Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre 1974

 

 

LEGGI REGIONALI

 

DUE LEGGI REGIONALI: DUE POLITICHE DIVERSE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

 

 

Di particolare importanza è la legge della Regione Lombardia n. 5 del 9-9-1974 «Norme in materia di diritto allo studio» in quanto stabilisce il superamento dell'anacronistico ed elemosiniero concetto di assistenza scolastica.

Quanto noi avevamo proposto da tempo circa il ruolo delle province per i servizi dl secondo livello (v. le tabelle allegate al n. 15, luglio-ottobre 1971, di Prospettive assistenziali e l'editoriale del n. 21, gennaio-marzo 1973), trova una sua prima e piena applicazione in questa legge.

Inoltre - fatto Importantissimo - la legge della Regione Lombardia sopprime i pa­tronati scolastici ed i loro relativi consorzi attribuendo competenze, beni, attrezzature e personale rispettivamente al comuni e alle province.

Osserviamo tuttavia che non sono delegate ai comuni e alle province, e restano per­tanto alla Regione, le funzioni relative «ai servizi sociali e psicopedagogici per l'orienta­mento delle famiglie e degli alunni». Ciò è dipeso, a nostro avviso, dall'orientamento politico dell'assessorato all'assistenza, che assurdamente continua ad opporsi alle deleghe agli enti locali e a favorire gli altri enti pubblici (ECA, IPAB, ecc.) e quelli privati.

Ben diversa è l'impostazione della legge della Regione Piemonte n. 27 del 2-9-1974 «Norme in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo».

Sembra incredibile, ma per la maggioranza del Consiglio regionale piemontese i 60.000 enti, organi e uffici italiani di assistenza non sono ancora sufficienti. «Solo» uno ogni 900 abitanti non basta: allora bisogna crearne dei nuovi.

Infatti con la legge della Regione Piemonte i 53 distretti scolastici, che sono stati istituiti dal Parlamento come organi consultivi, diventano enti con competenze in materia di assistenza sociale, orientamento professionale e assistenza medico-psico-pedagogica. Nello stesso tempo le centinaia di consigli di istituto diventano anch'essi organi gestori di servizi per quanto concerne i libri, le biblioteche scolastiche ed i sussidi didattici. Tanto per non scontentare nessuno, altre competenze sono state attribuite al comuni (trasporti e mense) e la Regione Piemonte si è riservata l'esercizio diretto dell'assistenza scolastica nei confronti degli allievi delle scuole superiori (licei, istituti tecnici, centri di formazione professionale).

Inoltre con una recentissima circolare la giunta regionale ha invitato i comuni ad affidare la gestione dei propri servizi ai vecchi e sorpassati patronati scolastici, affermando in tal modo che l'assistenza scolastica deve continuare ad avere una caratterizzazione assistenziale .

Va ricordato che la Regione Piemonte non solo è la grande assente dal problemi so­ciali, ma quando è presente, fa rimpiangere l'immobilismo.

Infatti le materie attribuite dalla legge piemontese ai distretti scolastici sono le stesse già di competenza dei comuni in base al D.P.R. 11-2-1961 n. 264 e 22-12-1967 n. 1518 sulla medicina scolastica.

In questo delicato campo, che interessa migliaia di bambini delle scuole materne, elementari e medie inferiori, avremo pertanto sovrapposizioni di competenze o, più facil­mente, come insegna l'esperienza, vuoti di intervento.

 

 

TESTO DELLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBAR­DIA

 

Art. 1 - Obiettivi

Al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione, e in adempienza all'art. 3 dello Sta­tuto, la Regione e gli enti da essa delegati promuovono e programmano, nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi previsti dalla presente legge, in modo da per­seguire le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so­ciale che determinano l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, il disadattamento, lo scarso rendimento;

b) garantire il proseguimento degli studi al capaci e meritevoli, privi di mezzi;

c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;

d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, laddove sia possibile, l'inserimento nelle normali strutture scolastiche e, comunque, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, e facilitare loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;

e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi e di azioni di sostegno didattico, la piena ed omogenea funzionalità educativa di tutte le scuole ed in particolare di quelle situate in zone depresse o di quelle la cui ubicazione determini per gli alunni situazioni di particolare disagio.

La Regione, nel perseguire queste finalità, promuove il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali ed assistenziali, e con le attività integrative, della scuola.

I servizi, di cui alla presente legge, sono destinati agli alunni delle scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e agli alunni delle scuo­le materne statali e non statali.

