Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo 1974

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE SUI SERVIZI SANITARI E SOCIALI

 

 

Il Consiglio comunale di Settimo Torinese nella seduta del 22 marzo 1974 ha approvato la proposta di legge «Istituzione e regolamentazione dei comitati sanitari e sociali di zona», che verrà presentata alla Regione Piemonte appena la delibera diventerà esecutiva.

Alla redazione della proposta di legge, che definisce anche le «prime iniziative dei comuni e dei consorzi di comuni in materia sanitaria e sociale e finanziamenti relativi da parte della Regione Piemonte», hanno collabo­rato la Lega per i poteri e le autonomie locali e l'Unione italiana per la pro­mozione dei diritti del minore e per la lotta contro l'emarginazione sociale.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

Titolo I

Deleghe ai Comuni

 

Art. 1 - La Regione Piemonte delega le funzioni in materia sanitaria e assistenziale ai Comuni i quali le esercitano direttamente, in forme asso­ciate o decentrate in base ai principi stabiliti dalla presente Legge.

 

Titolo II

Istituzione, convocazione e regolamentazione dei Comitati Sanitari e Sociali di Zona

 

Art. 2 - Sono istituiti nel territorio della Re­gione Piemonte i Comitati Sanitari e Sociali di Zona. Essi decadono di diritto con l'approvazione della riforma sanitaria o di quella dell'assisten­za; le funzioni residue dei Comitati Sanitari e Sociali di Zona verranno affidate ai nuovi organi politico-amministrativi previsti dalla Legge di riforma.

Art. 3 - I Comitati Sanitari e Sociali di Zona avviano e favoriscono nel rispettivo territorio la partecipazione delle Comunità locali alla prepa­razione delle riforme sanitaria e dei servizi so­ciali e assistenziali.

I Comitati Sanitari e Sociali di Zona con là partecipazione delle Comunità locali, nel caso di grandi Comuni con le loro articolazioni di quar­tiere ove esistono, promuovono e stimolano le iniziative ed il coordinamento volontario e lo svi­luppo delle attività degli organismi sanitari e sociali anche per il raggiungimento degli ob­biettivi di intervento sanitario e sociale di cui al successivo art. 12.

Art. 4 - I Comitati Sanitari e Sociali di Zona:

1) promuovono periodicamente contatti con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e dei Consigli sindacali di zona e di fabbrica e delle Associazioni di categoria al fine di stabilire i programmi e le linee di intervento e di con­trollarne la realizzazione;

2) promuovono periodicamente contatti con i rappresentanti degli altri Enti e Organizzazioni sanitarie e assistenziali, scolastiche, ricreative e sociali al fine di stabilire un rapporto di reci­proca collaborazione;

3) possono chiamare a partecipare ai lavori, in relazione agli argomenti trattati, i rappresen­tanti delle Organizzazioni ed Enti di cui ai pre­cedenti punti;

4) possono costituire al loro interno, per l'e­same di specifici problemi, gruppi di lavoro an­che con membri esterni al Comitato.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di­pendenti ed autonomi e quelle degli operatori sanitari e sociali, a loro richiesta, devono essere sentite dal Comitato Sanitario e Sociale di Zona.

Art. 5 - L'azzonamento è proposto per ciascuna Provincia dai rispettivi Consigli provinciali che devono deliberarlo entro 90 giorni dall'approva­zione della presente Legge.

La Regione provvede entro i 10 giorni succes­sivi a trasmettere la proposta di azzonamento a tutti i Comuni.

Nei Comuni all'interno dei quali siano previsti più Comitati Sanitari e Sociali, il Consiglio Co­munale delibera la provvisoria suddivisione del proprio territorio in zone sanitarie e sociali e ne dà comunicazione alla Regione entro 60 giorni.

Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di azzonamento i Consigli Comunali possono fare osservazioni al Consiglio Regionale per la mo­difica dell'azzonamento sanitario e sociale.

Entro 220 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, il Consiglio Regionale approva il piano definitivo di azzonamento con delibera da trasmettere ai Comuni.

