Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre
1974
LEGGI REGIONALI
DUE
LEGGI REGIONALI: DUE POLITICHE DIVERSE IN MATERIA DI
DIRITTO ALLO STUDIO
Di
particolare importanza è la legge della Regione Lombardia n. 5 del 9-9-1974 «Norme in materia di diritto allo studio» in quanto
stabilisce il superamento dell'anacronistico ed elemosiniero
concetto di assistenza scolastica.
Quanto
noi avevamo proposto da tempo circa il ruolo delle
province per i servizi dl secondo livello (v. le tabelle allegate al n. 15,
luglio-ottobre 1971, di
Prospettive assistenziali e l'editoriale
del n. 21, gennaio-marzo 1973), trova una sua prima e piena applicazione in
questa legge.
Inoltre
- fatto Importantissimo - la legge della Regione Lombardia sopprime i patronati
scolastici ed i loro relativi consorzi attribuendo competenze, beni,
attrezzature e personale rispettivamente al comuni e
alle province.
Osserviamo
tuttavia che non sono delegate ai comuni e alle province, e restano pertanto
alla Regione, le funzioni relative «ai servizi sociali e psicopedagogici
per l'orientamento delle famiglie e degli alunni».
Ciò è dipeso, a nostro avviso, dall'orientamento politico dell'assessorato
all'assistenza, che assurdamente continua ad opporsi alle deleghe agli enti
locali e a favorire gli altri enti pubblici (ECA, IPAB, ecc.) e quelli privati.
Ben
diversa è l'impostazione della legge della Regione Piemonte n. 27 del 2-9-1974 «Norme in materia di assistenza
scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo».
Sembra
incredibile, ma per la maggioranza del Consiglio regionale piemontese i 60.000
enti, organi e uffici italiani di assistenza non sono
ancora sufficienti.
«Solo» uno ogni 900 abitanti non basta: allora bisogna
crearne dei nuovi.
Infatti con la legge della
Regione Piemonte i 53 distretti scolastici, che sono stati istituiti dal
Parlamento come organi consultivi, diventano enti con competenze in materia di
assistenza sociale, orientamento professionale e assistenza medico-psico-pedagogica.
Nello stesso tempo le centinaia di consigli di istituto
diventano anch'essi organi gestori di servizi per quanto concerne i libri, le
biblioteche scolastiche ed i sussidi didattici. Tanto per non scontentare
nessuno, altre competenze sono state attribuite al comuni
(trasporti e mense) e
Inoltre
con una recentissima circolare la giunta regionale ha invitato i comuni ad
affidare la gestione dei propri servizi ai vecchi e sorpassati patronati
scolastici, affermando in tal modo che l'assistenza scolastica deve continuare
ad avere una caratterizzazione assistenziale .
Va
ricordato che
Infatti le materie attribuite
dalla legge piemontese ai distretti scolastici sono le stesse già di competenza
dei comuni in base al D.P.R. 11-2-1961 n. 264 e 22-12-1967 n. 1518 sulla
medicina scolastica.
In
questo delicato campo, che interessa migliaia di bambini delle scuole materne,
elementari e medie inferiori, avremo pertanto sovrapposizioni di competenze o,
più facilmente, come insegna l'esperienza, vuoti di intervento.
TESTO DELLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Art.
1 - Obiettivi
Al fine di concorrere all'attuazione
degli artt. 3 e 34 della Costituzione, e in
adempienza all'art. 3 dello Statuto,
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione
all'obbligo scolastico, la ripetenza, il
disadattamento, lo scarso rendimento;
b) garantire il proseguimento degli
studi al capaci e meritevoli, privi di mezzi;
c) favorire il compimento
dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai
vari gradi di istruzione;
d) assicurare ai minori in
difficoltà di sviluppo e di apprendimento, laddove sia
possibile, l'inserimento nelle normali strutture scolastiche e, comunque,
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, e facilitare loro la frequenza alle
scuole di istruzione secondaria superiore;
e) garantire, attraverso la
predisposizione di servizi collettivi e di azioni di
sostegno didattico, la piena ed omogenea funzionalità educativa di tutte le
scuole ed in particolare di quelle situate in zone depresse o di quelle la cui
ubicazione determini per gli alunni situazioni di particolare disagio.
I servizi, di cui alla presente
legge, sono destinati agli alunni delle scuole statali o autorizzate a
rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e agli alunni delle scuole
materne statali e non statali.
Art.
