Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo
1974
LEGGI REGIONALI
REGIONE TOSCANA -
LEGGE 3 AGOSTO 1973, n. 46
INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI, LORO CONSORZI E
COMUNITÀ MONTANE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA E SOCIALE NEI SETTORI
DELLA MATERNITÀ, DELL'INFANZIA E
DEI GIOVANI IN ETÀ EVOLUTIVA
Articolo 1
Fino all'istituzione delle unità
sanitarie locali e di servizio sociale,
I consorzi di cui alla presente
legge possono assicurare servizi sanitari e sociali previsti da altre leggi
regionali.
I comuni possono consorziarsi anche
con le province.
Articolo 2
Gli enti di cui all'art. 1 svolgono
attività preventiva, riabilitativa e di assistenza
sociale con particolare riferimento:
a) alla tutela della maternità e dell'infanzia
con attività di assistenza e consulenza pre-matrimoniale,
di prevenzione prenatale, post-natale e d'igiene della gravidanza, al fine di
eliminare i fattori della mortalità infantile e delle minorazioni di carattere
psico-fisico;
b) all'assistenza sanitaria e
sociale alla gestante, alla madre, all'infanzia ed ai giovani in età evolutiva
con particolare riguardo per quelli affetti da handicaps
psico-fisici nei confronti dei quali deve effettuarsi
anche la necessaria assistenza psico-pedagogica;
c) alla riabilitazione dei soggetti
in età evolutiva, che presentino handicaps di carattere fisico, psichico e sensoriale, attraverso
l'utilizzazione di servizi aperti di tipo ambulatoriale o a esternato inseriti
nel territorio e di servizi di assistenza domiciliare. Tali servizi devono
porsi in rapporto con le altre strutture sanitarie e sociali ed in alternativa alla istituzionalizzazione dell'infanzia e dei
giovani.
Le prestazioni di assistenza
sociale, psico-pedagogica e di riabilitazione a questi
soggetti sono finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti ed a
favorire la loro partecipazione alla vita familiare, scolastica, sociale e
produttiva.
Gli enti di cui all'art. 1 formulano
proposte al
Gli enti possono inoltre formulare
proposte in ordine alla eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici, al lavoro protetto e ad altre attività
dei settori considerati dalla presente legge, che rientrino fra le competenze
regionali.
Le proposte degli enti sono
esaminate dagli organi consiliari in via prioritaria.
Articolo 3
Gli interventi di cui al precedente
art. 2 sono attuati in collaborazione con il soggetto ed il suo nucleo
familiare.
Per lo svolgimento delle loro attività gli enti possono avvalersi, anche attraverso
convenzioni, delle strutture e dei presidi sanitari pubblici ritenuti utili e
idonei per il raggiungimento delle finalità della legge. Possono altresì
convenzionarsi con quelle istituzioni private sulle quali sia
stato espresso giudizio di idoneità da parte della Regione.
Articolo 4
Gli statuti dei servizi prevedono
oltre all'assemblea, al consiglio direttivo ed al presidente, organi di
partecipazione popolare alla programmazione, gestione
e controllo delle attività. Tali organi sono altresì previsti con regolamento
dai comuni che gestiscono direttamente i servizi.
Dei predetti organi fanno parte le
formazioni sociali presenti nel territorio, e, comunque,
le associazioni rappresentative dei soggetti handicappati, le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni femminili.
È garantita la presenza delle
minoranze dei consigli comunali nelle assemblee dei
consorzi. La sede del consorzio è fissata presso uno
dei comuni consorziati.
Articolo 5
a) la situazione esistente nel
territorio di competenza relativamente ai servizi
necessari alla erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2;
b) le eventuali iniziative in atto
nel territorio da parte di enti pubblici e privati;
c) la specifica forma di intervento che si vuol realizzare, se in proprio o
convenzionato.
Gli enti che richiedono un
contributo per l'incremento o per l'ampliamento di servizi già esistenti
allegano il bilancio di attività dell'ultimo anno
specificando quali sono le attrezzature già disponibili ed il numero e la
qualifica del personale addetto.
Le richieste di contributo formulate dagli enti, sono prodotte entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il trenta
aprile di ciascun anno.
Articolo 6
Per le iniziative di potenziamento
dei servizi esistenti, il contributo agli enti non può superare il 40 per
cento della spesa documentata.
Il contributo è erogato ad
esaurimento dello stanziamento di un miliardo di lire.
Articolo 7
Il consiglio regionale approva su proposta della giunta, un programma annuale
d'intervento, ispirato a criteri di programmazione nelle scelte, con allegato
il relativo piano di finanziamento, tenendo conto delle indicazioni contenute
nelle richieste degli enti di cui al precedente art. 5.
Il Presidente della giunta regionale
eroga con proprio decreto i contributi deliberati dal consiglio
con il piano di finanziamento di cui al precedente comma.
La giunta regionale assicura il
coordinamento e la funzionalità dei servizi
finanziati, in conformità al programma annuale di intervento.
Ogni anno entro il trenta aprile i
destinatari dei contributi, inviano alla giunta regionale una relazione sui risultati e l'attività svolte.
Articolo 8
Per l'attuazione della presente
legge è autorizzata, per il corrente esercizio, la spesa di Lire 500.000.000
alla quale è fatto fronte con il fondo previsto al
cap. 46/25 del bilancio per l'anno finanziario 1972 appositamente istituito con
separato provvedimento legislativo.
Per gli esercizi successivi
la spesa annua ammontante a L. 1.000.000.000 troverà il finanziamento nei relativi
capitoli di bilancio.
La maggiore spesa annua di L. 500.000.000 rispetto alla
somma prevista per il corrente anno, sarà fronteggiata con la maggiore entrata
derivante dall'aumento pari al 100 per cento della tassa di circolazione che
dal 1974 passa da Lire
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