Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre
1974
DOCUMENTI
NORME DEL PROGETTO
DI RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA CONTRO I BAMBINI (1)
1.1. La legge 5-6-1967 n. 431, che
introdusse nel nostro ordinamento l'adozione speciale, venne
approvata da tutti i gruppi parlamentari dell'arco costituzionale, che
unanimemente misero in rilievo la necessità del nuovo istituto giuridico in
quanto l'adozione vigente (art. 291 - 314 del codice civile) non rispondeva
assolutamente alle esigenze dei minori in situazione di totale abbandono materiale e morale.
1.2. Approvando la legge 5-6-1967 n.
431 venne giustamente messo in rilievo che essa non
poteva né doveva risolvere tutti i problemi dei minori ricoverati in istituto.
Dai dati ISTAT risulta
che si è passati da 211.026 minori ricoverati in istituto all'1-1-1964 ai
149.619 ricoverati in data 1-1-1971.
Al riguardo le
esperienze di deistituzionalizzazione attuate da
alcune amministrazioni hanno dimostrato che il ritorno in famiglia è possibile
in moltissimi casi (fino all'80-90%) con il semplice aiuto economico alla
famiglia (di importo inferiore alla spesa di ricovero) e con la messa a disposizione
di idonei servizi quali: asili nido e scuole materne con orari adeguati, scuole
dell'obbligo a tempo pieno, assegnazione di idonei
alloggi dell'edilizia economica e popolare.
Nei casi in cui non sia effettivamente possibile il ritorno in famiglia o
l'adozione dei minori in situazione di totale abbandono materiale e morale, il
ricovero in istituto può essere evitato - e anche al riguardo sono state
attuate iniziative concrete - con l'affidamento a scopo educativo a famiglie
e persone e con la creazione di comunità alloggio.
La comunità alloggio è l'iniziativa
mediante la quale un gruppo di minori della zona (in genere da
Le comunità alloggio sono anche denominate focolari, gruppi appartamento o case
famiglia.
1.3. Dai lavori parlamentari risulta che tutti i gruppi dell'arco costituzionale si erano
impegnati a rivedere le norme relative all'adozione speciale in base alle
esperienze che sarebbero maturate con la sua concreta applicazione.
2. Modifiche
necessarie all'adozione speciale alla luce dell'esperienza acquisita e della convenzione europea
2.
2.2. Inoltre nel frattempo è stata
approvata dal Parlamento la legge 27 maggio 1974 n. 357 «Ratifica ed esecuzione
della convenzione europea in materia di adozione di
minori», firmata a Strasburgo il 24-4-1967 che prevede fra l'altro l'estensione
del campo di applicazione ai minori (in situazione di abbandono) non sposati e
di età inferiore ai 18 anni.
2.3. Vi è pertanto la necessità di modificare l'adozione speciale (ora
limitata ai minori degli anni 8) estendendone l'applicazione a tutti i minori
in situazione di abbandono di età inferiore ai 18 anni
e non sposati.
3.1. L'adozione può essere
considerata da due diversi punti di vista:
- partendo dall'interesse dei minori in situazione di totale abbandono morale e materiale. L'istituto giuridico idoneo a rispondere a queste esigenze è
l'adozione speciale (con l'estensione
di cui al punto 2.3.) da parte di coniugi. Le domande di coniugi superano di gran lunga il numero dei bambini adottabili; è pertanto
giusto, partendo dall'interesse dei minori, vietare l'adozione speciale alle
persone sole, salvo evidentemente i casi in cui adottante e adottato abbiano
allacciato in precedenza rapporti validi (V. art. 7 della proposta di legge n.
750 presentata da Foschi/Cassanmagnago
«Norme concernenti l'affidamento familiare a scopo educativo»);
- partendo dall'interesse degli adulti privi di prole. È allora evidente che
l'adottato può essere o meno in stato di abbandono,
può essere un minore o un adulto; a sua volta l'adottante può essere anche
una persona sola.
3.2. È significativo
il fatto che l'adozione ordinaria sia consigliata come uno strumento per ridurre
il carico fiscale (Ved. C. Manera,
Eredità senza tasse,
3.3. È anche significativo
il fatto che l'adozione ordinaria sia utilizzata dai numerosi mercanti di
bambini che operano nel nostro paese e purtroppo anche da alcuni tribunali per
i minorenni per sottrarre i bambini abbandonati all'adozione speciale e per
consegnarli ai coniugi o persone singole che non hanno i requisiti di idoneità
educativa richiesti dall'adozione speciale.
