Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo 1974

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 171 DELLA REGIONE TOSCANA

 

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E DELEGA DI FUNZIONI AGLI ENTI LOCALI

 

 

Titolo I

Interventi di sostegno economico e per l'istitu­zione di servizi di assistenza sociale - Delega di funzioni agli Enti Locali

 

Art. 1

Finalità

Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine eco­nomico e sociale che impediscono il pieno svi­luppo della persona umana, in attuazione dell'ar­ticolo 4 dello statuto, sono stabiliti interventi per assicurare prestazioni e servizi di assistenza sociale, con le forme e le modalità contenute nella presente legge.

 

Art. 2

Soggetti e fini dell'intervento

L'assistenza sociale è volta a garantire ad ogni persona mezzi adeguati ad assicurare il soddi­sfacimento delle esigenze vitali.

In particolare, l'assistenza sociale deve ten­dere:

a) a prevenire o rimuovere situazioni di abban­dono e di bisogno;

b) ad assicurare il mantenimento od il reinse­rimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero, l'inserimento in altro nucleo, ritenuto idoneo e, comunque, la permanenza nel proprio ambiente sociale;

c) a favorire il recupero dei soggetti social­mente disadattati od affetti da minorazioni psico­fisiche ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente di lavoro o scolastico.

 

Art. 3

Modalità d'intervento

Le finalità di cui al precedente articolo si rea­lizzano con:

a) istituzioni di servizi sociali e di assistenza domiciliare;

b) interventi di sostegno economico, median­te erogazione di assegni integrativi che consen­tano il mantenimento, l'educazione e l'assisten­za dei minori, nonché l'assistenza ed il manteni­mento degli adulti inabili al lavoro e, comunque, privi di sufficienti mezzi di sussistenza.

Tali interventi sono erogati direttamente a fa­vore dell'interessato oppure, nel caso dei mino­ri o di adulti, comunque incapaci, a favore del capo famiglia. Interventi di sostegno economico possono essere erogati, inoltre, a favore del ca­po famiglia di un nucleo di adozione o di affida­mento di un minore o del capo famiglia di un nu­cleo ospitante un adulto inabile al lavoro;

c) interventi occasionali di sostegno econo­mico a favore di persone che, in via temporanea o per circostanze eccezionali o urgenti, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno e non dispongono di adeguate risorse finanziarie:

d) istituzione di centri di vacanza per minori, organizzati in vita comunitaria.

 

Art. 4

Interventi di ricovero

Il ricovero ed il mantenimento di minori e di adulti, inabili al lavoro o anziani, presso istituzio­ni assistenziali, è eccezionalmente e tempora­neamente consentito, previo accertamento dell'impossibilità di assicurare gli interventi di cui all'art. 3 della presente legge, e, in caso di urgenza, per il tempo strettamente necessario a realizzare i medesimi.

 

Art. 5

Centri di vacanza

L'istituzione e la gestione dei centri di cui alla lettera d) dell'art. 3 è sottoposta ad autorizza­zione annuale.

Apposito regolamento regionale stabilisce i presupposti per le autorizzazioni indicate al pri­mo comma e le modalità del controllo igienico sa­nitario, sociale e contabile, nei confronti degli enti gestori, sia pubblici che privati, disciplinan­do, altresì, l'adozione dei provvedimenti di dif­fida e di revoca delle autorizzazioni, nel caso di irregolarità o di non osservanza delle disposizio­ni impartite.

Il regolamento, in particolare, determina:

- i requisiti e le caratteristiche di località, ambienti ed attrezzature;

- il numero ed i requisiti professionali del personale addetto ai centri;

- gli accertamenti sanitari e le misure di pro­filassi igienica cui devono sottoporsi gli utenti ed il personale;

- le registrazioni e le documentazioni obbli­gatorie;

- i servizi prescritti per i diversi tipi di sog­giorno;

- le modalità e la periodicità delle visite ispettive.

Il regolamento interno degli enti gestori deve consentire l'accesso e le visite, in particolare dei familiari, ai locali dei centri di vacanza.

Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, non possono costituire motivo di esclusione dal sog­giorno nei centri.

 

Art. 6

Idoneità dei nuclei ospitanti e delle strutture di ricovero

I criteri per l'accertamento e per la determi­nazione dei requisiti di idoneità dei nuclei fami­liari di cui al punto b) dell'art. 2 sono stabiliti dai comuni, o, per gli interventi di loro competenza, dalle province e dovranno essere tali da assicu­rare un ambiente familiare atto a realizzare le finalità di recupero, di assistenza, di educazione e di formazione indicate negli artt. 2 e 3.

