Prospettive assistenziali, n. 27, luglio-settembre
1974
PROPOSTE DI LEGGE
PROPOSTA
DI LEGGE GOVERNATIVA DI RIFORMA SANITARIA
Il
Governo ha presentato in data 12 agosto 1974 alla Camera dei deputati il
disegno di legge di riforma sanitaria che riportiamo integralmente. Ad un primo
e rapido esame ci sembra che il disegno di legge costituisca una utile base di discussione anche se destano notevoli
preoccupazioni:
-
l'alto numero di deleghe (praticamente in bianco e su
argomenti di primaria importanza) riservate al Governo;
-
i tempi estremamente lunghi;
-
la linea direttrice scelta per la formazione del personale;
-
la prevista incompatibilità dei consiglieri comunali ad essere membri del
comitato di gestione dell'unità sanitaria, da cui deriva la configurazione
dell'unità sanitaria come ente (con nomina dei suoi componenti
simile a quella degli amministratori degli ECA) in contrasto con le prospettive
dell'unità locale dei servizi (di tutti i servizi) e della rifondazione del
comune.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art.
1 - Principi
La tutela della salute, fondamentale
diritto della persona ed interesse della collettività, è assicurata
dalla Repubblica Italiana mediante il servizio sanitario nazionale, costituito
dal complesso unitario delle attività e delle strutture destinate alla
promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere fisico e
psichico di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali
o sociali.
La tutela della salute deve avvenire
nel rispetto della dignità e libertà della persona e secondo
modalità che assicurino l'eguaglianza del trattamento.
Sono riconosciute le libere
iniziative di volontariato purché non in contrasto con i fini istituzionali
del servizio sanitario nazionale.
Art.
2 - Compiti del Servizio Sanitario Nazionale
Il servizio sanitario nazionale ha,
in particolare, i seguenti compiti:
A) la prevenzione intesa come
complesso delle attività preordinate alla salvaguardia
dell'integrità psico-fisica dei cittadini in tutte le esplicazioni di vita
sociale e di lavoro;
B) la profilassi, la diagnosi e la
cura delle malattie;
C) la riabilitazione ed il recupero
fisico, psichico e sociale dei soggetti che hanno subìto
malattie ed infortuni o dei minorati per qualsiasi causa;
D) la difesa della salute nei luoghi
di lavoro, nella scuola, nello sport ed in genere nelle collettività;
E) la tutela dell'igiene e della
salubrità dell'ambiente;
F) la tutela della
maternità e dell'infanzia e dei soggetti più esposti alla malattia per età o
per condizioni ambientali;
G) la tutela della salute mentale;
H) la profilassi e la vigilanza
veterinaria;
I) il controllo igienico
sanitario sulla produzione dei farmaci, dietetici, cosmetici, alimenti e
bevande;
L) l'attuazione di un sistema
informativo sanitario;
M) la promozione
di una coscienza sanitaria.
Il servizio sanitario nazionale
collabora alla formulazione ed alla attuazione di
programmi per la formazione professionale e per l'educazione permanente di
tutto il personale da adibire alle attività sanitarie, nonché per la ricerca
biologica, medica e farmacologica programmata.
Art.
3 - Competenze governative
La funzione di indirizzo
e coordinamento delle attività amministrative regionali che, in materia
sanitaria, attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento
agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti
dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei
casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del
Consiglio dei ministri, di intesa con il ministro per
L'esercizio della funzione di cui al
precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei
ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) per la determinazione dei criteri operativi nelle
materie di sua competenza, oppure al presidente del Consiglio dei ministri
d'intesa con il ministro per la sanità, quando si tratta di affari
particolari.
I livelli assistenziali
minimi sono determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica che delibera, su proposta del ministro per
Il ministro per
In caso di persistente inattività
degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le
attività relative alle materie delegate comportino
adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri su
proposta del ministro della Sanità o del Lavoro, nelle materie di rispettiva
competenza, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione della
amministrazione regionale.
Art.
4. - Consiglio Sanitario Nazionale
È istituito il Consiglio sanitario
nazionale con funzioni di consulenza e proposta al ministro per
Il Consiglio sanitario nazionale,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro
per
- da tre rappresentanti
per ciascuna Regione designati dal consiglio regionale con una procedura atta
a garantire la rappresentanza delle minoranze. Per
- da cinque
rappresentanti dei comuni e da tre delle province, designati rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia,
garantendo la rappresentanza delle minoranze;
- da sei esperti
designati dal ministro per
- da un rappresentante per ciascuna
delle seguenti categorie degli operatori sanitari, indicato rispettivamente dalle Federazioni nazionale degli ordini dei medici, dei
biologi, farmacisti, veterinari e congiuntamente dalle Federazioni dei collegi
delle professioni paramediche.
Fino alla completa soppressione dei
contributi obbligatori di malattia, la composizione del Consiglio
sanitario nazionale è integrata da dieci rappresentanti dei lavoratori
dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un
rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
autonomi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, designati dalle
medesime. Le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori
dipendenti ed autonomi vengono individuate dal ministro per il Lavoro e
All'inizio di ogni
quinquennio il Consiglio elegge tra i suoi componenti due vice presidenti. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva
- amministrativa del ministero della Sanità con la qualifica di dirigente superiore
Nella ristrutturazione del ministero
della Sanità, prevista dal successivo art. 47 sarà stabilita
la dotazione organica della segreteria amministrativa e tecnica del Consiglio
e l'attribuzione funzionale degli uffici in cui si ripartisce.
In via transitoria si osservano, in
quanto applicabili, le norme vigenti sull'ordinamento del
Consiglio superiore di sanità e dei suoi uffici di segreteria.
Art.
5 - Delega per la ristrutturazione del Consiglio Superiore di Sanità
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del ministro
per
1) le attribuzioni del Consiglio
saranno rideterminate con riferimento esclusivo alla
natura di organo consultivo tecnico del ministero per
2) i componenti
saranno scelti in relazione alle loro competenze tecnico-scientifiche e verranno
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro
per
Art.
6 - Istituto Superiore di Sanità
L'Istituto superiore di sanità,
fermo restando il riordinamento e la ristrutturazione attuati con la legge 7
agosto 1973, n. 519, è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario
nazionale.
Esso svolge attività di ricerca
scientifica, anche in collaborazione con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore, in attuazione di un
programma approvato dal ministro per
L'Istituto superiore di sanità,
inoltre, provvede alla programmazione ed effettuazione di studi e ricerche sul
rapporto tra uomo, ambiente e tecnologie nei luoghi di vita e di lavoro.
Nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento
di cui al primo comma dell'articolo 3, saranno emanate disposizioni per
disciplinare i rapporti dell'Istituto superiore di sanità con le strutture
regionali di sanità pubblica, aventi analoghi compiti.
Art.
7 - Competenze Regionali
Le Regioni emanano norme legislative
in materia sanitaria nel rispetto delle norme fondamentali e dei principi
stabiliti dalla presente legge ed esercitano le funzioni amministrative
attribuite e delegate con legge dello Stato.
L'attività delle Regioni viene svolta nel quadro del piano sanitario regionale.
Entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, su
proposta del ministro per
a) completare il trasferimento alle
Regioni delle funzioni amministrative in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera comprendendovi le attività di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione;
b) riordinare la delega delle
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica
conservando allo Stato il solo esercizio delle funzioni che rispondono ad
esigenze di carattere internazionale, nazionale o interregionale.
Art.
8 - Consiglio Sanitario Regionale
Con legge regionale viene istituito il Consiglio sanitario regionale quale
organo consultivo e di proposta alla Regione in materia sanitaria. Nella sua
composizione deve essere assicurata la presenza di rappresentanti degli enti
locali in numero non inferiore alla metà dei componenti,
garantendo la rappresentanza delle minoranze; deve, inoltre, essere prevista
la presenza delle principali categorie degli operatori sanitari i cui rappresentanti
saranno indicati dagli ordini professionali. I componenti
del Consiglio sanitario regionale durano in carica cinque anni.
Fino alla completa soppressione dei
contributi obbligatori di malattia, la composizione del Consiglio
sanitario regionale è integrata da rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative,
designati dalle medesime.
Art.
9 - Unità Sanitarie locali
Le unità sanitarie locali sono
istituite con legge regionale, sentiti i comuni e le province interessati ed
il Consiglio sanitario regionale.
Con la legge di cui al precedente
comma è delimitato l'ambito territoriale dell'attività di ciascuna unità
sanitaria locale, in base a gruppi di popolazione, di
regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle
caratteristiche geomorfologiche e socioeconomiche
della zona. Nel caso di aree a popolazione
particolarmente sparsa o concentrata, sono consentiti limiti più ristretti o,
rispettivamente, più elevati.
