Prospettive
assistenziali, n. 24, ottobre-dicembre 1973
ATTUALITÀ
Come è stato osservato
nell'articolo sull'argomento pubblicato sul n° 16, 5
settembre 1973, di
Prospettive sociali e sanitarie, pag. 21
e
Contro
la proposta di legge hanno preso posizione i sindacati
CGIL, CISL e UIL (vedasi
Il pensionato d'Italia, novembre 1973,
pag. 3) ed inoltre le ACLI di Milano e
OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE: INTERVENTI
PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE (1)
1 - Valutazione globale
Una prima valutazione di fondo del progetto di legge nella sua globalità, porta a
concludere che ancora una volta ci si sta muovendo secondo una logica
tipicamente assistenziale nei confronti di problemi che richiedono viceversa
una risposta in chiave di eguaglianza di tutti i cittadini relativamente ai
diritti fondamentali.
Se è vero che, come ha affermato
l'Assessore all'assistenza, questa legge è nata pensando prevalentemente agli
anziani sani, è necessario affermare una prospettiva politica secondo cui essi
siano considerati in primo luogo «cittadini» e quindi
anche anziani; ciò comporta una risposta alla loro esigenza in termini di
servizi fondamentali comuni a tutti gli altri cittadini nei settori della
sicurezza sociale, della casa, della sanità, ecc., nell'ambito dei quali si
tenga conto in modo specifico anche dei problemi della «terza età».
Per questo motivo, si dovrebbe
superare la caratterizzazione dei servizi esclusivamente «per anziani» così
come «per handicappati» o «per orfani figli di lavoratori», ecc., per giungere alla programmazione di servizi che
affrontino le esigenze fondamentali dell'uomo in quanto tale, in funzione,
quindi del problema anziché della categoria di appartenenza.
È fuor di dubbio che la realtà
attuale non è su questa linea né a livello di Enti,
Organismi ed Associazioni che hanno oggi in appalto la soluzione dei problemi
assistenziali né purtroppo spesso anche a livello di Comuni e Province.
Particolare importanza assume allora
il ruolo che
Pur mancando ancora una legge quadro
di riforma e nei limiti imposti dal decreto delegato,
I servizi dei quali è fin d'ora possibile prevedere la realizzazione dovrebbero
quindi essere valutati in ordine a tale scelta politica fondamentale.
Per i motivi che spiegheremo, il
progetto di legge in discussione non ci sembra che si muova su questa linea.
Anzi, esso si presenta per lo più come una razionalizzazione
del sistema vigente; e ciò in aperto contrasto con la linea emersa al recente
Convegno regionale sul tema «L'ente locale e i servizi sociali» e con le indicazioni
politiche fornite dalla legge sull'istituzione dei
Comitati sanitari di zona.
In definitiva, si vuol sottolineare che gli scarsi stanziamenti economici a
disposizione, anziché tentare di coprire in modo indiscriminato una serie di
richieste le più diverse (dall'assistenza domiciliare agli ospizi), dovrebbero
essere impiegati per realizzare in modo sufficiente quei servizi che sono in
grado di contribuire al superamento delle situazioni di emarginazione in cui
si trovano interi gruppi sociali e gli anziani in particolare.
Servizi che, almeno a livello di
programmazione, per poter agire efficacemente sulle cause che determinano il
bisogno assistenziale, non possono essere «solo
assistenziali» oppure «solo sanitari» e così via, ma debbono essere concretizzati
attraverso interventi coordinati in tutti i settori interessati; ad es.: sanità, assistenza, edilizia residenziale, ecc.
Stupisce in tal senso come questo
progetto di legge non sembri collegarsi in alcun modo con la legge regionale n.
37, già in vigore, né per quanto riguarda lo spirito (zonizzazione del territorio,
prospettiva dell'Unità sanitaria locale, presenza degli Enti locali
democratici, esplicito coinvolgimento delle forze sociali e sindacali), né per
quanto riguarda la concreta previsione di collegamento di servizi socio-assistenziali
con i servizi sanitari.
2 - Punti fondamentali
della legge
I servizi per i quali vengono concessi contributi sono: assistenza domiciliare,
servizio alloggi, centri diurni di assistenza, case albergo, case di
soggiorno, case di riposo.
2.1 - Assistenza domiciliare: non c'è motivo perché ne venga
prevista una realizzazione per categoria (per anziani ora, per gli handicappati
forse in un'altra legge, e così via) con il solo risultato di creare una serie
di artificiose limitazioni a livello locale dovute a questo tipo di finanziamenti.