I servizi sociali indicati alla lettera a) dell'ar­ticolo 3, qualora consistano in strutture di ricovero, ivi comprese case-albergo e nuclei comuni­tari, devono essere istituiti in conformità alle condizioni stabilite da un regolamento che sarà emanato dal Consiglio regionale.

I servizi di cui ai comma precedente, quando non siano istituiti direttamente dagli enti locali territoriali, sono sottoposti a preventiva autoriz­zazione.

 

Art. 7

Interventi di competenza regionale

Gli interventi di competenza regionale in ma­teria di assistenza sociale e, in particolare, gli interventi a favore degli appartenenti alle cate­gorie post-belliche: ex combattenti, ex partigiani, ex prigionieri di guerra ed internati militari, ex deportati ed internati civili, invalidi civili per fatti di guerra, invalidi per residuati bellici, nei limiti di cui ai DLL 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, dei profughi e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive modificazioni, nonché degli inabili al lavoro, il cui mantenimento è posto a carico della Regione ai sensi dell'art. 1 lettera a) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, sono attuati per i fini di cui all'art. 2, con le modalità indicate ai precedenti artt. 3 e 4.

Gli interventi a favore di minori ed anziani, il cui mantenimento, a qualsiasi titolo, è attual­mente posto a carico della Regione, ai sensi dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, sono attuati per i fini di cui all'art. 2, con le modalità di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

 

Art. 8

Provvidenze economiche a favore di hanseniani e TBC

Le provvidenze economiche previste dalla leg­ge 3 giugno 1971, n. 404, a favore degli hanse­niani e loro familiari a carico, nonché quelle sta­bilite dall'art. 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, a favore degli affetti da tbc e loro fami­liari a carico e l'erogazione dei rispettivi asse­gni, sono assicurati dalla Regione agli aventi di­ritto, residenti nei comuni della Toscana, anche quando si trovino ricoverati fuori dal territorio regionale, previo accertamento delle condizioni necessarie per la concessione.

 

Art. 9

Delega delle funzioni di competenza regionale ed indirizzi generali

Le funzioni di cui all'art. 7, nonché quelle di au­torizzazione di cui all'art. 5 ed ultimo comma dell'art. 6, sono delegate ai comuni, che le eserci­tano, a norma dell'art. 65 dello statuto, secondo i seguenti indirizzi generali:

a) i servizi e le strutture utilizzati per la rea­lizzazione degli interventi, dovranno essere ri­volti alla generalità della popolazione, con esclu­sione di destinazioni di carattere settoriale o per categorie di cittadini;

b) sarà assicurata la partecipazione degli uten­ti e degli operatori alla gestione sociale delle strutture di tipo comunitario di cui al secondo comma dell'art. 6.

Le autorizzazioni di cui agli artt. 5 e 6 sono rila­sciate dal comune in cui trovansi le strutture di ricovero od il centro di vacanza.

Gli interventi di cui all'art. 7 sono effettuati dal comune di residenza dell'assistito. Detti inter­venti possono, altresì, essere attuati a favore di non residenti, previo accertamento della neces­sità ed urgenza della prestazione da effettuare. Dell'intervento attuato è data comunicazione ai comune di residenza dell'assistito.

I provvedimenti di ricovero ai sensi dell'art. 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, sono delegati ai comuni, che li attuano con i li­miti previsti dall'art. 4 della presente legge e nel caso di non residenti con le condizioni di cui al comma precedente.

Sono altresì delegate ai comuni di residenza dei beneficiari, le funzioni di cui al precedente art. 8, nonché l'erogazione degli assegni di cui al­la legge regionale 13 gennaio 1973, n. 4.

 

Titolo II

Controversie di spedalità e delega di funzioni agli enti locali

 

Art. 10

Delega delle decisioni delle controversie di spe­dalità

La decisione delle controversie tra comuni, isti­tuti mutualistici ed assicurativi di diritto pubbli­co, enti ospedalieri ed istituzioni pubbliche di as­sistenza e beneficenza per il rimborso delle spe­se di spedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o statutarie, comprese quelle relative al manteni­mento degli inabili al lavoro a norma dell'art. 154 del TU approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773, è delegata alla provincia nel cui territorio ha sede l'ente o l'istituzione che ha erogato la prestazio­ne, ovvero, nell'ipotesi di cui all'art. 1 lettera c) , seconda parte, del DPR 15 Gennaio 1972, n. 9, alla provincia nel cui territorio si trova il comu­ne di residenza del ricoverato.