L'ambito delle unità sanitarie
locali corrisponde al territorio di più comuni, al territorio di un solo
comune, ovvero ad una parte del territorio comunale.
La delimitazione del territorio,
qualora comprenda più comuni, deve, di regola, coincidere con eventuali altre
strutture comprensoriali o consortili.
Con legge regionale sono stabiliti,
in conformità ai principi indicati nella presente legge, la struttura ed i
compiti delle unità sanitarie locali nei quali potranno essere compresi i
servizi sociali connessi alla tutela della salute della popolazione.
Art.
10 - Gestione, organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie locali
La gestione, l'organizzazione e il
funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati con legge
regionale.
La legge di cui al precedente comma
dovrà prevedere:
- un comitato di gestione, nominato
con decreto del presidente della giunta regionale, i cui componenti
saranno eletti con procedura atta a garantire la rappresentanza delle
minoranze, dal consiglio comunale nel cui territorio è compresa l'unità
sanitaria locale, ovvero quando l'ambito dell'unità sanitaria locale comprende
più comuni, dall'organo deliberante del consorzio obbligatorio a tale scopo
costituito oppure individuato nelle strutture comprensoriali o consortili già
esistenti. I componenti del comitato durano in carica
cinque anni e non possono essere scelti tra i consiglieri comunali;
- un funzionario preposto alla
direzione dei servizi dell'unità sanitaria locale;
- un consiglio sanitario locale con
eventuali articolazioni a livello dei distretti sanitari di base indicati
nell'articolo successivo con compiti di impulso e di
iniziativa nonché di consultazione obbligatoria in ordine alla determinazione
degli indirizzi di politica sanitaria a livello locale, composto da
rappresentanti degli assistiti e degli operatori sanitari, indicati dalle
formazioni sociali organizzate presenti nel territorio e, ove l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con un quartiere, anche
dagli organi di decentramento comunali se costituiti;
- l'autonomia
tecnico-funzionale dei servizi nei limiti del coordinamento assicurato da un
collegio composto dai responsabili dei servizi stessi.
La legge regionale individuerà gli
atti di competenza del consiglio comunale e dell'assemblea del consorzio
costituito tra i comuni interessati.
Il conto di gestione delle unità
sanitarie locali è allegato al bilancio del comune e del consorzio con
l'indicazione delle entrate e delle spese, divise in parte corrente ed in conto
capitale, ed è soggetto all'approvazione ed ai controlli propri del bilancio
comunale.
Art.
11 - Struttura dell'Unità Sanitaria locale
L'Unità sanitaria locale comprende
di regola:
A) un servizio per l'esercizio delle
funzioni delegate in materia di igiene e sanità
pubblica;
B) un servizio per la prevenzione;
C) un servizio di profilassi e
vigilanza igienico-sanitaria;
D) un servizio
ambulatoriale e domiciliare, generico e specialistico per la diagnosi e cura
delle malattie;
E) un servizio per la riabilitazione
dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
F) un servizio sanitario ispettivo e
di accertamento;
G) un servizio ospedaliero;
H) un servizio farmaceutico;
I) un servizio veterinario.
La legge regionale disciplina l'eventuale articolazione funzionale delle unità sanitarie
locali in distretti sanitari di base che erogano il servizio sanitario di primo
livello e di pronto intervento in favore di gruppi di popolazione intorno ai
10.000 abitanti, salvo aree con popolazione particolarmente sparsa in zone
rurali e montane.
Nel determinare la struttura dei
distretti di base, la legge regionale dovrà tenere conto degli eventuali
servizi sociali da decentrarsi a livello distrettuale e dovrà prevedere le
strutture ed il personale necessario per la gestione del servizio sanitario di
base.
Gli enti ospedalieri e gli altri
ospedali pubblici, ancorché non riconosciuti o costituiti in enti ospedalieri,
nonché gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti
di prevenzione e cura dipendenti dalle province, dai comuni e loro consorzi,
sono trasferiti alle regioni, e, salvo quanto previsto dall'articolo
successivo, sono gestiti dalle unità sanitarie locali.
I predetti ospedali ed istituti
perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica.
La legge regionale provvede al
riordinamento dei servizi veterinari a livello dell'amministrazione regionale e delle unità sanitarie locali, istituendo,
nell'ambito delle stesse, servizi veterinari, tenuto conto della consistenza,
della distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico,
della riproduzione animale, delle dislocazioni e del potenziale degli impianti
di macellazione, lavorazione e conservazione delle carni e degli altri
prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori,
delle esigenze della zoo-profilassi, della lotta contro le zoonosi, della
vigilanza sugli alimenti di origine animale.
Le farmacie ed i dispensari
farmaceutici comunali sono trasferiti al patrimonio della Regione. Il
personale addetto ai relativi servizi è trasferito nei ruoli regionali del
servizio sanitario.
Il diritto di prelazione in ordine alle farmacie vacanti o di nuova istituzione,
previsto dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n.
Le farmacie ed i dispensari
farmaceutici di cui ai precedenti commi sono gestiti dalle unità sanitarie
locali.
Art.
12 - Altri servizi sanitari
I presidi sanitari ospedalieri ed
extraospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le loro
caratteristiche tecniche e specialistiche, sono individuati dalla legge
regionale come riferibili a comprensori la cui estensione comprenda il
territorio di più unita sanitarie locali, sono
trasferiti alle Regioni nelle quali sono ubicati.
I laboratori provinciali di igiene e profilassi sono altresì trasferiti alle Regioni
le quali con legge provvederanno alla loro ristrutturazione in conformità dei
nuovi compiti conseguenti alla istituzione del servizio sanitario nazionale.
L'amministrazione dei predetti
presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri è delegata dalla Regione ad
enti locali ai sensi dell'art. 118 terzo comma della Costituzione, ovvero, curata da comitati eletti dalle unità sanitarie
locali interessate, costituite in apposito consorzio.
Al patrimonio regionale sono
trasferiti i beni mobili ed immobili ed i rapporti attivi e passivi di tutti
gli enti ed istituti indicati nel primo comma del presente articolo
e nell'articolo precedente nonché i beni degli ospedali psichiatrici mobili ed
immobili destinati istituzionalmente all'assistenza sanitaria.
Gli immobili e le attrezzature
necessarie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte delle unità
sanitarie locali sono di diritto assegnati in uso alle
unità sanitarie locali.
Il personale in servizio al 31
luglio 1974, salvo le assunzioni conseguenti all'espletamento dei concorsi
banditi alla stessa data dagli enti ed istituti indicati nel primo comma del
presente articolo e nell'articolo precedente, nonché
quello dipendente dalle province ed addetto ai servizi di assistenza
psichiatrica ed ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, qualunque
funzione e mansione svolga, è trasferito nei ruoli regionali del servizio
sanitario.
Art.
13 - Assistenza medica e ospedaliera
Le unità sanitarie locali provvedono
all'erogazione dell'assistenza sanitaria preventiva
curativa e riabilitativa assicurando, comunque, i livelli assistenziali
minimi, determinati secondo la procedura di cui al precedente art.
I servizi assistenziali
sono organizzati, compatibilmente con le esigenze obiettive dell'assistenza,
in modo da consentire agli assistiti la libera scelta del medico e del luogo di
cura.
Per essere ammessi ai servizi assistenziali gli utenti del servizio sanitario nazionale
sono iscritti, a domanda, presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio
hanno o trasferiscono la propria residenza anagrafica.
L'assistenza ospedaliera è prestata
attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati ai sensi
del successivo ari. 14 esistenti nel territorio della
Regione di residenza dell'iscritto.
Il ricovero in ospedali pubblici o
in istituti convenzionati di altra Regione è ammesso
per motivi di urgenza ovvero è autorizzato dall'unità sanitaria di
appartenenza, su richiesta motivata del medico curante, in relazione a
particolari esigenze terapeutiche che rendano necessario il ricorso a
strutture ospedaliere ad alta specializzazione.
I rapporti economici tra le Regioni,
derivanti dai ricoveri disposti ai sensi del precedente comma, sono regolati
annualmente in base ai criteri che saranno stabiliti con decreto del ministro
della Sanità, di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
L'assistenza medico-generica è
prestata attraverso il personale medico di ruolo addetto ai servizi di
diagnosi e cura della unità sanitaria locale cui
l'utente appartiene e attraverso i medici convenzionati ai sensi del
successivo articolo 22.
