Prospettive assistenziali, n. 26, aprile-giugno
1974
DOCUMENTI
BOZZA
DI STATUTO PER CONSORZI INTERCOMUNALI
La
gestione delle unità locali dei servizi sanitari e sociali può essere oggi
assicurata, quando l'unità locale comprende più comuni, da un consorzio
intercomunale.
A
differenza di altri statuti (ad esempio di quello
proposto dalla Regione Emilia-Romagna), la bozza che
riproduciamo, elaborata dall'Unione italiana per la promozione dei diritti del
minore e per la lotta contro l'emarginazione sociale, non si limita ai servizi
sanitari e sociali, ma si estende a tutte le attività di primo livello.
La
finalità non è quella, ancora settoriale, dell'unità locale dei servizi
sanitari e sociali, ma quella della aggregazione di
tutte le competenze di base, nella prospettiva della rifondazione dei Comuni.
Ciò
sia allo scopo di dare al comune rifondato (e transitoriamente ai loro
consorzi) il maggior numero possibile di competenze, sia per evitare
settorialismi e cioè la costituzione di consorzi
«speciali» e cioè riferiti a singole materie.
Inoltre è evidente che la
riduzione numerica degli organi politico-amministrativi favorisce l'incidenza
della partecipazione dei cittadini.
Oggi il decentramento di tutti i servizi comunali e
provinciali di base (o per le zone disperse la loro
aggregazione) è favorito dal contratto di lavoro ottenuto recentemente dai
dipendenti degli enti locali (comuni, province, ECA, IPAB).
Intatti
nell'accordo suddetto viene affermata la necessità di
ristrutturare i servizi
«attuando, nei quadro della realizzazione di forme democratiche di
decentramento politico, strutture organizzative decentrate dei servizi, sulla
base di precisi criteri funzionali e di responsabilità e, al tempo stesso,
promuovendo processi atti a determinare nuove aggregazioni istituzionali
(comprensori, comunità montane, consorzi, ecc.), capaci di superare le negative
conseguenze dovute anche alla polverizzazione degli enti con limitata portata
territoriale, di popolazione e di funzioni».
Segnaliamo
inoltre che nella bozza di statuto sono previsti (art. 31, 32, 33 e 34) i
comitati di partecipazione democratica e ricordiamo che la
partecipazione, intesa non come cogestione ma come controllo
democratico, è anche accolta dalla bozza di statuto predisposta dal
dipartimento di sicurezza sociale della Regione Emilia-Romagna
(circolare del 22 marzo 1973, prot. n° 6112. 1530) e dallo statuto
(già approvato) del comprensorio di Faenza.
BOZZA DI STATUTO DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE
Titolo I - Principi
generali
Art. 1 - Fra i comuni della provincia di
....... è costituito il consorzio intercomunale dei servizi sociali denominato:
La sede del consorzio è stabilita
nel comune di..........., dove pure hanno sede i principali
uffici del consorzio.
Funzioni, uffici, servizi e
personale del consorzio sono opportunamente decentrati nel comprensorio
territoriale di pertinenza, in rapporto alle necessità contingenti e comunque
in misura tale da rendere possibile il raggiungimento
degli scopi del consorzio.
Art. 2 - Possono essere ammessi al
consorzio altri comuni, ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
Art. 3 - Il consorzio ha durata 30 anni e
potrà essere sciolto, nei modi e nelle forme consentite dalle vigenti disposizioni
di legge.
Cessa comunque
nel caso di incompatibilità con le leggi nazionali e regionali.
Art. 4 - Il consorzio:
a) agisce in conformità alla vigente
legislazione ed adegua la propria attività ai principi, alle norme ed ai metodi
delle leggi nazionali e regionali che saranno emanate;
b) fonda la propria azione sui
principi programmatici e precettivi della Costituzione della Repubblica con
speciale riguardo a quelli che si riferiscono alla
tutela e alla promozione della salute, all'assistenza sociale, alle autonomie
locali, al decentramento dei poteri ed al decentramento amministrativo;
c) adotta, come essenziale, il
metodo della democrazia al fine di realizzare l'obiettivo della partecipazione
da parte della popolazione del comprensorio;
d) in tale contesto
il consorzio recepisce e si avvale degli apporti e delle elaborazioni di tutte
le forze sociali ed in primo luogo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 5 - Il consorzio ha lo scopo di:
a) provvedere agli studi, ai
progetti, all'esecuzione di tutte le opere infrastrutturali
e strutturali e alla gestione dei servizi igienico-sanitari
e veterinari, assistenziali, ricreativi, culturali, scolastici,
abitativi, amministrativi e sociali in genere, di interesse locale e
consortile;
b) promuovere l'acquisizione di aree, di qualsiasi dimensione, e di immobili ritenuti
necessari al funzionamento dei servizi, mediante acquisto od esproprio;
c) assumere qualunque iniziativa
ritenuta idonea al raggiungimento dei fini istituzionali;
d) emanare disposizioni e
regolamenti all'interno del consorzio.
