Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo
1974
PROPOSTE DI LEGGE
PROPOSTA DI LEGGE N.
171 DELLA REGIONE TOSCANA
INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E DELEGA DI
FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI
Titolo I
Interventi di sostegno
economico e per l'istituzione di servizi di assistenza
sociale - Delega di funzioni agli Enti Locali
Art.
1
Finalità
Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo
della persona umana, in attuazione dell'articolo 4 dello statuto, sono
stabiliti interventi per assicurare prestazioni e servizi di assistenza
sociale, con le forme e le modalità contenute nella presente legge.
Art.
2
Soggetti e fini
dell'intervento
L'assistenza sociale è volta a
garantire ad ogni persona mezzi adeguati ad assicurare il soddisfacimento
delle esigenze vitali.
In particolare, l'assistenza sociale
deve tendere:
a) a prevenire o rimuovere
situazioni di abbandono e di bisogno;
b) ad assicurare il mantenimento od
il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero,
l'inserimento in altro nucleo, ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel
proprio ambiente sociale;
c) a favorire il
recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psicofisiche
ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente di lavoro o scolastico.
Art.
3
Modalità d'intervento
Le finalità di cui al precedente
articolo si realizzano con:
a) istituzioni di servizi sociali e di assistenza domiciliare;
b) interventi di sostegno economico,
mediante erogazione di assegni integrativi che consentano
il mantenimento, l'educazione e l'assistenza dei minori, nonché l'assistenza
ed il mantenimento degli adulti inabili al lavoro e, comunque, privi di
sufficienti mezzi di sussistenza.
Tali interventi sono erogati
direttamente a favore dell'interessato oppure, nel caso dei minori
o di adulti, comunque incapaci, a favore del capo famiglia. Interventi di
sostegno economico possono essere erogati, inoltre, a favore del capo famiglia di un nucleo di adozione o di affidamento di un
minore o del capo famiglia di un nucleo ospitante un adulto inabile al lavoro;
c) interventi occasionali di
sostegno economico a favore di persone che, in via temporanea o per
circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari
di bisogno e non dispongono di adeguate risorse
finanziarie:
d) istituzione di
centri di vacanza per minori, organizzati in vita comunitaria.
Art.
4
Interventi di ricovero
Il ricovero ed il mantenimento di
minori e di adulti, inabili al lavoro o anziani,
presso istituzioni assistenziali, è eccezionalmente e temporaneamente consentito,
previo accertamento dell'impossibilità di assicurare gli interventi di cui
all'art. 3 della presente legge, e, in caso di urgenza, per il tempo
strettamente necessario a realizzare i medesimi.
Art.
5
Centri di vacanza
L'istituzione e la gestione dei
centri di cui alla lettera d) dell'art. 3 è sottoposta ad autorizzazione
annuale.
Apposito regolamento regionale stabilisce i
presupposti per le autorizzazioni indicate al primo comma e le modalità del
controllo igienico sanitario, sociale e contabile, nei confronti degli enti
gestori, sia pubblici che privati, disciplinando, altresì, l'adozione dei
provvedimenti di diffida e di revoca delle autorizzazioni, nel caso di
irregolarità o di non osservanza delle disposizioni impartite.
Il regolamento, in particolare,
determina:
- i requisiti e le
caratteristiche di località, ambienti ed attrezzature;
- il numero ed i requisiti
professionali del personale addetto ai centri;
- gli accertamenti sanitari e le
misure di profilassi igienica cui devono sottoporsi
gli utenti ed il personale;
- le registrazioni e le
documentazioni obbligatorie;
- i servizi prescritti per i diversi
tipi di soggiorno;
- le modalità e la periodicità delle
visite ispettive.
Il regolamento interno degli enti
gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai
locali dei centri di vacanza.
Minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali, non possono costituire motivo di esclusione
dal soggiorno nei centri.
Art.
6
Idoneità dei nuclei
ospitanti e delle strutture di ricovero
I criteri per l'accertamento e per
la determinazione dei requisiti di idoneità dei
nuclei familiari di cui al punto b) dell'art. 2 sono stabiliti dai comuni, o,
per gli interventi di loro competenza, dalle province e dovranno essere tali da
assicurare un ambiente familiare atto a realizzare le finalità di recupero, di
assistenza, di educazione e di formazione indicate negli artt.
