Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo
1974
EDITORIALE
INIZIATIVE
LEGISLATIVE NAZIONALI E REGIONALI
A
livello parlamentare continua il difficile tentativo di mediazione per arrivare
ad un testo comune di riforma dell'assistenza. A tale scopo,
nella seduta dell'8-11-1973 le Commissioni riunite «Affari
costituzionali» e «Affari interni» hanno costituito un comitato ristretto
composto dagli On. Artali, Caruso, Cassanmagnago, Cottone, Lodi Faustini,
Magnani Noya, Mammi, Poli,
Fantino e Zamberletti.
Mentre
le proposte di legge nazionali stabiliscono il superamento della frammentazione
degli interventi, il Senato, con il voto unanime di tutti i gruppi, ha approvato il 18-12-1973 il nuovo ordinamento
penitenziario (disegno di legge governativo n. 538 del 31-10-1972) che
istituisce, composto da 458 assistenti sociali il servizio sociale carcerario,
e due nuove categorie di assistiti: i minorenni orfani delle vittime del
delitto e le vittime del delitto.
Modifica della legge
30 marzo 1971, n. 118
(1)
Sotto
la spinta delle associazioni di invalidi il Governo
presenta il 20-11-1973 un disegno di legge per la modifica della legge
30-3-1971, n. 118 che viene approvato con una celerità insolita, il 20-12-1973.
La legge relativa è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 11 del 12-1-1974 (2).
Con
la legge suddetta, lo stanziamento annuo di 29 miliardi e 900 milioni per
l'assistenza sanitaria è stato aumentato di altri 50
miliardi, nonostante che i fondi della legge 30-3-1971, n. 118, siano stati
utilizzati sempre meno per spese per trattamenti ambulatoriali e in misura
rapidamente crescente per il pagamento di rette ad istituti a carattere di
internato.
Dato
l'importo elevato della retta erogata dal Ministero della sanità (L. 7.200 al giorno) molto
redditizio per gli istituti di ricovero, questi si «trasformano» anche da un
giorno all'altro e spesso senza apportare modifiche di rilievo, in «centri
medico-sociali» convenzionati con il Ministero. Ne derivano la caccia
all'handicappato (o anche ai «normali»), dal momento che tale caccia risulta
economicamente conveniente, e la loro collocazione in
istituzioni emarginanti, cosiddette speciali.
Iniziative positive delle Regioni
Nel
n. 21 di
Prospettive assistenziali avevamo segnalato e riportato alcune leggi regionali valide in quanto
contenevano alcuni elementi interessanti (3). Da allora altre leggi sono state emanate, ugualmente positive
e in particolare ne segnaliamo tre della Regione Toscana: la prima riguardante
la medicina e igiene del lavoro, la seconda concernente l'assistenza sanitaria
e sociale prenatale, natale, e dell'infanzia in età evolutiva, e la terza relativa
alla zonizzazione del territorio per la definizione degli ambiti territoriali
delle future unità locali dei servizi sanitari e sociali. Le zone previste sono
71, la popolazione media è di 50.000 abitanti (da un minimo di
Inoltre
la validità delle prime due altre leggi della Regione Toscana
sta non solo nei contenuti, ma anche nella previsione di una possibilità
di collegamento fra gli interventi dentro e fuori la fabbrica.
Proposte di legge per
la delega delle funzioni assistenziali agli enti
locali
La
proposta di legge, che più avanti riportiamo, è un
ottimo esempio che andrebbe generalizzato. Sottolineiamo
in particolare quanto previsto dall'art. 9. «I servizi e le strutture
utilizzate per la realizzazione degli interventi
dovranno essere rivolti alla generalità della popolazione, con esclusione di
destinazioni di carattere settoriale o per categorie di cittadini».
Sulla
stessa linea si muovono:
- la proposta di legge del Comune di
Settimo Torinese
Il
Comune di Settimo Torinese ha approvato una proposta di legge che sarà
prossimamente presentata alla Regione Piemonte. Alla redazione della proposta
di legge ha collaborato l'Unione italiana per la promozione
dei diritti del minore e per la lotta contro l'emarginazione sociale.
- il piano regionale di sviluppo
della Regione Umbria
Con
deliberazione del Consiglio della Regione Umbria n. 891 del 22-121973 è stato
adottato il piano regionale di sviluppo approvato con 17 voti favorevoli e 10
astenuti (gruppi DC, PSDI, PRI).