Art. 6 - Hanno diritto a godere dei servizi del consorzio tutti i cittadini residenti
nell'ambito dei comuni consorziati, nonché i lavoratori, prestanti la loro
attività nel territorio del consorzio, limitatamente agli interventi connessi
all'attività lavorativa.
Art. 7 - Il consorzio persegue le sue finalità
e adempie ai suoi compiti, seguendo il concetto della
gradualità, in conformità con la legislazione, operando di volta in volta
scelte prioritarie in relazione alle proprie possibilità.
Art. 8 - In conformità ai programmi di
realizzazione annuale adottati dalla assemblea
consortile, i comuni delegano totalmente al consorzio le attività da essi
svolte nelle competenze di cui all'art. 5.
Art. 9 - Il consorzio raccorda e coordina alla sua attività tutti gli altri servizi esistenti nel suo
territorio, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
Può assumere la gestione diretta di
servizi svolti nel territorio da altri enti.
Art. 10 - Per il raggiungimento dei suoi
scopi istituzionali il consorzio predispone il suo programma generale ed il
suo piano operativo annuale, preventivando l'entità, la natura, le
caratteristiche, la qualità, la distribuzione e le finalità specifiche delle
attrezzature, dei presidi, dei servizi tecnici ed amministrativi, del personale
e dei mezzi finanziari, avendo cura di censire quanto già esiste e può essere
utilizzato agli stessi scopi nel comprensorio dal consorzio;
fissa altresì le modalità di attuazione del programma e del piano, ed i
criteri di gestione dell'insieme dei servizi.
Art. 11 - Il consorzio, fino a quando non
sarà istituito e disciplinato il ruolo consortile del personale, si avvarrà di personale messo a sua disposizione dai comuni consorziati,
da altri enti pubblici e di personale incaricato.
Art. 12 - Il consorzio espleta
i suoi compiti e persegue i suoi scopi usufruendo dei locali, delle
attrezzature e dei materiali appartenenti ai comuni consorziati, disciplinando
tali utilizzazioni con apposite convenzioni.
Art. 13 - Il consorzio, sulla base delle necessità, diffonde i
propri presidi e servizi tecnici ed amministrativi capillarmente nelle varie località e luoghi di lavoro del
territorio di pertinenza. Mediante opportune forme
organizzative ed appropriati organi di controllo e di intervento, permanenti
e temporanei, realizza la più larga democrazia di base, che deve manifestarsi
nella concreta partecipazione e nel reale concorso dei lavoratori, dei
cittadini e delle comunità locali del comprensorio territoriale consorziale,
alla determinazione della programmazione degli indirizzi generali e dei criteri
fondamentali di attuazione della politica del consorzio e alla gestione dei
servizi.
Il consorzio instaura
una stretta collaborazione con la regione e la provincia al fine della più
consona coordinazione ed armonizzazione con la politica regionale e provinciale.
Gli interventi si realizzano
mediante una costante verifica delle prestazioni, da
parte dei gruppi sociali e dei cittadini; sono svolti da équipes
pluridisciplinari che individuano sul territorio le
strutture necessarie per soddisfare tutte le esigenze degli utenti della zona,
nonché l'eventuale necessità di modificare o sopprimere strutture già esistenti
in quanto non più rispondenti ai bisogni degli utenti.
Il consorzio provvede alla
riqualificazione del personale, con periodici aggiornamenti
da considerarsi parte integrante dell'orario di lavoro, secondo modalità
proprie di équipes, concordate fra il consorzio e le
organizzazioni sindacali.
Le équipes
tendono al superamento delle posizioni gerarchiche, della frammentazione dell'attività
e della rigidità dei ruoli professionali.