 

Art. 2 - Servizi a favore delle scuole materne e dell'obbligo

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, pos­sono essere attuati, nella fascia della scuola materna e dell'obbligo, i seguenti servizi:

a) fornitura gratuita di libri e di altro materiale di­dattico ad uso individuale;

b) fornitura gratuita di libri alle biblioteche di classe e di istituto, e di altro materiale didattico di uso collet­tivo, con particolare riguardo alle esigenze della speri­mentazione;

c) attività parascolastiche nella prospettiva della scuola dell'obbligo a tempo pieno e dotazione del mate­riale necessario;

d) interventi per assicurare la frequenza alle scuole materne;

e) assistenza sociale e provvidenze, anche economi­che, per eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico, nonché di disadattamento alla vi­ta scolastica;

f) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

g) trasporti gratuiti o facilitazioni di viaggio;

h) assistenze e provvidenze particolari per i minorati e per gli invalidi;

i) servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamen­to delle famiglie e degli alunni e per l'aggiornamento de­gli insegnanti;

l) iniziative per la qualificazione degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

m) servizio di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico;

n) interventi a favore dei lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico;

o) assicurazione, a favore degli alunni e del perso­nale dirigente, docente ed ausiliario, per gli eventi dan­nosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e al trasporto;

p) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

 

Art. 3 - Servizi a favore delle scuole di ordine secondarlo superiore

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, possono essere attuati, nella fascia delle scuole di istru­zione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi gli istituti professionali, le scuole magistrali e i conservatori musicali, i seguenti servizi:

a) fornitura gratuita di libri alle biblioteche di classe e di istituto, e di altro materiale didattico di uso collet­tivo, con particolare riguardo alle esigenze della speri­mentazione;

c) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

d) trasporti gratuiti o facilitazioni di viaggio;

e) assistenze e provvidenze particolari per i mino­rati e per gli invalidi;

f) servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamen­to delle famiglie, degli alunni e per l'aggiornamento de­gli insegnanti;

g) iniziative per la qualificazione degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

h) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico;

i) interventi a favore dei lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi di scuola seconda­ria superiore;

l) assicurazione, a favore degli alunni e del personale dirigente, docente ed ausiliario, per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e al trasporto;

m) istituzione di residenze e convitti studenteschi;

n) ogni forma di intervento volto a garantire ai ca­paci e meritevoli il proseguimento degli studi, ivi com­presa l'erogazione di assegni di studio;

o) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

 

Art. 4 - Competenze degli organi regionali

Il Consiglio regionale esercita la potestà regolamen­tare nella materia della presente legge. Esso può im­partire direttive generali per adeguare l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle finalità prioritarie individuate nei piani e programmi della Regione.

Spettano alla Giunta regionale le funzioni amministra­tive in ordine alle istituzioni locali operanti nella materia della assistenza scolastica, ivi compresa la nomina dei rappresentanti della Regione negli organi deliberanti e nei collegi dei revisori, fatta salva la riserva di cui all'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.

La Giunta regionale può trasmettere agli enti delegati indicazioni operative per lo svolgimento e il coordina­mento delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio.

Il Presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge; adotta altresì i provvedimenti necessari per l'esercizio della vigilanza sulle Istituzioni di cui al 2° comma del presente articolo.

L'Assessore regionale all'istruzione, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita le funzioni del Presidente, firma gli atti della Regione e sovraintende agli uffici preposti al settore.

 

Art. 5 - Funzioni delegate ai Comuni

Sono delegate ai Comuni le funzioni di cui all'art. 2, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere i), l), n), o).

I Comuni deliberano le modalità di realizzazione dei servizi, nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale.

I Comuni possono avvalersi dei Consigli di circolo e di istituto.

 

Art. 6 - Funzioni delegate alle Province

Sono delegate alle Province le funzioni di cui all'ar­ticolo 3, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere f), g), i), l).

Le Province deliberano le modalità di realizzazione dei servizi, nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale.

Le Province possono avvalersi del distretti scolastici e dei consigli di istituto.

Le Province possono assumere opportune iniziative per attuare forme di collegamento delle attività delegate in base alla presente legge.

 

Art. 7 - Funzioni non delegate, interventi straordinari e in­tegrativi

la Giunta regionale cura l'esecuzione dei servizi non delegati. anche mediante la concessione di contributi a singoli enti locali o ad altre istituzioni riconosciute par­ticolarmente idonee.

Per la promozione e la consulenza nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Regione pub avvalersi dei distretti scolastici.

È riservata alla Giunta regionale una quota non supe­riore al 5% del totale delle somme attribuite agli enti delegati per interventi di carattere straordinario o tem­poraneo, su richiesta degli enti delegati medesimi.

Gli interventi di cui al comma precedente sono effet­tuati dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare.

 

Art. 8 - Piano annuale regionale

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giun­ta e tenuto conto delle esigenze espresse dagli Enti lo­cali delegati, il piano per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo, entro il mese di febbraio.