2 e 3.
I servizi sociali indicati alla
lettera a) dell'articolo 3, qualora consistano in strutture di ricovero, ivi
comprese case-albergo e nuclei comunitari, devono essere istituiti in
conformità alle condizioni stabilite da un regolamento che sarà emanato dal
Consiglio regionale.
I servizi di cui ai
comma precedente, quando non siano istituiti direttamente dagli enti
locali territoriali, sono sottoposti a preventiva autorizzazione.
Art.
7
Interventi di
competenza regionale
Gli interventi di competenza
regionale in materia di assistenza sociale e, in
particolare, gli interventi a favore degli appartenenti alle categorie
post-belliche: ex combattenti, ex partigiani, ex prigionieri di guerra ed
internati militari, ex deportati ed internati civili, invalidi civili per fatti
di guerra, invalidi per residuati bellici, nei limiti di cui ai DLL 31 luglio
1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, dei profughi e dei rimpatriati di cui
alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive modificazioni, nonché degli inabili
al lavoro, il cui mantenimento è posto a carico della Regione ai sensi
dell'art. 1 lettera a) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, sono attuati per i fini
di cui all'art. 2, con le modalità indicate ai precedenti artt.
3 e 4.
Gli interventi a favore di minori ed
anziani, il cui mantenimento, a qualsiasi titolo, è attualmente
posto a carico della Regione, ai sensi dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n.
9, sono attuati per i fini di cui all'art. 2, con le modalità di cui ai
precedenti artt. 3 e 4.
Art.
8
Provvidenze economiche
a favore di hanseniani e TBC
Le provvidenze economiche previste
dalla legge 3 giugno 1971, n.
Art.
9
Delega delle funzioni
di competenza regionale ed indirizzi generali
Le funzioni di cui all'art. 7, nonché quelle di autorizzazione di cui all'art. 5 ed ultimo
comma dell'art. 6, sono delegate ai comuni, che le esercitano, a norma dell'art.
65 dello statuto, secondo i seguenti indirizzi generali:
a) i servizi e le strutture
utilizzati per la realizzazione degli interventi, dovranno essere rivolti
alla generalità della popolazione, con esclusione di destinazioni di carattere
settoriale o per categorie di cittadini;
b) sarà assicurata la partecipazione
degli utenti e degli operatori alla gestione sociale delle strutture di tipo comunitario di cui al secondo comma dell'art. 6.
Le autorizzazioni di cui agli artt. 5 e 6 sono rilasciate dal comune in cui trovansi le
strutture di ricovero od il centro di vacanza.
Gli interventi di cui all'art. 7
sono effettuati dal comune di residenza
dell'assistito. Detti interventi possono, altresì, essere attuati a favore di
non residenti, previo accertamento della necessità ed urgenza della
prestazione da effettuare. Dell'intervento attuato è
data comunicazione ai comune di residenza
dell'assistito.
I provvedimenti di ricovero ai sensi
dell'art. 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931,
n. 773, sono delegati ai comuni, che li attuano con i limiti previsti
dall'art. 4 della presente legge e nel caso di non residenti con le condizioni
di cui al comma precedente.
Sono altresì delegate ai comuni di
residenza dei beneficiari, le funzioni di cui al precedente art. 8, nonché l'erogazione degli assegni di cui alla legge
regionale 13 gennaio 1973, n. 4.
Titolo II
Controversie di
spedalità e delega di funzioni agli enti locali
Art.
10
Delega delle decisioni
delle controversie di spedalità
La decisione delle controversie tra
comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, enti
ospedalieri ed istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza per il rimborso delle spese di spedalità, di soccorso e di
assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o
statutarie, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a
norma dell'art. 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, è delegata
alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o l'istituzione che ha erogato
la prestazione, ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 1 lettera c) , seconda
parte, del DPR 15 Gennaio 1972, n. 9, alla provincia nel cui territorio si
trova il comune di residenza del ricoverato.
Qualora, nel corso del procedimento, siano accertati
interessi patrimoniali della provincia, la controversia è decisa dalla giunta
regionale.
Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali antitubercolari sono
decise dalla giunta regionale.
Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo potranno
essere delegate dalla giunta regionale al suo presidente.
Art.
11
Contestazione del
debito
L'ente o istituzione che effettua il ricovero, provvede a darne comunicazione scritta
agli enti presunti debitori, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione.
Dopo tre mesi di ricovero e, comunque, all'atto della dimissione del beneficiario della
prestazione, l'ente ricoverante comunica all'ente ritenuto debitore la
distinta delle spese sostenute, indicando il titolo su cui si fonda il credito
e richiedendone il pagamento.
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, l'ente che
intenda contestare in tutto o in parte il debito, deve produrre all'ente
ricoverante motivata opposizione.
In caso di omessa
opposizione, il debito si intende riconosciuto a tutti gli effetti.
Tutte le comunicazioni, nonché l'inoltro delle opposizioni, vengono effettuate con
lettera raccomandata.
Art.
12
Decisione delle
controversie
Per la decisione delle controversie,
l'ente ricoverante trasmette alla provincia l'opposizione pervenuta,
unitamente alle proprie controdeduzioni, nonché ogni altro elemento utile per la decisione.
La provincia decide la controversia
sulla base dei motivi contenuti nell'opposizione, nonché
di ogni altro elemento istruttorio che ritenga utile acquisire.
Qualora, nel corso dell'istruttoria,
emergano fondati motivi per ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di
competenza di altro ente, la provincia dà
comunicazione a quest'ultimo dei termini essenziali della controversia,
assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per formulare le proprie
deduzioni.
Trascorso il termine assegnato, la
provincia decide la controversia, indica l'ente tenuto al pagamento ed emette
l'ordine relativo ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
125 del DPR 5 febbraio 1891, n. 99.
Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 la provincia, acquisti
gli atti relativi, li trasmette alla giunta regionale per i provvedimenti di
competenza.
Art.
93
Delega
dell'apposizione del visto di esecutorietà e di
esecutività
L'apposizione dei
visto di esecutorietà sull'elenco di persone tenute al rimborso delle
spese di ricovero, predisposto ai sensi della legge 3 dicembre 1931, n. 1580,
è delegata alla provincia, nel cui territorio ha sede l'ente creditore, che vi
provvede, previa cancellazione delle partite contestate.
L'apposizione del visto di esecutività di cui all'art. 35 della legge 30 dicembre
1923, n. 2841, sugli elenchi annuali dei comuni tenuti al rimborso delle spese
di spedalità non contestate, è delegata alla provincia, nel cui territorio ha
sede l'ente creditore, che vi provvede, previo accertamento della regolarità
della procedura ed eventuale cancellazione delle partite ritenute contestate
od irregolari.
Titolo III
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti comunali di assistenza,
riordinamento e delega di funzioni agli enti locali
Art.
14
Delega di funzioni
concernenti le I.P.A.B.
Tutte le funzioni amministrative di
cui all'art. 1 lettera a) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, concernenti le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,
già disciplinate con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché con i relativi regolamenti di
esecuzione, ad eccezione di quelle indicate nell'articolo seguente, sono
delegate ai comuni nel cui territorio ha sede istituzione. In particolare sono
delegate le funzioni concernenti: la vigilanza ispettiva, l'approvazione o la
costituzione d'ufficio di federazioni, il coordinamento, la sospensione o lo
scioglimento di amministrazioni, la nomina di
commissari, le approvazioni delle modifiche statutarie.
Le funzioni sopra dette sono
eccezionalmente delegate alla provincia qualora le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza svolgano prevalente attività di
competenza propria delle province stesse.
I comuni e le province esercitano la
delega, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, attenendosi ai seguenti
indirizzi:
a) i provvedimenti saranno diretti a
superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;
b) sarà assicurato il coordinamento dell'attività degli enti e l'adattamento degli statuti alla
disciplina contenuta nella presente legge;
c) saranno favorite la riconversione
e l'utilizzazione dei servizi delle IPAB secondo le finalità e le modalità
d'intervento previste dal titolo I della presente legge.
La gestione temporanea di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, nel
caso previsto dall'art. 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è affidata ad
un commissario nominato dal comune, o, nel caso contemplato dal terzo comma del
presente articolo, dalla provincia nel cui territorio ha sede l'istituzione.