Qualora, nel corso del procedimento, siano ac­certati interessi patrimoniali della provincia, la controversia è decisa dalla giunta regionale.

Le controversie in cui siano parte i consorzi provinciali antitubercolari sono decise dalla giun­ta regionale.

Le funzioni di cui al secondo e terzo comma del presente articolo potranno essere delegate dalla giunta regionale al suo presidente.

 

Art. 11

Contestazione del debito

L'ente o istituzione che effettua il ricovero, provvede a darne comunicazione scritta agli enti presunti debitori, entro 5 giorni dalla data dell'ammissione.

Dopo tre mesi di ricovero e, comunque, all'atto della dimissione del beneficiario della prestazio­ne, l'ente ricoverante comunica all'ente ritenuto debitore la distinta delle spese sostenute, indi­cando il titolo su cui si fonda il credito e richie­dendone il pagamento.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comuni­cazione di cui al precedente comma, l'ente che intenda contestare in tutto o in parte il debito, deve produrre all'ente ricoverante motivata op­posizione.

In caso di omessa opposizione, il debito si in­tende riconosciuto a tutti gli effetti.

Tutte le comunicazioni, nonché l'inoltro delle opposizioni, vengono effettuate con lettera rac­comandata.

 

Art. 12

Decisione delle controversie

Per la decisione delle controversie, l'ente ri­coverante trasmette alla provincia l'opposizione pervenuta, unitamente alle proprie controdedu­zioni, nonché ogni altro elemento utile per la de­cisione.

La provincia decide la controversia sulla base dei motivi contenuti nell'opposizione, nonché di ogni altro elemento istruttorio che ritenga utile acquisire.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano fondati motivi per ritenere che il debito sia, in tutto o in parte, di competenza di altro ente, la provincia dà comunicazione a quest'ultimo dei termini essenziali della controversia, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per for­mulare le proprie deduzioni.

Trascorso il termine assegnato, la provincia decide la controversia, indica l'ente tenuto al pa­gamento ed emette l'ordine relativo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 125 del DPR 5 febbraio 1891, n. 99.

Per le controversie di cui al secondo e terzo comma dell'art. 10 la provincia, acquisti gli atti relativi, li trasmette alla giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 93

Delega dell'apposizione del visto di esecutorietà e di esecutività

L'apposizione dei visto di esecutorietà sull'elenco di persone tenute al rimborso delle spe­se di ricovero, predisposto ai sensi della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, è delegata alla provincia, nel cui territorio ha sede l'ente creditore, che vi provvede, previa cancellazione delle partite con­testate.

L'apposizione del visto di esecutività di cui all'art. 35 della legge 30 dicembre 1923, n. 2841, su­gli elenchi annuali dei comuni tenuti al rimborso delle spese di spedalità non contestate, è delega­ta alla provincia, nel cui territorio ha sede l'ente creditore, che vi provvede, previo accertamento della regolarità della procedura ed eventuale can­cellazione delle partite ritenute contestate od ir­regolari.

 

Titolo III

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed enti comunali di assistenza, riordinamento e delega di funzioni agli enti locali

 

Art. 14

Delega di funzioni concernenti le I.P.A.B.

Tutte le funzioni amministrative di cui all'art. 1 lettera a) del DPR 15 gennaio 1972, n. 9, concer­nenti le istituzioni pubbliche di assistenza e be­neficenza, già disciplinate con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed in­tegrazioni, nonché con i relativi regolamenti di esecuzione, ad eccezione di quelle indicate nell'articolo seguente, sono delegate ai comuni nel cui territorio ha sede istituzione. In particolare sono delegate le funzioni concernenti: la vigilan­za ispettiva, l'approvazione o la costituzione d'uf­ficio di federazioni, il coordinamento, la sospen­sione o lo scioglimento di amministrazioni, la no­mina di commissari, le approvazioni delle modifi­che statutarie.

Le funzioni sopra dette sono eccezionalmente delegate alla provincia qualora le istituzioni pub­bliche di assistenza e beneficenza svolgano pre­valente attività di competenza propria delle pro­vince stesse.

I comuni e le province esercitano la delega, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, attenendosi ai se­guenti indirizzi:

a) i provvedimenti saranno diretti a superare l'isolamento e l'emarginazione dei ricoverati;

b) sarà assicurato il coordinamento dell'atti­vità degli enti e l'adattamento degli statuti alla disciplina contenuta nella presente legge;

c) saranno favorite la riconversione e l'utiliz­zazione dei servizi delle IPAB secondo le finalità e le modalità d'intervento previste dal titolo I della presente legge.