Esso
prevede:
«L'attuazione
delle grandi riforme sociali (scuola, sanità, casa, trasporti pubblici, urbanistica, ecc.) rimane la condizione fondamentale per una
effettiva ristrutturazione di tutti i servizi sociali che, a livello di ogni
comunità possono garantire una reale qualità di vita dei cittadini.
Dovrà
essere garantita la massima unitarietà dei problemi della sanità e
dell'assistenza, che dovrà trovare la sua espressione operativa nelle unità
locali della sanità e dei servizi sociali.
In
questo ambito si dovrà sviluppare la qualificazione
delle strutture esistenti sulla base di un Piano dei servizi sociali, nel quale
sia compresa anche la definizione della rete poliambulatoriale
ospedaliera ed extraospedaliera per i prossimi tre anni ed un Piano di
ammodernamento e di nuove sistemazioni delle strutture ospedaliere.
Nel
piano dei servizi sociali vanno previsti i seguenti progetti speciali, intesi
anche come utilizzo ed integrazione delle strutture esistenti:
-
difesa e promozione della salute e dell'infanzia;
-
iniziative e strutture di sostegno per i problemi degli anziani;
-
servizi sociali per handicappati;
-
tutela sanitaria dei luoghi di lavoro;
-
tutela dell'ambiente».
Per
il triennio 1973-1975 è stata fissata la seguente ripartizione di massima
delle spese della Regione Umbria: agricoltura 25%; lavori pubblici 20%, settori
produttivi extra-agricoli 10%, servizi sociali e
sanitari 25%, demanio e oneri non ripartibili 20%.
Unità locale sanitaria
e sociale o unità locale dei servizi
Nella
tabella che avevamo inserito nel n. 15 (luglio-settembre 1971) di Prospettive assistenziali
avevamo affermato che all'unità locale
dovevano essere attribuite le competenze in materia di: «concorso alla
programmazione locale, comprensoriale, regionale e nazionale; piani
urbanistici locali; servizi sanitari di base, ambulatori, distribuzione di
medicinali, ospedali di zona; servizi sportivi e ricreativi, servizi familiari
(presso la famiglia d'origine, di affidamento familiare, di adozione, di
focolari e pensionati inseriti nelle comuni case di abilitazione, esecuzione
dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei riguardi dei minori);
prestazioni economiche a carattere temporaneo; altri servizi d'interesse locale».
Assumendo
come base l'indicazione contenuta nella proposta di legge del Comune di Settimo che la zonizzazione del territorio deve «essere
tale da consentire in prospettiva l'unificazione nella zona, per quanto
concerne la direzione politico-amministrativa, dei servizi di base sanitari,
assistenziali, scolastici, ricreativi e sociali» (art. 5), abbiamo redatto una
bozza-proposta di consorzio intercomunale che pubblicheremo sul prossimo numero.
Il previsto consorzio comprende tutti i servizi di base e non è limitato ai
servizi sanitari e sociali, come previsto ad esempio dalla bozza di consorzio proposto dal dipartimento di sicurezza sociale
della Regione Emilia-Romagna (circolare del
22-3-1973) o dallo statuto del comprensorio di Faenza (4).
La
nostra opinione è che si debba andare, a lungo termine, alla rifondazione del
Comune (cosa che fra l'altro richiede una adeguata
dimensione territoriale e demografica), e a breve e medio termine alla
aggregazione nell'unità locale di tutti i servizi di base. Solo in tal modo è
possibile, a nostro parere, da un lato, una gestione unitaria e partecipata dei
servizi sanitari, sociali, abitativi, ricreativi, culturali, anagrafici, di
polizia urbana e d'altro lato, il concorso effettivo dell'ente locale, dei cittadini
e delle forze sindacali e sociali del territorio, alla programmazione locale,
comprensoriale, regionale e nazionale.
Naturalmente
la creazione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali è un fatto
molto positivo: occorre però vedere se ciò è una tappa
intermedia o un obiettivo finale.
