Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre 1974

 

 

ATTUALITÀ

 

APPROVATA LA CONVENZIONE EUROPEA IN MATERIA DI ADOZIONE DEI MINORI

 

 

Con 331 voti favorevoli e 15 contrari la Camera dei deputati il 16-5-1974 ha approvato definitivamente (1) la proposta di legge n. 2137 «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in ma­teria di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967» (2).

La legge relativa n. 357 del 22 maggio 1974 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21-8-1974, n. 218.

Come avevamo scritto nel n. 3/4 (luglio­-dicembre 1968) di Prospettive assistenziali, la conven­zione segna una tappa molto importante nella evoluzione dell'istituto giuridico dell'adozione, poiché è impostata sul preminente interesse del minore e tende ad uniformarne sul piano euro­peo gli scopi, gli effetti e la procedura.

Purtroppo, la convenzione, ottima sotto tutti gli altri aspetti, non affronta il problema principa­le e fondamentale: come rendere adottabili le centinaia di migliaia di bambini privi di assisten­za materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti.

È auspicabile che questo problema sia al più presto esaminato preferibilmente nell'ambito di un'altra convenzione avente per oggetto la tute­la di tutti i minori, ivi compresi quelli handicappa­ti e disadattati.

Conformemente all'art. 25 della convenzione, ciascuna parte contraente può avanzare al mas­simo due riserve. Al riguardo il Governo italiano, nella relazione che accompagnava il disegno di legge in oggetto presentato al Parlamento, aveva preannunciato che al momento della ratifica della convenzione avrebbe presentato due riserve per impedire l'applicazione da parte dell'Italia delle norme della convenzione concernenti:

- la prima, la facoltà di adottare i propri figli il­legittimi;

- la seconda, la possibilità di adottare anche quando si abbiano figli legittimi.

Circa il primo punto vi è da osservare che vi sono sentenze dei tribunali per i minorenni (Milano, Torino) che sanciscono la possibilità di ado­zione speciale del proprio figlio adulterino (ad esempio nel caso della sentenza di Torino, il pa­dre del figlio adulterino si era sposato dopo il decesso della moglie con la madre del bambino).

Tuttavia la prima riserva sarebbe accettabile a condizione che la nostra legislazione venisse modificata nel senso di ammettere il riconosci­mento degli illegittimi, compresi i cosiddetti adulterini, e se ad essi venissero riconosciuti gli stessi diritti dei figli legittimi.

Infatti l'adozione è e dovrebbe rimanere un isti­tuto avente lo scopo di dare una famiglia ai bam­bini che sono in situazione di abbandono mate­riale e morale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi (art. 314/4 del codice ci­vile).

La possibilità di adozione da parte del genitore «illegittimo» favorirebbe inoltre il mercato dei bambini in quanto sarebbe sufficiente a chi desi­dera adottare dichiararsi padre o madre.

In conclusione la riserva potrebbe pertanto es­sere introdotta solo se, a tempi brevissimi, il nostro diritto d famiglia venisse modificato come abbiamo indicato.

La seconda riserva ci trova decisamente con­trari, in quanto l'adozione speciale in presenza di figli legittimi è già ammessa dalla legge italiana (art. 314/24 del codice civile), ed è grave che questa norma fosse ignorata dal Governo italia­no, come si legge nella relazione del disegno di legge n. 611/Senato del 24-11-1972, al momen­to della presentazione al Parlamento del suddetto disegno di legge.

L'approvazione da parte del Parlamento della convenzione europea sull'adozione obbliga il no­stro paese a modificare la legge sull'adozione speciale. I principali adattamenti da apportare riguardano:

- l'elevazione dell'età dell'adottando da 8 a 18 anni;

- l'obbligo che l'adozione può essere disposta solo dopo una adeguata indagine sociale su­gli adottanti, sul minore e sulla famiglia d'o­rigine.

Queste e le altre modifiche, necessarie affin­ché la nostra legge si adegui alle norme stabilite dalla convenzione europea, sono previste nella proposta di legge n. 1911 presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Cassanmagnago, il cui testo è stato riportato sul n. 23 di Prospettive assisten­ziali. La sua approvazione diventa sempre più ne­cessaria anche per eliminare l'attuale preclusio­ne all'adozione speciale dei minori aventi un'età compresa fra gli 8 ed i 18 anni.