Il piano indica le finalità da raggiungere con priorità da parte della Regione e degli enti delegati e determina i finanziamenti articolati per provincia, da assegnare alle Province e ai Comuni per l'esercizio delle funzioni loro rispettivamente delegate, nonché ai finanziamenti desti­nati all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7.

Le somme destinate all'esercizio delle funzioni dele­gate sono erogate dalla Regione direttamente alle Pro­vince e al Comuni, sulla base dei piani di cui all'artico­lo 9 della presente legge.

Le Amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a fornire tutti i dati richiesti per la formulazione del pia­no di cui al primo comma del presente articolo.

 

Art. 9 - Piano annuale provinciale

Ogni Provincia, sulla base delle finalità, dei criteri e delle priorità del piano di cui all'articolo precedente, de­libera il piano di utilizzo delle somme ad essa assegnate, tenendo conto degli interventi che essa intende attuare a carico del proprio bilancio, entro sessanta giorni dalia comunicazione del piano annuale regionale.

Il piano provinciale determina l'impiego delle disponibi­lità finanziarie, distinguendo i finanziamenti destinati all'esercizio delle funzioni delegate alle Province, suddivisi secondo le voci di cui all'articolo 3, ed i finanziamenti destinati ai singoli Comuni.

La Provincia approva altresì il piano di coordinamento del trasporto alunni di cui all'articolo 15, sentiti i Comuni e le loro forme associative, e le Comunità montane.

Copia delle delibere è trasmessa alla Giunta regiona­le, ai Comuni e alle loro forme associative, alle Comunità montane della provincia.

Ogni Provincia stabilisce le forme e i modi di parteci­pazione democratica alla programmazione dei servizi di propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso del Consiglio provinciale scolastico, dei distretti scola­stici, degli Enti locali e delle loro forme associative, del­le Comunità montane.

 

Art. 10 - Piano annuale comunale

I Comuni deliberano, entro il mese di luglio, l'impiego dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per la rea­lizzazione dei servizi di cui all'art. 2, coordinando le at­tività svolte nell'esercizio della delega con quelle a ca­rico del proprio bilancio.

Copia delle delibere è trasmessa alla Provincia ed alla Regione.

Ogni Comune decide le forme e I modi di partecipa­zione democratica alla programmazione dei servizi di propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso degli organi collegiali di governo della scuola.

 

Art. 11 - Controllo

I controlli sugli atti emanati dalle Province e dal Co­muni nell'esercizio della delega sono svolti dal compe­tente organo regionale di controllo sugli Enti locali.

Gli enti delegati sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una rela­zione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nel­('anno scolastico precedente.

La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazio­ne generale.

 

Art. 12 - Potere sostitutivo

Qualora gli enti delegati non adottino entro I termini stabiliti la delibera di cui agli artt. 9 e 10, la Giunta re­gionale, sentite le Amministrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti di loro competenza.

 

Art. 13 - Testi e materiale didattico

La fornitura gratuita di testi, di libri e di altro mate­riale didattico ad uso individuale di cui agli artt. 2, let­tera a), e 3, lettera a), può essere effettuata a titolo di proprietà o di comodato. Nel l'assegnazione si dovrà tene­re conto della situazione ambientale e socio-economica della scuola, nonché della classe di frequenza dell'alun­no e delle condizioni economiche della sua famiglia.

Per l'acquisto dei testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto, ovvero di materiale diretto a favo­rire la sperimentazione, di cui agli artt. 2, lettera b), e 3, lettera b), si terrà conto delle proposte degli organi collegiali di governo della scuola.

 

Art. 14 - Scuole materne

Al fine di favorire la frequenza degli alunni alla scuo­la materna, gli interventi di cui all'art. 2, lettera d), pos­sono consistere anche in contributi di gestione agli enti che apprestino i servizi necessari.

 

Art. 15 - Servizi dl trasporto

I servizi di cui agli artt. 2, lettera g), e 3, lettera d), sono svolti sulla base di un piano di coordinamento ela­borato dalle Province, sentiti i Comuni e le loro forme associative, e le Comunità montane.

Gli interventi possono tradursi in servizi gratuiti dl trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio, in altre facilitazioni o provvidenze.

Il piano provinciale pub prevedere anche l'acquisto e la assegnazione di scuola-bus.

 

Art. 16 - Servizi per minorati ed invalidi

Gli interventi di cui agli artt. 2, lettera h), e 3, lette­ra e), sono a favore dei minorati fisici, psichici e senso­riali, degli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, degli invalidi civili, nonché a favore dei ciechi e dei sordomuti, e possono tradursi anche in servizi di accompagnamento e trasporto, lezioni individuali o col­lettive aventi carattere integrativo, fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, riserve di assegni di stu­dio o di posti nei convitti e residenze.