I seguenti principi sono ritenuti
fondamentali:
a) gestione comunitaria
dell'attività, sia a livelli decisionali che
operativi; ciò comporta la massima partecipazione tecnica e personale di tutti
i membri alle attività, e la distribuzione del potere decisionale fra tutti i
membri;
b) la scelta dei campi operativi in
base alle capacità ed alle attitudini personali ed alle competenze specifiche,
ma sempre nell'ambito unitario del programma generale di lavoro,
decise consensualmente da tutta l'équipe;
Salvo i casi in
cui la legge attribuisce funzioni specifiche a singoli operatori, gli
interventi sono di competenza dell'équipe nel suo
complesso. Le
attribuzioni a singoli suoi operatori sono decise, per ogni caso, collegialmente dall'équipe.
Gli operatori dell'équipe fruiscono di una formazione permanente nel vivo del
lavoro di gruppo e dell'aggiornamento e riqualificazione. Al fine di
realizzare la gestione comunitaria è indetta ogni mese una assemblea
di tutti gli operatori della équipe di zona.
L'assemblea può altresì essere
richiesta in qualsiasi momento da almeno la metà del personale. Nel caso in cui siano decentrati in zona altri servizi,
all'assemblea partecipa anche il relativo personale tecnico e amministrativo.
Allo scopo di realizzare un indirizzo conforme alle esigenze della popolazione
locale interessata, su iniziativa del coordinatore tecnico dei servizi, verrà indetta ogni sei mesi una assemblea generale aperta
ai cittadini, alle forze sociali del territorio e alle organizzazioni
sindacali.
Le indicazioni dell'assemblea sono
verbalizzate, ne viene fatto resoconto all'assemblea
successiva e immediatamente ai comuni, alle forze sociali e alle
organizzazioni sindacali. In rapporto agli orientamenti e indirizzi emersi
dalle assemblee di zona, il consorzio determina i propri orientamenti generali
per i servizi delle zone, sentite le organizzazioni sindacali.
Art. 14 - Gli atti e le attività del
consorzio sono sottoposti alla vigilanza e al controllo ai sensi di legge.
Titolo II - Organi del
consorzio
Art. 15 - Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea consortile,
b) la giunta esecutiva,
c) il presidente,
d) il comitato di partecipazione,
e) il collegio dei revisori dei
conti.
Art. 16 - L'assemblea consortile è
composta:
a) da tre rappresentanti per ogni
comune con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, di
cui uno designato dal gruppo consiliare di minoranza del relativo consiglio comunale;
b) da cinque rappresentanti per i
comuni con popolazione da
c) da sette rappresentanti per i
comuni con popolazione da
d) da nove rappresentanti per i
comuni con popolazione da 5001 e 10.000 abitanti;
e) da undici rappresentanti per i
comuni con popolazione da
f) da tredici rappresentanti per i
comuni con popolazione da
g) da quindici rappresentanti per i
comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
I rappresentanti sono eletti dai
consigli comunali di appartenenza e devono avere i
requisiti per la nomina a consigliere comunale.
I rappresentanti di cui alle lettere
b) - c) - d) - e) - f) - g) sono eletti in proporzione alla rappresentanza consiliare
di ciascun comune.
Art. 17 - I membri nominati durano in
carica dalla data della nomina fino allo scioglimento del consiglio comunale
che li ha espressi.
I comuni retti a regime
commissariale sono rappresentati nel consorzio dal commissario prefettizio che
dispone di tanti voti quanti sono i membri del comune
rappresentato.
Se il comune consorziato,
tempestivamente e formalmente invitato dal consorzio a provvedere, non abbia alla scadenza nominato i propri rappresentanti e non abbia
confermato i precedenti, questi ultimi si intendono confermati fino alla loro
surrogazione.
In caso di impedimento,
dimissioni, revoca o decadenza di un membro, il comune consorziato, che lo ha
nominato, provvederà alla surroga o alla sostituzione con altro rappresentante
dello stesso gruppo consiliare che l'ha espresso.
Ove la designazione non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza,
provvederà previa diffida l'organo cui è demandata la vigilanza sul comune
stesso.
Art. 18 - Le adunanze dell'assemblea
consortile sono ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie hanno luogo con la frequenza periodica richiesta dagli
affari del consorzio e comunque una volta ogni tre mesi.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta la giunta esecutiva o il
presidente del consorzio lo ritengano opportuno e su richiesta dei
rappresentanti anche di uno solo dei comuni consorziati.
L'assemblea consorziale è convocata
dalla giunta esecutiva del consorzio con avviso, spedito a mezzo lettera
raccomandata almeno cinque giorni prima della seduta, contenente l'ordine del
giorno da trattare.