Qualora l'utente intenda avvalersi
di un medico convenzionato, la scelta è effettuata
tra gli iscritti nell'elenco dei sanitari convenzionati esercenti la
professione nella provincia e deve essere comunicata per iscritto entro dieci
giorni all'unità sanitaria di appartenenza a cura dell'utente e del medico
prescelto.
La scelta del medico di fiducia ha
validità annuale e si intende rinnovata per un altro
anno qualora entro il 30 novembre non ne sia comunicata all'unità sanitaria
locale la revoca da parte dell'utente. La scelta può essere revocata in qualsiasi
momento.
L'assistenza medico-specialistica, ivi
compresa quella pediatrica, ostetrica e odontoiatrica, è prestata di norma
presso gli ambulatori dell'unità sanitaria locale di appartenenza,
ovvero, previa comunicazione a quest'ultima, presso ambulatori di altre unità
sanitarie locali e presso ambulatori convenzionati ai sensi del successivo
art.
L'erogazione di prestazioni relative agli accertamenti sanitari a scopo diagnostico
presso ambulatori siti in Regioni diverse da quella di residenza dell'utente
è autorizzata solo quando ricorrano esigenze che non possono essere soddisfatte
mediante le attrezzature specialistiche delle unità sanitarie della Regione di
appartenenza.
I rapporti economici tra le Regioni,
derivanti dall'erogazione dell'assistenza medico-specialistica
sono regolati secondo quanto previsto dal sesto comma del presente articolo.
Gli utenti hanno diritto di accedere, nei casi di urgenza, ai servizi di assistenza
medica di qualsiasi unità sanitaria locale.
Art.
14 - Convenzioni
Le Regioni con idonei atti
deliberativi stipulano convenzioni con le cliniche
universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere
scientifico, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della
legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novembre
'73, n. 817, e qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero,
con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12
febbraio 1968, n. 132.
Le convenzioni devono essere
conformi a schemi predisposti dal ministro della Sanità, di
concerto con i ministri del Tesoro e del Lavoro e del
Art.
15 - Assistenza Sanitaria riabilitativa
Le unità sanitarie locali e gli
altri servizi previsti dalla presente legge erogano l'assistenza sanitaria
riabilitativa diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e psichiche.
Le prestazioni sanitarie vengono rese dalle unità sanitarie locali presso i propri
centri di recupero e, ove manchino, presso altre istituzioni con le quali
Per la prevenzione delle tossicosi
da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la diagnosi di tali
forme morbose, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da esse, possono essere istituiti centri regionali aventi le
finalità innanzi indicate.
Art.
16 - Assistenza farmaceutica
L'unità sanitaria locale eroga
l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui all'art. 11 e le
farmacie private convenzionate in conformità ad uno schema tipo predisposto
dal ministero della Sanità di concerto con il ministero del
Tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e approvato dal Consiglio
dei ministri ai sensi dell'art. 8 del DPR 14 gennaio 1972, n. 4.
Gli assistiti possono ottenere dalle
farmacie convenzionate, di cui al precedente comma, dietro presentazione di
ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici,
specialità medicinali ed articoli di medicazioni compresi
in un elenco formato ed aggiornato annualmente con decreto del ministro per
Gli assistiti partecipano alla spesa
farmaceutica mediante un contributo fissato annualmente con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi del precedente art. 3.
Con il medesimo atto verranno stabilite le categorie
di persone esonerate da detto contributo.
Le Regioni e le unità sanitarie
locali possono avvalersi della facoltà di acquisto
diretto dei farmaci dai produttori ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692.
Art.
17 - Libretto sanitario personale
A partire dalla loro costituzione, le unità sanitarie
locali forniscono gratuitamente i nuovi nati di un libretto sanitario personale
nel quale dovranno essere annotate le notizie di maggiore importanza
attinenti alla salute dell'interessato.
I servizi di protezione materna ed
infantile, quelli di medicina scolastica e gli altri servizi sanitari
dell'unità sanitaria locale sono tenuti alla compilazione e all'aggiornamento
del libretto sanitario personale. Le notizie in esso
riportate sono coperte dal segreto professionale.
Il libretto è custodito da chi
esercita la patria potestà o dall'interessato e può essere richiesto solo dal
medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.
Con decreto del presidente del
Consiglio dei ministri è approvato, su proposta del
ministro per
Con lo stesso provvedimento saranno
determinate le modalità per la graduale estensione a
tutti i cittadini, tramite i competenti servizi regionali, del libretto
sanitario personale di cui al presente articolo.
Art.
18 - Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica
Le Regioni e le unità sanitarie locali,
alle quali spettano, rispettivamente, le competenze già assegnate
ai medici e veterinari provinciali ed agli ufficiali sanitari e veterinari
comunali o consortili dalle leggi che ne disciplinano l'esercizio, svolgono le
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria loro
delegate, secondo le disposizioni vigenti, in quanto compatibili con quelle
previste dalla presente legge.
Il ministro per
Nelle medesime materie, le ordinanze
predette possono essere emesse dal presidente della Regione
o dal sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione ed al comune
o al minor ambito territoriale indicato nei singoli provvedimenti.
Per gli accertamenti preventivi, per
le necessarie istruttorie e per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, tutte
le autorità predette possono avvalersi dei servizi regionali e delle unità
sanitarie locali competenti per territorio.
Art.
19 - Assistenza ai ristretti negli istituti di prevenzione e di pena
Il sistema di tutela della salute
previsto dalla presente legge trova applicazione anche nei
confronti dei ristretti negli istituti di prevenzione e di pena.
Alla determinazione delle modalità
di detta assistenza si provvede tenuto conto delle esigenze della custodia e
del trattamento. Non si applicano le disposizioni dell'art. 13.
Particolari convenzioni stipulate
tra il ministro di Grazia e Giustizia, il ministro per
Art.
20 - Delega alle regioni delle funzioni in materia di prevenzione e di igiene del lavoro
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il ministro per
1) dovrà essere assicurata la
globalità dell'intervento prevenzionistico;
2) dovrà essere garantito il
coordinamento tra le attività dei competenti servizi sanitari regionali e quelli dell'ispettorato del lavoro;
3) fermo restando l'esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'ispettorato del lavoro
sarà previsto che, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le
attribuzioni ad essi conferite dalla legge e dai
regolamenti, gli addetti ai competenti servizi regionali e prevenzionali
abbiano la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria;
4) la delega delle funzioni
amministrative, disposta con i decreti di cui al presente articolo, dovrà
avere effetto dalla costituzione delle unità sanitarie locali a norma
dell'articolo 30 della presente legge.
Art.
21 - Personale del Servizio Sanitario Nazionale
- ruolo del personale
tecnico-sanitario;
- ruolo del personale amministrativo;
- ruolo del personale ausiliario.
I ruoli sono ordinati su qualifiche
caratterizzate dalle mansioni per esse stabilite e
dal livello del titolo di studio prescritto.
La legge regionale fissa nei limiti
delle disponibilità organiche di cui al primo comma
il contingente massimo di personale assegnato alle unità sanitarie locali e di
tutti gli altri organismi sanitari regionali previsti dalla presente legge
sulla base delle esigenze essenziali dei servizi, determinando le modalità di
distribuzione del personale tra i servizi stessi.
Fermo restando quanto disposto dagli
ultimi due commi, lo stato giuridico del personale addetto al servizio
sanitario è disciplinato dalla legge regionale sulla base dei seguenti
principi:
A) l'assunzione del personale
avviene mediante pubblico concorso per esame o per titoli ed esame;
B) l'appartenenza ai ruoli previsti
nel presente articolo è incompatibile con altri rapporti di impiego
o di lavoro presso enti pubblici e privati, nonché con l'esercizio della libera
attività professionale;
C) deve essere stabilito l'obbligo della residenza nell'ambito del territorio dell'unità
sanitaria locale o del comune nel quale è compresa;
D) deve essere stabilito l'obbligo
di lavoro a tempo pieno;
E) il dipendente, previo consenso
dell'interessato e della Regione di appartenenza, può
essere trasferito per le esigenze di servizi analoghi a quelli cui appartiene,
ad altra Regione. In tal caso egli ha diritto
all'inquadramento in ruolo con la valutazione per intero dell'anzianità di
servizio.
All'amministrazione del personale
appartenente ai ruoli previsti dal presente articolo provvede direttamente
Il personale di cui al presente
articolo dipende, dal punto di vista funzionale, direttamente dalla unità sanitaria locale e dagli altri servizi cui è
assegnato.
È fatto divieto di
assumere personale, anche temporaneo, non di ruolo, con qualunque denominazione,
per le esigenze delle unità sanitarie locali e degli altri servizi previsti
dalla presente legge. Le relative deliberazioni sono nulle di
diritto. Per esigenze temporanee delle unità sanitarie
locali possono essere disposti comandi da altre unità sanitarie locali.
