Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre
1974
LEGGI REGIONALI
LEGGE
DELLA REGIONE UMBRIA N. 29 DEL 26-4-1974 «NORME PER
L'ASSISTENZA A FAVORE DEI MINORATI DELLA VISTA»
Come
avevamo scritto nell'editoriale del n. 21 di
Prospettive assistenziali, le Regioni hanno ampi poteri per erogare
incentivazioni economiche anche in materie non trasferite dallo Stato.
La
legge della Regione Umbria del 26 aprile 1974 n. 29, che pubblichiamo, ne è un esempio.
In relazione al suo contenuto
specifico, dobbiamo però rilevare che la legge non è diretta al superamento dell'Unione
italiana ciechi; inoltre le deleghe date alle province contraddicono con
l'attribuzione di tutte le competenze di primo livello ai comuni nell'ambito
delle unità locali dei servizi.
Se
dalle unità locali si incominciano a sottrarre le
competenze cosiddette specialistiche, allora ad esse non rimarrà più alcuna
effettiva funzione da svolgere.
TESTO DELLA LEGGE
Art.
1
Fino a quando non sarà provveduto
alla ristrutturazione dei servizi assistenziali
regionali, ad integrazione delle provvidenze previste
dalle leggi vigenti in materia,
1) profilassi della cecità, mediante
iniziative volte alla prevenzione ed al recupero o conservazione della facoltà visiva;
2) sviluppo della personalità
sociale, culturale e professionale, mediante l'attuazione di
apposite iniziative ed istituzioni e la realizzazione di speciali
strutture comunitarie che, dotate delle attrezzature più adatte, possano
sviluppare la migliore formazione culturale dei non vedenti;
3) accrescimento delle possibilità
di lavoro nei settori professionali già individuati e ricerca di nuove forme di impiego lavorativo, anche mediante la concessione o
l'integrazione di borse di studio sia per il conseguimento di titoli di studio
specifici, sia per l'acquisizione della speciale istruzione professionale
necessaria alle diverse e particolari occasioni occupazionali;
4) assistenza
specifica ai ciechi pluriminorati mediante
interventi volti alla valorizzazione delle facoltà residue;
5) incremento e finanziamento
dell'attività assistenziale promozionale, di studio e di ricerca svolta dalle
Sezioni provinciali di Perugia e Terni dell'Unione italiana ciechi, di cui si
avvarranno le Commissioni provinciali nella elaborazione
del piano di attività di cui all'art. 3 della presente legge.
Art.
2
Il contributo annuo previsto
all'art. 1 va suddiviso tra le province di Perugia e Terni, nella misura rispettiva
di lire 25.000.000 e di lire 15.000.000; tali finanziamenti dovranno risultare
aggiuntivi a quelli predisposti dalle due Province nei programmi d'intervento assistenziale antecedentemente attuati a favore dei ciechi.
Le funzioni
amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle Province di
Perugia e Terni.
Nell'ambito delle finalità e dei criteri dell'art. 1, le funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate dal Consiglio
regionale e, qualora le Province non adempiano alle funzioni loro delegate,
Art.
3
In ognuna delle due province
annualmente viene predisposto un piano di attività a
favore dei non vedenti, comprendente sia le iniziative finanziate dalle
Province, sia le attività integrative finanziate con i fondi messi a
disposizione dalla presente legge.
La formazione di ognuno dei piani
provinciali viene curata annualmente da una apposita
Commissione provinciale, formata pariteticamente da tre rappresentanti del
Consiglio provinciale e da tre rappresentanti della Sezione provinciale
dell'Unione italiana ciechi.
Ogni piano provinciale annuale
diventerà esecutivo non appena avrà riportato l'approvazione del rispettivo Consiglio
provinciale.
Art.
4
All'onere derivante dall'applicazione
della presente legge si farà fronte per l'anno 1974 mediante riduzione di pari
importo dello stanziamento previsto dal cap. 313 dell'esercizio in corso
denominato «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso» e per gli anni successivi con la quota del fondo comune
di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281:
La spesa è imputata al capitolo di
nuova istituzione denominato «integrazione di assistenza
a favore dei minorati della vista».
Le somme eventualmente non impegnate
in un bilancio sono utilizzate negli esercizi successivi, per i fini per cui sono state iscritte negli stati di previsione.
Art.
5
La presente legge è dichiarata
urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
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