Circa il fiorente mercato dei
bambini vi sono state numerose inchieste
giornalistiche. Vedansi i servizi fatti su AMICA, ANNABELLA, NOI DONNE,
PROMOZIONE SOCIALE, IL GIORNO, la lettera del
Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma concernente la vendita di una
bambina di 5 mesi per 300.000 lire.
3.4. I dati statistici confermano la
notevole e costante diminuzione della adozione
ordinaria di minorenni e maggiorenni e il pieno favore incontrata dalla
adozione speciale.
ADOZIONI
ORDINARIE
maggiorenni e minorenni
ANNO solo totale per 100.000 ADOZIONI
maggiorenni abitanti SPECIALI
1952 1194 2690
5,6
1953 1093 2723
5,7
1954 1325 3243
6,7
1955 1287 2906
6,0
1956 600 2365
4,8
1957 606 2431
4,9
1958 595 2596
5,2
1959 642 2973
5,6
1960 680 2657
5,3
1961 663 2648
5,2
1962 587 2507
4,9
1963 604 2722
5,3
1964 573 2807
5,4
1965 580 2750
5,3
1966 562 2863
5,5
1967 (1) 2001
3,8 379
1968 (1) 2243
4,2 2910
1969 (1) 1686
3,2 3205
1970 (1) 1347
2,5 3947
(1) Non sono più stati
riportati dagli Annuari ISTAT.
4.1. L'affiliazione è un istituto
che non è presente in nessuna altra legislazione e
che venne istituito dal fascismo con la seguente incivile motivazione: «Noi vi
proponiamo di riannodare il nuovo istituto all'attività delle opere assistenziali del regime, inquadrando detta attività, in
quanto è attività tutelare, nel libro I del codice civile. La nuova istituzione
riallacciata a questo nuovo inquadramento mentre facilita, completa e rinforza
questa forma di allevamento del fanciullo, curata
dalle opere assistenziali, che viene chiamata " allevamento esterno "
e che è ritenuta, sotto i riguardi così igienici che morali e sociali, preferibile
all'allevamento all'interno degli istituti di pubblica assistenza, armonizza,
d'altro lato, tale forma assistenziale con
la soddisfazione di un doppio bisogno giuridico individuale, il bisogno, anzi
il diritto, degli illegittimi perché lo stato intervenga a cancellare la
infelicità familiare e sociale che loro infligge la colpa dei genitori ed il
bisogno spirituale, morale e talora economico, specie nel campo agricolo, delle
famiglie sterili e fornite di poca prole, di avere un focolare allietato dal
sorriso del fanciullo e di reclutare nuove forze di aiuto e di completamento
della comunità economica familiare». (V. la relazione
della commissione Piola Caselli, Di Marzo, Castamagna nominata il 10-4-1937).
4.2. Questo istituto aveva in
sostanza lo scopo di sottrarre i bambini alle famiglie povere. Infatti i genitori d'origine sono solo sentiti dal giudice tutelare che può decretare l'affiliazione anche
contro il loro parere.
Per fortuna l'istituto
dell'affiliazione non è stato molto utilizzato in tal senso. È stato utilizzato
invece per fini diversi da quelli per i quali era stato istituito. Stante
l'assurdo divieto del riconoscimento dei propri figli
adulterini, l'affiliazione è stato il mezzo usato dai genitori per dare ai propri
figli il cognome, per ottenere gli assegni e per poter usufruire delle
prestazioni mutualistiche.
4.3. I seguenti dati statistici
(ISTAT) comprovano la diminuzione costante delle
affiliazioni, soprattutto a partire dal 1967; anno in cui è entrata in vigore
la legge sull'adozione speciale.
ANNO AFFILIAZIONI
OMOLOGATE
totale per
100.000
abitanti
1952 2440 5,1
1953 2743 5,7
1954 2645 5,4
1955 2493 5,1
1956 2638 5,4
1957 2623 5,3
1958 2824 5,7
1959 2450 4,9
1960 2280 4,5
1961 2407 4,7
1962 2297 4,5
1963 2354 4,6
1964 2432 4,7
1965 2426 4,7
1966 2581 4,9
1967 2032 3,9
1968 1766 3,3
1969 1873 3,5
1970 1685 3,1
5. Abrogazione
dell'affiliazione e dell'adozione ordinaria
5.1. Se la
riforma del diritto di famiglia assicurerà la possibilità di riconoscimento
dei propri figli adulterini, come previsto dal progetto di riforma,
l'affiliazione deve essere abrogata. Tanto più che sono in notevole sviluppo
gli affidamenti familiari a scopo educativo e l'affiliazione potrebbe
diventare uno strumento utilizzato da famiglie affidatarie captative
per sottrarre i minori alle famiglie di origine.