Ai mutilati e invalidi civili sono garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

 

Art. 17 - Lavoratori studenti

I servizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge sono destinati, oltre che ai lavoratori studenti frequen­tanti le scuole di cui all'ultimo comma dell'art. 1, anche agli adulti che frequentano corsi finalizzati al consegui­mento della licenza di scuola media e a quelli che fre­quentano scuole serali secondarie superiori gestite da enti pubblici o morali.

La Regione può contribuire a sostenere le spese rela­tive al funzionamento delle Commissioni speciali d'esa­me di licenza media nominate dalla autorità scolastica competente.

Nell'assegnazione gratuita dei libri e del materiale di­dattico di cui alle lettere a) e b) degli artt. 2 e 3 della presente legge si deve dare la priorità agli alunni delle scuole serali statali e non statali purché gestite da enti pubblici o morali.

 

Art. 18 - Assegni di studio

Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, lettera n), possono essere istituiti dalle Province assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole secondarie supe­riori, con sede in Lombardia.

Gli assegni di studio sono concessi al fine di consen­tire la frequenza agli alunni che risiedono in località di­sagiate rispetto alla sede scolastica.

Gli assegni dl studio vengono concessi mediante con­corso per soli titoli.

Al concorso sono ammessi:

a) gli alunni iscritti ai primo anno di scuola secon­daria superiore;

b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio;

c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idonei­tà alla classe successiva.

Le Province stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione e gli istituti ai quali si riferiscono. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli, le Provin­ce devono tenere conto delle condizioni economiche e sociali della famiglia.

L'assegno di studio, permanendo le condizioni per cui è stato concesso, è confermato per l'intera durata del corso di studi, comprese le classi di sperimentazione, anche se l'alunno cambi indirizzo di studio.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in collegio o con­vitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o isti­tuzioni. All'alunno è data facoltà di opzione.

 

Art. 19 - Residenze e convitti

La Regione può mettere a disposizione delle Province gli immobili necessari alla realizzazione delle residenze e dei convitti scolastici.

I posti gratuiti nei convitti sono assegnati dalle Pro­vince mediante concorso, osservando, in quanto applica­bili, le norme previste dalla presente legge per la con­cessione degli assegni di studio.

Le Province possono altresì intervenire a favore degli alunni ospiti di convitti gestiti da altri enti.

 

Art. 20 - Assicurazioni

Le assicurazioni di cui agli artt. 2, lettera o), e 3, let­tera I), coprono dal rischi da infortunio gli alunni, il per­sonale dirigente, docente ed ausiliario delle scuole ma­terne statali e non statali e delle scuole dell'obbligo e se­condarie superiori statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verifi­carsi nel percorso da casa a scuola e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche o culturali, ricreati­ve, sportive, promosse dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extra-scolastico, compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso venga attuato.

 

Art. 21 - Servizio di statistica scolastica regionale

Al fine di disporre delle informazioni e dei dati neces­sari per la programmazione degli interventi connessi all'attuazione del diritto allo studio, è istituito il servizio di statistica scolastica regionale, da affidarsi ad un isti­tuto pubblico regionale mediante apposita convenzione.

 

Art. 22 - Indagini e studi

Al fine di rendere i servizi di cui agli articoli preceden­ti meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio­economiche e personali degli alunni, la Regione promuo­ve ricerche ed indagini e ne cura la pubblicazione e dif­fusione; promuove altresì incontri di studio, convegni e congressi, o vi partecipa.

Alle attività previste dal comma precedente, si prov­vede in conformità e con l'osservanza delle norme sta­bilite dalla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21.

Gli Enti delegati, previa intesa con la Regione, pos­sono effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del settore e delle sue implicazioni territo­riali, sociali, economiche e pedagogiche, utilizzando i fondi messi a loro disposizione dalla Regione ai sensi della presente legge.

 

Art. 23 - Soppressione dei Patronati scolastici

Le funzioni dei Patronati scolastici di cui all'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261, sono attribuite ai Co­muni che le esercitano secondo le norme previste dalla presente legge.

Le funzioni di cui al primo comma del presente arti­colo sono trasferite ai Comuni, a partire dal 1° luglio 1975; dalla stessa data i Patronati scolastici sono sop­pressi.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del­la presente legge, un commissario straordinario per l'am­ministrazione di ogni Patronato, fino alla data della sua soppressione; dalla stessa data di soppressione il com­missario assume le funzioni di liquidatore dell'ente.

I beni mobili ed immobili dei Patronati scolastici, già destinati alle loro attività istituzionali, sono trasferiti al patrimonio dei rispettivi Comuni.