2 - Servizi a favore delle scuole materne e dell'obbligo
Per il raggiungimento delle finalità
di cui all'art. 1, possono essere attuati, nella fascia della scuola materna e
dell'obbligo, i seguenti servizi:
a) fornitura gratuita di libri e di altro materiale didattico ad uso individuale;
b) fornitura gratuita di libri alle
biblioteche di classe e di istituto, e di altro
materiale didattico di uso collettivo, con particolare riguardo alle esigenze
della sperimentazione;
c) attività parascolastiche nella prospettiva della scuola dell'obbligo a tempo pieno e
dotazione del materiale necessario;
d) interventi per assicurare la
frequenza alle scuole materne;
e) assistenza sociale e provvidenze,
anche economiche, per eliminare i casi di evasione e
di inadempienza dell'obbligo scolastico, nonché di disadattamento alla vita
scolastica;
f) mense scolastiche o altri
interventi sostitutivi;
g) trasporti gratuiti o
facilitazioni di viaggio;
h) assistenze e
provvidenze particolari per i minorati e per gli invalidi;
i) servizi sociali
e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie
e degli alunni e per l'aggiornamento degli insegnanti;
l) iniziative per
la qualificazione degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti
dalla presente legge;
m) servizio di sostegno didattico e
di recupero del rendimento scolastico;
n) interventi a favore dei
lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi per il
compimento dell'obbligo scolastico;
o) assicurazione, a favore degli
alunni e del personale dirigente, docente ed ausiliario, per gli eventi dannosi
connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e al trasporto;
p) ogni altra iniziativa volta a
favorire il diritto allo studio.
Art.
3 - Servizi a favore delle scuole di ordine secondarlo
superiore
Per il raggiungimento delle finalità
di cui all'art. 1, possono essere attuati, nella fascia delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi
compresi gli istituti professionali, le scuole magistrali e i conservatori
musicali, i seguenti servizi:
a) fornitura gratuita di libri alle
biblioteche di classe e di istituto, e di altro
materiale didattico di uso collettivo, con particolare riguardo alle esigenze
della sperimentazione;
c) mense scolastiche o altri
interventi sostitutivi;
d) trasporti gratuiti o
facilitazioni di viaggio;
e) assistenze e provvidenze
particolari per i minorati e per gli invalidi;
f) servizi sociali
e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie,
degli alunni e per l'aggiornamento degli insegnanti;
g) iniziative per
la qualificazione degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti
dalla presente legge;
h) servizi di sostegno didattico e
di recupero del rendimento scolastico;
i) interventi a favore dei
lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi di scuola secondaria superiore;
l) assicurazione, a favore degli
alunni e del personale dirigente, docente ed ausiliario, per gli eventi dannosi
connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e al trasporto;
m) istituzione di residenze e convitti
studenteschi;
n) ogni forma di intervento
volto a garantire ai capaci e meritevoli il proseguimento degli studi, ivi compresa
l'erogazione di assegni di studio;
o) ogni altra iniziativa volta a
favorire il diritto allo studio.
Art.
4 - Competenze degli organi regionali
Il Consiglio regionale esercita la
potestà regolamentare nella materia della presente legge. Esso può impartire direttive generali per adeguare l'esercizio delle
funzioni amministrative delegate alle finalità prioritarie individuate
nei piani e programmi della Regione.
Spettano alla Giunta regionale le
funzioni amministrative in ordine alle istituzioni
locali operanti nella materia della assistenza scolastica, ivi compresa la
nomina dei rappresentanti della Regione negli organi deliberanti e nei collegi
dei revisori, fatta salva la riserva di cui all'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio
1972, n. 3.
Il Presidente della Giunta regionale
cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della
presente legge; adotta altresì i provvedimenti necessari per l'esercizio della
vigilanza sulle Istituzioni di cui al 2° comma del presente articolo.
L'Assessore regionale
all'istruzione, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita le
funzioni del Presidente, firma gli atti della Regione e sovraintende
agli uffici preposti al settore.
Art.
5 - Funzioni delegate ai Comuni
Sono delegate ai Comuni le funzioni
di cui all'art. 2, fatta eccezione per quelle indicate
alle lettere i), l), n), o).
I Comuni deliberano le modalità di
realizzazione dei servizi, nel quadro degli indirizzi
e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale.
I Comuni possono avvalersi dei
Consigli di circolo e di istituto.
Art.
6 - Funzioni delegate alle Province
Sono delegate alle Province le
funzioni di cui all'articolo 3, fatta eccezione per quelle indicate
alle lettere f), g), i), l).