La gestione temporanea di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, nel caso previsto dall'art. 49 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è af­fidata ad un commissario nominato dal comune, o, nel caso contemplato dal terzo comma del pre­sente articolo, dalla provincia nel cui territorio ha sede l'istituzione.

L'indennità spettante al commissario è a cari­co dell'istituzione stessa, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Entro sei mesi dalla nomina dovrà provvedersi alla ricostituzione dell'amministrazione ordina­ria.

 

Art. 15

Funzioni esercitate direttamente dalla Regione

Sono esercitate direttamente dalla Regione le funzioni disciplinate con legge 17 luglio 1890, nu­mero 6972 e successive modificazioni ed integra­zioni, nonché con i relativi regolamenti d'esecuzione, concernenti la costituzione, il concentra­mento, il raggruppamento, il frazionamento, il consorzio, le modificazioni statutarie relative alle fusioni e alla mutazione dei fini, le trasformazio­ni e la estinzione.

La Regione esercita comunque il potere di ini­ziativa già esercitata dal prefetto ai sensi dell'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Le funzioni di cui al secondo comma del presente articolo sono di competenza della giunta regionale, che le esercita nel quadro degli indi­rizzi di programmazione nel settore della sicu­rezza sociale approvati dal consiglio regionale.

I provvedimenti di cui al primo comma, sono adottati con deliberazione del consiglio regiona­le, pubblicata sul bollettino ufficiale della Re­gione.

 

Art. 16

Organi di amministrazione delle I.P.A.B.

Il consiglio di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dura in carica un quinquennio ed è composto da cinque membri eletti dal comune, nel cui territorio ha se­de l'istituzione.

Nel caso in cui l'istituzione estenda la propria attività a favore delle popolazioni di più comuni, l'elezione dei componenti l'organo di ammini­strazione è disposta dal comune in cui ha sede l'istituzione, indicata dallo statuto, previa con­sultazione degli altri comuni interessati.

Nella nomina degli amministratori, dovrà esse­re assicurata una rappresentanza delle minoran­ze consiliari.

Nel caso delle istituzioni di cui al terzo com­ma dell'art. 14 i membri del consiglio di ammi­nistrazione sono nominati in ragione di 3 dalla provincia e di 2 dal comune nel cui territorio ha sede l'istituzione, rimanendo invariata ogni altra disposizione.

Sono soppressi i sindaci revisori, ove esistano. Nella prima seduta, il consiglio d'amministra­zione elegge fra i suoi componenti il presidente. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre­sente legge, gli statuti delle istituzioni sono adat­tati alla disciplina contenuta nel presente arti­colo.

 

Art. 17

Delega di funzioni concernenti gli E.C.A.

Le funzioni relative agli enti comunali di assi­stenza. disciplinate dalla legge 3 giugno 1937, nu­mero 847 e successive modificazioni ed integra­zioni, concernenti, in particolare, la integrazione dei bilanci, l'approvazione della relazione conte­nente il consuntivo dell'attività decorsa e il pro­gramma futuro, la vigilanza, la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi e la no­mina dei commissari, sono delegate al comune nel cui territorio ha sede ciascun ente e saranno esercitate, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, se­condo i seguenti indirizzi:

a) gli interventi di sostegno finanziario saran­no disposti dopo l'approvazione della relazione di cui al presente comma;

b) l'approvazione sarà subordinata alla positiva valutazione dell'attività e dei programmi dell'en­te, i quali, nei limiti delle proprie finalità, stabi­lite dall'art. 7 della legge 3 giugno 1937, n. 847, dovranno coordinarsi all'attività svolta dai comu­ni, secondo i principi fissati dalla presente legge.

 

Art. 18

Delega di funzioni concernenti i comitati di soc­corso e le istituzioni private di assistenza

Le funzioni relative alle istituzioni private di assistenza ed a,i comitati di soccorso, disciplina­te dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni e integrazioni, nonché con i rela­tivi regolamenti di esecuzione, concernenti in particolare: l'attività ispettiva, l'autorizzazione a promuovere pubbliche sottoscrizioni, la facoltà di chiudere istituzioni con fini di ricovero per abuso della pubblica fede o per cattivo funziona­mento, sono delegate ai comuni in cui hanno se­de le istituzioni.