Agli stessi Comuni si trasferiscono gli altri rapporti giuridici facenti capo ai Patronati scolastici alla data del 1° luglio 1975; la individuazione di tali rapporti sarà effet­tuata dal commissario di cui al terzo comma del presen­te articolo, e l'eventuale saldo passivo alla data del 30 giugno 1974 sarà a carico della Regione.

Il personale amministrativo ed ausiliario di ruolo di­pendente dal Patronato scolastico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito al Comune.

Al personale trasferito sono garantiti l'anzianità matu­rata e gli altri diritti acquisiti.

Il Comune è autorizzato ad imputare le spese per il personale di cui al sesto comma del presente articolo sul contributo regionale, anche oltre i limiti di cui all'ar­ticolo 28 della presente legge.

 

Art. 24 - Soppressione dei Consorzi provinciali del Patro­nati scolastici

Le funzioni dei Consorzi provinciali dei Patronati scola­stici sono attribuite alle Province che le esercitano se­condo le norme previste dalla presente legge.

I Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono sop­pressi a partire dal 1° luglio 1975.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale è nominato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del­la presente legge, un commissario straordinario per l'am­ministrazione di ogni Consorzio provinciale dei Patronati scolastici, fino alla data della sua soppressione; dalla stessa data di soppressione il commissario assume le funzioni di liquidatore.

I beni mobili ed immobili dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, già destinati alle loro attività isti­tuzionali, sono trasferiti al patrimonio delle rispettive Province.

Alle stesse Province si trasferiscono gli altri rapporti giuridici facenti capo ai Consorzi provinciali dei Patro­nati scolastici alla data del 1° luglio 1975; l'individuazio­ne di tali rapporti sarà effettuata dal commissario di cui al terzo comma del presente articolo, e l'eventuale saldo passivo dalla data del 30 giugno 1974 sarà a carico della Regione.

Il personale amministrativo ed ausiliario di ruolo di­pendente dal Consorzio provinciale dei Patronati scola­stici in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla Provincia.

Al personale trasferito sono garantiti l'anzianità matu­rata e gli altri diritti acquisiti.

La Provincia è autorizzata ad imputare le spese per il personale di cui al sesto comma del presente articolo sul contributo regionale, anche oltre i limiti di cui all'articolo 28 della presente legge.

 

Art. 25 - Gestione dei servizi scolastici da parte dei Comuni

I Comuni deliberano le modalità di realizzazione dei servizi e decidono le forme e i modi di partecipazione democratica alla relativa gestione.

I Comuni possono gestire i servizi delegati diretta­mente oppure indirettamente, affidandoli in tutto o in parte ad enti di gestione, anche di natura consortile.

Qualora il Comune decida di ricorrere alla gestione indiretta dei servizi scolastici ad esso delegati, l'ente di gestione sarà istituito con deliberazione del Consiglio comunale, nella quale saranno indicati specificatamente la composizione, la durata e i compiti dell'ente mede­simo.

 

Art. 26 - Programmazione biennale

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni scolastici 1975-1976 e 1976-1977, la spesa di lire 12.000 milioni.

Per il finanziamento del servizio di cui all'articolo 21 è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, la spesa di lire 150 milioni.

Le spese per i bienni successivi verranno determinate con appositi provvedimenti legislativi.

 

Art. 27 - Modalità di finanziamento del piano annuale

Al fine della formulazione del piano di cui all'articolo 8, le spese autorizzate come al precedente articolo 26 so­no così ripartite:

- lire 6.000 milioni a carico del bilancio regionale 1975;

- lire 12.000 milioni a carico del bilancio regionale 1976;

- lire 6.000 milioni a carico del bilancio regionale 1977.

 

Art. 28 - Rimborso spese per funzioni delegate

Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, ciascuna Provincia e ciascun Comune potranno trattenere rispettivamente I'1% e il 2% sul totale delle somme lo­ro assegnate.

 

Art. 29 - Personale regionale a disposizione

La Regione, per l'esercizio delle funzioni delegate, pub mettere a disposizione delle Province e dei Comuni per­sonale da essa dipendente.

In tal caso il personale regionale dipenderà funzional­mente dalla Provincia o dal Comune, che forniranno alla Regione le valutazioni in ordine al servizio prestato e po­tranno richiedere sulla base di un motivato rapporto, l'a­pertura di eventuali procedimenti disciplinari avanti ai competenti organi regionali.

 

Art. 30 - Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente leg­ge si provvede, per gli anni 1975, 1976 e 1977, con gli stanziamenti annuali che verranno iscritti sugli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza in appositi capitoli denominati rispettivamen­te: «Attuazione del diritto allo studio» e «Spese per il servizio di statistica scolastica regionale».

