Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo
1974
PROPOSTE DI LEGGE
PROPOSTA DI LEGGE
REGIONALE DI INIZIATIVA DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE SUI SERVIZI SANITARI E SOCIALI
Il
Consiglio comunale di Settimo Torinese nella seduta del 22 marzo
Alla
redazione della proposta di legge, che definisce anche le «prime iniziative dei
comuni e dei consorzi di comuni in materia sanitaria e
sociale e finanziamenti relativi da parte della Regione Piemonte», hanno
collaborato
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Titolo I
Deleghe ai Comuni
Art. 1 -
Titolo II
Istituzione,
convocazione e regolamentazione dei Comitati Sanitari e Sociali di Zona
Art. 2 - Sono istituiti nel territorio della Regione Piemonte i Comitati Sanitari e Sociali di
Zona. Essi decadono di diritto con l'approvazione della riforma sanitaria o di
quella dell'assistenza; le funzioni residue dei Comitati Sanitari e Sociali di
Zona verranno affidate ai nuovi organi
politico-amministrativi previsti dalla Legge di riforma.
Art. 3 - I Comitati Sanitari e Sociali di
Zona avviano e favoriscono nel rispettivo territorio la partecipazione delle
Comunità locali alla preparazione delle riforme sanitaria e dei servizi sociali e assistenziali.
I Comitati Sanitari e Sociali di
Zona con là partecipazione delle Comunità locali, nel caso di grandi Comuni con
le loro articolazioni di quartiere ove esistono, promuovono e stimolano le
iniziative ed il coordinamento volontario e lo sviluppo delle attività degli
organismi sanitari e sociali anche per il raggiungimento degli obbiettivi di intervento sanitario e sociale di cui al successivo art.
12.
Art. 4 - I Comitati Sanitari e Sociali di
Zona:
1) promuovono periodicamente
contatti con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Consigli
sindacali di zona e di fabbrica e delle Associazioni di categoria al fine di
stabilire i programmi e le linee di intervento e di
controllarne la realizzazione;
2) promuovono periodicamente
contatti con i rappresentanti degli altri Enti e Organizzazioni sanitarie e assistenziali, scolastiche, ricreative e sociali al fine di
stabilire un rapporto di reciproca collaborazione;
3) possono chiamare a partecipare ai
lavori, in relazione agli argomenti trattati, i
rappresentanti delle Organizzazioni ed Enti di cui ai precedenti punti;
4) possono costituire al loro
interno, per l'esame di specifici problemi, gruppi di lavoro anche con membri
esterni al Comitato.
Le Organizzazioni Sindacali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi e quelle degli operatori sanitari e sociali,
a loro richiesta, devono essere sentite dal Comitato
Sanitario e Sociale di Zona.
Art. 5 - L'azzonamento
è proposto per ciascuna Provincia dai rispettivi Consigli provinciali che devono deliberarlo entro 90 giorni dall'approvazione della
presente Legge.
Nei Comuni all'interno dei quali
siano previsti più Comitati Sanitari e Sociali, il Consiglio Comunale delibera
la provvisoria suddivisione del proprio territorio in zone sanitarie e sociali
e ne dà comunicazione alla Regione entro 60 giorni.
Entro 60 giorni dal ricevimento
della proposta di azzonamento
i Consigli Comunali possono fare osservazioni al Consiglio Regionale per la modifica
dell'azzonamento sanitario e sociale.
Entro 220 giorni dall'entrata in
vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale approva il piano definitivo
di azzonamento con delibera
da trasmettere ai Comuni.
L'azzonamento
deve essere realizzato secondo i seguenti criteri:
a) le zone devono comprendere una
popolazione non inferiore a 20.000 e non superiore a 80.000 residenti;
b) essere rispondente alle
condizioni socioeconomiche del territorio, alla sua conformazione geo-morfologica e alle
possibilità di comunicazione interna;
c) essere tale da consentire in
prospettiva l'unificazione nella zona, per quanto concerne la direzione
politico-amministrativa, dei servizi di base sanitari, assistenziali,
scolastici, ricreativi e sociali;
d) comunque
le unità produttive devono far parte nella loro interezza ad una sola zona.