Per quale ragione
infatti una famiglia con figli piccoli la cui madre venga ricoverata in
ospedale ed il cui padre debba necessariamente lavorare non deve godere di
questo servizio fondamentale?
2.2 - Servizio Alloggi: consiste nell'assegnazione in uso o in affitto
agli anziani di alloggi da parte di Comuni, Consorzi,
IPAB ed ECA.
A nostro giudizio, si tratta di una
dichiarazione destinata a rimanere sulla carta perché nessun obbligo è previsto
nei confronti degli enti suddetti, né è riconosciuto alcun diritto, nemmeno di
ricorso, agli anziani nel caso che gli alloggi di proprietà degli enti suddetti
non vengano assegnati.
La proposta di legge prevede inoltre
che Comuni, Consorzi di Comuni, IPAB ed ECA «possono
assegnare alle persone anziane sovvenzioni in conto affitto alloggi».
Considerata l'esiguità
dell'intervento finanziario regionale, gli alti costi dell'edilizia speculativa
e la presumibilmente scarsa disponibilità economica da parte dei Comuni ad
intervenire massicciamente nel settore dell'edilizia residenziale, è veramente
difficile riuscire a pensare che questo tipo di intervento
riesca da solo ad affrontare seriamente il problema dell'abitazione per le
persone anziane.
Un problema, che, per altro, si inserisce pienamente in quelli connessi ai fenomeni di
speculazione edilizia che sta emarginando dalle nostre città le classi
sociali economicamente meno difese.
Ben diverso è il tipo di intervento che
Anche non volendo affrontare il
discorso della legge sulla casa, il problema potrebbe essere affrontato più
dignitosamente per l'anziano mediante la corresponsione di contributi ai
Comuni perché integrino i redditi delle pensioni (tenendo conto anche del
canone d'affitto) dato che è proprio il basso livello di queste ultime che non garantisce all'anziano il minimo vitale e lo conduce al
ricovero nelle condizioni più disagiate.
Un discorso a parte riguardo le abitazioni, ma che peraltro dovrebbe essere affrontato, è
quello relativo alle «barriere architettoniche» ed alle particolari soluzioni
tecniche che dovrebbero essere realizzate almeno in una certa percentuale
degli appartamenti costruiti con finanziamento pubblico per tener conto delle
esigenze di persone anziane o, comunque, con particolari difficoltà di
movimento.
2.3 - Centri diurni di assistenza: leggendo le
vaghe definizioni contenute nel testo dell'articolo si direbbe ci si voglia
riferire a dei centri sociali di quartiere.
È lecito comunque
chiedersi per quale motivo questo servizio sociale (perché di «assistenza»?)
debba essere riservato agli anziani.
In conclusione si tratta di un
articolo troppo genericamente definito; pertanto se ne chiede una ristesura che ne chiarisca sostanzialmente i contenuti.
2.4 - Case albergo e case di soggiorno: la legge
nazionale 22 ottobre 1971 n. 865 prevede all'art. 48 «la costruzione di case
albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persane anziane».
A tale scopo deve essere destinata
una quota non superiore al 5% dei fondi messi a disposizione
per la legge sulla casa.
In tale ambito dovrebbe essere
quindi concepito l'intervento per quanto riguarda il problema specifico, in
modo particolare per l'anziano sano, e non con una legge apposita.
Prendendo alla lettera il testo del
progetto di legge in discussione, si può infatti
pensare al rischio che quegli ospizi (praticamente solo per anziani) che non
sono in grado (per motivi economici, mentalità dei dirigenti, insufficienza
del personale) di fornire servizi particolari o specifici, mediante un
semplice cambiamento di denominazione, possano concorrere al finanziamento
regionale; e nel caso tali ricoveri fossero localizzati in zone climatiche,
potrebbero pure trasformarsi in «case di soggiorno».
2.5 - Case di riposo: indubbiamente, date le disastrose condizioni
igieniche e sanitarie di molti istituti, è necessario
che
Sorprende però che
a) gli standards
qualitativi (si prevede soltanto che essi saranno determinati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge); standards
previsti nella legge sugli asili nido e per le case di soggiorno per minori;
b) un'indagine preliminare sulle
persone ricoverate, al fine di aiutare quante più persone possibili a tornare
nel proprio ambiente;
c) una forma di controllo sulla
prassi del ricovero, pur sapendo che attualmente una
persona può essere ricoverata anche contro la sua volontà, a norma dell'art.
