Prospettive
assistenziali, n. 23, luglio-settembre 1973
PROPOSTE DI LEGGE
MODIFICA
ALLE NORME SULL'ADOZIONE
PROPOSTA DI LEGGE N. 1911 PRESENTATA
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 22-3-1973 DALL'ON.
CASSANMAGNAGO E ALTRI PARLAMENTARI D.C.
Relazione
Onorevoli
colleghi! - La
presente proposta di legge viene presentata a seguito
di due fatti importanti.
In primo luogo il 7 luglio 1972 sono
scadute le norme transitorie, articolo 6 della legge 5 giugno 1967, n. 431, e
molti sono ancora i minori che non hanno potuto beneficiare di dette norme e
che sono rimasti privi di una adeguata tutela
giuridica.
In secondo luogo occorre tener
presente che il Governo italiano, insieme con i governi
della Danimarca, Francia, Germania occidentale, Inghilterra, Lussemburgo,
Malta, Norvegia e Svezia, ha firmato il 24 aprile 1967
Nella Convenzione europea è
stabilito fra l'altro che l'adozione di tipo legittimante deve essere applicata nei confronti dei minori degli anni 18.
Evidente è quindi la necessità di
adeguare la legislazione in materia anche nel nostro
paese, tanto più che anche cittadini stranieri possono adottare bambini
italiani e bambini stranieri possono essere adottati da cittadini italiani.
Circa la denominazione, si è
ritenuto necessario proporre la dizione «filiazione adottiva» in sostituzione
di quella impropria di «adozione speciale».
L'applicazione della legge 5 giugno
Infatti, secondo i dati statistici
forniti dall'ISTAT (mancano quelli relativi al 1967),
l'attività in materia di adozione speciale è stata la seguente:
dichiarazioni di adottabilità di figli di ignoti nel 1968 n. 2434
dichiarazioni di adottabilità di minori
riconosciuti o legittimi nel
1968 n. 598
Totale
1968 n. 3032
dichiarazioni di adottabilità di figli di ignoti nel 1969 n. 2141
dichiarazioni di adottabilità
di minori riconosciuti o legittimi nel
1969 n. 1708
Totale
1969 n. 3849
Si tenga conto che nel 1968 le
pronunzie di adozione tradizionale di minori sono
state 1489 e che nel 1969 esse sono ammontate a 1202.
Pertanto le adozioni tradizionali di
minori e le dichiarazioni di adottabilità sono state
complessivamente: nel 1968 n. 4521; nel 1969 n. 5051.
Questi dati assumono un particolare
significato se si confrontano con le adozioni di minori avvenute prima dell'entrata
in vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431.
Infatti, secondo i dati ISTAT, esse erano
state:
1046 nel 1947
1095 »
1948
1233 »
1949
1360 »
1950
1291 »
1951
1496 »
1952
1630 »
1953
1918 »
1954
1619 »
1955
1765 »
1956
1825 »
1957
2001 »
1958
2151 »
1959
1977 »
1960
1985 »
1961
1917 »
1962
2118 »
1963
2234 » 1964
2170 »
1965
2301 » 1966
Pertanto le adozioni tradizionali di
minori, sommate alle dichiarazioni di adottabilità,
sono aumentate, confrontate con il 1966, del 196 per cento nel 1968 e del 219
per cento nel 1969, nonostante le difficoltà dovute:
alla applicazione di nuove disposizioni
legislative (l'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa comporta
sempre delle incertezze e ritardi);
alle gravissime carenze in personale e
mezzi dei tribunali e delle procure per i minorenni e degli uffici del giudice
tutelare. L'indagine condotta dall'Unione italiana giudici
per i minori ha rilevato che presso tutti i suddetti uffici lavoravano a tempo
pieno appena 64 magistrati; per quanto riguarda i mezzi è stato evidenziato che
mancavano addirittura sedie, tavoli e scaffali;
alle gravissime carenze dei servizi
sociali;
alle numerose non collaborazioni o
opposizioni da parte degli istituti di assistenza specialmente privati.