Il rapporto di lavoro del personale
di cui ai commi precedenti, per quanto attiene al trattamento
economico ed agli istituti normativi di carattere economico, sarà regolato
mediante accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato
tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, da una
parte, e le Regioni, nonché i ministri dell'organizzazione della Pubblica
Amministrazione, della Sanità, del Lavoro e Previdenza Sociale e del Tesoro,
dall'altra.
Gli accordi di cui al precedente
comma verranno integralmente recepiti
nell'ordinamento regionale con apposite leggi, nelle quali saranno altresì
indicate le sedi particolarmente disagiate che daranno diritto, per il
personale ad esse assegnato, alle speciali forme di incentivazione stabilite
nell'accordo predetto.
Art.
22 - Convenzioni con i sanitari
Le Regioni provvedono
alle esigenze dei servizi di diagnosi, cura e riabilitazione con
proprio personale di ruolo e con sanitari liberi professionisti convenzionati.
Le convenzioni, al fine di
assicurare su tutto il territorio nazionale la
uniformità del trattamento economico dei sanitari convenzionati, devono essere
conformi agli accordi nazionali tipo stipulati tra le organizzazioni nazionali
delle categorie sanitarie da una parte e le Regioni, nonché i ministeri della
Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Tesoro e della
organizzazione della Pubblica amministrazione dall'altra.
Le convenzioni devono uniformarsi ai
seguenti principi direttivi prevedendo tra l'altro nei riguardi dei sanitari
convenzionati:
1) La differenziazione del
trattamento economico a seconda della quantità e
qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate: detto
trattamento dovrà prevedere per i medici generici la sola retribuzione annuale
commisurata al numero degli assistiti e per gli specialisti distinti compensi
commisurati alle ore di lavoro prestato nell'ambulatorio delle unità sanitarie
locali e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori
convenzionati;
2) il numero massimo degli assistiti
per i quali può stipularsi la convenzione e l'orario minimo di
ambulatorio obbligatorio, per i medici generici convenzionati secondo il
criterio indicato al numero precedente;
3) la incompatibilità
con la libera professione dei medici generici e degli specialisti che si convenzionano
rispettivamente per un numero di assistiti e per un orario di ambulatorio superiore
a quello determinato nell'accordo unico di cui all'ultimo comma come massimo ai
fini della compatibilità con la libera professione;
4) la incompatibilità
dell'assunzione e del mantenimento di altro rapporto di impiego e di lavoro;
5) l'incompatibilità con qualsiasi
forma di cointeressenza diretta ed indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private ed industrie
farmaceutiche;
6) l'ammissibilità per ciascun
sanitario di un solo rapporto convenzionale;
7) le modalità per assicurare la
continuità della assistenza anche in assenza o
impedimento del sanitario tenuto alla prestazione;
8) le ipotesi di infrazione
da parte dei medici agli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti
sanzioni ed il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il
principio della contestazione degli addebiti e determinando la composizione
delle commissioni di disciplina che saranno formate da medici;
9) le forme di incentivazione
in favore dei sanitari convenzionati residenti nelle zone particolarmente
disagiate indicate nelle leggi regionali di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente;
10) le modalità per l'aggiornamento
obbligatorio del personale sanitario convenzionato;
11) la durata del
rapporto convenzionale non inferiore al triennio e non superiore al quinquennio.
Le convenzioni sono rinnovabili
previo parere del Consiglio sanitario regionale.
Le Regioni per assicurare il
servizio di profilassi e vigilanza veterinaria possono stipulare analoghe
convenzioni con medici veterinari liberi professionisti e con istituti zooprofilattici sperimentali, nel rispetto delle norme che
precedono, in quanto applicabili.
La legge regionale prevede adeguate
forme di controllo sulla attività dei sanitari
convenzionati.
Art.
23 - Controlli Regionali
Il controllo preventivo
sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato nelle forme previste
dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dai comitati regionali di
controllo di cui agli articoli 55 e 56 della medesima legge, integrati da un
esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale.
La legge regionale determina gli
atti delle unità sanitarie locali sottoposti a
controllo preventivo.
La legge regionale determina,
altresì, nell'ambito degli atti di cui al comma precedente, quelli sottoposti
a controllo esteso al merito, ai sensi dell'art. 60 della legge predetta.
Con legge regionale saranno previste
forme di controllo sostitutivo per singoli provvedimenti, nonché
il potere di scioglimento degli organi deliberativi delle unità sanitarie
locali per ipotesi determinate.
I comuni o i loro consorzi
presentano annualmente il rendiconto della gestione delle unità sanitarie
locali con allegata relazione al presidente della Giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono
manifestate nel corso dell'esercizio.
Il presidente della Giunta regionale
presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla
gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione
contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla
Regione degli stanziamenti del servizio sanitario nazionale.
La relazione deve essere trasmessa
ai ministri della Sanità, del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale.
Art.
24 - Norme di contabilità
Entro tre mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto le Regioni provvederanno con propria
legge a disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle
unità sanitarie locali e degli altri servizi sanitari delle Regioni in
conformità dei seguenti principi:
1) le norme che saranno emanate per
la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni devono risultare in
armonia con i principi della contabilità regionale;
2) i bilanci delle unità sanitarie
locali e degli altri servizi sanitari delle Regioni devono recare analitiche
previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini
di cassa;
3) i predetti bilanci, in cui
saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;
4) i conti consuntivi devono
contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di
quelli economici e patrimoniali delle gestioni.
Art.
25 - Finanziamento del servizio Sanitario Nazionale
Il finanziamento del servizio
sanitario nazionale è annualmente determinato con incrementi del «fondo comune»
di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e del «fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo» di cui
all'art. 9 della legge medesima. Tali incrementi devono risultare
stanziati in distinti capitoli, rispettivamente della parte corrente e della
parte in conto capitale del bilancio dello Stato.
Le somme ivi stanziate vengono ripartite con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica tra tutte le Regioni,
comprese quelle a statuto speciale, sulla base di parametri distintamente
definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, su proposta
del ministro per
All'inizio di ciascun trimestre, il
ministro del Tesoro ed il ministro del Bilancio e della Programmazione
economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono
alle Regioni le quote a queste assegnate ai sensi del precedente comma.
Le Regioni, sulla
base di parametri numericamente definiti da determinarsi con legge
regionale e intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie,
provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali e i servizi sanitari
regionali la quota del fondo comune destinata al finanziamento del servizio
sanitario nazionale loro assegnata. Per il riparto della quota del fondo per
il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo
destinata al finanziamento del servizio sanitario nazionale loro
assegnata, le Regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal
piano sanitario regionale.
Prima di procedere ai riparti di cui
al precedente comma le Regioni provvedono ad accantonare
le somme destinate a fronteggiare gli oneri del personale di ruolo e di quello
convenzionato del servizio sanitario che debbono risultare tutti a diretto
carico della Regione.
Con provvedimento del presidente della
giunta regionale, all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità
sanitarie locali la quota ad esse spettante ai sensi del quarto comma del
presente articolo.
Art.
26 - Costituzione del Consiglio Sanitario Nazionale
Entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, viene costituito il
Consiglio sanitario nazionale, il quale deve essere sentito nei procedimenti
amministrativi di attuazione della riforma sanitaria prevista dai successivi
articoli.
Art.
27 - Soppressione degli Enti erogatori di Assistenza
Sanitaria in regime mutualistico e delle Gestioni Autonome degli Enti di Previdenza
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei
ministri per
Con il medesimo decreto sono
nominati i commissari liquidatori degli enti a carattere nazionale ed
interregionali e delle federazioni nazionali degli enti che erogano
l'assistenza ai lavoratori autonomi e vengono
stabilite le modalità per la liquidazione di tutti gli enti e casse anche
aventi carattere locale.
L'estinzione delle casse mutue di
Trento e Bolzano sarà dichiarata entro lo stesso termine con decreti dei
presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, che recheranno
del pari la nomina del commissario liquidatore.
Con il decreto di cui al primo comma
del presente articolo le gestioni dei servizi di assistenza
sanitaria degli enti di previdenza sociale saranno rese autonome, in vista del
loro trasferimento alle Regioni, ai sensi del successivo art. 37. Il medesimo
decreto indica le nuove modalità delle predette gestioni e reca la nomina di un
commissario ai servizi sanitari.
Resta ferma presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) la gestione dell'assicurazione
contro la tubercolosi con i compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche.
Ai commissari previsti dal presente
articolo sono conferiti tutti i poteri degli organi di amministrazione
degli enti soppressi o degli enti ai quali le gestioni .rese
autonome appartenevano.