Al maggior onere annuale complessivo di lire 632 mi­lioni, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'arti­colo 26, rispetto alle spese già iscritte per lo stesso titolo nel bilancio 1974 in lire 11.518 milioni. si provvede con l'incremento naturale delle entrate regionali, deri­vante dal gettito della tassa regionale di circolazione.

 

Art. 31 - Borse di studio già di competenza ministeriale

Sono confermate fino al loro esaurimento le borse di studio poliennali già assegnate dal Ministero della pub­blica istruzione ai sensi delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei finanziamenti di cui alla presente leg­ge, le Province provvedono al loro pagamento a favore degli aventi diritto.

 

Art. 32 - Disciplina transitoria degli interventi

Gli interventi in atto all'entrata in vigore della presen­te legge, e quelli relativi all'anno scolastico 1974-1975, continueranno ad essere regolati dalle norme della leg­ge regionale 6 giugno 1972, n. 13, che cesserà di avere applicazione dal 1° ottobre 1975.

Dall'entrata in vigore della presente legge, le Province erogano direttamente ai Comuni i contributi di cui alle lettere a), c) e h) dell'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1972, n. 13.

 

 

TESTO DELLA LEGGE DELLA REGIONE PIE­MONTE

 

Art. 1 - Finalità degli interventi regionali

La Regione dispone, integra e coordina gli interventi in materia di assistenza scolastica al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e di perseguire la gratuità della scuola materna e dell'obbligo, in confor­mità agli articoli 3 e 34 della Costituzione e all'articolo 4 dello Statuto della Regione.

L'intervento regionale, in aderenza ai principio di cui al 4° comma dell'articolo 33 della Costituzione, tende altresì a garantire l'effettiva parità di trattamento tra gli alunni delle scuole statali e quelli delle scuole non sta­tali parificate, legalmente riconosciute ed autorizzate, relativamente alle prestazioni ed ai servizi previsti dai successivi articoli.

L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica per la scuola materna e dell'obbli­go trasferite alla Regione dal D.P.R. 14-1-1972, n. 3, è disciplinato dalla presente legge.

 

Art. 2 - Delega al Comuni

La Regione, in attuazione degli articoli 118 della Co­stituzione, 66 e 67 del proprio Statuto, delega ai Comuni singoli od associati l'esercizio delle funzioni ammini­strative regionali per l'espletamento dei seguenti servizi:

a) trasporto gratuito degli alunni e relativi oneri as­sicurativi;

b) mensa ed altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a tempo pieno, per la scuola dell'obbligo e, per la scuola materna, entro i limiti e alle condizioni di cui all'art. 6;

c) assistenza sanitaria scolastica, ai sensi dell'arti­colo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261.

Sono altresì delegate le attribuzioni in ordine ai Pa­tronati Scolastici, nonché quelle relative alle Casse Sco­lastiche entro i limiti, per quanto riguarda queste ultime, stabiliti al 2° comma dell'articolo 4 del D.P.R. 14-1-1972, numero 3.

I servizi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma sono estesi agli alunni dei Convitti-Scuola montani.

 

Art. 3 - Criteri direttivi per l'esercizio della delega

I Comuni possono consorziarsi per la gestione razio­nale ed economica dei servizi. Ai Consorzi possono par­tecipare le Amministrazioni Provinciali. Per l'erogazione dei servizi i Comuni o i loro Consorzi possono avvalersi di Enti operanti nel settore.

I Comuni o i loro Consorzi, per lo svolgimento delle funzioni delegate, devono redigere ed inviare alla Regio­ne entro il mese di luglio di ogni anno un piano analitico di interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge.

Il piano di intervento deve contenere l'indicazione del­le caratteristiche dei servizi da effettuare ed i modi di realizzazione degli stessi, tenendo conto, per quanto ri­guarda le strutture scolastiche, dell'organizzazione di­strettuale della scuola di cui alla legge 30-7-1973, n. 477.

I Comuni o i loro Consorzi esercitano le deleghe se­condo le direttive emanate ai sensi del 5° comma dell'articolo 67 dello Statuto Regionale e tenendo conto dei contributi regionali assegnati, nonché dei finanziamenti decisi dagli stessi Enti locali.

I Comuni o i loro Consorzi possono stipulare conven­zioni, per l'espletamento dei servizi, con altri Comuni o con le Amministrazione Provinciali anche attraverso lo­ro aziende di servizio, qualora questi dispongano di strut­ture e servizi operanti nel settore.

I Comuni o i Consorzi di Comuni possono altresì sti­pulare convenzioni con Enti o aziende che gestiscono strutture idonee all'espletamento dei servizi.