L'entrata in vigore della legge sull'adozione speciale ha anche prodotto
modifiche nel costume sociale come: la sempre maggior richiesta di adozione da parte di coniugi con figli biologici, anche
se queste richieste sono spesso respinte dai tribunali per i minorenni con
l'affermazione che numerose sono le domande insoddisfatte di coniugi senza
prole, ai quali viene purtroppo riconosciuto in pratica un diritto di priorità
senza tener conto invece dell'interesse prevalente dei minori adottabili;
la sempre più diffusa tendenza a non
limitare l'adozione ad un solo figlio. Anche a questo
riguardo sono applicabili le osservazioni di cui sopra;
la presenza di un numero di domande di
adozione speciale nettamente superiore al numero dei bambini dichiarati in
stato di adottabilità;
l'affidamento a scopo di adozione di
bambini grandicelli e handicappati. Evidentemente
ciò avviene solo dove i tribunali per i minorenni e i servizi sociali
funzionano;
l'abbassamento notevole dell'età dei
coniugi che richiedono l'adozione speciale. In particolare vi sono coppie
giovani con e senza figli che si orientano verso l'adozione di bambini anche grandicelli e sono proprio queste coppie le più idonee.
Da notare che alcune di queste
coppie, che hanno in affidamento bambini grandicelli,
sono nell'impossibilità di adottare con adozione speciale (quella tradizionale
è inapplicabile trattandosi di coniugi con altri figli)
poiché la differenza della loro età con il bambino che vorrebbero
adottare è meno di venti anni.
Per questo motivo viene
proposta la modifica del secondo comma dell'articolo 314/2.
Per quanto concerne l'adozione tradizionale si osserva in primo luogo che il numero di
quelle di maggiorenni è notevolmente diminuito:
Nel 1952 sono state 1.194
Nel 1953 sono state 1.093
Nel 1955 sono state 1.287
Nel 1954 sono state 1.325
Nel 1956 sono state 600
Nel 1957 sono state 606
Nel 1958 sono state 595
Nel 1959 sono state 642
Nel 1960 sono state 680
Nel 1961 sono state 663
Nel 1962 sono state 587
Nel 1963 sono state 604
Nel 1964 sono state 573
Nel 1965 sono state 580
Nel 1966 sono state 562
Non si conoscono i dati relativi al 1967, 1968 e 1969. Queste adozioni di
maggiorenni sono quasi sempre richieste per frodare
legalmente il fisco, in quanto l'adottato paga i diritti di successione come
per i figli legittimi.
Da osservare al riguardo il consiglio dato dall'avvocato Manera
nel libretto Eredità senza tasse a
pagina 51. (1).
Sul piano dei princìpi
vi è da osservare che non si può certamente diventare figlio di una persona con
la quale non si sono instaurati dei rapporti affettivi. L'adozione di
maggiorenni è chiaramente una finzione e l'origine stessa dell'istituto e la
sua finalità patrimoniale indicano chiaramente che è superata dai tempi e che
quindi è giunto il momento di sopprimerla.
Se si ritenesse utile conservare il «diritto»
di chi non ha prole a trasmettere il cognome, potrebbero essere precisate
norme al riguardo, senza però modificare lo status
familiare di coloro ai quali si intende trasmettere il cognome e soprattutto
che la legge consenta agevolazioni fiscali nella trasmissione dei patrimonio.
Per quanto riguarda l'abolizione
dell'adozione tradizionale di minori e la contemporanea elevazione del limite di età dei legittimati per adozione (adeguamento della
nostra legislazione alle norme della Convenzione europea sull'adozione dei
minori), da un lato occorre osservare che la contemporanea esistenza
dell'adozione (tradizionale) e di quella speciale ha consentito e consente un
mercato (a pagamento o di favore) di bambini specialmente piccoli, anche
perché vi sono tribunali che purtroppo hanno dichiarato ammissibile l'adozione
(tradizionale) dei bambini dichiarati in stato di adottabilità.
Avviene pertanto che i coniugi che
hanno superato la differenza di età con il minore
(limite dei 45 anni previsto dall'art. 314/3), si rivolgono a privati, medici,
ostetriche, ufficiali dello stato civile, istituti e ottengono dei bambini
piccoli, specialmente figli di ignoti, che dovrebbero essere adottabili
solamente con adozione speciale.
