Prospettive assistenziali, n. 28, ottobre-dicembre
1974
DOCUMENTI
SENTENZA IN MATERIA DI
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO DI INVALIDI
Il pretore di Milano, Sezione civile, Dr. Giampaolo Muntoni, ha
pronunziato la seguente sentenza nella causa n.
945/73, R. G., promossa da F. F.
attore contro la soc. U.K.C. con
sede in Milano, convenuta.
Conclusioni per l'attore: «voglia il Pretore dichiarare
tenuta e conseguentemente condannare la società convenuta, previa conferma del
provvedimento d'urgenza, ad assumere alle proprie dipendenze F. F. in applicazione dell'art. 16 della legge 2-4-68
n. 482 con il trattamento economiconormativo di legge e di contratto. In ogni
caso condannarsi la convenuta al pagamento delle retribuzioni,
indennità e risarcimento del danno per il periodo intercorrente dal 2-10-72
all'effettiva immissione nel pasto di lavoro. Col favore delle spese. Sentenza
munita di clausola. Respingersi ogni avversaria istanza
difesa ed eccezione».
Conclusioni
per la convenuta:
«Piaccia al Pretore, contraris
reiectis, in via preliminare dichiarare la propria
incompetenza per valore. Nel merito e in subordine dichiarare
caducato ed estinto il provvedimento del Pretore di
Milano del 22-12-1972; assolvere la convenuta da tutte le attrici
domande con il favore delle spese, competenze e
onorari di giudizio».
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 9-2-73 il F. F.
conveniva avanti a questo pretore
Il F. F., iscritto
nell'elenco degli invalidi civili presso l'Ufficio Provinciale del lavoro di
Milano, veniva avviato al lavoro presso la convenuta con provvedimento del
direttore dell'Ufficio in data 28-9-72. Presentatasi all'U.K.C.
il 2-10-72, il F. F. si vedeva rifiutata
l'assunzione. Proponeva quindi ricorso ex art. 700 CPC ottenendo dal Pretore il
provvedimento del 22-12-1972 con il quale il giudice
ordinava alla U.K.C. di assumere il dipendente corrispondendogli
le retribuzioni dal 2-101972, e assegnava termine di 60 giorni per l'instaurazione
del giudizio di cognizione. Di conseguenza con il predetto atto di citazione
9-2-73 il F. F. instaurava il giudizio di merito
domandando in sostanza quanto risulta dalle conclusioni, cioè l'ordine alla U.K.C. di assumere il F. F. con i corollari del caso.
Esperita la necessaria istruttoria, con produzione di documenti, la causa, sulle conclusioni trascritte in
epigrafe, veniva discussa nell'udienza del 22-1-74.
Motivi della decisione
Le eccezioni processuali avanzate dalla convenuta
sono da respingere.
Infatti per quanto riguarda la competenza, lo jus superveniens costituito dalla
legge 533/73 rende comunque competente funzionalmente il Pretore per ogni causa
che riguardi il rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda l'instaurazione del giudizio di
merito, essa è tempestiva perché promossa ben tredici giorni prima dello
spirare del termine perentorio all'uopo assegnato.
Passando al merito, la convenuta sostiene la
legittimità del suo rifiuto di assumere il F. F.
fondandosi in sostanza su due argomenti:
a) il F. F. sarebbe invalido psichico e
quindi non tutelato dalla legge 482/68 che protegge «invalidità fisiche»;
b) la legge 482/68 impone alle aziende di coprire
con invalidi determinate aliquote di personale ma non
di assumere sic et simpliciter
proprio il singolo invalido inviatole dall'Ufficio di Collocamento competente.
a) Quanto al primo punto, a parte la
problematicità di distinguere in molti casi il limite fra invalidità
fisiche e psichiche, il pretore rileva che nel caso de quo la minorazione del F. F. dipende da trauma cranico,
cioè da una lesione organica che ha inciso fisicamente sull'organismo del F. F. minorandone la
funzionalità. E di fronte a tale minorazione fisica non ha rilievo scriminante che il deterioramento riguardi la sfera
psichica anziché, ad es., la
sfera motoria.
Del resto, prima di essere avviato al lavoro, il F. F. ha subito l'esame dell'Ufficiale sanitario di C.
B. (Commissione sanitaria Comunale per l'accertamento di invalidità 19-5-72)
il quale lo ha riconosciuto «affetto da marcato deterioramento psichico post
trauma cranico», gli ha riconosciuto una limitata capacità lavorativa, lo ha
ritenuto non pericoloso per gli impianti e per i colleghi di lavoro.
