Prospettive assistenziali, n. 26, aprile-giugno
1974
NOTIZIARIO DELL'UNIONE
ITALIANA PER
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Lettera inviata agli
Assessori regionali all'urbanistica e all'istruzione
Si chiede che l'amministrazione
regionale ponga la massima attenzione nell'approvazione dei regolamenti
edilizi, che devono essere uno strumento capace di venire veramente incontro a
tutte le esigenze di tutte le categorie
di cittadini.
Si osserva in particolare che nei
regolamenti edilizi deve essere prevista l'eliminazione delle cosiddette
«barriere architettoniche», cioè di quegli ostacoli
che limitano o impediscono la possibilità di movimento all'esterno e
all'interno delle costruzioni. Vi sono invalidi di ogni
genere, e gli spastici e altri handicappati fisici e psichici sono circa 2%
della popolazione. Ad essi occorre aggiungere gli
anziani, i malati (cardiopatici), ecc. Molte di queste persone hanno difficoltà
di deambulazione e molti invalidi sono costretti a spostarsi in carrozzella.
Dal Consiglio d'Europa nel 1960,
Comitato misto per il riordinamento e l'impiego degli invalidi,
è stata votata una risoluzione che raccomanda ai Governi di prendere misure
pratiche in cooperazione con gli organi competenti per
rendere più accessibili gli edifici pubblici agli invalidi e agli handicappati
fisici.
Presso di noi, nel campo
dell'edilizia sociale da anni è in vigore, ma non è applicata, la circolare n. 4809 del 15-6-1968 del Ministero dei lavori
pubblici che riporta le «Norme
per assicurare l'utilizzazione degli edifici pubblici da parte dei minorati
fisici e per migliorarne la godibilità generale».
Il 30-3-1971 è stata approvata la
legge n. 118 contenente le nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili; l'art. 27 tratta l'argomento delle barriere architettoniche,
dei trasporti pubblici e dell'assegnazione di alloggi e precisa: «Per facilitare la vita di relazione dei
mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le
istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse
sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla
circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1960 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e
conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore
della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram
e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti;
in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai
minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato
uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni
dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per
precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne
facciano richiesta. Le norme di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta dei Ministeri competenti, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge».
Essendo state trasferite alle
Regioni le competenze dello Stato in materia urbanistica e di lavori pubblici,
questa Unione chiede che gli Assessori regionali
competenti assumano al più presto le necessarie iniziative per l'abolizione
delle barriere architettoniche.
Un punto va sottolineato:
nella circolare n. 4809 si prevede, nella premessa, che dette norme possono
essere modificate alla luce delle nuove esperienze man mano che le scoperte scientifiche
e tecnologiche aprono nuove vie nell'evoluzione della conoscenza dei problemi
sanitari e sociali degli handicappati.
Per i vari tipi di
edilizia (residenziale, uffici pubblici, ecc.), i regolamenti edilizi
dei Comuni devono intervenire con una normativa che preveda il godimento
totale degli spazi comuni come marciapiedi, atrii,
ascensori, cortili, passaggi pedonali, autorimesse, cortili, giardini, spazi
adibiti a verde, ecc.
Si ricorda inoltre che con D.M. 21-3-1970 (supplemento ordinario alla G. U. n. 134 dell'1-6-70) sono state emanate le «Norme tecniche relative all'edilizia
scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia
ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di
edilizia scolastica».
Tali norme, su cui si chiede che le
Regioni intervengano per la piena applicazione, prevedono fra l'altro:
- che gli edifici siano tali da
assicurare la loro utilizzazione anche da parte degli
alunni handicappati fisici, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni
della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 15-6-68;
- i locali e gli spazi necessari per
lo svolgimento dei programmi di insegnamento dell'educazione
fisica (palestre coperte, campi e attrezzature sportive, ecc.);
- le piscine per le esercitazioni di
nuoto;
- i locali per la ginnastica differenziata per gli alunni che presentano anomalie nella
crescita;
- i locali per le
attività di medicina scolastica a norma del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1967, n. 1518;
- i locali per la mensa scolastica
quando siano riconosciuti necessari dal provveditore
agli studi (ma la richiesta dovrebbe essere quella di ottenerli presso tutte le
scuole, in linea con la richiesta del tempo pieno).
Si gradirebbe avere copia dei
provvedimenti adottati per poterli pubblicizzare sulla nostra rivista
«Prospettive assistenziali».
Torino, 12 febbraio 1974.
www.fondazionepromozionesociale.it