In questi casi si precostituisce una
situazione che viene poi convalidata dal tribunale per
i minorenni senza l'esecuzione delle fondamentali fasi concernenti lo studio
del bambino, la selezione-preparazione degli aspiranti adottanti, la vigilanza
dell'affidamento preadottivo, fasi non previste
dall'adozione tradizionale.
Quale esempio di appropriazione
di minori da parte di coniugi anziani si cita il caso di Luisa L. L'adozione tradizionale della bambina neonata è stata
concessa dal tribunale per i minorenni di Roma e il marito adottante aveva 63
anni.
Da osservare che per l'adozione speciale
è competente il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova;
per l'adozione tradizionale dei minori è competente invece il tribunale per i
minorenni del luogo di residenza degli adottanti.
Ammessa la compatibilità
dell'adozione speciale e di quella tradizionale può avvenire pertanto che per
lo stesso minore siano competenti due organi giudiziari, com'è avvenuto per la
minore D.M. (Tribunali per i minorenni di Trento e di Milano e sezioni Minori delle corrispondenti Corti d'appello).
La sezione per i minorenni della
Corte di appello di Milano ha infatti pronunziato
l'adozione (tradizionale) della bambina ai coniugi H., mentre la stessa era
stata data in affidamento preadottivo ai coniugi G.
dal tribunale per i minorenni di Trento.
Occorre sottolineare
che l'adozione da parte di coniugi anziani o non più giovani è destinata, salvo
casi rarissimi, al fallimento. Per questa ragione e per il fatto che le domande
di adozione piena sono di gran lunga superiori al
numero dei bambini adottabili, si propone di mantenere il limite massimo di età
45 anni stabilito dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.
Ma è soprattutto una ragione di fondo che postula l'abolizione dell'adozione
(tradizionale).
E il fatto che la natura giuridica,
gli scopi e gli effetti dell'adozione (tradizionale) sono quelli di consentire
la trasmissione del cognome e soprattutto del patrimonio degli adulti e non
quelli di tutelare le esigenze affettive dei minori.
Occorre al riguardo che il
legislatore abolisca l'attuale equivoco di due
istituti giuridici con scopi e finalità non solo diversi, ma che diventano
anche opposti, come dimostrato dagli esempi sopra riferiti che non sono casi
eccezionali, ma invece, purtroppo, frequentissimi.
Il diritto di famiglia in materia di
filiazione è oggi impostato sulla tutela del patrimonio della famiglia
legittima. Esso deve invece essere mutato profondamente (com'è l'adozione
speciale nei confronti di quella tradizionale) nel senso di tutelare le
esigenze vitali (affettive ed educative) dei figli.
Centro della famiglia non devono più essere le cose, ma le persone.
Non si deve più permettere che
sussista l'adozione (tradizionale) di minori, che consente implicitamente la
cessione dei figli da parte dei genitori, con intervento a posteriori del tribunale per i minorenni (o del tribunale ordinario quando al momento dell'istanza di adozione l'adottando è
diventato maggiorenne).
Il tribunale deve invece intervenire
in tutela del minore, il che può portare spesso il
genitore, illuso ad esempio che i vantaggi economici di un'adozione
(tradizionale) consentano una maggiore realizzazione della personalità dei
figli, a ritornare consapevolmente sulla sua decisione.
Nella proposta di legge sono state
introdotte inoltre delle modifiche alla legge 5 giugno 1967, n. 431, allo
scopo di eliminare inconvenienti che si sono evidenziati in questi primi cinque
anni di applicazione e di snellire la procedura senza
per altro togliere le dovute garanzie alla famiglia d'origine del minore.
Le principali modifiche proposte
sono le seguenti:
a) Elevazione a 18 anni del limite
massimo d'età per l'adottabilità dei minori, in quanto si ritiene che la
necessità di formazione del minore in seno alla famiglia è ben lungi dall'esaurirsi
all'età di otto anni (limite attuale) e dura
quantomeno fino al termine dell'adolescenza.