L'azzonamento deve essere realizzato secondo i seguenti criteri:

a) le zone devono comprendere una popola­zione non inferiore a 20.000 e non superiore a 80.000 residenti;

b) essere rispondente alle condizioni socio­economiche del territorio, alla sua conformazio­ne geo-morfologica e alle possibilità di comuni­cazione interna;

c) essere tale da consentire in prospettiva l'unificazione nella zona, per quanto concerne la direzione politico-amministrativa, dei servizi di base sanitari, assistenziali, scolastici, ricreativi e sociali;

d) comunque le unità produttive devono far parte nella loro interezza ad una sola zona.

In caso di variazione delle circoscrizioni co­munali o di modifiche sostanziali nell'assetto ter­ritoriale o socio-economico e per altre motivate ragioni, ogni Comune può richiedere al Consiglio Regionale la modifica dell'azzonamento di cui al precedente comma.

Art. 6 - I Comitati Sanitari e Sociali delle zone che comprendono più Comuni sono eletti dai Consigli Comunali e composti da:

- un rappresentante per i Comuni con popo­lazione fino a 1.000 abitanti;

- tre rappresentanti per i Comuni con popola­zione da 1.001 a 5.000 abitanti, eletti con voto limitato a due al fine di garantire la rappresen­tanza della minoranza;

- cinque rappresentanti per i Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, eletti con voto limitato a tre al fine di garantire almeno due rappresentanti delle minoranze;

- sette rappresentanti per i Comuni con po­polazione da 10.001 a 20.000 abitanti, eletti con voto limitato a cinque al fine di garantire almeno due rappresentanti delle minoranze;

- nove rappresentanti per i Comuni con po­polazione da 20.001 a 30.000 abitanti, eletti con voto limitato a sei al fine di garantire tre rappre­sentanti delle minoranze;

- undici rappresentanti per i Comuni con po­polazione oltre ai 30.000 abitanti, eletti con voto limitato a sette al fine di garantire almeno quat­tro delle minoranze.

Il Comitato Sanitario e Sociale di una zona che coincida con la circoscrizione comunale e quelli comprendenti parte del territorio di un Comune sono composti da un numero di 30 membri eletti dal Consiglio Comunale in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi Consiliari.

Le funzioni attribuite al Comitato Sanitario e Sociale di una zona che coincida con il territorio di una comunità montana sono assunte dal Con­siglio della Comunità.

I Consigli Comunali procedono alla elezione dei propri rappresentanti nei Comitati Sanitari e Sociali di Zona entro 30 giorni dalla data di rice­vimento della deliberazione di cui all'articolo 5 comma 5.

Gli eletti devono avere i requisiti di eleggibi­lità di cui alla Legge Comunale e Provinciale.

I componenti del Comitato durano in carica quanto il mandato amministrativo dei rispettivi Consigli Comunali e sono rieleggibili. Alle even­tuali surrogazioni si provvede non appena si ve­rifichi la vacanza; i nuovi eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono stati chiamati a sostituire e sono eletti su indicazione del Gruppo Consiliare cui com­peteva la designazione del membro da surro­gare.

La prima seduta del Comitato Sanitario e So­ciale di Zona è convocata dal Sindaco del Co­mune della zona con il maggiore numero di abi­tanti e si tiene entro 40 giorni dalla avvenuta elezione di almeno la maggioranza dei compo­nenti il Comitato.

Nella stessa seduta il Comitato stabilisce a maggioranza assoluta dei presenti la propria sede.

Per il funzionamento dei Comitati Sanitari e Sociali di Zona si applicano, in quanto applica­bili, le norme vigenti per i Consigli Comunali.

Art. 7 - Nella prima seduta il Comitato Sanita­rio e Sociale di Zona elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente e con successiva vota­zione, con voto limitato a due, gli altri membri dell'Ufficio di presidenza, così che esso sia com­posto complessivamente da 5 membri.

Nell'ufficio di presidenza deve essere garan­tita la rappresentanza della minoranza.

Per il proprio funzionamento il Comitato Sani­tario e Sociale di Zona si avvale d'intesa con l'Amministrazione interessata, degli uffici del Comune presso cui ha sede.

Art. 8 - Più Comitati Sanitari e Sociali di Zona possono costituire un Comitato di Coordinamen­to al fine di coordinare gli indirizzi e le attività sanitarie, sociali ed assistenziali, di divulgare le esperienze più significative dei Comitati Sani­tari e Sociali di Zona, di promuovere la collabo­razione e le necessarie intese con le categorie e con gli organismi sanitari, assistenziali, scola­stici, ricreativi e sociali operanti sul territorio di competenza.