In caso di variazione delle
circoscrizioni comunali o di modifiche sostanziali nell'assetto territoriale
o socio-economico e per altre motivate ragioni, ogni
Comune può richiedere al Consiglio Regionale la modifica dell'azzonamento di cui al precedente comma.
Art. 6 - I Comitati Sanitari e Sociali
delle zone che comprendono più Comuni sono eletti dai Consigli Comunali e
composti da:
- un
rappresentante per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- tre rappresentanti per i Comuni
con popolazione da
- cinque rappresentanti
per i Comuni con popolazione da
- sette rappresentanti per i Comuni
con popolazione da
- nove rappresentanti per i Comuni
con popolazione da
- undici rappresentanti per i Comuni
con popolazione oltre ai 30.000 abitanti, eletti con
voto limitato a sette al fine di garantire almeno quattro delle minoranze.
Il Comitato Sanitario e Sociale di
una zona che coincida con la circoscrizione comunale e
quelli comprendenti parte del territorio di un Comune sono composti da un
numero di 30 membri eletti dal Consiglio Comunale in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi Consiliari.
Le funzioni attribuite al Comitato
Sanitario e Sociale di una zona che coincida con il
territorio di una comunità montana sono assunte dal Consiglio della Comunità.
I Consigli Comunali procedono alla elezione dei propri rappresentanti nei Comitati
Sanitari e Sociali di Zona entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
deliberazione di cui all'articolo 5 comma 5.
Gli eletti devono avere i requisiti di eleggibilità di cui alla Legge Comunale e Provinciale.
I componenti
del Comitato durano in carica quanto il mandato amministrativo dei rispettivi
Consigli Comunali e sono rieleggibili. Alle eventuali surrogazioni si provvede non appena si verifichi la vacanza; i nuovi eletti
durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati
chiamati a sostituire e sono eletti su indicazione del Gruppo Consiliare cui
competeva la designazione del membro da surrogare.
La prima seduta del Comitato
Sanitario e Sociale di Zona è convocata dal Sindaco del Comune della zona con
il maggiore numero di abitanti e si tiene entro 40
giorni dalla avvenuta elezione di almeno la maggioranza dei componenti il
Comitato.
Nella stessa seduta il Comitato
stabilisce a maggioranza assoluta dei presenti la propria sede.
Per il funzionamento dei Comitati
Sanitari e Sociali di Zona si applicano, in quanto applicabili,
le norme vigenti per i Consigli Comunali.
Art. 7 - Nella prima seduta il Comitato
Sanitario e Sociale di Zona elegge, a maggioranza dei
presenti, il Presidente e con successiva votazione, con voto limitato a due, gli
altri membri dell'Ufficio di presidenza, così che esso sia composto
complessivamente da 5 membri.
Nell'ufficio di presidenza deve
essere garantita la rappresentanza della minoranza.
Per il proprio funzionamento
il Comitato Sanitario e Sociale di Zona si avvale d'intesa con
l'Amministrazione interessata, degli uffici del Comune presso cui ha sede.
Art. 8 - Più Comitati Sanitari e Sociali
di Zona possono costituire un Comitato di Coordinamento al fine di coordinare
gli indirizzi e le attività sanitarie, sociali ed assistenziali,
di divulgare le esperienze più significative dei Comitati Sanitari e Sociali
di Zona, di promuovere la collaborazione e le necessarie intese con le
categorie e con gli organismi sanitari, assistenziali, scolastici, ricreativi
e sociali operanti sul territorio di competenza.
