Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo 1974

 

 

NOTIZIARIO DEL CENTRO ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE (1)

 

Le 150 famiglie e gli operatori sociali parteci­panti al Convegno sull'adozione internazionale promosso dal Centro italiano per l'adozione in­ternazionale, tenutosi a Chiavari i) 22-23-24 set­tembre 1973,

hanno discusso dei problemi provocati dalla circolare redatta dal Presidente del tribunale per i minorenni di Milano l'11-12-72, relativa all'in­gresso dei minori stranieri in Italia a scopo di adozione;

e ne condividono i propositi, largamente con­cordano sui punti seguenti: «... È intollerabile che un minore ancorché straniero, sia lasciato sul territorio italiano privo di protezione assi­stenziale e giuridica, e formi oggetto di contrat­tazione fra adulti»; «... la applicabilità ai minori stranieri delle norme sull'adozione speciale è esplicitamente prevista dall'art. 5 della legge n. 431 del 1967, il quale contempla l'acquisto im­mediato della cittadinanza italiana da parte del minore straniero adottato con adozione speciale da cittadini italiani. Ne consegue che ai minori stranieri che si trovino in Italia in stato di ab­bandono debbano applicarsi tutte le disposizioni della legge speciale, ivi compreso l'obbligo dei pubblici ufficiali (e quindi anche dei funzionari consolari, dei funzionari di P.S. e degli ufficiali di polizia giudiziaria) di segnalare immediata­mente al tribunale per i minorenni del distretto nel quale il minore si trovi o sia diretto, ogni caso di minore in istato di abbandono di cui ven­gano a conoscenza».

Hanno tuttavia constatato che gravi ostacoli continuano ad impedire l'applicazione ai minori stranieri della legge n. 431, fra questi impedi­menti: la mancanza di chiare indicazioni in or­dine alla richiesta e concessione dei visti di ingresso, all'istruzione della pratica presso i mi­nisteri degli interni e esteri, alla diversità di pro­cedura attualmente seguita dai 26 tribunali per i minorenni che evidenziano sostanziali differenze di disponibilità e di giudizio sulla materia.

Chiedono quindi che venga promosso un incon­tro fra magistrati minorili, i ministeri di grazia e giustizia, degli interni e degli esteri ed i rap­presentanti del Centro italiano per l'adozione internazionale, con la chiara finalità di stabilire una interpretazione e regolamentazione uniforme del­la materia, tenendo ben presente che il priori­tario diritto di ogni minore è vivere in una fa­miglia.

Chiedono infine che il Centro italiano per l'Ado­zione internazionale stimoli efficacemente i mi­nisteri interessati invitandoli alla realizzazione dell'ormai improrogabile dibattito ed invitando lo stesso Centro a voler assumere l'onere dell'organizzazione dell'incontro nell'eventualità che alcuno dei ministeri interpellati non fosse in gra­do di patrocinare l'iniziativa entro i prossimi mesi.

 

 

INCONTRO C.I.A.I. - MAGISTRATI MINORILI

 

Il giorno 23 novembre 1973 a Milano, presso la sede dell'Assessorato Assistenza della Regione Lombardia, ha avuto luogo una riunione per di­scutere i problemi derivanti dall'applicazione del­la legge 5 giugno 1967 n. 431 ai minori di citta­dinanza straniera.

 

I presenti (2) constatano che presso i tribu­nali per i minorenni di Torino, Milano e Bologna per quanto riguarda l'adozione speciale di bam­bini stranieri, soprattutto se provenienti da paesi extra europei e in via di sviluppo, viene seguita la seguente procedura:

1) la coppia che intende adottare uno di que­sti bambini fa regolare domanda di adozione speciale al tribunale per i minorenni del luogo di residenza;

2) il tribunale per i minorenni valuta la ido­neità della coppia tramite servizi sociali spe­cializzati;