154 del R.D. 18 giugno 1933 n. 773;
d) garanzie perché vengano salvaguardati alcuni precisi diritti dei
ricoverati, per esempio la libera disponibilità di una somma di denaro non
miserevole, al fine di superare tutte quelle situazioni di abusi e vessazioni
che sono oggi troppo diffuse.
La mancanza di tali garanzie, oltre
alle caratteristiche peculiari degli istituti (alto numero di ricoverati,
orari, regolamenti, potere assoluto del personale, situazioni di sfruttamento all'interno), provocano nelle persone anziane un grave
decadimento fisico e psichico.
Questo tipo di situazione non si può
certo risolvere con l'adattamento dei locali degli attuali
istituti e nemmeno con la trasformazione delle case di riposo in case albergo.
Nel tener conto dell'attuale domanda
di ricovero, proveniente per lo più da anziani non completamente
autosufficienti, è quindi necessario che si cominci a dare delle risposte in
termini di servizi anziché di beneficenza assistenziale.
Si ritiene che le comunità alloggio, di 8-10 posti, inserite in modo sparso in comuni case di abitazione
o nelle case albergo di un quartiere, il cui personale faccia regolarmente
parte dei servizi pubblici comunali, gestite analogamente agli altri servizi
del quartiere stesso, possano costituire una soluzione che rispetta nei limiti
del possibile la dignità dell'anziano che non può continuare a vivere da solo;
soluzione che andrebbe quindi privilegiata per sostituire gradualmente gli
ospizi.
Tali comunità potrebbero
naturalmente essere realizzate anche mediante l'utilizzo di alcuni
piccoli appartamenti singoli con servizi ausiliari comuni; in tal modo la persona
anziana potrebbe mantenere la propria logica indipendenza di abitudini e ritmi
di vita.
3 - Carenze
politiche fondamentali
Al di là delle osservazioni relative alla tipologia
dei servizi intendiamo sottolineare alcune carenze di ordine politico, fondamentali
per la valutazione della legge in discussione.
3.1 - Il 5-12-1972
il Consiglio Regionale ha approvato la proposta di legge n. 37, redatta
dalla stessa commissione, relativa all'istituzione dei comitati sanitari di
zona.
Non è questa la sede per esprimere
valutazioni critiche in ordine a questa legge ed alle
sue realizzazioni pratiche. A nostro avviso comunque
con l'approvazione di tale legislazione
In particolare:
a) la prospettiva politica: si parte dall'accettazione di una futura
organizzazione dei servizi sanitari di base nelle Unità sanitarie locali.
L'estensione di tale discorso alla
gamma più vasta dei servizi di base porta naturalmente a parlare di Unità locale dei servizi. A nostro avviso, cioè, non tanto di un nuovo Ente in più (che sarebbe di per
sé da rifiutare) quanto invece di uno strumento organizzativo del complesso dei
servizi di base gestiti da Comuni, loro Consorzi o Quartieri; e ciò in una
dimensione organizzativa in cui è possibile realizzare i servizi fondamentali
e lo sviluppo di adeguate forme partecipative.
b) la gestione dei servizi: la legge 37 accetta il
principio di una precisa responsabilità dei Comuni nella programmazione e
gestione dei servizi a livello locale.
Al di là delle forme in cui tale principio viene
concretizzato nel caso specifico, ci interessa osservare la sostanziale
esclusione di Enti diversi dalle decisioni fondamentali in ordine alla realizzazione
dei servizi locali.
Nella legge oggi in discussione dovrebbero, quindi, individuarsi precisi meccanismi attraverso
cui condizionare l'attività degli Enti operanti nel settore dell'assistenza
agli anziani alle scelte dell'Ente locale democratico. Ciò sarebbe possibile
finanziando direttamente solo i Comuni.
c) il controllo democratico: costituisce un altro principio
sostanzialmente accettato dalla legge sanitaria per quanto riguarda le
Organizzazioni Sindacali e le forze sociali ed appena accennato nel testo di
legge ora in discussione.
d) la zonizzazione: per cui i servizi
fondamentali vengono organizzati su di una base dimensionale (50-80.000
abitanti) tale da consentire sia la previsione di concrete forme partecipative
quanto di una sufficiente disponibilità di mezzi per organizzare i servizi
necessari alla comunità locale. Una situazione evidentemente non riscontrabile
nel caso del Comune di 2.000 o di 2 milioni di abitanti.