Art. 9 - Fanno parte dei
Comitati di Coordinamento:
- il Presidente e due
delegati di ciascun Comitato Sanitario e Sociale di Zona, di cui uno della
minoranza;
- rappresentanti delle Province
interessate in numero pari a 2/3 dei componenti,
espresso in base al comma precedente, eletti dai Consigli Provinciali in modo
che almeno 1,/3 di essi rappresentino le minoranze.
Il Comitato di Coordinamento elegge
nel suo seno un Ufficio di Presidenza composto da 15
membri di cui 5 della minoranza.
Con l'entrata in vigore della Legge
Regionale istitutiva dei Comprensori le funzioni dei Comitati di Coordinamento
sono assunte dai Comprensori stessi.
Art. 10 - Le spesa per il funzionamento dei
Comitati Sanitari e Sociali di Zona sono a carico della Regione e sono
ripartite in misura eguale fra tutti i Comitati Sanitari e Sociali di Zona. Le
somme sono erogate al Comune sede del Comitato che le
inserisce nel proprio bilancio e le gestisce per conto del Comitato stesso.
Titolo III
Prime iniziative dei
Comuni e dei Consorzi dei Comuni in materia sanitaria e sociale
e
finanziamenti relativi da parte della Regione Piemonte
Art. 11 - I Comuni che fanno parte del
Comitato Sanitario e Sociale di Zona possono
costituirsi in Consorzio per la vigilanza igienico-sanitaria,
per l'esercizio di attività di medicina preventiva, sociale e di educazione
sanitaria e per l'attuazione di servizi sociali.
Il Consorzio di
cui al comma precedente assume anche le funzioni di Comitato Sanitario e
Sociale di Zona.
Le attività di cui al primo comma
del presente articolo possono essere svolte anche dai Comuni che comprendono
uno o più Comitati Sanitari e Sociali di Zona.
Al fine di potenziare il controllo
popolare sulle scelte politiche e programmatiche è costituito in ciascuna
zona, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali più rappresentative, un Comitato
composto da rappresentanti delle Organizzazioni
Sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forze sociali presenti
sul territorio.
Il Comitato definisce autonomamente
i propri criteri di rappresentanza, partecipazione e funzionamento.
Il Comitato deve essere obbligatoriamente
consultato dagli Organi del Consorzio per tutte le materie di competenza del
Consorzio stesso.
Il Consorzio è
tenuto a trasmettere tempestivamente copia dei propri atti e ogni altra
informazione richiesta dal Comitato.
Art. 12 - Nell'ambito dei programmi
operativi formulati dal Comitato Sanitario e Sociale di Zona sono assegnati
contributi ai Consorzi e ai Comuni di cui all'art. 11.
Nei primi due anni di applicazione della presente Legge i contributi di cui al
comma precedente possono essere erogati anche ai Comuni
singoli o associati in base ai programmi da
loro presentati.
I contributi di cui ai commi
precedenti vengono assegnati per interventi nei seguenti settori:
a) medicina e igiene del lavoro;
b) tutela prenatale e dell'età
evolutiva;
c) prestazioni domiciliari;
d) affidamento a scopo educativo;
e) comunità-alloggio;
f) comunità di quartiere;
g) assistenza sanitaria, ospedaliera
e farmaceutica;
h) tutela della salute mentale;
i) case-albergo;
l) igiene ambientale e
dell'alimentazione;
m) lotta contro le malattie sociali;
n) educazione e statistica
sanitaria;
o) centri sociali per attività
ricreative a scopo sociale e culturale, colonie.
Gli interventi di cui alle lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), devono essere
programmati e attuati secondo i criteri di cui agli articoli del Titolo IV
della presente Legge.
Il Consiglio Regionale su parere
conforme della competente Commissione di cui all'art. 18 dello Statuto della
Regione Piemonte provvede a ripartire i finanziamenti.
Art. 13 - I contributi della Regione sono
erogati nella misura dei 4/5 della spesa complessiva per l'istituzione e la
gestione dei servizi entro 30 giorni dall'approvazione di cui all'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Entro lo stesso termine
i Comuni provvedono a versare alle rispettive Casse Consortili quanto
dovuto di loro competenza.