Art. 9 - Fanno parte dei Comitati di Coordina­mento:

- il Presidente e due delegati di ciascun Co­mitato Sanitario e Sociale di Zona, di cui uno della minoranza;

- rappresentanti delle Province interessate in numero pari a 2/3 dei componenti, espresso in base al comma precedente, eletti dai Consigli Provinciali in modo che almeno 1,/3 di essi rap­presentino le minoranze.

Il Comitato di Coordinamento elegge nel suo seno un Ufficio di Presidenza composto da 15 membri di cui 5 della minoranza.

Con l'entrata in vigore della Legge Regionale istitutiva dei Comprensori le funzioni dei Comi­tati di Coordinamento sono assunte dai Com­prensori stessi.

Art. 10 - Le spesa per il funzionamento dei Comitati Sanitari e Sociali di Zona sono a carico della Regione e sono ripartite in misura eguale fra tutti i Comitati Sanitari e Sociali di Zona. Le somme sono erogate al Comune sede del Comitato che le inserisce nel proprio bilancio e le gestisce per conto del Comitato stesso.

 

Titolo III

Prime iniziative dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni in materia sanitaria e sociale

e finan­ziamenti relativi da parte della Regione Piemonte

 

Art. 11 - I Comuni che fanno parte del Comitato Sanitario e Sociale di Zona possono costituirsi in Consorzio per la vigilanza igienico-sanitaria, per l'esercizio di attività di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria e per l'attua­zione di servizi sociali.

Il Consorzio di cui al comma precedente as­sume anche le funzioni di Comitato Sanitario e Sociale di Zona.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo possono essere svolte anche dai Comu­ni che comprendono uno o più Comitati Sanitari e Sociali di Zona.

Al fine di potenziare il controllo popolare sul­le scelte politiche e programmatiche è costi­tuito in ciascuna zona, su iniziativa delle Orga­nizzazioni Sindacali più rappresentative, un Co­mitato composto da rappresentanti delle Orga­nizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forze sociali presenti sul ter­ritorio.

Il Comitato definisce autonomamente i propri criteri di rappresentanza, partecipazione e fun­zionamento.

Il Comitato deve essere obbligatoriamente consultato dagli Organi del Consorzio per tutte le materie di competenza del Consorzio stesso.

Il Consorzio è tenuto a trasmettere tempesti­vamente copia dei propri atti e ogni altra infor­mazione richiesta dal Comitato.

Art. 12 - Nell'ambito dei programmi operativi formulati dal Comitato Sanitario e Sociale di Zona sono assegnati contributi ai Consorzi e ai Comuni di cui all'art. 11.

Nei primi due anni di applicazione della pre­sente Legge i contributi di cui al comma prece­dente possono essere erogati anche ai Comuni

singoli o associati in base ai programmi da loro presentati.

I contributi di cui ai commi precedenti ven­gono assegnati per interventi nei seguenti set­tori:

a) medicina e igiene del lavoro;

b) tutela prenatale e dell'età evolutiva;

c) prestazioni domiciliari;

d) affidamento a scopo educativo;

e) comunità-alloggio;

f) comunità di quartiere;

g) assistenza sanitaria, ospedaliera e farma­ceutica;

h) tutela della salute mentale;

i) case-albergo;

l) igiene ambientale e dell'alimentazione;

m) lotta contro le malattie sociali;

n) educazione e statistica sanitaria;

o) centri sociali per attività ricreative a scopo sociale e culturale, colonie.

Gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), devono essere programmati e attuati secondo i criteri di cui agli articoli del Titolo IV della presente Legge.

Il Consiglio Regionale su parere conforme del­la competente Commissione di cui all'art. 18 dello Statuto della Regione Piemonte provvede a ripartire i finanziamenti.

Art. 13 - I contributi della Regione sono erogati nella misura dei 4/5 della spesa complessiva per l'istituzione e la gestione dei servizi entro 30 giorni dall'approvazione di cui all'ultimo com­ma dell'articolo precedente.

Entro lo stesso termine i Comuni provvedono a versare alle rispettive Casse Consortili quan­to dovuto di loro competenza.