In merito alla riserva che il Governo italiano in­tende presentare sull'adozione in presenza di fi­gli legittimi, l'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie ha inviato il 4-7-1974 la se­guente lettera al Presidente della Repubblica ed ai Ministri degli esteri e della giustizia.

 

 

LETTERA AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Poiché la Camera dei Deputati nella seduta del 16-5-1974 ha approvato definitivamente la ratifica della Convenzione Europea sull'adozione firmata a Strasburgo nel 1967 questa Associazione, confidando nel Suo impegno a tutela dei di­ritti del minore, intende sottoporLe quanto segue:

a) La legislazione attuale consente ancora due forme di adozione:

- l'adozione semplice (o tradizionale) di cui agli arti­coli 291 e segg. concessa ai coniugi o persone singole (co­niugate e non) privi di discendenti. Il rapporto che si viene a creare è strettamente personale e non si comunica al coniuge o ai parenti dell'adottante e non comporta la rot­tura dei legami con la famiglia d'origine anche se in alcuni casi l'adottato assume il cognome dell'adottante e ne diventa l'erede;

- l'adozione speciale (legge 5-6-1967, n. 431) è conces­sa solo a coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque an­ni e riguarda i minori che, al momento in cui veniva segna­lata la loro situazione di abbandono materiale e morale da parte dei genitori o parenti tenuti a provvedervi, avevano meno di 8 anni. Essi debbono inoltre esser dichiarati adot­tabili dal Tribunale per i minorenni e possono esser adot­tati da coniugi che abbiano o non abbiano discendenti legit­timi.

Dal confronto fra i due istituti emerge che con l'ado­zione tradizionale si costituisce un rapporto giuridico con finalità essenzialmente dirette alla trasmissione del patri­monio e che nemmeno parzialmente riproduce caratteristi­che dei rapporti familiari (vedasi le possibilità di matrimo­nio fra adottante e adottato) mentre con l'adozione specia­le si costituisce un vero e proprio rapporto di filiazione pa­rificata, a tutti gli effetti, alla filiazione naturale legittima.

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario che il Governo italiano nel depositare lo strumento di ratifica della convenzione si riferisca all'adozione speciale e non all'adozione ordinaria.

Infatti l'adozione speciale è stata istituita con lo scopo precipuo di tutelare i minori, finalità che coincide con le disposizioni contenute nella Convenzione Europea, mentre l'adozione ordinaria invece ha lo scopo di assicurare la di­scendenza alle persone senza prole.

b) Nella relazione del disegno di legge in oggetto era scritto che la legge italiana sull'adozione speciale non pre­vederebbe la facoltà di «adottare anche quando già si ab­biano figli legittimi».

La legge 5-6-1967 n. 431 prevede invece esplicitamente la possibilità di adozione in presenza di figli legittimi di sangue e, al riguardo, l'ultimo comma dell'art. 314/24 della legge suddetta recita: «Quando la domanda di adozione speciale viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati...».

Questa Associazione richiede che non venga formulata al momento del deposito dell'atto di ratifica la suddetta ri­serva in quanto contrastante con la legge sull'adozione spe­ciale.

Richiede invece che sia formulata dal Governo una ri­serva sull'ultima parte del comma 1 dell'art. 6 che prevede la possibilità di adottare «da parte di un solo adottante». Infatti avendo la legge sull'adozione speciale lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi, questa pre­vede giustamente che possa esser fatta solo da persone unite in matrimonio, con atto unico.

Si ritiene che questa disposizione debba esser modifi­cata perché non risponde all'interesse del minore che deve avere una famiglia completa.

Si sottolinea inoltre a questo riguardo che presso tutti i tribunali per i minorenni sono depositate molte più do­mande di adozione da parte di famiglie di quanti sono i mi­nori adottabili.

 

 

(1) Il Senato aveva approvato la ratifica della convenzione europea l'11 maggio 1973.

(2) Il testo della convenzione è stato riportato sul n. 15 di Prospettive assistenziali.

 

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