Per tutta la durata della gestione
commissariale continuano ad esercitare le loro
funzioni i collegi dei sindaci degli enti soppressi.
Per le gestioni rese autonome le
funzioni di controllo sono esercitate, dal collegio dei sindaci dell'ente
presso il quale la gestione era costituita.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, su proposta del ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale di concerto con il ministro per il Tesoro, le gestioni
residue degli enti previdenziali saranno trasferite, tenuto conto delle
affinità dei compiti istituzionali, o all'Istituto nazionale della previdenza
sociale o all'Amministrazione dello Stato che potrà, con regolamento, decentrarle.
Non sono soppresse le associazioni
mutualistiche liberamente costituite, aventi l'esclusiva finalità di erogare
prestazioni di carattere economico integrative dell'assistenza sanitaria prestata
dal servizio sanitario nazionale, con onere a totale carico dei soggetti
liberamente iscritti. È fatto divieto agli enti ed imprese pubbliche di
contribuire in qualsiasi modo al finanziamento delle predette associazioni.
Art.
28 - Unificazione dei livelli assistenziali e concorso
dell'assistito alla spesa farmaceutica; stipulazione di un accordo nazionale
unico con i medici
A partire dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie
erogate dagli enti mutualistici sono unificate ed i loro livelli sono quelli
indicati da un decreto del ministro per
Alla medesima data è abolito il
limite di 180 giorni per l'assistenza sanitaria erogata da tutti gli enti
mutualistici.
A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge gli assistiti da enti o casse
mutue, anche aziendali, concorrono alla spesa dell'assistenza farmaceutica
con un contributo di lire 200 per ogni preparazione galenica e per ogni confezione
di specialità medicinale ritirata in farmacia.
Il contributo di cui al comma
precedente è riscosso direttamente dalle farmacie ed è portato in detrazione
delle somme dovute dagli enti o casse mutue, e, successivamente,
dalle unità sanitarie locali.
Il corrispondente importo è versato
dagli enti o casse mutue, e, successivamente, dalle
unità sanitarie locali, trimestralmente su apposito conto corrente
infruttifero, aperto presso
Sono esonerati dal contributo di cui
al presente articolo i disoccupati che non beneficiano
dei trattamenti previsti dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 115,
dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1970, n. 12 e dall'art. 25 della legge 2
agosto 1972, n. 457; i sospesi dal lavoro che non beneficiano di trattamenti
di integrazione salariale; i titolari di pensione sociale di cui all'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché i familiari degli appartenenti alle
predette categorie in quanto non assistibili a diverso titolo.
Alla data di entrata
in vigore della presente legge i ministri della Sanità, del Lavoro e della
Previdenza sociale e del Tesoro promuovono, in attuazione dei principi indicati
nell'art.
Art.
29 - Costituzione del Consiglio Sanitario Regionale
Entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge le Regioni istituiscono il Consiglio sanitario
regionale li quale deve essere sentito nei procedimenti
amministrativi di attuazione della riforma sanitaria previsti dai successivi
articoli.
Art.
30 - Costituzione delle Unità Sanitarie Locali
Entro undici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge le Regioni emanano una legge organica con la quale,
sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, vengono individuati gli ambiti territoriali delle unità sanitarie
locali e delle loro articolazioni periferiche ed i servizi sanitari indicati
nell'articolo 12, nonché la legge con la quale, sulla base dei principi
indicati negli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge vengono
disciplinati i compiti, la struttura, la gestione, la organizzazione,
l'articolazione, il funzionamento delle unità sanitarie locali e degli altri servizi
sanitari regionali.
Con la medesima legge sono
trasferiti al patrimonio regionale i beni mobili ed
immobili destinati ai servizi igienico sanitari appartenenti ai comuni, alle
province, ai consorzi tra tali enti, nonché il personale dipendente dai
medesimi che sia addetto ai servizi trasferiti, in modo continuativo, da data
non successiva al 31-7-1974.
Con decreto del presidente della
giunta regionale, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della legge
regionale di cui al comma precedente, sono costituite le unità sanitarie
locali, le quali organizzano i propri servizi e svolgono le funzioni indicate
nell'art. 18 della presente legge. Con il medesimo decreto i
beni trasferiti al patrimonio regionale sono destinati ai servizi sanitari regionali
o assegnati in uso alle unità sanitarie locali, seconda le modalità stabilite
con legge regionale.
Fino a quando la
legge regionale non avrà disciplinato lo stato giuridico e determinato il trattamento
economico del personale trasferito alla Regione, il personale stesso si
considera in posizione di comando. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri
riflessi sono a carico delle Regioni.
Il personale predetto conserva a
tutti gli effetti il trattamento economico acquisito
presso gli enti di appartenenza.
Il personale sanitario degli enti
territoriali conserva, anche in deroga alle disposizioni stabilite dall'art.
21 lettere B) e D), le posizioni giuridiche e di carriera acquisite.
Art.
31 - Trasferimento dei Presidi Sanitari, dei loro beni e del personale
Con decreto del ministro della
Sanità o con decreto del presidente della giunta regionale rispettivamente per
gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale e per gli
enti ed istituti pubblici a carattere locale, da emanarsi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, sarà
attuato previa - ove occorra - la soppressione della personalità giuridica
degli enti, il trasferimento alle Regioni dei presidi sanitari ancora non
trasferiti indicati negli articoli 11 e 12 della presente legge, nonché degli
altri organismi erogatori di servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, dei
quali la presente legge non preveda l'inserimento diretto, ovvero attraverso
convenzioni, nel servizio sanitario nazionale.
Con i decreti di cui al precedente
comma sarà pure attuato il trasferimento dei beni, dei rapporti e del
personale dei predetti enti, organismi ed istituti, che avverrà secondo le
norme previste dagli articoli 21, 32 e 37 della presente legge; detto
trasferimento avrà effetto dalla costituzione delle
unità sanitarie locali a norma del precedente articolo 30.
Alla spesa derivante
dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente si provvede a carico dello stanziamento di parte corrente del
fondo sanitario nazionale al quale sarà destinata, allo scopo, parte dei
contributi affluiti al conto corrente infruttifero di cui all'art. 28.
Il relativo importo da prelevarsi da
detto conto corrente infruttifero sarà versato
all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente
iscritto, con decreto del ministro del Tesoro, allo stato di previsione della
spesa del ministero della Sanità destinato al finanziamento del servizio.
Art.
32 - Liquidazione degli Enti Mutualistici e trasferimento dei beni e del
personale e trasferimento dell'assistenza medica e farmaceutica
Alla scadenza del biennio dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i beni
immobili e mobili destinati prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti
agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio
della Regione in cui sono ubicati, con decreto del ministro del Lavoro e della
Previdenza sociale, di concerto con quelli del Tesoro e della Sanità, da
emanarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine sopra indicato.
Con successivo decreto del
presidente della giunta regionale, da emanarsi entro un mese dalla
pubblicazione del predetto decreto interministeriale, i medesimi beni sono
destinati ai servizi sanitari regionali o assegnati alle unità sanitarie
locali, secondo le modalità stabilite nello stesso decreto.
Alle operazioni di
trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari di cui all'art. 27. I rimanenti beni sono realizzati
dalla gestione di liquidazione ai sensi del successivo art. 38.
A decorrere dalla data indicata al
primo comma, le unità sanitarie locali erogano l'assistenza sanitaria a tutti coloro che ne abbiano diritto secondo le norme vigenti.
Gli oneri relativi graveranno sullo
stanziamento di cui al primo comma dell'art. 25.
Art.
33 - Soppressione dell'opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia (OMNI)
L'Opera nazionale per la protezione
della maternità e dell'infanzia (ONMI) è soppressa e le attribuzioni ad essa demandate, ai sensi del T.U. 24 dicembre 1934 n. 2316,
del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n.
718, e successive modificazioni ed integrazioni, sono trasferite al servizio
sanitario nazionale. Con decreto del ministro per
Al compimento dell'undicesimo mese
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della
Sanità, di concerto con il ministro del Tesoro, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, sono trasferiti al patrimonio delle Regioni,
nel cui ambito sono ubicati, i beni mobili ed immobili appartenenti all'ente
predetto e destinati ai servizi sanitari ed alle attività assistenziali, ed
al patrimonio dello Stato i beni non trasferiti alle Regioni.
Con decreto del presidente della
Regione, da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione del decreto di cui al
comma precedente i beni mobili ed immobili trasferiti alle Regioni sono assegnati
in uso alle unità sanitarie locali o ai servizi assistenziali
delle regioni.