Le Province deliberano le modalità
di realizzazione dei servizi, nel quadro degli
indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale
regionale.
Le Province possono avvalersi del distretti scolastici e dei consigli di istituto.
Le Province possono assumere
opportune iniziative per attuare forme di collegamento delle attività delegate
in base alla presente legge.
Art.
7 - Funzioni non delegate, interventi straordinari e integrativi
Per la promozione
e la consulenza nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge
30 luglio 1973, n. 477,
È riservata alla Giunta regionale una
quota non superiore al 5% del totale delle somme attribuite agli enti delegati
per interventi di carattere straordinario o temporaneo, su
richiesta degli enti delegati medesimi.
Gli interventi di cui al comma
precedente sono effettuati dalla Giunta regionale, informata la competente
Commissione consiliare.
Art.
8 - Piano annuale regionale
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta e tenuto conto delle esigenze
espresse dagli Enti locali delegati, il piano per l'attuazione del diritto
allo studio relativo all'anno scolastico successivo, entro il mese di febbraio.
Il piano indica le finalità da
raggiungere con priorità da parte della Regione e degli enti delegati e
determina i finanziamenti articolati per provincia, da assegnare alle Province
e ai Comuni per l'esercizio delle funzioni loro rispettivamente delegate, nonché ai finanziamenti destinati all'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 7.
Le somme destinate all'esercizio
delle funzioni delegate sono erogate dalla Regione direttamente alle Province
e al Comuni, sulla base dei piani di cui all'articolo
9 della presente legge.
Le Amministrazioni provinciali e comunali
sono tenute a fornire tutti i dati richiesti per la formulazione del piano di cui al primo comma del presente articolo.
Art.
9 - Piano annuale provinciale
Ogni Provincia, sulla base delle
finalità, dei criteri e delle priorità del piano di cui all'articolo
precedente, delibera il piano di utilizzo delle somme
ad essa assegnate, tenendo conto degli interventi che essa intende attuare a
carico del proprio bilancio, entro sessanta giorni dalia comunicazione del
piano annuale regionale.
Il piano provinciale determina
l'impiego delle disponibilità finanziarie, distinguendo i finanziamenti
destinati all'esercizio delle funzioni delegate alle Province, suddivisi secondo le voci di cui all'articolo 3, ed i
finanziamenti destinati ai singoli Comuni.
Copia delle delibere è trasmessa
alla Giunta regionale, ai Comuni e alle loro forme
associative, alle Comunità montane della provincia.
Ogni Provincia stabilisce le forme e
i modi di partecipazione democratica alla programmazione dei servizi di
propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso del Consiglio
provinciale scolastico, dei distretti scolastici,
degli Enti locali e delle loro forme associative, delle Comunità montane.
Art.
10 - Piano annuale comunale
I Comuni deliberano, entro il mese
di luglio, l'impiego dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per la realizzazione
dei servizi di cui all'art. 2, coordinando le attività
svolte nell'esercizio della delega con quelle a carico del proprio bilancio.
Copia delle delibere è trasmessa
alla Provincia ed alla Regione.
Ogni Comune decide le forme e I modi
di partecipazione democratica alla programmazione dei
servizi di propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso degli
organi collegiali di governo della scuola.
Art.
11 - Controllo
I controlli sugli atti emanati dalle
Province e dal Comuni nell'esercizio della delega sono svolti dal competente
organo regionale di controllo sugli Enti locali.
Gli enti delegati sono tenuti a
trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni
anno, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nel('anno
scolastico precedente.
Art.
12 - Potere sostitutivo
Qualora gli enti
delegati non adottino entro I termini stabiliti la delibera di cui agli artt. 9 e 10,
Art.
13 - Testi e materiale didattico
La fornitura gratuita di testi, di
libri e di altro materiale didattico ad uso
individuale di cui agli artt. 2, lettera a), e 3, lettera a), può essere effettuata a titolo di
proprietà o di comodato. Nel l'assegnazione si dovrà tenere conto
della situazione ambientale e socio-economica della scuola, nonché della classe
di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.
Per l'acquisto dei testi a favore
delle biblioteche di classe o di istituto, ovvero di
materiale diretto a favorire la sperimentazione, di cui agli artt. 2, lettera b), e 3, lettera
b), si terrà conto delle proposte degli organi collegiali di governo della
scuola.
Art.
14 - Scuole materne
Al fine di favorire la frequenza
degli alunni alla scuola materna, gli interventi di cui all'art. 2, lettera
d), possono consistere anche in contributi di gestione agli enti che
apprestino i servizi necessari.
