Prospettive assistenziali, n. 25, gennaio-marzo
1974
LEGGI REGIONALI
REGIONE TOSCANA -
LEGGE 14 DICEMBRE 1973, n. 64
SUDDIVISIONE
DEL TERRITORIO REGIONALE IN ZONE D'INTERVENTO NEI CAMPI DELLA SANITÀ E
DELL'ASSISTENZA SOCIALE
Articolo 1
Le zone di cui al presente comma
costituiscono altresì la base territoriale di partecipazione,
gestione e verifica dei programmi di intervento.
Articolo 2
I Comuni il cui territorio è
compreso in due o più zone d'intervento sono delegati
a definire, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
territorio comunale appartenente a ciascuna zona.
Articolo 3
I Comuni o i loro Consorzi sono
delegati ad individuare, all'interno delle zone d'intervento, di cui all'art.
1, ulteriori ambiti territoriali con una popolazione
non superiore ai 10.000 abitanti.
I Comuni o i loro Consorzi
provvedono ad esercitare la funzione, di cui al comma precedente, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 4
Entro due anni dall'entrata in
vigore della presente legge il Consiglio regionale, sulla
base di proposte motivate degli enti locali territoriali interessati,
può provvedere ad un riesame delle suddette zone di intervento.
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