Prospettive assistenziali, n. 27, luglio-settembre 1974

 

 

PROPOSTE DI LEGGE

 

PROPOSTA DI LEGGE GOVERNATIVA DI RIFORMA SANITARIA

 

 

Il Governo ha presentato in data 12 agosto 1974 alla Camera dei depu­tati il disegno di legge di riforma sanitaria che riportiamo integralmente. Ad un primo e rapido esame ci sembra che il disegno di legge costi­tuisca una utile base di discussione anche se destano notevoli preoccu­pazioni:

- l'alto numero di deleghe (praticamente in bianco e su argomenti di primaria importanza) riservate al Governo;

- i tempi estremamente lunghi;

- la linea direttrice scelta per la formazione del personale;

- la prevista incompatibilità dei consiglieri comunali ad essere mem­bri del comitato di gestione dell'unità sanitaria, da cui deriva la configura­zione dell'unità sanitaria come ente (con nomina dei suoi componenti si­mile a quella degli amministratori degli ECA) in contrasto con le prospet­tive dell'unità locale dei servizi (di tutti i servizi) e della rifondazione del comune.

 

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1 - Principi

La tutela della salute, fondamentale diritto del­la persona ed interesse della collettività, è assi­curata dalla Repubblica Italiana mediante il servi­zio sanitario nazionale, costituito dal complesso unitario delle attività e delle strutture destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero dello stato di benessere fisico e psichico di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni in­dividuali o sociali.

La tutela della salute deve avvenire nel rispet­to della dignità e libertà della persona e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza del tratta­mento.

Sono riconosciute le libere iniziative di volon­tariato purché non in contrasto con i fini istitu­zionali del servizio sanitario nazionale.

 

Art. 2 - Compiti del Servizio Sanitario Nazionale

Il servizio sanitario nazionale ha, in particolare, i seguenti compiti:

A) la prevenzione intesa come complesso del­le attività preordinate alla salvaguardia dell'inte­grità psico-fisica dei cittadini in tutte le esplica­zioni di vita sociale e di lavoro;

B) la profilassi, la diagnosi e la cura delle ma­lattie;

C) la riabilitazione ed il recupero fisico, psi­chico e sociale dei soggetti che hanno subìto ma­lattie ed infortuni o dei minorati per qualsiasi causa;

D) la difesa della salute nei luoghi di lavoro, nella scuola, nello sport ed in genere nelle col­lettività;

E) la tutela dell'igiene e della salubrità dell'ambiente;

F) la tutela della maternità e dell'infanzia e dei soggetti più esposti alla malattia per età o per condizioni ambientali;

G) la tutela della salute mentale;

H) la profilassi e la vigilanza veterinaria;

I) il controllo igienico sanitario sulla produzione dei farmaci, dietetici, cosmetici, alimenti e bevande;

L) l'attuazione di un sistema informativo sa­nitario;

M) la promozione di una coscienza sanitaria.

Il servizio sanitario nazionale collabora alla formulazione ed alla attuazione di programmi per la formazione professionale e per l'educazione permanente di tutto il personale da adibire alle attività sanitarie, nonché per la ricerca biologi­ca, medica e farmacologica programmata.

 

Art. 3 - Competenze governative

La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali che, in materia sanitaria, attengono ad esigenze di carattere uni­tario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni de­rivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il ministro per la Sa­nità.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato, di volta in volta, dal Consiglio dei ministri al Comitato interministe­riale per la programmazione economica (Cipe) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro per la sanità, quando si tratta di affari particolari.

I livelli assistenziali minimi sono determinati dal Comitato interministeriale per la programma­zione economica che delibera, su proposta del ministro per la Sanità, previo parere del Consi­glio sanitario nazionale.

Il ministro per la Sanità esercita, nei limiti del­le competenze stabilite dalle leggi vigenti, le funzioni non trasferite né delegate alle Regioni, ema­na le direttive concernenti le attività delegate al­le Regioni ed elabora le proposte dei piani na­zionali ed interregionali per la tutela della salu­te, da approvarsi dal Consiglio dei ministri secon­do la procedura prevista nel primo comma del presente articolo.

In caso di persistente inattività degli organi re­gionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qua­lora le attività relative alle materie delegate com­portino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla na­tura degli interventi, il Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Sanità o del Lavoro, nelle materie di rispettiva competenza, dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione del­la amministrazione regionale.

 

Art. 4. - Consiglio Sanitario Nazionale

È istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di consulenza e proposta al ministro per la Sanità per la determinazione delle linee gene­rali della politica sanitaria nazionale e per l'at­tuazione degli obiettivi del servizio sanitario na­zionale. Esso deve essere sentito obbligatoria­mente in ordine alla determinazione dei livelli as­sistenziali minimi e alla ripartizione degli stanzia­menti di cui all'art. 25.

Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su pro­posta del ministro per la Sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal ministro per la Sanità ed è composto:

- da tre rappresentanti per ciascuna Regione designati dal consiglio regionale con una proce­dura atta a garantire la rappresentanza delle mi­noranze. Per la Regione Trentino-Alto Adige i tre rappresentanti sono designati uno dalla Regione, uno dalla Provincia di Trento ed uno dalla Pro­vincia di Bolzano;

- da cinque rappresentanti dei comuni e da tre delle province, designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia, garantendo la rappresentanza delle minoranze;

- da sei esperti designati dal ministro per la Sanità e da tre esperti per ciascuno dei seguenti ministeri, designati dai rispettivi ministri: Lavo­ro e Previdenza Sociale; Pubblica Istruzione, In­terno, Tesoro, Bilancio e Programmazione econo­mica, Agricoltura e Foreste;

- da un rappresentante per ciascuna delle se­guenti categorie degli operatori sanitari, indica­to rispettivamente dalle Federazioni nazionale de­gli ordini dei medici, dei biologi, farmacisti, vete­rinari e congiuntamente dalle Federazioni dei col­legi delle professioni paramediche.

Fino alla completa soppressione dei contributi obbligatori di malattia, la composizione del Con­siglio sanitario nazionale è integrata da dieci rap­presentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda, desi­gnati dalle organizzazioni sindacali maggiormen­te rappresentative e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavo­ratori autonomi del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, designati dalle medesime. Le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti ed autonomi vengono indi­viduate dal ministro per il Lavoro e la Previden­za Sociale.

All'inizio di ogni quinquennio il Consiglio eleg­ge tra i suoi componenti due vice presidenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un fun­zionario della carriera direttiva - amministrativa del ministero della Sanità con la qualifica di diri­gente superiore

Nella ristrutturazione del ministero della Sa­nità, prevista dal successivo art. 47 sarà stabili­ta la dotazione organica della segreteria ammini­strativa e tecnica del Consiglio e l'attribuzione funzionale degli uffici in cui si ripartisce.

In via transitoria si osservano, in quanto appli­cabili, le norme vigenti sull'ordinamento del Con­siglio superiore di sanità e dei suoi uffici di se­greteria.

 

Art. 5 - Delega per la ristrutturazione del Consi­glio Superiore di Sanità

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il Governo della Repubblica, su pro­posta del ministro per la Sanità, è delegato, sen­tita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati, rispet­tivamente dal presidente del Senato e dal presi­dente della Camera dei deputati, ad emanare un decreto avente valore di legge ordinaria per la ri­strutturazione del Consiglio superiore di Sanità con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) le attribuzioni del Consiglio saranno ride­terminate con riferimento esclusivo alla natura di organo consultivo tecnico del ministero per la Sanità e in funzione dei compiti assunti dal mi­nistero nell'ambito del servizio sanitario nazio­nale;

2) i componenti saranno scelti in relazione al­le loro competenze tecnico-scientifiche e verran­no nominati con decreto del Presidente della Re­pubblica su proposta del ministro per la Sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale.

 

Art. 6 - Istituto Superiore di Sanità

L'Istituto superiore di sanità, fermo restando il riordinamento e la ristrutturazione attuati con la legge 7 agosto 1973, n. 519, è organo tecnico­-scientifico del servizio sanitario nazionale.

Esso svolge attività di ricerca scientifica, an­che in collaborazione con le altre istituzioni pub­bliche operanti nel settore, in attuazione di un programma approvato dal ministro per la Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'Istituto superiore di sanità, inoltre, provvede alla programmazione ed effettuazione di studi e ricerche sul rapporto tra uomo, ambiente e tec­nologie nei luoghi di vita e di lavoro. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 3, saranno emanate disposizioni per disciplinare i rapporti dell'Isti­tuto superiore di sanità con le strutture regionali di sanità pubblica, aventi analoghi compiti.

 

Art. 7 - Competenze Regionali

Le Regioni emanano norme legislative in mate­ria sanitaria nel rispetto delle norme fondamen­tali e dei principi stabiliti dalla presente legge ed esercitano le funzioni amministrative attribuite e delegate con legge dello Stato.

L'attività delle Regioni viene svolta nel quadro del piano sanitario regionale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il Governo della Repubblica, su pro­posta del ministro per la Sanità, sentita la com­missione parlamentare per le questioni regionali, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per:

a) completare il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di assi­stenza sanitaria ed ospedaliera comprendendovi le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabi­litazione;

b) riordinare la delega delle funzioni in mate­ria di igiene e sanità pubblica conservando allo Stato il solo esercizio delle funzioni che rispon­dono ad esigenze di carattere internazionale, na­zionale o interregionale.

 

Art. 8 - Consiglio Sanitario Regionale

Con legge regionale viene istituito il Consiglio sanitario regionale quale organo consultivo e di proposta alla Regione in materia sanitaria. Nel­la sua composizione deve essere assicurata la presenza di rappresentanti degli enti locali in nu­mero non inferiore alla metà dei componenti, ga­rantendo la rappresentanza delle minoranze; de­ve, inoltre, essere prevista la presenza delle prin­cipali categorie degli operatori sanitari i cui rap­presentanti saranno indicati dagli ordini profes­sionali. I componenti del Consiglio sanitario re­gionale durano in carica cinque anni.