 

Titolo IV

Ambiti territoriali e coordinamento degli inter­venti di assistenza sociale

 

Art. 19

Ambiti territoriali - Consorzi - Indirizzo integra­tivo

Le funzioni amministrative delegate agli enti locali territoriali con la presente legge dovranno essere esercitate, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, in modo da assicurare l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi secondo gli ambiti territoriali determinati dalla legge regionale sul­le zone d'intervento nei campi della sanità e dell'assistenza sociale.

A tal fine gli enti locali, potranno costituirsi in consorzio, secondo gli ambiti di cui sopra, ai sensi degli art. 156 e segg. del RD 3 marzo 1934, ovvero in altre forme associative.

Gli enti locali territoriali esercitano le funzioni loro delegate, osservando, in particolare il se­guente indirizzo:

- saranno istituiti comitati di base, rappre­sentativi delle forze sociali e sindacali democra­tiche presenti nel territorio, con funzioni consul­tative e di controllo sulla gestione dei servizi, sia nell'ambito territoriale di cui alla legge regionale sulle zone di intervento nei campi della sanità e dell'assistenza sociale, sia in ambiti territoriali più ristretti individuati dai comuni stessi, a ciò delegati dalia predetta legge regionale.

 

Art. 20

Coordinamento degli interventi di assistenza so­ciale

I comuni appartenenti a una zona socio-sanita­ria pluricomunale, coordineranno fra loro i servizi di cui all'art. 3 della presente legge.

A tale scopo potranno essere utilizzati i con­sorzi o le altre forme associative di cui al prece­dente art. 19, con il compito di gestire anche le leggi regionali.

Onde evitare duplicazioni di servizi e assicura­re una organica utilizzazione delle strutture esi­stenti, le province, fino all'entrata in funzione dei consorzi di cui sopra, coordineranno i loro servizi con i comuni territorialmente interessati, comu­nicando tempestivamente le prestazioni effettua­te o i contributi erogati, al comune di residenza del soggetto assistito.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e benefi­cenza, gli enti comunali di assistenza, i consorzi provinciali antitubercolari e tutti gli altri enti o associazioni, pubblici o privati, che, per specifi­che competenze legislative o statutarie, attuano interventi di assistenza sociale, comunicheranno tempestivamente le prestazione effettuate o i contributi erogati, al comune di residenza del soggetto assistito.

Il comune predispone i criteri per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo di cui alla lettera b) dell'art. 3, evitando il cumulo con in­terventi assicurati da altri enti.

 

Titolo V

Modalità di finanziamento delle funzioni delegate e contributi alle spese per le funzioni proprie dei comuni

 

Art. 21

Finanziamento delle funzioni delegate ai Comuni

Per il finanziamento delle funzioni delegate con l'art. 9, nonché per l'integrazione dei bilanci di cui all'art. 17 della presente legge, è autorizzata la spesa annua di L. da ripartirsi fra i comuni con le seguenti modalità:

a) per il 35 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nel territorio di cia­scun comune, secondo gli ultimi dati disponibili prima della ripartizione;

b) per il 35 per cento in proporzione inversa alle condizioni socio-economiche del territorio di ciascun comune, determinate sulla base della tabella allegata alla presente legge, da aggior­narsi annualmente con deliberazione della giunta regionale;

c) per il 30 per cento in base ai programmi di intervento presentati dai comuni.

 

Art. 22

Ripartizione del finanziamento

Le somme di cui al precedente art. 21, lettere a), b), sono ripartite tra gli enti delegati e, di norma, liquidate, in unica soluzione, con delibe­razione della giunta regionale, entro il 31 gen­naio di ogni anno, e, nella prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Qualora non sia possibile provvedere alla li­quidazione di cui al comma precedente entro la data stabilita, con deliberazione della giunta re­gionale sarà erogato agli enti delegati, entro il medesimo termine, un acconto in misura non in­feriore ad un terzo della cifra liquidata per lo stesso titolo nell'esercizio finanziario prece­dente,

 

Art. 23

Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento

I programmi di intervento di cui alla lettera c) dell'art. 21, redatti e presentati secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del con­siglio regionale, sono proposti dagli enti delegati in base a direttive che saranno impartite entro il 30 settembre di ogni anno, dal consiglio regiona­le, ai sensi dell'art. 65 dello statuto, e con le qua­li, saranno indicati gli obiettivi prioritari che, nel quadro della programmazione regionale, dovran­no essere perseguiti nell'anno solare successivo.

Qualora il consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, gli enti delegati trasmettono comunque i propri pro­grammi d'intervento entro il 30 novembre alla giunta regionale.

