Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre
1974
NOTIZIARIO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ADOTTIVE E AFFIDATARIE
L'ADOZIONE SPECIALE IN PERICOLO
A sette anni dall'entrata in vigore
della legge sull'adozione speciale (legge 5-6-1967, n. 431),
mentre le forze più sensibili ai diritti dei minori fanno un serio
bilancio e propongono nuovi interventi per superare i limiti di questa legge,
quali la sua riforma ed estensione nonché le norme per disciplinare e attuare
l'affidamento familiare, un grave attacco viene rivolto all'adozione stessa
proprio da parte di quei settori che l'hanno da sempre osteggiata.
Infatti
È chiaro che così si svuoterebbe del
tutto l'adozione speciale, poiché tutti i genitori faranno opposizione e gli
istituti ricominceranno a riempirsi invertendo la tendenza che ha visto
ridurre drasticamente le presenze negli ultimi anni (dai dati ISTAT risulta che
si è passati da 211.026 minori ricoverati in istituto all'1-1-1964 ai 149.619
ricoverati alla data dell'1-1-1971) .
In altre parole i diritti del sangue
sono preminenti su quelli delle persone, in particolare dei minori, con buona
pace di chi parla di famiglia come ambiente educativo, di maternità e paternità
che si costruiscono nel rapporto affettivo, ecc. Anni di esperienza
in Italia e all'estero, studi approfonditi a livello sociale e psicologico,
convegni, campagne di stampa; tutto questo non significa nulla per certa
magistratura che, più avanti nella sentenza, dichiara che «il legislatore
(...) non può recidere definitivamente ogni rapporto che discende dal carattere
inalienabile e imprescrittibile del legame familiare».
Si comprende bene adesso perché
l'adozione non è stata applicata in certi ambienti, dove domina ancora quella
mentalità retriva che traspare da ogni parola della sentenza suddetta: sono la
stessa mentalità, gli stessi ambienti, le stesse
persone che hanno fatto di tutto perché la legge dell'adozione speciale non
passasse in Parlamento.
Intanto presso altri tribunali si
accumulano centinaia di domande di adozione da parte
di coniugi siciliani, mentre dalle loro parti le adozioni sono pochissime e
gli istituti pieni di bambini. «Idonei istituti» come dice la sentenza quando parla di mezzi di sostegno alle famiglie in
difficoltà; quanto siano idonei gli istituti a garantire la crescita della
personalità dei minori lo sanno tutti, salvo certi magistrati. O forse il
motivo reale di quest'azione è proprio la difesa di un certo tipo di assistenza basata sugli istituti, sul blocco di ogni
politica alternativa. Si colpisce l'adozione speciale
perché è uno dei mezzi di rifiuto dell'istituto, è la base di partenza per
leggi successive (riforma dell'adozione speciale, sua applicazione estensiva
con l'abolizione della vecchia normativa della cosiddetta «adozione ordinaria»,
norme sull'affidamento familiare e sulle comunità alloggio) che mirano a
scardinare definitivamente il sistema degli istituti, e che invece cadrebbero
tutte nel nulla con lo svuotamento della legge sull'adozione speciale.
In seconda linea
È il vecchio e trito slogan che l'adozione
toglierebbe i figli ai poveri per darli ai ricchi.
È evidente che le famiglie ricche
non abbandonano i figli negli istituti a spese dell'ONMI, ma li lasciano nei
collegi di lusso in Svizzera e si deve purtroppo constatare che queste segnalazioni non arrivano ai tribunali per i minorenni e
che essi non fanno nulla per averle.
Abbiamo sempre sostenuto, e le
posizioni dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affi-
datarie non lasciano dubbi, che la dichiarazione di abbandono e di adottabilità di un minore è un fatto grave
cui si deve giungere solo quando ogni altro intervento sul piano economico e sociale
è stato inutile, che le vere cause dell'abbandono non sono da imputarsi ad un
rifiuto di genitori «cattivi», ma sono da ricercarsi nelle situazioni
economiche e sociali di vera miseria morale e materiale in cui sono costrette a
vivere tante famiglie, che l'adozione non deve essere intesa come una soluzione
di comodo che permette di sistemare i casi più gravi senza intervenire sulle
cause che stanno a monte, che solo una radicale riforma di tutto il sistema
assistenziale con l'abolizione delle migliaia di enti inutili e la
realizzazione di una efficace rete di servizi sociali, nel quadro di una
politica della famiglia totalmente nuova, può incominciare a risolvere i
problemi di quelle «classi povere» che paiono stare tanto a cuore ai magistrati
della Corte di Appello di Palermo. Proprio per queste nostre posizioni, per la
lotta che conduciamo per una effettiva prevenzione
dell'abbandono, chiediamo di essere presi sul serio quando difendiamo
l'adozione. Non può invece essere credibile chi dice di difendere le «classi
povere» con un discorso come quello della Corte d'Appello di Palermo.