Fino alla completa soppressione dei contributi obbligatori di malattia, la composizione del Con­siglio sanitario regionale è integrata da rappre­sentanti delle organizzazioni sindacali dei lavora­tori dipendenti ed autonomi maggiormente rap­presentative, designati dalle medesime.

 

Art. 9 - Unità Sanitarie locali

La Regione organizza il servizio sanitario a mezzo delle unità sanitarie locali, al fine di garan­tire la gestione unitaria della tutela della salute.

Le unità sanitarie locali sono istituite con leg­ge regionale, sentiti i comuni e le province inte­ressati ed il Consiglio sanitario regionale.

Con la legge di cui al precedente comma è deli­mitato l'ambito territoriale dell'attività di ciascu­na unità sanitaria locale, in base a gruppi di po­polazione, di regola compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geo­morfologiche e socioeconomiche della zona. Nel caso di aree a popolazione particolarmente spar­sa o concentrata, sono consentiti limiti più ri­stretti o, rispettivamente, più elevati.

L'ambito delle unità sanitarie locali corrisponde al territorio di più comuni, al territorio di un solo comune, ovvero ad una parte del territorio comu­nale.

La delimitazione del territorio, qualora com­prenda più comuni, deve, di regola, coincidere con eventuali altre strutture comprensoriali o consortili.

Con legge regionale sono stabiliti, in confor­mità ai principi indicati nella presente legge, la struttura ed i compiti delle unità sanitarie locali nei quali potranno essere compresi i servizi so­ciali connessi alla tutela della salute della popo­lazione.

 

Art. 10 - Gestione, organizzazione e funzionamen­to delle Unità Sanitarie locali

La gestione, l'organizzazione e il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati con legge regionale.

La legge di cui al precedente comma dovrà prevedere:

- un comitato di gestione, nominato con de­creto del presidente della giunta regionale, i cui componenti saranno eletti con procedura atta a garantire la rappresentanza delle minoranze, dal consiglio comunale nel cui territorio è compresa l'unità sanitaria locale, ovvero quando l'ambito dell'unità sanitaria locale comprende più comu­ni, dall'organo deliberante del consorzio obbli­gatorio a tale scopo costituito oppure individuato nelle strutture comprensoriali o consortili già esi­stenti. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e non possono essere scelti tra i con­siglieri comunali;

- un funzionario preposto alla direzione dei servizi dell'unità sanitaria locale;

- un consiglio sanitario locale con eventuali articolazioni a livello dei distretti sanitari di base indicati nell'articolo successivo con compiti di impulso e di iniziativa nonché di consultazione obbligatoria in ordine alla determinazione degli indirizzi di politica sanitaria a livello locale, com­posto da rappresentanti degli assistiti e degli operatori sanitari, indicati dalle formazioni socia­li organizzate presenti nel territorio e, ove l'am­bito territoriale dell'unità sanitaria locale coinci­da con un quartiere, anche dagli organi di decen­tramento comunali se costituiti;

- l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi nei limiti del coordinamento assicurato da un col­legio composto dai responsabili dei servizi stessi.

La legge regionale individuerà gli atti di com­petenza del consiglio comunale e dell'assemblea del consorzio costituito tra i comuni interessati.

Il conto di gestione delle unità sanitarie loca­li è allegato al bilancio del comune e del consor­zio con l'indicazione delle entrate e delle spese, divise in parte corrente ed in conto capitale, ed è soggetto all'approvazione ed ai controlli propri del bilancio comunale.

 

Art. 11 - Struttura dell'Unità Sanitaria locale

L'Unità sanitaria locale comprende di regola:

A) un servizio per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di igiene e sanità pubblica;

B) un servizio per la prevenzione;

C) un servizio di profilassi e vigilanza igieni­co-sanitaria;

D) un servizio ambulatoriale e domiciliare, ge­nerico e specialistico per la diagnosi e cura del­le malattie;

E) un servizio per la riabilitazione dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e senso­riali;

F) un servizio sanitario ispettivo e di accer­tamento;

G) un servizio ospedaliero;

H) un servizio farmaceutico;

I) un servizio veterinario.

La legge regionale disciplina l'eventuale arti­colazione funzionale delle unità sanitarie locali in distretti sanitari di base che erogano il servizio sanitario di primo livello e di pronto intervento in favore di gruppi di popolazione intorno ai 10.000 abitanti, salvo aree con popolazione particolar­mente sparsa in zone rurali e montane.

Nel determinare la struttura dei distretti di ba­se, la legge regionale dovrà tenere conto degli eventuali servizi sociali da decentrarsi a livello distrettuale e dovrà prevedere le strutture ed il personale necessario per la gestione del servizio sanitario di base.

Gli enti ospedalieri e gli altri ospedali pubbli­ci, ancorché non riconosciuti o costituiti in enti ospedalieri, nonché gli ospedali psichiatrici e gli altri istituti di prevenzione e cura dipendenti dal­le province, dai comuni e loro consorzi, sono tra­sferiti alle regioni, e, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, sono gestiti dalle unità sa­nitarie locali.

I predetti ospedali ed istituti perdono, ove l'ab­biano, la personalità giuridica.

La legge regionale provvede al riordinamento dei servizi veterinari a livello dell'amministrazio­ne regionale e delle unità sanitarie locali, isti­tuendo, nell'ambito delle stesse, servizi veterina­ri, tenuto conto della consistenza, della distribu­zione e delle attitudini produttive del patrimonio zootecnico, della riproduzione animale, delle di­slocazioni e del potenziale degli impianti di ma­cellazione, lavorazione e conservazione delle car­ni e degli altri prodotti di origine animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle esigenze della zoo-profilassi, della lotta contro le zoonosi, della vigilanza sugli alimenti di origine animale.

Le farmacie ed i dispensari farmaceutici comu­nali sono trasferiti al patrimonio della Regione. Il personale addetto ai relativi servizi è trasferi­to nei ruoli regionali del servizio sanitario.

Il diritto di prelazione in ordine alle farmacie vacanti o di nuova istituzione, previsto dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, in favore dei co­muni e degli ospedali è esercitato dalla Regione.

Le farmacie ed i dispensari farmaceutici di cui ai precedenti commi sono gestiti dalle unità sa­nitarie locali.

 

Art. 12 - Altri servizi sanitari

I presidi sanitari ospedalieri ed extraospeda­lieri che, per le finalità specifiche perseguite e per le loro caratteristiche tecniche e specialisti­che, sono individuati dalla legge regionale come riferibili a comprensori la cui estensione com­prenda il territorio di più unita sanitarie locali, sono trasferiti alle Regioni nelle quali sono ubi­cati.

I laboratori provinciali di igiene e profilassi so­no altresì trasferiti alle Regioni le quali con leg­ge provvederanno alla loro ristrutturazione in conformità dei nuovi compiti conseguenti alla istituzione del servizio sanitario nazionale.

L'amministrazione dei predetti presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri è delegata dalla Regione ad enti locali ai sensi dell'art. 118 terzo comma della Costituzione, ovvero, curata da co­mitati eletti dalle unità sanitarie locali interessa­te, costituite in apposito consorzio.

Al patrimonio regionale sono trasferiti i beni mobili ed immobili ed i rapporti attivi e passivi di tutti gli enti ed istituti indicati nel primo comma del presente articolo e nell'articolo precedente nonché i beni degli ospedali psichiatrici mobili ed immobili destinati istituzionalmente all'assisten­za sanitaria.

Gli immobili e le attrezzature necessarie per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del­le unità sanitarie locali sono di diritto assegnati in uso alle unità sanitarie locali.

Il personale in servizio al 31 luglio 1974, salvo le assunzioni conseguenti all'espletamento dei concorsi banditi alla stessa data dagli enti ed isti­tuti indicati nel primo comma del presente arti­colo e nell'articolo precedente, nonché quello di­pendente dalle province ed addetto ai servizi di assistenza psichiatrica ed ai laboratori provincia­li di igiene e profilassi, qualunque funzione e mansione svolga, è trasferito nei ruoli regionali del servizio sanitario.

 

Art. 13 - Assistenza medica e ospedaliera

Le unità sanitarie locali provvedono all'eroga­zione dell'assistenza sanitaria preventiva curati­va e riabilitativa assicurando, comunque, i livelli assistenziali minimi, determinati secondo la pro­cedura di cui al precedente art. 3, a tutta la po­polazione.

I servizi assistenziali sono organizzati, compa­tibilmente con le esigenze obiettive dell'assisten­za, in modo da consentire agli assistiti la libera scelta del medico e del luogo di cura.

Per essere ammessi ai servizi assistenziali gli utenti del servizio sanitario nazionale sono iscrit­ti, a domanda, presso l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno o trasferiscono la propria re­sidenza anagrafica.

L'assistenza ospedaliera è prestata attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzio­nati ai sensi del successivo ari. 14 esistenti nel territorio della Regione di residenza dell'iscritto.

Il ricovero in ospedali pubblici o in istituti con­venzionati di altra Regione è ammesso per moti­vi di urgenza ovvero è autorizzato dall'unità sa­nitaria di appartenenza, su richiesta motivata del medico curante, in relazione a particolari esigen­ze terapeutiche che rendano necessario il ricor­so a strutture ospedaliere ad alta specializza­zione.

I rapporti economici tra le Regioni, derivanti dai ricoveri disposti ai sensi del precedente com­ma, sono regolati annualmente in base ai criteri che saranno stabiliti con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro del Te­soro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'assistenza medico-generica è prestata attra­verso il personale medico di ruolo addetto ai ser­vizi di diagnosi e cura della unità sanitaria locale cui l'utente appartiene e attraverso i medici con­venzionati ai sensi del successivo articolo 22.

Qualora l'utente intenda avvalersi di un medi­co convenzionato, la scelta è effettuata tra gli iscritti nell'elenco dei sanitari convenzionati esercenti la professione nella provincia e deve essere comunicata per iscritto entro dieci giorni all'unità sanitaria di appartenenza a cura dell'u­tente e del medico prescelto.

