Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo 1974

 

 

DOCUMENTI

 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE FUNZIONI DI CONTROLLO DEI COMUNI SULLE IPAB

 

 

Fra le molteplici leggi disapplicate, segnalia­mo le disposizioni concernenti le funzioni affi­date ai Comuni per il controllo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (per mi­nori, anziani, handicappati, ecc.).

Queste disposizioni sono molto importanti in quanto i sindaci ed i consigli comunali dispon­gono già oggi di poteri in materia di servizi so­ciali di cui si chiede l'attribuzione alle Unità lo­cali dei servizi.

È pertanto possibile fin d'ora incominciare a valutare la reale volontà politica dei gruppi con­siliari in merito all'assistenza ai minori, agli han­dicappati ed agli anziani.

Si tenga presente che, com'è noto, i Comuni hanno competenze in materia di assistenza agli inabili al lavoro (ne sono compresi i minori dei 12 anni e gli anziani), di medicina scolastica, di asili nido, ecc. per cui l'avvio concreto di ser­vizi comunali non trova ostacolo nella legisla­zione vigente.

 

La legge 17-7-1890 n. 6972 e successive modifi­cazioni stabilisce:

Art. 18 - «Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono te­nere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi».

Art. 19 - «Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco e alla giunta provinciale amministrativa nel termine e nelle forme stabilite dal regola­mento».

Art. 65 - Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli ar­ticoli 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, spetta l'inizia­tiva all'amministrazione, al Consiglio comunale o al Consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 62.

Art. 66 - Quando i Consigli comunali e provin­ciali, o le amministrazioni delle istituzioni pub­bliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto (oggi dalla Re­gione se I'IPAB svolge attività in una sola re­gione).

 

L'art. 81 del R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 e suc­cessive modifiche prevede: «La sorveglianza che i Consigli comunali sono chiamati ad eser­citare sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'art. 132 della legge comunale e provinciale 1915 (R.D. 4-2-1915 n. 148), non con­ferisce ai medesimi od ai loro membri alcun di­ritto di dare ordini o disposizioni pel servizio 0 d'intervenire alle adunanze delle amministrazio­ni degli istituti stessi.

Il sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e regi­stri delle amministrazioni, riferendone nella pri­ma tornata al Consiglio».

 

L'art. 132 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 sta­bilisce a sua volta ai commi 1 e 2: «Sono sot­toposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Co­mune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e be­neficenza, come pure gli interessi dei parroc­chiani quando questi non sostengano qualche spesa a termine di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio co­munale, il quale può sempre esaminare l'anda­mento e verificar-ne i conti».

 

 

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 22 novembre, depositata il 28 novembre 1973 (Pres. Bonifacio, Rel. Gionfrida), qui appresso ri­portata, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 l. 12-­2-1968 n. 132 (legge ospedaliera), 132 r.d. 4-2­-1915 n. 148 (nuovo t.u. l. comunale e provinciale), 81 r.d. 5-2-1891 n. 99 (istituzioni pubbliche di beneficenza).

In fatto - In un procedimento civile di impu­gnazione - proposto da Cornelio Veltri e Paolo Marandola avverso la sentenza del tribunale di Pavia che, in accoglimento del ricorso dell'elet­tore Vittorio Azzarelli, aveva (ex art. 15, n. 3, t.u. 1960, n. 570) dichiarato la decadenza degli appellanti dalla carica di consiglieri del Comune di Pavia, in quanto dipendenti di un ente (il Poli­clinico S. Matteo, costituito in ente ospedaliero ai sensi della legge n. 132 del 1968), sottoposto alla sorveglianza del Comune medesimo - l'adi­ta Corte di appello di Milano, con ordinanza 8 giu­gno 1971, ritenutane la rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato que­stione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, nonché dell'art. 132 t.u. delle leggi comu­nali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, contenente regolamento di esecuzione della legge 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

In diritto: 1. - L'ordinanza investe la costitu­zionalità del potere di «sorveglianza» attribuito al Comune sugli «stabilimenti di carità e bene­ficenza», rectius delle norme che tale potere contemplano (art. 132 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, t.u. leggi comunali e provinciali), disciplinano (art. 81 r.d. 5 febbraio 1891, n. 99) e manten­gono in vigore (artt. 55 e 56 legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132).

Stabilisce, infatti, testualmente l'art. 56 della legge 1968, n. 132, che «si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 lu­glio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, e nel r.d. 3 mar­zo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le nor­me contenute nella presente legge», mentre il precedente art. 55 delega il Governo, tra l'altro, ad «integrare e coordinare» gli indicati decreti con la legge 1968, n. 132.

Ora, è stato, appunto, ritenuto dalla giurispru­denza che tra le norme «compatibili» con la di­sciplina ospedaliera, rientrino, in particolare, anche gli artt. 132 r.d. 1915, n. 148 e 81 r.d. 1891, n. 99, nei quali è menzione del potere di «sor­veglianza» del Comune sugli istituti pubblici di beneficenza ed assistenza.

Tale potere - la cui fonte normativa non ri­sulta, pertanto, abrogata - verrebbe, appunto, a confliggere con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, i quali - nella materia (tra l'altro) della beneficenza pubblica e dell'assistenza sa­nitaria - riservano alla Regione competenza legislativa ed amministrativa e poteri di con­trollo.

2. - La questione non è fondata.

Invero, la «sorveglianza» de qua - in quanto non implica «alcun diritto di dare ordini o dispo­sizioni o di intervenire alle adunanze delle am­ministrazioni degli istituti» (art. 81 r.d. 1891 citato) ed, in definitiva, com'è pacifico, unica­mente si risolve in affatto generiche facoltà ispettive, di segnalazione o denunzia - rimane, evidentemente, del tutto estranea alla materia dei controlli tipici (di legittimità e di merito «su­gli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali»), che forma, invece, oggetto del po­tere attribuito alla Regione dall'art. 130 della Costituzione.

Di modo che nessun contrasto con tale indi­cato precetto può, nella specie, configurarsi.

3. - D'altra parte neppure, poi, si realizza la denunziata violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - dal contesto dei quali, appunto, discende, per la Regione, la titolarità delle «fun­zioni amministrative» nella materia della «be­neficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera» - atteso che l'esaminato potere di «sorveglianza» del Comune sugli istituti assi­stenziali, lungi dal contraddire la detta compe­tenza della Regione, logicamente, anzi, la con­ferma e la implica, nella misura in cui, rispetto a questa, si pone in posizione evidentemente strumentale e, comunque, di mera ausiliarità.

 

 

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