Infine non si riesce a capire come
nel mare di leggi e regolamenti antisociali e antidemocratici che
quotidianamente ledono i diritti delle famiglie vittime del nostro sistema
assistenziale, si chieda l'abolizione di una legge aperta e moderna, estremamente rispettosa dei diritti delle persone. A meno che si pensi di ricorrere al mercato dei bambini per
risolvere i problemi dei minori abbandonati. Infatti, mentre la legge
sull'adozione speciale prevede dei precisi requisiti da parte degli adottanti
(almeno cinque anni di matrimonio, differenza di età con
l'adottando di almeno 20 anni e non più di 45, selezione presso il Tribunale
per i minorenni) nonché la dichiarazione di adottabilità nei riguardi del minore
e la totale recisione dei legami con la famiglia d'origine, le norme vecchie
che regolano la cosiddetta «adozione ordinaria», l'unica forma che resterebbe
di fatto con l'accoglimento della tesi della Corte d'Appello di Palermo, non
recidono i vecchi legami, non integrano completamente il minore nella nuova
famiglia, non richiedono alcun requisito agli adottanti (per cui al limite una
persona sola, anziana può adottare un neonato), non prevedono alcuna selezione
da parte del Tribunale per i minorenni.
In questa situazione è facile
organizzare un vero e proprio mercato di bambini: basta la compiacente
collaborazione di una ostetrica o di un ufficiale di
stato civile. Questa non è fantascienza: il mercato dei bambini è già fiorente
proprio nelle regioni molto vicine al luogo da dove parte l'attacco
all'adozione speciale. L'adozione speciale è in sostanza la migliore soluzione
oggi possibile per poter intervenire nei confronti dei minori in totale
situazione di abbandono morale e materiale.
La legge prescrive che l'adottabilità
possa essere dichiarata solo quando «la mancanza di
assistenza non sia dovuta a forza maggiore».
Inoltre la legge
sull'adozione speciale prescrive che il tribunale per i minorenni interroghi i
genitori e che «ove ne ravvisi l'opportunità» impartisca ai genitori stessi «prescrizioni
idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del minore».
Inoltre la legge stabilisce che il tribunale per i minorenni può sospendere il
procedimento di adottabilità quando «risulta che la
sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore».
Infine la legge dà ai genitori tre
gradi di ricorso: al tribunale per i minorenni che ha
dichiarato lo stato di adottabilità, alla sezione per i minorenni della Corte
di Appello e alla Corte di Cassazione.
Risulta pertanto evidente che la legge sull'adozione
speciale tutela adeguatamente i diritti della famiglia d'origine.
Ma è altrettanto evidente che quando
il bambino è in situazione di totale abbandono materiale e morale, allora
debbano essere tutelati i suoi diritti.
CONCESSA L'ADOZIONE ORDINARIA IN MANCANZA DELL'ASSENSO DEL
GENITORE D'ORIGINE
Con decreto del 14 maggio 1973 steso
dal presidente Moro, il tribunale per i minorenni di Roma ha stabilito che
l'adozione ordinaria può essere concessa anche nel caso in cui non sia
possibile ottenere l'assenso del genitore (nel caso in esame dovuto
esclusivamente all'impossibilità di reperire la
madre).
Siamo ben lontani dalla sentenza del
tribunale di Lecce del 30 ottobre
Molto cammino è stato compiuto dal
1957 ad oggi per il riconoscimento dei diritti dei minori privi di famiglia.
Rimane tuttavia il fatto che oggi
non si giustifica più la sopravvivenza dell'adozione ordinaria, istituto
giuridico con esclusive finalità patrimoniali, anche se, come nel caso del provvedimento
del tribunale per minorenni di Roma, esso viene
giustamente utilizzato, in mancanza di altre finalità, per assicurare un
inserimento familiare.
Resta pertanto la necessità di
arrivare al più presto ad una modifica dell'adozione speciale che consenta la soppressione dell'adozione ordinaria e dell'affiliazione,
come prevede la proposta di legge n. 1911/Camera riportata sul n. 23 di Prospettive assistenziali.
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