A
questo riguardo assume una particolare importanza l'istituzione dei distretti
scolastici previsti dalla legge nazionale n. 477 del 30-7-
A
livello di distretto sarà istituito il consiglio scolastico distrettuale,
organo di partecipazione democratica alla gestione della scuola, presieduto da
un membro eletto nel suo seno dal consiglio stesso, e composto dai rappresentanti
eletti dei comuni compresi nel territorio del distretto, del
personale direttivo e docente della scuola statale e non statale, dei
genitori degli alunni, delle forze sociali rappresentative di interessi
generali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Il
distretto scolastico avrà funzioni di proposta e di promozione per ciò che
attiene all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture
scolastiche, nonché, secondo le direttive generali del
Ministro per la pubblica istruzione e di intesa con gli organi provinciali e
regionali, per le attività di sperimentazione, per le attività integrative
della scuola, per le attività di assistenza scolastica educativa, di
orientamento, di assistenza medico-psico-pedagogica,
per le attività di educazione permanente; compiti consultivi e di proposta al
provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione per la
migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di
legge per il personale stesso, nonché per l'inserimento nei programmi
scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà
locali.
Ai
distretti potranno essere affidati o delegati dalla regione compiti
di assistenza scolastica.
Il
distretto avrà la gestione dei fondi necessari per il proprio
funzionamento.
I
decreti delegati stabiliranno inoltre:
a) i criteri per la definizione dell'ambito
territoriale dei distretti scolastici. Essi terranno conto
della consistenza numerica della popolazione, della sua dislocazione e delle
esigenze particolari determinate dalla situazione socio-economica
del territorio;
b)
il numero minimo e massimo dei componenti del
consiglio scolastico distrettuale, la ripartizione delle rappresentanze e le
relative modalità di elezione;
c)
le norme per l'esercizio delle funzioni attribuite al distretto, le cui
competenze non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli istituti e
circoli didattici, né comprendere materie di stato giuridico del personale
scolastico;
d)
le norme concernenti i rapporti con l'amministrazione
scolastica, la regione e gli altri enti locali, nonché le modalità per il
coordinamento interdistrettuale su base provinciale e regionale;
e) le modalità per assicurare la
pubblicità dei pareri e delle deliberazioni del consiglio».
La
coincidenza dell'ambito territoriale dei distretti scolastici con quello delle
unità locali rappresenta un obiettivo da raggiungere se si vuole evitare uno
scollegamento fra scuola, sanità e servizi sociali.
(1) Il testo della
legge 30-3-1971, n. 118, è stato pubblicato sul n. 14 di Prospettive assistenziali.
(2) Testo della legge
27-12-1973, n. 908, «Assegnazione
straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei
fondi per l'assistenza sanitaria a favore dei mutilati ed invalidi civili,
stanziati ai sensi dell'articolo 31 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Modifica
ed integrazione di alcuni articoli della stessa legge
30 marzo 1971, n. 118».
Art. 1
È autorizzata
l'assegnazione straordinaria di lire 50 miliardi ad integrazione dei fondi
stanziati, ai sensi dell'articolo 31, punto 2),
lettera a), della legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria a
favore dei mutilati e invalidi civili.
Art. 2
All'onere di cui al
precedente articolo, si provvede con l'entrata derivante dal prelevamento di
corrispondente importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato «Ministero del tesoro - Conto speciale per il ripiano delle
gestioni mutualistiche e per l'avvio della riforma sanitaria».
Il Ministro per il
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Il primo e secondo
comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
sostituiti dai seguenti:
« La commissione
sanitaria provinciale è composta:
dal medico provinciale
che la presiede;
da un ispettore medico
del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato provinciale del
lavoro tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o
del lavoro;
da un medico designato
dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge
23 aprile 1965, n. 458.
La commissione può
disporre accertamenti diagnostici presso centri sanitari pubblici o enti
ospedalieri.
Qualora si tratti di
accertare anomalie neuropsichiche
la commissione è integrata da un medico specializzato in discipline neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso
ospedali o cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche,
designato dall'ordine dei medici della provincia.
In questa ipotesi, in caso di parità, prevale il voto del
presidente».
Art. 4
All'articolo
9
della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente comma:
«Le commissioni
sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai
precedenti articoli 7 e 8».
Art. 5
All'articolo
10
della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente comma:
«Con decreto del
Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai
componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione».
(3) Le nostre critiche
erano contenute nell'editoriale dello stesso n. 21.
(4) La documentazione
relativa al comprensorio di Faenza può essere richiesta all'Ufficio del piano
comprensoriale - Comune di Faenza.
www.fondazionepromozionesociale.it