Inoltre tale legge appare
caratterizzata dalla scelta dell'intervento preventivo come metodo per
affrontare il bisogno di servizi.
Nulla di tutto questo appare nei
progetto di legge ora in discussione nel quale non viene prevista la
zonizzazione, i Consorzi di Comuni possono riguardare territori del tutto
diversi dai Comitati Sanitari di Zona, la gestione dei servizi viene affidata agli Enti più diversi oltre che ai Comuni, la
partecipazione ed il controllo democratico sono previsti in modo del tutto
evasivo, i servizi sono tipicamente assistenziali e prevedono strutture
organizzative del tutto indipendenti da quelle degli altri servizi di base.
A nostro parere una scelta
politicamente coerente con la precedente comporterebbe viceversa la
trasformazione dei Comitati Sanitari di Zona in Comitati Sanitari e Sociali di
Zona, nell'ambito delle attività dei quali sia possibile individuare anche i
servizi necessari ad evitare situazioni di emarginazione
delle persone anziane.
3.2 - Il progetto di legge ora in
discussione, pur rifiutando l'ipotesi dell'Unità locale dei servizi, non
definisce chiaramente il ruolo dei comuni nella gestione degli stessi.
In realtà i Comuni (anche quelli di
2000 abitanti che non si vogliono consorziare) sembrano chiamati a continuare
un'azione di finanziamento di Enti pubblici e privati
attraverso il meccanismo delle rette, nonché ad un'attività di scelta fra
servizi del tutto diversi (dall'assistenza domiciliare all'ospizio) gestiti da
altri Enti, finanziati direttamente dalla Regione.
Di fatto poi le richieste per i
contributi da parte di questi ultimi dovrebbero essere «istruite» e
classificate dalle Amministrazioni provinciali che verrebbero così ad assumere
un ruolo di mediazione tra l'Ente e
Un periodo di tempo che non tiene
assolutamente conto dei tempi tecnici delle
«macchine» comunali lombarde.
A nostro parere, in una legge di
questo tipo, l'unica possibilità di dare un potere ai Comuni consiste nel
finanziare direttamente solo questi ultimi.
Le scelte in
ordine agli eventuali Enti diversi da finanziare dovrebbero così essere
affrontate a livello comunale; solo in tal modo sarà possibile evitare di
mettere questi ultimi costantemente di fronte al fatto compiuto.
Ma la scelta politica relativa alla
tipologia degli interventi da realizzare ed a quelli da privilegiare deve
essere propria della Regione trattandosi di una scelta in
ordine alla programmazione globale dei servizi.
Nel momento in cui la legge
finanziasse in modo indiscriminato una tipologia di servizi contraddittoria,
come quella prevista in questo caso, di fatto
3.3 - La funzione dei tecnici ed
operatori sociali è indubbiamente fondamentale nella
realizzazione di qualsiasi tipo di servizio. Anzi si può dire
che il livello dei servizi organizzati potrebbe essere valutato in funzione
del numero e della tipologia dei tecnici ed operatori impiegati.
La proposta di legge in esame fa un
riferimento a costoro solo a proposito del servizio di assistenza
domiciliare parlando genericamente di «équipes pluriprofessionali»; è veramente poco.
Non un accenno è
infatti riscontrabile a proposito del tipo di operatori che si reputano
necessari per il funzionamento dei servizi proposti né, tantomeno,
degli standards qualitativi e quantitativi.
È veramente preoccupante che non si prevedano forme di preparazione dei tecnici necessari
né di riqualificazione degli operatori che oggi lavorano nel settore.
Forse anche
4 - Conclusioni
In definitiva, a conclusione delle
osservazioni sopra esposte, da parte nostra si ritiene indispensabile che la
commissione attui un ripensamento dell'intero testo
del progetto di legge, la cui ristesura ci auguriamo
tenga conto dei seguenti elementi fondamentali:
a) definizione di una serie di interventi economici, sotto forma di incentivi, nei
confronti di quei Comuni che vogliano realizzare servizi in settori diversi
(casa, sanità, assistenza, lavoro) che di fatto prevengano o contrastino le
situazioni di emarginazione in cui si trovano «anche» (ma non solo) le
persone anziane in Lombardia.
Sono dunque da rifiutare i servizi
«di categoria».
