Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo 1974

 

 

LEGGI REGIONALI

 

REGIONE TOSCANA - LEGGE 3 AGOSTO 1973, n. 47

 

ISTITUZIONE DI SERVIZI PER LA TUTELA SANITARIA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

 

 

Articolo 1

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali e di servizio sociale la Regione promuove la co­stituzione da parte dei comuni, loro consorzi e comunità montane, di servizi anche su base com­prensoriale, per la tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di lavoro e ne coordina l'attività con gli altri presidi sanitari operanti nel settore. Nel caso di gestione consortile i relativi statuti sono approvati dal consiglio regionale. Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'assemblea, al consi­glio direttivo ed al presidente, organi di parte­cipazione popolare, alla programmazione, gestio­ne e controllo delle attività. Tali organi sono altresì previsti con regolamento dei comuni che gestiscono direttamente il servizio.

Dei predetti organi fanno parte le formazioni sociali, gli organismi rappresentativi dei lavo­ratori presenti nel territorio e, comunque, le or­ganizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappre­sentative e gli enti di patronato.

Nelle assemblee dei consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali. I comuni possono consorziarsi anche con le province.

I consorzi di cui alla presente legge possono assicurare servizi sanitari e sociali previsti da altre leggi regionali.

La sede del consorzio è fissata presso uno dei comuni consorziati.

 

Articolo 2

I servizi di medicina preventiva comunali e comprensoriali intervengono in stretto rapporto di collaborazione con gli organismi rappresenta­tivi dei lavoratori, quali i centri sindacali di tu­tela della salute, i consigli di fabbrica ed i pa­tronati, per l'elaborazione dei programmi e per lo svolgimento di attività di prevenzione nell'am­biente di lavoro in applicazione dello «statuto dei diritti dei lavoratori», approvato con legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

Articolo 3

Per la gestione dei servizi gli enti di cui all'ar­ticolo 1 si avvalgono delle prestazioni tecniche del personale medico e paramedico dei propri uf­fici sanitari comunali, nonché delle strutture esi­stenti a livello provinciale istituzionalmente pre­poste ad attività preventiva.

Gli enti di cui all'art. 1 possono stipulare con­venzioni con ospedali, istituti universitari ed al­tri enti pubblici per lo svolgimento delle loro attività.

La Regione eroga contributi agli enti gestori per l'impianto ed il funzionamento dei servizi secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

 

Articolo 4

Compito dei servizi, nell'ambito e nei limiti delle competenze proprie degli enti di cui all'ar­ticolo 1, è quello di garantire e verificare lo stato di benessere psico-fisico dei lavoratori assicu­rando in particolare il controllo dell'ambiente di lavoro e la promozione dell'idoneità strutturale ed operativa dei luoghi di lavoro agli effetti del­la tutela della salute.

I servizi sono inoltre utilizzati per promuove­re inchieste nosologiche, per la soluzione di pro­blemi specifici, per curare la raccolta, la regi­strazione e l'utilizzazione dei rilievi sanitari ed ambientali, tenendo conto degli orientamenti programmatici della Regione.

 

Articolo 5

La giunta regionale assicura il coordinamento delle attività e dei servizi nell'ambito della pro­grammazione sanitaria regionale. A questo scopo può istituire, sentito il consiglio, un comitato tecnico consultivo per la medicina del lavoro presieduto da un rappresentante della giunta con il compito di esprimere pareri tecnici sulle pro­poste degli enti, di cui all'art. 1, nelle materie inerenti le funzioni indicate all'art. 4 della pre­sente legge.

 

Articolo 6

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della pre­sente legge, e successivamente entro il trenta aprile di ciascun anno, i comuni, i consorzi e le comunità montane producono le domande per ot­tenere i contributi della Regione con l'indicazio­ne dei servizi da istituire o potenziare, nonché di ogni altro elemento di conoscenza richiesto dalla giunta regionale.

 

Articolo 7

Il consiglio regionale approva, su proposta del­ta giunta, un programma annuale d'intervento, ispirato a criteri di programmazione nelle scelte, con allegato il relativo piano di finanziamento, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle do­mande degli enti di cui al precedente articolo 6.

Il presidente della giunta regionale eroga con proprio decreto i contributi deliberati dal consi­glio con il piano di finanziamento di cui al pre­cedente comma.

La giunta regionale assicura il coordinamento c la funzionalità dei servizi finanziati, in confor­mità al programma annuale di intervento.

Ogni anno entro il trenta aprile i destinatari dei contributi, inviano alla giunta regionale una relazione sui risultati e sull'attività svolta.

 

Articolo 8

Per l'attuazione della presente legge è autoriz­zata, per il corrente esercizio, la spesa di Lire 300.000.000 alla quale è fatto fronte con il fon­do previsto al cap. 46/24 del bilancio per l'anno finanziario 1972 appositamente istituito con se­parato provvedimento legislativo. Per gli esercizi successivi la spesa annua ammontante a lire 800.000.000 troverà il finanziamento nei relativi capitoli di bilancio.

La maggiore spesa annua di L. 500.000.000 ri­spetto alla somma prevista per il corrente anno, sarà fronteggiata con la maggiore entrata deri­vante dall'aumento pari al 100% della tassa di circolazione che dal 1974 passa da L. 5 miliardi e 500.000.000 a L. 11 miliardi ai sensi del penul­timo comma dell'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e del 1° comma dell'art. 18 della leg­ge regionale 3 dicembre 1971, n. 2.

 

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