Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo
1974
NOTIZIARIO DEL CENTRO
ITALIANO PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE
APPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE (1)
Le 150 famiglie e
gli operatori sociali partecipanti al Convegno sull'adozione internazionale
promosso dal Centro italiano per l'adozione internazionale, tenutosi a Chiavari
i) 22-23-24 settembre 1973,
hanno discusso dei problemi provocati dalla
circolare redatta dal Presidente del tribunale per i minorenni di Milano l'11-12-72,
relativa all'ingresso dei minori stranieri in Italia a scopo di adozione;
e ne condividono i propositi, largamente concordano
sui punti seguenti: «... È intollerabile che un minore ancorché straniero, sia
lasciato sul territorio italiano privo di protezione assistenziale e
giuridica, e formi oggetto di contrattazione fra adulti»; «... la
applicabilità ai minori stranieri delle norme sull'adozione speciale è
esplicitamente prevista dall'art. 5 della legge n. 431 del 1967, il quale
contempla l'acquisto immediato della cittadinanza italiana da parte del minore
straniero adottato con adozione speciale da cittadini italiani. Ne consegue che
ai minori stranieri che si trovino in Italia in stato
di abbandono debbano applicarsi tutte le disposizioni della legge speciale,
ivi compreso l'obbligo dei pubblici ufficiali (e quindi anche dei funzionari
consolari, dei funzionari di P.S. e degli ufficiali di polizia giudiziaria) di
segnalare immediatamente al tribunale per i minorenni del distretto nel quale
il minore si trovi o sia diretto, ogni caso di minore
in istato di abbandono di cui vengano a conoscenza».
Hanno tuttavia constatato che gravi ostacoli continuano ad impedire l'applicazione
ai minori stranieri della legge n. 431, fra questi impedimenti: la mancanza di
chiare indicazioni in ordine alla richiesta e concessione dei visti di ingresso, all'istruzione della pratica presso i ministeri
degli interni e esteri, alla diversità di procedura attualmente seguita dai 26
tribunali per i minorenni che evidenziano sostanziali differenze di
disponibilità e di giudizio sulla materia.
Chiedono quindi che venga
promosso un incontro fra magistrati minorili, i ministeri di grazia e
giustizia, degli interni e degli esteri ed i rappresentanti del Centro
italiano per l'adozione internazionale, con la chiara finalità di stabilire una
interpretazione e regolamentazione uniforme della materia, tenendo ben
presente che il prioritario diritto di ogni minore è vivere in una famiglia.
Chiedono infine che il Centro italiano per l'Adozione internazionale stimoli efficacemente i ministeri
interessati invitandoli alla realizzazione dell'ormai improrogabile dibattito
ed invitando lo stesso Centro a voler assumere l'onere dell'organizzazione
dell'incontro nell'eventualità che alcuno dei ministeri interpellati non fosse
in grado di patrocinare l'iniziativa entro i prossimi mesi.