La scelta del medico di fiducia ha validità an­nuale e si intende rinnovata per un altro anno qualora entro il 30 novembre non ne sia comuni­cata all'unità sanitaria locale la revoca da parte dell'utente. La scelta può essere revocata in qual­siasi momento.

L'assistenza medico-specialistica, ivi compre­sa quella pediatrica, ostetrica e odontoiatrica, è prestata di norma presso gli ambulatori dell'uni­tà sanitaria locale di appartenenza, ovvero, previa comunicazione a quest'ultima, presso ambulato­ri di altre unità sanitarie locali e presso ambula­tori convenzionati ai sensi del successivo art. 22 a cui l'utente dichiari di volersi rivolgere.

L'erogazione di prestazioni relative agli accer­tamenti sanitari a scopo diagnostico presso am­bulatori siti in Regioni diverse da quella di resi­denza dell'utente è autorizzata solo quando ri­corrano esigenze che non possono essere soddi­sfatte mediante le attrezzature specialistiche del­le unità sanitarie della Regione di appartenenza.

I rapporti economici tra le Regioni, derivanti dall'erogazione dell'assistenza medico-speciali­stica sono regolati secondo quanto previsto dal sesto comma del presente articolo.

Gli utenti hanno diritto di accedere, nei casi di urgenza, ai servizi di assistenza medica di qual­siasi unità sanitaria locale.

 

Art. 14 - Convenzioni

Le Regioni con idonei atti deliberativi stipula­no convenzioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché quelli di cui alla legge 26 novem­bre '73, n. 817, e qualora sia necessario per esi­genze del servizio ospedaliero, con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le convenzioni devono essere conformi a sche­mi predisposti dal ministro della Sanità, di con­certo con i ministri del Tesoro e del Lavoro e del­la Previdenza sociale, sentite le Regioni, ed ap­provati dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'ar­ticolo 8 del decreto del Presidente della Repubbli­ca 14 gennaio 1972, n. 4.

 

Art. 15 - Assistenza Sanitaria riabilitativa

Le unità sanitarie locali e gli altri servizi pre­visti dalla presente legge erogano l'assistenza sa­nitaria riabilitativa diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisi­che e psichiche.

Le prestazioni sanitarie vengono rese dalle uni­tà sanitarie locali presso i propri centri di recu­pero e, ove manchino, presso altre istituzioni con le quali la Regione può stipulare convenzioni ai sensi del secondo comma dell'articolo preceden­te, sempre che siano in possesso delle caratte­ristiche funzionali indicate dalla legge regionale.

Per la prevenzione delle tossicosi da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la diagnosi di tali forme morbose, la cura e la riabi­litazione dei soggetti affetti da esse, possono es­sere istituiti centri regionali aventi le finalità in­nanzi indicate.

 

Art. 16 - Assistenza farmaceutica

L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza far­maceutica attraverso le farmacie di cui all'art. 11 e le farmacie private convenzionate in conformi­tà ad uno schema tipo predisposto dal ministero della Sanità di concerto con il ministero del Te­soro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e ap­provato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 8 del DPR 14 gennaio 1972, n. 4.

Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie convenzionate, di cui al precedente comma, die­tro presentazione di ricetta compilata dal medico curante, la fornitura di preparati galenici, specia­lità medicinali ed articoli di medicazioni compre­si in un elenco formato ed aggiornato annualmen­te con decreto del ministro per la Sanità, secon­do i criteri dell'efficacia terapeutica e dell'eco­nomicità; non possono comunque esservi iscrit­ti i prodotti da banco.

Gli assistiti partecipano alla spesa farmaceuti­ca mediante un contributo fissato annualmente con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi del precedente art. 3. Con il medesimo atto verranno stabilite le categorie di persone esonerate da detto contributo.

Le Regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi della facoltà di acquisto diretto dei far­maci dai produttori ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 692.

 

Art. 17 - Libretto sanitario personale

A partire dalla loro costituzione, le unità sani­tarie locali forniscono gratuitamente i nuovi nati di un libretto sanitario personale nel quale do­vranno essere annotate le notizie di maggiore im­portanza attinenti alla salute dell'interessato.

I servizi di protezione materna ed infantile, quelli di medicina scolastica e gli altri servizi sa­nitari dell'unità sanitaria locale sono tenuti alla compilazione e all'aggiornamento del libretto sa­nitario personale. Le notizie in esso riportate so­no coperte dal segreto professionale.

Il libretto è custodito da chi esercita la patria potestà o dall'interessato e può essere richiesto solo dal medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute dell'intestatario.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è approvato, su proposta del ministro per la Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il modello del libretto sanitario personale compren­dente le indicazioni relative agli eventuali rischi professionali.

Con lo stesso provvedimento saranno determi­nate le modalità per la graduale estensione a tutti i cittadini, tramite i competenti servizi re­gionali, del libretto sanitario personale di cui al presente articolo.

 

Art. 18 - Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

Le Regioni e le unità sanitarie locali, alle quali spettano, rispettivamente, le competenze già as­segnate ai medici e veterinari provinciali ed agli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili dalle leggi che ne disciplinano l'esercizio, svol­gono le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria loro delegate, se­condo le disposizioni vigenti, in quanto compa­tibili con quelle previste dalla presente legge.

Il ministro per la Sanità può emettere ordinan­ze di carattere contingibile ed urgente, in mate­ria di igiene e sanità pubblica e di polizia veteri­naria, con efficacia estesa all'intero territorio na­zionale o al minor ambito territoriale indicato nei singoli provvedimenti, i quali dovranno comun­que interessare un comprensorio maggiore di quello di una singola Regione.

Nelle medesime materie, le ordinanze predette possono essere emesse dal presidente della Re­gione o dal sindaco, con efficacia estesa rispetti­vamente alla Regione ed al comune o al minor ambito territoriale indicato nei singoli provve­dimenti.

Per gli accertamenti preventivi, per le neces­sarie istruttorie e per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, tutte le autorità predette possono avvalersi dei servizi regionali e delle unità sanita­rie locali competenti per territorio.

 

Art. 19 - Assistenza ai ristretti negli istituti di prevenzione e di pena

Il sistema di tutela della salute previsto dalla presente legge trova applicazione anche nei con­fronti dei ristretti negli istituti di prevenzione e di pena.

Alla determinazione delle modalità di detta as­sistenza si provvede tenuto conto delle esigenze della custodia e del trattamento. Non si applica­no le disposizioni dell'art. 13.

Particolari convenzioni stipulate tra il ministro di Grazia e Giustizia, il ministro per la Sanità e le Regioni stabiliranno la forma di utilizzazione dei servizi sanitari regionali e delle unità sanita­rie locali.

 

Art. 20 - Delega alle regioni delle funzioni in ma­teria di prevenzione e di igiene del lavoro

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il Governo della Repubblica, su pro­posta del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il ministro per la Sanità e con quello del Tesoro è delegato, sentita una commissione parlamentare composta da dieci se­natori e dieci deputati nominati rispettivamente dal presidente del Senato e dal presidente della Camera dei deputati, ad emanare uno o più de­creti aventi valore di legge ordinaria al fine di delegare alle Regioni le funzioni amministrative in materia di prevenzione e di igiene del lavoro svolte dall'Ente nazionale per la prevenzione de­gli infortuni (Enpi) ad eccezione di quanto previ­sto al quarto comma dell'art. 34 e le funzioni am­ministrative in materia di prevenzione degli in­fortuni e di igiene del lavoro svolte dall'ispetto­rato del lavoro con l'osservanza dei seguenti cri­teri:

1) dovrà essere assicurata la globalità dell'in­tervento prevenzionistico;

2) dovrà essere garantito il coordinamento tra le attività dei competenti servizi sanitari regiona­li e quelli dell'ispettorato del lavoro;

3) fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'ispettorato del lavoro sarà pre­visto che, nei limiti del servizio cui sono desti­nati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge e dai regolamenti, gli addetti ai com­petenti servizi regionali e prevenzionali abbiano la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria;

4) la delega delle funzioni amministrative, di­sposta con i decreti di cui al presente articolo, dovrà avere effetto dalla costituzione delle unità sanitarie locali a norma dell'articolo 30 della pre­sente legge.

 

Art. 21 - Personale del Servizio Sanitario Na­zionale

La Regione, con propria legge, stabilisce i ruo­li organici del personale addetto al servizio sani­tario distinti in:

- ruolo del personale tecnico-sanitario;

- ruolo del personale amministrativo;

- ruolo del personale ausiliario.

I ruoli sono ordinati su qualifiche caratterizza­te dalle mansioni per esse stabilite e dal livel­lo del titolo di studio prescritto.

La legge regionale fissa nei limiti delle disponi­bilità organiche di cui al primo comma il contin­gente massimo di personale assegnato alle unità sanitarie locali e di tutti gli altri organismi sani­tari regionali previsti dalla presente legge sulla base delle esigenze essenziali dei servizi, deter­minando le modalità di distribuzione del persona­le tra i servizi stessi.

Fermo restando quanto disposto dagli ultimi due commi, lo stato giuridico del personale ad­detto al servizio sanitario è disciplinato dalla leg­ge regionale sulla base dei seguenti principi:

A) l'assunzione del personale avviene median­te pubblico concorso per esame o per titoli ed esame;

B) l'appartenenza ai ruoli previsti nel presente articolo è incompatibile con altri rapporti di im­piego o di lavoro presso enti pubblici e privati, nonché con l'esercizio della libera attività pro­fessionale;

C) deve essere stabilito l'obbligo della resi­denza nell'ambito del territorio dell'unità sanita­ria locale o del comune nel quale è compresa;

D) deve essere stabilito l'obbligo di lavoro a tempo pieno;

E) il dipendente, previo consenso dell'interes­sato e della Regione di appartenenza, può essere trasferito per le esigenze di servizi analoghi a quelli cui appartiene, ad altra Regione. In tal ca­so egli ha diritto all'inquadramento in ruolo con la valutazione per intero dell'anzianità di servizio.