Con il decreto di cui al secondo
comma il personale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia (ONMI) è trasferito alle Regioni nelle quali presta servizio per
essere inquadrato nei ruoli regionali salvo, per il caso di saturazione
dell'esigenza dei servizi regionali, eventuali determinazioni individuali tra
il personale addetto agli uffici centrali che verranno assegnati al ministero
della Sanità e ad altre Pubbliche Amministrazioni.
Al personale predetto si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 37.
Art.
34 - Soppressione dell'Ente Nazionale per
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, della
Sanità, dell'Industria, Commercio e Artigianato e del Tesoro, da emanarsi entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata
l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ed è
nominato il relativo commissario.
Tutte le funzioni ed i servizi attualmente svolti dall'ente indicato nel precedente comma,
ad eccezione di quelli previsti nel quarto comma del presente articolo saranno
svolti, a partire dal compimento del primo anno dall'entrata in vigore della
presente legge, dalla Regione.
Il trasferimento dei beni e del
personale è regolato dalle disposizioni degli articoli 21, 32 e
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del ministro per
1) Sarà proceduto al riordinamento
delle strutture e dei compiti che saranno rideterminati
in funzione della peculiare materia residuata allo Stato; tra i compiti
assegnati al nuovo istituto dovranno comunque essere
compresi la definizione dei criteri e dei livelli di sicurezza ai fini della
omologazione, collaudo e controllo di esercizio di impianti, macchine,
apparecchi e strumenti, l'omologazione dei prototipi ai fini della prevenzione
nonché il collegamento con analoghe istituzioni estere, la collaborazione alla
stipula di accordi internazionali e la cura dell'adempimento delle relative
prescrizioni.
2) Nella composizione degli organi
di gestione del nuovo istituto dovrà essere garantita la presenza delle
Regioni e di rappresentanti dei lavoratori designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché di rappresentanti
dei ministeri della Sanità, del Tesoro, del Lavoro e Previdenza sociale e
dell'Industria, Commercio ed Artigianato.
3) Dovranno essere individuati i
beni, le attrezzature nonché i contingenti di
personale dell'Enpi che saranno trasferiti al nuovo
istituto secondo le modalità indicate negli artt. 21
e
Art.
35 - Trasferimento dei servizi sanitari svolti dall'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e dalle Amministrazioni dello Stato
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei ministri per
Al trasferimento dei beni e del
personale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 21, 32 e 37 della presente legge.
Limitatamente all'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato restano fermi i compiti svolti dalla medesima in
materia di individuazione dei criteri di accertamento
tecnico-sanitario di idoneità specifica del personale dipendente mediante
proprio personale medico di ruolo, mantenendo i relativi presidii ed
attrezzature.
All'esercizio dell'attività già
svolta dai medici fiduciari l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
provvede mediante la stipula di convenzione con le
Regioni sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del ministro per i
Trasporti e l'Aviazione civile di concerto con il ministro per
Entro 2 anni dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo della Repubblica è
delegato ad emanare su proposta del ministro della Sanità di concerto con
quello del Lavoro e della Previdenza Sociale sentita una commissione parlamentare
formata da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal
presidente del Senato e dal presidente della Camera dei deputati, uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'esercizio delle
funzioni medico-legali e quelle ispettive e di accertamento sanitario con la
osservanza dei seguenti principi:
1) l'accertamento del grado di invalidità permanente, congenita o da qualsiasi altra
causa originata, ad eccezione di quelle per causa di guerra, dovrà essere
effettuato da una commissione regionale formata esclusivamente da medici
esperti nella materia; detta commissione potrà anche articolarsi in sezioni
decentrate; la sua composizione sarà determinata con legge regionale che dovrà
prevedere la presenza in ogni sezione di un medico designato dagli enti tenuti
al pagamento delle prestazioni economiche;
2) dovrà essere previsto che,
avverso l'accertamento effettuato ai sensi del numero
precedente sia l'interessato che l'ente tenuto al pagamento delle prestazioni
economiche possono proporre ricorso ad una commissione di appello costituita
per ogni regione con decreto del ministro della Sanità di concerto con il
ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale; detta commissione di appello
dovrà essere composta esclusivamente da medici legali;
3) dovrà essere previsto che
l'accertamento del grado di invalidità temporanea sia
effettuato dall'unità sanitaria locale in cui risiede l'interessato e che alla
commissione regionale di accertamento possa essere proposto ricorso da parte
dell'interessato contro il giudizio di idoneità o di invalidità temporanea,
formulato dal servizio sanitario ispettivo e di accertamento della unità
sanitaria locale;
4) dovrà essere previsto che il
risultato degli accertamenti sanitari sarà rimesso alle amministrazioni ed
agli istituti competenti all'erogazione delle
prestazioni economiche per gli adempimenti di competenza ferme restando le
discipline vigenti per quanto attiene all'accertamento del diritto alle
prestazioni ed al relativo contenzioso.
Art.
36 - Scorporo dei Servizi Sanitari della Croce Rossa Italiana - C.R.I. - e
riordinamento della Associazione
Con decreto del ministro per
Si applicano al trasferimento dei
beni e del personale le disposizioni degli articoli
21, 32 e
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del ministro
della Sanità, di concerto con il ministro della Difesa, sentita una commissione
parlamentare formata da dieci senatori e dieci deputati nominati
rispettivamente del presidente del Senato e dal presidente della Camera dei deputati,
è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il
riordinamento della Associazione della Croce Rossa Italiana
- CRI - con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) la organizzazione
della Croce Rossa Italiana (CRI) dovrà essere ristrutturata in conformità del
principio volontaristico dell'associazione;
2) i compiti dell'associazione
dovranno essere rideterminati in
relazione alle finalità dello statuto dell'associazione e degli adempimenti
commessi dalle vigenti convenzioni internazionali e dagli organi della Croce
Rossa Internazionale alle società di Croce Rossa nazionali;
3) le strutture dell'associazione,
pur conservando l'unitarietà del sodalizio nel rispetto del principio dell'autonomia, dovranno essere articolate su basi
regionali;
4) le cariche dovranno essere
gratuite e dovrà essere prevista la elettività di esse
da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito
dell'associazione.
Art.
37 - Norme per il trasferimento del personale
Con effetto della entrata
in vigore della presente legge, le Regioni, per l'assolvimento dei compiti
del servizio sanitario, sono tenute ad utilizzare esclusivamente personale
proveniente dalle amministrazioni od enti che abbiano attribuzioni destinate ad
essere trasferite al servizio sanitario.
L'utilizzazione di detto personale
da parte delle Regioni avverrà, fino alla data di inquadramento
negli appositi ruoli, attraverso comando: i predetti comandi verranno programmati
e disposti dai commissari liquidatori di intesa tra le Regioni, e le altre
amministrazioni interessate.
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro per
I dipendenti trasferiti conservano
fino alla data di tale inquadramento il trattamento giuridico ed economico
previsto dalle amministrazioni ed enti di provenienza.
L'inquadramento nei ruoli avverrà
con unica decorrenza fissata dal primo accordo nazionale stipulato per la
determinazione del trattamento del personale del
servizio sanitario. Tale accordo dovrà tra l'altro, disciplinare l'inquadramento
di detto personale sulla base della qualifica o posizione
giuridica rivestita da ciascun interessato e in relazione all'ordinamento dei
ruoli del personale del servizio sanitario.
Al personale trasferito nei ruoli
del servizio sanitario dovrà in ogni cosa essere garantito un trattamento
economico globale non inferiore a quello in godimento
presso le amministrazioni o gli enti di provenienza.
Il personale proveniente da enti e
gestioni soppressi il quale risulti eccedente
rispetto al fabbisogno del personale del servizio sanitario, verrà utilizzato
presso altre amministrazioni pubbliche. Il trasferimento verrà
disposto con decreto del ministro del Tesoro e con quello interessato.
Art.
38 - Ripiano delle passività degli enti soppressi
Alla liquidazione degli enti
pubblici soppressi a norma della presente legge, dopo che sia
avvenuto il trasferimento dei beni e del personale, ai sensi dei precedenti
articoli, si provvede con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.
1404.
Per l'integrazione del fondo
previsto dall'art. 14 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini
delle liquidazioni di cui al precedente comma, il ministro del Tesoro è
autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al
mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.
Art.
39 - Modalità per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia fino
alla fiscalizzazione
Fino alla liquidazione degli enti
mutualistici e delle gestioni autonome indicati nell'art. 27 la riscossione
dei contributi sociali di malattia avviene a cura
degli enti stessi ovvero degli enti previdenziali le cui gestioni di malattia
sono soppresse.