 

Art. 4 - Affidamento di compiti ai Distretti Scolastici

La Regione, a norma dell'articolo 7 della legge 30-7-1973, n. 477, affida ai Consigli di Distretto Scolastico l'espleta­mento delle attività relative all'orientamento professio­nale e all'assistenza sociale e medico-psico-pedagogica con particolare riferimento al recupero degli alunni che presentano handicaps di carattere fisico, psichico o sen­soriale.

 

Art. 5 - Erogazione dl contributi al Consigli dl Istituto della Scuola Media di primo grado

La Regione eroga al Consigli di Istituto della Scuola Media di primo grado contributi per:

a) la creazione o il potenziamento di biblioteche di istituto e di classe;

b) la fornitura agli alunni dei libri di testo in pre­stito d'uso;

c) l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi compresi quelli audiovisivi, necessari a migliorare le condizioni di stu­dio e di apprendimento e a sviluppare l'attività e la spe­rimentazione didattica.

I Consigli di Istituto devono inviare alla Regione entro il mese di luglio di ogni anno, un piano analitico degli interventi che corrisponda alle finalità enunciate nella presente legge.

Il piano di interventi, fatte salve le competenze delle Istituzioni Scolastiche, è formato dal Consiglio di isti­tuto sentita l'Amministrazione del Comune in cui l'isti­tuto ha sede, nonché quelle dei Comuni limitrofi da cui provengono in prevalenza gli alunni. Alle stesse Ammi­nistrazioni il Consiglio di Istituto rimette copia del pia­no elaborato.

 

Art. 6 - Erogazione di contributi

La Regione eroga contributi alle Scuole Materne sta­tali e non statali autorizzate per i servizi di mensa e per l'acquisto di materiale scolastico e ludico.

I contributi sono commisurati al numero degli allievi iscritti.

Le Scuole Materne si accordano con i Comuni o i loro Consorzi per i servizi di mensa ove questi possano es­sere organizzati in forme unitarie.

 

Art. 7 - Vigilanza sugli Enti delegati

Gli Enti interessati devono trasmettere entro il termi­ne di 10 giorni copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle attribuzioni delegate, oltre che al com­petente organo di controllo, anche al Presidente della Giunta Regionale.

Qualora tali Enti non adempiano alle funzioni loro de­legate, la Giunta Regionale, sentiti gli Enti interessati e previa assegnazione di un adeguato termine per gli adem­pimenti di competenza, si sostituisce ad essi nel com­pimento dei medesimi.

Entro 60 giorni dal termine dell'anno scolastico i Co­muni o i loro Consorzi devono inviare ai Presidente del­la Giunta Regionale una relazione contenente:

1) un elenco analitico delle attività svolte con una valutazione dei risultati conseguiti;

2) il rendiconto economico e finanziario.

 

Art. 8 - Vigilanze sulle attività affidate alle istituzioni sco­lastiche

I Consigli di Distretto e quelli di Istituto e, in loro man­canza, gli organi di cui al 1° comma dell'articolo 13 sono tenuti ad inviare al Presidente della Giunta Regionale, al termine dell'anno scolastico, una relazione sull'attività svolta.

Entro il mese di luglio di ogni anno è trasmesso altresì il rendiconto finanziario.

La Giunta Regionale, qualora accerti la mancata osser­vanza delle finalità di cui alla presente legge, sospende l'erogazione dei contributi e si sostituisce all'organo nel­lo svolgimento delle competenze affidategli.

 

Art. 9 - Vigilanza sulle scuole materne

Le Scuole Materne statali e non statali, ai fini degli interventi di cui alla presente legge, sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale.

 

Art. 10 - Revoca

La revoca delle funzioni regionali delegate con la pre­sente legge è attuata con legge regionale nei confronti di tutti gli Enti di eguale livello istituzionale.

 

Art. 11 - Determinazione di spesa e criteri di ripartizione

Ai servizi previsti nell'articolo 2 della presente legge sarà destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di L. 3.800 milioni.

Ai servizi previsti negli articoli 4 e 5 sarà destinato, nel bilancio di ogni anno, un fondo di 3.800 milioni, del quale almeno il 10% sarà devoluto ai servizi di assisten­za medico-psico-pedagogica affidati ai Consigli di Distret­to, allorquando in funzione.

Ai servizi previsti dall'articolo è destinato nel bilan­cio di ogni anno, un fondo di L. 1.850 milioni.

Per l'anno finanziario 1974 il fondo di cui al 1° comma è stabilito in 2.200 milioni, il fondo di cui al 2° comma stabilito in 3.800 milioni ed il fondo di cui al 3° comma è stabilito in 1.080 milioni.