Il consiglio regionale approva annualmente, su proposta della giunta, il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei programmi di inter­vento di cui al primo comma del presente arti­colo.

Le somme di cui al precedente comma, even­tualmente non impegnate nell'esercizio di com­petenza, possono essere utilizzate nel successi­vo esercizio, con l'approvazione del piano annua­le ad esso relativo.

 

Art. 24

Rendiconto delle spese per le funzioni delegate

Gli enti delegati trasmettono annualmente, entro il 15 gennaio alla giunta regionale, una re­lazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno predisposti dalla giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonché il rendiconto re­lativo alle spese sostenute, compresi gli oneri aggiuntivi di cui al successivo art. 26.

La relazione ed i prospetti devono contenere altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti dele­gati per la stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in di­minuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli altri enti nella ripartizione di cui all'art. 22.

 

Art. 25

Relazione annuale al Consiglio

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente i dati informa­tivi, contabili e statistici sull'esercizio delle fun­zioni delegate e tutti gli altri elementi. compresi i dati relativi alle funzioni proprie degli enti de­legati per la stessa materia che possano consen­tire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

 

Art. 26

Oneri finanziari aggiuntivi

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti com­plessivamente in L. ...

Ai fini della ripartizione della somma di cui al precedente comma, gli enti delegati trasmettono alla giunta regionale, entro il termine stabilito dall'art. 24, la documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega. Nella documentazione dovrà essere indicata la disponibilità e le ulte­riori necessità di personale comandato e di beni regionali.

La giunta, in base alla suddetta documentazio­ne, elabora uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari del personale da comandare e dei beni regionali da assegnare agli enti dele­gati e lo sottopone al loro esame, anche al fine degli accordi sul contingente del personale di cui al terzo comma e sull'ammontare degli oneri fi­nanziari di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1973, n. 30.

 

Art. 27

Contributi alle spese per i centri di vacanza e per le funzioni proprie dei Comuni

La Regione concorre con contributi alle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio delle fun­zioni proprie di cui all'art. 3 della presente legge.

La Regione, altresì, eroga contributi ai comuni sulle spese sostenute per l'invio di minori nei centri di vacanza.

La Regione concorre con contributi alle spese sostenute dai Comuni per l'acquisto, la locazio­ne ed il miglioramento di immobili ed attrezza­ture da destinare ai centri di vacanza gestiti di­rettamente.

La Regione può concedere propri immobili an­che in uso gratuito ai comuni per la gestione di centri di vacanza.

L'erogazione dei contributi è subordinata all'esercizio delle funzioni negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale sulle zone d'inter­vento socio-sanitario.

 

Art. 28

Ripartizione dei contributi

I contributi di cui al precedente art. 27, sono ripartiti annualmente tra i comuni, con le moda­lità previste dall'art. 21 nella misura, rispettiva­mente, del 25 per cento secondo i criteri di cui alla lettera a); del 25 per cento secondo i criteri di cui alla lettera b) e del 50 per cento secondo i criteri di cui alla lettera c).

Le percentuali di cui alle lettere a), b), sono ripartite con il procedimento di cui all'art. 22; la percentuale di cui alla lettera c) è ripartita con il procedimento previsto dall'art. 23, con esclusione delle direttive previamente impartite dal consiglio regionale.

I comuni sono tenuti a trasmettere i dati di cui al secondo comma dell'art. 24.

 

Titolo VI

Imputazione della spesa e disposizioni finali

 

Art. 29

Previsione e imputazione della spesa

Alle spese derivanti dall'applicazione della pre­sente legge, previste in L. ... per l'esercizio delle funzioni delegate, in L. ... per oneri aggiuntivi di cui all'art. 26 e in L. ... per i contributi di cui all'art. 27, si farà fronte per il corrente esercizio con ... e per gli eser­cizi successivi con ...

 

Art. 30

Disposizioni finali

Cessano di avere applicazione tutte le norme di legge statali concernenti gli interventi di as­sistenza sociale disciplinati dalla presente leg­ge, ad eccezione di quelle espressamente richia­mate.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di beneficenza pubblica di cui alla legge regio­nale 5 giugno 1972, n. 11, incompatibili con le norme della presente legge.

È abrogata la legge regionale 3 gennaio 1972, n. 3, nonché tutte le disposizioni che prevedono interventi a favore dei comuni per attività di as­sistenza sociale, di cui alla legge regionale 3 ago­sto 1973, n. 46.

 

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