In base a tale argomento il Consiglio
d'Europa ha fissato appunto all'età di 18 anni il limite di adottabilità dei
minori.
b) Alla «forza maggiore», come causa
ostativa dello stato di adottabilità in caso di
privazione di assistenza al minore viene data rilevanza soltanto quando ha
carattere transitorio, allo scopo di dare una famiglia ai minori con genitori
ricoverati stabilmente in ospedale psichiatrico o in altre situazioni analoghe.
c) Riduzione a 18 anni della
differenza d'età tra adottanti e adottando per permettere una più ampia
possibilità di inserimento in famiglia a minori grandicelli in considerazione del progressivo aumento di
coppie giovani disposte ad adottare.
d) Divieto di procedere ad affidamento
di minori senza l'autorizzazione del tribunale per i minorenni, sia per evitare
iniziative e abusi da parte di istituti assistenziali
o di privati o di ufficiali di stato civile sia per concentrare nell'autorità
giudiziaria ogni potere per la tutela dei minori, sia infine per assicurare ad
ogni minore una famiglia idonea, selezionata tra le coppie aspiranti alla
adozione dopo un'accurata inchiesta sociale.
e) Rilevanza al rapporto affettivo
instaurato col minore da tutti i parenti della
famiglia d'origine e non soltanto da quelli «tenuti agli alimenti» (che per il
minore sono soltanto i nonni e i fratelli) con esclusione dei parenti che non «provvedono
alla cura ed educazione del minore in modo idoneo» (articolo 314/7) o «che
abbiano mantenuto rapporti col minore» (articolo 314/8).
f) Soppressione del primo comma
dell'articolo 314/10 (sospensione del processo di adottabilità
in pendenza del giudizio dichiarativo di paternità e maternità) perché la dichiarazione
giudiziale di paternità e maternità non risponde mai alle effettive esigenze
dei minori.
Non si può certo far diventare padre
o madre una persona che non si è mai occupata del proprio nato, né vuole occuparsene, tanto che non si costituisce in giudizio.
Anche nei riguardi delle dichiarazioni
giudiziali di maternità e paternità si può affermare che essa è motivata solo
da considerazioni patrimoniali e non dalla tutela della personalità. Le dichiarazioni
di paternità e di maternità dovrebbero essere soppresse e sostituite
dall'obbligo della corresponsione degli alimenti e delle spese di allevamento ed educazione.
Si tenga inoltre presente che il
costume ha sancito la non validità delle dichiarazioni giudiziali di maternità
e paternità: esse sono state 149 nel 1953, 129 nel '54, 104 nel '55, 100 nel
'56, 60 nel '57, 68 nel 'S8, 69 nel 'S9, 49 nel 1960,
78 nel '61, 74 nel '62, 49 nel '63, 52 nel '64, 54 nel '65, 63 nel '66.
g) Inammissibilità della revoca della
dichiarazione dello stato di adottabilità quando il
minore sia stato affidato ad una famiglia dal tribunale per i minorenni, e ciò
per evitare la traumatica interruzione di un rapporto adottivo già iniziato.
h) L'obbligo di far precedere l'affidamento
del minore da una appropriata inchiesta sociale allo
scopo di dare al minore una famiglia valida sul piano affettivo ed educativo ed
idonea in redazione alle particolari caratteristiche ed esigenze
dell'adottando.
i) La decorrenza degli effetti
dell'adozione dalla data dell'affidamento preadottivo, perché è a tale data che avviene la «nascita»
del minore nella famiglia adottiva e perché la decorrenza degli effetti dalla
pronuncia dell'adozione non tutela sufficientemente il minore nel periodo preadottivo (soprattutto con riferimento all'assunzione del
cognome e ai diritti successori in caso di morte di uno degli adottanti durante
l'affidamento preadottivo).
l) La trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile con efficacia di
atto integrale di nascita dell'adottando e il divieto di consultazione
dell'atto originario di nascita a persone diverse dagli ufficiali di stato
civile o dal Procuratore della Repubblica. La proposta ha soprattutto lo scopo
di evitare la possibilità di ricerca del minore
adottato da parte dei genitori naturali o di persone che possano recare
turbamento alla vita del minore.
Con l'efficacia di
atto di nascita attribuita al provvedimento di adozione non si nasconde
la situazione adottiva della persona. È giusto infatti
che il minore sappia dai suoi genitori adottivi la verità sulla sua origine,
che non deve costituire per lui una vergogna o una colpa.
m) La domanda di adozione
di un minore viene considerata una «dichiarazione di disponibilità all'adozione»,
sia perché gli aspiranti all'adozione non hanno alcun diritto all'affidamento
di un minore, compito squisitamente discrezionale del giudice, sia per non
costringere il tribunale per i minorenni ad emettere una pronuncia sulla «domanda»,
pronuncia che è in ogni caso sconsigliabile quando i coniugi sono ritenuti
inidonei all'adozione.