In caso di urgenza,
le adunanze possono essere convocate dalla giunta esecutiva o dal presidente
del consorzio con preavviso di ventiquattro ore.
La prima seduta dell'assemblea
consorziale deve avere luogo immediatamente dopo la
costituzione del consorzio su convocazione del sindaco del comune sede del Consorzio
stesso, a mezzo lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni avanti la
data stabilita.
Art. 19 - Alle adunanze dell'assemblea consorziale partecipa il
segretario del consorzio.
Art. 20 - L'assemblea consortile:
a) elegge nel proprio seno il
presidente e la giunta esecutiva del consorzio;
b) nomina il collegio dei revisori
dei conti;
c) nomina il segretario del
consorzio;
d) assume il personale del consorzio
e adotta i provvedimenti, compresi quelli disciplinari superiori alla censura,
previsti dal regolamento;
e) determina ed approva il bilancio
preventivo;
f) approva il conto consuntivo e
decide sulla destinazione dei fondi residui;
g) consulta d'obbligo e periodicamente
il comitato di partecipazione in ordine alle questioni
inerenti le attività del consorzio, nonché in ordine alle deliberazioni e ne
esamina le proposte;
h) partecipa alle consultazioni del
comitato di partecipazione;
i) convoca in seduta congiunta il
comitato di partecipazione, tutte le volte che lo ritiene necessario, nonché quando vi è formale richiesta del medesimo;
l) delibera circa l'ammissione al
consorzio degli altri comuni e le conseguenti variazioni necessarie;
m) dichiara morosi i comuni
inadempienti e delibera la loro esclusione dal consorzio;
n) fissa le indennità spettanti al
collegio dei revisori dei conti, ai membri della giunta esecutiva e al presidente;
o) delibera le eventuali modifiche
del presente statuto, salvo l'approvazione nelle forme previste dalla legge e a
maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 21 - Le sedute dell'assemblea
consortile sono valide quando vi partecipa la metà
più uno dei componenti.
Art. 22 - Le deliberazioni dell'assemblea
consortile sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 23 - La giunta esecutiva del consorzio
è eletta dall'assemblea consortile nel proprio seno.
I membri della giunta esecutiva
durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.
I membri eletti in sostituzione di
altri venuti a mancare rimangono in carica fino alla scadenza del mandato di
quelli che sono stati chiamati a sostituire.
Art. 24 - Le adunanze della giunta
esecutiva del consorzio hanno luogo con la frequenza
periodica richiesta dagli affari di competenza della stessa giunta.
Art. 25 - La giunta esecutiva è composta
dal presidente del consorzio e da otto membri eletti dall'assemblea consortile
nella sua prima riunione e scelti tra i componenti
dell'assemblea.
I membri durano in carica fino allo
scioglimento dell'assemblea o fino a quando fanno legittimamente parte della
stessa.
Alle sedute della giunta esecutiva
assiste il segretario del consorzio o chi ne fa le veci.
La giunta esecutiva del consorzio:
a) sovraintende
al regolare svolgimento di tutti i servizi del consorzio e cura l'esecuzione
delle deliberazioni adottate dall'assemblea consortile;
b) convoca l'assemblea consortile;
c) predispone il piano annuale di attività del consorzio e lo sottopone alle decisioni e
all'approvazione dell'assemblea consortile;
d) predispone il bilancio preventivo
ed appronta il conto consuntivo e li sottopone alle decisioni ed all'approvazione
dell'assemblea consortile;
e) provvede alle operazioni
amministrative e contabili del consorzio e all'amministrazione del patrimonio
consortile;
f) adotta, sotto la sua
responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'assemblea
consortile, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione
dell'assemblea stessa.
Di tali deliberazioni è fatta
relazione all'assemblea consortile nella sua prima riunione, al fine di
ottenerne la ratifica.
In caso di mancata ratifica, restano
salvi gli effetti del provvedimento fino alla data di deliberazione dell'assemblea che nega la ratifica;
g) predispone gli schemi dei regolamenti
che disciplinano rispettivamente lo svolgimento dei servizi ed i rapporti del
personale del consorzio, ne propone le eventuali modifiche e sottopone il
tutto alle decisioni dell'assemblea consortile;
h) elabora la pianta organica del
personale del consorzio e la propone alle decisioni dell'assemblea consortile;
i) organizza e sovraintende
l'attività del personale del consorzio;
l) adotta, nei confronti del
personale del consorzio, motivati provvedimenti previsti dal regolamento fino
alla censura, e propone all'assemblea consortile, con le necessarie
motivazioni, tutte le sanzioni disciplinari più gravi a carico del personale
stesso;
m) predispone gli schemi di
convenzioni e li sottopone alle decisioni dell'assemblea consortile.