La tipologia dei servizi proposti
dovrà essere chiaramente definita e gli incentivi distribuiti secondo
meccanismi di validità generale.
b) Organizzazione dei servizi
sociali in stretta connessione con i servizi sanitari attraverso l'estensione
delle competenze dei Comitati Sanitari di Zona o, perlomeno, mediante un
preciso collegamento a questi ultimi nell'organizzazione, nelle competenze,
nella zonizzazione e nelle forme di partecipazione e di controllo democratico
da parte delle organizzazioni sociali e sindacali.
Tali forme di collegamento dovranno
essere comunque chiaramente definite nel testo della
legge.
c) Definizione della tipologia, delle caratteristiche e del numero degli operatori
richiesti per il funzionamento dei servizi; oltre alla preparazione di nuovi
tecnici si ritiene importante prevedere opportune forme di riqualificazione
dei lavoratori che già sono inseriti nel settore assistenziale. Solo in tal
modo sarà possibile parlare di servizi anziché di interventi
di beneficenza.
d) Definizione degli standards richiesti a ricoveri ed istituti assistenziali in ordine alla possibilità che i Comuni
utilizzino in via transitoria finanziamenti regionali per sovvenzioni nei loro
confronti; finanziamenti che comunque
(1) Testo della proposta di legge della Giunta
della Regione Lombardia, presentata il 26-4-1973.
Art. 1
Nell'assegnazione
dei contributi viene data precedenza alle richieste
presentate da Comuni e consorzi di Comuni.
Art. 2
La politica dei
servizi per l'anziano deve in primo luogo assicurare, nel
quadro di un corretto assetto urbanistico, possibilità di scelta ed in
particolare offrire alternative alla istituzionalizzazione.
A tale fine possono
essere concessi contributi per i sottoelencati
servizi: a) assistenza domiciliare; b) servizio alloggi; c) centri diurni di assistenza; d) case-albergo; e) case di soggiorno; f)
case di riposo.
Art. 3
Si
intende
per assistenza domiciliare quel complesso di prestazioni effettuate da équipes pluriprofessionali al domicilio
dell'anziano, per consentirgli una esistenza autonoma in seno alla comunità di
appartenenza.
Il servizio di assistenza domiciliare deve essere preferibilmente
collegato al servizio alloggi di cui all'art. 5.
I contributi regionali
per l'assistenza domiciliare sono concessi agli enti di cui all'art. 1 della
presente legge in misura proporzionale al numero delle persone assistite ed in relazione al numero di ore di aiuto domiciliare prestato.
I contributi stessi non potranno eccedere la somma di L.
120.000 annue per persona.
Art. 4
Alle domande di
contributo per il servizio di assistenza domiciliare
di nuova istituzione, deve essere allegato il preventivo di spesa nonché il
relativo piano di interventi con l'indicazione del personale addetto e del
numero dei beneficiari del servizio; per i servizi già esistenti deve essere
allegata la relazione programmatica, il conto consuntivo dell'esercizio
precedente ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
Art. 5
Il servizio alloggi fornisce un'alternativa alla sistemazione in complessi
ricettivi a carattere comunitario, dando in uso o in affitto a canone di favore
a persone singole o coniugate alloggi di proprietà degli Enti di cui all'art. 1
o dei quali gli Enti abbiano comunque la disponibilità.
In via transitoria, in attesa della realizzazione di adeguati programmi di
edilizia popolare, gli Enti stessi possono altresì assegnare alle persone di
cui al comma precedente sovvenzioni in conto affitto per alloggi le cui
condizioni di abitabilità e di locazione siano state da essi verificate.
Le sovvenzioni in
conto affitto saranno versate ai beneficiari sotto
forma di assegni da pagarsi all'ordine del locatore.
I contributi
regionali per il servizio alloggi sono di due tipi:
a) contributi annui
costanti per l'acquisto, il riattamento di alloggi,
nella misura indicata al 3° comma dell'art. 8 della presente legge;
b) contributi
commisurati all'entità delle sovvenzioni in conto affitto erogate dagli Enti di
cui al 1° comma del presente articolo o alla differenza tra i canoni di favore
praticati dagli Enti stessi ed i canoni di mercato; tali contributi non
potranno comunque superare L.
120.000 annue per alloggio.