L'indennità spettante al commissario
è a carico dell'istituzione stessa, salvo rivalsa contro chi
di ragione.
Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria.
Art.
15
Funzioni esercitate
direttamente dalla Regione
Sono esercitate direttamente dalla
Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, numero 6972 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché con
i relativi regolamenti d'esecuzione, concernenti la costituzione, il concentramento,
il raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie
relative alle fusioni e alla mutazione dei fini, le trasformazioni e la
estinzione.
Le funzioni di cui al secondo comma
del presente articolo sono di competenza della giunta regionale, che le
esercita nel quadro degli indirizzi di programmazione
nel settore della sicurezza sociale approvati dal consiglio regionale.
I provvedimenti di cui al primo
comma, sono adottati con deliberazione del consiglio regionale,
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione.
Art.
16
Organi di amministrazione delle I.P.A.B.
Il consiglio di amministrazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dura in carica un
quinquennio ed è composto da cinque membri eletti dal comune, nel cui
territorio ha sede l'istituzione.
Nel caso in cui l'istituzione estenda la propria attività a favore delle popolazioni di
più comuni, l'elezione dei componenti l'organo di amministrazione è disposta
dal comune in cui ha sede l'istituzione, indicata dallo statuto, previa consultazione
degli altri comuni interessati.
Nella nomina degli amministratori,
dovrà essere assicurata una rappresentanza delle minoranze consiliari.
Nel caso delle istituzioni di cui al
terzo comma dell'art. 14 i membri del consiglio di amministrazione
sono nominati in ragione di 3 dalla provincia e di 2 dal comune nel cui
territorio ha sede l'istituzione, rimanendo invariata ogni altra disposizione.
Sono soppressi i sindaci revisori,
ove esistano. Nella prima seduta, il consiglio d'amministrazione elegge fra i
suoi componenti il presidente. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti
delle istituzioni sono adattati alla disciplina contenuta nel presente
articolo.
Art.
17
Delega di funzioni
concernenti gli E.C.A.
Le funzioni relative
agli enti comunali di assistenza. disciplinate
dalla legge 3 giugno 1937, numero 847 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernenti, in particolare, la integrazione dei bilanci, l'approvazione della
relazione contenente il consuntivo dell'attività decorsa e il programma
futuro, la vigilanza, la sospensione e lo scioglimento degli organi
amministrativi e la nomina dei commissari, sono delegate al comune nel cui
territorio ha sede ciascun ente e saranno esercitate, ai sensi dell'art. 65
dello statuto, secondo i seguenti indirizzi:
a) gli interventi
di sostegno finanziario saranno disposti dopo l'approvazione della relazione
di cui al presente comma;
b) l'approvazione sarà subordinata
alla positiva valutazione dell'attività e dei
programmi dell'ente, i quali, nei limiti delle proprie finalità, stabilite
dall'art. 7 della legge 3 giugno 1937, n. 847, dovranno coordinarsi
all'attività svolta dai comuni, secondo i principi fissati dalla presente
legge.
Art.
18
Delega di funzioni
concernenti i comitati di soccorso e le istituzioni private di
assistenza
Le funzioni relative
alle istituzioni private di assistenza ed a,i comitati di
soccorso, disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché con i relativi regolamenti di esecuzione,
concernenti in particolare: l'attività ispettiva, l'autorizzazione a promuovere
pubbliche sottoscrizioni, la facoltà di chiudere istituzioni con fini di
ricovero per abuso della pubblica fede o per cattivo funzionamento, sono
delegate ai comuni in cui hanno sede le istituzioni.
Titolo IV
Ambiti territoriali e
coordinamento degli interventi di assistenza sociale
Art.
19
Ambiti territoriali -
Consorzi - Indirizzo integrativo
Le funzioni amministrative delegate
agli enti locali territoriali con la presente legge dovranno essere esercitate,
ai sensi dell'art. 65 dello statuto, in modo da assicurare l'organizzazione ed
il coordinamento dei servizi secondo gli ambiti territoriali determinati dalla
legge regionale sulle zone d'intervento nei campi
della sanità e dell'assistenza sociale.