Art. 26 - Le sedute della giunta esecutiva
del consorzio sono valide quando vi partecipa la metà
più uno dei componenti.
Art. 27 - Le deliberazioni della giunta
esecutiva del consorzio sono prese a maggioranza
assoluta di voti.
Art. 28 - Il presidente del consorzio è
eletto dall'assemblea consortile nel proprio seno; dura in carica un quinquennio
ed è rieleggibile.
In caso di assenza
o di impedimento temporanei è sostituito dal membro della giunta esecutiva
delegato. Qualora per dimissioni od altre cause il presidente eletto venisse a mancare, l'assemblea consortile provvede
immediatamente alla elezione di un nuovo presidente, e questi rimane in carica
fino alla scadenza del mandato del presidente, che è stato chiamato a
sostituire.
Art. 29 - Il presidente del consorzio:
a) presiede l'assemblea consortile e
cura l'esecuzione delle deliberazioni da essa
adottate:
b) convoca e presiede la giunta
esecutiva del consorzio e cura l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
c) convoca in caso di urgenza l'assemblea consortile;
d) firma gli atti contabili ed
amministrativi, la corrispondenza, le convenzioni, e tutti gli altri atti riguardanti le attività e le decisioni del consorzio.
Il presidente ha la facoltà di
delegare alla firma di atti determinati altri membri della
giunta esecutiva;
e) ha la facoltà di delegare ai
membri della giunta esecutiva la direzione di particolari campi in cui agisce
il consorzio;
f) rappresenta il consorzio e sta in
giudizio per esso con l'autorizzazione dell'assemblea
consortile.
Art. 30 - Il presidente del consorzio, ai fini
dell'esercizio della vigilanza, del controllo e della emissione
di ordinanze concernenti limiti, vincoli od ingiunzioni e di altri provvedimenti
coattivi aventi per scopo la tutela della salute e la sicurezza dei cittadini,
si avvale dell'azione diretta dei sindaci dei comuni consorziati, in quanto
ufficiali di governo cui sono conferiti poteri, funzioni ed autorità di
intervento in materia.
Art. 31 - Il comitato di partecipazione è
costituito dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi, dai rappresentanti del personale
degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio del consorzio.
Art. 32 - Il comitato di partecipazione
definisce autonomamente i propri criteri di rappresentanza, partecipazione e
funzionamento.
Art. 33 - Il comitato di partecipazione
deve essere obbligatoriamente consultato dagli organi del consorzio per tutte
le materie di competenza del consorzio stesso.
Art. 34 - La giunta esecutiva è incaricata
di trasmettere tempestivamente, copia degli atti del consorzio al comitato di
partecipazione, garantendo altresì ogni altra forma di informazione
sull'attività del consorzio, in modo da consentire al comitato stesso di
svolgere la sua funzione di controllo politico.
Titolo III - Personale
Art. 35 - la pianta organica del personale
del consorzio deve prevedere il trattamento economico e normativo da praticarsi
al personale del consorzio, e deve stabilire le norme di comportamento e disciplinari
riguardanti il personale medesimo, in conformità ai dettati legislativi e regolamentari,
agli accordi sindacali e alle convenzioni in vigore. Inoltre
deve richiamare l'osservanza delle leggi generali e speciali e dei regolamenti
vigenti.
Art. 36 - Per lo stato giuridico, le
normative ed il trattamento economico del personale del consorzio si fa riferimento
a quanto stabilito per le corrispondenti categorie in servizio presso i comuni.
Art. 37 - Per soddisfare particolari
necessità afferenti ai suoi scopi e compiti, quali studi specifici e
progettazioni, il consorzio può stipulare convenzioni con personale e enti specializzati.
Art. 38 - Il segretario del consorzio è
nominato dall'assemblea consortile.