A partire dal primo del mese successivo alla
scadenza del biennio previsto dall'articolo 32 e fino alla fiscalizzazione
degli oneri sociali la riscossione sarà effettuata dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale che terrà contabilità separate per ciascuno degli
enti o gestioni soppressi.
I predetti contributi saranno
riscossi nella stessa misura prevista dalle disposizioni di legge e di
regolamento o da convenzioni vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, con l'osservanza dei termini e modalità
previsti per ogni singolo contributo.
Con decreto del ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale di concerto con quelli del
Tesoro e della Sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
liquidazione degli enti e gestioni soppressi, il personale dei medesimi già
addetto ai servizi di vigilanza e riscossione dei contributi di malattia, è
trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art.
40 - Finanziamento del servizio fino alla completa fiscalizzazione degli oneri
sociali
Sino alla data dalla quale sarà
attuata la fiscalizzazione degli oneri per l'assistenza sanitaria ai sensi
dell'art. 18 ultimo comma, della legge 9 ottobre
1971, n. 825, al finanziamento del servizio sanitario nazionale si provvede
con:
1) i contributi di cui al precedente
art. 39;
2) il consolidamento annuale delle
somme destinate alla assistenza sanitaria iscritte
nello stato di previsione della spesa dei ministeri e degli enti pubblici per
l'anno 1974 o per gli anni successivi ove lo stanziamento sia d'importo superiore;
3) gli avanzi annuali della gestione
della assicurazione contro la tubercolosi, gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
4) le disponibilità finanziarie
degli enti ospedalieri derivanti da redditi propri o da avanzi relativi ad
esercizi pregressi:
5) l'importo residuo di cui al terzo
comma dell'art. 5 del decreto legge 9 luglio 1974, n. 264;
6) i contributi di
cui al terzo comma del precedente articolo 28;
7) lo stanziamento
iscritto nello stato di previsione della spesa del ministero della Sanità relativo
al fondo costituito ai sensi dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
8) l'apporto degli
enti locali corrispondente all'ammontare delle competenze relative al
personale assegnato alle Regioni, quale risulta all'atto del trasferimento
dei servizi sanitari già da essi gestiti;
9) l'apporto integrativo dello Stato
da determinarsi annualmente con la legge di approvazione
del bilancio in misura non superiore a cento miliardi di lire;
10) le entrate di cui al successivo
art. 41.
Le somme relative
a cespiti indicati nei punti 1), 3), 4), 6), 8), 10) del precedente
comma per il finanziamento del servizio sanitario nazionale sono
trimestralmente versate dagli enti e amministrazioni competenti su apposito
conto corrente infruttifero aperto presso
Con effetto dalla data indicata al
1° comma è abrogato l'art. 14 del D.L. 9 luglio 1974, n. 264, salvo il disposto
dell'ultimo comma dello stesso articolo.
Fino alla data indicata nel primo
comma al finanziamento del servizio sanitario nazionale si provvede con
stanziamenti su appositi capitoli iscritti per la
parte corrente e per quella in conto capitale nello stato di previsione del
ministero della Sanità, in correlazione ai mezzi finanziari di cui ai commi
precedenti.
Ai fini dell'erogazione alle Regioni
delle somme ripartite ai sensi del comma successivo, con decreti del ministro
del Tesoro gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti ad incremento del fondo comune di cui all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970 numero 281, e del fondo per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge medesima, su appositi
distinti capitoli dello stato di previsione del ministero del Tesoro e di
quello del ministero del Bilancio e Programmazione economica.
Le somme stanziate vengono ripartite con delibera del C.I.P.E. fra tutte le
Regioni, anche a statuto speciale, sulla base di parametri distintamente
definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, su proposta
del ministro per
All'inizio di ciascun trimestre, il
ministro del Tesoro ed il ministro del Bilancio, ciascuno per la parte di sua
competenza trasferiscono alle Regioni le somme a
queste assegnate.
Si applicano gli ultimi tre commi
dell'art. 25.
Art.
41 - Eventuale addizionale ai contributi sociali di
malattia
A decorrere dal 1° gennaio 1975
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del ministro del Tesoro, di concerto con i ministri del Lavoro e della
Previdenza Sociale e della Sanità, in relazione al fabbisogno del servizio
sanitario nazionale ed agli oneri connessi alle operazioni finanziarie
necessarie per il ripiano di cui all'art. 38 potrà essere stabilita
un'addizionale di contributi di cui all'art. 39.
Art.
42 - Delega per il riordinamento ed il finanziamento delle prestazioni
economiche
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del ministro
del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il ministro del Tesoro, è
delegato, sentita una commissione parlamentare composta da
dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal presidente del
Senato e dal presidente della Camera dei deputati, ad emanare uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, per gli enti per i
quali si è provveduto alla soppressione delle gestioni previdenziali ai sensi
del precedente art. 27:
A) la determinazione della quota
parte dei contributi di assicurazione obbligatoria
contro le malattie e di quelli per la tutela delle lavoratrici madri, da
destinare alla copertura dell'onere derivante dalla erogazione delle
prestazioni economiche, di cui al successivo punto B), prevedendo, altresì,
un congegno di adeguamento periodico della quota di tali contributi al fine di
assicurare l'equilibrio delle gestioni e uniformando la base retributiva
imponibile secondo la disposizione dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n. 153;
B) l'attribuzione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della gestione dell'erogazione delle
prestazioni economiche dovute in caso di malattia o per morte, nonché di quelle per maternità attualmente corrisposte ai
lavoratori a carico delle gestioni di assicurazione obbligatoria contro le
malattie;
C) l'accertamento, la vigilanza e il
contenzioso nella materia contributiva prevista nel presente articolo, nonché in materia di prestazioni economiche temporanee di
malattia e di maternità. Tali norme, sulla base delle
disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, devono essere dirette a prevedere una disciplina unitaria;
D) la
corresponsione delle prestazioni economiche temporanee anche mediante anticipo
dei relativi importi, nei limiti dei contributi dovuti, da parte dei datori di lavoro da
conguagliare con i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale;
E) il trasferimento all'Istituto
nazionale della previdenza sociale del personale degli enti per l'assicurazione
contro le malattie addetto ai servizi di erogazione
delle prestazioni economiche anche mediante l'eventuale istituzione di ruoli separati
o ad esaurimento, garantendo le posizioni di carriera ed i diritti acquisiti
sia da tale personale sia dal personale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale. In attesa della emanazione del
relativo decreto, l'istituto nazionale della previdenza sociale può richiedere
agli enti per l'assicurazione contro le malattie il temporaneo distacco del
personale strettamente indispensabile al primo avviamento delle operazioni riguardanti
l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo.
Art.
43 - Delega per il riordinamento delle norme in materia di prevenzione degli
infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il Governo della Repubblica, su proposta del ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il ministro della
Sanità, è delegato, sentita una commissione parlamentare
composta da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal
presidente del Senato e dal presidente della Camera dei deputati, ad emanare
uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, contenenti norme generali
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro
applicabili a tutti i settori dell'attività lavorativa da chiunque esercitata e
ai quali siano addetti lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi secondo i
seguenti criteri:
1) dovranno essere stabiliti i
mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a prevenire gli
infortuni e le tecnopatie, particolarmente per quanto concerne: le condizioni
di lavoro e la relativa organizzazione; l'ambiente di lavoro; il divieto di
costruire, di mettere in commercio, di cedere a qualsiasi titolo ovvero
utilizzare impianti, macchine, apparecchi, utensili, sostanze e materie che
possano determinare rischi per coloro che li usano; i mezzi protettivi
individuali; i requisiti di idoneità fisica e di età
per determinate attività pericolose; le massime concentrazioni ammissibili per
gli agenti fisici e chimici nocivi all'ambiente di lavoro. Inoltre si terrà
conto delle prescrizioni e delle indicazioni
contenute, rispettivamente, in strumenti giuridici internazionali e
comunitari ovvero in documenti adottati da organismi internazionali
riconosciuti;
2) dovranno essere stabiliti i
criteri e le modalità per la omologazione dei mezzi
di lavoro ritenuti pericolosi nonché gli organismi autorizzati
all'effettuazione dei relativi controlli;
3) dovrà essere prevista la facoltà
regolamentare su proposta del ministro del Lavoro e
Previdenza Sociale di concerto con il ministro della Sanità per stabilire
normative secondarie correlative a quei settori di attività ovvero a quelle
singole lavorazioni per le quali sussistono rischi peculiari che richiedono
prescrizioni specifiche, fermi restando i criteri ed i principi fissati con la
presente legge;
4) per la violazione delle norme
generali e secondarie potranno essere stabilite la pena dell'arresto fino a
tre mesi ovvero dell'ammenda non superiore a L. 10
milioni, nonché la confisca dei mezzi di lavoro che
risultino non conformi alle disposizioni sulla omologazione.