All'amministrazione del personale appartenen­te ai ruoli previsti dal presente articolo provvede direttamente la Regione mediante i propri uffici.

Il personale di cui al presente articolo dipen­de, dal punto di vista funzionale, direttamente dalla unità sanitaria locale e dagli altri servizi cui è assegnato.

È fatto divieto di assumere personale, anche temporaneo, non di ruolo, con qualunque denomi­nazione, per le esigenze delle unità sanitarie lo­cali e degli altri servizi previsti dalla presente legge. Le relative deliberazioni sono nulle di di­ritto. Per esigenze temporanee delle unità sani­tarie locali possono essere disposti comandi da altre unità sanitarie locali.

Il rapporto di lavoro del personale di cui ai commi precedenti, per quanto attiene al tratta­mento economico ed agli istituti normativi di ca­rattere economico, sarà regolato mediante accor­do triennale nazionale unico per tutte le catego­rie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazio­nali maggiormente rappresentative, da una parte, e le Regioni, nonché i ministri dell'organizzazio­ne della Pubblica Amministrazione, della Sanità, del Lavoro e Previdenza Sociale e del Tesoro, dall'altra.

Gli accordi di cui al precedente comma verran­no integralmente recepiti nell'ordinamento regio­nale con apposite leggi, nelle quali saranno altre­sì indicate le sedi particolarmente disagiate che daranno diritto, per il personale ad esse asse­gnato, alle speciali forme di incentivazione sta­bilite nell'accordo predetto.

 

Art. 22 - Convenzioni con i sanitari

Le Regioni provvedono alle esigenze dei ser­vizi di diagnosi, cura e riabilitazione con proprio personale di ruolo e con sanitari liberi professio­nisti convenzionati.

Le convenzioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale la uniformità del trattamento economico dei sanitari convenzionati, devono es­sere conformi agli accordi nazionali tipo stipula­ti tra le organizzazioni nazionali delle categorie sanitarie da una parte e le Regioni, nonché i mi­nisteri della Sanità, del Lavoro e della Previden­za Sociale e del Tesoro e della organizzazione della Pubblica amministrazione dall'altra.

Le convenzioni devono uniformarsi ai seguenti principi direttivi prevedendo tra l'altro nei riguar­di dei sanitari convenzionati:

1) La differenziazione del trattamento econo­mico a seconda della quantità e qualità del lavo­ro prestato in relazione alle funzioni esercitate: detto trattamento dovrà prevedere per i medici generici la sola retribuzione annuale commisura­ta al numero degli assistiti e per gli specialisti distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato nell'ambulatorio delle unità sanitarie lo­cali e al tipo e numero delle prestazioni effettua­te presso gli ambulatori convenzionati;

2) il numero massimo degli assistiti per i qua­li può stipularsi la convenzione e l'orario minimo di ambulatorio obbligatorio, per i medici generici convenzionati secondo il criterio indicato al nu­mero precedente;

3) la incompatibilità con la libera professione dei medici generici e degli specialisti che si con­venzionano rispettivamente per un numero di as­sistiti e per un orario di ambulatorio superiore a quello determinato nell'accordo unico di cui all'ultimo comma come massimo ai fini della com­patibilità con la libera professione;

4) la incompatibilità dell'assunzione e del mantenimento di altro rapporto di impiego e di lavoro;

5) l'incompatibilità con qualsiasi forma di coin­teressenza diretta ed indiretta e qualsiasi rap­porto di interesse con case di cura private ed in­dustrie farmaceutiche;

6) l'ammissibilità per ciascun sanitario di un solo rapporto convenzionale;

7) le modalità per assicurare la continuità del­la assistenza anche in assenza o impedimento del sanitario tenuto alla prestazione;

8) le ipotesi di infrazione da parte dei medici agli obblighi derivanti dalla convenzione, le con­seguenti sanzioni ed il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della con­testazione degli addebiti e determinando la com­posizione delle commissioni di disciplina che sa­ranno formate da medici;

9) le forme di incentivazione in favore dei sa­nitari convenzionati residenti nelle zone partico­larmente disagiate indicate nelle leggi regionali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente;

10) le modalità per l'aggiornamento obbligato­rio del personale sanitario convenzionato;

11) la durata del rapporto convenzionale non inferiore al triennio e non superiore al quinquen­nio.

Le convenzioni sono rinnovabili previo parere del Consiglio sanitario regionale.

Le Regioni per assicurare il servizio di profi­lassi e vigilanza veterinaria possono stipulare analoghe convenzioni con medici veterinari li­beri professionisti e con istituti zooprofilattici sperimentali, nel rispetto delle norme che prece­dono, in quanto applicabili.

La legge regionale prevede adeguate forme di controllo sulla attività dei sanitari convenzionati.

 

Art. 23 - Controlli Regionali

La Regione per il tramite dei propri uffici e av­valendosi anche del servizio ispettivo, da disci­plinare con legge regionale, sovraintende al fun­zionamento delle unità sanitarie locali.

Il controllo preventivo sugli atti delle unità sa­nitarie locali è esercitato nelle forme previste dall'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dai comitati regionali di controllo di cui agli arti­coli 55 e 56 della medesima legge, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale.

La legge regionale determina gli atti delle uni­tà sanitarie locali sottoposti a controllo preven­tivo.

La legge regionale determina, altresì, nell'am­bito degli atti di cui al comma precedente, quelli sottoposti a controllo esteso al merito, ai sensi dell'art. 60 della legge predetta.

Con legge regionale saranno previste forme di controllo sostitutivo per singoli provvedimenti, nonché il potere di scioglimento degli organi de­liberativi delle unità sanitarie locali per ipotesi determinate.

I comuni o i loro consorzi presentano annual­mente il rendiconto della gestione delle unità sa­nitarie locali con allegata relazione al presidente della Giunta regionale sui livelli assistenziali rag­giunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.

Il presidente della Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile de­gli impegni assunti sulla quota assegnata alla Re­gione degli stanziamenti del servizio sanitario nazionale.

La relazione deve essere trasmessa ai ministri della Sanità, del Tesoro e del Lavoro e della Pre­videnza sociale.

 

Art. 24 - Norme di contabilità

Entro tre mesi dalla entrata in vigore del pre­sente decreto le Regioni provvederanno con pro­pria legge a disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle unità sanitarie locali e degli altri servizi sanitari delle Regioni in conformità dei seguenti principi:

1) le norme che saranno emanate per la disci­plina amministrativo-contabile delle gestioni de­vono risultare in armonia con i principi della con­tabilità regionale;

2) i bilanci delle unità sanitarie locali e degli altri servizi sanitari delle Regioni devono recare analitiche previsioni tanto in termini di compe­tenze quanto in termini di cassa;

3) i predetti bilanci, in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devo­no essere strutturati su base economica;

4) i conti consuntivi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati fi­nanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni.

 

Art. 25 - Finanziamento del servizio Sanitario Nazionale

Il finanziamento del servizio sanitario naziona­le è annualmente determinato con incrementi del «fondo comune» di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281 e del «fondo per il finanzia­mento dei programmi regionali di sviluppo» di cui all'art. 9 della legge medesima. Tali incre­menti devono risultare stanziati in distinti capito­li, rispettivamente della parte corrente e della parte in conto capitale del bilancio dello Stato.

Le somme ivi stanziate vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica tra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base di parametri distintamente definiti per la spesa cor­rente e per la spesa in conto capitale, su propo­sta del ministro per la Sanità, sentito il Consi­glio sanitario nazionale. Tali parametri devono tendere a garantire livelli assistenziali uniformi su tutto il territorio nazionale eliminando pro­gressivamente le differenze esistenti tra le Re­gioni.

All'inizio di ciascun trimestre, il ministro del Tesoro ed il ministro del Bilancio e della Pro­grammazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote a queste assegnate ai sensi del preceden­te comma.

Le Regioni, sulla base di parametri numerica­mente definiti da determinarsi con legge regio­nale e intesi ad unificare il livello delle presta­zioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le uni­tà sanitarie locali e i servizi sanitari regionali la quota del fondo comune destinata al finanziamen­to del servizio sanitario nazionale loro assegna­ta. Per il riparto della quota del fondo per il fi­nanziamento dei programmi regionali di sviluppo destinata al finanziamento del servizio sanitario nazionale loro assegnata, le Regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario regionale.

Prima di procedere ai riparti di cui al prece­dente comma le Regioni provvedono ad accanto­nare le somme destinate a fronteggiare gli oneri del personale di ruolo e di quello convenzionato del servizio sanitario che debbono risultare tutti a diretto carico della Regione.

Con provvedimento del presidente della giun­ta regionale, all'inizio di ciascun trimestre, è tra­sferita alle unità sanitarie locali la quota ad esse spettante ai sensi del quarto comma del presen­te articolo.

 

Art. 26 - Costituzione del Consiglio Sanitario Nazionale

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge, viene costituito il Consiglio sanita­rio nazionale, il quale deve essere sentito nei procedimenti amministrativi di attuazione della riforma sanitaria prevista dai successivi articoli.

 

Art. 27 - Soppressione degli Enti erogatori di As­sistenza Sanitaria in regime mutualistico e delle Gestioni Autonome degli Enti di Pre­videnza

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su pro­posta dei ministri per la Sanità, del Lavoro e del­la Previdenza Sociale e del Tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l'estinzione di tutti gli enti preposti all'erogazione dell'assisten­za sanitaria in regime mutualistico.

Con il medesimo decreto sono nominati i com­missari liquidatori degli enti a carattere nazionale ed interregionali e delle federazioni nazionali de­gli enti che erogano l'assistenza ai lavoratori au­tonomi e vengono stabilite le modalità per la li­quidazione di tutti gli enti e casse anche aventi carattere locale.

L'estinzione delle casse mutue di Trento e Bolzano sarà dichiarata entro lo stesso termine con decreti dei presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, che recheranno del pari la no­mina del commissario liquidatore.