*
* *
La domanda di giustizia sociale sale
nel nostro paese. Confidiamo pertanto in una sollecita approvazione della
presente proposta di legge concernente la soppressione dell'adozione di tipo
patrimoniale e l'adeguamento dell'adozione di tipo
speciale alla Convenzione europea sull'adozione dei minori.
Testo della proposta
di legge
Art. 1.
Gli articoli del codice civile dal
291 al 314/28 compreso sono abrogati.
Il titolo VIII del primo libro del
codice civile assume la seguente denominazione:
«Della filiazione adottiva».
Del titolo fanno parte, con
numerazione progressiva i seguenti articoli:
«Articolo
291. - La filiazione adottiva è attribuita ai coniugi uniti in matrimonio
e da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad
educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono ricevere.
L'età degli adottandi deve superare
di almeno 18 e di non più 45 anni l'età dell'adottando.
Articolo
292. - La
filiazione adottiva è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.
Sono consentite più filiazioni
adottive con atto singolo o con più atti successivi per i medesimi coniugi.
Articolo
293. - Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al
comma seguente, di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di
adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano
i minori d'età inferiore agli anni 18 privi di assistenza materiale e morale
da parte dei genitori o dei parenti, purché la mancanza di assistenza non sia
dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono
sussiste sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche
quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di
protezione ed assistenza per l'infanzia.
È fatto divieto a chiunque di
procedere senza la previa disposizione del tribunale per i minorenni
all'affidamento di figli di ignoti o di minori
segnalati o da segnalare ai sensi dell'articolo presente e di quello
successivo. I trasgressori sono puniti con le pene previste dall'articolo 574
del codice penale: contro gli stessi si procede d'ufficio.
Articolo
294. - Chiunque ha
la facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono
di minori di anni 18.
I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto
al tribunale per i minorenni od al giudice tutelare che trasmette gli atti con
relazione informativa o al tribunale, sulle condizioni di ogni minore in situazione
di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.
Le istituzioni pubbliche o private
di protezione o assistenza all'infanzia trasmettono trimestralmente al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare del
luogo dove hanno sede l'elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare,
assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni
sulle condizioni di quelli tra i ricoverati od assistiti che risultano in
condizioni di abbandono, specificandone i motivi.
Articolo
295. - Il tribunale
per i minorenni, appena ricevuta l'informativa di cui all'articolo precedente,
dispone di urgenza approfonditi accertamenti sui
precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto sull'ambiente
in cui hanno vissuto e vivono.
Il tribunale può ordinare il
ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni opportuno provvedimento
temporaneo nell'interesse del minore, ivi compresa la sospensione della patria potestà e la conseguente nomina di tutore
provvisorio; tali poteri spettano al tribunale nel corso di tutto il
procedimento.
Articolo
296. - Quando dalle
indagini previste dall'articolo precedente non
risulta l'esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno
riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, né l'esistenza di parenti che provvedono
alla cura ed educazione del minore in modo idoneo, il tribunale per i minorenni
provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.
Articolo
297. - Quando
attraverso le indagini effettuate consta l'esistenza dei genitori e di parenti
che abbiano mantenuto rapporti con il minore e ne è
nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato
fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinnanzi a sé o ad un
giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o parenti
risiedono fuori dalla circoscrizione del tribunale per
i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al giudice
tutelare dal luogo della loro residenza.
Nel caso di residenza all'estero è
delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori
o dei parenti di cui al primo comma del presente
articolo il presidente o il giudice delegato riferisce in camera di consiglio.
Il tribunale, ove ne ravvisi l'opportunità, con decreto motivato impartisce ai genitori od ai parenti che abbiano assunto
l'obbligo della cura ed educazione del minore prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore,
stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti
specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si
rivolgono.
Il presidente o il giudice da lui
delegato può, altresì chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per
la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge.