5.2. Parimenti queste associazioni
richiedono l'abrogazione dell'adozione ordinaria, istituto che non solo non ha
alcuna finalità positiva nei confronti dei minori in
situazione di abbandono, ma, che, come è stato precedentemente illustrato, favorisce
il mercato dei bambini e il loro inserimento presso famiglie o persone
inidonee (in genere anziani o persone singole frustrate o disadattate).
5.3. È evidente che l'abrogazione
dell'adozione ordinaria richiede la modifica dell'adozione
speciale, anche in conformità alla convenzione europea sull'adozione.
6. Norme previste dal disegna di legge n. 550/ Senato, concernente la riforma del
diritto di famiglia
6.1. Purtroppo - e spiace dirlo - il
disegno di legge concernente la riforma del diritto di
famiglia prevede, contro l'interesse dei
minori:
a) la conferma dell'adozione
ordinaria (V. articoli 128, 130, 131 e 132) e l'ampliamento del suo campo di applicazione (art. 129). Particolarmente pericoloso è
quanto previsto dall'art. 129 per la praticamente
illimitata facoltà interpretativa concessa al tribunale «quando è negato
l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, in camera di consiglio,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto
ingiustificato o contrario all'interesse (nota: quale interesse? anche quello esclusivamente economico?) dell'adottando,
concedere l'assenso con decreto motivato».
b) la conferma dell'affiliazione
(art. 161, 162, o 163) con l'aggravante che il
minore è considerato dal disegno di
legge di riforma del diritto di famiglia meno di una
merce qualsiasi.
Infatti l'estinzione dell'affiliazione è
addirittura automatica (salvo gravi e fondati motivi) nel caso di
riconoscimento anche dopo anni di totale
disinteresse dei genitori d'origine!
Altro che eliminare le norme
fasciste!
c) sono ampliati i casi di
dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, indipendentemente dal fatto
che il minore abbia trovato una famiglia. Anzi l'impostazione dell'art. 112 del
disegno di legge di riforma del diritto di famiglia è quello arcaico
di considerare esclusivo il legame del sangue per cui si arriva addirittura a
far diventare con un decreto (!?) padre o madre persone che non vogliono
esserlo, tanto che si oppongono alla dichiarazione.
6.2. I dati statistici, che riportiamo confermano che la dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità naturale è un istituto sempre meno utilizzato:
ANNO Dichiarazioni
giudiziali Dichiarazioni giudiziali
di paternità naturale di
maternità naturale
1953 88 61
1954 68 61
1955 61 43
1956 61 39
1957 51 9
1958 57 11
1959 51 18
1960 39 10
1961 66 12
1962 55 19
1963 37 12
1964 42 10
1965 39 15
1966 52 11
1967 25 10
1968 32 10
1969 34 23
1970 34 8
7. Proposte
7.1. Le seguenti proposte rispondono
all'interesse prevalente dei minori, interesse che va
valutato nel senso della formazione personale e dei rapporti affettivi
stabiliti o da stabilire come prevede l'adozione speciale e non dell'interesse
economico o della compensazione delle proprie frustrazioni (come si desume
dagli scopi dell'adozione ordinaria e dell'affiliazione) da parte degli
adulti.
7.2. Pertanto le proposte avanzate
da queste associazioni sono:
- soppressione
dell'adozione ordinaria e modifica dell'adozione speciale come previsto dalla
proposta di legge n. 1911 presentata alla Camera dei Deputati il 22-3-1973
dall'On. Cassanmagnago;
- soppressione dell'affiliazione, a
condizione che sia ammesso il riconoscimento dei figli
cosiddetti adulterini;
- soppressione delle dichiarazioni
giudiziali di paternità e maternità o loro ammissibilità solo dopo il
compimento del 18° anno di età del dichiarando e
previo suo accordo;
- approvazione della proposta di legge
n. 750, presentata alla Camera dei Deputati dall'On. Foschi «Norme
concernenti l'affidamento familiare di minori a scopo educativo»;
7.3. Nel caso in cui non si accetti (si spera che ciò non sia dovuto alla negazione
degli interessi reali dei minori) quanto proposto al punto precedente, queste
associazioni chiedono che le norme relative all'adozione (art. 128, 129, 130,
131 e 132), all'affiliazione (art. 161, 162 0 163) e alla dichiarazione
giudiziale di paternità e di maternità (art. 112 0 113) siano stralciate dal
disegno di legge di riforma del diritto di famiglia per lasciare le norme
(assurde) come stanno e cioè almeno per non peggiorare l'attuale situazione.
(1) Documento
dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e dell'Unione
italiana per la promozione dei diritti del minore e per la lotta contro
l'emarginazione sociale.
www.fondazionepromozionesociale.it