Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo
1974
LEGGI REGIONALI
REGIONE TOSCANA -
LEGGE 3 AGOSTO 1973, n. 47
ISTITUZIONE DI SERVIZI PER
Articolo 1
Fino all'istituzione delle unità
sanitarie locali e di servizio sociale
Dei predetti organi fanno parte le
formazioni sociali, gli organismi rappresentativi dei lavoratori
presenti nel territorio e, comunque, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative e
gli enti di patronato.
Nelle assemblee dei consorzi è
garantita la presenza delle minoranze dei consigli comunali. I comuni possono
consorziarsi anche con le province.
I consorzi di cui
alla presente legge possono assicurare servizi sanitari e sociali previsti da
altre leggi regionali.
La sede del consorzio è fissata
presso uno dei comuni consorziati.
Articolo 2
I servizi di medicina preventiva
comunali e comprensoriali intervengono in stretto rapporto di collaborazione
con gli organismi rappresentativi dei lavoratori, quali i centri sindacali di tutela della salute, i consigli di fabbrica ed i patronati,
per l'elaborazione dei programmi e per lo svolgimento di attività di
prevenzione nell'ambiente di lavoro in applicazione dello «statuto dei diritti
dei lavoratori», approvato con legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 3
Per la gestione dei servizi gli enti di cui all'articolo 1 si avvalgono delle
prestazioni tecniche del personale medico e paramedico dei propri uffici
sanitari comunali, nonché delle strutture esistenti a livello provinciale
istituzionalmente preposte ad attività preventiva.
Gli enti di cui all'art. 1 possono
stipulare convenzioni con ospedali, istituti universitari ed altri enti
pubblici per lo svolgimento delle loro attività.
Articolo 4
Compito dei servizi, nell'ambito e
nei limiti delle competenze proprie degli enti di cui all'articolo 1, è quello
di garantire e verificare lo stato di benessere psico-fisico dei lavoratori
assicurando in particolare il controllo dell'ambiente di lavoro e la promozione dell'idoneità strutturale ed operativa dei luoghi
di lavoro agli effetti della tutela della salute.
I servizi sono
inoltre utilizzati per promuovere inchieste nosologiche, per la
soluzione di problemi specifici, per curare la raccolta, la registrazione e
l'utilizzazione dei rilievi sanitari ed ambientali, tenendo conto degli
orientamenti programmatici della Regione.
Articolo 5
La giunta regionale assicura il
coordinamento delle attività e dei servizi nell'ambito della programmazione
sanitaria regionale. A questo scopo può istituire, sentito il consiglio, un
comitato tecnico consultivo per la medicina del lavoro presieduto da un
rappresentante della giunta con il compito di esprimere pareri tecnici sulle
proposte degli enti, di cui all'art. 1, nelle materie inerenti le funzioni indicate all'art. 4 della presente legge.
Articolo 6
Entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, e successivamente entro
il trenta aprile di ciascun anno, i comuni, i consorzi e le comunità montane
producono le domande per ottenere i contributi della Regione con l'indicazione
dei servizi da istituire o potenziare, nonché di ogni altro elemento di
conoscenza richiesto dalla giunta regionale.
Articolo 7
Il consiglio regionale approva, su proposta delta giunta, un programma annuale
d'intervento, ispirato a criteri di programmazione nelle scelte, con allegato
il relativo piano di finanziamento, tenendo conto delle indicazioni contenute
nelle domande degli enti di cui al precedente articolo 6.
Il presidente della giunta regionale
eroga con proprio decreto i contributi deliberati dal
consiglio con il piano di finanziamento di cui al precedente comma.
La giunta regionale assicura il
coordinamento c la funzionalità dei servizi
finanziati, in conformità al programma annuale di intervento.
Ogni anno entro il trenta aprile i
destinatari dei contributi, inviano alla giunta regionale una relazione sui
risultati e sull'attività svolta.
Articolo 8
Per l'attuazione della presente
legge è autorizzata, per il corrente esercizio, la spesa di Lire 300.000.000
alla quale è fatto fronte con il fondo previsto al
cap. 46/24 del bilancio per l'anno finanziario 1972 appositamente istituito con
separato provvedimento legislativo. Per gli esercizi successivi
la spesa annua ammontante a lire 800.000.000 troverà il finanziamento
nei relativi capitoli di bilancio.
La maggiore spesa annua di L. 500.000.000 rispetto alla
somma prevista per il corrente anno, sarà fronteggiata con la maggiore entrata
derivante dall'aumento pari al 100% della tassa di circolazione che dal 1974
passa da L. 5 miliardi e
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