Art. 6
Alle domande di
contributo di cui al precedente art. 5, devono essere allegati: progetto di
massima dell'opera, nel caso di contributi per il riattamento di alloggi; planimetria nel caso di contributi per
l'acquisto di alloggi; documentazione circa l'entità degli interventi in conto
affitto a carico degli Enti richiedenti, nel caso di contributi di cui alla
lettera b) del 4° comma; piano di finanziamento e, nel caso in cui siano
previste operazioni di mutuo, dichiarazione dell'istituto di credito dalla
quale risulti che il medesimo è disposto a concedere il mutuo.
Alle domande di
contributo deve in ogni caso essere allegata la relazione riguardante
l'iniziativa programmata.
Art. 7
I centri diurni di assistenza forniscono, a livello residenziale (di
quartiere o di Comune), servizi integrati di ristoro e tempo libero e
prestazioni dirette ad assicurare alle persone anziane effettive possibilità di
vita autonoma.
Detti centri debbono essere preferibilmente collegati con servizi di
carattere sanitario e culturale e devono essere aperti alla comunità.
Agli Enti di cui
all'art. 1 della presente legge sono concessi, per la realizzazione di centri
diurni di assistenza, i contributi di cui all'art. 8,
secondo le modalità previste dagli artt. 10 e 11
della presente legge.
Art. 8
Le case albergo
forniscono agli ospiti servizi generali di tipo alberghiero, senza specifici
interventi assistenziali; le case di soggiorno
forniscono servizi analoghi in zone climatiche e sono aperte anche ad altre
categorie di cittadini. I contributi per le case albergo
e le case di soggiorno sono di due tipi: a) contributi annui costanti per
l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento degli edifici; b)
contributi per l'acquisto di attrezzature ed arredi. I contributi di cui alla
lettera a) possono essere concessi fino ad un massimo del 5°% della spesa
ritenuta ammissibile, per un periodo non eccedente i
20 anni.
I contributi di cui
alla lettera b) possono essere concessi fino ad un massimo del 60% della spesa
ammissibile.
Art. 9
Le case di riposo
forniscono agli ospiti, oltre ai servizi generali di tipo alberghiero, anche
servizi specifici di carattere assistenziale, servizi
di tempo libero, nonché servizi di assistenza sanitaria generica.
Le case di riposo,
ove non ubicate in zone climatiche, devono essere di norma
destinate ad accogliere anziani residenti nel Comune o nel comprensorio.
Per le case di
riposo possono essere concessi contributi per il riattamento degli edifici,
nella misura di cui al 3° comma del precedente art. 8, purché non comporti un
aumento della capacità ricettiva.
Possono beneficiare
dei contributi di cui al precedente comma anche gli enti diversi da quelli
indicati nell'art. 1 i quali operino prevalentemente in favore di assistiti a carico degli Enti locali sulla base di
convenzioni stipulate con gli enti stessi e sottoposte a speciale approvazione
della Giunta regionale.
Art. 10
Alle domande di
contributo di cui alla lettera a) dell'art. 8 ed al 3° comma dell'art. 9 devono
essere allegati:
1) documentazione
sulla natura giuridica dell'ente ed eventuali statuti e regolamenti interni; 2)
progetto di massima dell'opera nel caso di contributi di costruzione, riattamento
o ampliamento; 3) relazione illustrativa; 4) documentazione sulla
disponibilità e le caratteristiche dell'area nel caso di contributi di
costruzione; 5) piano di finanziamento con
l'indicazione dell'istituto di credito al quale si intenda ricorrere nel caso
in cui siano previste operazioni di mutuo; 6) consuntivo relativo
all'esercizio precedente e bilancio preventivo relativo all'esercizio in
corso; 7) convenzioni di cui al precedente art. 9, comma 4°.
Art. 11
Alle domande di
contributo di cui alla lettera b) dell'art. 8 devono essere allegati: 1)
preventivi di spesa; 2) relazione illustrativa; 3) consuntivo relativo all'esercizio precedente e bilancio preventivo
relativo all'esercizio in corso; 4) regolamento interno della casa.
Art. 12
I regolamenti interni delle case albergo, case di soggiorno e case di riposo per le quali siano
concessi contributi ai sensi della presente legge, devono prevedere forme di
partecipazione degli ospiti e dei rappresentanti delle forze sociali,
consentire la massima libertà compatibile con le esigenze di vita comunitaria
ed agevolare l'accesso di visitatori.