Con il decreto di cui al primo comma del pre­sente articolo le gestioni dei servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale saranno rese autonome, in vista del loro trasferimento alle Regioni, ai sensi del successivo art. 37. Il medesimo decreto indica le nuove modalità delle predette gestioni e reca la nomina di un com­missario ai servizi sanitari.

Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) la gestione dell'as­sicurazione contro la tubercolosi con i compiti li­mitati all'erogazione delle sole prestazioni eco­nomiche.

Ai commissari previsti dal presente articolo sono conferiti tutti i poteri degli organi di ammi­nistrazione degli enti soppressi o degli enti ai quali le gestioni .rese autonome appartenevano.

Per tutta la durata della gestione commissaria­le continuano ad esercitare le loro funzioni i col­legi dei sindaci degli enti soppressi.

Per le gestioni rese autonome le funzioni di controllo sono esercitate, dal collegio dei sinda­ci dell'ente presso il quale la gestione era costi­tuita.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il ministro per il Tesoro, le gestioni residue degli enti previdenziali saranno trasferite, tenu­to conto delle affinità dei compiti istituzionali, o all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Amministrazione dello Stato che potrà, con re­golamento, decentrarle.

Non sono soppresse le associazioni mutualisti­che liberamente costituite, aventi l'esclusiva fi­nalità di erogare prestazioni di carattere economico integrative dell'assistenza sanitaria presta­ta dal servizio sanitario nazionale, con onere a totale carico dei soggetti liberamente iscritti. È fatto divieto agli enti ed imprese pubbliche di contribuire in qualsiasi modo al finanziamento delle predette associazioni.

 

Art. 28 - Unificazione dei livelli assistenziali e concorso dell'assistito alla spesa farmaceuti­ca; stipulazione di un accordo nazionale unico con i medici

A partire dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie erogate dagli enti mutua­listici sono unificate ed i loro livelli sono quelli indicati da un decreto del ministro per la Sanità da emanarsi entro lo stesso termine.

Alla medesima data è abolito il limite di 180 giorni per l'assistenza sanitaria erogata da tutti gli enti mutualistici.

A decorrere dall'entrata in vigore della presen­te legge gli assistiti da enti o casse mutue, an­che aziendali, concorrono alla spesa dell'assi­stenza farmaceutica con un contributo di lire 200 per ogni preparazione galenica e per ogni confe­zione di specialità medicinale ritirata in farmacia.

Il contributo di cui al comma precedente è ri­scosso direttamente dalle farmacie ed è portato in detrazione delle somme dovute dagli enti o casse mutue, e, successivamente, dalle unità sanitarie locali.

Il corrispondente importo è versato dagli enti o casse mutue, e, successivamente, dalle unità sanitarie locali, trimestralmente su apposito con­to corrente infruttifero, aperto presso la Tesore­ria centrale dello Stato.

Sono esonerati dal contributo di cui al presen­te articolo i disoccupati che non beneficiano dei trattamenti previsti dall'art. 8 della legge 5 no­vembre 1968, n. 115, dall'art. 1 della legge 2 feb­braio 1970, n. 12 e dall'art. 25 della legge 2 ago­sto 1972, n. 457; i sospesi dal lavoro che non be­neficiano di trattamenti di integrazione salariale; i titolari di pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché i familiari degli appartenenti alle predette categorie in quanto non assistibili a diverso titolo.

Alla data di entrata in vigore della presente legge i ministri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza sociale e del Tesoro promuovono, in attuazione dei principi indicati nell'art. 22 in quan­to applicabili, la stipula di accordo nazionale uni­co tra le rappresentanze dei sanitari convenzio­nati con gli enti soppressi o con quelli le cui ge­stioni sanitarie sono state rese autonome, ed i commissari preposti agli enti ed alle gestioni di cui sopra. Alla medesima data le convenzioni at­tualmente in corso si considerano scadute e di diritto prorogate fino alla conclusione dell'accor­do unico.

 

Art. 29 - Costituzione del Consiglio Sanitario Regionale

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge le Regioni istituiscono il Consiglio sanitario regionale li quale deve essere sentito nei procedimenti amministrativi di attuazione del­la riforma sanitaria previsti dai successivi ar­ticoli.

 

Art. 30 - Costituzione delle Unità Sanitarie Locali

Entro undici mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni emanano una legge or­ganica con la quale, sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale, vengono individuati gli ambiti territoriali delle unità sani­tarie locali e delle loro articolazioni periferiche ed i servizi sanitari indicati nell'articolo 12, non­ché la legge con la quale, sulla base dei principi indicati negli articoli 9, 10, 11 e 12 della presente legge vengono disciplinati i compiti, la struttura, la gestione, la organizzazione, l'articolazione, il funzionamento delle unità sanitarie locali e degli altri servizi sanitari regionali.

Con la medesima legge sono trasferiti al patri­monio regionale i beni mobili ed immobili desti­nati ai servizi igienico sanitari appartenenti ai co­muni, alle province, ai consorzi tra tali enti, non­ché il personale dipendente dai medesimi che sia addetto ai servizi trasferiti, in modo continuati­vo, da data non successiva al 31-7-1974.

Con decreto del presidente della giunta regio­nale, da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma pre­cedente, sono costituite le unità sanitarie locali, le quali organizzano i propri servizi e svolgono le funzioni indicate nell'art. 18 della presente legge. Con il medesimo decreto i beni trasferiti al pa­trimonio regionale sono destinati ai servizi sani­tari regionali o assegnati in uso alle unità sani­tarie locali, seconda le modalità stabilite con leg­ge regionale.

Fino a quando la legge regionale non avrà di­sciplinato lo stato giuridico e determinato il trat­tamento economico del personale trasferito alla Regione, il personale stesso si considera in posi­zione di comando. Le competenze fisse ed acces­sorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico del­le Regioni.

Il personale predetto conserva a tutti gli effetti il trattamento economico acquisito presso gli en­ti di appartenenza.

Il personale sanitario degli enti territoriali con­serva, anche in deroga alle disposizioni stabilite dall'art. 21 lettere B) e D), le posizioni giuridiche e di carriera acquisite.

 

Art. 31 - Trasferimento dei Presidi Sanitari, dei loro beni e del personale

Con decreto del ministro della Sanità o con decreto del presidente della giunta regionale ri­spettivamente per gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o interregionale e per gli en­ti ed istituti pubblici a carattere locale, da ema­narsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà attuato previa - ove occor­ra - la soppressione della personalità giuridica degli enti, il trasferimento alle Regioni dei presi­di sanitari ancora non trasferiti indicati negli ar­ticoli 11 e 12 della presente legge, nonché degli altri organismi erogatori di servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, dei quali la presente legge non preveda l'inserimento diretto, ovvero attra­verso convenzioni, nel servizio sanitario na­zionale.

Con i decreti di cui al precedente comma sarà pure attuato il trasferimento dei beni, dei rappor­ti e del personale dei predetti enti, organismi ed istituti, che avverrà secondo le norme previste dagli articoli 21, 32 e 37 della presente legge; detto trasferimento avrà effetto dalla costituzio­ne delle unità sanitarie locali a norma del prece­dente articolo 30.

Alla spesa derivante dall'applicazione del pre­sente articolo e di quello precedente si provvede a carico dello stanziamento di parte corrente del fondo sanitario nazionale al quale sarà destinata, allo scopo, parte dei contributi affluiti al conto corrente infruttifero di cui all'art. 28.

Il relativo importo da prelevarsi da detto conto corrente infruttifero sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritto, con decreto del ministro del Tesoro, allo stato di previsione della spesa del ministero della Sanità destinato al finanziamento del servizio.

 

Art. 32 - Liquidazione degli Enti Mutualistici e tra­sferimento dei beni e del personale e trasferi­mento dell'assistenza medica e farmaceutica

Alla scadenza del biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni immobili e mobili destinati prevalentemente ai servizi sani­tari appartenenti agli enti, casse mutue e gestio­ni soppressi, sono trasferiti al patrimonio della Regione in cui sono ubicati, con decreto del mi­nistro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con quelli del Tesoro e della Sanità, da emanarsi almeno tre mesi prima della scadenza del termine sopra indicato.

Con successivo decreto del presidente della giunta regionale, da emanarsi entro un mese dal­la pubblicazione del predetto decreto intermini­steriale, i medesimi beni sono destinati ai servizi sanitari regionali o assegnati alle unità sanitarie locali, secondo le modalità stabilite nello stesso decreto.

Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari di cui all'art. 27. I rimanenti beni sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi del successivo art. 38.

A decorrere dalla data indicata al primo com­ma, le unità sanitarie locali erogano l'assistenza sanitaria a tutti coloro che ne abbiano diritto se­condo le norme vigenti.

Gli oneri relativi graveranno sullo stanziamen­to di cui al primo comma dell'art. 25.

 

Art. 33 - Soppressione dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (OMNI)

L'Opera nazionale per la protezione della ma­ternità e dell'infanzia (ONMI) è soppressa e le attribuzioni ad essa demandate, ai sensi del T.U. 24 dicembre 1934 n. 2316, del regolamento di ese­cuzione approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, e successive modificazioni ed inte­grazioni, sono trasferite al servizio sanitario na­zionale. Con decreto del ministro per la Sanità, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vi­gore della presente legge, viene nominato il com­missario liquidatore.

Al compimento dell'undicesimo mese dall'en­trata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il mi­nistro del Tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti al patrimonio delle Re­gioni, nel cui ambito sono ubicati, i beni mobili ed immobili appartenenti all'ente predetto e de­stinati ai servizi sanitari ed alle attività assisten­ziali, ed al patrimonio dello Stato i beni non tra­sferiti alle Regioni.

Con decreto del presidente della Regione, da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione del decreto di cui al comma precedente i beni mo­bili ed immobili trasferiti alle Regioni sono asse­gnati in uso alle unità sanitarie locali o ai servizi assistenziali delle regioni.