Nell'ipotesi di cui le prescrizioni
ed i provvedimenti sono stati adempiuti con risultato
utile per il minore, il tribunale per i minorenni emette con decreto i
provvedimenti definitivi necessari nell'interesse del minore e dichiara non
doversi procedere alla dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso.
Eguale dichiarazione emette il tribunale per i minorenni in tutti i casi in
cui a seguito delle indagini svolte non ritenga
sussistenti le condizioni indicate nell'articolo 293.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, alle persone cui le prescrizioni sono
impartite, ai genitori, al giudice tutelare ed ai pubblici ufficiali, organi
od enti che hanno proposto la segnalazione di cui all'articolo 294.
Il decreto è soggetto a reclamo ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile
da parte del pubblico ministero, dei genitori e parenti, dei pubblici
ufficiali, enti ed organi che hanno proposto la segnalazione di cui all'articolo
294.
Articolo
298. - Nel caso in
cui i genitori ed i parenti di cui al primo comma
dell'articolo 297 sono irreperibili il presidente od il giudice
delegato, disposte opportune ricerche, provvede alla loro convocazione anche ai
sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile.
Articolo
299. - Il tribunale
per i minorenni può ordinare la sospensione del procedimento per la
dichiarazione di adottabilità quando da particolari
circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può
essere utile nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta
per un periodo non superiore ad un anno, non prorogabile.
Articolo
300. - A
conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti
ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo
294, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni,
quando:
1) i genitori ed i parenti convocati
ai sensi degli articoli 297 e 298 non si sono presentati senza giustificato
motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza
morale e materiale e l'impossibilità di ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai
sensi dell'articolo 297 sono rimaste inadempiute.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i
minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico
ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è
ricoverato o la persona cui è affidato. Deve essere, parimenti, udito il
tutore, ove esista.
Il decreto è notificato per esteso
al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti di cui all'articolo 297 e al
tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro
diritto di proporre opposizioni nelle forme e nei termini di cui agli articoli
301 e seguenti.
Articolo
301. -
L'opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità
è proposta al tribunale per i minorenni, anche personalmente, con ricorso
contenente una succinta esposizione dei motivi dell'opposizione ed è depositato
nella cancelleria dello stesso tribunale entro 30 giorni dalla notifica del
provvedimento.
L'opposizione può
essere proposta dalle persone indicate nell'ultimo comma dell'articolo
precedente.
Articolo
302. - A seguito
dell'opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore
speciale del minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione innanzi al
tribunale, da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso, disponendo la
notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del
minore, nonché la convocazione per l'udienza fissata
delle persone e del rappresentante dell'istituto che abbiano in ricovero il
minore.
All'udienza fissata il tribunale per
i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché
quelle indicate dalle parti, e quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico
ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando
lettura del dispositivo della sentenza.
Ove la parte ricorrente non abbia
procuratore legale, su richiesta della stessa e
ricorrendo le condizioni di cui alla legge sul gratuito patrocinio, il presidente
del tribunale per i minorenni, prima della fissazione dell'udienza di cui al
primo comma, provvede ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 20 settembre
1934, n. 1579, all'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio ed alla
nomina di un procuratore d'ufficio. A tale procuratore è pure notificata la
convocazione per la udienza di cui al primo comma.
Articolo
303. - La sentenza
è notificata d'ufficio, nel testo integrale, all'opponente ed al curatore
speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d'appello nei trenta
giorni della notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.
Valgono nel giudizio d'appello, per
quanto applicabili, le norme di cui all'articolo precedente.
La sentenza di appello
è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è
richiesto deposito per multa.
Articolo
304. - La
dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è
trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito
registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della
comunicazione che Il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.
Articolo
305. - Durante lo
stato di adottabilità è sospeso di diritto
l'esercizio della patria potestà.
Il tribunale per i minorenni
provvede alla nomina di un tutore, ove già non sia nominato ed emette i
necessari provvedimenti nell'interesse del minore ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 295. La nomina del tutore è soggetta all'annotazione del registro di cui all'articolo
51 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Articolo
306. - Lo stato di adottabilità cessa con la pronuncia che fa luogo alla
filiazione adottiva e con il compimento del diciottesimo anno salvo che sia in
corso l'affidamento preadottivo.
