Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre
1974
ATTUALITÀ
APPROVATA
Con 331 voti favorevoli e 15 contrari
La legge relativa n. 357 del 22
maggio 1974 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21-8-1974,
n. 218.
Come avevamo
scritto nel n. 3/4 (luglio-dicembre 1968) di Prospettive assistenziali, la convenzione segna una tappa molto
importante nella evoluzione dell'istituto giuridico dell'adozione, poiché è
impostata sul preminente interesse del minore e tende ad uniformarne sul piano
europeo gli scopi, gli effetti e la procedura.
Purtroppo, la
convenzione, ottima sotto tutti gli altri aspetti, non affronta il
problema principale e fondamentale: come rendere adottabili le centinaia di
migliaia di bambini privi di assistenza materiale e morale da parte dei
genitori e dei parenti.
È auspicabile che questo problema
sia al più presto esaminato preferibilmente nell'ambito di un'altra convenzione
avente per oggetto la tutela di tutti i minori, ivi
compresi quelli handicappati e disadattati.
Conformemente all'art. 25 della
convenzione, ciascuna parte contraente può avanzare al massimo due riserve. Al
riguardo il Governo italiano, nella relazione che
accompagnava il disegno di legge in oggetto presentato al Parlamento, aveva
preannunciato che al momento della ratifica della convenzione avrebbe
presentato due riserve per impedire l'applicazione da parte dell'Italia delle
norme della convenzione concernenti:
- la prima, la facoltà di adottare i
propri figli illegittimi;
- la seconda, la possibilità di
adottare anche quando si abbiano figli legittimi.
Circa il primo punto vi è da
osservare che vi sono sentenze dei tribunali per i minorenni (Milano, Torino)
che sanciscono la possibilità di adozione speciale
del proprio figlio adulterino (ad esempio nel caso della sentenza di Torino, il
padre del figlio adulterino si era sposato dopo il decesso della moglie con la
madre del bambino).
Tuttavia la prima riserva sarebbe
accettabile a condizione che la nostra legislazione venisse
modificata nel senso di ammettere il riconoscimento degli illegittimi, compresi
i cosiddetti adulterini, e se ad essi venissero riconosciuti gli stessi diritti
dei figli legittimi.
Infatti l'adozione è e dovrebbe rimanere un
istituto avente lo scopo di dare una famiglia ai bambini che sono in
situazione di abbandono materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti
tenuti a provvedervi (art. 314/4 del codice civile).
La possibilità di adozione
da parte del genitore «illegittimo» favorirebbe inoltre il mercato dei bambini
in quanto sarebbe sufficiente a chi desidera adottare dichiararsi padre o
madre.
In conclusione la riserva potrebbe
pertanto essere introdotta solo se, a tempi brevissimi, il nostro diritto d
famiglia venisse modificato come abbiamo indicato.
La seconda riserva ci trova decisamente contrari, in quanto l'adozione speciale in
presenza di figli legittimi è già ammessa dalla legge italiana (art. 314/24 del
codice civile), ed è grave che questa norma fosse ignorata dal Governo italiano,
come si legge nella relazione del disegno di legge n. 611/Senato del
24-11-1972, al momento della presentazione al Parlamento del suddetto disegno
di legge.
L'approvazione da parte del
Parlamento della convenzione europea sull'adozione obbliga il nostro paese a
modificare la legge sull'adozione speciale. I principali adattamenti da
apportare riguardano:
- l'elevazione dell'età
dell'adottando da
- l'obbligo che l'adozione può
essere disposta solo dopo una adeguata indagine
sociale sugli adottanti, sul minore e sulla famiglia d'origine.
Queste e le altre modifiche,
necessarie affinché la nostra legge si adegui alle
norme stabilite dalla convenzione europea, sono previste nella proposta di
legge n. 1911 presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Cassanmagnago,
il cui testo è stato riportato sul n. 23 di Prospettive
assistenziali. La sua approvazione diventa sempre più necessaria anche
per eliminare l'attuale preclusione all'adozione
speciale dei minori aventi un'età compresa fra gli 8 ed i 18 anni.
