Prospettive assistenziali, n. 26, aprile-giugno 1974

 

 

NOTIZIARIO DELL'UNIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI DEL MINORE E PER LA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE

 

 

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTO­NICHE

 

Lettera inviata agli Assessori regionali all'urba­nistica e all'istruzione

 

Si chiede che l'amministrazione regionale pon­ga la massima attenzione nell'approvazione dei regolamenti edilizi, che devono essere uno stru­mento capace di venire veramente incontro a tutte le esigenze di tutte le categorie di cittadini.

Si osserva in particolare che nei regolamenti edilizi deve essere prevista l'eliminazione delle cosiddette «barriere architettoniche», cioè di quegli ostacoli che limitano o impediscono la possibilità di movimento all'esterno e all'interno delle costruzioni. Vi sono invalidi di ogni genere, e gli spastici e altri handicappati fisici e psichici sono circa 2% della popolazione. Ad essi occor­re aggiungere gli anziani, i malati (cardiopatici), ecc. Molte di queste persone hanno difficoltà di deambulazione e molti invalidi sono costretti a spostarsi in carrozzella.

Dal Consiglio d'Europa nel 1960, Comitato mi­sto per il riordinamento e l'impiego degli invali­di, è stata votata una risoluzione che raccoman­da ai Governi di prendere misure pratiche in coo­perazione con gli organi competenti per rendere più accessibili gli edifici pubblici agli invalidi e agli handicappati fisici.

Presso di noi, nel campo dell'edilizia sociale da anni è in vigore, ma non è applicata, la circo­lare n. 4809 del 15-6-1968 del Ministero dei la­vori pubblici che riporta le «Norme per assicu­rare l'utilizzazione degli edifici pubblici da parte dei minorati fisici e per migliorarne la godibilità generale».

Il 30-3-1971 è stata approvata la legge n. 118 contenente le nuove norme in favore dei mutila­ti ed invalidi civili; l'art. 27 tratta l'argomento delle barriere architettoniche, dei trasporti pub­blici e dell'assegnazione di alloggi e precisa: «Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pub­blico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione do­vranno essere costruiti in conformità alla circola­re del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1960 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già co­struiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessi­bili agli invalidi non deambulanti; in nessun luo­go pubblico o aperto al pubblico può essere vie­tato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettaco­li, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attua­zione delle disposizioni di cui al presente artico­lo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministeri com­petenti, entro un anno dall'entrata in vigore del­la presente legge».

Essendo state trasferite alle Regioni le com­petenze dello Stato in materia urbanistica e di lavori pubblici, questa Unione chiede che gli As­sessori regionali competenti assumano al più presto le necessarie iniziative per l'abolizione delle barriere architettoniche.

Un punto va sottolineato: nella circolare n. 4809 si prevede, nella premessa, che dette nor­me possono essere modificate alla luce delle nuove esperienze man mano che le scoperte scientifiche e tecnologiche aprono nuove vie nell'evoluzione della conoscenza dei problemi sani­tari e sociali degli handicappati.

Per i vari tipi di edilizia (residenziale, uffici pubblici, ecc.), i regolamenti edilizi dei Comuni devono intervenire con una normativa che preve­da il godimento totale degli spazi comuni come marciapiedi, atrii, ascensori, cortili, passaggi pe­donali, autorimesse, cortili, giardini, spazi adibi­ti a verde, ecc.

Si ricorda inoltre che con D.M. 21-3-1970 (sup­plemento ordinario alla G. U. n. 134 dell'1-6-70) sono state emanate le «Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici mi­nimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbani­stica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica».

Tali norme, su cui si chiede che le Regioni in­tervengano per la piena applicazione, prevedono fra l'altro:

- che gli edifici siano tali da assicurare la lo­ro utilizzazione anche da parte degli alunni handi­cappati fisici, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni della circolare del Ministero dei la­vori pubblici n. 4809 del 15-6-68;

- i locali e gli spazi necessari per lo svolgi­mento dei programmi di insegnamento dell'edu­cazione fisica (palestre coperte, campi e attrez­zature sportive, ecc.);

- le piscine per le esercitazioni di nuoto;

- i locali per la ginnastica differenziata per gli alunni che presentano anomalie nella cre­scita;

- i locali per le attività di medicina scolastica a norma del decreto del Presidente della Repub­blica 22 dicembre 1967, n. 1518;

- i locali per la mensa scolastica quando sia­no riconosciuti necessari dal provveditore agli studi (ma la richiesta dovrebbe essere quella di ottenerli presso tutte le scuole, in linea con la richiesta del tempo pieno).

Si gradirebbe avere copia dei provvedimenti adottati per poterli pubblicizzare sulla nostra ri­vista «Prospettive assistenziali».

 

Torino, 12 febbraio 1974.

 

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