Art. 14 - Gli interventi preventivi,
curativi e riabilitativi sono attuati in modo da essere funzionalmente
collegati con i servizi sanitari e sociali esistenti, in particolare con quelli
decentrati nella zona, e, per quanto concerne i ricoveri e le prestazioni di alta specializzazione, con le strutture ospedaliere,
paraospedaliere e con centri specializzati.
Le équipes
degli operatori sanitari e sociali, salvo i casi in cui le leggi vigenti
stabiliscano specifiche attribuzioni, operano nelle rispettive zone in modo da
superare le posizioni gerarchiche, la frammentazione della attività
e rigidità
dei ruoli professionali, secondo i
seguenti principi:
- gestione comunitaria dell'attività,
sia a livelli decisionali che operativi;
- massima partecipazione tecnica e
personale di tutti i membri alle attività;
- distribuzione del potere
decisionale fra tutti i membri;
- scelta,
nell'ambito unitario del programma generale di lavoro, dei campi operativi in
base alle capacità ed alle attitudini personali e alle competenze specifiche decise
consensualmente da tutta l'équipe.
L'aggiornamento e la
riqualificazione del personale si realizzano secondo
i criteri della formazione permanente, nell'ambito dei lavori di gruppo e con
la partecipazione a corsi e seminari la cui frequenza è considerata parte
integrante dell'orario di lavoro e potrà avvenire anche in sedi esterne al
Comune.
Titolo IV
Interventi nei
settori: della medicina e dell'igiene del lavoro;
della tutela prenatale
e
dell'età evolutiva; delle prestazioni domiciliari; dell'affidamento a scopo
educativo;
delle
comunità-alloggio; delle comunità di quartiere; dell'assistenza
sanitaria, ospedaliera
e
farmaceutica; della tutela della salute mentale; delle case-albergo.
Art. 15 - Gli interventi nel settore della
medicina e dell'igiene del lavoro sono diretti alla individuazione
dei rischi inerenti all'attività lavorativa e all'assunzione di tutti i dati
derivanti dalle indagini suddette al fine della loro elaborazione
epidemiologica.
Nell'ambito delle competenze
regionali, gli interventi comprendono altresì l'eliminazione e la prevenzione
dei rischi da attuarsi mediante appositi provvedimenti igienico-sanitari e tecnici.
L'organo periferico, a livello di
Comune o Consorzio di Comuni, dei servizi di medicina
e igiene del lavoro è l'Unità di Base.
Le Unità di Base si avvalgono degli
Ufficiali Sanitari o di loro delegati.
Essi sono tenuti ad intervenire per
quanto previsto dalla presente Legge.
Art. 16 - Per rispondere a specifiche
esigenze e richieste avanzate dalle Unità di Base possono essere istituiti o potenziati, a livello interzonale e provinciale,
i servizi di medicina e igiene del lavoro.
Art. 17 - AI fine
di realizzare il coordinamento delle attività e provvedere alla raccolta ed
alla elaborazione a livello regionale dei dati forniti dai servizi periferici
di medicina e igiene del lavoro, è costituito un Comitato presieduto dall'Assessore
regionale alla Sanità, composto da cinque esperti eletti dal Consiglio
regionale e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
più rappresentative.
Detto Comitato che si deve riunire
almeno ogni tre mesi o su richiesta di un terzo dei
suoi componenti, può invitare a partecipare alle sue riunioni i
rappresentanti degli Enti di prevenzione e assistenza e i rappresentanti dei
Comitati Sanitari e Sociali di Zona, dei Consorzi e dei Comuni interessati.
Il Comitato nomina la sua Segreteria
e
Art. 18 - I servizi sanitari e sociali per
la tutela della maternità e della popolazione in età evolutiva assicurano
interventi preventivi, curativi e riabilitativi nelle diverse branche e
discipline mediche, paramediche e sociali.