Art.
15 - Servizi dl trasporto
I servizi di cui agli artt. 2, lettera g), e 3, lettera d), sono svolti sulla base di un piano di coordinamento elaborato dalle
Province, sentiti i Comuni e le loro forme associative, e le Comunità montane.
Gli interventi possono tradursi in
servizi gratuiti dl trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di
viaggio, in altre facilitazioni o provvidenze.
Il piano provinciale pub prevedere
anche l'acquisto e la assegnazione di scuola-bus.
Art.
16 - Servizi per minorati ed invalidi
Gli interventi di cui agli artt. 2, lettera h), e 3, lettera e), sono a favore dei
minorati fisici, psichici e sensoriali, degli invalidi per cause di guerra, di
lavoro, di servizio, degli invalidi civili, nonché a
favore dei ciechi e dei sordomuti, e possono tradursi anche in servizi di
accompagnamento e trasporto, lezioni individuali o collettive aventi carattere
integrativo, fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, riserve di
assegni di studio o di posti nei convitti e residenze.
Ai mutilati e invalidi
civili sono garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della legge 30
marzo 1971, n. 118.
Art.
17 - Lavoratori studenti
I servizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge sono destinati, oltre che
ai lavoratori studenti frequentanti le scuole di cui all'ultimo comma
dell'art. 1, anche agli adulti che frequentano corsi finalizzati al conseguimento
della licenza di scuola media e a quelli che frequentano scuole serali
secondarie superiori gestite da enti pubblici o
morali.
Nell'assegnazione
gratuita dei libri e del materiale didattico di cui alle lettere a) e b) degli
artt. 2 e 3 della presente legge si deve dare la priorità agli
alunni delle scuole serali statali e non statali purché gestite da enti
pubblici o morali.
Art.
18 - Assegni di studio
Nell'ambito degli interventi di cui
all'art. 3, lettera n), possono essere istituiti dalle Province assegni di
studio a favore degli alunni iscritti a scuole secondarie superiori, con sede
in Lombardia.
Gli assegni di studio sono concessi
al fine di consentire la frequenza agli alunni che risiedono in località disagiate
rispetto alla sede scolastica.
Gli assegni dl studio vengono concessi mediante concorso per soli titoli.
Al concorso sono ammessi:
a) gli alunni iscritti ai primo anno di scuola secondaria superiore;
b) gli alunni che hanno conseguito
la promozione per scrutinio;
c) i candidati esterni che hanno
conseguito l'idoneità alla classe successiva.
Le Province stabiliscono il numero
degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione e gli istituti ai quali si riferiscono. Nel
determinare i criteri di valutazione dei titoli, le Province
devono tenere conto delle condizioni economiche e sociali della famiglia.
L'assegno di studio, permanendo le condizioni
per cui è stato concesso, è confermato per l'intera
durata del corso di studi, comprese le classi di sperimentazione, anche se
l'alunno cambi indirizzo di studio.
L'assegno di studio non è cumulabile
con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in collegio o convitto,
anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni.
All'alunno è data facoltà di opzione.
Art.
19 - Residenze e convitti
I posti gratuiti nei convitti sono
assegnati dalle Province mediante concorso, osservando, in quanto applicabili,
le norme previste dalla presente legge per la concessione degli assegni di
studio.
Le Province possono
altresì intervenire a favore degli alunni ospiti di convitti gestiti da
altri enti.
Art.
20 - Assicurazioni
Le assicurazioni di cui agli artt. 2, lettera o), e 3, lettera
I), coprono dal rischi da infortunio gli alunni, il personale dirigente,
docente ed ausiliario delle scuole materne statali e non statali e delle
scuole dell'obbligo e secondarie superiori statali o autorizzate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
L'assicurazione copre ogni
infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa
a scuola e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche o culturali,
ricreative, sportive, promosse dalle autorità scolastiche o col consenso delle
stesse, anche in orario extra-scolastico, compresi i percorsi per accedere alle
sedi delle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli
alunni da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso venga attuato.
Art.
21 - Servizio di statistica scolastica regionale
Al fine di disporre
delle informazioni e dei dati necessari per la programmazione degli
interventi connessi all'attuazione del diritto allo studio, è istituito il
servizio di statistica scolastica regionale, da affidarsi ad un istituto
pubblico regionale mediante apposita convenzione.
Art.