A tal fine gli enti locali, potranno
costituirsi in consorzio, secondo gli ambiti di cui sopra, ai sensi degli art.
156 e segg. del RD 3 marzo 1934, ovvero in altre forme
associative.
Gli enti locali territoriali
esercitano le funzioni loro delegate, osservando, in particolare il seguente
indirizzo:
- saranno istituiti comitati di base,
rappresentativi delle forze sociali e sindacali democratiche presenti nel territorio, con funzioni consultative e di
controllo sulla gestione dei servizi, sia nell'ambito territoriale di cui alla
legge regionale sulle zone di intervento nei campi della sanità e
dell'assistenza sociale, sia in ambiti territoriali più ristretti individuati
dai comuni stessi, a ciò delegati dalia predetta legge regionale.
Art.
20
Coordinamento degli
interventi di assistenza sociale
I comuni appartenenti a una zona socio-sanitaria pluricomunale,
coordineranno fra loro i servizi di cui all'art. 3 della presente legge.
A tale scopo potranno essere
utilizzati i consorzi o le altre forme associative di cui al
precedente art. 19, con il compito di gestire anche le leggi regionali.
Onde evitare duplicazioni di servizi
e assicurare una organica utilizzazione delle
strutture esistenti, le province, fino all'entrata in funzione dei consorzi di
cui sopra, coordineranno i loro servizi con i comuni territorialmente
interessati, comunicando tempestivamente le prestazioni effettuate o i
contributi erogati, al comune di residenza del soggetto assistito.
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti comunali di
assistenza, i consorzi provinciali antitubercolari e tutti gli altri enti o
associazioni, pubblici o privati, che, per specifiche competenze legislative o
statutarie, attuano interventi di assistenza sociale, comunicheranno
tempestivamente le prestazione effettuate o i contributi erogati, al comune di
residenza del soggetto assistito.
Il comune predispone i criteri per
determinare l'ammontare dell'assegno integrativo di cui alla lettera b)
dell'art. 3, evitando il cumulo con interventi
assicurati da altri enti.
Titolo V
Modalità di
finanziamento delle funzioni delegate e contributi alle spese per le funzioni
proprie dei comuni
Art.
21
Finanziamento delle
funzioni delegate ai Comuni
Per il finanziamento delle funzioni
delegate con l'art. 9, nonché per l'integrazione dei
bilanci di cui all'art. 17 della presente legge, è autorizzata la spesa annua
di L. da ripartirsi fra i comuni con le seguenti
modalità:
a) per il 35 per cento in proporzione
diretta alla popolazione residente nel territorio di ciascun comune, secondo
gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;
b) per il 35 per cento in
proporzione inversa alle condizioni socio-economiche
del territorio di ciascun comune, determinate sulla base della tabella allegata
alla presente legge, da aggiornarsi annualmente con deliberazione della giunta
regionale;
c) per il 30 per cento in base ai
programmi di intervento presentati dai comuni.
Art.
22
Ripartizione del
finanziamento
Le somme di cui al precedente art.
21, lettere a), b), sono ripartite tra gli enti delegati e, di norma,
liquidate, in unica soluzione, con deliberazione della giunta regionale, entro
il 31 gennaio di ogni anno, e, nella prima
applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in
vigore.
Qualora non sia possibile provvedere
alla liquidazione di cui al comma precedente entro la data stabilita, con
deliberazione della giunta regionale sarà erogato
agli enti delegati, entro il medesimo termine, un acconto in misura non inferiore
ad un terzo della cifra liquidata per lo stesso titolo nell'esercizio finanziario
precedente,
Art.
23
Presentazione e
finanziamento dei programmi di intervento
I programmi di intervento
di cui alla lettera c) dell'art. 21, redatti e presentati secondo i criteri e
nei termini stabiliti con deliberazione del consiglio regionale, sono proposti
dagli enti delegati in base a direttive che saranno impartite entro il 30
settembre di ogni anno, dal consiglio regionale, ai sensi dell'art. 65 dello
statuto, e con le quali, saranno indicati gli obiettivi prioritari che, nel
quadro della programmazione regionale, dovranno essere perseguiti nell'anno
solare successivo.
