Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo
1974
DOCUMENTI
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE FUNZIONI DI
CONTROLLO DEI COMUNI SULLE IPAB
Fra le molteplici leggi disapplicate, segnaliamo le disposizioni concernenti le funzioni affidate ai Comuni per il controllo
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (per minori, anziani,
handicappati, ecc.).
Queste disposizioni sono molto
importanti in quanto i sindaci ed i consigli comunali dispongono già oggi di
poteri in materia di servizi sociali di cui si chiede
l'attribuzione alle Unità locali dei servizi.
È pertanto possibile fin d'ora
incominciare a valutare la reale volontà politica dei
gruppi consiliari in merito all'assistenza ai minori, agli handicappati ed
agli anziani.
Si tenga presente che, com'è noto, i
Comuni hanno competenze in materia di assistenza agli
inabili al lavoro (ne sono compresi i minori dei 12 anni e gli anziani), di
medicina scolastica, di asili nido, ecc. per cui l'avvio concreto di servizi
comunali non trova ostacolo nella legislazione vigente.
La legge 17-7-1890 n. 6972 e successive modificazioni stabilisce:
Art. 18 - «Le amministrazioni delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
devono tenere in corrente un esatto inventario di
tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni
coi titoli relativi».
Art. 19 - «Dell'inventario e delle
successive aggiunte e variazioni è data comunicazione
al sindaco e alla giunta provinciale amministrativa nel termine e nelle forme
stabilite dal regolamento».
Art. 65 - Di ogni
altra riforma negli organici o nella amministrazione, non compresa negli articoli
54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, spetta l'iniziativa all'amministrazione, al
Consiglio comunale o al Consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art.
62.
Art. 66 - Quando i Consigli comunali e
provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza
trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte
possono essere fatte dal prefetto (oggi dalla Regione
se I'IPAB svolge attività in una sola regione).
L'art.
81 del R.D. 5 febbraio 1891 n. 99 e successive modifiche prevede: «La sorveglianza che i Consigli
comunali sono chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'art. 132 della legge
comunale e provinciale 1915 (R.D. 4-2-1915 n. 148), non conferisce ai medesimi
od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio 0
d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti stessi.
Il sindaco od un suo delegato, da
scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno
diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle
amministrazioni, riferendone nella prima tornata al Consiglio».
L'art.
132 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 stabilisce a sua volta ai
commi 1 e 2: «Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le
istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle
sue frazioni, alle quali non siano applicabili le
regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei
parrocchiani quando questi non sostengano qualche spesa a termine di legge.
Gli stessi stabilimenti di carità e
beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale
può sempre esaminare l'andamento e verificar-ne i conti».
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
In
fatto - In un
procedimento civile di impugnazione - proposto da
Cornelio Veltri e Paolo Marandola avverso la sentenza
del tribunale di Pavia che, in accoglimento del ricorso dell'elettore Vittorio
Azzarelli, aveva (ex art. 15, n. 3, t.u. 1960, n.
570) dichiarato la decadenza degli appellanti dalla carica di consiglieri del
Comune di Pavia, in quanto dipendenti di un ente (il Policlinico S. Matteo,
costituito in ente ospedaliero ai sensi della legge n. 132 del 1968),
sottoposto alla sorveglianza del Comune medesimo - l'adita Corte di appello di
Milano, con ordinanza 8 giugno 1971, ritenutane la
rilevanza in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della
legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132, nonché
dell'art. 132 t.u. delle leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148,
e dell'art. 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, contenente regolamento di
esecuzione della legge 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza.
In
diritto: 1. -
L'ordinanza investe la costituzionalità del potere di «sorveglianza»
attribuito al Comune sugli «stabilimenti di carità e beneficenza», rectius delle
norme che tale potere contemplano (art. 132 r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, t.u.
leggi comunali e provinciali), disciplinano (art. 81 r.d. 5 febbraio 1891, n.
99) e mantengono in vigore (artt. 55
e 56 legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132).
Stabilisce, infatti, testualmente
l'art. 56 della legge 1968, n. 132, che «si applicano agli enti ospedalieri le
norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni, del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99, e nel r.d. 3 marzo 1934, n.
Ora, è stato,
appunto, ritenuto dalla giurisprudenza che tra le norme «compatibili» con la
disciplina ospedaliera, rientrino, in particolare, anche gli artt. 132 r.d. 1915, n. 148 e 81 r.d. 1891, n. 99, nei quali
è menzione del potere di «sorveglianza» del Comune sugli istituti pubblici di
beneficenza ed assistenza.
Tale potere - la cui fonte normativa
non risulta, pertanto, abrogata - verrebbe, appunto, a confliggere
con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, i
quali - nella materia (tra l'altro) della beneficenza pubblica e
dell'assistenza sanitaria - riservano alla Regione competenza legislativa ed
amministrativa e poteri di controllo.
2. - La questione non è fondata.
Invero, la «sorveglianza» de qua - in quanto non implica «alcun
diritto di dare ordini o disposizioni o di
intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti» (art. 81 r.d.
1891 citato) ed, in definitiva, com'è pacifico, unicamente si risolve in
affatto generiche facoltà ispettive, di segnalazione o denunzia - rimane,
evidentemente, del tutto estranea alla materia dei controlli tipici (di
legittimità e di merito «sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri
enti locali»), che forma, invece, oggetto del potere attribuito alla Regione
dall'art. 130 della Costituzione.
Di modo che nessun contrasto con
tale indicato precetto può, nella specie, configurarsi.
3. - D'altra parte neppure, poi, si
realizza la denunziata violazione degli artt. 117 e
118 della Costituzione - dal contesto dei quali,
appunto, discende, per
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