22 - Indagini e studi
Al fine di rendere i servizi di cui
agli articoli precedenti meglio rispondenti alle necessità
ambientali, socioeconomiche e personali degli alunni,
Alle attività previste dal comma
precedente, si provvede in conformità e con
l'osservanza delle norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 1974, n.
21.
Gli Enti delegati, previa intesa con
Art.
23 - Soppressione dei Patronati scolastici
Le funzioni dei Patronati scolastici
di cui all'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261, sono attribuite ai Comuni
che le esercitano secondo le norme previste dalla presente legge.
Le funzioni di cui al primo comma
del presente articolo sono trasferite ai Comuni, a
partire dal 1° luglio 1975; dalla stessa data i Patronati scolastici sono soppressi.
Con decreto del Presidente della
Giunta regionale è nominato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, un commissario straordinario per l'amministrazione di ogni Patronato, fino alla data della sua soppressione;
dalla stessa data di soppressione il commissario assume le funzioni di
liquidatore dell'ente.
I beni mobili ed immobili dei
Patronati scolastici, già destinati alle loro attività istituzionali, sono
trasferiti al patrimonio dei rispettivi Comuni.
Agli stessi Comuni si trasferiscono
gli altri rapporti giuridici facenti capo ai Patronati scolastici alla data del
1° luglio 1975; la individuazione di tali rapporti
sarà effettuata dal commissario di cui al terzo comma del presente articolo,
e l'eventuale saldo passivo alla data del 30 giugno 1974 sarà a carico della
Regione.
Il personale amministrativo ed
ausiliario di ruolo dipendente dal Patronato scolastico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito al
Comune.
Al personale trasferito sono
garantiti l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.
Il Comune è autorizzato ad imputare
le spese per il personale di cui al sesto comma del presente articolo sul
contributo regionale, anche oltre i limiti di cui all'articolo 28 della
presente legge.
Art.
24 - Soppressione dei Consorzi provinciali del Patronati
scolastici
Le funzioni dei Consorzi provinciali
dei Patronati scolastici sono attribuite alle
Province che le esercitano secondo le norme previste dalla presente legge.
I Consorzi provinciali dei Patronati
scolastici sono soppressi a partire dal 1° luglio
1975.
Con decreto del Presidente della
Giunta regionale è nominato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, un commissario straordinario per l'amministrazione di ogni Consorzio provinciale dei Patronati scolastici, fino
alla data della sua soppressione; dalla stessa data di soppressione il
commissario assume le funzioni di liquidatore.
I beni mobili ed immobili dei
Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, già destinati alle loro attività
istituzionali, sono trasferiti al patrimonio delle rispettive Province.
Alle stesse Province si
trasferiscono gli altri rapporti giuridici facenti capo ai Consorzi provinciali
dei Patronati scolastici alla data del 1° luglio 1975; l'individuazione di tali rapporti sarà effettuata dal commissario di cui
al terzo comma del presente articolo, e l'eventuale saldo passivo dalla data
del 30 giugno 1974 sarà a carico della Regione.
Il personale amministrativo ed
ausiliario di ruolo dipendente dal Consorzio provinciale dei Patronati scolastici
in servizio dalla data di entrata in vigore della
presente legge è trasferito alla Provincia.
Al personale trasferito sono
garantiti l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.
Art.
25 - Gestione dei servizi scolastici da parte dei Comuni
I Comuni deliberano le modalità di realizzazione dei servizi e decidono le forme e i modi di
partecipazione democratica alla relativa gestione.
I Comuni possono gestire i servizi delegati direttamente oppure indirettamente,
affidandoli in tutto o in parte ad enti di gestione, anche di natura
consortile.
Qualora il Comune decida di
ricorrere alla gestione indiretta dei servizi scolastici ad esso
delegati, l'ente di gestione sarà istituito con deliberazione del Consiglio
comunale, nella quale saranno indicati specificatamente la composizione, la
durata e i compiti dell'ente medesimo.
Art.
26 - Programmazione biennale
Per l'attuazione della presente
legge è autorizzata, per ciascuno degli anni scolastici 1975-1976 e 1976-1977,
la spesa di lire 12.000 milioni.
Per il finanziamento del servizio di cui all'articolo 21 è autorizzata per ciascuno degli anni
finanziari 1975 e 1976, la spesa di lire 150 milioni.
Le spese per i bienni successivi verranno determinate con appositi provvedimenti legislativi.
Art.