Articolo
307. - Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del
minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all'articolo 296.
Nel caso in cui non sia intervenuto l'affidamento preadottivo,
la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza
del pubblico ministero oppure dei genitori.
Il provvedimento di revoca è dato
con la procedura della decisione in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia
in corso l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato.
La dichiarazione di revoca è
trascritta nel registro di cui all'articolo 304.
Articolo
308. - Quando lo
stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è
ammesso il ricorso per revocazione a norma dell'articolo 395 del codice di
procedura civile.
L'azione non è esperibile se è
intervenuta dichiarazione di adozione.
Articolo
309. - La
dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore deve essere
presentata da entrambi i coniugi al tribunale per i minorenni, è ammissibile la
successiva dichiarazione a più tribunali per i minorenni, purché si dia comunicazione delle precedenti: i tribunali cui
la dichiarazione è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed
istruttori relativi ai medesimi coniugi agli altri tribunali: gli atti possono
altresì essere comunicati d'ufficio.
La dichiarazione di disponibilità
all'adozione cessa di essere efficace dopo diciotto
mesi dalla sua presentazione; può essere riproposta.
La dichiarazione di disponibilità
all'adozione non equivale ad istanza o domanda.
Prima di procedere all'affidamento preadottivo il tribunale per i minorenni deve compiere un'appropriata inchiesta psicologica e
sociale sugli adottanti e sul minore. L'inchiesta dovrà, nella
misura più idonea, a ciascun caso riguardare i seguenti elementi:
1) la personalità,
la salute e la situazione economica degli adottanti, la loro situazione
familiare, anche in relazione ai membri conviventi, e la loro attitudine ad educare
l'adottando;
2) le motivazioni che spingono i
coniugi all'adozione;
3) la personalità e la salute del
minore, nonché la sua posizione nei riguardi
dell'adozione, se in grado di manifestarla.
Le indagini sono dal tribunale
affidate ad un ente pubblico di assistenza
all'infanzia, che è tenuto ad effettuarle gratuitamente, o ad un gruppo di
esperti.
Sono a carico dello Stato, senza
alcuna rivalsa, tutte le spese per le indagini e gli accertamenti, anche
tecnici, fatti seguire dal giudice tutelare, dal tribunale per i minorenni,
dalla sezione per i minorenni dalla corte d'appello.
Il tribunale per i minorenni esaminate le risultanze delle indagini di cui al comma
precedente, previo accertamento delle condizioni di cui all'articolo 291,
valutate comparativamente le dichiarazioni di disponibilità all'adozione, nell'interesse
preminente del minore, sentito il pubblico ministero, omessa ogni altra
formalità di procedura, sentiti - ove esistono - i figli ultraquattordicenni
degli adottanti, dispone l'affidamento preadottivo e
ne determina le modalità.
Il provvedimento di
affidamento preadottivo è pronunciato dal
tribunale in camera di consiglio ed è trascritto, entro tre giorni dalla
pronuncia sul registro di cui all'articolo 304.
Il tribunale per i minorenni vigila
sul buon andamento dell'affidamento preadottivo,
direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte od
istituti specializzati.
Articolo
310. -
L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale
per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico
ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all'ultimo
comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno
determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella
famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla
domanda di adozione.
Articolo
311. - I
provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all'affidamento preadottivo ed alla sua revaca,
sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
Avverso tali
provvedimenti
possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello,
il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione
speciale o dell'istanza di revoca. Il ricorso si propone antro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La corte di appello
decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della
domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero,
il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.
Articolo
312. - Il tribunale
per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, l'adottando, se
di età superiore ai dodici anni, il pubblico ministero e la persona o gli
istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo,
nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano
tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di
procedura provvede con decreto in camera di consiglio decidendo di fare luogo
o non fare luogo alla filiazione adottiva.
D'ufficio o su
domande dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l'interesse del minore,
il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui
al primo comma del presente articolo.
Se uno dei coniugi muore o diviene
incapace durante l'affidamento preadottivo,
l'adozione può essere egualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge.