Di fronte a ciò e al successivo avviamento non sembra
che
b) Ugual sorte tocca al secondo argomento. Da un punto di vista di politica legislativa occorre dire, in
primo luogo, che la legge 482/68 avrebbe uno scarsissimo significato se avesse
semplicemente inteso «mettere l'invalido giusto al posto giusto»; per di più,
magari, lasciando all'arbitrio dell'imprenditore la decisione su quale fosse
l'«invalido giusto». In realtà se così fosse finirebbero per essere
assunti solo gli invalidi con menomazioni che garantiscono in pratica una
produttività piena (o quasi) in relazione alle mansioni
affidate.
Per es.,
ci sarebbe una spiccata propensione ad assumere invalidi agli arti inferiori, i
quali, utilizzabili come dattilografi, permetterebbero all'imprenditore di
conseguire due vantaggi ad un tempo solo: conseguire una prestazione «piena» ed
essere in regola con la legge 482/68. Si finirebbe
così per formare una sacca di invalidi «meno produttivi» che in pratica
verrebbero sempre rifiutati. Verrebbe così frustrata
la finalità principale della legge in questione che ha inteso applicare i
principi costituzionali di solidarietà sociale (art. 2) e di tutela del lavoro
nei suoi vari aspetti.
Tale premessa è parsa utile perché illumina in modo
efficace il sistema di assunzione che il legislatore
ha predisposto in proposito.
Se pure è ipotizzabile, come sostiene l'attore, che il
direttore dell'ufficio di collocamento instauri d'ufficio il rapporto di
lavoro con il provvedimento di avviamento al lavoro
dell'invalido presso una determinata azienda (argomentando dalla disciplina
generale posta dalla legge 29-4-49 n. 264, ma v. il presupposto richiesto da Cass.
17-6-66 n.
Secondo tale tesi la richiesta avanzata dalla U.K.C. il 30-6-72
all'Ufficio del lavoro (ex art. 16 legge 482/68) realizza una proposta contrattuale
rivolta in incertam personam.
Poiché l’invalido, presentandosi il 2-10-
E, come afferma anche uno dei più diffusi manuali laburistici italiani, ai fini della conclusione del
contratto non ha differenza che all'incontro di proposta e accettazione si
arrivi con un procedimento piuttosto che con un altro.
Senza dilungarsi qui a ripetere argomenti già esposti
nella giurisprudenza di questa Pretura sopra richiamata, il giudicante si
limita a richiamare, a conferma della tesi accolta,
quanto disposto dall’art. 20, comma 4° legge 482/68; dove l'obbligo di
retribuire ab initio il
lavoratore riconosciuto idoneo è la miglior prova di quanto si è detto sulla
già avvenuta costituzione del rapporto al momento della presentazione del
lavoratore.
Può forse essere utile una precisazione, per così
dire, semantica.
Il 4° comma dell'art. 20 cit. parla di un datore che
allontani o «rifiuti di assumere» l'invalido. Questo «rifiuto d assumere», si
potrebbe obbiettare, indica che il rapporto non è
ancora costituito. In realtà la dottrina ha da tempo denunciato l'ambiguità
di significato dell'«assumere» che può significare tanto
costituzione del rapporto con conclusione del contratto, quanto
effettiva immissione del lavoratore nelle sue mansioni a contratto già
concluso. E questo secondo è appunto il significato che pare si debba scegliere nel caso in esame. Infatti
lo stesso legislatore, poche parole dopo, obbliga il datore ad «assegnare
all'invalido un'occupazione», presupponendo dunque un rapporto astrattamente
già costituito bisognoso però di una operosa attuazione pratica (altrimenti si
sarebbe dovuto dire solo che il datore «è obbligato ad assumere»).
Caduto così anche il secondo argomento
difensivo della convenuta, le conclusioni sono agevoli da trarre.
Il rapporto si è costituito con la conclusione del
contratto fra le parti in data 2-10-72. Di conseguenza
da quella data
Poiché l'attore ha nei suoi scritti difensivi chiesto la condanna della U.K.C.,
oltre che al pagamento della retribuzione tutta, anche alla concreta
«assunzione» del F. F. e la
domanda si è dimostrata fondata, deve essere pronunciato dispositivo in tal
senso; infatti il F. F.
chiede che il datore venga condannato ad adempiere le proprie obbligazioni che
in materia di lavoro non si limitano al pagamento delle retribuzioni, ma
implicano anche l'obbligo di consentire al lavoratore di esercitare
concretamente il proprio diritto-dovere al lavoro (troppi sarebbero gli
articoli della Costituzione da richiamare in proposito).
Accolta, dunque, la domanda, le spese, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza. La
sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 429 CPC.
PQM
Il Pretore di Milano, definitivamente pronunciando
nella causa n. 945/73 RG, premessa la già avvenuta costituzione in data 2-10-72
del rapporto di lavoro per il quale è causa, condanna
Milano,
22 gennaio 1974
Il Pretore Giampaolo Muntoni
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