Con il decreto di cui al secondo comma il per­sonale dell'Opera nazionale per la protezione del­la maternità e dell'infanzia (ONMI) è trasferito alle Regioni nelle quali presta servizio per essere inquadrato nei ruoli regionali salvo, per il caso di saturazione dell'esigenza dei servizi regionali, eventuali determinazioni individuali tra il perso­nale addetto agli uffici centrali che verranno as­segnati al ministero della Sanità e ad altre Pub­bliche Amministrazioni.

Al personale predetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo articolo 37.

 

Art. 34 - Soppressione dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (ENPI)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su pro­posta dei ministri del Lavoro e della Previdenza sociale, della Sanità, dell'Industria, Commercio e Artigianato e del Tesoro, da emanarsi entro tren­ta giorni dall'entrata in vigore della presente leg­ge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ed è nominato il relativo commissario.

Tutte le funzioni ed i servizi attualmente svol­ti dall'ente indicato nel precedente comma, ad ec­cezione di quelli previsti nel quarto comma del presente articolo saranno svolti, a partire dal compimento del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Regione.

Il trasferimento dei beni e del personale è re­golato dalle disposizioni degli articoli 21, 32 e 37, in quanto compatibili.

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il governo della Repubblica è dele­gato ad emanare, su proposta del ministro per la Sanità di concerto con quello del Lavoro e della Previdenza sociale e del Tesoro, sentita una com­missione parlamentare formata da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal pre­sidente del Senato e dal presidente della Came­ra dei deputati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per ristrutturare, concentrandoli in un unico istituto dipendente dal ministro per la Sanità, i servizi ed i compiti già svolti dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (En­pi) , relativi allo studio, alla ricerca nella materia antinfortunistica secondo i seguenti criteri.

1) Sarà proceduto al riordinamento delle strut­ture e dei compiti che saranno rideterminati in funzione della peculiare materia residuata allo Stato; tra i compiti assegnati al nuovo istituto do­vranno comunque essere compresi la definizione dei criteri e dei livelli di sicurezza ai fini della omologazione, collaudo e controllo di esercizio di impianti, macchine, apparecchi e strumenti, l'o­mologazione dei prototipi ai fini della prevenzio­ne nonché il collegamento con analoghe istituzio­ni estere, la collaborazione alla stipula di accordi internazionali e la cura dell'adempimento delle relative prescrizioni.

2) Nella composizione degli organi di gestione del nuovo istituto dovrà essere garantita la pre­senza delle Regioni e di rappresentanti dei lavo­ratori designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché di rappre­sentanti dei ministeri della Sanità, del Tesoro, del Lavoro e Previdenza sociale e dell'Industria, Commercio ed Artigianato.

3) Dovranno essere individuati i beni, le at­trezzature nonché i contingenti di personale dell'Enpi che saranno trasferiti al nuovo istituto se­condo le modalità indicate negli artt. 21 e 37 in quanto compatibili.

 

Art. 35 - Trasferimento dei servizi sanitari svolti dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione con­tro gli Infortuni sul lavoro, dall'Istituto Nazio­nale della Previdenza Sociale e dalle Ammini­strazioni dello Stato

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri per la Sanità, del lavo­ro e della Previdenza Sociale, dell'Interno, dei Trasporti, e del Tesoro, da emanarsi alla scaden­za del biennio dall'entrata in vigore della pre­sente legge, i servizi sanitari dell'Istituto nazio­nale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza so­ciale e delle amministrazioni, anche autonome, dello Stato, ad eccezione di quelli militari, saran­no trasferiti alle Regioni insieme ai beni ed at­trezzature destinati ai servizi sanitari ed a con­tingenti di personale individuati nei dipendenti addetti all'erogazione dei servizi.

Al trasferimento dei beni e del personale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 21, 32 e 37 della presente legge.

Limitatamente all'Azienda autonoma delle Fer­rovie dello Stato restano fermi i compiti svolti dalla medesima in materia di individuazione dei criteri di accertamento tecnico-sanitario di ido­neità specifica del personale dipendente me­diante proprio personale medico di ruolo, man­tenendo i relativi presidii ed attrezzature.

All'esercizio dell'attività già svolta dai medici fiduciari l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato provvede mediante la stipula di convenzio­ne con le Regioni sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del ministro per i Traspor­ti e l'Aviazione civile di concerto con il ministro per la Sanità sentiti il consiglio di amministra­zione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ed il Consiglio sanitario nazionale.

Entro 2 anni dall'entrata in vigore della presen­te legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare su proposta del ministro della Sanità di concerto con quello del Lavoro e della Previ­denza Sociale sentita una commissione parla­mentare formata da dieci senatori e dieci deputa­ti nominati rispettivamente dal presidente del Senato e dal presidente della Camera dei deputa­ti, uno o più decreti aventi valore di legge ordi­naria per disciplinare l'esercizio delle funzioni medico-legali e quelle ispettive e di accertamen­to sanitario con la osservanza dei seguenti prin­cipi:

1) l'accertamento del grado di invalidità per­manente, congenita o da qualsiasi altra causa originata, ad eccezione di quelle per causa di guerra, dovrà essere effettuato da una commis­sione regionale formata esclusivamente da medi­ci esperti nella materia; detta commissione potrà anche articolarsi in sezioni decentrate; la sua composizione sarà determinata con legge regio­nale che dovrà prevedere la presenza in ogni sezione di un medico designato dagli enti tenuti al pagamento delle prestazioni economiche;

2) dovrà essere previsto che, avverso l'accer­tamento effettuato ai sensi del numero preceden­te sia l'interessato che l'ente tenuto al pagamen­to delle prestazioni economiche possono propor­re ricorso ad una commissione di appello costi­tuita per ogni regione con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro del Lavo­ro e della Previdenza Sociale; detta commissione di appello dovrà essere composta esclusivamen­te da medici legali;

3) dovrà essere previsto che l'accertamento del grado di invalidità temporanea sia effettuato dall'unità sanitaria locale in cui risiede l'interes­sato e che alla commissione regionale di accer­tamento possa essere proposto ricorso da parte dell'interessato contro il giudizio di idoneità o di invalidità temporanea, formulato dal servizio sa­nitario ispettivo e di accertamento della unità sanitaria locale;

4) dovrà essere previsto che il risultato degli accertamenti sanitari sarà rimesso alle ammi­nistrazioni ed agli istituti competenti all'eroga­zione delle prestazioni economiche per gli adem­pimenti di competenza ferme restando le disci­pline vigenti per quanto attiene all'accertamento del diritto alle prestazioni ed al relativo con­tenzioso.

 

Art. 36 - Scorporo dei Servizi Sanitari della Croce Rossa Italiana - C.R.I. - e riordinamento della Associazione

Con decreto del ministro per la Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi en­tro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà attuato il trasferimento alle Regioni dei servizi di assistenza sanitaria svolti dall'As­sociazione della Croce Rossa Italiana e non con­nessi direttamente alle sue originarie finalità nonché dei beni mobili e immobili destinati ai predetti servizi e del personale, previa individua­zione del relativo contingente, ad essi adibito.

Si applicano al trasferimento dei beni e del per­sonale le disposizioni degli articoli 21, 32 e 37, in quanto applicabili.

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge il Governo della Repubblica, su pro­posta del ministro della Sanità, di concerto con il ministro della Difesa, sentita una commissione parlamentare formata da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente del presidente del Senato e dal presidente della Camera dei de­putati, è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce Rossa Ita­liana - CRI - con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) la organizzazione della Croce Rossa Italia­na (CRI) dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico dell'associazione;

2) i compiti dell'associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità dello statu­to dell'associazione e degli adempimenti com­messi dalle vigenti convenzioni internazionali e dagli organi della Croce Rossa Internazionale al­le società di Croce Rossa nazionali;

3) le strutture dell'associazione, pur conser­vando l'unitarietà del sodalizio nel rispetto del principio dell'autonomia, dovranno essere artico­late su basi regionali;

4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista la elettività di esse da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'associazione.

 

Art. 37 - Norme per il trasferimento del personale

Con effetto della entrata in vigore della presen­te legge, le Regioni, per l'assolvimento dei com­piti del servizio sanitario, sono tenute ad utiliz­zare esclusivamente personale proveniente dalle amministrazioni od enti che abbiano attribuzioni destinate ad essere trasferite al servizio sani­tario.

L'utilizzazione di detto personale da parte del­le Regioni avverrà, fino alla data di inquadramen­to negli appositi ruoli, attraverso comando: i pre­detti comandi verranno programmati e disposti dai commissari liquidatori di intesa tra le Regio­ni, e le altre amministrazioni interessate.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Sanità di concerto con il ministro del Lavoro e della Previdenza So­ciale, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sa­ranno stabilite entro un anno dall'entrata in vigo­re della presente legge tabelle di equiparazione tra le qualifiche e posizioni giuridiche del perso­nale delle amministrazioni ed enti le cui attribu­zioni sono destinate ad essere trasferite al servi­zio sanitario.

I dipendenti trasferiti conservano fino alla data di tale inquadramento il trattamento giuridico ed economico previsto dalle amministrazioni ed enti di provenienza.

L'inquadramento nei ruoli avverrà con unica de­correnza fissata dal primo accordo nazionale sti­pulato per la determinazione del trattamento del personale del servizio sanitario. Tale accordo do­vrà tra l'altro, disciplinare l'inquadramento di det­to personale sulla base della qualifica o posizio­ne giuridica rivestita da ciascun interessato e in relazione all'ordinamento dei ruoli del personale del servizio sanitario.

Al personale trasferito nei ruoli del servizio sa­nitario dovrà in ogni cosa essere garantito un trattamento economico globale non inferiore a quello in godimento presso le amministrazioni o gli enti di provenienza.

Il personale proveniente da enti e gestioni sop­pressi il quale risulti eccedente rispetto al fab­bisogno del personale del servizio sanitario, ver­rà utilizzato presso altre amministrazioni pubbli­che. Il trasferimento verrà disposto con decreto del ministro del Tesoro e con quello interessato.