27 - Modalità di finanziamento del piano annuale
Al fine della formulazione del piano
di cui all'articolo 8, le spese autorizzate come al precedente articolo 26 sono così ripartite:
- lire 6.000 milioni a carico del
bilancio regionale 1975;
- lire 12.000 milioni a carico del
bilancio regionale 1976;
- lire 6.000 milioni a carico del
bilancio regionale 1977.
Art.
28 - Rimborso spese per funzioni delegate
Per far fronte alle spese da
sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente
legge, ciascuna Provincia e ciascun Comune potranno
trattenere rispettivamente I'1% e il 2% sul totale
delle somme loro assegnate.
Art.
29 - Personale regionale a disposizione
In tal caso il personale regionale
dipenderà funzionalmente dalla Provincia o dal Comune, che forniranno
alla Regione le valutazioni in ordine al servizio prestato e potranno
richiedere sulla base di un motivato rapporto, l'apertura di eventuali
procedimenti disciplinari avanti ai competenti organi regionali.
Art.
30 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge si provvede, per gli anni 1975, 1976 e 1977, con gli
stanziamenti annuali che verranno iscritti sugli stati
di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza in
appositi capitoli denominati rispettivamente: «Attuazione del diritto allo
studio» e «Spese per il servizio di statistica scolastica
regionale».
Al maggior onere annuale complessivo
di lire 632 milioni, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, rispetto alle spese già iscritte per lo
stesso titolo nel bilancio
Art.
31 - Borse di studio già di competenza ministeriale
Sono confermate fino al loro
esaurimento le borse di studio poliennali già assegnate dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi delle leggi vigenti.
Nell'ambito dei finanziamenti di cui
alla presente legge, le Province provvedono al loro pagamento a favore degli aventi diritto.
Art.
32 - Disciplina transitoria degli interventi
Gli interventi in atto all'entrata
in vigore della presente legge, e quelli relativi
all'anno scolastico 1974-1975, continueranno ad essere regolati dalle norme
della legge regionale 6 giugno 1972, n. 13, che cesserà di avere applicazione
dal 1° ottobre 1975.
Dall'entrata in vigore della
presente legge, le Province erogano direttamente ai Comuni i contributi di cui
alle lettere a), c) e h) dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1972,
n. 13.
TESTO DELLA LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE
Art.
1 - Finalità degli interventi regionali
L'intervento regionale, in aderenza ai principio di cui al 4° comma dell'articolo 33 della
Costituzione, tende altresì a garantire l'effettiva parità di trattamento tra
gli alunni delle scuole statali e quelli delle scuole non statali parificate,
legalmente riconosciute ed autorizzate, relativamente alle prestazioni ed ai
servizi previsti dai successivi articoli.
L'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di assistenza scolastica per
la scuola materna e dell'obbligo trasferite alla Regione dal D.P.R. 14-1-1972,
n. 3, è disciplinato dalla presente legge.
Art.
2 - Delega al Comuni
a) trasporto gratuito degli alunni e
relativi oneri assicurativi;
b) mensa ed altri
interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a tempo pieno, per
la scuola dell'obbligo e, per la scuola materna, entro i limiti e alle
condizioni di cui all'art. 6;
c) assistenza
sanitaria scolastica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n.
261.
Sono altresì delegate le
attribuzioni in ordine ai Patronati Scolastici,
nonché quelle relative alle Casse Scolastiche entro i limiti, per quanto
riguarda queste ultime, stabiliti al 2° comma dell'articolo 4 del D.P.R.
14-1-1972, numero 3.
I servizi di cui ai punti a), b) e
c) del primo comma sono estesi agli alunni dei Convitti-Scuola montani.
Art.
3 - Criteri direttivi per l'esercizio della delega
I Comuni possono consorziarsi per la
gestione razionale ed economica dei servizi. Ai Consorzi possono partecipare
le Amministrazioni Provinciali. Per l'erogazione dei servizi
i Comuni o i loro Consorzi possono avvalersi di Enti operanti nel
settore.
I Comuni o i loro Consorzi, per lo
svolgimento delle funzioni delegate, devono redigere ed inviare alla Regione entro il mese di luglio di ogni anno un piano
analitico di interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente
legge.
Il piano di intervento
deve contenere l'indicazione delle caratteristiche dei servizi da effettuare
ed i modi di realizzazione degli stessi, tenendo conto, per quanto riguarda le
strutture scolastiche, dell'organizzazione distrettuale della scuola di cui
alla legge 30-7-1973, n. 477.