Art. 13
Le
richieste per i contributi previsti dalla presente legge, sottoscritte dai
legali rappresentanti degli Enti di cui agli artt. 1 e 9, ultimo
comma, ed accompagnate dalle doliberazioni degli
organi competenti dalle quali risulti l'impegno ad attuare l'iniziativa per la
quale si richiede il contributo, condizionatamente alla concessione del
contributo stesso, devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno alle
Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, cui è affidata
l'istruttoria delle domande e la predisposizione dello schema di piano con
l'ordine di priorità delle richieste, in base alle esigenze locali.
Ai fini della
valutazione delle domande, presentate da enti diversi dai Comuni e consorzi di Comuni, l'Amministrazione provinciale promuove parere
vincolante del Comune territorialmente competente. Il parere deve essere
emesso entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il
Consiglio comunale si sia pronunciato, il parere si intende
favorevole.
Entro il 30 giugno
le Amministrazioni provinciali trasmettono alla Giunta regionale gli schemi di
cui al primo comma, unitamente alla relativa documentazione.
Art. 14
Entro il 15
settembre di ogni anno, su proposta della Giunta, il
Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi, con l'indicazione
della spesa ammessa a contributo per ogni singolo Ente.
In seguito
all'approvazione del piano di ripartizione dei contributi, l'Amministrazione
regionale comunica agli Enti inclusi nel piano stesso il termine entro il quale
dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle
opere, eventuali contratti di mutuo con il piano di ammortamento nonché, quando
si tratti degli Enti di cui all'art. 1, le relative deliberazioni con
l'annotazione dell'esecutività delle medesime.
Art. 15
I provvedimenti di
concessione dei contributi sono adottati con decreto del Presidente della
Giunta regionale. Con i provvedimenti di concessione dei contributi di
costruzione, riattamento o ampliamento, sono approvati i progetti esecutivi
delle opere e sono fissate le date di inizio e
ultimazione dei lavori.
Entro due mesi dalla
data di inizio dei lavori risultante da verbale
vistato dagli organi periferici dell'assessorato regionale ai Lavori pubblici,
verrà erogata la prima rata di contributo; le altre annualità verranno erogate
entro il 30 settembre di ogni anno.
Art. 16
Alla vigilanza sui
lavori provvede l'assessore regionale ai Lavori
pubblici per mezzo dei propri uffici.
La nomina dei
collaudatori avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale,
traendoli dall'elenco di cui all'art. 2, lettera f), della legge regionale G
giugno 1972, n. 11.
Per la vigilanza
sulla realizzazione dei servizi di cui agli articoli 3
e 5 della presente legge, l'Amministrazione regionale potrà avvalersi degli
uffici delle Amministrazioni provinciali.
Art. 17
Art. 18
L'erogazione dei contributi
per l'acquisto di attrezzature ed arredi e dei
contributi per il servizio assistenza domiciliare e sussidi in conto affitto,
viene disposta con il provvedimento di concessione ed avviene in un'unica
soluzione. Il provvedimento di concessione fissa la data di avvio
del servizio di assistenza domiciliare e del servizio alloggi. Gli enti
beneficiari, al termine dell'esercizio finanziario, sono
tenuti a documentare all'Amministrazione regionale l'avvenuto acquisto degli
arredi ed attrezzature ed a presentare il rendiconto della gestione dei
servizi di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge
con l'elenco nominativo degli assistiti.
Art. 19
Sugli immobili
costruiti, riattati, ampliati o acquistati con i contributi di cui alla
presente legge è costituito vincolo ventennale di
destinazione.
Art. 20
I mutui
eventualmente contratti dagli Enti di cui all'art. 1 cui siano
stati assegnati contributi in annualità per gli scopi previsti dalla
presente legge, possono essere garantiti in tutto o in parte dalla Regione.
La concessione della
garanzia e le relative modalità sono deliberate dalla
Giunta regionale.
Art. 21
Le spese sostenute
dalle Amministrazioni provinciali per l'espletamento dei compiti previsti dalla
presente legge sono a carico della Regione.
Esse verranno rimborsate annualmente con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, secondo i criteri
concordati con le Amministrazioni provinciali.
Art. 22
Entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge saranno emanate nonne per
determinare gli standards strutturali ed
organizzativi cui dovranno rispondere le case
albergo, le case di riposo e le case di soggiorno per poter beneficiare dei
contributi di cui alla presente legge.