 

Art. 38 - Ripiano delle passività degli enti sop­pressi

Alla liquidazione degli enti pubblici soppressi a norma della presente legge, dopo che sia avve­nuto il trasferimento dei beni e del personale, ai sensi dei precedenti articoli, si provvede con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Per l'integrazione del fondo previsto dall'art. 14 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fi­ni delle liquidazioni di cui al precedente comma, il ministro del Tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 del de­creto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

 

Art. 39 - Modalità per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia fino alla fiscalizzazione

Fino alla liquidazione degli enti mutualistici e delle gestioni autonome indicati nell'art. 27 la ri­scossione dei contributi sociali di malattia avvie­ne a cura degli enti stessi ovvero degli enti previ­denziali le cui gestioni di malattia sono sop­presse.

A partire dal primo del mese successivo alla scadenza del biennio previsto dall'articolo 32 e fi­no alla fiscalizzazione degli oneri sociali la ri­scossione sarà effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che terrà contabilità se­parate per ciascuno degli enti o gestioni sop­pressi.

I predetti contributi saranno riscossi nella stes­sa misura prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento o da convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei termini e modalità previsti per ogni singolo contributo.

Con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con quelli del Te­soro e della Sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di liquidazione degli enti e ge­stioni soppressi, il personale dei medesimi già addetto ai servizi di vigilanza e riscossione dei contributi di malattia, è trasferito all'Istituto na­zionale della previdenza sociale.

 

Art. 40 - Finanziamento del servizio fino alla com­pleta fiscalizzazione degli oneri sociali

Sino alla data dalla quale sarà attuata la fisca­lizzazione degli oneri per l'assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 18 ultimo comma, della legge 9 ot­tobre 1971, n. 825, al finanziamento del servizio sanitario nazionale si provvede con:

1) i contributi di cui al precedente art. 39;

2) il consolidamento annuale delle somme de­stinate alla assistenza sanitaria iscritte nello sta­to di previsione della spesa dei ministeri e degli enti pubblici per l'anno 1974 o per gli anni suc­cessivi ove lo stanziamento sia d'importo supe­riore;

3) gli avanzi annuali della gestione della assi­curazione contro la tubercolosi, gestita dall'Isti­tuto nazionale della previdenza sociale;

4) le disponibilità finanziarie degli enti ospe­dalieri derivanti da redditi propri o da avanzi re­lativi ad esercizi pregressi:

5) l'importo residuo di cui al terzo comma dell'art. 5 del decreto legge 9 luglio 1974, n. 264;

6) i contributi di cui al terzo comma del pre­cedente articolo 28;

7) lo stanziamento iscritto nello stato di previ­sione della spesa del ministero della Sanità rela­tivo al fondo costituito ai sensi dell'art. 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

8) l'apporto degli enti locali corrispondente all'ammontare delle competenze relative al per­sonale assegnato alle Regioni, quale risulta all'at­to del trasferimento dei servizi sanitari già da essi gestiti;

9) l'apporto integrativo dello Stato da deter­minarsi annualmente con la legge di approvazio­ne del bilancio in misura non superiore a cento miliardi di lire;

10) le entrate di cui al successivo art. 41.

Le somme relative a cespiti indicati nei pun­ti 1), 3), 4), 6), 8), 10) del precedente comma per il finanziamento del servizio sanitario nazio­nale sono trimestralmente versate dagli enti e amministrazioni competenti su apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. L'ammontare a conguaglio è accertato annualmente con decreto del ministro della Sanità di concerto con i ministri del Lavoro e Previdenza Sociale e del Tesoro. Per detti ce­spiti si applica l'art. 15 del D.L. 8 luglio 1974 n. 264 ed i relativi proventi sono versati al medesi­mo conto corrente.

Con effetto dalla data indicata al 1° comma è abrogato l'art. 14 del D.L. 9 luglio 1974, n. 264, salvo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Fino alla data indicata nel primo comma al fi­nanziamento del servizio sanitario nazionale si provvede con stanziamenti su appositi capitoli iscritti per la parte corrente e per quella in conto capitale nello stato di previsione del ministero della Sanità, in correlazione ai mezzi finanziari di cui ai commi precedenti.

Ai fini dell'erogazione alle Regioni delle som­me ripartite ai sensi del comma successivo, con decreti del ministro del Tesoro gli stanziamenti di cui al precedente comma sono trasferiti ad in­cremento del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970 numero 281, e del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge medesima, su appositi distinti capitoli dello stato di previsione del ministero del Tesoro e di quello del ministero del Bilancio e Programmazione economica.

Le somme stanziate vengono ripartite con deli­bera del C.I.P.E. fra tutte le Regioni, anche a sta­tuto speciale, sulla base di parametri distinta­mente definiti per la spesa corrente e per la spe­sa in conto capitale, su proposta del ministro per la Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale. Tali parametri devono tendere a garantire livelli assistenziali uniformi su tutto il territorio nazio­nale eliminando progressivamente le differenze esistenti fra le Regioni.

All'inizio di ciascun trimestre, il ministro del Tesoro ed il ministro del Bilancio, ciascuno per la parte di sua competenza trasferiscono alle Re­gioni le somme a queste assegnate.

Si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 25.

 

Art. 41 - Eventuale addizionale ai contributi socia­li di malattia

A decorrere dal 1° gennaio 1975 annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del Tesoro, di concerto con i ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, in relazione al fabbisogno del servi­zio sanitario nazionale ed agli oneri connessi alle operazioni finanziarie necessarie per il ripiano di cui all'art. 38 potrà essere stabilita un'addiziona­le di contributi di cui all'art. 39.

 

Art. 42 - Delega per il riordinamento ed il finan­ziamento delle prestazioni economiche

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il Governo della Repubblica, su pro­posta del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il ministro del Tesoro, è delegato, sentita una commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nomi­nati rispettivamente dal presidente del Senato e dal presidente della Camera dei deputati, ad ema­nare uno o più decreti aventi valore di legge or­dinaria per disciplinare, per gli enti per i quali si è provveduto alla soppressione delle gestioni previdenziali ai sensi del precedente art. 27:

A) la determinazione della quota parte dei contributi di assicurazione obbligatoria contro le malattie e di quelli per la tutela delle lavoratrici madri, da destinare alla copertura dell'onere de­rivante dalla erogazione delle prestazioni econo­miche, di cui al successivo punto B), preveden­do, altresì, un congegno di adeguamento periodi­co della quota di tali contributi al fine di assicu­rare l'equilibrio delle gestioni e uniformando la base retributiva imponibile secondo la disposi­zione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

B) l'attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della gestione dell'erogazione delle prestazioni economiche dovute in caso di malattia o per morte, nonché di quelle per ma­ternità attualmente corrisposte ai lavoratori a carico delle gestioni di assicurazione obbligatoria contro le malattie;

C) l'accertamento, la vigilanza e il contenzioso nella materia contributiva prevista nel presente articolo, nonché in materia di prestazioni econo­miche temporanee di malattia e di maternità. Ta­li norme, sulla base delle disposizioni vigenti nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, devono essere dirette a prevedere una disciplina unitaria;

D) la corresponsione delle prestazioni econo­miche temporanee anche mediante anticipo dei relativi importi, nei limiti dei contributi dovuti, da parte dei datori di lavoro da conguagliare con i contributi dovuti all'Istituto nazionale della pre­videnza sociale;

E) il trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale del personale degli enti per l'assicurazione contro le malattie addetto ai ser­vizi di erogazione delle prestazioni economiche anche mediante l'eventuale istituzione di ruoli se­parati o ad esaurimento, garantendo le posizioni di carriera ed i diritti acquisiti sia da tale perso­nale sia dal personale dell'Istituto nazionale del­la previdenza sociale. In attesa della emanazione del relativo decreto, l'istituto nazionale della pre­videnza sociale può richiedere agli enti per l'as­sicurazione contro le malattie il temporaneo di­stacco del personale strettamente indispensabile al primo avviamento delle operazioni riguardanti l'attuazione dei compiti di cui al presente arti­colo.

 

Art. 43 - Delega per il riordinamento delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il Governo della Repubblica, su pro­posta del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il ministro della Sanità, è delegato, sentita una commissione parlamenta­re composta da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal presidente del Se­nato e dal presidente della Camera dei deputati, ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, contenenti norme generali in ma­teria di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro applicabili a tutti i settori dell'attività lavorativa da chiunque esercitata e ai quali siano addetti lavoratori dipendenti e la­voratori autonomi secondo i seguenti criteri:

1) dovranno essere stabiliti i mezzi, i metodi e in genere le condizioni e le cautele atte a preve­nire gli infortuni e le tecnopatie, particolarmente per quanto concerne: le condizioni di lavoro e la relativa organizzazione; l'ambiente di lavoro; il divieto di costruire, di mettere in commercio, di cedere a qualsiasi titolo ovvero utilizzare impian­ti, macchine, apparecchi, utensili, sostanze e ma­terie che possano determinare rischi per coloro che li usano; i mezzi protettivi individuali; i re­quisiti di idoneità fisica e di età per determinate attività pericolose; le massime concentrazioni ammissibili per gli agenti fisici e chimici nocivi all'ambiente di lavoro. Inoltre si terrà conto del­le prescrizioni e delle indicazioni contenute, ri­spettivamente, in strumenti giuridici internazio­nali e comunitari ovvero in documenti adottati da organismi internazionali riconosciuti;

2) dovranno essere stabiliti i criteri e le moda­lità per la omologazione dei mezzi di lavoro rite­nuti pericolosi nonché gli organismi autorizzati all'effettuazione dei relativi controlli;

3) dovrà essere prevista la facoltà regola­mentare su proposta del ministro del Lavoro e Previdenza Sociale di concerto con il ministro della Sanità per stabilire normative secondarie correlative a quei settori di attività ovvero a quelle singole lavorazioni per le quali sussisto­no rischi peculiari che richiedono prescrizioni specifiche, fermi restando i criteri ed i principi fissati con la presente legge;

4) per la violazione delle norme generali e se­condarie potranno essere stabilite la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero dell'ammenda non superiore a L. 10 milioni, nonché la confisca dei mezzi di lavoro che risultino non conformi alle disposizioni sulla omologazione.