Art. 14 - Gli interventi preventivi, curativi e riabilitativi sono attuati in modo da essere fun­zionalmente collegati con i servizi sanitari e sociali esistenti, in particolare con quelli de­centrati nella zona, e, per quanto concerne i rico­veri e le prestazioni di alta specializzazione, con le strutture ospedaliere, paraospedaliere e con centri specializzati.

Le équipes degli operatori sanitari e sociali, salvo i casi in cui le leggi vigenti stabiliscano specifiche attribuzioni, operano nelle rispettive zone in modo da superare le posizioni gerarchi­che, la frammentazione della attività e rigidità

dei ruoli professionali, secondo i seguenti prin­cipi:

- gestione comunitaria dell'attività, sia a li­velli decisionali che operativi;

- massima partecipazione tecnica e perso­nale di tutti i membri alle attività;

- distribuzione del potere decisionale fra tut­ti i membri;

- scelta, nell'ambito unitario del programma generale di lavoro, dei campi operativi in base alle capacità ed alle attitudini personali e alle competenze specifiche decise consensualmente da tutta l'équipe.

L'aggiornamento e la riqualificazione del per­sonale si realizzano secondo i criteri della for­mazione permanente, nell'ambito dei lavori di gruppo e con la partecipazione a corsi e seminari la cui frequenza è considerata parte integrante dell'orario di lavoro e potrà avvenire anche in sedi esterne al Comune.

 

Titolo IV

Interventi nei settori: della medicina e dell'igie­ne del lavoro; della tutela prenatale

e dell'età evolutiva; delle prestazioni domiciliari; dell'affidamento a scopo educativo;

delle comuni­tà-alloggio; delle comunità di quartiere; dell'assistenza sanitaria, ospedaliera

e farmaceu­tica; della tutela della salute mentale; delle case-albergo.

 

Art. 15 - Gli interventi nel settore della medi­cina e dell'igiene del lavoro sono diretti alla in­dividuazione dei rischi inerenti all'attività lavo­rativa e all'assunzione di tutti i dati derivanti dalle indagini suddette al fine della loro elabo­razione epidemiologica.

Nell'ambito delle competenze regionali, gli in­terventi comprendono altresì l'eliminazione e la prevenzione dei rischi da attuarsi mediante ap­positi provvedimenti igienico-sanitari e tecnici.

L'organo periferico, a livello di Comune o Con­sorzio di Comuni, dei servizi di medicina e igiene del lavoro è l'Unità di Base.

Le Unità di Base si avvalgono degli Ufficiali Sanitari o di loro delegati.

Essi sono tenuti ad intervenire per quanto pre­visto dalla presente Legge.

Art. 16 - Per rispondere a specifiche esigenze e richieste avanzate dalle Unità di Base possono essere istituiti o potenziati, a livello interzonale e provinciale, i servizi di medicina e igiene del lavoro.

Art. 17 - AI fine di realizzare il coordinamento delle attività e provvedere alla raccolta ed alla elaborazione a livello regionale dei dati forniti dai servizi periferici di medicina e igiene del lavoro, è costituito un Comitato presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità, composto da cinque esperti eletti dal Consiglio regionale e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Detto Comitato che si deve riunire almeno ogni tre mesi o su richiesta di un terzo dei suoi com­ponenti, può invitare a partecipare alle sue riu­nioni i rappresentanti degli Enti di prevenzione e assistenza e i rappresentanti dei Comitati Sa­nitari e Sociali di Zona, dei Consorzi e dei Co­muni interessati.

Il Comitato nomina la sua Segreteria e la Re­gione provvede alle spese del suo funziona­mento.

Art. 18 - I servizi sanitari e sociali per la tutela della maternità e della popolazione in età evolu­tiva assicurano interventi preventivi, curativi e riabilitativi nelle diverse branche e discipline mediche, paramediche e sociali.

Essi comprendono:

- le attività di assistenza e consulenza pre­matrimoniale, di prevenzione prenatale, post-na­tale e di igiene della gravidanza, al fine di elimi­nare i fattori della mortalità infantile e delle mi­norazioni di carattere psicofisico;

- le prestazioni di medicina scolastica di cui ai D.P.R. 11-2-1961 n. 264 e 22-12-1967 n. 1518 rivolte a tutti i minori da zero ai 18 anni, compresi quelli con handicaps fisici-psichici e sensoriali.

