e sociale sugli adottanti e sul minore. L'inchiesta dovrà, nella misura più idonea, a ciascun ca­so riguardare i seguenti elementi:

1) la personalità, la salute e la situazione economica degli adottanti, la loro situazione familiare, anche in rela­zione ai membri conviventi, e la loro attitudine ad educare l'adottando;

2) le motivazioni che spingono i coniugi all'adozione;

3) la personalità e la salute del minore, nonché la sua posizione nei riguardi dell'adozione, se in grado di manifestarla.

Le indagini sono dal tribunale affidate ad un ente pub­blico di assistenza all'infanzia, che è tenuto ad effettuarle gratuitamente, o ad un gruppo di esperti.

Sono a carico dello Stato, senza alcuna rivalsa, tutte le spese per le indagini e gli accertamenti, anche tecnici, fat­ti seguire dal giudice tutelare, dal tribunale per i minoren­ni, dalla sezione per i minorenni dalla corte d'appello.

Il tribunale per i minorenni esaminate le risultanze delle indagini di cui al comma precedente, previo accertamento delle condizioni di cui all'articolo 291, valutate comparati­vamente le dichiarazioni di disponibilità all'adozione, nell'interesse preminente del minore, sentito il pubblico mi­nistero, omessa ogni altra formalità di procedura, sentiti - ove esistono - i figli ultraquattordicenni degli adottan­ti, dispone l'affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

Il provvedimento di affidamento preadottivo è pronun­ciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto, entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all'arti­colo 304.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo, direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte od istituti specializzati.

Articolo 310. - L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniu­gi stessi recedono dalla domanda di adozione.

Articolo 311. - I provvedimenti del tribunale per i mi­norenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua re­vaca, sono emessi con decreto motivato, in camera di con­siglio, sentito il pubblico ministero.

Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso al­la sezione per i minorenni della corte di appello, il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di ado­zione speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propo­ne antro trenta giorni dalla comunicazione del provvedi­mento.

La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione spe­ciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.

Articolo 312. - Il tribunale per i minorenni che ha di­chiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affida­mento, sentiti i coniugi adottanti, l'adottando, se di età su­periore ai dodici anni, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal pre­sente capo, omessa ogni altra formalità di procedura prov­vede con decreto in camera di consiglio decidendo di fare luogo o non fare luogo alla filiazione adottiva.

D'ufficio o su domande dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore, il tribunale con ordi­nanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere egualmen­te disposta ad istanza dell'altro coniuge.

Articolo 313. - I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla comunicazione posso­no impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla se­zione per i minorenni della corte d'appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l'adozione speciale, di­venuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quel­lo della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all'articolo 304 è comunicato all'ufficio dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

Articolo 314. - Per effetto della dichiarazione di filia­zione adottiva il minore acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Con l'affiliazione adottiva cessano i rapporti del minore con la famiglia di origine.

Articolo 314/2. - Il provvedimento che pronuncia l'a­dozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395 del co­dice di procedura civile.

L'istanza di revocazione può essere presentata dal pub­blico ministero e dai genitori dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostan­ze che sono poste a base della istanza di revocazione.

Sull'istanza di revocazione provvede la Corte di cassa­zione uditi gli adottanti e, ove nel caso, l'adottato.

Il relativo provvedimento è iscritto nell'apposito regi­stro di cui all'articolo 304 e annotato a margine dell'atto di nascita.

Nessuna altra azione è ammessa contro il decreto che dichiara la filiazione adottiva, ivi comprese azioni di nulli­tà o di annullamento.

Articolo 314/3. - L'ufficio dello stato civile del luogo di nascita dell'adottato, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 313, provvede altresì a trascrivere il provvedi­mento di adozione nei registri dello stato civile.

Per gli adottati di nazionalità straniera la trascrizione ha luogo nei registri dello stato civile di residenza dell'adot­tato al momento della pronunzia dell'adozione.

Nella trascrizione sono indicati la data, il luogo di na­scita, il sesso, il nome e il cognome dell'adottato assunto a seguito dell'adozione. Essa contiene inoltre l'indicazione del tribunale che ha emesso la pronunzia, la menzione “adozione” seguita dai nomi, cognomi, data e luogo di nascita degli adottanti. Essa non contiene alcuna indica­zione relativa ai genitori d'origine dell'adottato.

La trascrizione vale quale atto integrale di nascita dell'adottato.

Qualsiasi altra attestazione deve essere rilasciata senza l'indicazione dell'avvenuta adozione; in dette attestazioni gli adottanti, se prescritto, sono indicati padre o madre e l'adottato è indicato figlio.

L'atto integrale originario di nascita dell'adottato viene contrassegnato dall'ufficio dello stato civile con la men­zione “adozione”; esso può essere consultato solo dagli ufficiali dello stato civile e dal procuratore della Re­pubblica.

Dell'atto integrale di nascita originario dell'adottato non possono essere rilasciate copie e gli atti relativi al proce­dimento di adozione possono essere consultati solo dagli ufficiali di stato civile o dal procuratore della Repubblica.

Articolo 314/4. - Tutti gli altri relativi alla adozione so­no esenti da ogni tassa, compreso il bollo, dalla imposta di registro.

Articolo 314-5. - Agli effetti delle prestazioni previden­ziali e mutualistiche i minori affidati sono equiparati ai figli legittimi.

Articolo 314-6. - Le disposizioni di cui all'articolo 314-3 si applicano altresì alle adozioni speciali pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Le comunicazioni di cui all'articolo 313 del codice civile relative alle adozioni speciali pronunciate prima dell'entra­ta in vigore della presente legge devono essere nuova­mente effettuate a cura del cancelliere entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni».

 

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana è aggiunto il seguen­te numero:

«4) chi è stato adottato da cittadini italiani ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431, e successive modifica­zioni».

 

 

(1) «Se un possidente, non avendo eredi legittimi (figli, nipoti diretti orfani, genitori, coniuge: a favore dei quali cioè la legge riserva almeno una quota di eredità in ogni caso), vuol trasmettere le sue sostanze ad un estraneo riducendo al massimo l'imposta, può - ricorrendone le condizioni di legge che ora vedremo - provvedervi mediante l'istituto dell'ado­zione. Perché equiparando anche la legge fiscale successoria la condizione dei figli adottivi a quella dei figli legittimi, col sistema dell'adozione, la falcidia successoria si riduce enormemente. Esempio: un'eredità di 50 milioni trasmessa ad un unico figlio legittimo, paga un'imposta complessiva di circa lire 11.000.000: mentre la stessa eredità trasmessa ad un unico estraneo paga circa 33.000.000».

 

www.fondazionepromozionesociale.it