I fondi di cui ai precedenti commi sono ripartiti, a fa­vore degli Enti erogatori di servizi, in proporzione al nu­mero di allievi che frequentano le scuole materne, ele­mentari e medie di primo grado ubicate sul territorio di competenza.

Alla ripartizione dei fondi medesimi le Giunta Regio­nale provvederà, con propria deliberazione. entro il mese di settembre di ogni anno.

Qualora l'Ente destinatario dei contributi previsti dal­la presente legge sia ubicato in territorio dichiarato mon­tano ai sensi di legge o comunque in Comune con popo­lazione inferiore a mille abitanti, verrà attribuita al me­desimo una maggiore assegnazione pari al 10% del con­tributo spettante.

I Comuni, per le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, e gli organi collegiali della scuola per le spese generali, derivanti dai servizi finanziati dalla presente legge, possono trattenere fino ad un massimo del 5% delle somme loro assegnate.

 

Art. 12 - Copertura della spesa

All'onere di 7.080 milioni per l'esercizio 1974 si prov­vede mediante le seguenti variazioni agli stanziamenti iscritti nel corrispondente stato di previsione della spesa;

- per 1.330 milioni, con la riduzione degli stanziamen­ti di cui ai capitoli n. 230, n. 242, n. 244, n. 248. n. 252 e n. 520 nella rispettiva misura di 30 milioni, 300 milioni, 290 milioni, 500 milioni, 120 milioni e 90 milioni;

- per 1.500 milioni, con la riduzione, di pari ammon­tare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 232, che resterà denominato; «Spese per il trasporto gratuito de­gli alunni degli Istituti Professionali compresa l'assicura­zione contro i relativi infortuni»;

- per 1.250 milioni, con la riduzione, di pari ammon­tare dello stanziamento di cui ai capitolo n. 256, che vie­ne soppresso;

- per 3.000 milioni, con una riduzione, di pari am­montare, del fondo di cui al capitolo n. 1018.

Nello stato di previsione medesimo saranno corrispon­dentemente istituiti:

- il capitolo n. 236, «Assegnazione ai Comuni o ai Consorzi di Comuni per l'esercizio, mediante delega, del servizio di trasporto gratuito, del servizio di mensa e per altri interventi che favoriscano la realizzazione della scuo­la a tempo pieno, limitatamente alla scuola dell'obbligo», con lo stanziamento di 2.200 milioni;

- il capitolo n. 238, «Assegnazione ai Consigli di Isti­tuto, alle Casse Scolastiche e ai legali Rappresentanti di Scuole Medie di primo grado, per la creazione od il potenziamento di biblioteche scolastiche, per il prestito in uso dei libri di testo e per la fornitura di ogni altro necessario sussidio didattico individuale o collettivo, non­ché assegnazioni ai Consigli di Distretto Scolastico, alle Casse Scolastiche o ai Legali Rappresentanti di Istituti pareggiati, parificati o legalmente riconosciuti, per l'e­spletamento di servizi di assistenza sociale e medico-­psico-pedagogica», con lo stanziamento di 3.800 milioni;

- il capitolo n. 240, «Contributi agli Enti gestori delle Scuole Materne, statali e non statali autorizzate, per l'espletamento del servizio di mensa e per altri interventi idonei a favorire la realizzazione della scuola a tempo pieno», con lo stanziamento di 1.080 milioni.

All'onere di 9.450 milioni per ciascuno degli anni 1975 e successivi si farà fronte con l'intera disponibilità di 7.210 milioni, derivante dalla cessazione degli oneri iscrit­ti nei capitoli n. 230, n. 242, n. 244, n. 248, n. 252, n. 256 e n. 1.018 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1974, nonché con la disponibilità di 2.150 milioni derivante dal­la cessazione dell'onere per il trasporto gratuito di allie­vi della scuola dell'obbligo, di cui al capitolo n. 232 del Bilancio medesimo e con la disponibilità di 90 milioni derivante dalla riduzione delle occorrenze di spesa pre­viste nel capitolo n. 520.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di Bilancio.

 

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Fino a quando non saranno costituiti i Consigli di Di­stretto e di Istituto. i contributi regionali destinati all'ero­gazione dei servizi previsti negli articoli 4 e 5 sono asse­gnati alle Casse Scolastiche od ai Legali Rappresentanti degli Istituti pareggiati, parificati o legalmente riconosciu­ti dallo Stato, che sono tenuti ad osservare le stesse pre­scrizioni contenute negli articoli suddetti.

Per l'anno scolastico 1974-75 gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, devono essere espletati entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

 

Art. 14

La legge regionale 9 aprile 1974, n. 11, è abrogata.

 

Art. 15 - Entrata in vigore della legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il gior­no successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bol­lettino Ufficiale» della Regione.

 

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