3) ove tale valutazione sia positiva, il tribu­nale per i minorenni rilascia una dichiarazione certificante che la coppia ha presentato la do­manda e che è apparsa idonea all'adozione: di­chiarazione che può servire come parere favo­revole del tribunale per i minorenni stesso agli organi amministrativi competenti per consentire l'ingresso in Italia di un bambino ai fini della adozione da parte della coppia;

4) quando il bimbo giunge in territorio italiano la stessa coppia che lo riceve ha l'obbligo di darne immediata notizia al tribunale per i mino­renni cui ha presentato la domanda di adozione (in mancanza dovrà provvedere il servizio so­ciale specializzato) ;

5) il tribunale per i minorenni di fronte a tale segnalazione e ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di legge, dichiarerà lo stato di adot­tabilità del bambino, successivamente proce­dendo alla nomina di un tutore, persona prefe­ribilmente diversa dagli aspiranti genitori adot­tivi;

6) il tribunale per i minorenni, infine, ove sus­sista l'idoneità specifica di quella coppia ad adot­tare quel bambino, disporrà l'affidamento pre­adottivo e successivamente l'adozione;

7) nell'ipotesi in cui un bambino straniero si trovi già in una famiglia italiana che l'ha avuto senza che sia stata seguita la procedura ora de­scritta, il tribunale farà gli opportuni accerta­menti per identificare la ragione di quella pre­senza. Ove riterrà sussistere uno stato di ab­bandono del bambino e la famiglia voglia, possa e abbia l'idoneità per adottarlo, si procederà come in precedenza descritto.

I presenti ritengono all'unanimità che questa procedura appare la più corretta e la più efficace per dare un appropriato status giuridico a quei bambini e anche per evitare, o quanto meno ri­durre, il grave fenomeno della introduzione clan­destina in Italia di bambini senza il preventivo controllo sulla sorte cui essi andranno incontro.

Decidono, infine, di inviare copia di questa loro dichiarazione a tutti i tribunali per i mino­renni d'Italia, al ministero degli esteri, al mini­siero degli interni e al ministero di grazia e giu­stizia perché prendano conoscenza di quanto ac­certato ed esaminino l'opportunità di seguire la stessa via.

 

  

(1) Lettera-telegramma inviata al Consiglio superiore, della magistratura, ai Ministri di grazia e giustizia, degli interni e degli esteri e ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni.

 

(2) BAVIERA dr. Ignazio, presidente tribunale per i minorenni, Palermo; CAPOZZI dr. Nestore, presidente tribunale per i minorenni, Trento; FORNEZINA dr. Francesco, presidente tribunale per i minorenni, Napoli; VERCELLONE dr. Paolo, pre­sidente tribunale per i minorenni, Torino: FRANCHI dr. Giuseppe, ordinario di diritto internazionale privato e processuale all'università di Parma; CAPELLI dr. Luciana, giudice tribunale  per i minorenni, Milano; DEL CONTE dr. Luisa, giudice tribu­nale per i minorenni, Roma; FADIGA dr. Luigi, giudice tribunale per i minorenni, Bologna; GIULIANO dr. Arturo, giudice tribunale per i minorenni, Trento; INGRASCÌ dr. Gianni, giudice tribunale per i minorenni, Milano: LANZA dr. Luigi, giudice tribunale per i minorenni, Brescia; BARONIO dr. Mirella, giudice onorario tribunale per i minorenni, Milano; CICORELLA dr. Giuseppe, presidente comitato internazionale d'intesa delle associazioni di famiglie adottive, Milano; VENTRICE dr. Fran­co, servizio sociale internazionale, Roma; CALIANNO Anna, presidente centro italiano per l'adozione internazionale, Milano; FORNI Enrico, consigliere centro italiano per l'adozione internazionale, Milano; INVERNIZZI dr. Michele, consigliere centro italiano per l'adozione internazionale, Milano; CALIANNO Mario, consigliere centro italiano per l'adozione internazionale, Milano; PAGLIARI TACCANI dr. Patrizia, psicologa consulente centro italiano per l'adozione internazionale, Milano; CAN­NETTA Luciana, famiglia adottiva; SALVADÈ Donatella, assistente sociale.

 

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