Articolo
313. - I coniugi
adottanti, il pubblico ministero ed il tutore entro trenta giorni dalla
comunicazione possono impugnare il decreto del
tribunale con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Il provvedimento che pronuncia
l'adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a
quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui
all'articolo 304 è comunicato all'ufficio dello stato civile per
l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
Articolo
314. - Per effetto
della dichiarazione di filiazione adottiva il minore acquista lo stato di
figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Con l'affiliazione adottiva cessano
i rapporti del minore con la famiglia di origine.
Articolo
314/2. - Il
provvedimento che pronuncia l'adozione speciale può essere revocato
quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell'articolo 395
del codice di procedura civile.
L'istanza
di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero e dai genitori
dell'adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle
circostanze che sono poste a base della istanza di revocazione.
Sull'istanza
di revocazione provvede
Il relativo provvedimento è iscritto
nell'apposito registro di cui all'articolo 304 e
annotato a margine dell'atto di nascita.
Nessuna altra azione è ammessa contro
il decreto che dichiara la filiazione adottiva, ivi comprese azioni di nullità
o di annullamento.
Articolo
314/3. - L'ufficio
dello stato civile del luogo di nascita dell'adottato, ricevuta la
comunicazione di cui all'articolo 313, provvede altresì a trascrivere il provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Per gli adottati di nazionalità straniera la trascrizione ha luogo nei registri dello stato
civile di residenza dell'adottato al momento della pronunzia dell'adozione.
Nella trascrizione sono indicati la
data, il luogo di nascita, il sesso, il nome e il cognome dell'adottato
assunto a seguito dell'adozione. Essa contiene inoltre l'indicazione del
tribunale che ha emesso la pronunzia, la menzione “adozione” seguita dai nomi,
cognomi, data e luogo di nascita degli adottanti. Essa non contiene alcuna
indicazione relativa ai genitori d'origine
dell'adottato.
La trascrizione vale quale atto
integrale di nascita dell'adottato.
Qualsiasi altra attestazione deve
essere rilasciata senza l'indicazione dell'avvenuta adozione; in dette
attestazioni gli adottanti, se prescritto, sono indicati padre o madre e
l'adottato è indicato figlio.
L'atto integrale originario di
nascita dell'adottato viene contrassegnato
dall'ufficio dello stato civile con la menzione “adozione”; esso può essere
consultato solo dagli ufficiali dello stato civile e dal procuratore della Repubblica.
Dell'atto integrale di nascita
originario dell'adottato non possono essere rilasciate copie e gli atti relativi al procedimento di adozione possono essere
consultati solo dagli ufficiali di stato civile o dal procuratore della
Repubblica.
Articolo
314/4. - Tutti gli
altri relativi alla adozione sono esenti da ogni
tassa, compreso il bollo, dalla imposta di registro.
Articolo
314-5. - Agli
effetti delle prestazioni previdenziali e mutualistiche i minori affidati sono
equiparati ai figli legittimi.
Articolo
314-6. - Le
disposizioni di cui all'articolo 314-3 si applicano altresì alle adozioni speciali pronunciate prima dell'entrata in vigore della
presente legge.
Le comunicazioni di cui all'articolo
313 del codice civile relative alle adozioni speciali pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge devono essere nuovamente
effettuate a cura del cancelliere entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle
presenti disposizioni».
Art. 2.
Al primo comma dell'articolo 1 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana è aggiunto il seguente numero:
«4) chi è stato adottato da
cittadini italiani ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431, e successive
modificazioni».
(1) «Se un
possidente, non avendo eredi legittimi (figli, nipoti diretti orfani, genitori,
coniuge: a favore dei quali cioè la legge riserva
almeno una quota di eredità in ogni caso), vuol trasmettere le sue sostanze ad
un estraneo riducendo al massimo l'imposta, può - ricorrendone le condizioni di
legge che ora vedremo - provvedervi mediante l'istituto dell'adozione. Perché
equiparando anche la legge fiscale successoria la
condizione dei figli adottivi a quella dei figli legittimi, col sistema
dell'adozione, la falcidia successoria si riduce enormemente. Esempio: un'eredità di 50 milioni trasmessa ad un unico figlio
legittimo, paga un'imposta complessiva di circa lire 11.000.000: mentre la stessa
eredità trasmessa ad un unico estraneo paga circa 33.000.000».
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