Art.
44 - Delega per il riordinamento degli Istituti a carattere scientifico
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge il governo della Repubblica su proposta del ministro
della Pubblica Istruzione di concerto con il ministro della Sanità, sentita la commissione nella composizione integrata di cui al successivo
articolo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per il riordinamento degli istituti pubblici a carattere
scientifico, ad esclusione dell'università, con l'osservanza dei seguenti
criteri direttivi:
1) dovranno essere dettati i criteri
di individuazione degli istituti a carattere scientifico e dovranno essere
dettate norme sulle funzioni degli istituti stessi nei settori della ricerca,
diagnosi e terapia delle malattie;
2) dovrà essere garantito il
coordinamento di tali istituti con l'attività di ricerca dell'università;
3) dovranno essere disciplinate le
fonti di finanziamento delle attività degli istituti in questione, anche per
il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie;
4) dovrà essere emanato un nuovo
ordinamento del personale dipendente dai predetti istituti prevedendosi, tra
l'altro, l'agganciamento allo stato giuridico ed al trattamento economico del
personale del servizio sanitario nazionale.
Art.
45 - Delega per la disciplina della formazione del personale sanitario
Entro due anni dall'entrata in
vigore della presente legge il governo della Repubblica è delegato ad
emanare, su proposta del ministro della Pubblica
Istruzione di concerto con i ministri del
1) dovrà essere riformato
l'ordinamento delle professioni sanitarie non mediche sia infermieristiche che tecniche. A tal fine, nel quadro dell'ordinamento
della scuola secondaria di secondo grado, dovranno essere previsti corsi di
formazione specializzata per il conseguimento di diplomi per l'esercizio delle
predette professioni sanitarie. A detti corsi possono accedere
allievi in possesso della licenza di scuola media. I corsi stessi possono
avere durata fino a cinque anni e dovranno essere
previste comunque forme di accesso dai primi due anni alle iniziative di
qualificazione professionale di competenza delle Regioni in questa materia.
Dovranno, inoltre, essere previste particolari norme per permettere l'accesso
diretto al quarto anno dei corsi anzidetti dei dipendenti di
istituzioni sanitarie che siano in possesso del diploma di infermiere
generico e di almeno otto anni di scolarità;
2) dovrà essere riformato
l'ordinamento della facoltà di medicina:
A) mediante
l'organizzazione in dipartimenti quali unità di base per la ricerca e
l'insegnamento.
Dovranno essere determinati gli ambiti di competenza e i rapporti di
coordinamento tra gli organi preposti alla organizzazione
dei corsi di laurea e gli organi dipartimentali. Dovranno essere previste
forme di collegamento tra diversi dipartimenti al fine di favorire le attività
interdisciplinari;
B) mediante la istituzione
di un biennio propedeutico di scienze mediche di base cui possono accedere
tutti i cittadini in possesso dei prescritti titoli di studio per adire alla
istruzione a livello universitario;
C) mediante la istituzione
di corsi differenziati, successivi al biennio per il conseguimento della
laurea: in medicina della durata di anni 4 e in odontostomatologia
della durata di anni 3 ai quali si accede nei limiti del numero dei posti
fissati annualmente dal ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il
ministro della Sanità, sentite le Regioni, il Consiglio superiore della
pubblica istruzione ed il Consiglio superiore di sanità, e tenuto conto del
risultato scolastico nel biennio; in tecnologie sanitarie e di laboratorio
della durata di anni tre; in organizzazione sanitaria e infermieristica della
durata di anni due;
D) mediante particolari norme
riferite al conseguimento delle specializzazioni
successive alla laurea attraverso la ristrutturazione delle attuali scuole di
specializzazione in connessione con l'organizzazione dipartimentale;
3) dovrà essere dettata, anche
attraverso integrazioni e modifiche, in quanto necessarie, della normativa
contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo '69, n. 129, la
disciplina dei rapporti intercorrenti tra le strutture del servizio sanitario
nazionale e le università in modo da assicurare il permanente collegamento e la utilizzazione reciproca del personale e dei servizi;
4) dovrà essere prevista la istituzione, in collaborazione tra le università, gli
ospedali e le altre strutture del servizio sanitario nazionale, di corsi
obbligatori di aggiornamento professionale per personale sanitario laureato e
diplomato;
5) saranno dettate particolari norme
per garantire il diritto allo studio ai giovani di disagiate condizioni
economiche e meritevoli di conseguire i vari livelli di preparazione, con
particolare riguardo per i residenti in sede diversa da quella dei corsi di
studio.
Tutti i programmi di studio delle
scuole indicate nel precedente comma dovranno essere
determinati dal ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il ministero
della Sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e il Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
Art.
46 - Delega per la disciplina della produzione, registrazione, determinazione
dei prezzi e informazione scientifica dei farmaci
Entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, il governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del ministro per
A) sarà disciplinata la
sperimentazione clinica dei farmaci, preliminarmente giudicati non pericolosi dall'Istituto
superiore di sanità, la quale potrà essere condotta esclusivamente su soggetti
dei quali sia stato validamente acquistato il
consenso;
B) la produzione dei farmaci dovrà
essere indirizzata secondo un programma organico di ricerca finalizzata, che
dovrà essere svolta esclusivamente in laboratori riconosciuti idonei e periodicamente
controllati dal ministero della Sanità, ed alla cui attuazione concorreranno
le imprese pubbliche e private operanti nel settore. La partecipazione
pubblica, da realizzarsi attraverso la costituzione di un'impresa finanziaria
pubblica, dovrà garantire:
1) la produzione dei farmaci
fondamentali;
2) un adeguato
livello di ricerca pura ed applicata, orientata ai fini sociali;
3) l'equilibrio ed il contenimento dei
prezzi per finalità di economia e di paragone per l'intero
settore;
C) dovrà essere prevista anche in
conseguenza della normativa della Comunità economica europea, la revisione della normativa concernente la registrazione dei
farmaci, nonché il riesame di tutte le autorizzazioni alla produzione dei
farmaci stessi, finora rilasciate, al fine di contenere entro limiti
giustificati dalle reali esigenze terapeutiche, il numero dei medicinali e
allo scopo di assicurare l'uguaglianza dei prezzi dei prodotti simili, nonché
un costante ed equo rapporto tra costi e prezzi;
D) dovrà essere determinata una
nuova procedura per la determinazione e la revisione
dei prezzi dei medicinali che tenga conto dei soli costi effettivi ed
essenziali, con esclusione dei maggiori costi riguardanti le confezioni, la pubblicità
e gli altri mezzi promozionali;
E) anche al fine di concorrere alla eliminazione di ogni abuso nell'impiego di farmaci
dovrà essere prevista una nuova disciplina rigorosamente limitativa della pubblicità
e di ogni altro tipo di propaganda per la vendita dei farmaci con
regolamentazione dell'attività degli informatori scientifici e con
l'istituzione di adeguati mezzi pubblici di informazione biomedica
farmacologica ad uso degli operatori sanitari;
F) il servizio di informazione
scientifica sui farmaci, da consentire solo alle imprese titolari delle
registrazioni oggetto dell'informazione e alle strutture del servizio sanitario
nazionale cui compete la tutela della salute pubblica, dovrà essere posto
sotto il controllo del ministero della Sanità che provvederà a garantire nel
merito adeguata normativa e dovrà essere finalizzato anche ad iniziative di
educazione sanitaria.
Art.
47 - Riordinamento del Ministero della Sanità
Con uno o più decreti aventi forza
di legge il Governo della Repubblica procederà al riordinamento
dei servizi centrali e periferici del ministero della Sanità, adeguandoli
anche alle esigenze derivanti dalla istituzione del servizio sanitario
nazionale, con i criteri ed entro il termine di diciotto mesi previsti dalla
legge di delega sul riordinamento delle attribuzioni e dei servizi dei
ministeri e degli uffici periferici dipendenti.
Art.
48 - Regioni a statuto speciale
Restano salve le competenze
statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di
Trento e Bolzano nelle materie disciplinate dalla presente legge.
Al trasferimento delle funzioni,
degli uffici, del personale e dei beni alle Regioni Friuli - Venezia Giulia,
Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, nonché alle
Province autonome di Trento e Bolzano si provvederà con le procedure previste
dai rispettivi statuti.
Art.
49 - Piena attuazione del Servizio Sanitario Nazionale
Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta del
ministro per
La data di cui al precedente comma
non potrà superare la scadenza del quinquennio dall'entrata
in vigore della presente legge.
Art.
50 - Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il
trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della
Repubblica.
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