I Comuni o i loro Consorzi
esercitano le deleghe secondo le direttive emanate ai sensi del 5° comma dell'articolo
67 dello Statuto Regionale e tenendo conto dei contributi regionali assegnati, nonché dei finanziamenti decisi dagli stessi Enti locali.
I Comuni o i loro Consorzi possono
stipulare convenzioni, per l'espletamento dei servizi, con altri Comuni o con
le Amministrazione Provinciali anche attraverso loro aziende di servizio,
qualora questi dispongano di strutture e servizi
operanti nel settore.
I Comuni o i Consorzi di Comuni possono altresì stipulare convenzioni con Enti o
aziende che gestiscono strutture idonee all'espletamento dei servizi.
Art.
4 - Affidamento di compiti ai Distretti Scolastici
Art.
5 - Erogazione dl contributi al Consigli dl Istituto
della Scuola Media di primo grado
a) la creazione o il potenziamento
di biblioteche di istituto e di classe;
b) la fornitura agli
alunni dei libri di testo in prestito d'uso;
c) l'acquisto ed il rinnovo dei
sussidi compresi quelli audiovisivi, necessari a migliorare le condizioni di
studio e di apprendimento e a sviluppare l'attività e
la sperimentazione didattica.
I Consigli di Istituto
devono inviare alla Regione entro il mese di luglio di ogni anno, un piano
analitico degli interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella
presente legge.
Il piano di interventi,
fatte salve le competenze delle Istituzioni Scolastiche, è formato dal
Consiglio di istituto sentita l'Amministrazione del Comune in cui l'istituto
ha sede, nonché quelle dei Comuni limitrofi da cui provengono in prevalenza gli
alunni. Alle stesse Amministrazioni il Consiglio di Istituto
rimette copia del piano elaborato.
Art.
6 - Erogazione di contributi
I contributi sono commisurati al
numero degli allievi iscritti.
Le Scuole Materne si accordano con i
Comuni o i loro Consorzi per i servizi di mensa ove questi possano essere
organizzati in forme unitarie.
Art.
7 - Vigilanza sugli Enti delegati
Gli Enti interessati devono
trasmettere entro il termine di 10 giorni copia delle
deliberazioni adottate nell'esercizio delle attribuzioni delegate, oltre che al
competente organo di controllo, anche al Presidente della Giunta Regionale.
Qualora tali Enti non adempiano alle funzioni loro delegate,
Entro 60 giorni dal termine
dell'anno scolastico i Comuni o i loro Consorzi devono inviare ai Presidente del
1) un elenco
analitico delle attività svolte con una valutazione dei risultati conseguiti;
2) il rendiconto economico e
finanziario.
Art.
8 - Vigilanze sulle attività affidate alle istituzioni scolastiche
I Consigli di Distretto e quelli di Istituto e, in loro mancanza, gli organi di cui al 1°
comma dell'articolo 13 sono tenuti ad inviare al Presidente della Giunta
Regionale, al termine dell'anno scolastico, una relazione sull'attività svolta.
Entro il mese di luglio di ogni anno è trasmesso altresì il rendiconto finanziario.
Art.
9 - Vigilanza sulle scuole materne
Le Scuole Materne statali e non
statali, ai fini degli interventi di cui alla presente legge, sono sottoposte
alla vigilanza della Giunta Regionale.
Art.
10 - Revoca
La revoca delle funzioni regionali
delegate con la presente legge è attuata con legge regionale nei confronti di
tutti gli Enti di eguale livello istituzionale.
Art.
11 - Determinazione di spesa e criteri di ripartizione
Ai servizi previsti nell'articolo 2
della presente legge sarà destinato, nel bilancio di ogni
anno, un fondo di L. 3.800 milioni.
Ai servizi previsti negli articoli 4
e 5 sarà destinato, nel bilancio di ogni anno, un
fondo di 3.800 milioni, del quale almeno il 10% sarà devoluto ai servizi di
assistenza medico-psico-pedagogica affidati ai
Consigli di Distretto, allorquando in funzione.
Ai servizi previsti dall'articolo è
destinato nel bilancio di ogni anno, un fondo di L. 1.850 milioni.
Per l'anno finanziario 1974 il fondo
di cui al 1° comma è stabilito in 2.200 milioni, il fondo di cui al 2° comma
stabilito in 3.800 milioni ed il fondo di cui al 3° comma è stabilito in 1.080
milioni.
I fondi di cui ai precedenti commi
sono ripartiti, a favore degli Enti erogatori di servizi, in proporzione al numero
di allievi che frequentano le scuole materne, elementari
e medie di primo grado ubicate sul territorio di competenza.