Art. 39 - Il segretario del consorzio:
a) partecipa alle sedute
dell'assemblea consortile e della giunta esecutiva del consorzio, stende i
verbali deile discussioni e delle deliberazioni che
devono essere firmati dal presidente del consorzio o da chi ne fa le veci e
dallo stesso segretario;
b) assiste gli organi del consorzio
nell'espletamento delle loro funzioni ed attività;
c) provvede al disbrigo della
corrispondenza e delle varie pratiche inerenti
l'attività del consorzio;
d) prepara gli estremi delle
relazioni e le pratiche relative alle deliberazioni
dell'assemblea e della giunta esecutiva;
e) collabora costantemente con gli
organi del consorzio.
Titolo IV - Finanze e
contabilità
Art. 40 - Il consorzio provvede ai suoi
scopi mediante contributi erogati in suo favore:
a) dalla regione:
b) dai comuni consorziati;
c) da altri enti locali;
d) da altri enti pubblici.
Il consorzio, su deliberazione
dell'assemblea consortile pub contrarre mutui,
proporzionalmente garantiti dai comuni consorziati, per far fronte alle
proprie spese di impianto e di sviluppo dei suoi servizi.
Le spese del consorzio sono
ripartite fra i comuni aderenti al consorzio come segue: 15% in parti eguali,
85% o in base al numero degli abitanti di ciascun comune.
In caso che le iniziative del
consorzio non riguardino la totalità dai comuni aderenti, le spese saranno
ripartite in base a criteri stabiliti di volta in
volta dall'assemblea consortile.
Art. 41 - Il consorzio istituisce un
proprio servizio di ragioneria, di cassa e di tesoreria, che avrà sede nei
locali del comune, sede del consorzio stesso od in locali appositamente reperiti.
Gli atti economici, amministrativi e
contabili relativi all'attività del consorzio sono comunque
distinti e separati da quelli propri dei comuni consorziati.
Art. 42 - La gestione finanziaria del
consorzio comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 43 - Il collegio dei revisori dei
conti del consorzio è nominato dall'assemblea
consortile.
È composto da
tre membri, di cui uno espresso dalle minoranze rappresentate nei consigli
comunali dei comuni consorziati.
I membri da nominarsi nel collegio
dei revisori dei conti del consorzio devono avere i
requisiti per la nomina a consiglieri comunali.
I componenti
del collegio dei revisori dei conti del consorzio, durano in carica un anno e
sono rinominabili dopo trascorso un anno dalla scadenza del loro mandato.
Qualora i componenti
del collegio dei revisori dei conti del consorzio lasciassero vacante anzitempo
il proprio posto, si provvede alla loro surrogazione.
I nuovi nominati restano in carica
fino alla scadenza del mandato dei componenti che sono
stati chiamati a sostituire.
Art. 44 - Le sedute del collegio dei
revisori dei conti del consorzio sono valide quando vi
partecipa la maggioranza più uno dei componenti.
Art. 45 - Le deliberazioni del collegio dei
revisori dei conti del consorzio sono prese a
maggioranza assoluta di voti.
Art. 46 - I compiti del collegio dei
revisori dei conti del consorzio sono quelli stabiliti
dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 47 - In caso di scioglimento del
consorzio, il patrimonio consortile rimane ai comuni
consorziati, ed è ripartito tra di essi prendendo a base del calcolo le
proporzioni in cui sono stati versati i contributi ai sensi del precedente
art. 40.
Art. 48 - Per quanto non contemplato nel
presente statuto valgono le vigenti norme di legge in
materia.
Titolo V - Norme
transitorie
Art. 49 - Il consorzio, nella sua prima
fase di attività e fino a quando non si saranno
realizzate le condizioni di cui agli artt. 35 - 36 -
37 e 38 del presente statuto, si avvale del personale tecnico ed amministrativo
messo a sua disposizione dai comuni consorziati e da altri enti pubblici.
Art. 50 - Il segretario comunale del comune sede del consorzio, oppure un impiegato dotato di
adeguata idoneità, dipendente da uno dei comuni consorziati, è delegato a
disimpegnare le funzioni di segretario del consorzio fino a quando il consorzio
medesimo non avrà provveduto a nominare il proprio segretario.
Art. 51 - L'ufficio di ragioneria ed il
tesoriere del comune ove ha sede il consorzio
provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria, di cassa e di tesoreria
di cui al precedente articolo n. 41, fino a quando il consorzio non disporrà
di personale e di servizi proprii.
Art. 52 - Il consorzio entro sei mesi dal
suo insediamento provvede all'approvazione dei
regolamenti di cui agli art. 25 comma 9 e 35 del presente statuto.
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