Per garantire la massima efficacia dell'azione preventiva gli interventi sono rivolti prioritaria­mente alle fasce di età inferiore e, a mano a mano che il servizio si sviluppa, alle fasce di età immediatamente superiori.

Gli interventi sono diretti ad assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico, ad individuare e a rimuovere le cause di eventuali alterazioni fisiche e psichiche e ad evitare ogni forma di emarginazione scolastica e sociale.

Art. 19 - I servizi sanitari e sociali per la tutela della popolazione in età evolutiva comprendono: i medici generici e specialisti; psicologi; assi­stenti sociali e sanitari; terapisti della riabilita­zione; personale paramedico, amministrativo e tecnico.

Art. 20 - Le prestazioni domiciliari di assisten­za sanitaria e sociale hanno lo scopo di consen­tire all'utente la permanenza nella propria abi­tazione e di evitare ingiustificati ricoveri in ospe­dali o in istituti di assistenza.

Le prestazioni domiciliari di assistenza sani­taria e sociale comprendono le cure infermieri­stiche e riabilitative, la pulizia della casa, l'aiuto ,alla preparazione dei pasti, lo svolgimento di pratiche e tutte le altre attività necessarie alle persone e ai nuclei familiari impediti a svolgerle autonomamente.

Le prestazioni domiciliari infermieristiche e riabilitative sono fornite solo nei casi in cui il soggetto non sia in grado di accedere ai servizi ambulatoriali.

Le prestazioni domiciliari di assistenza sani­taria e sociale sono fornite prioritariamente agli ultrasessantenni e agli handicappati e gradual­mente sono estese a tutte le persone e nuclei familiari che ne abbiano l'esigenza.

Art. 21 - L'affidamento a scopo educativo a fa­miglie e persone è rivolto ai minori:

a) dichiarati in stato di adottabilità ai sensi della legge 5-6-1967 n. 431 per i quali non può essere attuato l'affidamento preadottivo. In tal caso l'affidamento a scopo educativo è attuato previo parere favorevole del tribunale per i mi­norenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità;

b) il cui nucleo familiare di origine non è temporaneamente in grado di assicurare, il loro allevamento ed educazione, salvo i casi nei quali la situazione è risolvibile con un aiuto econo­mico e sociale.

L'affidamento è disposto previo consenso dei genitori o di chi ne esercita le veci o in esecu­zione di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Gli affidatari hanno diritto ad un contributo economico che è stabilito e versato dai Comuni o dai Consorzi di Comuni.

Art. 22 - Le Comunità-alloggio di cui alla let­tera e) dell'art. 12, sono destinate ad accogliere minori, handicappati e anziani che non sono in grado di condurre una esistenza autonoma o so­no privi di sostegno familiare.

Le Comunità-alloggio accolgono un massimo di 8 soggetti, hanno una conduzione di tipo fami­liare e favoriscono la partecipazione sistematica dei soggetti alle attività dell'ambiente sociale esterno.

Le Comunità-alloggio sono uno dei servizi di zona, pertanto devono essere inserite nelle co­muni case di abitazione, non possono essere raggruppate in uno stesso stabile né sorgere in località isolate o prive di servizi.

Il collocamento dei minori nelle Comunità-al­loggio è equiparato ad ogni effetto all'affidamen­to a famiglie e persone.

Art. 23 - Le Comunità di quartiere sono desti­nate alle persone non autosufficienti che non. possono essere assistite presso il loro domicilio e non necessitano di assistenza ospedaliera.

Le Comunità accolgono esclusivamente le per­sone residenti nel quartiere in cui sono isti­tuite.

Resta salvo il diritto degli utenti di essere ac­colti in altra Comunità di loro scelta.

Le Comunità hanno una capienza massima di 20 posti letto.

Art. 24 - I Comuni e i Consorzi di Comuni di cui all'art. 11 sono tenuti a fornire le prestazioni sanitarie, ospedaliere e farmaceutiche alle per­sone con invalidità fisiche, psichiche e senso­riali, nei casi in cui dette prestazioni non siano fornite da Enti tenuti per legge e fino a quando non vi provvedano altri organi.