Alla ripartizione dei fondi medesimi
le Giunta Regionale provvederà, con propria
deliberazione. entro il mese di settembre di ogni
anno.
Qualora l'Ente destinatario dei
contributi previsti dalla presente legge sia ubicato
in territorio dichiarato montano ai sensi di legge o comunque in Comune con
popolazione inferiore a mille abitanti, verrà attribuita al medesimo una
maggiore assegnazione pari al 10% del contributo spettante.
I Comuni, per le spese derivanti
dall'esercizio delle funzioni delegate, e gli organi collegiali
della scuola per le spese generali, derivanti dai servizi finanziati dalla
presente legge, possono trattenere fino ad un massimo del 5% delle somme loro
assegnate.
Art.
12 - Copertura della spesa
All'onere di 7.080 milioni per
l'esercizio 1974 si provvede mediante le seguenti
variazioni agli stanziamenti iscritti nel corrispondente stato di previsione
della spesa;
- per 1.330
milioni, con la riduzione degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 230, n.
242, n. 244, n. 248.
n. 252 e n. 520 nella rispettiva misura di 30 milioni,
300 milioni, 290 milioni, 500 milioni, 120 milioni e 90 milioni;
- per 1.500 milioni, con la
riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 232, che
resterà denominato; «Spese per il trasporto gratuito
degli alunni degli Istituti Professionali compresa l'assicurazione
contro i relativi infortuni»;
- per 1.250 milioni, con la
riduzione, di pari ammontare dello stanziamento di cui ai
capitolo n. 256, che viene soppresso;
- per 3.000
milioni, con una riduzione, di pari ammontare, del fondo di cui al capitolo n.
1018.
Nello stato di previsione medesimo saranno corrispondentemente
istituiti:
- il capitolo n. 236, «Assegnazione ai Comuni o ai Consorzi di Comuni per
l'esercizio, mediante delega, del servizio di trasporto gratuito, del servizio
di mensa e per altri interventi che favoriscano la realizzazione della scuola
a tempo pieno, limitatamente alla scuola dell'obbligo», con lo stanziamento di
2.200 milioni;
- il capitolo n. 238, «Assegnazione
ai Consigli di Istituto, alle Casse Scolastiche e ai
legali Rappresentanti di Scuole Medie di primo grado, per la creazione od il
potenziamento di biblioteche scolastiche, per il prestito in uso dei libri di
testo e per la fornitura di ogni altro necessario sussidio didattico
individuale o collettivo, nonché assegnazioni ai Consigli di Distretto
Scolastico, alle Casse Scolastiche o ai Legali Rappresentanti di Istituti
pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti, per l'espletamento di
servizi di assistenza sociale e medico-psico-pedagogica»,
con lo stanziamento di 3.800 milioni;
- il capitolo n. 240, «Contributi
agli Enti gestori delle Scuole Materne, statali e non statali autorizzate, per l'espletamento del servizio di mensa e per
altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a tempo pieno»,
con lo stanziamento di 1.080 milioni.
All'onere di 9.450 milioni per
ciascuno degli anni 1975 e successivi si farà fronte con l'intera disponibilità
di 7.210 milioni, derivante dalla cessazione degli oneri iscritti nei capitoli
n. 230, n. 242, n. 244, n. 248, n. 252, n. 256 e n. 1.018 del Bilancio di previsione
per l'esercizio 1974, nonché con la disponibilità di
2.150 milioni derivante dalla cessazione dell'onere per il trasporto gratuito
di allievi della scuola dell'obbligo, di cui al capitolo n. 232 del Bilancio
medesimo e con la disponibilità di 90 milioni derivante dalla riduzione delle
occorrenze di spesa previste nel capitolo n. 520.
Il Presidente della Giunta Regionale
è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di Bilancio.
Art.
13 - Disposizioni transitorie
Fino a quando non saranno costituiti
i Consigli di Distretto e di Istituto. i contributi regionali destinati all'erogazione dei servizi
previsti negli articoli 4 e 5 sono assegnati alle Casse Scolastiche od ai
Legali Rappresentanti degli Istituti pareggiati, parificati o legalmente
riconosciuti dallo Stato, che sono tenuti ad osservare le stesse prescrizioni
contenute negli articoli suddetti.
Per l'anno scolastico 1974-75 gli
adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, devono essere espletati entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge
medesima.
Art.
14
La legge regionale 9 aprile 1974, n.
11, è abrogata.
Art.
15 - Entrata in vigore della legge
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione.
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