In merito alla riserva che il
Governo italiano intende presentare sull'adozione in
presenza di figli legittimi, l'Associazione nazionale famiglie adottive
e affidatarie ha inviato il 4-7-1974 la seguente lettera al Presidente della
Repubblica ed ai Ministri degli esteri e della giustizia.
LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Poiché
a) La legislazione attuale consente
ancora due forme di adozione:
- l'adozione
semplice (o tradizionale) di cui agli articoli 291 e segg. concessa ai coniugi
o persone singole (coniugate e non) privi di discendenti. Il rapporto che si viene a creare
è strettamente personale e non si comunica al coniuge o ai parenti
dell'adottante e non comporta la rottura dei legami con la famiglia d'origine anche se in alcuni casi l'adottato assume il cognome
dell'adottante e ne diventa l'erede;
- l'adozione speciale (legge
5-6-1967, n. 431) è concessa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno
cinque anni e riguarda i minori che, al momento in cui veniva segnalata la
loro situazione di abbandono materiale e morale da
parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi, avevano meno di 8 anni. Essi
debbono inoltre esser dichiarati adottabili dal
Tribunale per i minorenni e possono esser adottati da coniugi che abbiano o
non abbiano discendenti legittimi.
Dal confronto fra i due istituti
emerge che con l'adozione tradizionale si costituisce un rapporto giuridico
con finalità essenzialmente dirette alla trasmissione del patrimonio e che
nemmeno parzialmente riproduce caratteristiche dei rapporti familiari (vedasi
le possibilità di matrimonio fra adottante e adottato) mentre con l'adozione
speciale si costituisce un vero e proprio rapporto di
filiazione parificata, a tutti gli effetti, alla filiazione naturale
legittima.
Per quanto sopra esposto, si ritiene
necessario che il Governo italiano nel depositare lo strumento di ratifica
della convenzione si riferisca all'adozione speciale e non all'adozione ordinaria.
Infatti l'adozione speciale è stata
istituita con lo scopo precipuo di tutelare i minori, finalità che coincide con
le disposizioni contenute nella Convenzione Europea, mentre l'adozione
ordinaria invece ha lo scopo di assicurare la discendenza alle persone senza
prole.
b) Nella relazione del disegno di
legge in oggetto era scritto che la legge italiana sull'adozione speciale non prevederebbe la facoltà di «adottare anche quando già si abbiano figli legittimi».
La legge 5-6-1967 n. 431 prevede
invece esplicitamente la possibilità di adozione in
presenza di figli legittimi di sangue e, al riguardo, l'ultimo comma dell'art.
314/24 della legge suddetta recita: «Quando la domanda di adozione
speciale viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o
legittimati...».
Questa Associazione richiede che non
venga formulata al momento del deposito dell'atto di
ratifica la suddetta riserva in quanto contrastante con la legge sull'adozione
speciale.
Richiede invece che sia formulata dal Governo una riserva sull'ultima parte del
comma 1 dell'art. 6 che prevede la possibilità di adottare «da parte di un solo
adottante». Infatti avendo la legge sull'adozione
speciale lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi, questa prevede
giustamente che possa esser fatta solo da persone unite in matrimonio, con atto
unico.
Si ritiene che questa disposizione
debba esser modificata perché non risponde all'interesse del minore che deve
avere una famiglia completa.
Si sottolinea
inoltre a questo riguardo che presso tutti i tribunali per i minorenni sono
depositate molte più domande di adozione da parte di famiglie di quanti sono i
minori adottabili.
(1) Il Senato aveva
approvato la ratifica della convenzione europea l'11 maggio 1973.
(2) Il testo della
convenzione è stato riportato sul n. 15 di Prospettive
assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it