Essi comprendono:
- le attività di assistenza
e consulenza prematrimoniale, di prevenzione prenatale, post-natale e di
igiene della gravidanza, al fine di eliminare i fattori della mortalità
infantile e delle minorazioni di carattere psicofisico;
- le prestazioni
di medicina scolastica di cui ai D.P.R. 11-2-1961 n. 264 e 22-12-1967 n. 1518 rivolte
a tutti i minori da zero ai 18 anni, compresi quelli con handicaps
fisici-psichici e sensoriali.
Per garantire la massima efficacia
dell'azione preventiva gli interventi sono rivolti
prioritariamente alle fasce di età inferiore e, a mano a mano che il
servizio si sviluppa, alle fasce di età immediatamente superiori.
Gli interventi sono diretti ad
assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico, ad individuare e a rimuovere
le cause di eventuali alterazioni fisiche e psichiche
e ad evitare ogni forma di emarginazione scolastica e sociale.
Art. 19 - I servizi sanitari e sociali per
la tutela della popolazione in età evolutiva comprendono: i medici generici e
specialisti; psicologi; assistenti sociali e sanitari; terapisti della riabilitazione; personale paramedico, amministrativo e
tecnico.
Art. 20 - Le prestazioni domiciliari di assistenza sanitaria e sociale hanno lo scopo di consentire
all'utente la permanenza nella propria abitazione e di evitare ingiustificati
ricoveri in ospedali o in istituti di assistenza.
Le prestazioni domiciliari di assistenza sanitaria e sociale comprendono le cure
infermieristiche e riabilitative, la pulizia della casa, l'aiuto ,alla
preparazione dei pasti, lo svolgimento di pratiche e tutte le altre attività
necessarie alle persone e ai nuclei familiari impediti a svolgerle
autonomamente.
Le prestazioni domiciliari
infermieristiche e riabilitative sono fornite solo nei casi in cui il soggetto
non sia in grado di accedere ai servizi ambulatoriali.
Le prestazioni domiciliari di assistenza sanitaria e sociale sono fornite
prioritariamente agli ultrasessantenni e agli handicappati e gradualmente sono
estese a tutte le persone e nuclei familiari che ne abbiano l'esigenza.
Art. 21 - L'affidamento a scopo educativo a
famiglie e persone è rivolto ai minori:
a) dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della legge 5-6-1967 n. 431 per i
quali non può essere attuato l'affidamento preadottivo.
In tal caso l'affidamento a scopo educativo è attuato previo parere favorevole
del tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità;
b) il cui nucleo familiare di origine non è temporaneamente in grado di assicurare, il
loro allevamento ed educazione, salvo i casi nei quali la situazione è
risolvibile con un aiuto economico e sociale.
L'affidamento è disposto previo
consenso dei genitori o di chi ne esercita le veci o
in esecuzione di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Gli affidatari hanno diritto ad un
contributo economico che è stabilito e versato dai Comuni o dai Consorzi di Comuni.
Art. 22 - Le Comunità-alloggio
di cui alla lettera e) dell'art. 12, sono destinate
ad accogliere minori, handicappati e anziani che non sono in grado di condurre
una esistenza autonoma o sono privi di sostegno familiare.
Le Comunità-alloggio
accolgono un massimo di 8 soggetti, hanno una conduzione di tipo familiare e
favoriscono la partecipazione sistematica dei soggetti alle attività
dell'ambiente sociale esterno.
Le Comunità-alloggio
sono uno dei servizi di zona, pertanto devono essere inserite nelle comuni
case di abitazione, non possono essere raggruppate in
uno stesso stabile né sorgere in località isolate o prive di servizi.
Il collocamento dei minori nelle Comunità-alloggio è equiparato ad ogni effetto
all'affidamento a famiglie e persone.
Art. 23 - Le Comunità di
quartiere sono destinate alle persone non autosufficienti che non. possono essere assistite presso il loro domicilio e non
necessitano di assistenza ospedaliera.