Art. 23
Per l'attuazione
delle provvidenze previste all'art. 3, terzo comma e all'art. 5, lettera b)
della presente legge, è autorizzata la spesa di L.
1.500 milioni per l'anno 1973, di L. 2.000 milioni
per l'anno 1974 e di L. 2.000 milioni per l'anno
1975.
Per l'attuazione
delle provvidenze previste all'art. 5, lettera a),
all'art. 7, terzo comma, all'art. 8, lettera a), e all'art.
9, terzo comma, è autorizzato il limite di impegno di spesa di L. 300 milioni per l'anno 1973, di L.
500 milioni per l'anno 1974 e di L. 800 milioni per
l'anno 1975, ai fini della concessione dei contributi in annualità e per la durata
di anni venti.
Per l'attuazione
delle provvidenze previste all'art. 7 ed all'art. S, secondo comma lettera b),
è autorizzata la spesa di L. 400 milioni per l'anno
1973 e di L. 500 milioni per ciascuno degli anni 1974
e 1975.
Per il rimborso
delle spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 21
è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 30
milioni; per gli anni successivi l'annuale stanziamento verrà
iscritto nella misura occorrente negli stati di previsione della spesa
corrente dei bilanci regionali di competenza.
Art. 24
Per gli oneri a
carico del bilancio 1973 determinati in complessive L.
2.230 milioni si fa fronte mediante riduzione,
rispettivamente per L. 1.530 milioni e per L. 700 milioni, degli stanziamenti dei capitoli 1722 -
«Fondo globale per il finanziamento delle spese
correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» - e 2722 -
«Fondo globale per il finanziamento delle spese in
conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» -
iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973,
nel quale vengono istituiti:
- al titolo I, sezione
V, rubrica 3ª:
il capitolo 752,
categoria III, con la denominazione «Contributi a Comuni, consorzi di Comuni,
Enti comunali di assistenza e istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, per l'assistenza domiciliare agli anziani e per
l'erogazione ai medesimi di sovvenzioni a sollievo degli oneri di locazione di
alloggi» e con la dotazione di L. 1.500 milioni;
- al titolo li, sezione
V, rubrica 2ª:
il capitolo 2140,
categoria X, con la denominazione «Contributi in annualità a Comuni, consorzi
di Comuni, Enti comunali di assistenza e istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, per l'acquisto, la costruzione, il riattivamento e l'ampliamento degli edifici adibiti a case
albergo e case di soggiorno per anziani; per il riattamento degli edifici
destinati a case di riposo per anziani; per l'acquisto ed il riattamento di
alloggi per anziani, per la realizzazione di centri diurni di assistenza per
anziani - 1° annualità del primo limite di impegno ventennale» e con la
dotazione di L. 300 milioni;
il capitolo 2141,
categoria X, con la denominazione «Contributi in capitale a Comuni, consorzi
di Comuni, Enti comunali di assistenza, e istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, per l'acquisto di arredi e attrezzature
di case albergo e di case di soggiorno e di centri diurni di assistenza per
anziani» e con la dotazione di L. 400 milioni.
Al rimborso delle
spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali a norma del quarto comma
dell'articolo precedente, si provvede per l'anno 1973 con il capitolo 800
«Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione
ai Comuni ed alle Provincie» iscritto «per memoria»
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 al titolo I,
sezione V, rubrica 3ª, capitolo che viene dotato dello stanziamento di L. 30 milioni.
Per gli anni 1974 e
1975 gli stanziamenti per le spese autorizzate come al precedente articolo, verranno iscritti negli stati di previsione della spesa dei
rispettivi bilanci regionali di competenza nei capitoli corrispondenti a quelli
come sopra istituiti per il 1973.
Le annualità di
spesa conseguenti ai limiti di impegno assunti per gli
anni 1973, 1974 e 1975 verranno iscritte negli stati di previsione della spesa
dei bilanci regionali di competenza a tutto il 1994.
Le spese in conto
capitale autorizzate per gli anni 1973, 1974 e 1975 e non impegnate negli
esercizi di competenza, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi a
norma del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440 e successive modificazioni.
Le somme stanziate
annualmente per le spese correnti previste dalla presente legge e non
impiegate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
Art. 25
In via transitoria,
e limitatamente all'anno 1973, le domande di
contributo, di cui all'art. 13, devono venir presentate alle Amministrazioni
provinciali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
ed il piano di ripartizione dei contributi viene approvato dal Consiglio
regionale entro il 30 novembre.
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