Art. 25 - La Regione Piemonte eroga altresì contributi alle Province che, in base ai program­mi stabiliti dai Comitati Sanitari e Sociali di Zona, istituiscono servizi per la tutela della sa­lute mentale e li gestiscono d'intesa con i Co­muni singoli o associati.

Detti servizi sono istituiti nell'ambito delle zone di cui alla presente Legge e devono prov­vedere agli interventi preventivi, curativi e ria­bilitativi.

Gli interventi di cui al comma precedente so­no diretti a prevenire le condizioni di disadatta­mento derivanti da cause psico-sociali od orga­niche, alle terapie delle forme morbose e al recupero funzionale e sociale degli utenti.

Gli interventi sono attuati negli ambienti in cui il cittadino vive e lavora e sono diretti a favorire idonee condizioni nell'ambiente lavo­rativo e sociale.

Essi inoltre devono proporsi il superamento della istituzione manicomiale e il reinserimento delle persone attualmente ivi ricoverate.

Art. 26 - Il 5% degli stanziamenti di cui alla Legge 22-10-1971 n. 865 è destinata dalla Re­gione Piemonte alla costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane.

Ciascuna casa-albergo di cui al comma prece­dente è destinata promiscuamente a studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone an­ziane.

In ciascuna casa gli alloggi destinati agli an­ziani devono essere almeno il 20% del totale. Inoltre ogni 20 alloggi o frazione di 20 deve essere prevista al piano abitabile inferiore un alloggio destinato ad una Comunità per anziani di cui all'art. 22 della presente Legge.

Art. 27 - La Regione Piemonte eroga contributi per le attività di cui alle lettere l) , m) , n) , o) , dell'art. 12 sulla base dei programmi stabiliti dai Comitati Sanitari e Sociali di Zona.

 

Titolo V

Eliminazione delle barriere architettoniche

 

Art. 28 - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e degli invalidi la Regione Piemonte di­spone i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, gli asili nido, le istituzioni prescolastiche, scolastiche, ricreati­ve, culturali o comunque di interesse sociale, di nuova edificazione, siano costruiti in conformità del D.M. del 21-3-1970, dell'art. 27 della legge 30-3-1971 n. 118 e in osservanza della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 15-6-1968 riguardante l'eliminazione delle barriere archi­tettoniche.

Agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente Legge devono essere ap­portate le possibili conformi varianti.

Le disposizioni del comma precedente si ap­plicano alle costruzioni di cui alla Legge 22-10­1971 n. 865 e ai percorsi pedonali di qualsiasi genere.

I piani urbanistici e i regolamenti edilizi de­vono essere modificati entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge per dare applicazione a quanto previsto dal presente ar­ticolo.

Su proposta della Commissione Lavori Pubblici del Consiglio Regionale, la Giunta emana il re­golamento di attuazione del presente articolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge.

 

Titolo VI

Finanziamenti

 

Art. 29 - Alla spesa di L. 200.000.000, per l'isti­tuzione ed il finanziamento dei Comitati Sani­tari e Sociali di Zona, e di L. 5.000.000.000, per gli interventi di cui all'art. 12 della presente Legge, si provvederà, a partire dall'esercizio fi­nanziario 1974, con l'istituzione di un apposito fondo.

Le quote del fondo annuale, eventualmente non utilizzate nell'esercizio finanziario di competen­za, sono utilizzate nell'esercizio finanziario suc­cessivo.

 

Art. 30 - Il Fondo per gli interventi di cui all'ar­ticolo 12 è ripartito in base alle percentuali sotto indicate:

- medicina e igiene del lavoro                                  25%

- tutela prenatale e dell'età evolutiva                         25%

- prestazioni domiciliari                                          10%

- affidamento a scopo educativo                              3%

- comunità-alloggio                                                5%

- comunità di quartiere                                           6%

- assistenza sanitaria, ospedaliera e far­maceutica    5%

- tutela della salute mentale                                    5%

- case-albergo                                                       -

- igiene ambientale e dell'alimentazione                   5%

- lotta contro le malattie sociali                               5%

- educazione e statistica sanitaria                           1%

- centri sociali per attività ricreative a

     scopo sociale e culturale, colonie                       5%

 

 

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