Le Comunità accolgono esclusivamente
le persone residenti nel quartiere in cui sono istituite.
Resta salvo il diritto degli utenti di essere accolti in altra Comunità di loro scelta.
Le Comunità hanno una
capienza massima di 20 posti letto.
Art. 24 - I Comuni e i Consorzi di Comuni
di cui all'art. 11 sono tenuti a fornire le prestazioni sanitarie, ospedaliere
e farmaceutiche alle persone con invalidità fisiche,
psichiche e sensoriali, nei casi in cui dette prestazioni non siano fornite da
Enti tenuti per legge e fino a quando non vi provvedano altri organi.
Art. 25 -
Detti servizi sono istituiti
nell'ambito delle zone di cui alla presente Legge e devono provvedere agli interventi preventivi, curativi e riabilitativi.
Gli interventi di cui al comma
precedente sono diretti a prevenire le condizioni di
disadattamento derivanti da cause psico-sociali od
organiche, alle terapie delle forme morbose e al recupero funzionale e sociale
degli utenti.
Gli interventi sono attuati negli
ambienti in cui il cittadino vive e lavora e sono diretti a favorire idonee
condizioni nell'ambiente lavorativo e sociale.
Essi inoltre devono proporsi il
superamento della istituzione manicomiale e il
reinserimento delle persone attualmente ivi ricoverate.
Art. 26 - Il 5% degli stanziamenti di cui
alla Legge 22-10-1971 n. 865 è destinata dalla Regione
Piemonte alla costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori
immigrati e persone anziane.
Ciascuna casa-albergo di cui al
comma precedente è destinata promiscuamente a
studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane.
In ciascuna casa gli alloggi
destinati agli anziani devono essere almeno il 20% del totale. Inoltre ogni 20
alloggi o frazione di 20 deve essere prevista al piano
abitabile inferiore un alloggio destinato ad una Comunità per anziani di cui
all'art. 22 della presente Legge.
Art. 27 -
Titolo V
Eliminazione delle
barriere architettoniche
Art. 28 - Per facilitare la vita di
relazione dei mutilati e degli invalidi
Agli edifici appaltati o già
costruiti all'entrata in vigore della presente Legge devono essere apportate le possibili conformi varianti.
Le disposizioni del comma precedente
si applicano alle costruzioni di cui alla Legge 22-101971
n. 865 e ai percorsi pedonali di qualsiasi genere.
I piani
urbanistici e i regolamenti edilizi devono essere modificati entro un anno
dall'entrata in vigore della presente Legge per dare applicazione a quanto previsto dal
presente articolo.
Su proposta della Commissione Lavori
Pubblici del Consiglio Regionale,
Titolo VI
Finanziamenti
Art. 29 - Alla spesa di L.
200.000.000, per l'istituzione ed il finanziamento dei Comitati Sanitari e
Sociali di Zona, e di L. 5.000.000.000, per gli
interventi di cui all'art. 12 della presente Legge, si provvederà, a partire dall'esercizio finanziario 1974, con
l'istituzione di un apposito fondo.
Le quote del fondo annuale, eventualmente
non utilizzate nell'esercizio finanziario di competenza, sono utilizzate
nell'esercizio finanziario successivo.
Art. 30 - Il Fondo per gli interventi di
cui all'articolo 12 è ripartito in base alle percentuali sotto indicate:
- medicina e igiene del lavoro 25%
- tutela prenatale e dell'età
evolutiva 25%
- prestazioni domiciliari 10%
- affidamento a scopo educativo 3%
- comunità-alloggio 5%
- comunità di quartiere 6%
- assistenza sanitaria, ospedaliera
e farmaceutica 5%
- tutela della salute mentale 5%
- case-albergo -
- igiene ambientale e
dell'alimentazione 5%
- lotta contro le malattie sociali 5%
- educazione e statistica sanitaria 1%
-
centri sociali per attività ricreative a
scopo sociale e culturale, colonie 5%
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