 

Art. 44 - Delega per il riordinamento degli Istituti a carattere scientifico

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge il governo della Repubblica su pro­posta del ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il ministro della Sanità, sentita la commissione nella composizione integrata di cui al successivo articolo è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento degli istituti pubblici a carat­tere scientifico, ad esclusione dell'università, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) dovranno essere dettati i criteri di indivi­duazione degli istituti a carattere scientifico e dovranno essere dettate norme sulle funzioni de­gli istituti stessi nei settori della ricerca, diagno­si e terapia delle malattie;

2) dovrà essere garantito il coordinamento di tali istituti con l'attività di ricerca dell'università;

3) dovranno essere disciplinate le fonti di fi­nanziamento delle attività degli istituti in que­stione, anche per il rinnovo delle attrezzature tec­nico-sanitarie;

4) dovrà essere emanato un nuovo ordinamen­to del personale dipendente dai predetti istituti prevedendosi, tra l'altro, l'agganciamento allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale del servizio sanitario nazionale.

 

Art. 45 - Delega per la disciplina della formazione del personale sanitario

Entro due anni dall'entrata in vigore della pre­sente legge il governo della Repubblica è delega­to ad emanare, su proposta del ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i ministri del­la Sanità e del Tesoro, sentita una commissione parlamentare formata da dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal presidente del Senato e dal presidente della Camera inte­grata da dieci esperti di cui tre nominati dal mi­nistro della Pubblica Istruzione, tre nominati dal ministro della Sanità, due designati dal Consi­glio superiore della pubblica istruzione e due dal Consiglio superiore di sanità e, per quanto con­cerne i punti di cui ai successivi numeri tre e quattro, le regioni, uno o più decreti aventi valo­re di legge ordinaria per la disciplina della for­mazione del personale sanitario, con l'osservan­za dei seguenti criteri:

1) dovrà essere riformato l'ordinamento delle professioni sanitarie non mediche sia infermieri­stiche che tecniche. A tal fine, nel quadro dell'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, dovranno essere previsti corsi di formazio­ne specializzata per il conseguimento di diplomi per l'esercizio delle predette professioni sanita­rie. A detti corsi possono accedere allievi in pos­sesso della licenza di scuola media. I corsi stessi possono avere durata fino a cinque anni e dovran­no essere previste comunque forme di accesso dai primi due anni alle iniziative di qualificazione professionale di competenza delle Regioni in que­sta materia. Dovranno, inoltre, essere previste particolari norme per permettere l'accesso diret­to al quarto anno dei corsi anzidetti dei dipendenti di istituzioni sanitarie che siano in possesso del diploma di infermiere generico e di almeno otto anni di scolarità;

2) dovrà essere riformato l'ordinamento della facoltà di medicina:

A) mediante l'organizzazione in dipartimenti quali unità di base per la ricerca e l'insegnamen­to. Dovranno essere determinati gli ambiti di competenza e i rapporti di coordinamento tra gli organi preposti alla organizzazione dei corsi di laurea e gli organi dipartimentali. Dovranno esse­re previste forme di collegamento tra diversi di­partimenti al fine di favorire le attività interdi­sciplinari;

B) mediante la istituzione di un biennio prope­deutico di scienze mediche di base cui possono accedere tutti i cittadini in possesso dei prescrit­ti titoli di studio per adire alla istruzione a livello universitario;

C) mediante la istituzione di corsi differenzia­ti, successivi al biennio per il conseguimento della laurea: in medicina della durata di anni 4 e in odontostomatologia della durata di anni 3 ai quali si accede nei limiti del numero dei posti fissati annualmente dal ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il ministro della Sani­tà, sentite le Regioni, il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Consiglio superiore di sanità, e tenuto conto del risultato scolastico nel biennio; in tecnologie sanitarie e di laboratorio della durata di anni tre; in organizzazione sanita­ria e infermieristica della durata di anni due;

D) mediante particolari norme riferite al con­seguimento delle specializzazioni successive al­la laurea attraverso la ristrutturazione delle at­tuali scuole di specializzazione in connessione con l'organizzazione dipartimentale;

3) dovrà essere dettata, anche attraverso inte­grazioni e modifiche, in quanto necessarie, della normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo '69, n. 129, la discipli­na dei rapporti intercorrenti tra le strutture del servizio sanitario nazionale e le università in mo­do da assicurare il permanente collegamento e la utilizzazione reciproca del personale e dei servizi;

4) dovrà essere prevista la istituzione, in col­laborazione tra le università, gli ospedali e le al­tre strutture del servizio sanitario nazionale, di corsi obbligatori di aggiornamento professionale per personale sanitario laureato e diplomato;

5) saranno dettate particolari norme per ga­rantire il diritto allo studio ai giovani di disagiate condizioni economiche e meritevoli di consegui­re i vari livelli di preparazione, con particolare riguardo per i residenti in sede diversa da quel­la dei corsi di studio.

Tutti i programmi di studio delle scuole indica­te nel precedente comma dovranno essere deter­minati dal ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il ministero della Sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e il Consiglio su­periore della pubblica istruzione.

 

Art. 46 - Delega per la disciplina della produzione, registrazione, determinazione dei prezzi e in­formazione scientifica dei farmaci

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il governo della Repubblica è dele­gato ad emanare, su proposta del ministro per la Sanità, di concerto con i ministri dell'Industria, Commercio e Artigianato, delle Partecipazioni Statali, sentita una commissione parlamentare formata da dieci senatori e dieci deputati nomi­nati rispettivamente dal presidente del Senato e dal presidente della Camera dei deputati, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per disciplinare la sperimentazione, la registrazione, la determinazione dei prezzi, la informazione scientifica e la pubblicità dei farmaci con la os­servanza dei seguenti criteri direttivi:

A) sarà disciplinata la sperimentazione clinica dei farmaci, preliminarmente giudicati non peri­colosi dall'Istituto superiore di sanità, la quale potrà essere condotta esclusivamente su sogget­ti dei quali sia stato validamente acquistato il consenso;

B) la produzione dei farmaci dovrà essere in­dirizzata secondo un programma organico di ri­cerca finalizzata, che dovrà essere svolta esclu­sivamente in laboratori riconosciuti idonei e pe­riodicamente controllati dal ministero della Sa­nità, ed alla cui attuazione concorreranno le im­prese pubbliche e private operanti nel settore. La partecipazione pubblica, da realizzarsi attra­verso la costituzione di un'impresa finanziaria pubblica, dovrà garantire:

1) la produzione dei farmaci fondamentali;

2) un adeguato livello di ricerca pura ed ap­plicata, orientata ai fini sociali;

3) l'equilibrio ed il contenimento dei prezzi per finalità di economia e di paragone per l'in­tero settore;

C) dovrà essere prevista anche in conseguen­za della normativa della Comunità economica eu­ropea, la revisione della normativa concernente la registrazione dei farmaci, nonché il riesame di tutte le autorizzazioni alla produzione dei farmaci stessi, finora rilasciate, al fine di contenere entro limiti giustificati dalle reali esigenze terapeuti­che, il numero dei medicinali e allo scopo di assi­curare l'uguaglianza dei prezzi dei prodotti si­mili, nonché un costante ed equo rapporto tra co­sti e prezzi;

D) dovrà essere determinata una nuova pro­cedura per la determinazione e la revisione dei prezzi dei medicinali che tenga conto dei soli co­sti effettivi ed essenziali, con esclusione dei maggiori costi riguardanti le confezioni, la pub­blicità e gli altri mezzi promozionali;

E) anche al fine di concorrere alla eliminazio­ne di ogni abuso nell'impiego di farmaci dovrà essere prevista una nuova disciplina rigorosa­mente limitativa della pubblicità e di ogni altro tipo di propaganda per la vendita dei farmaci con regolamentazione dell'attività degli informatori scientifici e con l'istituzione di adeguati mezzi pubblici di informazione biomedica farmacologi­ca ad uso degli operatori sanitari;

F) il servizio di informazione scientifica sui far­maci, da consentire solo alle imprese titolari del­le registrazioni oggetto dell'informazione e alle strutture del servizio sanitario nazionale cui com­pete la tutela della salute pubblica, dovrà essere posto sotto il controllo del ministero della Sa­nità che provvederà a garantire nel merito ade­guata normativa e dovrà essere finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria.

 

Art. 47 - Riordinamento del Ministero della Sanità

Con uno o più decreti aventi forza di legge il Governo della Repubblica procederà al riordina­mento dei servizi centrali e periferici del mini­stero della Sanità, adeguandoli anche alle esigen­ze derivanti dalla istituzione del servizio sanita­rio nazionale, con i criteri ed entro il termine di diciotto mesi previsti dalla legge di delega sul riordinamento delle attribuzioni e dei servizi dei ministeri e degli uffici periferici dipendenti.

 

Art. 48 - Regioni a statuto speciale

Restano salve le competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province auto­nome di Trento e Bolzano nelle materie discipli­nate dalla presente legge.

Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle Regioni Friuli - Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, non­ché alle Province autonome di Trento e Bolzano si provvederà con le procedure previste dai ri­spettivi statuti.

 

Art. 49 - Piena attuazione del Servizio Sanitario Nazionale

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri su pro­posta del ministro per la Sanità, sentito il Consi­glio sanitario nazionale, verrà determinata la da­ta nella quale il servizio sanitario nazionale ero­ga a tutta la popolazione presente nel territorio della Repubblica, in condizioni di uniformità ed eguaglianza, l'assistenza sanitaria secondo le modalità previste nella presente legge e nelle leggi regionali che disciplinano la materia.

La data di cui al precedente comma non potrà superare la scadenza del quinquennio dall'entra­ta in vigore della presente legge.

 

Art. 50 - Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica.

 

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