INCONTRO C.I.A.I. - MAGISTRATI
MINORILI
Il
giorno 23 novembre
I presenti (2) constatano che presso
i tribunali per i minorenni di Torino, Milano e Bologna per quanto riguarda
l'adozione speciale di bambini stranieri, soprattutto se provenienti da paesi
extra europei e in via di sviluppo, viene seguita la
seguente procedura:
1) la coppia che intende adottare
uno di questi bambini fa regolare domanda di adozione
speciale al tribunale per i minorenni del luogo di residenza;
2) il tribunale per i minorenni
valuta la idoneità della coppia tramite servizi
sociali specializzati;
3) ove tale valutazione sia positiva, il tribunale per i minorenni rilascia una
dichiarazione certificante che la coppia ha presentato la domanda e che è apparsa
idonea all'adozione: dichiarazione che può servire come parere favorevole del
tribunale per i minorenni stesso agli organi amministrativi competenti per
consentire l'ingresso in Italia di un bambino ai fini della adozione da parte
della coppia;
4) quando il bimbo giunge in
territorio italiano la stessa coppia che lo riceve ha l'obbligo di darne immediata notizia al tribunale per i minorenni cui ha
presentato la domanda di adozione (in mancanza dovrà provvedere il servizio sociale
specializzato) ;
5) il tribunale per i minorenni di
fronte a tale segnalazione e ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni di
legge, dichiarerà lo stato di adottabilità
del bambino, successivamente procedendo alla nomina di un tutore, persona
preferibilmente diversa dagli aspiranti genitori adottivi;
6) il tribunale per i minorenni,
infine, ove sussista l'idoneità specifica di quella coppia ad
adottare quel bambino, disporrà l'affidamento preadottivo
e successivamente l'adozione;
7) nell'ipotesi in cui un bambino
straniero si trovi già in una famiglia italiana che l'ha avuto senza che sia
stata seguita la procedura ora descritta, il tribunale farà gli opportuni
accertamenti per identificare la ragione di quella presenza. Ove riterrà
sussistere uno stato di abbandono del bambino e la
famiglia voglia, possa e abbia l'idoneità per adottarlo, si procederà come in
precedenza descritto.
I presenti ritengono all'unanimità
che questa procedura appare la più corretta e la più efficace per dare un
appropriato status giuridico a quei bambini e anche per evitare, o quanto meno ridurre, il grave fenomeno della introduzione
clandestina in Italia di bambini senza il preventivo controllo sulla sorte cui
essi andranno incontro.
Decidono, infine, di inviare copia
di questa loro dichiarazione a tutti i tribunali per i minorenni
d'Italia, al ministero degli esteri, al minisiero degli interni e al ministero
di grazia e giustizia perché prendano conoscenza di quanto accertato ed
esaminino l'opportunità di seguire la stessa via.
(1) Lettera-telegramma inviata al Consiglio superiore,
della magistratura, ai Ministri di grazia e giustizia, degli interni e degli
esteri e ai Presidenti dei Tribunali per i minorenni.
(2) BAVIERA dr. Ignazio,
presidente tribunale per i minorenni, Palermo; CAPOZZI dr. Nestore,
presidente tribunale per i minorenni, Trento; FORNEZINA dr. Francesco,
presidente tribunale per i minorenni, Napoli; VERCELLONE dr. Paolo, presidente
tribunale per i minorenni, Torino: FRANCHI dr. Giuseppe, ordinario di diritto internazionale privato e processuale
all'università di Parma; CAPELLI dr. Luciana, giudice tribunale per i minorenni,
Milano; DEL CONTE dr. Luisa, giudice tribunale per i minorenni, Roma; FADIGA
dr. Luigi, giudice tribunale per i minorenni, Bologna; GIULIANO
dr. Arturo, giudice tribunale per i minorenni, Trento; INGRASCÌ dr. Gianni, giudice tribunale per i minorenni, Milano: LANZA dr.
Luigi, giudice tribunale per i minorenni, Brescia; BARONIO dr. Mirella, giudice onorario tribunale per i minorenni, Milano;
CICORELLA dr. Giuseppe, presidente comitato
internazionale d'intesa delle associazioni di famiglie adottive, Milano;
VENTRICE dr. Franco, servizio sociale internazionale, Roma; CALIANNO
Anna, presidente centro italiano per l'adozione
internazionale, Milano; FORNI Enrico, consigliere centro italiano per
l'adozione internazionale, Milano; INVERNIZZI dr. Michele,
consigliere centro italiano per l'adozione internazionale, Milano; CALIANNO
Mario, consigliere centro italiano per l'adozione internazionale, Milano;
PAGLIARI TACCANI dr. Patrizia, psicologa consulente
centro italiano per l'adozione internazionale, Milano; CANNETTA Luciana,
famiglia adottiva; SALVADÈ Donatella, assistente sociale.
www.fondazionepromozionesociale.it