Qualora il consiglio regionale non
provveda entro il termine di cui al comma precedente, gli enti delegati
trasmettono comunque i propri programmi d'intervento
entro il 30 novembre alla giunta regionale.
Il consiglio regionale approva
annualmente, su proposta della giunta, il piano di
ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei programmi di intervento di cui
al primo comma del presente articolo.
Le somme di cui al precedente comma,
eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate
nel successivo esercizio, con l'approvazione del
piano annuale ad esso relativo.
Art.
24
Rendiconto delle spese
per le funzioni delegate
Gli enti delegati trasmettono
annualmente, entro il 15 gennaio alla giunta regionale, una
relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che
saranno predisposti dalla giunta medesima, sui risultati raggiunti
nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto relativo alle
spese sostenute, compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo art. 26.
La relazione ed i prospetti devono
contenere altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati per la
stessa materia.
Le somme non impegnate
dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in diminuzione
di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli
altri enti nella ripartizione di cui all'art. 22.
Art.
25
Relazione annuale al
Consiglio
La giunta presenta annualmente al
consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi,
contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate e tutti gli
altri elementi. compresi i dati relativi alle funzioni
proprie degli enti delegati per la stessa materia che possano consentire al
consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.
Art.
26
Oneri finanziari
aggiuntivi
Gli oneri finanziari aggiuntivi di
funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30
aprile 1973, n. 30, sono stabiliti complessivamente in L.
...
Ai fini della ripartizione della
somma di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmettono alla giunta
regionale, entro il termine stabilito dall'art. 24, la documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su
di essi per effetto della delega. Nella documentazione dovrà essere indicata la
disponibilità e le ulteriori necessità di personale comandato e di beni
regionali.
La giunta, in base alla suddetta
documentazione, elabora uno schema triennale di ripartizione dei mezzi
finanziari del personale da comandare e dei beni
regionali da assegnare agli enti delegati e lo sottopone al loro esame, anche
al fine degli accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma e
sull'ammontare degli oneri finanziari di cui al sesto comma dell'art. 13 della
legge 30 aprile 1973, n. 30.
Art.
27
Contributi alle spese
per i centri di vacanza e per le funzioni proprie dei Comuni
L'erogazione dei contributi è
subordinata all'esercizio delle funzioni negli ambiti territoriali di cui alla
legge regionale sulle zone d'intervento socio-sanitario.
Art.
28
Ripartizione dei
contributi
I contributi di cui al precedente
art. 27, sono ripartiti annualmente tra i comuni, con le modalità
previste dall'art. 21 nella misura, rispettivamente, del 25 per cento secondo
i criteri di cui alla lettera a); del 25 per cento secondo i criteri di cui
alla lettera b) e del 50 per cento secondo i criteri di cui alla lettera c).
Le percentuali di cui alle lettere
a), b), sono ripartite con il procedimento di cui all'art. 22; la percentuale
di cui alla lettera c) è ripartita con il procedimento previsto dall'art. 23,
con esclusione delle direttive previamente impartite
dal consiglio regionale.
I comuni sono tenuti a trasmettere i
dati di cui al secondo comma dell'art. 24.
Titolo VI
Imputazione della
spesa e disposizioni finali
Art.
29
Previsione e
imputazione della spesa
Alle spese derivanti
dall'applicazione della presente legge, previste in L.
... per l'esercizio delle funzioni delegate, in L.
... per oneri aggiuntivi di cui all'art. 26 e in L.
... per i contributi di cui all'art. 27, si farà fronte per il corrente
esercizio con ... e per gli esercizi successivi con ...
Art.
30
Disposizioni finali
Cessano di avere applicazione
tutte le norme di legge statali concernenti gli interventi di assistenza
sociale disciplinati dalla presente legge, ad eccezione di quelle
espressamente richiamate.
Sono abrogate tutte le disposizioni
in materia di beneficenza pubblica di cui alla legge regionale 5 giugno 1972,
n. 11, incompatibili con le norme della presente legge.
È abrogata la legge regionale 3
gennaio 1972, n. 3, nonché tutte le disposizioni che
prevedono interventi a favore dei comuni per attività di assistenza sociale,
di cui alla legge regionale 3 agosto 1973, n. 46.
www.fondazionepromozionesociale.it